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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 6868 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 6868 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5099/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. ARNALDO MORACE PINELLI,
Appellante
E
(C.F.: , con l'avv. MICHELE ACETO Controparte_1 C.F._1
Appellato
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. DIEGO PIERSANTI TODISCO
Appellato- contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2079/2021 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha condannato entrambi i convenuti a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio la somma di € 6.880,00 oltre ad interessi come in parte motiva, in misura dell'80% a carico del e del 20% a Parte_1
1 carico del ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale-trasversale del CP_1 nei confronti del ha condannato entrambi i convenuti al pagamento delle CP_1 Parte_1 spese processuali dell'attrice, liquidate in € 145,50 per costi di iscrizione ed in € 2.500,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa, in solido, con ripartizione interna in misura dell' 80% a carico del e del 20% a carico del ha condannato Parte_1 CP_1 il convenuto al pagamento, nei sensi di cui in motivazione, delle spese processuali del CP_1 in misura di € 1.800,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa. Parte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato alle controparti, la società ha chiesto di dichiarare il Sig. Controparte_2 Controparte_1 ed il responsabili dei danni lamentati e di condannarli al Controparte_3 risarcimento, anche per mancato utilizzo del proprio immobile, nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, deducendo: - di essere proprietaria dell'immobile sito all'interno 507, ove si sono verificate consistenti infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante e dal relativo terrazzo, di proprietà del Sig. fungente da lastrico solare;
- di aver instaurato CP_1 un procedimento ex art. 1172 c.c., conclusosi con l'accoglimento delle sue domande, nel corso del quale il CTU ha determinato i danni da essa subiti, rimasti non risarciti. Il costituito, ha eccepito Controparte_4 Parte_1 preliminarmente nullità della notificazione dell'atto di citazione per errore di individuazione dell'amministratore condominiale ed improcedibilità del giudizio per mancanza di mediazione ante causam; ha contestato l'idoneità probatoria degli atti del procedimento cautelare;
ha concluso nel merito per il rigetto della domanda attrice, per infondatezza e difetto di prova, e per l'accertamento della esclusiva o prevalente responsabilità del Sig. con CP_1 conseguente condanna del predetto al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice, osservando:
- di aver provveduto agli interventi ordinati nel provvedimento cautelare, completando i lavori già prima iniziati;
- che le infiltrazioni sono state dovute esclusivamente o in modo prevalente alla mancanza di manutenzione del terrazzo da parte del Sig. e non ad inidoneità o a CP_1 rotture o guasti di impianti condominiali. Il Sig. (che nel frattempo, dopo la conclusione del procedimento ex art. Controparte_5 1172 c.c., aveva instaurato un distinto giudizio di merito nei confronti del rimasto Parte_1 separato dal presente processo) si è costituito posteriormente alla prima udienza di comparizione, chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni subiti dal suo Parte_1 immobile e all'eliminazione della causa delle infiltrazioni, deducendo: - che il provvedimento cautelare ha omesso la quantificazione dei danni da lui subiti e lo ha ingiustamente condannato alle spese;
- che i danni nel suo immobile ed in quello dell'attrice sono dovuti unicamente a responsabilità del - che la CTU del procedimento cautelare è incorsa in errori di Parte_1 valutazione;
- che egli ha diritto ad essere risarcito dei danni materiali e dell'impedito uso del suo immobile. In relazione alla sopravvenuta costituzione del Sig. che ha poi sostituito il proprio CP_1 difensore, e alla sua domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti del Condominio, quest'ultimo, nel frattempo rappresentato da un nuovo amministratore, ha integrato le proprie difese, opponendosi a tale domanda per inammissibilità (stante il separato giudizio di merito instaurato dal nei confronti del Condominio) e infondatezza. CP_1 Dopo un preliminare rinvio per consentire l'espletamento della procedura di negoziazione assistita (necessaria stante la natura risarcitoria e l'entità della domanda dell'attrice) e dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è rimasta interrotta per il sopravvenuto decesso, purtroppo, del difensore del È stata poi riassunta Parte_1 dall'attrice e le altre due parti hanno rinnovato la loro costituzione in giudizio;
ne è seguita una nuova assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., su istanza del Parte_1 (che, in ragione dell'infausto evento occorso al proprio difensore, non aveva potuto fruire debitamente di quelli precedentemente concessi) nonché la statuizione di un ulteriore termine
2 entro il quale il medesimo ha prodotto la delibera ad litem. All'esito, non maturato Parte_1 un accordo fra le parti, ritenuto non necessario procedere ad attività istruttoria e disposta l'acquisizione delle relazioni del CTU dal fascicolo del procedimento per danno temuto (n.R.G. 67102/2016), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. In via pregiudiziale va ribadito:
- che la costituzione in giudizio del con difese nel merito, ha sanato ogni eventuale Parte_1 profilo di nullità della notificazione dell'atto di citazione;
- che la domanda del nei confronti del Condominio è inammissibile, perché tardiva: CP_1 si tratta, invero, di domanda c.d trasversale, rivolta da una parte convenuta verso altra parte convenuta nel medesimo giudizio, che, come da indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7258/2013, n. 6846/2017, n. 25415/2017), soggiace al regime processuale della domanda riconvenzionale, con la conseguenza che può essere validamente e utilmente proposta soltanto se la parte si costituisce tempestivamente e la formula nella comparsa di costituzione, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., mentre nel caso di specie è stata introdotta con atto di costituzione in giudizio depositato in data 13/4/2018, posteriormente alla prima udienza (indicata nell'atto di citazione al 23/2/2018 e non differita);
- che, dunque, la posizione processuale del Sig. rilevante nel presente giudizio è CP_1 soltanto quella di parte convenuta dalla società attrice, in relazione a fatti trascorsi, con l'ulteriore conseguenza dell'irrilevanza delle sopravvenute vicende proprietarie del suo immobile. Deve, altresì, preliminarmente osservarsi:
- che l'iniziale dichiarazione di contumacia del Sig. deve intendersi, ovviamente, CP_1 revocata, seppur implicitamente (cfr. Cass. 22113/2015), dai provvedimenti successivamente disposti per la trattazione della causa, fra cui proprio l'ordinanza del 28/6/2018, con cui è stata ravvisata la tardività della domanda della suddetta parte;
- che la condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita è stata tempestivamente integrata su iniziativa della parte attrice a seguito dell'assegnazione di apposito termine all'udienza del 23/2/2018;
- che il in corso di causa ha provveduto a stabilizzare la propria partecipazione al Parte_1 processo mediante la produzione di una deliberazione assembleare ad hoc. In termini preliminari è bene, inoltre, rilevare che le eccezioni del e del Parte_1 CP_1 secondo le quali la CTU del procedimento per danno temuto non potrebbe avere valenza probatoria nel presente giudizio, sono infondate. Esse sono formulate in maniera apodittica e apertamente contrastanti con l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui si può tenere conto delle prove e delle consulenze tecniche assunte in altri procedimenti, purché le parti ne abbiano contezza e possano valutarle criticamente e comunque interloquire su di esse (cfr. Cass. n. 9242/2016, n. 4319/2016, n. 9843/2014). Ricorre, a maggior ragione, l'utilizzabilità nel giudizio di merito di una CTU espletata nel precedente procedimento cautelare/nunciatorio: seppur distinti, dato che la bifasicità ha carattere eventuale, i due procedimenti costituiscono, comunque, momenti di una tutela giurisdizionale teleologicamente unitaria, coinvolgente (di massima) le medesime parti, con identità sostanziale della causa petendi e possibile coincidenza almeno parziale del petitum. Nel caso di specie la parte attrice ha richiamato e prodotto in giudizio sin dall'atto introduttivo la CTU del precedente procedimento ex art. 1172 c.c., peraltro ovviamente già nota alle altre parti, rendendola così tempestivamente oggetto del contraddittorio processuale e le altre parti hanno avuto modo di formulare su di essa osservazioni, anche di critica negativa. Non è stata prospetta da alcuno la necessità di una rinnovazione o di un ampliamento della CTU: la parte ricognitiva e rilevativa della perizia non è stata discussa e le difese delle parti convenute si sono concentrate sulle valutazioni di responsabilità desumibili dagli accertamenti peritali.
