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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 13/11/2025, n. 377 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 377 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- LB CH EL Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- LA LL Consigliera relatrice
All'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n.222 dell'anno 2025 e vertente
TRA
GIÀ ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
NU EM giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(GIÀ , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. ARTURO MARESCA e dall'Avv. MONICA GRASSI, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
RESISTENTE
, CP_3
RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025 (già Parte_1 Parte_2
“ ) ha proposto revocazione avverso la sentenza n. 417/2024 di questa Corte Pt_1
pubblicata il 21.1.2025, relativamente alla parte in cui la Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata da in relazione alla domanda di manleva Pt_1
formulata nei suoi confronti da in conseguenza della domanda di Controparte_1 risarcimento danni formulata nei confronti di quest'ultima dal lavoratore . CP_3
In particolare ha dedotto che la Corte d'Appello avrebbe errato nella percezione di Pt_1
un fatto materiale quando, nelle pagine 22-23 della suddetta sentenza, ha statuito che
“l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata al riguardo dalla terza chiamata in causa è infondata, risultando dalla documentazione prodotta dalla convenuta l'avvenuta comunicazione all'assicuratrice delle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, entro detto termine biennale dalle richieste stesse (cfr. docc. 3 di ciascuno dei fascicoletti di primo grado della convenuta, relativi ai singoli ricorrenti), con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione con effetti sospensivi fino alla definizione del presente giudizio, ex art. 2952 c. 4 c.c. Sussiste quindi l'obbligo dell'assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la datrice di lavoro convenuta di quanto deve pagare ai ricorrenti e degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dal giorno del fatto”. ha richiamato la raccomandata A/R (prodotta da in 1° grado) del 18 Pt_1 CP_3
dicembre 2008, con avviso di ricezione ed accettazione del 23 dicembre 2008, con cui egli ha diffidato a formulare un'offerta risarcitoria per i danni patiti nell'ambito del rapporto di CP_2 lavoro alle dipendenze della stessa, nonché la richiesta di risarcimento formulata da a CP_2
solo con la Raccomandata A/R del 7 marzo 2014 (prodotta in 1° grado da al Pt_1 CP_2 doc. 3) nella quale si fa riferimento, prima, ad una “denuncia di malattia professionale dell'8/06/2010; prot. n. 0555041” e, poi, ad una “data denuncia: 6 marzo 2014” (data che, evidenzia sarebbe “addirittura successiva alla notifica del ricorso dinanzi al Pt_1
Tribunale di Chieti, avvenuta in data 29.11.2013”). Secondo non esisterebbe in atti Pt_1 una denuncia di sinistro con data antecedente al 23.12.2010, considerata la prima richiesta risarcitoria del 23.12.2008 ed in ciò si sostanzierebbe l'errore percettivo della Corte. La
Corte d'Appello sarebbe incorsa in equivoco interno alla causa e verificabile matematicamente partendo dal dies a quo (richiesta di risarcimento in atti -doc. 25 ricorrente)
e l'oggettivo trascorrere del biennio senza interruttive. Ove il Collegio non fosse incorso in tale errore, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ad essere manlevata da , con conseguente rigetto Controparte_1 Parte_1 della domanda di garanzia, escludendo qualsiasi condanna della società assicuratrice sia rispetto al rimborso della sorte capitale che alla refusione delle spese legali e di CTU.
Conseguentemente ha chiesto “in revoca o riforma della sentenza impugnata, rigettare ogni domanda di manleva avanzata dalla […], accertando e dichiarando Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. dell'Assicurata ad essere garantita, in assenza di atti interruttivi nel termine biennale dalla data delle prime richieste del lavoratore;
ovvero rinviare dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila per ogni pronunciamento conseguente;
Con vittoria di spese e competenze di lite anche per i precedenti gradi e fasi dei giudizi di merito”.
si è costituita eccependo la tardività del ricorso per revocazione ed in ogni Controparte_1
caso la sua inammissibilità.
, pur regolamente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_3
La domanda di revocazione non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024) ha difatti individuato i requisiti essenziali che devono concorrere affinché si possa riscontrare un errore di fatto revocatorio, descrivendolo come quell'errore che:
“a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso”.
