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Sentenza 18 settembre 2025
Sentenza 18 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 18/09/2025, n. 983 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 983 |
| Data del deposito : | 18 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 400 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. LEO DOMENICA e ) Parte_4 Parte_4 appellanti
E
(avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) e Controparte_1
(avv. DE LUCA Controparte_2
CRISTINA)
appellati
E già (avv. SPAGNOLO Controparte_3 Controparte_4
SANTO) appellata e appellante incidentale
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 10/04/2024, e sull'appello incidentale proposto da
[...] con memoria depositata il 4.9.2025, avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 86/2024, pubblicata in data 14/02/2024 così provvede:
1. Accoglie gli appelli per quanto di ragione e in riforma della gravata sentenza: a) rigetta le domande risarcitorie nei confronti del appellato;
b) dichiara cessata la materia CP_1 del contendere relativa alla domanda indennitarie nei confronti dello stesso;
c) CP_1 condanna l'Azienda sanitaria appellata a corrispondere alle appellanti, a titolo risarcitorio,
i seguenti importi già rivalutati alla data odierna: 220.820,98 euro a Parte_1
273.770 euro a 273.770 euro a 273.770 euro a Parte_2 Parte_3
1 oltre interessi legali sugli importi devalutati di anno in anno dalla data Parte_4 odierna a quella del decesso del loro congiunto e oltre interessi legali sui medesimi importi dalla data odierna al soddisfo;
d) rigetta la domanda di manleva che l'
[...]
ha proposto contro la compagnia assicuratrice appellata; CP_2
2. Compensa le spese di lite tra le appellanti e il appellato; CP_1
3. Compensa per metà le spese di lite tra le appellanti e l'Azienda sanitaria appellata e condanna quest'ultima a rifondere loro, in solido, la restante metà che liquida in euro
13.868 per il primo grado e in euro 12.424 per il secondo, oltre a rimborsi ed accessori di legge;
4. Condanna l' a rifondere alla compagnia assicuratrice appellata le spese di Controparte_2 lite che liquida in 9.500 euro per il primo grado e in euro 10.060 per il secondo, oltre rimborsi ed accessori di legge;
5. Pone definitivamente a carico dell'Azienda sanitaria appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
6. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
2
In nome del Popolo Italiano
CORTE DI APPELLO DI CATANZARO
Sezione Lavoro
La Corte, riunita in camera di consiglio, così composta: dott. Emilio Sirianni Presidente dott. Rosario Murgida Consigliere relatore dott.ssa Giuseppina Bonofiglio Consigliere ha pronunciato il seguente dispositivo di
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al numero 400 del ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
Parte_1 Parte_2 Parte_3
(avv. LEO DOMENICA e ) Parte_4 Parte_4 appellanti
E
(avvocatura distrettuale dello Stato di Catanzaro) e Controparte_1
(avv. DE LUCA Controparte_2
CRISTINA)
appellati
E già (avv. SPAGNOLO Controparte_3 Controparte_4
SANTO) appellata e appellante incidentale
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da , con Parte_1 ricorso depositato il 10/04/2024, e sull'appello incidentale proposto da
[...] con memoria depositata il 4.9.2025, avverso la sentenza del Controparte_4
Tribunale di Vibo Valentia, giudice del lavoro, n. 86/2024, pubblicata in data 14/02/2024 così provvede:
1. Accoglie gli appelli per quanto di ragione e in riforma della gravata sentenza: a) rigetta le domande risarcitorie nei confronti del appellato;
b) dichiara cessata la materia CP_1 del contendere relativa alla domanda indennitarie nei confronti dello stesso;
c) CP_1 condanna l'Azienda sanitaria appellata a corrispondere alle appellanti, a titolo risarcitorio,
i seguenti importi già rivalutati alla data odierna: 220.820,98 euro a Parte_1
273.770 euro a 273.770 euro a 273.770 euro a Parte_2 Parte_3
1 oltre interessi legali sugli importi devalutati di anno in anno dalla data Parte_4 odierna a quella del decesso del loro congiunto e oltre interessi legali sui medesimi importi dalla data odierna al soddisfo;
d) rigetta la domanda di manleva che l'
[...]
ha proposto contro la compagnia assicuratrice appellata; CP_2
2. Compensa le spese di lite tra le appellanti e il appellato; CP_1
3. Compensa per metà le spese di lite tra le appellanti e l'Azienda sanitaria appellata e condanna quest'ultima a rifondere loro, in solido, la restante metà che liquida in euro
13.868 per il primo grado e in euro 12.424 per il secondo, oltre a rimborsi ed accessori di legge;
4. Condanna l' a rifondere alla compagnia assicuratrice appellata le spese di Controparte_2 lite che liquida in 9.500 euro per il primo grado e in euro 10.060 per il secondo, oltre rimborsi ed accessori di legge;
5. Pone definitivamente a carico dell'Azienda sanitaria appellata le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata in primo grado.
6. Dà atto che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, c. 1 quater, d.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato a carico dall'appellante incidentale.
Così deciso nella camera di consiglio del 18/09/2025.
Il Presidente
dott. Emilio Sirianni
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