3 La CTU, peraltro, si presenta obiettivamente attendibile - in disparte, ovviamente, le valutazioni (sulla responsabilità e di altro genere), che competono al giudice - avendo il perito svolto un lavoro completo, procedendo a sopralluoghi nel contraddittorio fra le parti, ad un'esauriente illustrazione dei luoghi, alla redazione di una relazione argomentata e successivamente debitamente integrata, con commento puntuale delle osservazioni delle parti, sicché non vi è ragione di disattendere le sue analisi tecniche. Le relazioni di CTU sono state formalmente acquisite a questo procedimento con provvedimento del giudice e la Cancelleria ha provveduto a completare tale acquisizione con il riversamento degli allegati.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito, l'azione attorea è fondata, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
3.1 Alcuni elementi non sono stati oggetto di contestazione fra le parti e risultano confermati dalla CTU di ATP (v. prima relazione pp. 5-8, 11, v. relazione integrativa pp. 4, 5): la verificazione di danni materiali nell'immobile di parte attrice in conseguenza di infiltrazioni provenienti dall'appartamento del Sig. la genesi di queste infiltrazioni in fenomeni di CP_1 allagamento del terrazzo di detto appartamento;
la funzione coprente di quest'ultimo rispetto ad unità immobiliari sottostanti;
la sostituzione del bocchettone di scarico delle acque piovane nel terrazzo da parte del in pendenza del procedimento nunciatorio. Parte_1
Questi fatti consentono di riconoscere una fattispecie di danno per responsabilità extracontrattuale ed il conseguente diritto dell'attrice al risarcimento. L'entità di questo coincide innanzitutto, come da domanda attrice, con il costo delle opere di ripristino dell'immobile attoreo. La Società ha prodotto al riguardo un preventivo tecnico ed una fattura (all. 4 e 5 alla memoria n. 2) per un ammontare di € 3.074,00 Iva inclusa, che è stato ritenuto congruo dal CTU (v. prima relazione, pp. 8, 10). Le altre parti non hanno sottoposto questo aspetto a specifica e motivata contestazione. Questo profilo di danno può essere liquidato, pertanto, nella suddetta misura di € 3.074,00. Poiché si tratta di danno extracontrattuale, il risarcimento soggiace all'applicazione degli interessi (legali), anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. nn. 12140 e 4450 del 2016), con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n. 6545/2016, n. 9338 del 2009), individuabile ex actis nel mese di aprile 2015, periodo nel quale risulta che il problema infiltrativo sia stato conosciuto dal (v. comunicazione in all. 6 alla memoria n. 2 Parte_1 di parte attrice); si perviene, così, alla data odierna ad un importo approssimabile ad € 3.130,00, sul quale continueranno a maturare ulteriori interessi legali sino al soddisfo. L'attrice ambisce al risarcimento anche di un ulteriore danno, identificato nella mancata utilizzabilità/utilizzazione del proprio immobile in conseguenza delle infiltrazioni e dei danni materiali da queste arrecati;
richiama a sostegno le osservazioni del CTU, secondo cui
“l'incidenza dei danni lamentati è quanto mai rilevante e tale da precludere l'utilizzo e/o vivibilità di entrambe le unità immobiliari di proprietà delle Parti in causa” (v. prima relazione, p. 7). Il ha contestato l'effettività e l'entità di tale danno, ma in modo specifico Parte_1 non nella comparsa di costituzione né in prima udienza, bensì, tardivamente, nella memoria n.