Più in particolare ha specificato che “1) per poter trovare accoglimento il rimedio della revocazione per errore di fatto è necessario che l'errore consista in un “travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 5792/2024; richiamata da Cass. civ., Sez. I, Ord.
08/09/2025, n. 24784). In altri termini, si deve ricadere in “un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/10/2025, n. 26626), cosicché il vizio non deve attenere a “questioni di merito del giudizio, o comunque a valutazioni in diritto del fatto processuale”, ma alla mera “emergenza di una realtà differente da quella fattuale”, dovuta ad una “errata lettura” di quanto riportato in atti e non ad una “sua errata interpretazione” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2025, n. 25250). Di conseguenza, “non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale, quand'anche risulti errata, di revocazione” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2025, n. 25250; Cass., 5 aprile 2017, n. 8828;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570);
2) il rimedio revocatorio è accoglibile, inoltre, solo se “il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19/07/2024,
n. 20013; Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/10/2025, n. 26626), cosicché non può essere accolto “se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. n. 5792/2024; Cass. civ., Sez. I, Ord. 08/09/2025, n. 24784). Difatti, “se il giudice accoglie la prospettazione, erronea, della parte nella lettura del dato probatorio, non si può più parlare di errore "percettivo", ma solo "valutativo", avendo il giudice provveduto alla ponderata valutazione delle posizioni espresse da entrambe le parti, accogliendone una”
(Cass. civ., Sez. I, Ord. 08/09/2025, n. 24784);
3) oltre a ciò, va ribadito che il fatto, oggetto dell'asserito errore, “deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19/07/2024, n. 20013).
Nel caso in esame, pur avendo la questione sollevata dalla ricorrente portata decisiva ai fini del contenuto della pronuncia, non possono riscontrarsi altri elementi essenziali dell'errore revocatorio: in particolare la mancata discussione nel giudizio del fatto oggetto di valutazione, l'immediata rilevabilità, e la sua ricostruibilità come “difetto di percezione” e non di valutazione.
Come evidenziato dalla ricorrente la sentenza impugnata ha così argomentato con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione:
L'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata al riguardo dalla terza chiamata in causa è infondata, risultando dalla documentazione prodotta dalla convenuta l'avvenuta comunicazione all'assicuratrice delle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, entro detto termine biennale dalle richieste stesse (cfr. docc. 3 di ciascuno dei fascicoletti di primo grado della convenuta, relativi ai singoli ricorrenti), con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione con effetti sospensivi fino alla definizione del presente giudizio, ex art. 2952 c. 4 c.c..
L'eccezione di prescrizione era stata sollevata da sin dal primo grado di giudizio, Pt_1
sostenendo che “la richiesta di risarcimento del sig. sarebbe stata inviata con racc. CP_3
A.R. del 18\12\2008, come da documento compiegato al n. 25 nel fascicolo attoreo”, interpretando tale data come “il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale” e ritenendo che “a nulla valga la assunta denuncia di sinistro di cui al doc. 3) del fascicolo della resistente, anche recante la data del 7\3\2014 successiva al momento di estinzione del diritto”.
La questione è rimasta assorbita in primo grado dal rigetto della domanda di manleva sulla base di altro argomento attinente alla riconducibilità del sinistro alla copertura assicurativa.
