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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 24/07/2025, n. 1960 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 1960 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 15336/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15336/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARINI Parte_1 P.IVA_1 NICOLÒ, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 16 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARINI NICOLÒ
ATTORE/I contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI LARA Controparte_2 C.F._2
**1980 e dell'avv. ROCCHI ALBERTO ( ) VIA NARDI 35 MODENA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 MODENA presso il difensore avv. FERRARI LARA **1980; procedimento estinto
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Esponeva il che: Parte_1
- con sentenza in data 23.7.2021 il Tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento di Parte_1
[...]
- alla data del fallimento risultava amministratore unico il dottor;
Controparte_3
- all'audizione del 8.9.2021 il dottor aveva dichiarato al curatore di non avere alcuna CP_3
documentazione sociale, di non aver mai visionato la documentazione sociale e di non avere contezza delle attività svolte dalla società;
- si poteva presumere che dal 14.9.2015 (data di nomina del dottor quale amministratore CP_3
unico) al 23.7.2021 la società non avesse effettuato particolari movimenti, risultando in uno stato quiescente di liquidazione di fatto;
- l'attivo societario era del tutto inesistente;
- risultava un passivo fallimentare, alla data di redazione della citazione, comprensivo di domande tempestive e tardive, pari ad euro 1.769.031,90, di cui 1.379.415,12 euro nei confronti di Agenzia delle
Entrate per crediti erariali non riscossi;
- nell'ultimo bilancio depositato (quello al 31.12.2014) il passivo era pari a 1.507.656 euro;
- i debiti tributari derivavano da due avvisi di accertamento a titolo di IRES per il 2006 (1.139.803 in sorte capitale), accertati da sentenze delle Commissioni tributarie divenute definitive;
- l'Agenzia delle Entrate aveva accertato vendite di immobili in nero con ricavi occultati per €
990.338,00;
pagina 2 di 8 - in data 27.5.2010 gli amministratori di avevano conferito i residui immobili in fondo Pt_1
comune di investimento altamente speculativo, che era poi stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
- dal 5.12.2006 il c.d.a. era stato composto dai convenuti e e da Controparte_1 Controparte_2
(poi deceduto); Persona_1
- dal 14.9.2015 la società era stata gestita dall'amministratore unico . CP_3
Esponeva poi che:
- il esercitava l'azione di cui all'art. 146 l. fall.; Parte_1
- in relazione alla quantificazione del danno, ai sensi dell'art. 378 d.l.vo 14/2019 il pregiudizio andava liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale.
Esponeva poi che:
- da una disamina degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare, riportati nella relazione ex art
33 L.F. (segretata e messa a disposizione della Procura), era emerso come la società si trovasse in uno stato di liquidazione di fatto già dall'anno 2014;
- si era scelto di occultare le gravi perdite tramite erronee appostazioni di bilancio, perdite che, se evidenziate per tempo, avrebbero condotto allo scioglimento senza ulteriori ritardi, assicurando in tal modo una maggiore tutela alle ragioni dei creditori sociali;
- erano potenzialmente configurabili i reati di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2 L.F.
e di bancarotta semplice da ritardato fallimento ex art. 217 n. 4 L.F.;
- dall'analisi dei bilanci emergeva che l'ultimo bilancio depositato al 31/12/2014 riportava un attivo di
1.001.131,00 euro nominali, mentre il passivo era pari a 1.507.656,00 di euro sebbene fosse evidente una falsa rappresentazione dei debiti tributari, indicati nell'irrisorio importo di euro 740,00;
- era evidente la responsabilità degli ex amministratori che avevano Per_1 CP_1 CP_2
condotto la società sino al 2015, nonché del successore dott. (fiduciario dei primi) per non CP_3
aver agito secondo gli obblighi imposti dalla legge, in violazione degli articoli 2484 n. 4 e 2482 ter –
pagina 3 di 8 2485 e 2486 del codice civile per la mancata annotazione della causa di scioglimento al Registro delle
Imprese e per violazione degli altri doveri attinenti al procedimento di liquidazione della società con la conseguenza di aver ritardato la liquidazione e dichiarazione di fallimento in pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali;
in particolare, si doveva ritenere che le condizioni per rilevare la perdita di capitale al di sotto del minimo legale si fossero verificate ben prima dell'anno 2014.