1. Il si è limitato ad una contestazione generica, anche questa, peraltro, non CP_1 processualmente tempestiva. Un pregiudizio al godimento dell'immobile dell'attrice va senz'altro ritenuto effettivo, in ragione della provata soggezione del bene ad infiltrazioni dannose. Esso, del resto, è stato ravvisato nell'ordinanza che ha accolto il ricorso per danno temuto, là dove la fondatezza di questo è stata motivata in relazione ad una compromissione delle facoltà di godimento e nel pericolo di ulteriori e più gravi pregiudizi, e tale ordinanza non è stata reclamata. Va al contempo considerato, però, che le infiltrazioni in questione non avevano carattere continuo/sistematico: come si ricava dalla CTU - che nello stesso passaggio sopra richiamato ha precisato che la preclusione alla fruibilità dell'immobile si manifestava “ogni qualvolta si
4 verifichi l'evento dell'allagamento del terrazzo in causa” (v. prima relazione, p. 7) - esse erano legate a situazioni di accumulo di acqua nel terrazzo del a loro volta dovute, CP_1 evidentemente, a fenomeni piovosi di una certa consistenza e la loro saltuarietà è conclamata dal fatto che in occasione dei sopralluoghi del CTU del dicembre 2016 e gennaio 2017 l'immobile dell'attrice è stato trovato senza segni di degrado, sicché, essendo stati effettuati lavori di ripristino nell'immobile attoreo nel mese di giugno 2016, fra la data di questi lavori e quelle dei sopralluoghi non si era più avuta la manifestazione di infiltrazioni (v. prima relazione, pp. 5, 6). Se a ciò si aggiunge che i lavori di ripristino effettuati direttamente dall'attrice di sua iniziativa e con anticipazione delle spese sono consistiti nel rifacimento e nella ritinteggiatura di superfici ammalorate (v. preventivo tecnico e fattura dell'impresa esecutrice in all. 5 e 6 alla memoria n. 2), senza coinvolgimento di pavimentazioni e/o impianti, che evidentemente non avevano subito un danneggiamento (come si desume anche dalle fotografie presenti nella comunicazione in all. 6 alla predetta memoria), si deve concludere - pur a fronte delle richiamate valutazioni del CTU - che il pregiudizio in questione ha assunto i caratteri di una molestia al godimento, piuttosto che di un effettivo e totale impedimento dello stesso. Appare allora congruo, ai fini della sua liquidazione (che deve essere equitativa, trattandosi di pregiudizio certo ma insuscettibile di una determinazione analitica ed oggettiva, cfr. Cass. n. 11968/2013, n. 20990/2011), prendere, sì, a riferimento il valore locativo, secondo la stima del CTU (€ 500,00, v. prima relazione, pp. 9, 10), che trova riscontro nei valori della banca dati immobiliare documentati dall'attrice (v. all. 8 alla sopra richiamata memoria), ma per un ammontare dimidiato, in misura, dunque, di € 250,00 mensili. Posto che, da un lato, l'attrice ha documentato una conclamazione delle infiltrazioni dannose a livello condominiale già nel mese di aprile 2015 e che, dall'altro, non è stata accertata la manifestazione di infiltrazioni dannose posteriormente ai lavori di ripristino, che sono stati eseguiti nel mese di giugno 2016 (come indicato nella fattura stessa, pur se questa è estata emessa a settembre), l'importo da liquidare per il risarcimento del profilo di pregiudizio de quo ammonta complessivamente ad € 3.750,00 (€ 250,00 x 15 mesi). In questo caso gli interessi legali vanno computati con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013), a decorrere sempre dal mese di aprile 2015, con ulteriori interessi sino al soddisfo. La responsabilità e, quindi, l'obbligazione risarcitoria per i danni sopra accertati va ascritta ad entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c.. Come emerge dalla CTU (v. prima relazione, pp. 4, 5) e come non contestato da alcuno, il terrazzo dell'appartamento del Sig. - lo si è già osservato - ha funzione coprente CP_1 rispetto ad unità immobiliari sottostanti ed è dunque assimilabile ad un lastrico solare, in ragione dell'utilità comune connessa a detta funzione di copertura, con conseguente coinvolgimento del nella sua manutenzione. Ed invero il dapprima si Parte_1 Parte_1 è interessato della problematica infiltrativa, anche convocando un'assemblea (v. all. 6 e 7 alla memoria n. 2 di parte attrice), poi è intervenuto in corso di procedimento cautelare per operare la sostituzione del bocchettone Nel caso di specie, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 1172 c.c., il CTU in un primo momento ha ravvisato la causa delle infiltrazioni in una cattiva manutenzione del terrazzo e del bocchettone di scarico da parte del (v. prima relazione pp. 6, 7), successivamente ha CP_1 attribuito valenza causale anche alla possibile compromissione della sigillatura del bordo perimetrale del bocchettone con il manto bituminoso (v. relazione integrativa p. 9) riconoscendo efficacia, per la funzionalità del sistema di scarico e di eliminazione di possibili occlusioni, alla sostituzione del bocchettone operata dal (v. relazione integrativa pp. 4, 5), ed ha Parte_1 comunque indicato, come ulteriori interventi per evitare infiltrazioni, la manutenzione ordinaria dei terrazzi del nonché la completa attuazione delle opere di modificazione del sistema CP_1 dei pluviali di scarico dell'acqua del lastrico già all'epoca deliberata dal CP_6 (v. relazione integrativa pp. 5, 6, 10). Parte_1
5 In questa sede non vi sono ragioni per rivisitare la valutazione espressa nell'ordinanza circa l'attribuzione del fenomeno infiltrativo al concorso di tre fattori causali: il degrado del bocchettone di scarico, la carente manutenzione del terrazzo e la dislocazione dei pluviali discendenti dal lastrico solare Il fatto che le infiltrazioni non si siano manifestate CP_6 dopo i lavori di ripristino ancor prima che il bocchettone venisse sostituito è dovuto, con verosimiglianza, alle condizioni meteorologiche di quel periodo e comunque non può smentire in maniera alternativa - come il Condominio e il vorrebbero, invece, far intendere in CP_1 contrapposizione reciproca - l'incidenza causale del degrado del bocchettone o della cattiva manutenzione. Quel che può osservarsi in questo giudizio è che la comunicazione prodotta dall'attrice (all. 6 alla memoria n. 2), in cui si legge il resoconto informale di una prova di allagamento dell'aprile 2015 sul terrazzo del in corrispondenza del bocchettone, dalla quale sono derivate CP_1 infiltrazioni nell'immobile sottostante, lascia ritenere che le infiltrazioni fossero comunque dovute a difetti di drenaggio delle acque - giacché deve presumersi che l'impresa che ha effettuato la prova di allagamento si fosse assicurata che il bocchettone non fosse ostruito da detriti o sporcizia - e che la cattiva manutenzione abbia assunto il ruolo di una mera concausa. D'altra parte, la sostituzione del bocchettone è stata operata dal senza attendere Parte_1 l'esito del procedimento per danno temuto e ciò non può essere ragionevolmente spiegato se non con la consapevolezza di un'effettiva criticità dello stesso. Il ha chiesto in questa causa la determinazione dell'incidenza dei singoli fattori Parte_1 causali. Ebbene, stante quanto ora osservato con riguardo al bocchettone e considerato l'apporto causale del sistema di deflusso delle acque del lastrico deve ritenersi - CP_6 contrariamente all'assunto del medesimo - che l'incidenza preponderante sulla Parte_1 causazione delle infiltrazioni l'abbia avuta proprio il degrado o comunque l'inadeguatezza drenante del bocchettone, in correlazione con il sovraccarico di acque, determinato, soprattutto nelle giornate di pioggia intensa, dall'afflusso sul terrazzo di quelle che, per la dislocazione dei pluviali, defluivano all'epoca dal soprastante lastrico solare condominiale. Una preponderanza che può essere quantificata in una misura dell'80 %. La domanda risarcitoria dell'attrice si fonda su un dedotto legame causale tra danni subiti dall'immobile della e fenomeni infiltrativi derivanti dal terrazzo soprastante. Si tratta, CP_7 quindi, di una fattispecie riconducibile all'art. 2051 c.c.. Va rammentato che tale forma di responsabilità è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non lo è nel caso in esame - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014). Si è prima osservato che le due parti convenute non hanno provato elementi che le esimano da responsabilità. Va aggiunto che non giova al l'asserita resistenza del a Parte_1 CP_1 consentire l'accesso nel suo immobile, posto che, in ogni caso, non risultano iniziative specifiche ed efficaci (se del caso anche giudiziali) che siano state assunte dal per Parte_1 contrastare tale opposizione e considerato inoltre che l'intervento effettuato dal in Parte_1 corso di procedimento cautelare ha dimostrato che la sostituzione del bocchettone poteva essere operata anche senza la collaborazione del CP_1 La domanda dell'attrice inerente la condanna dei convenuti a porre in essere gli interventi indicati nell'integrazione della CTU alle pagg. 5 e 6 non è ammissibile. Essa è stata introdotta ex novo nella memoria n. 1 e fa riferimento non alle opere prescritte con l'ordinanza del procedimento di danno temuto, ma ad altre. Ed invero l'esecuzione delle prime, dedotta a propria difesa dal non ha incontrato smentita dalla parte attrice. Parte_1 Quest'ultima, piuttosto, intenderebbe ottenere l'esecuzione di altri lavori, vale a dire quelli concernenti la “stagnazione dei terrazzi” dell'appartamento del Sig. enunciati dal CP_1 CTU nella relazione integrativa (pp. 4 e 5). Ma, come detto, si tratta di interventi non
6 contemplati nell'ordinanza, che non è stata reclamata, e neppure nell'atto di citazione. Nelle conclusioni di quest'ultimo l'attrice ha chiesto unicamente di accertare la responsabilità dei convenuti per i danni e di condannarli al relativo risarcimento;
ed anche nella parte deduttivo/argomentativa non è rinvenibile alcun riferimento ai suddetti ulteriori lavori: l'attrice si è limitata a riprodurre il dispositivo dell'ordinanza, in cui fra l'altro si prescrivono specificamente gli interventi di modificazione dei pluviali di scarico del lastrico solare, e a riferire la stima dei danni elaborata dal CTU, per poi osservare che le parti convenute “non hanno provveduto ad alcun adempimento di cui sopra” e che “i danni lamentati dall'attrice non sono stati risarciti, né i lavori sono stati effettuati”. La domanda in questione estende, pertanto, la materia del contendere rispetto alla perimetrazione data dalla stessa parte attrice con l'atto di citazione;
essa, inoltre, non è meramente alternativa o sostituiva della domanda svolta in citazione, incide sugli oneri difensivi delle controparti (giacché addebita l'omissione di lavori non oggetto dell'ordinanza cautelare e non menzionati nell'atto di citazione, rispetto ai quali, dunque, i convenuti e segnatamente il non hanno avuto ragione di predisporre contestazioni e difese nella Parte_1 loro costituzione in giudizio) e non è neppure dovuta al tenore delle difese dei convenuti (poiché il nel costituirsi ha contestato l'addebito, mossogli nell'atto di citazione, di non Parte_1 aver posto in essere gli interventi prescritti dall'ordinanza, che sono diversi e distinti da quelli oggetto di tale ulteriore domanda attorea, la quale richiama indicazioni presenti nella CTU del precedente procedimento nunciatorio, tuttavia non coltivate nell'ordinanza, né nell'atto di citazione). In quanto tale non poteva essere introdotta per la prima volta con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. E' noto, invero, che la giurisprudenza di legittimità nei più recenti arresti (a partire da Cass. S.U. n. 12310/2015) è venuta estendendo i margini di modificabilità della domanda attraverso la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. e, tuttavia, il punto di equilibrio fra l'estremo di un'interpretazione riduttiva e formalistica delle facoltà emendative (che può frustrare esigenze di giustizia sostanziale, di utilità della decisione, di deflazione delle cause, di prevenzione di giudicati contrastanti) e l'estremo opposto di una sostanziale elusione del sistema delle preclusioni (che avrebbe risvolti negativi sulla ragionevole durata del processo, sulla prevenzione di tecniche processuali dilatorie, sulla definizione della materia del contendere, sulla concreta incisività del governo processuale da parte del giudicante) sembra doversi rinvenire, alla luce delle indicazioni della medesima giurisprudenza, nella necessità che la domanda veicolata con la memoria, oltre ad essere connessa, rappresenti, essenzialmente, una modificazione di quella svolta nell'atto di citazione - quale domanda sostitutiva o alternativa - e non un ampliamento dei temi dell'azione (cfr. la stessa Cass. S.U. n. 12310/2015, nonché Cass. S.U. n. 22404/2018, Cass. n. 31078/2019). Analogamente innovativa e inammissibile è la domanda introdotta con la memoria n. 1 relativamente alla condanna dei convenuti ad eliminare i danni presenti all'interno dell'appartamento. Tale domanda, peraltro, è altresì indeterminata, non risultando indicati e descritti tali danni (che dovrebbero essere ulteriori rispetto a quelli che, già ripristinati dall'attrice, danno fondamento alla domanda risarcitoria della stessa) e risulta accennata nel corpo della memoria ma non enunciata nelle conclusioni della stessa. Posto che la decisione della causa dipende da elementi di fatto e/o tecnici acquisiti nel procedimento per danno temuto, soprattutto attraverso la CTU, e in parte attinti da documentazione allegata in questa causa, oltre che da fatti rimasti non contestati fra le parti, va confermata, in questa sede, la valutazione per cui non fosse necessario procedere ad attività istruttoria. In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento a titolo risarcitorio delle somme precedentemente indicate, per un totale di € 6.880,00 (€ 3.130,00 + € 3.750,00), oltre interessi, in misura dell' 80% a carico del e del 20% a carico del Parte_1 CP_1
7 Entrambi soccombono nei confronti della parte attrice e sono quindi tenuti al rimborso delle relative spese processuali, in solido, ma con ripartizione interna nei termini di cui sopra. Il è soccombente nei riguardi del in ragione dell'inammissibilità della CP_1 Parte_1 domanda riconvenzionale-trasversale; deve, pertanto, rifondere al le spese Parte_1 processuali quantificabili in relazione a tale domanda. Le suddette spese processuali nella parte relativa ai compensi di difesa vengono liquidate nel dispositivo in funzione dei parametri di riferimento, tenuto conto del valore della domanda (accolta e dichiarata inammissibile) e dell'attività processuale svolta”.
