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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 01/12/2025, n. 2660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 2660 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 6 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3434 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Ameriga Petrucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore; parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” da par- te del Questore di Potenza prot. n. 0015753 del 24.08.2023.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 19.09.2023, l'odierno ricor- rente, cittadino ha proposto impugnazione avverso il Pt_2 provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, emesso dalla Questura di Potenza con prot. n.
del 24.08.2023 e notificato il successivo 19.09.2023. Nume_1
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del cit- tadino straniero, presente in Italia dal 2016 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimonia- to anche dalla acquisita conoscenza della lingua italiana.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel me- rito, formulando le seguenti e testuali richieste: 1) accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso
Pag. 2 di 6 dalla Questura di Potenza in data 22/8/2023 e notificato il
19/9/2023, per i motivi riportati in ricorso e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. - L'Amministrazione resistente, pur se ritualmente evo- cata, non si costituiva in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente ed acquisizioni documentali ed è stata concessa la sospen- sione del provvedimento impugnato;
all'esito della predetta istrut- toria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 275-bis e 281- sexies c.p.c., la causa è trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”. Sul punto, infatti, viene in rilievo la disciplina antecedente al d.l. 20/2023, conv. in legge 50/2023, atteso che l'istanza è stata formalizzata dal cittadino straniero il 28.11.2022
(cfr. provvedimento impugnato, in atti), in data antecedente all'entrata in vigore della citata normativa.
Più in particolare, con riguardo alla previsione di cui al se- condo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio
Pag. 3 di 6 comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al ri- spetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui ri- fugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono pa- rametro di valutazione sono la natura e l'effettivo inserimento so- ciale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Orbene, alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il rico- noscimento della invocata protezione speciale. Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente va- lutato il positivo e concreto sforzo di integrazione compiuto dal ri- corrente, presente sul territorio italiano sin dal 2016. Ed invero, il cittadino straniero - rendendo audizione giudiziale in italiano - ha dimostrato non solo il conseguimento di una buona conoscenza della lingua italiana (v.si, in tal senso, verbale di udienza
08.10.2024 in atti), ma ha altresì prodotto documentazione atte- stante l'attività lavorativa svolta nel periodo di permanenza in
Italia, nel settore agricolo, presso la società agricola Scandola
Fruit S.S., e segnatamente: proroga contratto a tempo pieno e de- terminato in agricoltura del 28.05.2023 e relativo modello Unilav del 26.05.2023; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 24.07.2023 e relativo modello Unilav;
proroga con- tratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 26.01.2023 e relativo modello Unilav;
lettera di assunzione con contratto di la- voro subordinato a tempo determinato del 18.12.2022 e relativo modello Unilav;
proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 29.03.2023 e relativo modello Unilav;
modelli Uni- lav del 18.05.2021; del 30.09.2021, del 02.01.2022; modelli Unilav del 07.01.2024; buste paga 2021, 2022 e 2023; C.U. 2022 e 2024.
E ancora, tenuto conto che, in sede di audizione giudiziale, il
Pag. 4 di 6 ricorrente ha altresì dichiarato: “Sono in Italia dal 2016 e in que- sti anni ho lavorato a Verona dove attualmente vivo per lavoro, anche se ho la residenza in Melfi. Chiedo che il ricorso sia accolto poiché dopo tanti anni in Italia mi sono integrato in questo Paese”
(cfr. verbale di udienza 08.10.2024 in atti), può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente il permesso per protezione speciale.
Per le ragioni esposte, non può condividersi la valutazione operata dalla C.T. di Salerno il 20.03.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Potenza, in questa sede impugnato: del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo per- corso compiuto dal cittadino straniero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando, peraltro, che l'asserita esiguità dei pe- riodi lavorativi documentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al ca- rattere tipicamente stagionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ricorrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo.
Sul punto, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato il seguente principio di diritto: <In tema di protezione internazio- nale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n.
130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimen- to nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.
(Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ri- tenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione spe- ciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass.,
Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce di quanto innanzi, si ritiene, quindi, che anche la
Pag. 5 di 6 presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie, sicché il ricorso va accolto, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, nonché della mancata costituzione in giudizio della P.A. resistente, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle in- tegralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA la sussistenza, in favore di nato Parte_1 in Gambia il 15.01.1996, dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, commi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l.