Esponeva poi che:
- con sentenza del 30 settembre 2019, n. 24431, la Cassazione aveva affermato il principio secondo cui:
“deve ritenersi ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa: sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso ad un tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile per avere il curatore allegato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, inadempimenti da parte dello stesso che risultino idonei a porsi quali cause del danno lamentato;
sia con ricorso, in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”.
- con successiva pronuncia del 9 aprile 2021, n. 9458, il Giudice di Legittimità aveva precisato che il criterio del danno risarcibile determinato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare poteva essere utilizzato solo se ne sussistevano le condizioni e il ricorso a esso era plausibile, da verificarsi caso per caso, e se, comunque “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Non avendo potuto il Curatore ricostruire il petitum tramite il criterio dell'art 2486 ultimo co. c.c., e in totale assenza dell'attivo, il danno poteva pacificamente ritenersi pari al passivo fallimentare in base all'art. 2486 co. 3 come novellato nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa, che ammontava a euro
1.769.031,90 salvo ulteriori maturande.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza o eccezione e previo, in ogni caso,
ogni accertamento o declaratoria di legge necessari,
in via principale
a) Accertare e dichiarare che i convenuti, in concerto tra loro, hanno proceduto alla causazione del dissesto della società
Ser.fin s.r.l. rendendosi responsabili delle condotte a loro ascritte nella parte motiva del presente atto.
E conseguentemente:
b) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'attrice,
anche in via equitativa e/o con l'ausilio di una consulenza tecnica in misura, quantomeno pari a euro 1.769.031,90 euro,
ovvero in quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. A tale importo
andranno se del caso aggiunti i costi sostenuti per le spese per l'assistenza legale e le spese peritali, prima e in costanza,
del presente giudizio, nonché le spese sostenute per l'acquisizione del materiale probatorio dell'illecito, di cui sarà fornita
documentazione giustificativa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
c) Riconoscersi sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai
sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
ovvero, e in
subordine, gli interessi al tasso quantomeno pari al tasso riconosciuto sui depositi attivi del Fallimento che ci riserva di
documentare entro i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
d) Tenere conto del comportamento processuale di controparte seguito nella fase antecedente al deposito del presente atto
ai fini della quantificazione delle spese di lite, nonché per trarre argomenti di prova ex art. 116 ii co. c.p.c., anche in ordine
dell'ostacolo alle operazioni di controllo della Curatela e all'omessa consegna di documenti completi e attendibili da parte
della società fallita.
in via subordinata
Liquidarsi il danno in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra
richiesto.
In ogni caso con condanna dei convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente
procedimento di merito, il tutto da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del Ministero della Giustizia e pagina 5 di 8 s.m.i., oltre oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta;
oltre al rimborso di spese per CTU e compensi di
CTP ove nominati. In relazione ai quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”
II
Si costituiva in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione e chiedendo, Controparte_2
nel merito, il rigetto delle domande del;
in subordine e all'occorrenza in via riconvenzionale Parte_1
l' chiedeva che la responsabilità fosse limitata alla sua quota interna e che fossero accertate le CP_2
quote di responsabilità degli altri convenuti.
III
Non si costituivano in giudizio e , che all'udienza del Controparte_3 Controparte_1
30.3.2023 venivano dichiarati contumaci.
Successivamente, con ordinanza del 11.7.2023, veniva dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra il e l a seguito di rinuncia agli atti conseguente a transazione. Parte_1 CP_2
La causa, istruita solo documentalmente, era quindi posta in decisione all'udienza del 24.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha contestato agli ex amministratori e la violazione degli articoli Parte_1 CP_1 CP_3
2484 n. 4 e 2482 ter – 2485 e 2486 del codice civile e cioè in sostanza la mancata rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale al disotto del minimo legale e la mancata iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione.
Alla luce dei bilanci in atti (2006-2014, non essendovene di successivi) risulta provato che, al
31.12.2012, la società aveva un patrimonio netto negativo di € 275.105, sicché a decorrere da tale momento gli amministratori risultano inadempienti.