Nel ricorso in appello, tuttavia, (già , nel riproporre le contestazioni Controparte_1 CP_2 relative a tale eccezione dell'istituto assicurativo, ha rappresentato di aver depositato tempestiva denuncia (pacificamente la raccomandata del 7/3/2014), in assenza di una “diretta richiesta di risarcimento” da parte dell'ex dipendente, affermando che tale risarcimento
“potrebbe trovare titolo rispetto all' solo all'esito del presente giudizio”. CP_2
In particolare ha affermato: “si ricorda tra l'altro che l' allegata la tempestività della CP_2 denuncia del 7.3.2014 inoltrata all'assicurazione mediante la quale è stata chiesta l'operatività
e l'intervento della polizza assicurativa nel rispetto dei termini contrattuali. Si ricorda inoltre che detta denuncia faceva seguito in maniera tempestiva alle richieste di delucidazioni pervenute all' solamente dall'INAIL, senza che vi sia mai stata una diretta richiesta di CP_2
risarcimento da parte dell'ex dipendente di cui trattasi;
risarcimento che infatti potrebbe trovare titolo rispetto all solo all'esito del presente giudizio” CP_2 La data di decorrenza del dies a quo ai fini del decorso del termine prescrizionale ha quindi rappresentato un fatto controverso tra le parti, oggetto di discussione del giudizio, avendo negato che vi siano state domande di risarcimento valide nell'ottica dell'operatività CP_2
della polizza prima del 7.3.2014, e l'accoglimento della domanda revocatoria formulata da implicherebbe una valutazione circa l'idoneità della data del 23 dicembre 2008 – Pt_1
data di ricezione della lettera con cui il lavoratore ha contestato l'atto di transazione sottoscritto in sede di risoluzione del rapporto e invitato a formulare un'offerta CP_2 risarcitoria - a rappresentare “il giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato” nel senso richiesto dall'art. 2952 c.c., avendo peraltro ndicato all'istituto assicurativo al CP_2 momento della denuncia come richiesta di risarcimento danni il ricorso notificato dal sig.
, introduttivo del giudizio di primo grado. CP_3
La statuizione nella sentenza d'Appello in relazione al decorso del termine di prescrizione implica dunque una valutazione – anche implicita – della data dalla quale far decorrere tale termine, che non rappresenta fatto immediatamente percettibile, può essere ridiscussa in sede di azione revocatoria.
Difetta dunque, da un lato, il requisito dell'assenza di discussione sul fatto rappresentato da come erroneamente percepito, dall'altro il requisito della “evidenza assoluta e della Pt_1
immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche”.
In altri termini, il vizio lamentato atterrebbe a questioni di merito del giudizio, controverse tra le parti, e a valutazioni giuridiche concernenti il fatto, piuttosto che ad una mera constatazione della sua materiale verificazione, potendosi al massimo configurare un'errata interpretazione degli atti, invece che una mera svista percettiva o erronea lettura degli stessi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, rimanendo assorbita la questione della tardività del ricorso.
Le spese di lite tra ed seguono la soccombenza, pur dovendo essere Pt_1 Controparte_1
liquidate nei minimi considerata la limitata attività difensiva svolta e la tardiva costituzione della resistente, mentre nulla deve disporsi per le spese nei confronti di CP_3
,rimasto contumace.
PQM
- Rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 417/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila; - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
- Nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La Consigliera est.
LA LL
Il Presidente
LB CH EL
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI L'AQUILA
Sezione Controversie di Lavoro
La Corte d'Appello riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
- LB CH EL Presidente
- Alessandra De Marco Consigliera
- LA LL Consigliera relatrice
All'udienza del 13.11.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa di secondo grado iscritta al n.222 dell'anno 2025 e vertente
TRA
GIÀ ), rappresentata e difesa dall'Avv. Parte_1 Parte_2
NU EM giusta procura in atti;
RICORRENTE
E
(GIÀ , rappresentata e difesa Controparte_1 Controparte_2
dall'Avv. ARTURO MARESCA e dall'Avv. MONICA GRASSI, giusta procura in calce alla memoria difensiva in appello;
RESISTENTE
, CP_3
RESISTENTE CONTUMACE MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 18.7.2025 (già Parte_1 Parte_2
“ ) ha proposto revocazione avverso la sentenza n. 417/2024 di questa Corte Pt_1
pubblicata il 21.1.2025, relativamente alla parte in cui la Corte d'Appello ha respinto l'eccezione di prescrizione formulata da in relazione alla domanda di manleva Pt_1
formulata nei suoi confronti da in conseguenza della domanda di Controparte_1 risarcimento danni formulata nei confronti di quest'ultima dal lavoratore . CP_3
