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Sentenza 14 gennaio 2025
Sentenza 14 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 14/01/2025, n. 9 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 9 |
| Data del deposito : | 14 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 406/2023
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
3.11.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 26 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Conti pec e dall'avv. Maurizio Roat pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare
il licenziamento intimato dalla convenuta Controparte_2
al ricorrente con lettera datata 20 febbraio 2023 e
[...] Parte_1
conseguentemente:
in via principale:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente
[...]
nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di indennità risarcitoria ex dall'art. Parte_1
2, comma 1 d.lgs 23/2015 o comunque in subordine dall'art. 2 comma 3 d.lgs 23/2015
una somma pari alla retribuzione utile per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull'importo mensile di € 2.314,59, ovvero sul diverso importo ritenuto di giustizia,
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...]
ex art. 3 comma 1 d.lgs 23/2015, un' indennità di importo pari 36 mensilità Parte_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
pagina 2 di 26 pari a € 2.314,59 (1 mensilità) o comunque la maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà equa;
in estremo subordine:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...]
ex art 9 d.lgs 23/2015, un'indennità di importo pari 6 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €
2.314,59, (1 mensilità) o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà
equa;
con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge aumentate fino al
30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 ed anticipazioni pari ad
euro 259 con distrazione a favore del difensore patrono antistatario e spese peritali pari ad € 976 (doc 21)”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettarsi integralmente le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto
e diritto con il favore delle spese di lite o in subordine ridursi le stesse come di giustizia detratto anche l'aliunde perceptum”.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_2
premesso: pagina 3 di 26 ✓ di aver lavorato dal 17.8.2020 al 24.2.2023 alle dipendenze della società
[...]
in esecuzione di contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, con inquadramento quale operaio di quarto livello CCNL Edili
Industria e con mansioni di autista, escavatorista e manovale;
✓ di essere stato aggredito, il giorno 18 maggio 2022, dal collega manutentore CP_3
, dal quale riceveva un violentissimo spintone, che lo faceva cadere a terra,
[...]
procurandogli una “frattura articolare complessa radio distale sinistro. Trauma coscia sinistra”,
✓ di essergli residuati: “Dolore persistente al polso sx, in particolare durante gli sforzi.
Limitazione grave dei movimenti del polso sx nei vari piani. Deficit marcato della forza
complessiva a pugno della mano sx”,
✓ di essere stato assente dal lavoro per malattia a decorrere dal 18 maggio 2022,
✓ di essergli stato intimato “licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023 e avente il seguente tenore:
“In data 11 febbraio 2022 si è compiuto il Suo 270° giorno di assenza dal lavoro per
malattia, iniziata il 18 maggio 2022.
Il vigente C.C.N.L. Edilizia Industria (art.26) prevede un periodo di conservazione
del posto di lavoro di 270 giorni per il lavoratore assente per malattia.
Ella è rimasta assente per malattia un periodo pari a quello di conservazione del
posto di lavoro.
Considerato quindi interamente esaurito il periodo di comporto, Le comunichiamo il recesso dal contratto di lavoro, con effetto immediato, ai sensi dell'art.2110 c.c. e dell'art.26 del CCNL.
Unitamente alle sue competenze Le sarà liquidata l'indennità contrattualmente prevista per il periodo di preavviso” – pagina 4 di 26 propone:
A)
in via principale domanda di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato perché il periodo di comporto considerato dal datore riguarda i lavoratori ammalati normodotati (mentre il ricorrente asserisce di essere affetto da disabilità), trattandosi di quello indicato dalla clausola n. 26 CCNL cit., la quale prevede un periodo di comporto di identica durata sia per i normodotati che per i disabili e quindi è viziata da nullità perché discriminatoria alla
Co luce del disposto ex art. 15 co.1, lett. b) Lav., in riferimento al fattore di protezione dell'handicap secondo l'art. 2, lett. b) e l'art. 3 co.3-bis d.lgs. 9.7.2003, n. 216, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (nonché in relazione alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006, approvata in nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26.11.2009 e all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea),
oppure domanda di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato perché la società
datrice non ha posto in essere accomodamenti ragionevoli che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, le erano imposti dall' art. 3
co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all'art. 5 direttiva 2000/78/CE, che prescrive, allo stesso fine, l'obbligo datoriale di adottare “soluzioni ragionevoli”), quali il dare avviso al lavoratore dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto nonché della possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativa non retribuita;
B)
in via subordinata pagina 5 di 26 domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., il quale prescrive: “In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino
a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio
medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”; il ricorrente ne evince che “in via incidentale, al fine di valutare il mancato superamento
del periodo di comporto, il Giudice potrà riconoscere la sussistenza di un periodo di
inabilità temporanea di competenza NA (e quindi sottratto al periodo di comporto) dal
18.5.2022 al 23.8.2022, disapplicando il provvedimento amministrativo dell'NA che disconosce l'infortunio occorso qualificandolo come malattia”;
oppure domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale, derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a
365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore…”.
oppure pagina 6 di 26 domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n.
26 CCNL cit. (parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni, ritenendo che in proposito gli oneri allegatori e probatori ricadono interamente sul datore di lavoro).
Insta per l'applicazione:
A)
in via principale,
della tutela reintegratoria e indennitaria forte ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
B)
in subordine,
della tutela indennitaria ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015;
C)
in ulteriore subordine,
della tutela indennitaria ex art. 9 co.1 d.lgs. 23/2015.
§2 le ragioni della decisione
1. premessa
Il ricorrente propone cinque domande di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato con comunicazione ricevuta in data 24.2.2023, di cui:
A) in via principale due (prima e seconda domanda) pari ordinate, che fonda,
la prima sulla nullità per discriminatorietà della clausola n. 26 CCNL cit., che fissa in 270
giorni il periodo di comporto sia per i normodotati, sia per i disabili, mentre avrebbe pagina 7 di 26 dovuto prevedere per i secondi un periodo più lungo, con conseguente nullità dell'atto di licenziamento perché intimato in relazione a un periodo di 270 giorni,
la seconda sulla nullità dell'atto di licenziamento perché non preceduto dall'adozione, da parte della società datrice, di quegli adattamenti ragionevoli (quali il dare avviso al lavoratore dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto nonché della possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativa non retribuita), che le imponeva,
nel caso di applicazione ai lavoratori disabili del periodo di comporto di 270 giorni previsto dall'art. 26 CCNL cit., l'art. 3 co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all'art. 5
direttiva 2000/78/CE) ,
B) in via subordinata tre pari ordinate (terza, quarta e quinta domanda), che fonda,
la terza sulla nullità dell'atto di licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., che attribuisce al lavoratore infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la
data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;
la quarta sulla nullità dell'atto di licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL
cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal CCPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale, derogando in pagina 8 di 26 melius al CCNL cit., dispone, alla clausola n. 9 co.1, un periodo di comporto pari a 365
giorni,
la quinta sulla nullità dell'atto di licenziamento, stante il mancato superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL.
- - -
Parte ricorrente così motiva il carattere di principalità delle prime due domande:
“… è evidente che il motivo principale del licenziamento è quello cristallizzato nel provvedimento espulsivo, che, errando, ritiene il periodo di comporto applicabile quello di cui all'art 26 CCNL
Edilizia Industria, che non prevede un periodo di comporto differenziato fra disabili e
normodotati (previsione discriminatoria a monte) e reitera tale discriminazione a valle,
irrogando il licenziamento sulla base del superamento di tale termine indirettamente
discriminatorio per il signor . Parte_1
L'assunto non può essere condiviso.
Nell'elaborare il consueto sillogismo giuridico e individuare l'ordinaria sequenza norma
– fatto – effetto il giudice è, in primo luogo, chiamato a stabilire quale regola generale e astratta trovi applicazione nella vicenda concreta.
Solo una volta delineata la premessa maggiore assumono rilievo e utilità le considerazioni in punto validità e interpretazione, le quali non potranno che riguardare le regola che delinea la fattispecie astratta cui è sussumibile il caso concreto.
