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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Venezia, sentenza 23/12/2025, n. 1080 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Venezia |
| Numero : | 1080 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VENEZIA
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara alla udienza del
23.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA con motivazione contestuale ex art. 429 c.p.c. e art. 127 bis c.p.c. nella causa civile di primo grado iscritta al n. 493/2025 RG avente ad oggetto:
“retribuzione ”
TRA
- rappresentato e difeso dagli Avvocati FERRARA Parte_1
LA e DE SA IA EN ed elettivamente domiciliato come in ricorso;
- ricorrente
E in persona del legale rappresentate pro tempore – Controparte_1 contumace,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – Controparte_2 contumace,
-resistente
ED
[...] in persona del legale rappresentante pro tempore – CP_3 contumace,
-resistente
IN FATTO E IN DIRITTO
1 Con ricorso depositato in data 11/03/2025 il ricorrente, come sopra in epigrafe indicato, ha convenuto le resistenti chiedendo «accertato lo svolgimento da parte del sig. ell'attività lavorativa alle dipendenze di Pt_1 [...]
e di con l'orario di lavoro indicato nella parte in fatto: - CP_1 Controparte_2
condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_1
tempore, in solido con in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 871,56 a titolo differenze retributive per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). - Condannarsi altresì CP_1
in Persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 692.84 a titolo di indennità per le ore di ferie e permessi ex festività maturate e non godute per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L.
162/2014). - Condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di € 311,12 a titolo di differenze retributive per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). - Condannarsi altresì CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
del ricorrente della somma di euro 171,84 a titolo di indennità per le ore di ferie ed ex festività non godute per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del
2 ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). 2) Spese e competenze di avvocato integralmente rifusi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario»
Le resistenti pur regolarmente raggiunte da notifica non si sono costituite.
La causa è stata istruita sulla scorta della documentazione prodotta da parte ricorrente, l'esame di un teste dalla stessa addotto, l'interrogatorio formale dei legali rappresentanti dei resistenti e l'interrogatorio libero della parte.
All'esito parte ricorrente ha riformulato i conteggi e concluso « 1) accertato lo svolgimento da parte del sig. dell'attività lavorativa alle Pt_1
dipendenze di e di con l'orario di lavoro emerso in Controparte_1 Controparte_2
sede di istruttoria - condannarsi in persona del legale Controparte_1
rappresentante pro tempore, in solido con in persona del legale CP_3
rappresentante pro tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 616,68 a titolo differenze retributive per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284
c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). - Condannarsi altresì
in persona del legale rappresentante pro tempore, al Controparte_1
pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 692.84 a titolo di indennità per le ore di ferie e permessi ex festività maturate e non godute per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L.
162/2014). - Condannarsi in persona del legale rappresentante pro Controparte_2
tempore, in solido con in persona del legale rappresentante pro CP_3
tempore, al pagamento in favore del ricorrente della somma di euro 176,28 a titolo di differenze retributive per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e
3 rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). - Condannarsi altresì CP_2
in persona del legale rappresentante pro tempore, al pagamento in favore
[...]
del ricorrente della somma di euro 171,84 a titolo di indennità per le ore di ferie ed ex festività non godute per i motivi esposti in narrativa o quella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data di maturazione alla data di deposito del ricorso e successivamente sino al saldo oltre interessi ex art. 1284 c.c. come modificato dal D.L. 132/2014 (conv. L. 162/2014). 2) Spese e competenze di avvocato integralmente rifusi, oltre IVA, CPA e rimborso forfettario»
*** *** ***
1. Il ricorrente espone: di aver lavorato dal 16/05/2022 al 15/03/2023 alle dipendenze della ditta con mansioni di scaffalista a tempo Controparte_1
parziale al 75% inquadrato nel livello D2 del CCNL Terziario Anpit;
di avere, nel corso del rapporto, sempre lavorato presso il punto vendita insegna Famila ubicato a Campagna Lupia (VE), nell'ambito dell'appalto del servizio di logistica commissionato dalla ditta e affidato alla datrice di lavoro;
di aver CP_3
a far data dal 16/03/2023 e fino al 30/06/2023 continuato a lavorare presso il CP_ predetto appalto alle dipendenze della subentrata a Controparte_2 [...]