In particolare ha dedotto che la Corte d'Appello avrebbe errato nella percezione di Pt_1
un fatto materiale quando, nelle pagine 22-23 della suddetta sentenza, ha statuito che
“l'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata al riguardo dalla terza chiamata in causa è infondata, risultando dalla documentazione prodotta dalla convenuta l'avvenuta comunicazione all'assicuratrice delle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, entro detto termine biennale dalle richieste stesse (cfr. docc. 3 di ciascuno dei fascicoletti di primo grado della convenuta, relativi ai singoli ricorrenti), con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione con effetti sospensivi fino alla definizione del presente giudizio, ex art. 2952 c. 4 c.c. Sussiste quindi l'obbligo dell'assicuratrice chiamata in causa di tenere indenne la datrice di lavoro convenuta di quanto deve pagare ai ricorrenti e degli interessi e della rivalutazione monetaria maturati dal giorno del fatto”. ha richiamato la raccomandata A/R (prodotta da in 1° grado) del 18 Pt_1 CP_3
dicembre 2008, con avviso di ricezione ed accettazione del 23 dicembre 2008, con cui egli ha diffidato a formulare un'offerta risarcitoria per i danni patiti nell'ambito del rapporto di CP_2 lavoro alle dipendenze della stessa, nonché la richiesta di risarcimento formulata da a CP_2
solo con la Raccomandata A/R del 7 marzo 2014 (prodotta in 1° grado da al Pt_1 CP_2 doc. 3) nella quale si fa riferimento, prima, ad una “denuncia di malattia professionale dell'8/06/2010; prot. n. 0555041” e, poi, ad una “data denuncia: 6 marzo 2014” (data che, evidenzia sarebbe “addirittura successiva alla notifica del ricorso dinanzi al Pt_1
Tribunale di Chieti, avvenuta in data 29.11.2013”). Secondo non esisterebbe in atti Pt_1 una denuncia di sinistro con data antecedente al 23.12.2010, considerata la prima richiesta risarcitoria del 23.12.2008 ed in ciò si sostanzierebbe l'errore percettivo della Corte. La
Corte d'Appello sarebbe incorsa in equivoco interno alla causa e verificabile matematicamente partendo dal dies a quo (richiesta di risarcimento in atti -doc. 25 ricorrente)
e l'oggettivo trascorrere del biennio senza interruttive. Ove il Collegio non fosse incorso in tale errore, avrebbe dovuto accertare e dichiarare l'intervenuta prescrizione del diritto della ad essere manlevata da , con conseguente rigetto Controparte_1 Parte_1 della domanda di garanzia, escludendo qualsiasi condanna della società assicuratrice sia rispetto al rimborso della sorte capitale che alla refusione delle spese legali e di CTU.
Conseguentemente ha chiesto “in revoca o riforma della sentenza impugnata, rigettare ogni domanda di manleva avanzata dalla […], accertando e dichiarando Controparte_2
l'intervenuta prescrizione del diritto ex art. 2952 c.c. dell'Assicurata ad essere garantita, in assenza di atti interruttivi nel termine biennale dalla data delle prime richieste del lavoratore;
ovvero rinviare dinanzi alla Corte d'Appello de L'Aquila per ogni pronunciamento conseguente;
Con vittoria di spese e competenze di lite anche per i precedenti gradi e fasi dei giudizi di merito”.
si è costituita eccependo la tardività del ricorso per revocazione ed in ogni Controparte_1
caso la sua inammissibilità.
, pur regolamente convenuto in giudizio, non si è costituito. CP_3
La domanda di revocazione non può essere accolta.
La giurisprudenza di legittimità (v. Cass. SS. UU. Ordinanza n. 20013 del 19/07/2024) ha difatti individuato i requisiti essenziali che devono concorrere affinché si possa riscontrare un errore di fatto revocatorio, descrivendolo come quell'errore che:
“a) consiste nell'erronea percezione dei fatti di causa che abbia indotto la supposizione della esistenza o della inesistenza di un fatto, la cui verità è incontestabilmente esclusa o accertata dagli atti di causa, sempre che il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti;
b) non può concernere l'attività interpretativa e valutativa;
c) deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche;
d) deve essere essenziale e decisivo, nel senso che tra la percezione erronea e la decisione revocanda deve esistere un nesso causale tale da affermare con certezza che, ove l'errore fosse mancato, la pronuncia avrebbe avuto un contenuto diverso”.
Più in particolare ha specificato che “1) per poter trovare accoglimento il rimedio della revocazione per errore di fatto è necessario che l'errore consista in un “travisamento del contenuto oggettivo della prova, che ricorre in caso di svista concernente il fatto probatorio in sé e non di verifica logica della riconducibilità dell'informazione probatoria al fatto probatorio” (Cass. civ., Sez. Unite, Sent. n. 5792/2024; richiamata da Cass. civ., Sez. I, Ord.