Venendo al caso in esame, il ricorrente, nel proporre la terza e la quarta domanda,
sostiene che la durata del periodo (cd. comporto) – in cui il lavoratore assente per malattia ha diritto di conservare il posto di lavoro ed è precluso al datore l'esercizio della facoltà
di recesso (che gli è consentito al termine del periodo medesimo) – sia disciplinata non già dalla clausola n. 26 CCNL cit., ma, rispettivamente:
pagina 9 di 26 ❖ o dalla clausola n. 27 CCNL, la quale, nell'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia derivante lesioni subite per effetto di un infortunio sul lavoro, attribuisce al lavoratore infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al
lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;
❖ o dalla clausola n. 9 CCPL cit., la quale, derogando in melius al CCNL cit., prevede un periodo di comporto pari a 365 giorni, in luogo dei 270 giorni stabiliti dalla clausola n. 26 CCNL.
Appare evidente che nel caso di fondatezza o dell'una o dell'altra ipotesi il licenziamento sarebbe affetto, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. S.U. 22.5.2018, n. 12568), da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero, alla luce dell'insegnamento della
Consulta (Corte cost. n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte.
Nel contempo sarebbe superfluo, per la decisione della controversia, stabilire, come imporrebbe l'esame della prima e della seconda domanda, se la clausola n. 26 CCNL cit.
sia viziata da nullità perché discriminatoria (in quanto prevede un periodo di comporto di identica durata sia per i normodotati che per i disabili, con conseguente nullità dell'atto di licenziamento, essendo stato intimato considerando il periodo ivi previsto di 270 giorni da ritenersi riferito ai normodotati), atteso che quella clausola non trova applicazione o perché la vicenda in esame è sussumibile nella fattispecie dell'infortunio sul lavoro ex clausola n. 27 CCNL cit. o perché è derogata dalla clausola n. 9 CCPL cit., che prevede un periodo di comporto più lungo pari a 365 giorni.
pagina 10 di 26 Inoltre l'asserito carattere discriminatorio della clausola n. 26 CCNL cit. (afferente alla prima e alla seconda domanda) non potrebbe avere un'autonoma rilevanza in ordine né al vizio inficiante il licenziamento intimato al ricorrente, né alla tutela a questi spettante,
atteso che, al pari di quanto accadrebbe nel caso di violazione della clausola n. 27 CCNL
cit. (afferente alla terza domanda) o della clausola n. 9 CCPL cit. (afferente alla quarta domanda), ne conseguirebbe la nullità dell'atto di licenziamento per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria e indennitaria forte prevista dall'art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
Qualora la società datrice avesse intimato il licenziamento prima che si esaurisse il periodo di comporto di 270 giorni previsto dalla clausola n. 26 CCNL cit., come prospettato dal ricorrente nel proporre la quinta domanda, risulta palese che il licenziamento sarebbe affetto da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero le tutele reintegratoria e indennitaria forte.
Nel contempo anche in questa ipotesi sarebbe superfluo, per la decisione della controversia, stabilire se la clausola n. 26 CCNL cit. sia viziata da nullità perché
discriminatoria, atteso che anche nel caso di validità di tale clausola il licenziamento sarebbe nullo per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria e indennitaria forte prevista dall'art. 2 co.1
e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
La terza, la quarta e la quinta domanda di accertamento della nullità del licenziamento,
che il ricorrente formula in modo pari ordinato, possono essere esaminate nella sequenza suggerita dal criterio della ragione più liquida implicito nel disposto ex art. 276 co. 2 pagina 11 di 26 cod.proc.civ. che lascia libero il giudice di scegliere l'ordine con cui esaminare le questioni di merito.
E' opportuno precisare che non si tratta dell'applicazione del principio di fonte giurisprudenziale – Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 9.1.2019, n. 363; Cass. 11.5.2018,
n. 11458 – il quale, invece, attiene all'ordine di esame delle questioni pregiudiziali e di quelle di merito (mentre le tre domande qui in esame sono state proposte in via pari ordinata) e, alla luce dei precetti ex art. 24 e 111 Cost. nonché in deroga alle previsioni ex art. 276 co.2 cod.proc.civ., consente al giudice di esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
2. in ordine alla (quinta) domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla
clausola n. 26 CCNL cit.
Il ricorrente propone domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo
perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..
Parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni, ritenendo che in proposito gli oneri allegatori e probatori ricadano interamente sul datore di lavoro.
La presente domanda, proposta dal ricorrente quale quinta, è certamente più liquida rispetto a quelle proposte quali terza (adducendo che la durata del periodo di comporto è
disciplinata dalla clausola n. 27 CCNL) e quarta (adducendo che la durata del periodo di comporto è disciplinata dalla clausola n. 9 CCPL), atteso che per la sua decisione è
sufficiente effettuare il conteggio delle giornate in cui il ricorrente è rimasto assente dal lavoro per malattia. pagina 12 di 26 La domanda non è fondata.
E' concordemente allegato dalle parti che il ricorrente ha iniziato ad assentarsi dal lavoro il giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato presso l'ospedale “SNTA Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro . Controparte_3
Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (doc. 7) che egli è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro quanto meno fino al 15 febbraio 2024.
Quindi, intercorrendo dal 18.5.2023 al 15.2.2024 più di 270 giorni, appare corretta l'affermazione contenuta nell'atto di licenziamento secondo cui l'assenza del ricorrente è durata oltre l'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 26 CCNL
cit..
3. in ordine alla (quarta) domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla
clausola n. 9 co.1 CCPL cit.
Il ricorrente propone, quale quarta, domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale,
derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo
pagina 13 di 26 La presente domanda è certamente più liquida della domanda, proposta dal ricorrente quale terza, di accertamento della nullità del medesimo licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame troverebbe applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., il quale prescrive: “In
caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente
Istituto”.
Infatti, essendo incontestato e comunque risultando per tabulas dalla comunicazione del licenziamento (doc. 5 fasc. ric.) che la società datrice lo ha intimato prima dell'esaurimento del periodo di 365 giorni decorrente dall'inizio dell'assenza dal lavoro per malattia (è la stessa datrice ad affermare che quell'inizio risale al 18 maggio 2022, mentre dall'avviso di ricevimento sub doc. 10 fasc. conv. si evince che il licenziamento ha prodotto effetto in data 24.2.2023) – ai fini della decisione in ordine a questa domanda,
è sufficiente accertare se effettivamente il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti fosse assoggettato anche al CCPL e, in particolare, per quanto concerne il comporto, alla disciplina ex clausola n. 9 (in luogo di quella ex clausola n. 26 CCNL
cit.).
Di contro è questione certamente più complessa stabilire se le lesioni, che hanno costretto il ricorrente ad assentarsi dal lavoro, siano riconducibili a una malattia di origine comune o a un infortunio sul lavoro, richiedendo di accertare l'esatta dinamica dei fatti al fine di verificare se le menomazioni riportate dal ricorrente rappresentino un'estrinsecazione dei pagina 14 di 26 rischi cui egli era esposto in ragione della sua attività lavorativa o se, invece, le condotte da lui tenute abbiano determinato un'interruzione nella sequenza rischio lavorativo -
lesioni riportate, le quali, quindi, sarebbero in tal caso riconducibili a cause non attinenti all'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda, proposta quale quarta dal ricorrente, di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 9 co.1 CCPL cit.
- - -
a)
A fronte dell'allegazione, svolta dalla società convenuta nella memoria di costituzione, secondo cui essa non applica il CCPL cit. dato che non è iscritta all'associazione datoriale stipulante (l'ANCE - Associazione Trentina dell'Edilizia, alla luce del doc. 16 fasc. ric.) – parte ricorrente ha replicato all'udienza del 12.3.2024 e nelle note autorizzate depositate in data 9.5.2024 che:
α
al punto 2 di pag. 4 del CCNL cit. le organizzazioni stipulanti hanno assunto l'impegno
“di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda
e di cantiere”, oltre al CCNL cit., anche “gli accordi integrativi territoriali dello stesso”,
che gli organismi e comitati territoriali hanno la facoltà di stipulare;
β
la società convenuta ha dato applicazione al CCPL cit. corrispondendo, come emerge per
tabulas dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric., emolumenti previsti esclusivamente dallo stesso CCPL cit., quali:
➢ I.T.S. - Indennità di Settore ex art. 22 CCPL cit. nella misura di € 1,61 al CP_5
mese convenuta in favore degli operai di quarto livello, qual era il ricorrente;
pagina 15 di 26 ➢ premio di professionalità e presenza operai ex art. 13 CCPL cit. nella misura di €
0,887 all'ora in favore degli operai di quarto livello, qual era il ricorrente;
➢ E.V.R. Trento - Elemento Variabile della Retribuzione ex art. 21 CCPL cit.
nell'ammontare orario previsto in favore degli operai, qual era il ricorrente. ad α
La circostanza evidenziata dal ricorrente sub a) è irrilevante, atteso che l'obbligo di far rispettare gli accordi integrativi territoriale del CCNL è stato assunto dalle organizzazioni stipulanti il CCNL (quindi rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo, non già nel suo contenuto normativo) e attiene ai “propri iscritti”.