Non vi è dubbio che l'inadempimento degli amministratori comporti la loro responsabilità personale e solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi e che, ai fini della valutazione del danno, debba farsi riferimenti ai criteri previsti dall'art. 2486 comma 3 c.c..
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, pur essendo totalmente mancanti le scritture contabili, il danno non può tuttavia essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura fallimentare.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza richiamata dall'attore, presupposto dell'applicazione del criterio in questione è comunque che “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato”.
Dalle allegazioni del si desume che, dopo le ultime operazioni immobiliari del 2010, Parte_1
nessuna attività è più stata posta in essere e la società è rimasta in una sorta di stato “quiescente”.
All'inerzia degli amministratori nel promuovere la liquidazione della società o l'apertura delle procedure concorsuali non può quindi essere causalmente ricollegato un pregiudizio maggiore dell'aggravamento del debito esistente al 31.12.2012, maturato in un contesto che esula dalle odierne contestazioni.
Al 31.12.2012 il totale dei debiti di ammontava a € 1.458.511; lo stato passivo fallimentare Pt_1
finale registra un ammontare complessivo di € 1.769.321,98 (doc. 39), che l'attore limita a €
1.769.031,90; il danno imputabile agli amministratori è quindi pari a € 310.520,90 (1.769.031,90 meno
1.458.511).
È opportuno precisare che, alla data del 31.12.2012, era amministratore (componente del c.d.a.) solo che è cessato dalla carica il 14.9.2015, quando è stato nominato amministratore Controparte_1
unico il dottor , e che alla data del 31.12.2014 (ultimo bilancio disponibile) il totale dei CP_3
debiti era salito a € 1.507.656.
Non vi è tuttavia domanda di accertamento delle quote di responsabilità dei singoli amministratori, che vanno quindi condannati in solido al risarcimento del danno complessivo sopra indicato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata la Procedura ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cosa che esclude la possibilità di distrarre le spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario); considerato l'ammontare del danno accertato, le spese si liquidano in € 14.170,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la pagina 7 di 8 fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
E Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
a) dichiara tenuti e condanna in solido e al pagamento nei Controparte_1 Controparte_3
confronti di della somma di € 310.520,90, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del fallimento alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuti e condanna in solido e al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Michele Guernelli presidente dott. Antonio Costanzo giudice dott. Vittorio Serra giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 15336/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. FERRARINI Parte_1 P.IVA_1 NICOLÒ, elettivamente domiciliato in CORSO CANALGRANDE 16 41121 MODENA presso il difensore avv. FERRARINI NICOLÒ
ATTORE/I contro
C.F. , contumace Controparte_1 C.F._1
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. FERRARI LARA Controparte_2 C.F._2
**1980 e dell'avv. ROCCHI ALBERTO ( ) VIA NARDI 35 MODENA;
C.F._3 elettivamente domiciliato in VIALE MARTIRI DELLA LIBERTA' 18 MODENA presso il difensore avv. FERRARI LARA **1980; procedimento estinto
(C.F. ), contumace Controparte_3 C.F._4
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
pagina 1 di 8 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
I
Con atto di citazione ritualmente notificato il conveniva in giudizio Parte_1
, e Controparte_1 Controparte_2 Controparte_3
Esponeva il che: Parte_1
- con sentenza in data 23.7.2021 il Tribunale di Modena aveva dichiarato il fallimento di Parte_1
[...]
