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Sentenza 11 novembre 2025
Sentenza 11 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Palermo, sentenza 11/11/2025, n. 1625 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Palermo |
| Numero : | 1625 |
| Data del deposito : | 11 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Palermo il 17 dicembre 2009 (C.F. ), nonché di procuratrice generale del CodiceFiscale_2 figlio , nato a [...] il [...] (C.F. ), giusta Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura notarile in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurilio Faso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Generale A. Baldissera n. 18;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosa Galante che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: per gli appellanti: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 22 luglio 2025
Per l'appellato: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 18 luglio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1226 del 14 marzo 2023, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da - in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e – di opposizione al Persona_1 Controparte_1 precetto notificatole in data 12 giugno 2020 dal , dichiarò Controparte_3 cessata la materia del contendere e condannò parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
A tanto pervenne il primo giudice ritenendo venuto ormai meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 776/2020 del 14 febbraio 2020 (anch'esso separatamente opposto), in forza del quale il Condominio aveva notificato alla il precetto, intimandole il pagamento della somma di € 4.273,54, oltre interessi legali Pt_1 maturati e maturandi, per oneri condominiali ordinari e straordinari.
Quanto alla liquidazione delle spese, il Tribunale, richiamando il principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25478/2021 in ordine al criterio della soccombenza virtuale, valutò l'infondatezza dei motivi originari dell'opposizione e giunse a ritenere l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, evidenziando che i motivi posti a fondamento della stessa avrebbero dovuto piuttosto formare oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , in proprio e nella sopra spiegata Parte_1 qualità, con atto di citazione notificato il 12 settembre 2023, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a precetto;
(ii) errata applicazione del criterio della soccombenza virtuale in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25478 del 21 settembre 2021; (iii) errata condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Costituitosi in questo grado con comparsa depositata telematicamente il 4 gennaio 2024, il ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 2
c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, l'appellante, pur non contestando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, critica, sotto vari aspetti, la statuizione sulle spese di lite operata dal Tribunale sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale.
Con il primo motivo, si duole anzitutto dell'errore che il giudice di prime cure avrebbe commesso nel ritenere che la sentenza n. 247 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 28 gennaio 2022 – che aveva revocato il decreto ingiuntivo sul quale si fondava il precetto opposto – avesse comportato l'inammissibilità dell'opposizione al precetto. Deduce in proposito che l'art. 615 c.p.c. prevede la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione prima che la medesima sia iniziata, proprio al fine di evitare l'instaurazione di una procedura esecutiva fondata su titoli viziati o addirittura inesistenti.
Sottolinea che, nel caso di specie, il , sull'erroneo presupposto che la ed i CP_2 Pt_1 due figli fossero proprietari dell'appartamento in quanto eredi legittimari di Persona_2
(rispettivamente marito e padre degli stessi), omettendo di effettuare le opportune verifiche in ordine alla effettiva titolarità del bene, aveva notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto minacciando una ingiusta esecuzione.
Con il secondo motivo di impugnazione ha, altresì denunciato l'erronea applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto esposto nella sentenza SS.UU. 25478/2021, posto a base della decisione impugnata.
In particolare, l'appellante deduce che, essendosi verificata la caducazione del decreto ingiuntivo per le medesime ragioni esposte nell'atto di opposizione a precetto (ossia la non titolarità dell'immobile condominiale in capo ai precettati), il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'opposizione pienamente ammissibile oltre che fondata nel merito.
A sostegno di tale tesi la invoca una diversa chiave di lettura della richiamata sentenza, Pt_1 che parrebbe assegnare al giudice dell'opposizione, che statuisce sulla soccombenza virtuale, il compito di valutare la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
Secondo la diversa prospettazione offerta dall'appellante, la caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione costituirebbe un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno;
di talchè, a prescindere dalla valutazione della fondatezza o meno del titolo esecutivo, devono ritenersi legittime quelle opposizioni in cui si ponga la necessità di paralizzare un'azione esecutiva minacciata sulla scorta di un titolo quantomeno dubbio;
ciò sarebbe avvenuto proprio nel caso di specie, dove l'opponente ha sin da subito lamentato la mancata titolarità in capo agli opponenti dell'immobile condominiale, e dunque la illegittimità dell'ingiunzione emessa a loro carico.