Risulta evidente che la società convenuta non ha stipulato il CCNL cit. ed è rimasta incontestata la sua allegazione secondo cui essa non è iscritta all'ANCE.
a β
Rivestono, invece, un rilievo decisivo le circostanze allegate dal ricorrente sub b) e, come si è già evidenziato, provate documentalmente dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric..
Può aggiungersi che, come emerge dai medesimi prospetti paga (si veda, in particolare,
quello relativo al mese di gennaio 2022) la società datrice, nello svolgimento del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha dato piena applicazione alla disciplina del CCPL cit. in tema di:
➢ prestazioni erogate della Cassa edile di Trento ex art. 10;
➢ indennità di trasporto ex art. 15 (€ 2,74 per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano a una distanza dal luogo di lavoro oltre 10 km e fino a 20 km.);
➢ indennità di trasferta ex art. 16 (distinzione tra il caso in cui il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore a 35 km dall'abitazione dell'operaio e quello in cui tale distanza è superiore a 35 km);
➢ contributi spettanti alla Cassa edile di Trento (art. 24). pagina 16 di 26 Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. S.U.
26.3.1997, n. 2665; Cass. 18.3.2024, n. 7203; Cass. 13.1.2022, n. 935; Cass. 11.11.2022,
n. 33422; Cass.4.1.2022, n. 74) “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
Venendo alla concreta vicenda in esame, la spontanea applicazione, da parte della società
datrice, di numerose clausole del CCPL cit., per di più alcune di quelle maggiormente significative, è in grado di integrare un comportamento concludente della volontà
implicita di recepire quel CCPL cit. nella sua interezza.
b)
pagina 17 di 26 Nelle proprie note autorizzate, depositate in data 15.4.2024, la società convenuta ha sostenuto che la durata del periodo di comporto non rientra tra le materie che il CCNL
cit., alla clausola n. 38, devolve agli accordi integrativi locali e, quindi, la clausola n. 9
co.1 CCPL cit., con cui le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti hanno allungato il periodo di comporto a
365 giorni, non è efficace alla luce delle previsioni contenute nella clausola n. 38 CCNL cit., secondo cui: “In conformità alle intese Governo–Parti sociali, la contrattazione
territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale” e “Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia”.
Di conseguenza, con ordinanza pronunciata all'udienza del 7.5.2024, “ritenuta l'opportunità, prima di decidere in ordine all'eccezione, sollevata dalla società datrice, di inefficacia della clausola n. 9 CCPL cit., di procedere all'audizione di due rappresentanti delle organizzazioni stipulanti, in data 27.2.2018, il contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della
Provincia di Trento”, è stata disposta “l'audizione di un rappresentante dell'associazione datoriale ANCE e di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del
27.2.2020”.
In quella sede l'esperto designato dalla società convenuta ha dichiarato:
“Sono direttore di da tredici anni. CP_6
La previsione peculiare in ordine alla durata del periodo di comporto, contenuta nell'art.
9, comma 1, del CCPL del 27.02.2018, costituisce una clausola innovativa che è stata
pagina 18 di 26 introdotta per la prima volta nell'ambito della contrattazione provinciale integrativa dal
suddetto CCPL.
La previsione in ordine alla durata del comporto si collega a quelle contenute nell'art.10
CCPL citato, con le quali le parti hanno previsto una maggiore durata dell'erogazione
da parte della delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati. Parte_3
In concreto, allungando il periodo, nel quale detti lavoratori ammalati godono delle
prestazioni della , è stato allungato anche il periodo di comporto. Parte_3
Il CCPL 27.02.2018 è stato inviato alle rispettive organizzazioni nazionali, senza che da
parte di costoro siano state sollevate obiezioni e tantomeno ragioni volte a sostenere
l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art.38 del CCNL.
Devo anche precisare che la disciplina concernente l'individuazione delle materie, in
ordine alle quali la contrattazione decentrata integrativa può intervenire, è stata sempre
interpretata in modo estensivo. Inoltre, per quanto mi consta, le organizzazioni nazionali
non hanno mai avanzato pretese in ordine a presunte ragioni di inefficacia delle clausole
della contrattazione decentrata per contrasto con l'art.38 del CCNL.
Preciso che l'art. 38 del CCNL dispone specificamente che la contrattazione integrativa
possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni
delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale”.
L'esperto designato dalla parte ricorrente ha dichiarato:
“Ho partecipato alle trattative volte alla stipulazione del CCPL 27.02.2018, in qualità di
Segretario Generale . CP_7
Confermo quanto dichiarato dall'esperto designato dalla parte convenuta.
pagina 19 di 26 Confermo che anche da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori non
sono mai state sollevate censure in ordine alla compatibilità della disciplina dettata dalla
contrattazione integrativa provinciale rispetto a quella contenuta nel CCNL.
Ciò specificatamente in riferimento al CCPL del 2018 e quindi in particolare aell'art.9,
ma anche in ordine a precedenti contratti integrativi provinciali.
Preciso che sono oltre quarant'anni che il CCPL disciplina le prestazioni poste a carico
della ed in favore dei lavoratori ammalati. Parte_3
Evidenzio, infine, che la bozza del CCPL è stata inviata dalla mia organizzazione
provinciale alla corrispondete organizzazione nazionale per un parere preventivo in una
fase precedente al momento della stipulazione, senza ricevere osservazioni critiche in
proposito.
Successivamente al CCPL del 2018 sono state introdotte delle modifiche intorno al 2022.
Alle relative trattative ha partecipato, per conto della , anche un esponente CP_7
dell'organizzazione nazionale in qualità di Commissario e poi di Segretario Generale di
, il quale non ha mai espresso dubbi circa la conformità del CCPL Controparte_8
stipulato nel 2018 con le previsioni del CCNL in particolare dell'art.38”.
Alla luce di queste informazioni il contrasto, rilevato dalla difesa della società convenuta tra l'art. 26 CCNL cit. (secondo cui: “In caso di malattia, l'operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità”) e l'art. 9 co.1 CCPL (il quale dispone: “Le Parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del
posto di lavoro di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore”) è solo apparente.
In proposito appaiono decisive le seguenti circostanze, che l'esperto di parte datoriale ha evidenziato e l'esperto di parte lavoratrice ha confermato: pagina 20 di 26 ❖ la previsione ex art. 9 co.1 CCPL cit. in ordine alla durata del comporto in 365 giorni si collega a quelle contenute nell'art.10 stesso CCPL citato, con le quali è stata prevista una maggiore durata del periodo di erogazione, da parte della , Parte_3
delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati;
in concreto, essendo stato allungato il periodo nel quale detti lavoratori ammalati godono delle prestazioni della T_
, è stato allungato anche il periodo durante il quale permane il diritto del
[...]
prestatore ammalato alla conservazione del posto di lavoro (cd. comporto);
❖ l'art. 38 CCNL cit. dispone specificamente che la contrattazione integrativa possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale.
Infatti:
i) una volta appurato che le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti hanno, in sede di accordo locale ex art. 38 CCNL, legittimamente convenuto di allungare il periodo nel quale i lavoratori ammalati hanno il diritto di percepire dalla le relative Parte_3
prestazioni,
ii) consegue inevitabilmente la necessità di disporre l'allungamento del periodo di comporto in quanto sarebbe del tutto irragionevole un assetto normativo per cui il prestatore ammalato perderebbe il diritto alla conservazione del posto di lavoro,
nonostante egli potesse continuare a godere delle prestazioni provenienti dalla T_
.