- alla data del fallimento risultava amministratore unico il dottor;
Controparte_3
- all'audizione del 8.9.2021 il dottor aveva dichiarato al curatore di non avere alcuna CP_3
documentazione sociale, di non aver mai visionato la documentazione sociale e di non avere contezza delle attività svolte dalla società;
- si poteva presumere che dal 14.9.2015 (data di nomina del dottor quale amministratore CP_3
unico) al 23.7.2021 la società non avesse effettuato particolari movimenti, risultando in uno stato quiescente di liquidazione di fatto;
- l'attivo societario era del tutto inesistente;
- risultava un passivo fallimentare, alla data di redazione della citazione, comprensivo di domande tempestive e tardive, pari ad euro 1.769.031,90, di cui 1.379.415,12 euro nei confronti di Agenzia delle
Entrate per crediti erariali non riscossi;
- nell'ultimo bilancio depositato (quello al 31.12.2014) il passivo era pari a 1.507.656 euro;
- i debiti tributari derivavano da due avvisi di accertamento a titolo di IRES per il 2006 (1.139.803 in sorte capitale), accertati da sentenze delle Commissioni tributarie divenute definitive;
- l'Agenzia delle Entrate aveva accertato vendite di immobili in nero con ricavi occultati per €
990.338,00;
pagina 2 di 8 - in data 27.5.2010 gli amministratori di avevano conferito i residui immobili in fondo Pt_1
comune di investimento altamente speculativo, che era poi stato posto in liquidazione coatta amministrativa;
- dal 5.12.2006 il c.d.a. era stato composto dai convenuti e e da Controparte_1 Controparte_2
(poi deceduto); Persona_1
- dal 14.9.2015 la società era stata gestita dall'amministratore unico . CP_3
Esponeva poi che:
- il esercitava l'azione di cui all'art. 146 l. fall.; Parte_1
- in relazione alla quantificazione del danno, ai sensi dell'art. 378 d.l.vo 14/2019 il pregiudizio andava liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura concorsuale.
Esponeva poi che:
- da una disamina degli accertamenti effettuati dal curatore fallimentare, riportati nella relazione ex art
33 L.F. (segretata e messa a disposizione della Procura), era emerso come la società si trovasse in uno stato di liquidazione di fatto già dall'anno 2014;
- si era scelto di occultare le gravi perdite tramite erronee appostazioni di bilancio, perdite che, se evidenziate per tempo, avrebbero condotto allo scioglimento senza ulteriori ritardi, assicurando in tal modo una maggiore tutela alle ragioni dei creditori sociali;
- erano potenzialmente configurabili i reati di bancarotta fraudolenta documentale ex art. 216 n. 2 L.F.
e di bancarotta semplice da ritardato fallimento ex art. 217 n. 4 L.F.;
- dall'analisi dei bilanci emergeva che l'ultimo bilancio depositato al 31/12/2014 riportava un attivo di
1.001.131,00 euro nominali, mentre il passivo era pari a 1.507.656,00 di euro sebbene fosse evidente una falsa rappresentazione dei debiti tributari, indicati nell'irrisorio importo di euro 740,00;
- era evidente la responsabilità degli ex amministratori che avevano Per_1 CP_1 CP_2
condotto la società sino al 2015, nonché del successore dott. (fiduciario dei primi) per non CP_3
aver agito secondo gli obblighi imposti dalla legge, in violazione degli articoli 2484 n. 4 e 2482 ter –
pagina 3 di 8 2485 e 2486 del codice civile per la mancata annotazione della causa di scioglimento al Registro delle
Imprese e per violazione degli altri doveri attinenti al procedimento di liquidazione della società con la conseguenza di aver ritardato la liquidazione e dichiarazione di fallimento in pregiudizio alle ragioni dei creditori sociali;
in particolare, si doveva ritenere che le condizioni per rilevare la perdita di capitale al di sotto del minimo legale si fossero verificate ben prima dell'anno 2014.
Esponeva poi che:
- con sentenza del 30 settembre 2019, n. 24431, la Cassazione aveva affermato il principio secondo cui:
“deve ritenersi ammissibile la liquidazione del danno in via equitativa: sia nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare, qualora il ricorso ad un tale parametro si palesi, in ragione delle circostanze del caso concreto, logicamente plausibile per avere il curatore allegato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore, inadempimenti da parte dello stesso che risultino idonei a porsi quali cause del danno lamentato;
sia con ricorso, in presenza degli stessi presupposti e nell'impossibilità di una ricostruzione analitica per incompletezza dei dati contabili o per la notevole anteriorità della perdita del capitale sociale rispetto alla dichiarazione di fallimento, al criterio presuntivo della “differenza dei netti patrimoniali”.
- con successiva pronuncia del 9 aprile 2021, n. 9458, il Giudice di Legittimità aveva precisato che il criterio del danno risarcibile determinato nella misura corrispondente alla differenza tra il passivo accertato e l'attivo liquidato in sede fallimentare poteva essere utilizzato solo se ne sussistevano le condizioni e il ricorso a esso era plausibile, da verificarsi caso per caso, e se, comunque “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato, indicando le ragioni che gli hanno impedito l'accertamento degli specifici effetti dannosi concretamente riconducibili alla condotta dell'amministratore medesimo”.