130/2020 conv. in legge 173/2020;
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv.
In l. 173/2020.
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.11.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 6 di 6
IL TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
- Dott.ssa Licia TOMAY Presidente
- Dott. Filippo PALUMBO Giudice rel.
- Dott.ssa Rachele DUMELLA DE ROSA Giudice riunito in camera di consiglio e provvedendo ai sensi degli artt.
281-sexies, comma terzo, e 127-ter c.p.c. (come risultanti a seguito del D. Lgs. 10 ottobre 2022 n. 149, c.d. "Riforma Cartabia" e ss.mm.ii.) all'esito del deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza; letti ed esaminati gli atti di causa;
richiamato il contenuto del precedente provvedimento di fissa- zione di udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., che, dalla consul- tazione del fascicolo telematico, risulta essere stato debitamente comunicato alle parti;
preso atto delle note di trattazione scritta in sostituzione della citata udienza, depositate telematicamente in atti e da intendersi qui integralmente richiamate;
osservato che, tenuto conto dell'oggetto del giudizio, il rito appli- cabile è quello previsto dall'art. 19-ter d.lgs. 150/2011 e che il pre- sente procedimento risulta instaurato dopo la data del 28.02.2023, sicché (in ragione di quanto disposto dall'art. 35, comma 1, d.lgs.
149/2022, come modificato dalla Legge n. 197/2022) il rito appli- cabile richiamato dal predetto art. 19-ter d.lgs. 150/2011 è quello semplificato di cognizione, disciplinato agli artt. 281-decies e ss.
c.p.c.; pronuncia la seguente
SENTENZA
Pag. 1 di 6 nel procedimento iscritto al n. R.G. 3434 / 2023 vertente
tra
nato in [...] il [...], rappresentato e Parte_1 difeso dall'avv. Ameriga Petrucci ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Rionero in Vulture (PZ) alla via G.
Marconi n. 76, giusta procura in atti;
parte ricorrente
e
- Questura di Potenza, in per- Controparte_1 sona del legale rappresentante pro tempore; parte resistente non costituita
con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero presso il Tribunale
OGGETTO: impugnazione ex art. 19-ter d.lgs. 150/2011 avverso diniego di permesso di soggiorno per “protezione speciale” da par- te del Questore di Potenza prot. n. 0015753 del 24.08.2023.
FATTO E DIRITTO
1. - Con ricorso depositato in data 19.09.2023, l'odierno ricor- rente, cittadino ha proposto impugnazione avverso il Pt_2 provvedimento di rigetto dell'istanza di rilascio del permesso per protezione speciale, emesso dalla Questura di Potenza con prot. n.
del 24.08.2023 e notificato il successivo 19.09.2023. Nume_1
Più in particolare, il ricorrente ha dedotto che – nell'adottare il provvedimento di rigetto, su conforme parere della competente
C.T. di Salerno – la Questura di Potenza non avrebbe tenuto in debito conto la stabile situazione lavorativa ed alloggiativa del cit- tadino straniero, presente in Italia dal 2016 e protagonista di un significativo e positivo sforzo di integrazione sul T.N., testimonia- to anche dalla acquisita conoscenza della lingua italiana.
In ragione di quanto evidenziato, ha quindi concluso nel me- rito, formulando le seguenti e testuali richieste: 1) accogliere il presente ricorso ed annullare il provvedimento impugnato, emesso
Pag. 2 di 6 dalla Questura di Potenza in data 22/8/2023 e notificato il
19/9/2023, per i motivi riportati in ricorso e, per l'effetto, ricono- scere al ricorrente la protezione speciale.
1.2. - L'Amministrazione resistente, pur se ritualmente evo- cata, non si costituiva in giudizio, per cui deve esserne dichiarata la contumacia.
1.3. - La causa è stata istruita a mezzo di audizione del ricor- rente ed acquisizioni documentali ed è stata concessa la sospen- sione del provvedimento impugnato;
all'esito della predetta istrut- toria e di udienza fissata ai sensi degli artt. 127-ter, 275-bis e 281- sexies c.p.c., la causa è trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 281-sexies, comma terzo, c.p.c.