[...]
Occorre, quindi, concludere che le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti, nel disporre, mediante la clausola n. 9 co.1 CCPL cit., l'allungamento del periodo di comporto a 365 giorni, hanno pagina 21 di 26 esercitato una facoltà che trova fondamento nel potere, loro attribuito, dall'art. 38 CCNL
cit., di emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Conseguentemente la clausola n. 9 co. 1 CCPL cit. – con cui le organizzazioni territoriali hanno convenuto che “il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro
di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore” – è pienamente valida ed efficace.
c)
In ordine alla vicenda in esame, come si è già ricordato al paragrafo 2., le parti hanno concordemente allegato che:
❖ che il ricorrente ha iniziato ad assentarsi dal lavoro il Parte_1
giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato presso l'ospedale “Santa Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro;
Controparte_3
❖ la società datrice Controparte_1
gli ha intimato “licenziamento per superamento del periodo di
[...]
comporto di malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
Emerge così con evidenza che il licenziamento de quo è intervenuto prima del decorso di
365 giorni di calendario di assenza per malattia del lavoratore qui ricorrente e, quindi, prima che fosse concluso il “periodo utile alla Parte_1
conservazione del posto di lavoro” fissato dalla clausola n. 9 co. 1 CCPL cit..
Quindi, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 22.5.2018, n.
12568; conf. Cass. 4.6.2024, n. 15604; Cass. 19.4.2024, n. 10640; Cass. 16.9.2022, n.
27334; Cass. 22.7.2019, n. 19661; ), il licenziamento intimato dalla società datrice qui convenuta al Controparte_1
pagina 22 di 26 lavoratore qui ricorrente , di cui alla lettera ricevuta in data Parte_1
24.2.2023, è affetto da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2
cod.civ..
Ne deriva che al lavoratore licenziato spettano, in considerazione dell'insegnamento della
Consulta (sentenza n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte (“
1. Il giudice, con la pronuncia con la
quale dichiara la nullità del licenziamento perché riconducibile agli altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Conseguentemente alla società convenuta Controparte_1
va ordinato:
[...]
1)
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da lui occupato Parte_1
all'epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevuta in data 24.2.2023; pagina 23 di 26 2) di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(indicata dal ricorrente in € 2.314,59, senza che parte convenuta abbia sollevato contestazioni), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000, n.459.
La società convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
4. in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza principale.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di Parte_1
accertamento della nullità del licenziamento, di cui alla lettera da lui ricevuta in data pagina 24 di 26 24.2.2023, perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..
2. Accerta la nullità, per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ.,
del licenziamento intimato dalla società qui convenuta
[...]
al qui ricorrente Controparte_9 Parte_1
con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
[...]
3. Ordina alla società convenuta Controparte_9
di reintegrare il ricorrente
[...] Parte_1
nel posto di lavoro da lui occupato all'epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
4. Condanna la società convenuta Controparte_9
a corrispondere, in favore del ricorrente
[...] Parte_1
, un'indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 2.314,59),
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Condanna la società convenuta Controparte_9
al versamento dei contributi previdenziali e
[...]
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione. pagina 25 di 26 6. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
pagina 26 di 26 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES
26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a 365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore…”.
REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO sezione lavoro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale, in funzione di giudice del lavoro, nella persona fisica del magistrato dott.
Giorgio Flaim pronunzia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa per controversia in materia di lavoro promossa con ricorso depositato in data
3.11.2023
d a
Parte_1
rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Guarini
pec Email_1
ricorrente
c o n t r o
Controparte_1
pagina 1 di 26 rappresentata e difesa dagli avvocati Stefano Conti pec e dall'avv. Maurizio Roat pec Email_2
Email_3
convenuto
CONCLUSIONI DI PARTE RICORRENTE
“Accertare e dichiarare la nullità e/o inefficacia e/o illegittimità e comunque annullare
il licenziamento intimato dalla convenuta Controparte_2
al ricorrente con lettera datata 20 febbraio 2023 e
[...] Parte_1
conseguentemente:
in via principale:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a reintegrare il ricorrente
[...]
nel posto di lavoro e a pagargli, a titolo di indennità risarcitoria ex dall'art. Parte_1
2, comma 1 d.lgs 23/2015 o comunque in subordine dall'art. 2 comma 3 d.lgs 23/2015
una somma pari alla retribuzione utile per il calcolo del TFR maturata e maturanda dalla data del licenziamento a quella dell'effettiva reintegrazione, da calcolarsi sull'importo mensile di € 2.314,59, ovvero sul diverso importo ritenuto di giustizia,
oltre al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali;
in subordine:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...]
ex art. 3 comma 1 d.lgs 23/2015, un' indennità di importo pari 36 mensilità Parte_1
dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
pagina 2 di 26 pari a € 2.314,59 (1 mensilità) o comunque la maggiore o minore somma che il
Giudice riterrà equa;
in estremo subordine:
condannare la convenuta , in Controparte_2
persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare al ricorrente
[...]
ex art 9 d.lgs 23/2015, un'indennità di importo pari 6 mensilità dell'ultima Parte_1
retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto pari a €
2.314,59, (1 mensilità) o comunque la maggiore o minore somma che il Giudice riterrà
equa;
con interessi legali e rivalutazione monetaria.
Oltre alla rifusione delle spese del presente giudizio ed oneri di legge aumentate fino al
30% ex Decreto Ministero della Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 ed anticipazioni pari ad
euro 259 con distrazione a favore del difensore patrono antistatario e spese peritali pari ad € 976 (doc 21)”
CONCLUSIONI DI PARTE CONVENUTA
“Rigettarsi integralmente le domande svolte dal ricorrente in quanto infondate in fatto
e diritto con il favore delle spese di lite o in subordine ridursi le stesse come di giustizia detratto anche l'aliunde perceptum”.
MOTIVAZIONE
§1 le domande proposte dal ricorrente
Il ricorrente Parte_2
premesso: pagina 3 di 26 ✓ di aver lavorato dal 17.8.2020 al 24.2.2023 alle dipendenze della società
[...]
in esecuzione di contratto a tempo Controparte_2
indeterminato, con inquadramento quale operaio di quarto livello CCNL Edili
Industria e con mansioni di autista, escavatorista e manovale;
✓ di essere stato aggredito, il giorno 18 maggio 2022, dal collega manutentore CP_3
, dal quale riceveva un violentissimo spintone, che lo faceva cadere a terra,
[...]
procurandogli una “frattura articolare complessa radio distale sinistro. Trauma coscia sinistra”,
✓ di essergli residuati: “Dolore persistente al polso sx, in particolare durante gli sforzi.
Limitazione grave dei movimenti del polso sx nei vari piani. Deficit marcato della forza
complessiva a pugno della mano sx”,
✓ di essere stato assente dal lavoro per malattia a decorrere dal 18 maggio 2022,
✓ di essergli stato intimato “licenziamento per superamento del periodo di comporto di malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023 e avente il seguente tenore:
“In data 11 febbraio 2022 si è compiuto il Suo 270° giorno di assenza dal lavoro per
malattia, iniziata il 18 maggio 2022.
Il vigente C.C.N.L. Edilizia Industria (art.26) prevede un periodo di conservazione
del posto di lavoro di 270 giorni per il lavoratore assente per malattia.
Ella è rimasta assente per malattia un periodo pari a quello di conservazione del
posto di lavoro.
Considerato quindi interamente esaurito il periodo di comporto, Le comunichiamo il recesso dal contratto di lavoro, con effetto immediato, ai sensi dell'art.2110 c.c. e dell'art.26 del CCNL.