08/09/2025, n. 24784). In altri termini, si deve ricadere in “un difetto di percezione o in una mera svista materiale che abbia indotto, anche implicitamente, il giudice a supporre l'esistenza o l'inesistenza di un fatto che risulti incontestabilmente escluso o accertato alla stregua degli atti di causa” (Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/10/2025, n. 26626), cosicché il vizio non deve attenere a “questioni di merito del giudizio, o comunque a valutazioni in diritto del fatto processuale”, ma alla mera “emergenza di una realtà differente da quella fattuale”, dovuta ad una “errata lettura” di quanto riportato in atti e non ad una “sua errata interpretazione” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2025, n. 25250). Di conseguenza, “non è idoneo ad integrare errore revocatorio l'ipotizzato travisamento di dati giuridico-fattuali acquisiti attraverso la mediazione delle parti e l'interpretazione dei contenuti espositivi degli atti del giudizio, e dunque mediante attività valutativa, insuscettibile in quanto tale, quand'anche risulti errata, di revocazione” (Cass. civ., Sez. V, Ord., 15/09/2025, n. 25250; Cass., 5 aprile 2017, n. 8828;
Cass., 30 ottobre 2018, n. 27570);
2) il rimedio revocatorio è accoglibile, inoltre, solo se “il fatto oggetto dell'asserito errore non abbia costituito terreno di discussione tra le parti” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19/07/2024,
n. 20013; Cass. civ., Sez. I, Ord., 03/10/2025, n. 26626), cosicché non può essere accolto “se il travisamento rifletta la lettura del fatto probatorio prospettata da una delle parti” (Cass. civ.,
Sez. Unite, Sent. n. 5792/2024; Cass. civ., Sez. I, Ord. 08/09/2025, n. 24784). Difatti, “se il giudice accoglie la prospettazione, erronea, della parte nella lettura del dato probatorio, non si può più parlare di errore "percettivo", ma solo "valutativo", avendo il giudice provveduto alla ponderata valutazione delle posizioni espresse da entrambe le parti, accogliendone una”
(Cass. civ., Sez. I, Ord. 08/09/2025, n. 24784);
3) oltre a ciò, va ribadito che il fatto, oggetto dell'asserito errore, “deve possedere i caratteri della evidenza assoluta e della immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche” (Cass. civ., Sez. Unite, Ord., 19/07/2024, n. 20013).
Nel caso in esame, pur avendo la questione sollevata dalla ricorrente portata decisiva ai fini del contenuto della pronuncia, non possono riscontrarsi altri elementi essenziali dell'errore revocatorio: in particolare la mancata discussione nel giudizio del fatto oggetto di valutazione, l'immediata rilevabilità, e la sua ricostruibilità come “difetto di percezione” e non di valutazione.
Come evidenziato dalla ricorrente la sentenza impugnata ha così argomentato con riferimento al rigetto dell'eccezione di prescrizione:
L'eccezione di prescrizione biennale ex art. 2952 c.c. sollevata al riguardo dalla terza chiamata in causa è infondata, risultando dalla documentazione prodotta dalla convenuta l'avvenuta comunicazione all'assicuratrice delle richieste di risarcimento avanzate dai ricorrenti, entro detto termine biennale dalle richieste stesse (cfr. docc. 3 di ciascuno dei fascicoletti di primo grado della convenuta, relativi ai singoli ricorrenti), con conseguente tempestiva interruzione della prescrizione con effetti sospensivi fino alla definizione del presente giudizio, ex art. 2952 c. 4 c.c..
L'eccezione di prescrizione era stata sollevata da sin dal primo grado di giudizio, Pt_1
sostenendo che “la richiesta di risarcimento del sig. sarebbe stata inviata con racc. CP_3
A.R. del 18\12\2008, come da documento compiegato al n. 25 nel fascicolo attoreo”, interpretando tale data come “il dies a quo per la decorrenza del termine prescrizionale” e ritenendo che “a nulla valga la assunta denuncia di sinistro di cui al doc. 3) del fascicolo della resistente, anche recante la data del 7\3\2014 successiva al momento di estinzione del diritto”.