2. - Ciò posto, in via preliminare, si rileva che alla controver- sia in esame è applicabile il d.l. 130/2020, che, riformando la ma- teria della protezione complementare, ha introdotto all'art. 19 comma1.1. t.u.i. una nuova ipotesi di divieto di espulsione stabi- lendo che: “1.1. …Non sono altresì ammessi il respingimento o
l'espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fon- dati motivi di ritenere che l'allontanamento dal territorio naziona- le comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare, a meno che esso non sia necessario per ragioni di sicurezza nazionale ovvero di ordine e sicurezza pubblica. Ai fi- ni della valutazione del rischio di violazione di cui al periodo pre- cedente, si tiene conto della natura e della effettività dei vincoli familiari dell'interessato, del suo effettivo inserimento sociale in
Italia, della durata del suo soggiorno nel territorio nazionale non- ché dell'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo
Paese di origine”. Sul punto, infatti, viene in rilievo la disciplina antecedente al d.l. 20/2023, conv. in legge 50/2023, atteso che l'istanza è stata formalizzata dal cittadino straniero il 28.11.2022
(cfr. provvedimento impugnato, in atti), in data antecedente all'entrata in vigore della citata normativa.
Più in particolare, con riguardo alla previsione di cui al se- condo periodo dell'art. 19 comma 1.1. – divieto di respingimento o di espulsione di una persona verso uno Stato qualora esistano fondati motivi di ritenere che all'allontanamento dal territorio
Pag. 3 di 6 comporti una violazione del diritto al rispetto della propria vita privata e familiare – si osserva che, secondo la predetta normati- va, il diritto dello straniero al riconoscimento della protezione in- terna è riconosciuto ogniqualvolta il respingimento (o esplosione) rappresenti, per fondati motivi, una violazione del diritto al ri- spetto della vita privata e familiare nonché del diritto alla salute, ovvero dei diritti riconosciuti dalla Convenzione di Ginevra sui ri- fugiati e dalla Carta Europea. Gli elementi che costituiscono pa- rametro di valutazione sono la natura e l'effettivo inserimento so- ciale in Italia, la durata del suo soggiorno nel territorio nazionale,
l'esistenza di legami familiari, culturali o sociali con il suo Paese di origine.
2.1. – Orbene, alla luce dei richiamati criteri, si ritiene che, nel caso in esame, emergano elementi idonei a giustificare il rico- noscimento della invocata protezione speciale. Va rilevato, a tal riguardo, che l'autorità amministrativa non ha correttamente va- lutato il positivo e concreto sforzo di integrazione compiuto dal ri- corrente, presente sul territorio italiano sin dal 2016. Ed invero, il cittadino straniero - rendendo audizione giudiziale in italiano - ha dimostrato non solo il conseguimento di una buona conoscenza della lingua italiana (v.si, in tal senso, verbale di udienza
08.10.2024 in atti), ma ha altresì prodotto documentazione atte- stante l'attività lavorativa svolta nel periodo di permanenza in
Italia, nel settore agricolo, presso la società agricola Scandola
Fruit S.S., e segnatamente: proroga contratto a tempo pieno e de- terminato in agricoltura del 28.05.2023 e relativo modello Unilav del 26.05.2023; proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 24.07.2023 e relativo modello Unilav;
proroga con- tratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 26.01.2023 e relativo modello Unilav;
lettera di assunzione con contratto di la- voro subordinato a tempo determinato del 18.12.2022 e relativo modello Unilav;
proroga contratto a tempo pieno e determinato in agricoltura del 29.03.2023 e relativo modello Unilav;
modelli Uni- lav del 18.05.2021; del 30.09.2021, del 02.01.2022; modelli Unilav del 07.01.2024; buste paga 2021, 2022 e 2023; C.U. 2022 e 2024.