Unitamente alle sue competenze Le sarà liquidata l'indennità contrattualmente prevista per il periodo di preavviso” – pagina 4 di 26 propone:
A)
in via principale domanda di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato perché il periodo di comporto considerato dal datore riguarda i lavoratori ammalati normodotati (mentre il ricorrente asserisce di essere affetto da disabilità), trattandosi di quello indicato dalla clausola n. 26 CCNL cit., la quale prevede un periodo di comporto di identica durata sia per i normodotati che per i disabili e quindi è viziata da nullità perché discriminatoria alla
Co luce del disposto ex art. 15 co.1, lett. b) Lav., in riferimento al fattore di protezione dell'handicap secondo l'art. 2, lett. b) e l'art. 3 co.3-bis d.lgs. 9.7.2003, n. 216, che ha dato attuazione alla direttiva 2000/78/CE per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro (nonché in relazione alla Convenzione delle
Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità del 13.12.2006, approvata in nome della Comunità europea con la decisione 2010/48/CE del Consiglio, del 26.11.2009 e all'art. 26 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea),
oppure domanda di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato perché la società
datrice non ha posto in essere accomodamenti ragionevoli che, al fine di garantire il rispetto del principio della parità di trattamento dei disabili, le erano imposti dall' art. 3
co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all'art. 5 direttiva 2000/78/CE, che prescrive, allo stesso fine, l'obbligo datoriale di adottare “soluzioni ragionevoli”), quali il dare avviso al lavoratore dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto nonché della possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativa non retribuita;
B)
in via subordinata pagina 5 di 26 domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., il quale prescrive: “In caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino
a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio
medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”; il ricorrente ne evince che “in via incidentale, al fine di valutare il mancato superamento
del periodo di comporto, il Giudice potrà riconoscere la sussistenza di un periodo di
inabilità temporanea di competenza NA (e quindi sottratto al periodo di comporto) dal
18.5.2022 al 23.8.2022, disapplicando il provvedimento amministrativo dell'NA che disconosce l'infortunio occorso qualificandolo come malattia”;
oppure domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale, derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo 26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a
365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore…”.
oppure pagina 6 di 26 domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n.
26 CCNL cit. (parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni, ritenendo che in proposito gli oneri allegatori e probatori ricadono interamente sul datore di lavoro).
Insta per l'applicazione:
A)
in via principale,
della tutela reintegratoria e indennitaria forte ex art. 2 co. 1 e 2 d.lgs. 4.3.2015, n. 23;
B)
in subordine,
della tutela indennitaria ex art. 3 co.1 d.lgs. 23/2015;
C)
in ulteriore subordine,
della tutela indennitaria ex art. 9 co.1 d.lgs. 23/2015.
§2 le ragioni della decisione
1. premessa
Il ricorrente propone cinque domande di accertamento della nullità del licenziamento a lui intimato con comunicazione ricevuta in data 24.2.2023, di cui:
A) in via principale due (prima e seconda domanda) pari ordinate, che fonda,
la prima sulla nullità per discriminatorietà della clausola n. 26 CCNL cit., che fissa in 270
giorni il periodo di comporto sia per i normodotati, sia per i disabili, mentre avrebbe pagina 7 di 26 dovuto prevedere per i secondi un periodo più lungo, con conseguente nullità dell'atto di licenziamento perché intimato in relazione a un periodo di 270 giorni,
la seconda sulla nullità dell'atto di licenziamento perché non preceduto dall'adozione, da parte della società datrice, di quegli adattamenti ragionevoli (quali il dare avviso al lavoratore dell'approssimarsi della scadenza del periodo di comporto nonché della possibilità di fruire delle ferie residue e/o di aspettativa non retribuita), che le imponeva,
nel caso di applicazione ai lavoratori disabili del periodo di comporto di 270 giorni previsto dall'art. 26 CCNL cit., l'art. 3 co.3-bis d.lgs. 216/2003 (in relazione all'art. 5
direttiva 2000/78/CE) ,
B) in via subordinata tre pari ordinate (terza, quarta e quinta domanda), che fonda,
la terza sulla nullità dell'atto di licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame trova applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., che attribuisce al lavoratore infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la
data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;
la quarta sulla nullità dell'atto di licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL
cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal CCPL per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale, derogando in pagina 8 di 26 melius al CCNL cit., dispone, alla clausola n. 9 co.1, un periodo di comporto pari a 365
giorni,
la quinta sulla nullità dell'atto di licenziamento, stante il mancato superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL.
- - -
Parte ricorrente così motiva il carattere di principalità delle prime due domande:
“… è evidente che il motivo principale del licenziamento è quello cristallizzato nel provvedimento espulsivo, che, errando, ritiene il periodo di comporto applicabile quello di cui all'art 26 CCNL
Edilizia Industria, che non prevede un periodo di comporto differenziato fra disabili e
normodotati (previsione discriminatoria a monte) e reitera tale discriminazione a valle,
irrogando il licenziamento sulla base del superamento di tale termine indirettamente
discriminatorio per il signor . Parte_1
L'assunto non può essere condiviso.
Nell'elaborare il consueto sillogismo giuridico e individuare l'ordinaria sequenza norma
– fatto – effetto il giudice è, in primo luogo, chiamato a stabilire quale regola generale e astratta trovi applicazione nella vicenda concreta.
Solo una volta delineata la premessa maggiore assumono rilievo e utilità le considerazioni in punto validità e interpretazione, le quali non potranno che riguardare le regola che delinea la fattispecie astratta cui è sussumibile il caso concreto.
Venendo al caso in esame, il ricorrente, nel proporre la terza e la quarta domanda,
sostiene che la durata del periodo (cd. comporto) – in cui il lavoratore assente per malattia ha diritto di conservare il posto di lavoro ed è precluso al datore l'esercizio della facoltà
di recesso (che gli è consentito al termine del periodo medesimo) – sia disciplinata non già dalla clausola n. 26 CCNL cit., ma, rispettivamente:
pagina 9 di 26 ❖ o dalla clausola n. 27 CCNL, la quale, nell'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia derivante lesioni subite per effetto di un infortunio sul lavoro, attribuisce al lavoratore infortunato il diritto alla conservazione del posto “fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al
lavoro e comunque non oltre la data indicata nel certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente Istituto”;
❖ o dalla clausola n. 9 CCPL cit., la quale, derogando in melius al CCNL cit., prevede un periodo di comporto pari a 365 giorni, in luogo dei 270 giorni stabiliti dalla clausola n. 26 CCNL.
Appare evidente che nel caso di fondatezza o dell'una o dell'altra ipotesi il licenziamento sarebbe affetto, alla luce dell'insegnamento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(Cass. S.U. 22.5.2018, n. 12568), da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero, alla luce dell'insegnamento della
Consulta (Corte cost. n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte.
Nel contempo sarebbe superfluo, per la decisione della controversia, stabilire, come imporrebbe l'esame della prima e della seconda domanda, se la clausola n. 26 CCNL cit.
sia viziata da nullità perché discriminatoria (in quanto prevede un periodo di comporto di identica durata sia per i normodotati che per i disabili, con conseguente nullità dell'atto di licenziamento, essendo stato intimato considerando il periodo ivi previsto di 270 giorni da ritenersi riferito ai normodotati), atteso che quella clausola non trova applicazione o perché la vicenda in esame è sussumibile nella fattispecie dell'infortunio sul lavoro ex clausola n. 27 CCNL cit. o perché è derogata dalla clausola n. 9 CCPL cit., che prevede un periodo di comporto più lungo pari a 365 giorni.
pagina 10 di 26 Inoltre l'asserito carattere discriminatorio della clausola n. 26 CCNL cit. (afferente alla prima e alla seconda domanda) non potrebbe avere un'autonoma rilevanza in ordine né al vizio inficiante il licenziamento intimato al ricorrente, né alla tutela a questi spettante,
atteso che, al pari di quanto accadrebbe nel caso di violazione della clausola n. 27 CCNL
cit. (afferente alla terza domanda) o della clausola n. 9 CCPL cit. (afferente alla quarta domanda), ne conseguirebbe la nullità dell'atto di licenziamento per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria e indennitaria forte prevista dall'art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
Qualora la società datrice avesse intimato il licenziamento prima che si esaurisse il periodo di comporto di 270 giorni previsto dalla clausola n. 26 CCNL cit., come prospettato dal ricorrente nel proporre la quinta domanda, risulta palese che il licenziamento sarebbe affetto da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e al ricorrente spetterebbero le tutele reintegratoria e indennitaria forte.