3.- ha proposto appello per Parte_1 Parte_1 i motivi di seguito enunciati.
4.1.- Il primo motivo è rubricato “Sull'inutilizzabilità della CTU effettuata nella fase cautelare” Secondo l'appellante, l'eccezione relativa all'inutilizzabilità della CTU non sarebbe apodittica, ma ampiamente illustrata. Si afferma che il materiale istruttorio acquisito in sede cautelare sarebbe stato contestato dalle parti e, come tale, il giudice avrebbe dovuto disporre nuova CTU in sede di merito. La stessa sarebbe, invero, stata richiesta sia con la memoria di costituzione, sia con la memoria ex art.art. 183 n. 2 c.p.c.. Inoltre, l'appellante eccepisce l'inattendibilità della Ctu, in quanto l'arc. avrebbe ammesso di non avere potuto dedurre con puntualità Per_1 le cause dei danni.
4.2.- Il secondo motivo di gravame si incentra “Sul danno per il mancato godimento dell'immobile della ” CP_2
Si censura la sentenza nella parte in cui ritiene tardiva la contestazione relativa al danno per il mancato godimento dell'immobile da parte della . Lo stesso sarebbe stato CP_2 contestato nella memoria di costituzione del 19.02.2018, nonché nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. Si afferma che non si tratterebbe di una circostanza di fatto e, come tale, non sarebbe sussistito alcun onere di contestazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'ordinanza cautelare ha accertato un pregiudizio al godimento della;
al contrario, CP_2 avrebbe escluso la competenza del Giudice cautelare e ricondotto la fattispecie nell'ambito del danno temuto. L'appellante afferma, poi, che l'esistenza di infiltrazioni determinerebbe un danno laddove venga accertata la loro gravità. Nel caso di specie, non sarebbero stati necessari lavori a pavimenti e impianti, ma di mera ritinteggiatura per una cifra pari ad euro 2.520,00 + iva. Peraltro, non sarebbe stata fornita la prova della mancata utilizzazione dell'immobile dal momento che, sul punto, anche il Tribunale avrebbe riconosciuto solo una molestia nel godimento e non la sua inutilizzabilità.
4.3.- Il terzo motivo è rubricato “Sull'asserita responsabilità del in concorso con Parte_1 il Sig. ai sensi dell'art. 2055 c.c.” CP_1
Secondo l'appellante, l'affermazione di responsabilità nei confronti del Condominio muoverebbe dalla Ctu del che, però, sarebbe inutilizzabile. Per_1
Tale consulenza, peraltro, sarebbe stata travisata. Il consulente non avrebbe riscontrato né le infiltrazioni, né la situazione pregressa alla sostituzione del bocchettone. In particolare, le cause sarebbero state ascritte alla carenza di attività manutentiva del CP_1
e non a disfunzioni delle strutture. Al contempo, la sostituzione del bocchettone ad opera dell'appellante avrebbe avuto un'efficacia causale nell'eliminazione dei danni. Secondo l'appellante, il Ctu avrebbe
8 dichiarato anche l'idoneità delle pluviali e dei bocchettoni allo smaltimento delle acque, escludendo la sussistenza di un collegamento con i danni lamentati dalla . CP_2
Il Tribunale avrebbe, dunque, errato nel ritenere concausa del danno sia il degrado del bocchettone, che non sarebbe mai stato accertato dal CTU, sia la dislocazione dei pluviali discendenti dal lastrico solare condominiale. A conferma di ciò, l'appellante dichiara che tra i lavori di ripristino e ritinteggiatura avvenuti a giugno 2016 e la sostituzione del bocchettone avvenuta a novembre 2016, non si sarebbero verificate infiltrazioni nell'immobile. In ogni caso, si eccepisce che il avrebbe impedito l'accesso al proprio terrazzo, CP_1 sollecitato dall'appellante già dal dicembre 2015 e con ciò avrebbe ostacolato la sostituzione del bocchettone;
l'accesso sarebbe stato consentito solo con l'inizio del procedimento per danno temuto. Dunque, anche i danni provocati da eventuali difetti del bocchettone ricadrebbero sul che ne avrebbe volutamente ritardato la sostituzione. CP_1
Afferma, inoltre, che l'eventuale manutenzione dell'appellato avrebbe impedito il verificarsi delle infiltrazioni, indipendentemente dagli asseriti difetti del bocchettone.
4.4.- Con il quarto motivo si impugna la decisione “Sul riparto delle responsabilità tra i convenuti”. Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire al l'80% della responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni riconosciuti alla . Secondo l'appellante, l'unico responsabile CP_2 dei danni sarebbe il per la carenza di manutenzione del terrazzo che, se eseguita, CP_1 avrebbe impedito l'ostruzione del bocchettone. In ogni caso, anche l'eventuale degrado del bocchettone sarebbe imputabile all'appellato che ne avrebbe impedito la sostituzione. In subordine l'appellante afferma che un'eventuale corresponsabilità non potrebbe superare il 10%.
4.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla asserita mancata prova di elementi esimenti da parte del ”. Parte_1
Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere una responsabilità solidale tra il e il Parte_1 per i danni mentre dalla Ctu e dalla documentazione prodotta, come la relazione CP_1 dell'Arch. emergerebbe l'esclusiva responsabilità del secondo in quanto non Per_2 avrebbe consentito la sostituzione del bocchettone facendoli accedere all'immobile. La collaborazione dell'appellato sarebbe stata indispensabile ai fini del rifacimento del bocchettone.