6. I due motivi – trattati unitariamente attenendo entrambi al profilo della soccombenza virtuale
– non sono meritevoli di accoglimento.
Premesso che non può revocarsi in dubbio la correttezza della decisione nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, attesa l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo (v. SS.UU. 25478/2021 sopra richiamata), è da ritenersi parimenti condivisibile la statuizione del Tribunale relativa alla soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo non è certamente condivisibile la tesi prospettata dall'appellante, anche alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella più volte citata sentenza e, in particolare, in quel fondamentale passaggio in cui la Corte Suprema, riconoscendo l'esistenza di un notevole rischio di opposizioni strumentali da parte del debitore - volte ad ottenere il rimborso delle spese nel caso di sopravvenuto annullamento del titolo esecutivo e, dunque, a trarre un ingiusto vantaggio economico a scapito del creditore - ha accantonato la regola che pone le spese del giudizio di opposizione sempre a carico del creditore, proponendo, invece, quale disincentivo alla proposizione di opposizioni del tutto infondate, la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, addossandole alla parte che risulterebbe comunque sostanzialmente perdente .
Passando quindi alla valutazione del merito del gravame, le censure articolate si rivelano infondate.
Ed invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale “La parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino
l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo” (cfr. Cass. n. 11088 del 10 ottobre 1992).
I giudici di legittimità hanno peraltro chiarito la portata del principio appena enunciato attraverso un raffronto con la diversa ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno, sottolineando come “Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ. -, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, (perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo) non si applica alla - diversa - ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando (come nella specie) il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno (a seguito dell'eventuale provvedimento di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. dell'opposto decreto ingiuntivo), risultando, in tal caso, per converso, evidente l'interesse (concreto ed attuale) del debitore - cui il giudice dell'esecuzione abbia rifiutato la sospensione della procedura espropriativa - all'accertamento, con il mezzo proprio dell'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., da un canto, dell'impossibilità, per il creditore procedente, di promuovere ulteriori atti di esecuzione, e, dall'altro, della perdita di efficacia di tutti gli atti anteriormente compiuti.” (cfr. Cass.
8331 del 19 giugno 2001).
Sulla scorta dei suesposti principi, è dunque evidente che l'opponente, avendo già promosso giudizio di opposizione all'ingiunzione denunciando un vizio attinente alla legittima formazione del titolo, non avrebbe potuto proporre opposizione a precetto per le medesime ragioni ivi spiegate.
Conseguentemente, malgrado la revoca del decreto ingiuntivo intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opponente deve considerarsi virtualmente soccombente ed è corretto che sia stato condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Per tali ragioni deve intendersi assorbito anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado ed ha chiesto, in subordine, la compensazione delle stesse.