Nel contempo anche in questa ipotesi sarebbe superfluo, per la decisione della controversia, stabilire se la clausola n. 26 CCNL cit. sia viziata da nullità perché
discriminatoria, atteso che anche nel caso di validità di tale clausola il licenziamento sarebbe nullo per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ. e il ricorrente godrebbe delle tutele reintegratoria e indennitaria forte prevista dall'art. 2 co.1
e 2 d.lgs. 23/2015.
- - -
La terza, la quarta e la quinta domanda di accertamento della nullità del licenziamento,
che il ricorrente formula in modo pari ordinato, possono essere esaminate nella sequenza suggerita dal criterio della ragione più liquida implicito nel disposto ex art. 276 co. 2 pagina 11 di 26 cod.proc.civ. che lascia libero il giudice di scegliere l'ordine con cui esaminare le questioni di merito.
E' opportuno precisare che non si tratta dell'applicazione del principio di fonte giurisprudenziale – Cass. S.U.
8.5.2014 n. 9936; Cass. 9.1.2019, n. 363; Cass. 11.5.2018,
n. 11458 – il quale, invece, attiene all'ordine di esame delle questioni pregiudiziali e di quelle di merito (mentre le tre domande qui in esame sono state proposte in via pari ordinata) e, alla luce dei precetti ex art. 24 e 111 Cost. nonché in deroga alle previsioni ex art. 276 co.2 cod.proc.civ., consente al giudice di esaminare un motivo di merito,
suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale.
2. in ordine alla (quinta) domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla
clausola n. 26 CCNL cit.
Il ricorrente propone domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo
perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..
Parte ricorrente non formula ulteriori precisazioni, ritenendo che in proposito gli oneri allegatori e probatori ricadano interamente sul datore di lavoro.
La presente domanda, proposta dal ricorrente quale quinta, è certamente più liquida rispetto a quelle proposte quali terza (adducendo che la durata del periodo di comporto è
disciplinata dalla clausola n. 27 CCNL) e quarta (adducendo che la durata del periodo di comporto è disciplinata dalla clausola n. 9 CCPL), atteso che per la sua decisione è
sufficiente effettuare il conteggio delle giornate in cui il ricorrente è rimasto assente dal lavoro per malattia. pagina 12 di 26 La domanda non è fondata.
E' concordemente allegato dalle parti che il ricorrente ha iniziato ad assentarsi dal lavoro il giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato presso l'ospedale “SNTA Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro . Controparte_3
Risulta dalla documentazione prodotta dallo stesso ricorrente (doc. 7) che egli è rimasto ininterrottamente assente dal lavoro quanto meno fino al 15 febbraio 2024.
Quindi, intercorrendo dal 18.5.2023 al 15.2.2024 più di 270 giorni, appare corretta l'affermazione contenuta nell'atto di licenziamento secondo cui l'assenza del ricorrente è durata oltre l'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 26 CCNL
cit..
3. in ordine alla (quarta) domanda di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla
clausola n. 9 co.1 CCPL cit.
Il ricorrente propone, quale quarta, domanda di accertamento della nullità del licenziamento de quo perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit., senza considerare che il rapporto di lavoro subordinato all'epoca intercorrente tra le parti era assoggettato anche alla disciplina dettata dal contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del 27.2.2018, il quale,
derogando in melius al CCNL cit., dispone alla clausola n. 9 co.1: “Le parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro di cui all'articolo
pagina 13 di 26 La presente domanda è certamente più liquida della domanda, proposta dal ricorrente quale terza, di accertamento della nullità del medesimo licenziamento perché intimato adducendo il superamento del periodo di comporto previsto (in 270 giorni) dalla clausola n. 26 CCNL cit. per l'ipotesi di assenza dal lavoro per malattia comune, mentre nella vicenda in esame troverebbe applicazione, in quanto riconducibile a un'ipotesi di infortunio sul lavoro, il disposto ex clausola n. 27 CCNL co.2 cit., il quale prescrive: “In
caso di infortunio sul lavoro l'operaio, non in prova, ha diritto alla conservazione del posto fino a quando dura l'inabilità temporanea che impedisca totalmente e di fatto all'operaio medesimo di attendere al lavoro e comunque non oltre la data indicata nel
certificato definitivo di abilitazione alla ripresa del lavoro rilasciato dal competente
Istituto”.
Infatti, essendo incontestato e comunque risultando per tabulas dalla comunicazione del licenziamento (doc. 5 fasc. ric.) che la società datrice lo ha intimato prima dell'esaurimento del periodo di 365 giorni decorrente dall'inizio dell'assenza dal lavoro per malattia (è la stessa datrice ad affermare che quell'inizio risale al 18 maggio 2022, mentre dall'avviso di ricevimento sub doc. 10 fasc. conv. si evince che il licenziamento ha prodotto effetto in data 24.2.2023) – ai fini della decisione in ordine a questa domanda,
è sufficiente accertare se effettivamente il rapporto di lavoro subordinato intercorrente tra le parti fosse assoggettato anche al CCPL e, in particolare, per quanto concerne il comporto, alla disciplina ex clausola n. 9 (in luogo di quella ex clausola n. 26 CCNL
cit.).
Di contro è questione certamente più complessa stabilire se le lesioni, che hanno costretto il ricorrente ad assentarsi dal lavoro, siano riconducibili a una malattia di origine comune o a un infortunio sul lavoro, richiedendo di accertare l'esatta dinamica dei fatti al fine di verificare se le menomazioni riportate dal ricorrente rappresentino un'estrinsecazione dei pagina 14 di 26 rischi cui egli era esposto in ragione della sua attività lavorativa o se, invece, le condotte da lui tenute abbiano determinato un'interruzione nella sequenza rischio lavorativo -
lesioni riportate, le quali, quindi, sarebbero in tal caso riconducibili a cause non attinenti all'esecuzione delle prestazioni lavorative.
Occorre, quindi, procedere all'esame della domanda, proposta quale quarta dal ricorrente, di accertamento della nullità del licenziamento perché intimato prima dell'esaurimento del periodo di comporto previsto dalla clausola n. 9 co.1 CCPL cit.
- - -
a)
A fronte dell'allegazione, svolta dalla società convenuta nella memoria di costituzione, secondo cui essa non applica il CCPL cit. dato che non è iscritta all'associazione datoriale stipulante (l'ANCE - Associazione Trentina dell'Edilizia, alla luce del doc. 16 fasc. ric.) – parte ricorrente ha replicato all'udienza del 12.3.2024 e nelle note autorizzate depositate in data 9.5.2024 che:
α
al punto 2 di pag. 4 del CCNL cit. le organizzazioni stipulanti hanno assunto l'impegno
“di rispettare e far rispettare ai propri iscritti, a tutti i livelli, compreso quello di azienda
e di cantiere”, oltre al CCNL cit., anche “gli accordi integrativi territoriali dello stesso”,
che gli organismi e comitati territoriali hanno la facoltà di stipulare;
β
la società convenuta ha dato applicazione al CCPL cit. corrispondendo, come emerge per
tabulas dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric., emolumenti previsti esclusivamente dallo stesso CCPL cit., quali:
➢ I.T.S. - Indennità di Settore ex art. 22 CCPL cit. nella misura di € 1,61 al CP_5
mese convenuta in favore degli operai di quarto livello, qual era il ricorrente;
pagina 15 di 26 ➢ premio di professionalità e presenza operai ex art. 13 CCPL cit. nella misura di €
0,887 all'ora in favore degli operai di quarto livello, qual era il ricorrente;
➢ E.V.R. Trento - Elemento Variabile della Retribuzione ex art. 21 CCPL cit.
nell'ammontare orario previsto in favore degli operai, qual era il ricorrente. ad α
La circostanza evidenziata dal ricorrente sub a) è irrilevante, atteso che l'obbligo di far rispettare gli accordi integrativi territoriale del CCNL è stato assunto dalle organizzazioni stipulanti il CCNL (quindi rientra nella parte obbligatoria del contratto collettivo, non già nel suo contenuto normativo) e attiene ai “propri iscritti”.