nell'esecuzione del servizio, con le medesime mansioni ed il CP_1
medesimo inquadramento contrattuale di cui al precedente rapporto di lavoro;
di essere stato tenuto nel corso dei predetti rapporti di lavoro ad osservare di fatto il seguente orario di lavoro: nel periodo corrente dal 16/05/2022 al
31/08/2022, dal lunedì al sabato, dalle ore 20:00 alle ore 01.00, nel periodo corrente dall'01/09/2022 al 30/06/2023, dal lunedì al sabato, dalle ore 4:00 alle ore
9:00; di non aver mai percepito, nel corso dei predetti rapporti di lavoro, la maggiorazione della retribuzione delle ore di lavoro notturno riconosciuta dall'art. 195 del CCNL Terziario Anpit applicato dalle aziende datrici di lavoro;
di andare creditore nei confronti di e di di differenze Controparte_1 Controparte_2
retributive, da computarsi su tutti gli istituti contrattuali, T.F.R. compreso;
di non aver ricevuto alla cessazione dei predetti rapporti di lavoro neppure il
4 pagamento dell'indennità sostitutiva delle ore di ferie e di permessi ex festività maturate e non godute (come dai fogli paga allegati); di andare pertanto creditore dei seguenti importi: - euro 1.564,40 di cui euro 871,56 a titolo differenze retributive ed euro 692.84 a titolo di indennità per le ore di ferie e permessi ex festività maturate e non godute dovuti da ed euro Controparte_1
482,96 di cui euro 311,12 a titolo di differenze retributive ed euro 171,84 a titolo di indennità per le ore di ferie ed ex festività non godute dovuti da Controparte_2
Agisce anche nei confronti di tenuta, in qualità di società CP_3
committente, al pagamento dei predetti importi in solido con Controparte_5
(rectius ai sensi dell'art. 29 del d.lgs. 276/2003.
[...] Controparte_2
2. Ciò posto i fatti esposti dal ricorrente devono ritenersi provati nei termini di seguito rappresentati: la sussistenza e durata del rapporto di lavoro,
l'orario contrattuale, le mansioni e l'inquadramento alla luce dei contratti di lavoro e fogli paga e l'appalto alla luce della comunicazione di cessazione dell'appalto, della mancata risposta all0'interpello e della testimonianza di seguito riportata.
3. Quanto all'orario di lavoro oltre alla mancata risposta all'interpello da parte delle ex datrici di lavoro, ritiene la giudicante che può dirsi provato lo svolgimento sistematico di un orario di lavoro dalle 3:00 alle 9:00 e ferie e permessi come dedotti in ricorso.
4. Da una parte infatti il ricorrente interrogato ha riferito « il mio orario come ha detto la teste non era sempre uguale ed era prevalentemente dalle 3:00 alle 8:00 o 9:00, perché bisognava finire di rifornire gli scaffali alle 8:30 ma non riusciva mai in tempo per numero di colli da sistemare» e dall'altra l'ex ha dichiarato « (...) il ricorrente, ha lavorato Persona_1
presso il supermercato Famila di Campagna Lupia dal maggio 2022 al 15 marzo
2023 alle dipendenze di e dal 16 marzo 2023 al giugno 2023 Controparte_1
alle dipendenze di entrambe le società lavoravano in appalto di Controparte_2
(...). io e il ricorrente facevamo lo stesso lavoro, caricavamo la CP_3
merce sugli scaffali. (...) l'orario del ricorrente era dalle 3:00 alle 8:00 oppure dalle 4:00 alle 8:00. Confermo anche l'orario sub 3 ricorso e cioè dal 16.05.2022 al
31.08.2022, dal lunedì al sabato, dalle ore 20:00 alle ore 01.00 e dall'01.09.2022 al
5 30.06.2023, dal lunedì al sabato, dalle ore 4:00 alle ore 9:00. Preciso però che l'orario non era sempre lo stesso perché dipendeva dal numero di colli da caricare e dai lavoratori presenti. Sub 4: nel mese di marzo 2023 quando eravamo ancora dipedenti di il ricorrente non ha goduto di ferie e CP_1
permessi ex festività. Sub 5 e 6: alle dipendenze di non mi risulta che il CP_2
ricorrente abbia goduto di permessi ex festività e se mal non ricordo ha fatto una settimana di ferie ma non so quantificare le ore».
5. Secondo la consolidata giurisprudenza della S.C. sul lavoratore che chieda in via giudiziale il compenso per lavoro straordinario grava un onere probatorio rigoroso, che esige il preliminare adempimento dell'onere di una specifica allegazione del fatto costitutivo, senza che al mancato assolvimento di entrambi possa supplire la valutazione equitativa del Giudice ( Cass. L., 16150 del
19/06/2018), avendo poi l'onere di dimostrare di aver lavorato oltre l'orario normale di lavoro, senza che l'assenza di tale prova possa esser supplita dalla valutazione equitativa del giudice, utilizzabile solo in riferimento alla quantificazione del compenso ( ex plurimis Cass. L., n. 4076 del 20/02/2018).
6. Seppur non è possibile provare giorno per giorno il superamento dell'orario normale di lavoro è comunque stato provato lo svolgimento sistematico durante tutto il rapporto di lavoro di un orario di almeno 6 ore al giorno come sopra indicato dalle 3:00 alle 9:00, nonostante la possibilità di variazioni.
7. Parte ricorrente ha rielaborato i conteggi con un credito nei confronti di di € 616,68 a titolo differenze retributive ed euro 692.84 a Controparte_1
titolo di indennità per le ore di ferie e permessi ex festività maturate e non godute e un credito nei confronti di di euro 176,28 a titolo di Controparte_2
differenze retributive ed euro 171,84 a titolo di indennità per le ore di ferie ed ex festività non godute. La giudicante tuttavia non comprende perché vi sia stata una riduzione degli importi soprattutto per il periodo presso per il Parte_2
quale va confermato l'importo di € 311,12 originariamente richiesto, mentre la riduzione è forse comprensibile per il periodo presso non essendo CP_1
stato riconosciuto il lavoro notturno. Le predette società dovranno dunque essere condannate a corrispondere per al ricorrente gli importi testé indicati.