7. Il gravame è dunque infondato e va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da , in proprio Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e di Persona_1 procuratrice generale del figlio , avverso la sentenza n. 1226 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Palermo pubblicata in data 14 marzo 2023 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a pagare in favore del Controparte_4
le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 962,00, oltre rimborso
[...] per spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF NT EP LU
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Palermo – Seconda Sezione Civile riunita in camera di consiglio e composta da:
1) Dott. EP LU Presidente
2) Dott. Rossana Guzzo Consigliera
3) Dott. LF NT Consigliere relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1584 del Registro Generale degli Affari Contenziosi Civili dell'anno
2023, promossa
DA
, nata ad [...] il [...] (C.F. , in proprio e Parte_1 CodiceFiscale_1 nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore nata a Persona_1
Palermo il 17 dicembre 2009 (C.F. ), nonché di procuratrice generale del CodiceFiscale_2 figlio , nato a [...] il [...] (C.F. ), giusta Controparte_1 CodiceFiscale_3 procura notarile in atti, rappresentati e difesi dall'Avv. Maurilio Faso ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Palermo, Via Generale A. Baldissera n. 18;
APPELLANTI
CONTRO
(C.F. , in persona del suo Controparte_2 P.IVA_1 amministratore e legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Palermo, Via
Ruggero Settimo n. 55, presso lo studio dell'Avv. Rosa Galante che lo rappresenta e difende giusta procura in atti
APPELLATO
Conclusioni: per gli appellanti: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 22 luglio 2025
Per l'appellato: come da nota di precisazione delle conclusioni depositata telematicamente in data 18 luglio 2025.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con sentenza n. 1226 del 14 marzo 2023, il Tribunale di Palermo, definitivamente pronunciando sul giudizio promosso da - in proprio e nella qualità di esercente la Parte_1 responsabilità genitoriale sui figli minori e – di opposizione al Persona_1 Controparte_1 precetto notificatole in data 12 giugno 2020 dal , dichiarò Controparte_3 cessata la materia del contendere e condannò parte opponente a rimborsare alla parte opposta le spese di lite.
A tanto pervenne il primo giudice ritenendo venuto ormai meno l'interesse delle parti alla prosecuzione del giudizio, attesa l'intervenuta revoca del decreto ingiuntivo n. 776/2020 del 14 febbraio 2020 (anch'esso separatamente opposto), in forza del quale il Condominio aveva notificato alla il precetto, intimandole il pagamento della somma di € 4.273,54, oltre interessi legali Pt_1 maturati e maturandi, per oneri condominiali ordinari e straordinari.
Quanto alla liquidazione delle spese, il Tribunale, richiamando il principio espresso nella sentenza della Corte di Cassazione a Sezioni Unite n. 25478/2021 in ordine al criterio della soccombenza virtuale, valutò l'infondatezza dei motivi originari dell'opposizione e giunse a ritenere l'inammissibilità dell'opposizione a precetto, evidenziando che i motivi posti a fondamento della stessa avrebbero dovuto piuttosto formare oggetto del giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo.
2. Avverso tale sentenza, ha proposto appello , in proprio e nella sopra spiegata Parte_1 qualità, con atto di citazione notificato il 12 settembre 2023, sulla scorta di tre motivi di impugnazione, che possono essere riassunti nei seguenti termini: (i) erronea declaratoria di inammissibilità dell'opposizione a precetto;
(ii) errata applicazione del criterio della soccombenza virtuale in relazione alla sentenza delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 25478 del 21 settembre 2021; (iii) errata condanna alla refusione delle spese di lite.
3. Costituitosi in questo grado con comparsa depositata telematicamente il 4 gennaio 2024, il ha contestato il gravame, chiedendo la conferma della sentenza Controparte_2 impugnata.
4. In assenza di incombenti istruttori, all'udienza del 24 ottobre 2025 - sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter c.p.c. - la causa è stata posta in decisione ai sensi dell'art. 352 comma 2
c.p.c.
5. Così brevemente tratteggiato l'oggetto del contendere, l'appellante, pur non contestando la declaratoria di cessazione della materia del contendere, critica, sotto vari aspetti, la statuizione sulle spese di lite operata dal Tribunale sulla scorta del criterio della soccombenza virtuale.
Con il primo motivo, si duole anzitutto dell'errore che il giudice di prime cure avrebbe commesso nel ritenere che la sentenza n. 247 emessa dal Giudice di Pace di Palermo in data 28 gennaio 2022 – che aveva revocato il decreto ingiuntivo sul quale si fondava il precetto opposto – avesse comportato l'inammissibilità dell'opposizione al precetto. Deduce in proposito che l'art. 615 c.p.c. prevede la possibilità di proporre opposizione all'esecuzione prima che la medesima sia iniziata, proprio al fine di evitare l'instaurazione di una procedura esecutiva fondata su titoli viziati o addirittura inesistenti.