4.6.- Il sesto motivo si incentra “Sulle prove richieste dalle parti e non ammesse”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere superflue le istanze istruttorie del Invero, Parte_1 le eccezioni relative alle carenze e alle contraddizioni della CTU del avrebbero Per_1 giustificato l'ammissione della CTU richiesta, nonché la prova orale. Inoltre, il capo impugnato sarebbe generico in quanto non verrebbero specificati i documenti e i fatti non contestati, posti alla base della decisione.
4.7.- Infine, con l'ultimo motivo si chiede di intervenire “Sulla condanna alla refusione delle spese legali”. Secondo la parte, l'accoglimento dell'appello e il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del importerebbero la riforma della sentenza circa la condanna alle spese del grado. Si CP_1 chiede, pertanto, la condanna alle spese della o, comunque, la compensazione delle CP_2 stesse.
9 5. ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame con condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati.
6.1.- Il primo motivo di appello incidentale è rubricato “Sull'asserita responsabilità del Sig.
del Condominio nella causazione delle infiltrazione e nei danni alla Controparte_1 CP_2 in concorso con il ai sensi dell'art. 2055 c.c.”
[...] Parte_1 Secondo la parte, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità del odierno appellante e non nella misura del 20% nei rapporti interni tra le parti. Parte_1 Inoltre, la responsabilità del si fonderebbe sulla tardiva deviazione dei pluviali dai Parte_1 terrazzi (nonostante la delibera assembleare del gennaio 2015), sul mancato ripristino della cortina per diversi mq sulla facciata dell'appartamento dell' , sul mancato montaggio della CP_2 copertina sul moncone del fumaiolo del dismesso impianto di riscaldamento (segnalato con lettera del 17.10.2011 dal Geom. , nonché sull'omessa potatura del platano condominiale. Parte_2 Secondo la difesa, pertanto, gli interventi successivi del sarebbero stati privi di senso Parte_1 laddove la causa dell'infiltrazione era da ricondurre a mera manutenzione ordinaria. Il giudice, peraltro, avrebbe escluso che il avrebbe impedito l'intervento del , ma si CP_1 Parte_1 sarebbe, poi, contraddetto nell'affermare comunque la responsabilità dello stesso.
6.2.- Il secondo motivo di appello incidentale è rubricato “Sul riparto delle responsabilità tra i convenuti.” Si contesta l'affermazione di corresponsabilità del per il 20% nella causazione delle CP_1 infiltrazioni. Il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'individuare le cause delle infiltrazioni prima nel degrado del bocchettone e nel sistema dei pluviali e, poi, nel condannare il che, nel CP_1 giudizio cautelare, sarebbe stato condannato solo all'ordinaria manutenzione, in riferimento ad un facere futuro.
6.3.- Il terzo motivo si sofferma “Sulla asserita mancata prova di elementi esimenti da parte del
. CP_1 La parte afferma di aver provato l'esistenza di elementi che escluderebbero la propria responsabilità. Infatti, il danno sarebbe derivato dalle già menzionate circostanze tutte imputabili al
. Parte_1
6.4.- Con il quarto motivo la parte si sofferma “Sul danno per il mancato godimento dell'immobile della .” CP_2 La parte afferma di aver puntualmente contestato l'an e il quantum dei danni da mancato godimento richiesti dalla . Quest'ultima non avrebbe adempiuto il proprio onere probatorio circa CP_2 la sussistenza dei danni da mancato godimento dell'immobile. Sul punto, inoltre, la sentenza si contraddirebbe in quanto, avrebbe affermato che trattavasi di infiltrazioni intermittenti, da cui sarebbero derivate spese di riparazione interna consistite in mera tinteggiatura e, dunque, che le infiltrazioni non avrebbero impedito il godimento dell'immobile; tuttavia, non avrebbe, poi, concluso per l'assenza del danno o della mancata prova dello stesso, ma ne avrebbe solo ridotto d'ufficio l'importo.
6.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla mancata ammissione delle prove richieste dal CP_1 Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere superflue le istanze istruttorie;
le stesse sarebbe state volte a provare l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellante nella causazione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni. La parte, pertanto, reitera le suddette richieste istruttorie.
6.6.- L'ultimo motivo di impugnazione incidentale si incentra “Sulla condanna del Sig. CP_1
alla refusione delle spese”.
[...]
10 Si afferma che, dall'accoglimento dell'appello incidentale, con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del , dovrebbe derivare la condanna dello stesso dalle refusione delle Parte_1 spese, con conseguente vittoria di spese di entrambi i gradi.
7.- on si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace Controparte_2 con ordinanza del 12 maggio 2022.
8.- L'appello è in parte fondato.
8.1.- In ordine alla ritenuta inutilizzabilità della CTU resa nel giudizio cautelare, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte per il quale le risultanze acquisite tramite accertamento tecnico preventivo sono comunque valutabili nei confronti di tutte le parti del giudizio di cognizione, anche di quelle che non hanno partecipato all'accertamento preventivo. In particolare, ha affermato che: “la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato” (Cass. n. 8496/2023).
Nel caso che ci occupa l'elaborato peritale dell'arch. è stato reso nel pieno Per_3 contraddittorio instauratosi tra le parti nel procedimento cautelare R.G.67102/2016 introdotto dall'attrice e definito con l'Ordinanza di accoglimento del 24.8.2017 Controparte_2 che non è stata oggetto di contestazione e di reclamo da parte del condominio. Nel corso del predetto giudizio (svoltosi peraltro dinanzi allo stesso giudice della causa di merito) il Ctu aveva ravvisato la causa delle infiltrazioni nella cattiva manutenzione del terrazzo e del bocchettone di scarico insistente nella proprietà esclusiva del nella successiva Controparte_8 integrazione disposta dal giudice il CTU aveva attribuito una valenza causale per e infiltrazioni anche alla possibile compressione della sigillatura del bordo perimetrale del bocchettone e del manto bituminoso di impermeabilizzazione, riconoscendo nel contempo l'efficacia della sostituzione del bocchettone di scarico posizionato sul terrazzo di copertura di proprietà esclusiva del operata dal in corso di causa (novembre 2016). CP_1 Parte_1
Il non ha opposto delle specifiche censure di natura tecnica a tali conclusioni né in Parte_1 ordine i fatti riportati dall'ausiliario dell'ufficio risultando di fatto incontestata la sua condotta e l'inerzia nel mettere in atto delle tempestive misure concrete e idonee volte a garantire la corretta manutenzione delle parti comuni o di uso comune dell'edificio in quanto di proprietà esclusiva del singolo condomino.