Risulta evidente che la società convenuta non ha stipulato il CCNL cit. ed è rimasta incontestata la sua allegazione secondo cui essa non è iscritta all'ANCE.
a β
Rivestono, invece, un rilievo decisivo le circostanze allegate dal ricorrente sub b) e, come si è già evidenziato, provate documentalmente dai prospetti paga sub doc. 19 fasc. ric..
Può aggiungersi che, come emerge dai medesimi prospetti paga (si veda, in particolare,
quello relativo al mese di gennaio 2022) la società datrice, nello svolgimento del rapporto di lavoro con il ricorrente, ha dato piena applicazione alla disciplina del CCPL cit. in tema di:
➢ prestazioni erogate della Cassa edile di Trento ex art. 10;
➢ indennità di trasporto ex art. 15 (€ 2,74 per ogni giornata di presenza per i lavoratori che abitano a una distanza dal luogo di lavoro oltre 10 km e fino a 20 km.);
➢ indennità di trasferta ex art. 16 (distinzione tra il caso in cui il cantiere di nuova assegnazione sia ubicato ad una distanza inferiore a 35 km dall'abitazione dell'operaio e quello in cui tale distanza è superiore a 35 km);
➢ contributi spettanti alla Cassa edile di Trento (art. 24). pagina 16 di 26 Infatti, secondo il consolidato orientamento della Suprema Corte (ex multis Cass. S.U.
26.3.1997, n. 2665; Cass. 18.3.2024, n. 7203; Cass. 13.1.2022, n. 935; Cass. 11.11.2022,
n. 33422; Cass.4.1.2022, n. 74) “i contratti collettivi postcorporativi di lavoro, che non siano stati dichiarati efficaci erga omnes ai sensi della L. 14 luglio 1959, n. 741, costituiscono atti aventi natura negoziale e privatistica, applicabili esclusivamente ai rapporti individuali intercorrenti fra soggetti che siano entrambi iscritti alle associazioni stipulanti ovvero che, in mancanza di tale condizione, abbiano espressamente aderito ai patti collettivi oppure li abbiano implicitamente recepiti attraverso un comportamento concludente desumibile da una costante e prolungata applicazione, senza contestazione alcuna, delle relative clausole al singolo rapporto.
Ne consegue che, ove una delle parti faccia riferimento, per la decisione della causa, ad una clausola di un determinato contratto collettivo di lavoro, non efficace erga omnes, in base al rilievo che a tale contratto entrambe le parti si erano sempre ispirate per la disciplina del loro rapporto, il giudice del merito ha il compito di valutare in concreto il comportamento posto in essere dal datore di lavoro e dal lavoratore, allo scopo di accertare, pur in difetto della iscrizione alle associazioni sindacali stipulanti, se dagli atti siano desumibili elementi tali da indurre a ritenere ugualmente sussistente la vincolatività della contrattazione collettiva invocata”.
Venendo alla concreta vicenda in esame, la spontanea applicazione, da parte della società
datrice, di numerose clausole del CCPL cit., per di più alcune di quelle maggiormente significative, è in grado di integrare un comportamento concludente della volontà
implicita di recepire quel CCPL cit. nella sua interezza.
b)
pagina 17 di 26 Nelle proprie note autorizzate, depositate in data 15.4.2024, la società convenuta ha sostenuto che la durata del periodo di comporto non rientra tra le materie che il CCNL
cit., alla clausola n. 38, devolve agli accordi integrativi locali e, quindi, la clausola n. 9
co.1 CCPL cit., con cui le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti hanno allungato il periodo di comporto a
365 giorni, non è efficace alla luce delle previsioni contenute nella clausola n. 38 CCNL cit., secondo cui: “In conformità alle intese Governo–Parti sociali, la contrattazione
territoriale di secondo livello deve riguardare materie ed istituti diversi e non ripetitivi rispetto a quelli propri del contratto nazionale” e “Le clausole degli accordi locali difformi rispetto alla regolamentazione nazionale non hanno efficacia”.
Di conseguenza, con ordinanza pronunciata all'udienza del 7.5.2024, “ritenuta l'opportunità, prima di decidere in ordine all'eccezione, sollevata dalla società datrice, di inefficacia della clausola n. 9 CCPL cit., di procedere all'audizione di due rappresentanti delle organizzazioni stipulanti, in data 27.2.2018, il contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della
Provincia di Trento”, è stata disposta “l'audizione di un rappresentante dell'associazione datoriale ANCE e di un rappresentante di una delle organizzazioni sindacali che hanno stipulato il contratto collettivo provinciale integrativo del CCNL cit. per i dipendenti delle imprese edili ed affini della Provincia di Trento del
27.2.2020”.
In quella sede l'esperto designato dalla società convenuta ha dichiarato:
“Sono direttore di da tredici anni. CP_6
La previsione peculiare in ordine alla durata del periodo di comporto, contenuta nell'art.
9, comma 1, del CCPL del 27.02.2018, costituisce una clausola innovativa che è stata
pagina 18 di 26 introdotta per la prima volta nell'ambito della contrattazione provinciale integrativa dal
suddetto CCPL.
La previsione in ordine alla durata del comporto si collega a quelle contenute nell'art.10
CCPL citato, con le quali le parti hanno previsto una maggiore durata dell'erogazione
da parte della delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati. Parte_3
In concreto, allungando il periodo, nel quale detti lavoratori ammalati godono delle
prestazioni della , è stato allungato anche il periodo di comporto. Parte_3
Il CCPL 27.02.2018 è stato inviato alle rispettive organizzazioni nazionali, senza che da
parte di costoro siano state sollevate obiezioni e tantomeno ragioni volte a sostenere
l'inefficacia della clausola ai sensi dell'art.38 del CCNL.
Devo anche precisare che la disciplina concernente l'individuazione delle materie, in
ordine alle quali la contrattazione decentrata integrativa può intervenire, è stata sempre
interpretata in modo estensivo. Inoltre, per quanto mi consta, le organizzazioni nazionali
non hanno mai avanzato pretese in ordine a presunte ragioni di inefficacia delle clausole
della contrattazione decentrata per contrasto con l'art.38 del CCNL.
Preciso che l'art. 38 del CCNL dispone specificamente che la contrattazione integrativa
possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni
delle Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale”.
L'esperto designato dalla parte ricorrente ha dichiarato:
“Ho partecipato alle trattative volte alla stipulazione del CCPL 27.02.2018, in qualità di
Segretario Generale . CP_7
Confermo quanto dichiarato dall'esperto designato dalla parte convenuta.
pagina 19 di 26 Confermo che anche da parte delle organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori non
sono mai state sollevate censure in ordine alla compatibilità della disciplina dettata dalla
contrattazione integrativa provinciale rispetto a quella contenuta nel CCNL.
Ciò specificatamente in riferimento al CCPL del 2018 e quindi in particolare aell'art.9,
ma anche in ordine a precedenti contratti integrativi provinciali.
Preciso che sono oltre quarant'anni che il CCPL disciplina le prestazioni poste a carico
della ed in favore dei lavoratori ammalati. Parte_3
Evidenzio, infine, che la bozza del CCPL è stata inviata dalla mia organizzazione
provinciale alla corrispondete organizzazione nazionale per un parere preventivo in una
fase precedente al momento della stipulazione, senza ricevere osservazioni critiche in
proposito.
Successivamente al CCPL del 2018 sono state introdotte delle modifiche intorno al 2022.
Alle relative trattative ha partecipato, per conto della , anche un esponente CP_7
dell'organizzazione nazionale in qualità di Commissario e poi di Segretario Generale di
, il quale non ha mai espresso dubbi circa la conformità del CCPL Controparte_8
stipulato nel 2018 con le previsioni del CCNL in particolare dell'art.38”.
Alla luce di queste informazioni il contrasto, rilevato dalla difesa della società convenuta tra l'art. 26 CCNL cit. (secondo cui: “In caso di malattia, l'operaio non in prova ha
diritto alla conservazione del posto per un periodo di nove mesi consecutivi (pari a 270 giorni di calendario), senza interruzione dell'anzianità”) e l'art. 9 co.1 CCPL (il quale dispone: “Le Parti concordano che il periodo di comporto utile alla conservazione del
posto di lavoro di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore”) è solo apparente.