Non avendo potuto il Curatore ricostruire il petitum tramite il criterio dell'art 2486 ultimo co. c.c., e in totale assenza dell'attivo, il danno poteva pacificamente ritenersi pari al passivo fallimentare in base all'art. 2486 co. 3 come novellato nel nuovo Codice della Crisi d'Impresa, che ammontava a euro
1.769.031,90 salvo ulteriori maturande.
pagina 4 di 8 Ciò premesso, il formulava le seguenti conclusioni: Parte_1
“Contrariis reiectis, Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, respinta ogni domanda, istanza o eccezione e previo, in ogni caso,
ogni accertamento o declaratoria di legge necessari,
in via principale
a) Accertare e dichiarare che i convenuti, in concerto tra loro, hanno proceduto alla causazione del dissesto della società
Ser.fin s.r.l. rendendosi responsabili delle condotte a loro ascritte nella parte motiva del presente atto.
E conseguentemente:
b) Condannare i convenuti, in solido tra loro, al risarcimento dei danni patrimoniali e non, patiti e patiendi dall'attrice,
anche in via equitativa e/o con l'ausilio di una consulenza tecnica in misura, quantomeno pari a euro 1.769.031,90 euro,
ovvero in quella maggior o minor somma che sarà accertata in corso di causa o ritenuta di giustizia. A tale importo
andranno se del caso aggiunti i costi sostenuti per le spese per l'assistenza legale e le spese peritali, prima e in costanza,
del presente giudizio, nonché le spese sostenute per l'acquisizione del materiale probatorio dell'illecito, di cui sarà fornita
documentazione giustificativa nel corso dell'istruttoria del presente giudizio.
c) Riconoscersi sulla somma così determinata la rivalutazione monetaria e gli interessi al saggio commerciale di mora ai
sensi dell'art. 1284 IV comma c.c. a valere dalla data della domanda giudiziale sino all'effettivo soddisfo;
ovvero, e in
subordine, gli interessi al tasso quantomeno pari al tasso riconosciuto sui depositi attivi del Fallimento che ci riserva di
documentare entro i termini ex art. 183 VI co. c.p.c.
d) Tenere conto del comportamento processuale di controparte seguito nella fase antecedente al deposito del presente atto
ai fini della quantificazione delle spese di lite, nonché per trarre argomenti di prova ex art. 116 ii co. c.p.c., anche in ordine
dell'ostacolo alle operazioni di controllo della Curatela e all'omessa consegna di documenti completi e attendibili da parte
della società fallita.
in via subordinata
Liquidarsi il danno in quella diversa misura che risulterà in corso di causa, oltre rivalutazione e interessi come sopra
richiesto.
In ogni caso con condanna dei convenuti in solido tra loro alla rifusione delle spese, competenze ed onorari del presente
procedimento di merito, il tutto da quantificarsi secondo i criteri del DM 8 marzo 2018 n. 37 del Ministero della Giustizia e pagina 5 di 8 s.m.i., oltre oneri di legge, rimborso forfettario, cpa ed iva se dovuta;
oltre al rimborso di spese per CTU e compensi di
CTP ove nominati. In relazione ai quali il sottoscritto procuratore si dichiara antistatario ex art. 93 c.p.c..”
II
Si costituiva in giudizio , eccependo l'intervenuta prescrizione dell'azione e chiedendo, Controparte_2
nel merito, il rigetto delle domande del;
in subordine e all'occorrenza in via riconvenzionale Parte_1
l' chiedeva che la responsabilità fosse limitata alla sua quota interna e che fossero accertate le CP_2
quote di responsabilità degli altri convenuti.
III
Non si costituivano in giudizio e , che all'udienza del Controparte_3 Controparte_1
30.3.2023 venivano dichiarati contumaci.