8.2.- Con il secondo motivo, dinanzi riportato, il condominio sostiene di aver contestato la domanda risarcitoria della parte attrice fin dal momento della propria costituzione in giudizio e che pertanto la contestazione in ordine al mancato godimento dell'immobile da parte della non potrebbe essere ritenuta tardiva. Peraltro non sarebbe stato accertato alcun CP_2 danno. L'assunto e la censura alla sentenza impugnata non colgono nel segno in quanto il condominio, relativamente al pregiudizio subito (molestia nel godimento) ed alla conseguente liquidazione del danno a favore della parte attrice per il periodo in contestazione che Controparte_2 va dal mese di aprile 2015 al mese di settembre 2016, non ha rivolto nel primo atto difensivo (memoria depositata per l'udienza del 23 febbraio 2018) specifiche e puntuali contestazioni ed eccezioni ai criteri adottati e agli elementi presi in considerazione dal CTU nella valutazione del danno, risultando le stesse del tutto generiche;
le medesime considerazioni valgono anche 11 per le contestazioni contenute nella memoria del ex art. 183 6° comma del cpc, Parte_1 primo termine. Inoltre, i danni subiti dalla parte attrice ( sono stati Controparte_2 accertati nel contraddittorio tra le parti e con l'acquisizione di elementi di valutazione ritenuti attendibili e coerenti con le istanze risarcitorie della parte attrice (v. in part., le fotografie dello stato dei luoghi e le fatture di rispristino dei luoghi). 8.3.- Il terzo e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Il appellante lamenta di non avere alcuna responsabilità per gli eventi dannosi di Parte_1 cui all'odierno giudizio, ritenendo che sia stata travisata la CTU, in quanto la colpa sarebbe da attribuirsi esclusivamente ai comportamenti del condomino proprietario del Controparte_1 terrazzo di copertura sovrastante la proprietà dell'attrice, il quale avrebbe impedito di eseguire i lavori di manutenzione delle parti comuni (terzo motivo). Sarebbero state difatti travisate le prove della esclusiva responsabilità in capo al (quinto motivo). CP_1
Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato, in base agli accertamenti della CTU e della successiva integrazione, l'esistenza di una corresponsabilità del Parte_1
e del per l'incidenza di tre distinti fattori causali delle infiltrazioni lamentate dalla Parte_1
(Degrado Bocchettone;
Carente manutenzione del terrazzo del Controparte_2 CP_1
Sistema di scarico delle acque pluviali dei discendenti dai terrazzi condominiali).
Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato, in base agli accertamenti della
L'ostruzione del bocchettone di scarico è verosimilmente riconducibile a fenomeni infiltrativi causati da eventi meteorici e/o circostanze eccezionali;
dal canto suo, il si è attivato Parte_1 ad eseguire i lavori sulle parti comuni soltanto a seguito del giudizio cautelare e nel mese di Per novembre del 2016 (v. relazione del CTP del condominio Arch. del 9.11.2016; Per_2 fattura della , come risulta dagli allegati alla CTU (v. le fatture dei lavori eseguiti;
Parte_3 le foto dello stato luoghi;
sopralluoghi e verifica dello stato luoghi). Conseguentemente e condivisibilmente dunque il Tribunale, ritenuti concorrenti una pluralità di fattori causali, ha ripartito le rispettive responsabilità.
Per quanto sin qui detto, non può trovare accoglimento la tesi del circa una Parte_1 responsabilità esclusiva del singolo condomino per la causazione dei danni oggetto di causa. La mancata manutenzione del bocchettone e del terrazzo di proprietà esclusiva del CP_8 non può difatti, per quanto accertato dal CTU e dinanzi esposto, essere ritenuta la
[...] causa esclusiva dei danni lamentati da parte attrice. Anche il è difatti responsabile della custodia e della manutenzione delle parti Parte_1 comuni dell'edificio individuate i nell'elaborato peritale quali cause delle infiltrazioni (v. in part. il bocchettone di scarico acque pluviali;
il manto impermeabile e la tenuta del terrazzo di copertura;
il sistema di scarico dei terrazzi condominiali). Né il ha fornito prova di aver compiuto nel corso del tempo una manutenzione Parte_1 preventiva e adeguata sulle parti comuni dell'edificio, riconoscendo peraltro la sussistenza e la criticità del sistema di scarico e dei discendenti dei pluviali provenienti dai terrazzi condominiali (v. la delibera assembleare del 12.1.2015, punto 3 O.d.G.), problematica Per evidenziata dalla CTU e condivisa dal CTP del condominio Arch. (v. pag.10 Per_2 integrazione dell'elaborato peritale).
12 8.4.- É di contro fondato il quarto motivo concernente la ripartizione delle rispettive responsabilità. Giova al riguardo rammentare l'orientamento della suprema Corte per il quale «in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » (Cass. SS. Uu. N. 9449 del 2016). Parte_1
Ritiene questa Corte che, nel caso in esame, esclusa per quanto sin qui detto l'imputabilità esclusiva del danno, possa farsi riferimento all'ordinario criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
. Parte_1
8.5.- Da quanto precede emerge l'infondatezza anche del sesto motivo di appello con cui l'appellante si duole della carenza dell'istruttoria espletata. Il Tribunale ha specificamente motivato di aver posto a fondamento della propria decisione gli
“elementi di fatto e/o tecnici acquisiti nel procedimento per danno temuto soprattutto attraverso la CTU, e in parte attinti da documentazione allegata in questa causa oltre che da fatti rimasti non contestati fra le parti” confermando – secondo il proprio giudizio e in relazione a quanto dedotto dalle parti – che non fosse necessario procedere ad attività istruttoria, come motivato nelle Ordinanze del 21 giugno 2019 (provvedimento che richiamava anche quanto già stabilito nell'ordinanza del 28 giugno 2018 in ordine alla domanda del nei confronti del CP_1
) e con l'Ordinanza dell'11 agosto 2020. Parte_1
Quest'ultima, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2020 con la concessione alle parti dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., conferma di non ritenere necessario procedere all'attività istruttoria, come già era stato motivato nell'ordinanza del 21 giugno 2019 e, disponeva pertanto l'acquisizione delle relazioni del CTU del fascicolo del procedimento cautelare numero R.G. 67102/2016. I fatti e la documentazione di causa (v. i verbali dei sopralluoghi effettuati in contradittorio tra le parti;
le foto dei luoghi oggetto di causa;
le fatture di esecuzione dei lavori di ripristino alle parti comuni;
la relazione analitica del CTP del condominio Arch. E. del 9.11.2016) Per_2 inerenti in particolar modo a quanto accertato dalla CTU dell'Arch. acquisita nel Per_3 giudizio di merito, sono stati ritenuti adeguati e posti a fondamento della decisione impugnata, con conseguente irrilevanza e superfluità delle prove richieste.