Sottolinea che, nel caso di specie, il , sull'erroneo presupposto che la ed i CP_2 Pt_1 due figli fossero proprietari dell'appartamento in quanto eredi legittimari di Persona_2
(rispettivamente marito e padre degli stessi), omettendo di effettuare le opportune verifiche in ordine alla effettiva titolarità del bene, aveva notificato il decreto ingiuntivo unitamente all'atto di precetto minacciando una ingiusta esecuzione.
Con il secondo motivo di impugnazione ha, altresì denunciato l'erronea applicazione da parte del primo giudice del principio di diritto esposto nella sentenza SS.UU. 25478/2021, posto a base della decisione impugnata.
In particolare, l'appellante deduce che, essendosi verificata la caducazione del decreto ingiuntivo per le medesime ragioni esposte nell'atto di opposizione a precetto (ossia la non titolarità dell'immobile condominiale in capo ai precettati), il Tribunale avrebbe dovuto considerare l'opposizione pienamente ammissibile oltre che fondata nel merito.
A sostegno di tale tesi la invoca una diversa chiave di lettura della richiamata sentenza, Pt_1 che parrebbe assegnare al giudice dell'opposizione, che statuisce sulla soccombenza virtuale, il compito di valutare la fondatezza delle ragioni dell'opponente.
Secondo la diversa prospettazione offerta dall'appellante, la caducazione del titolo esecutivo giudiziale avvenuta in sede di cognizione costituirebbe un evento esterno, rispetto al quale i motivi dell'opposizione all'esecuzione possono coincidere o meno;
di talchè, a prescindere dalla valutazione della fondatezza o meno del titolo esecutivo, devono ritenersi legittime quelle opposizioni in cui si ponga la necessità di paralizzare un'azione esecutiva minacciata sulla scorta di un titolo quantomeno dubbio;
ciò sarebbe avvenuto proprio nel caso di specie, dove l'opponente ha sin da subito lamentato la mancata titolarità in capo agli opponenti dell'immobile condominiale, e dunque la illegittimità dell'ingiunzione emessa a loro carico.
6. I due motivi – trattati unitariamente attenendo entrambi al profilo della soccombenza virtuale
– non sono meritevoli di accoglimento.
Premesso che non può revocarsi in dubbio la correttezza della decisione nella parte in cui ha dichiarato la cessazione della materia del contendere, attesa l'intervenuta caducazione del titolo esecutivo (v. SS.UU. 25478/2021 sopra richiamata), è da ritenersi parimenti condivisibile la statuizione del Tribunale relativa alla soccombenza virtuale.
Sotto tale profilo non è certamente condivisibile la tesi prospettata dall'appellante, anche alla luce di quanto affermato dalla Suprema Corte a Sezioni Unite nella più volte citata sentenza e, in particolare, in quel fondamentale passaggio in cui la Corte Suprema, riconoscendo l'esistenza di un notevole rischio di opposizioni strumentali da parte del debitore - volte ad ottenere il rimborso delle spese nel caso di sopravvenuto annullamento del titolo esecutivo e, dunque, a trarre un ingiusto vantaggio economico a scapito del creditore - ha accantonato la regola che pone le spese del giudizio di opposizione sempre a carico del creditore, proponendo, invece, quale disincentivo alla proposizione di opposizioni del tutto infondate, la liquidazione delle spese secondo la soccombenza virtuale, addossandole alla parte che risulterebbe comunque sostanzialmente perdente .
Passando quindi alla valutazione del merito del gravame, le censure articolate si rivelano infondate.
Ed invero, secondo il costante orientamento giurisprudenziale “La parte che, minacciata, con il precetto, di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, ha promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ., non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni non solo perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino
l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, ma anche perché manca di interesse alla predetta opposizione dato che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo” (cfr. Cass. n. 11088 del 10 ottobre 1992).