In proposito appaiono decisive le seguenti circostanze, che l'esperto di parte datoriale ha evidenziato e l'esperto di parte lavoratrice ha confermato: pagina 20 di 26 ❖ la previsione ex art. 9 co.1 CCPL cit. in ordine alla durata del comporto in 365 giorni si collega a quelle contenute nell'art.10 stesso CCPL citato, con le quali è stata prevista una maggiore durata del periodo di erogazione, da parte della , Parte_3
delle prestazioni spettanti ai lavoratori ammalati;
in concreto, essendo stato allungato il periodo nel quale detti lavoratori ammalati godono delle prestazioni della T_
, è stato allungato anche il periodo durante il quale permane il diritto del
[...]
prestatore ammalato alla conservazione del posto di lavoro (cd. comporto);
❖ l'art. 38 CCNL cit. dispone specificamente che la contrattazione integrativa possa emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale, in conformità a quanto stabilito in sede nazionale.
Infatti:
i) una volta appurato che le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti hanno, in sede di accordo locale ex art. 38 CCNL, legittimamente convenuto di allungare il periodo nel quale i lavoratori ammalati hanno il diritto di percepire dalla le relative Parte_3
prestazioni,
ii) consegue inevitabilmente la necessità di disporre l'allungamento del periodo di comporto in quanto sarebbe del tutto irragionevole un assetto normativo per cui il prestatore ammalato perderebbe il diritto alla conservazione del posto di lavoro,
nonostante egli potesse continuare a godere delle prestazioni provenienti dalla T_
.
[...]
Occorre, quindi, concludere che le organizzazioni territoriali dei datori di lavoro e dei lavoratori aderenti alle associazioni nazionali contraenti, nel disporre, mediante la clausola n. 9 co.1 CCPL cit., l'allungamento del periodo di comporto a 365 giorni, hanno pagina 21 di 26 esercitato una facoltà che trova fondamento nel potere, loro attribuito, dall'art. 38 CCNL
cit., di emanare norme volte a dare attuazione alla disciplina relativa alle prestazioni delle
Casse Edili per i casi di malattia, infortunio sul lavoro o malattia professionale.
Conseguentemente la clausola n. 9 co. 1 CCPL cit. – con cui le organizzazioni territoriali hanno convenuto che “il periodo di comporto utile alla conservazione del posto di lavoro
di cui all'articolo 26 sia pari a 360 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore” – è pienamente valida ed efficace.
c)
In ordine alla vicenda in esame, come si è già ricordato al paragrafo 2., le parti hanno concordemente allegato che:
❖ che il ricorrente ha iniziato ad assentarsi dal lavoro il Parte_1
giorno 18 maggio 2023, quando venne ricoverato presso l'ospedale “Santa Chiara” di
Trento dopo il contrasto con il collega di lavoro;
Controparte_3
❖ la società datrice Controparte_1
gli ha intimato “licenziamento per superamento del periodo di
[...]
comporto di malattia” con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
Emerge così con evidenza che il licenziamento de quo è intervenuto prima del decorso di
365 giorni di calendario di assenza per malattia del lavoratore qui ricorrente e, quindi, prima che fosse concluso il “periodo utile alla Parte_1
conservazione del posto di lavoro” fissato dalla clausola n. 9 co. 1 CCPL cit..
Quindi, alla luce dell'orientamento espresso dalle Sezioni Unite (Cass. S.U. 22.5.2018, n.
12568; conf. Cass. 4.6.2024, n. 15604; Cass. 19.4.2024, n. 10640; Cass. 16.9.2022, n.
27334; Cass. 22.7.2019, n. 19661; ), il licenziamento intimato dalla società datrice qui convenuta al Controparte_1
pagina 22 di 26 lavoratore qui ricorrente , di cui alla lettera ricevuta in data Parte_1
24.2.2023, è affetto da nullità per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2
cod.civ..
Ne deriva che al lavoratore licenziato spettano, in considerazione dell'insegnamento della
Consulta (sentenza n. 22 del 2024), le tutele ex art. 2 co.1 e 2 d.lgs. 23/2015 ossia la tutela reintegratoria e la tutela indennitaria forte (“
1. Il giudice, con la pronuncia con la
quale dichiara la nullità del licenziamento perché riconducibile agli altri casi di nullità
espressamente previsti dalla legge, ordina al datore di lavoro, imprenditore o non
imprenditore, la reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro, indipendentemente dal motivo formalmente addotto… 2. Con la pronuncia di cui al comma 1, il giudice
condanna altresì il datore di lavoro al risarcimento del danno subito dal lavoratore per il
licenziamento di cui sia stata accertata la nullità e l'inefficacia, stabilendo a tal fine
un'indennità commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del
trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino
a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto percepito, nel periodo di
estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative. In ogni caso la misura del
risarcimento non potrà essere inferiore a cinque mensilità dell'ultima retribuzione di
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto. Il datore di lavoro è
condannato, altresì, per il medesimo periodo, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali”.
Conseguentemente alla società convenuta Controparte_1
va ordinato:
[...]
1)
di reintegrare il ricorrente nel posto di lavoro da lui occupato Parte_1
all'epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevuta in data 24.2.2023; pagina 23 di 26 2) di corrispondere, in favore dello stesso ricorrente, un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto
(indicata dal ricorrente in € 2.314,59, senza che parte convenuta abbia sollevato contestazioni), corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione;
tale somma risultante va maggiorata ex art.429 co.3 cod.proc.civ. (con gli interessi legali dovuti sul capitale via via rivalutato ogni fine anno secondo quanto stabilito in Cass. S.U.
29.1.2001, n.38), norma “risuscitata” dalla dichiarazione di illegittimità costituzione dell'art. 22 co.36 L.23.12.1994, n.724 ad opera di Corte Cost.2.11.2000, n.459.
La società convenuta va, altresì, condannata al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione.
4. in ordine alle spese
Le spese, come liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza principale.
P.Q.M.
Il tribunale ordinario di Trento - sezione per le controversie di lavoro, in persona del giudice istruttore, in funzione di giudice unico, dott. Giorgio Flaim, definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione rigettata, così decide:
1. Rigetta la domanda, proposta dal ricorrente , di Parte_1
accertamento della nullità del licenziamento, di cui alla lettera da lui ricevuta in data pagina 24 di 26 24.2.2023, perché intimato in difetto del superamento del periodo di comporto previsto in 270 giorni dalla clausola n. 26 CCNL cit..
2. Accerta la nullità, per violazione della norma imperativa ex art. 2110 co.2 cod.civ.,
del licenziamento intimato dalla società qui convenuta
[...]
al qui ricorrente Controparte_9 Parte_1
con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
[...]
3. Ordina alla società convenuta Controparte_9
di reintegrare il ricorrente
[...] Parte_1
nel posto di lavoro da lui occupato all'epoca del licenziamento intimatogli con lettera ricevuta in data 24.2.2023.
4. Condanna la società convenuta Controparte_9
a corrispondere, in favore del ricorrente
[...] Parte_1
, un'indennità risarcitoria commisurata all' ultima retribuzione di
[...]
riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto (pari a € 2.314,59),
corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con il maggior danno da svalutazione liquidato sulla base della variazione percentuale degli indici ISTAT, intervenuta dalle date di maturazione dei singoli ratei fino ad oggi, e con gli interessi legali computati sulla somma così
rivalutata e decorrenti dagli stessi termini a quibus fino al saldo.
5. Condanna la società convenuta Controparte_9
al versamento dei contributi previdenziali e
[...]
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
previa detrazione di quelli già accreditati in virtù di eventuale altra occupazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione. pagina 25 di 26 6. Condanna la società convenuta alla rifusione, in favore del ricorrente, delle spese di giudizio, liquidate nella somma complessiva di € 3.500,00, maggiorata del 15% per spese forfettarie ex art. 2 co.2 d.m. 10.3.2014, n. 55, oltre ad IVA, CNPA.
Trento, 14 gennaio 2025
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO IL GIUDICE
dott. Andrea Tabarelli dott. Giorgio Flaim
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26 del CCNL 18.6.2008, sia pari a 365 giorni di calendario, indipendentemente dall'anzianità di servizio del lavoratore…”.