6 8. Quanto all'azione nei confronti della Committente va rilevato che l'art. 29 d.lgs. 276/2003 è limitato agli emolumenti di natura strettamente retributiva (
Cass. L., 28517/2019; Cass. L., 23303/19) con esclusione dell' indennità sostitutiva ferie e dei permessi non goduti (Cass. 15958/2021 che richiama . Cass. 16/7/1992 n.
8627, Cass. 13/3/1997 n. 2231, Cass. 29/8/1997 n. 8212, v. anche Cass. 24/12/1997 n.
13039, Cass. 7/3/2002 n. 3298), con esclusione dell'indennità sostitutiva del preavviso (Cass. 8717/1990, 7109/1990, 4081/1990; in senso contrario Cass. n.
27140/2024 alla quale questa sezione allo stato non intende aderire in quanto fondata sul rilievo della «natura indennitaria e retributiva e non risarcitoria» dell'indennità di preavviso mentre la costante giurisprudenza di legittimità fa riferimento alla nozione di «natura strettamente retributiva» e quindi con esclusione di quegli emolumenti che hanno una componente anche indennitaria o risarcitoria), con inclusione, invece, dei ROL per riduzione orario di lavoro
(Cass. L., 10354/2016); sono altresì inclusi 13^, EAR (= Elemento Aggiuntivo della
Retribuzione), straordinario, retribuzione ordinaria, TFR, festività lavorate.
9. Dalla responsabilità ex art. 29 d.lgs. 276/2003 è altresì escluso il pagamento di retribuzioni non corrisposte per l'unilaterale sospensione del rapporto. In tal senso si veda infatti ex plurimis Cass. L., 28517/2019 «in tema di responsabilità solidale del committente con l'appaltatore di servizi, la locuzione
"trattamenti retributivi", contenuta nell'art. 29, comma 2, del d.lgs. n. 276 del
2003, deve essere interpretata in maniera rigorosa, nel senso della natura strettamente retributiva degli emolumenti che il datore di lavoro risulti tenuto a corrispondere ai propri dipendenti, con conseguente esclusione delle somme liquidate a titolo di risarcimento del danno per illegittima unilaterale riduzione dell'orario lavorativo da parte del datore di lavoro».
10. Il committente risponde solamente per i crediti maturati in relazione al periodo del rapporto di lavoro coinvolto dall'appalto ed in particolare della sola quota parte di maturato dal lavoratore nell'ambito dello specifico appalto Pt_3
(Cass, Lav. 444/2019).
11. Conseguente deve essere condannata in solido a CP_3
corrispondere al ricorrente solamente le differenze retributive.
7 12. Sono dovuti rivalutazione monetaria e interessi legali ex art. 429 c.p.c.
e 150 disp. att. c.p.c., dovendosi escludere il riconoscimento degli interessi ex art. 1284, co. 4, c.c. alla luce di Cass. SSUU 12449/2024; si richiama sul punto propria sentenza 183/2025 RG ex art. 118 disp. att. c.p.c.
13. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate - come in dispositivo - avuto riguardo ai valori medi previsti dal DM 55/2014 e DM 147/2022
(quest'ultimo applicabile ex art. 6 alle prestazioni professionali esaurite successivamente alla sua entrata in vigore ovvero il 23/10/2022), per le controversie di lavoro, scaglione € 1.100-5.200, ridotto ex art. 4, comma 1, penultimo e ultimo periodo, DM cit., tenuto conto del valore effettivo della controversia, che è stata svolta attività istruttoria, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate (semplici), dei contrasti giurisprudenziali.
14. Il ricorrente ha dichiarato di essere esente dal contributo unificato per ragioni di reddito come da autocertificazione in atti.
P.Q.M.
Il giudice definitivamente pronunciando così provvede:
1) Accertato e dichiarato che il ricorrente ha svolto alle dipendenze di e le mansioni e l'orario di lavoro come Controparte_1 Controparte_2
indicato in parte motiva, condanna a corrispondere al Controparte_1
ricorrente la somma di € 616,68 a titolo differenze retributive ed euro 692.84 a titolo di indennità per ferie e permessi ex festività maturate e non godute e la somma di euro 311,12 a titolo di differenze retributive ed Controparte_2
euro 171,84 a titolo di indennità per ferie ed ex festività non godute, oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
condanna altresì CP_3
in solido ex art. 29 d.lgs. 276/2003 limitatamente alle differenze retributive oltre alla rivalutazione monetaria e agli interessi legali ex art. 429 c.p.c. e 150 disp. att.
C.p.c. dalle singole scadenze al saldo effettivo;
2) Condanna le resistenti in solido alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 1.600,00 per compensi di avvocato, oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA e CPA, come per legge,
8 Venezia, all'udienza del 23/12/2025
Il Giudice
Dott.ssa Chiara Coppetta Calzavara
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