Successivamente, con ordinanza del 11.7.2023, veniva dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 306 c.p.c. tra il e l a seguito di rinuncia agli atti conseguente a transazione. Parte_1 CP_2
La causa, istruita solo documentalmente, era quindi posta in decisione all'udienza del 24.10.2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ha contestato agli ex amministratori e la violazione degli articoli Parte_1 CP_1 CP_3
2484 n. 4 e 2482 ter – 2485 e 2486 del codice civile e cioè in sostanza la mancata rilevazione della causa di scioglimento rappresentata dalla riduzione del capitale al disotto del minimo legale e la mancata iscrizione nel registro delle imprese della relativa dichiarazione.
Alla luce dei bilanci in atti (2006-2014, non essendovene di successivi) risulta provato che, al
31.12.2012, la società aveva un patrimonio netto negativo di € 275.105, sicché a decorrere da tale momento gli amministratori risultano inadempienti.
Non vi è dubbio che l'inadempimento degli amministratori comporti la loro responsabilità personale e solidale per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori e dai terzi e che, ai fini della valutazione del danno, debba farsi riferimenti ai criteri previsti dall'art. 2486 comma 3 c.c..
pagina 6 di 8 Nel caso di specie, pur essendo totalmente mancanti le scritture contabili, il danno non può tuttavia essere liquidato in misura pari alla differenza tra attivo e passivo accertati nella procedura fallimentare.
Come evidenziato anche dalla giurisprudenza richiamata dall'attore, presupposto dell'applicazione del criterio in questione è comunque che “l'attore abbia allegato un inadempimento dell'amministratore almeno astrattamente idoneo a porsi come causa del danno lamentato”.
Dalle allegazioni del si desume che, dopo le ultime operazioni immobiliari del 2010, Parte_1
nessuna attività è più stata posta in essere e la società è rimasta in una sorta di stato “quiescente”.
All'inerzia degli amministratori nel promuovere la liquidazione della società o l'apertura delle procedure concorsuali non può quindi essere causalmente ricollegato un pregiudizio maggiore dell'aggravamento del debito esistente al 31.12.2012, maturato in un contesto che esula dalle odierne contestazioni.
Al 31.12.2012 il totale dei debiti di ammontava a € 1.458.511; lo stato passivo fallimentare Pt_1
finale registra un ammontare complessivo di € 1.769.321,98 (doc. 39), che l'attore limita a €
1.769.031,90; il danno imputabile agli amministratori è quindi pari a € 310.520,90 (1.769.031,90 meno
1.458.511).
È opportuno precisare che, alla data del 31.12.2012, era amministratore (componente del c.d.a.) solo che è cessato dalla carica il 14.9.2015, quando è stato nominato amministratore Controparte_1
unico il dottor , e che alla data del 31.12.2014 (ultimo bilancio disponibile) il totale dei CP_3
debiti era salito a € 1.507.656.
Non vi è tuttavia domanda di accertamento delle quote di responsabilità dei singoli amministratori, che vanno quindi condannati in solido al risarcimento del danno complessivo sopra indicato, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali.
Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in favore dell'Erario, essendo stata la Procedura ammessa al patrocinio a spese dello Stato (cosa che esclude la possibilità di distrarre le spese a favore del difensore dichiaratosi antistatario); considerato l'ammontare del danno accertato, le spese si liquidano in € 14.170,00 per compensi professionali (€ 3.544,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la pagina 7 di 8 fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase istruttoria, € 3.082,00 per la fase decisoria), oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge.
P.Q.M.
il tribunale, ogni diversa istanza, eccezione e domanda disattesa, definitivamente pronunciando nella causa tra
Parte_1
contro
E Controparte_1 Controparte_3
così provvede:
a) dichiara tenuti e condanna in solido e al pagamento nei Controparte_1 Controparte_3
confronti di della somma di € 310.520,90, oltre rivalutazione monetaria Parte_1
dalla data del fallimento alla data della sentenza, oltre interessi legali sulle somme annualmente rivalutate per lo stesso periodo, oltre interessi legali sulla somma complessiva così determinata dalla data della sentenza al saldo;
b) dichiara tenuti e condanna in solido e al pagamento in Controparte_1 Controparte_3
favore dell'Erario delle spese processuali, che liquida in € 14.170,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15%, oltre c.p.a. e i.v.a. come per legge, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Bologna, nella camera di consiglio della sezione specializzata in materia di impresa del tribunale del 23.7.2025
l'estensore il presidente dott. Vittorio Serra dott. Michele Guernelli
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