I giudici di legittimità hanno peraltro chiarito la portata del principio appena enunciato attraverso un raffronto con la diversa ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno, sottolineando come “Il principio secondo il quale la parte minacciata con il precetto di esecuzione forzata in base a decreto di ingiunzione provvisoriamente esecutivo, avendo promosso giudizio di opposizione alla ingiunzione - per sostenere che questa è stata emessa in carenza delle condizioni di ammissibilità previste dall'art. 633 cod. proc. civ. -, non può proporre anche opposizione alla esecuzione per le medesime ragioni, (perché tale opposizione non può avere per oggetto questioni attinenti ai vizi di formazione del titolo, a meno che non ne determinino l'inesistenza giuridica, o al merito della decisione che in esso è contenuta, e perché egli manca di interesse alla predetta opposizione, atteso che l'opposizione alla ingiunzione, esaurendo ogni possibile accertamento della fondatezza o non delle ragioni dedotte anche in rapporto al diritto della parte istante di procedere alla esecuzione, è in grado di realizzare, anche attraverso la possibilità di ottenere la sospensione dell'esecuzione provvisoria, a norma dell'art. 649 cod. proc. civ., la tutela del suo interesse ad evitare l'esecuzione forzata in forza di quel titolo) non si applica alla - diversa - ipotesi di esecuzione già iniziata con il pignoramento presso terzi, quando (come nella specie) il titolo esecutivo posto a base del precetto, nonostante la sua sopravvenuta inefficacia, ancora non sia venuto meno (a seguito dell'eventuale provvedimento di sospensione ex art. 649 cod. proc. civ. dell'opposto decreto ingiuntivo), risultando, in tal caso, per converso, evidente l'interesse (concreto ed attuale) del debitore - cui il giudice dell'esecuzione abbia rifiutato la sospensione della procedura espropriativa - all'accertamento, con il mezzo proprio dell'opposizione di merito ex art. 615 cod. proc. civ., da un canto, dell'impossibilità, per il creditore procedente, di promuovere ulteriori atti di esecuzione, e, dall'altro, della perdita di efficacia di tutti gli atti anteriormente compiuti.” (cfr. Cass.
8331 del 19 giugno 2001).
Sulla scorta dei suesposti principi, è dunque evidente che l'opponente, avendo già promosso giudizio di opposizione all'ingiunzione denunciando un vizio attinente alla legittima formazione del titolo, non avrebbe potuto proporre opposizione a precetto per le medesime ragioni ivi spiegate.
Conseguentemente, malgrado la revoca del decreto ingiuntivo intervenuta nelle more del giudizio di opposizione ex art. 615 c.p.c. l'opponente deve considerarsi virtualmente soccombente ed è corretto che sia stato condannata al pagamento delle spese di lite in favore dell'opposta.
Per tali ragioni deve intendersi assorbito anche il terzo motivo di gravame con il quale l'appellante ha contestato la condanna alla refusione delle spese del giudizio di primo grado ed ha chiesto, in subordine, la compensazione delle stesse.
7. Il gravame è dunque infondato e va rigettato con statuizione secondo soccombenza delle spese del grado.
P.Q.M.
La Corte, ogni diversa e contraria istanza, domanda ed eccezione disattese, definitivamente pronunciando, uditi i procuratori delle parti, rigetta l'appello proposto da , in proprio Parte_1
e nella qualità di esercente la responsabilità genitoriale sulla figlia minore e di Persona_1 procuratrice generale del figlio , avverso la sentenza n. 1226 emessa dal Tribunale Controparte_1 di Palermo pubblicata in data 14 marzo 2023 che, per l'effetto, interamente conferma;
condanna l'appellante a pagare in favore del Controparte_4
le spese del presente grado di giudizio che liquida in complessivi euro 962,00, oltre rimborso
[...] per spese generali, CPA e IVA come per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30 maggio
2002 n. 115, come inserito dall'art. 1 comma 17 L. 24 dicembre 2012 n. 228 per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma dell'art. 1 bis dello stesso art. 13.
Così deciso, nella camera di consiglio della Seconda Sezione Civile della Corte di Appello di
Palermo, il 7 novembre 2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
LF NT EP LU