La questione è rimasta assorbita in primo grado dal rigetto della domanda di manleva sulla base di altro argomento attinente alla riconducibilità del sinistro alla copertura assicurativa.
Nel ricorso in appello, tuttavia, (già , nel riproporre le contestazioni Controparte_1 CP_2 relative a tale eccezione dell'istituto assicurativo, ha rappresentato di aver depositato tempestiva denuncia (pacificamente la raccomandata del 7/3/2014), in assenza di una “diretta richiesta di risarcimento” da parte dell'ex dipendente, affermando che tale risarcimento
“potrebbe trovare titolo rispetto all' solo all'esito del presente giudizio”. CP_2
In particolare ha affermato: “si ricorda tra l'altro che l' allegata la tempestività della CP_2 denuncia del 7.3.2014 inoltrata all'assicurazione mediante la quale è stata chiesta l'operatività
e l'intervento della polizza assicurativa nel rispetto dei termini contrattuali. Si ricorda inoltre che detta denuncia faceva seguito in maniera tempestiva alle richieste di delucidazioni pervenute all' solamente dall'INAIL, senza che vi sia mai stata una diretta richiesta di CP_2
risarcimento da parte dell'ex dipendente di cui trattasi;
risarcimento che infatti potrebbe trovare titolo rispetto all solo all'esito del presente giudizio” CP_2 La data di decorrenza del dies a quo ai fini del decorso del termine prescrizionale ha quindi rappresentato un fatto controverso tra le parti, oggetto di discussione del giudizio, avendo negato che vi siano state domande di risarcimento valide nell'ottica dell'operatività CP_2
della polizza prima del 7.3.2014, e l'accoglimento della domanda revocatoria formulata da implicherebbe una valutazione circa l'idoneità della data del 23 dicembre 2008 – Pt_1
data di ricezione della lettera con cui il lavoratore ha contestato l'atto di transazione sottoscritto in sede di risoluzione del rapporto e invitato a formulare un'offerta CP_2 risarcitoria - a rappresentare “il giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento all'assicurato” nel senso richiesto dall'art. 2952 c.c., avendo peraltro ndicato all'istituto assicurativo al CP_2 momento della denuncia come richiesta di risarcimento danni il ricorso notificato dal sig.
, introduttivo del giudizio di primo grado. CP_3
La statuizione nella sentenza d'Appello in relazione al decorso del termine di prescrizione implica dunque una valutazione – anche implicita – della data dalla quale far decorrere tale termine, che non rappresenta fatto immediatamente percettibile, può essere ridiscussa in sede di azione revocatoria.
Difetta dunque, da un lato, il requisito dell'assenza di discussione sul fatto rappresentato da come erroneamente percepito, dall'altro il requisito della “evidenza assoluta e della Pt_1
immediata rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la sentenza impugnata e gli atti di causa, senza necessità di argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche”.
In altri termini, il vizio lamentato atterrebbe a questioni di merito del giudizio, controverse tra le parti, e a valutazioni giuridiche concernenti il fatto, piuttosto che ad una mera constatazione della sua materiale verificazione, potendosi al massimo configurare un'errata interpretazione degli atti, invece che una mera svista percettiva o erronea lettura degli stessi.
Il ricorso deve pertanto essere respinto, rimanendo assorbita la questione della tardività del ricorso.
Le spese di lite tra ed seguono la soccombenza, pur dovendo essere Pt_1 Controparte_1
liquidate nei minimi considerata la limitata attività difensiva svolta e la tardiva costituzione della resistente, mentre nulla deve disporsi per le spese nei confronti di CP_3
,rimasto contumace.
PQM
- Rigetta la domanda di revocazione della sentenza n. 417/2024 della Corte d'Appello di L'Aquila; - Condanna al pagamento delle spese di lite in favore di Parte_1 Controparte_1
nella misura di euro 1.984,00 oltre spese generali, IVA e CPA.
[...]
- Nulla per le spese nei confronti di;
CP_3
- dà atto che sussistono i presupposti oggettivi per il raddoppio del contributo unificato dovuto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, introdotto dall'art. 1 comma 17 L.
n. 228/2012
Così deciso in L'Aquila, nella camera di consiglio del 13/11/2025
La Consigliera est.
LA LL
Il Presidente
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