E ancora, tenuto conto che, in sede di audizione giudiziale, il
Pag. 4 di 6 ricorrente ha altresì dichiarato: “Sono in Italia dal 2016 e in que- sti anni ho lavorato a Verona dove attualmente vivo per lavoro, anche se ho la residenza in Melfi. Chiedo che il ricorso sia accolto poiché dopo tanti anni in Italia mi sono integrato in questo Paese”
(cfr. verbale di udienza 08.10.2024 in atti), può dirsi desumibile un principio di positivo inserimento nel tessuto socio-lavorativo del Paese ospitante, che induce a ritenere sussistenti giusti motivi per riconoscere al ricorrente il permesso per protezione speciale.
Per le ragioni esposte, non può condividersi la valutazione operata dalla C.T. di Salerno il 20.03.2023, all'atto di emissione del parere sfavorevole, prodromico all'adozione del provvedimento di diniego della Questura di Potenza, in questa sede impugnato: del resto, il citato parere non ha tenuto conto del complessivo per- corso compiuto dal cittadino straniero dal momento del suo arrivo in Italia, non considerando, peraltro, che l'asserita esiguità dei pe- riodi lavorativi documentati in sede di richiesta di rilascio del permesso per protezione speciale è certamente da ascriversi al ca- rattere tipicamente stagionale e, per così dire “intermittente” dell'occupazione che il ricorrente è riuscito finora a svolgere in via principale, ovvero quella di bracciante in ambito agricolo.
Sul punto, deve osservarsi che, in un caso analogo a quello di specie, la Suprema Corte di Cassazione ha di recente affermato il seguente principio di diritto: <In tema di protezione internazio- nale complementare, ai sensi della disciplina prevista dal d.l. n.
130 del 2020, conv. con modif. dalla l. n. 173 del 2020, il livello di integrazione raggiunto nel territorio nazionale dal ricorrente deve intendersi rappresentato da ogni apprezzabile sforzo di inserimen- to nella realtà locale di riferimento, dimostrabile anche attraverso la produzione di corsi di alfabetizzazione o di contratti di lavoro.
(Nella specie, la S.C ha cassato il decreto impugnato, che aveva ri- tenuto insufficienti, ai fini del riconoscimento della protezione spe- ciale, le comunicazioni di proroga del rapporto di lavoro, inviate dal datore di lavoro all'INPS nel cd. modello Unilav)>> (Cass.,
Sez. I civ., Ordinanza n. 29159 del 12/11/2024, Rv. 673204-01, che richiama anche la precedente Cass. n. 21596 del 2024).
Alla luce di quanto innanzi, si ritiene, quindi, che anche la
Pag. 5 di 6 presente fattispecie rientri in quei casi in cui ricorrano i requisiti, di cui ai commi 1 e 1.1. dell'art. 19 d.lgs. 286/1998, per il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ai sensi del combinato disposto dell'art. 19, comma 1.2, d.lgs. 286/1998 e dell'art5. 32, comma 3, d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l.
130/2020 conv. in l. 173/2020, normativa ratione temporis applica- bile al caso di specie, sicché il ricorso va accolto, conseguendone quanto in dispositivo.
3. - Quanto, infine, alle spese di lite, tenuto conto della pecu- liare natura della controversia e della peculiarità delle questioni trattate, nonché della mancata costituzione in giudizio della P.A. resistente, si reputano sussistenti le ragioni per compensarle in- tegralmente tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale, nella composizione collegiale di cui in epigrafe, defi- nitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione di- sattesa e/o assorbita, così provvede:
- DICHIARA la contumacia del resistente;
Controparte_1
- DICHIARA la sussistenza, in favore di nato Parte_1 in Gambia il 15.01.1996, dei presupposti per la concessione in suo favore di un permesso di soggiorno per protezione speciale, ex art. 19, commi 1.1. e 1.2 d.lgs 286/1998, come disciplinato dal d.l.
130/2020 conv. in legge 173/2020;
- DISPONE la trasmissione del presente decreto al Questore di
Potenza, ovvero a quello diverso competente, per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del combi- nato disposto dell'art. 19, comma 1.2, D.lgs. 286/1998 e dell'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/2008, come disciplinati dal d.l. 130/2020 conv.
In l. 173/2020.
- COMPENSA integralmente le spese di lite tra le parti;
- MANDA alla Cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso il 19.11.2025
Il Giudice rel./est. La Presidente
dott. Filippo Palumbo dott.ssa Licia Tomay
Pag. 6 di 6