8.6.- Sulle spese di lite. La concorrente responsabilità del e del per i danni cagionati alla Parte_1 CP_1 [...]
(contumace in appello) comporta la condanna di entrambi alla refusione delle spese di CP_2 lite del primo grado nei confronti di quest'ultima nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
13 9.- L'appello incidentale, in sostanza speculare rispetto a quello principale, è infondato. 9.1.- Con i primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, si contesta il riconoscimento della concorrente responsabilità in capo al CP_1 Le medesime argomentazioni, già illustrate con riferimento all'appello principale, portano al rigetto dei menzionati motivi. Come già rammentato, il proprietario esclusivo del terrazzo di copertura è tenuto a Parte_1 provvedere con la dovuta diligenza alla vigilanza e custodia del bene di utilità comune in modo tale da impedire che una condotta, anche omissiva, possa arrecare danni alle proprietà degli altri condomini che, in qualità di danneggiati, assumono la qualità di terzi. Nel caso in esame il non ha fornito la prova di aver provveduto nel corso del tempo alla Controparte_8 adeguata custodia e manutenzione del terrazzo di sua esclusiva proprietà nonché alla sua regolare pulizia: al contrario il CTU, in occasione dei sopralluoghi effettuati, ha rilevato che il terrazzo del versava in condizioni di manutenzione precaria. CP_1 9.2.- Anche il quarto motivo non è fondato. L'appellante incidentale non ha specificamente contestato i fatti di causa limitandosi ad attribuire la responsabilità esclusiva al , e in particolare, alla mancata esecuzione Parte_1 della delibera del 12 gennaio 2015 che aveva approvato la modifica del sistema di scarico dei discendenti del terrazzo (v. punto 3 O.d.g.) e la mancata sostituzione del CP_6 bocchettone. È stato difatti provato documentalmente che sin dal mese di aprile del 2015 la Controparte_2
[... aveva lamentato delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante e disagi all'interno della proprietà esclusiva, invitando le parti ad attivarsi concretamente alla soluzione del problema nonostante avesse deliberato -in data 6 luglio 2015- la scelta della ditta per effettuare le lavorazioni necessarie, anche quelle relative al terrazzo del sig. (v. in part. la CP_1 relazione del CTP del condominio Arch del 9.11.2016 dove si indicano in ordine Per_2 cronologico le singole fasi della vicenda). Inoltre, il ha chiesto più volte al Sig. Parte_1 di poter accedere ed eseguire i lavori alla terrazza di proprietà esclusiva. Inoltre, il CP_1 Tribunale ha correttamente indicato a motivo della riduzione del danno da molestia al godimento della proprietà l'elemento della saltuarietà e dell'intermittenza.
9.3.- Il quarto motivo non è fondato per quanto già detto in ordine alla completezza dell'istruttoria di primo grado a fondamento del rigetto del sesto motivo dell'appello principale (punto 8.5). 9.4.- La concorrente responsabilità del e del per i danni cagionati alla Parte_1 CP_1
comporta la condanna di entrambi in solido alla refusione delle spese di lite nei CP_2 confronti di quest'ultima, nella misura, nei rapporti interni, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 10.- In conclusione, l'appello proposto dal Parte_1
è in parte fondato mentre l'appello incidentale è infondato.
[...]
11.- L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio, mentre la contumacia dell'appellata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] e da , in parziale riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza n. 2079/2021 del Tribunale ordinario di Roma che per il resto conferma così provvede:
14 1) condanna e Parte_1
a corrispondere in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2
a titolo risarcitorio la somma di € 6.880,00, oltre ad interessi da ciascuna mensilità
[...] da dicembre 2015 con ulteriori interessi sino al soddisfo, con ripartizione interna in misura di 2/3 a carico del e di 1/3 a carico del Parte_1 CP_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) condanna e Parte_1
a corrispondere alla le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite per il primo grado, liquidate in € 145,50 per costi di iscrizione ed in € 2.500,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa, in solido, con ripartizione interna in misura di 2/3 a carico del e di 1/3 a carico del compensa le Parte_1 CP_1 spese di questo grado di giudizio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025
Il Conigliere estensore Il Presidente
15
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
VII Sezione civile composta dai magistrati: dott. Franco Petrolati Presidente dott.ssa Assunta Marini Consigliere dott.ssa Anna Maria Giampaolino Consigliere relatore
Ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 5099/2021 vertente
TRA
(C.F.: ) Parte_1 P.IVA_1 con l'avv. ARNALDO MORACE PINELLI,
Appellante
E
(C.F.: , con l'avv. MICHELE ACETO Controparte_1 C.F._1
Appellato
E
C.F.: ), in persona del legale rappresentante pro Controparte_2 P.IVA_2 tempore, con l'avv. DIEGO PIERSANTI TODISCO
Appellato- contumace
CONCLUSIONI: come da note in sostituzione dell'udienza 17 settembre 2025 ex art. 127 ter cod. proc. civ.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.- Con atto di appello regolarmente notificato ha Parte_1 impugnato la sentenza n. 2079/2021 con cui il Tribunale ordinario di Roma ha condannato entrambi i convenuti a corrispondere all'attrice a titolo risarcitorio la somma di € 6.880,00 oltre ad interessi come in parte motiva, in misura dell'80% a carico del e del 20% a Parte_1
1 carico del ha dichiarato inammissibile la domanda riconvenzionale-trasversale del CP_1 nei confronti del ha condannato entrambi i convenuti al pagamento delle CP_1 Parte_1 spese processuali dell'attrice, liquidate in € 145,50 per costi di iscrizione ed in € 2.500,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa, in solido, con ripartizione interna in misura dell' 80% a carico del e del 20% a carico del ha condannato Parte_1 CP_1 il convenuto al pagamento, nei sensi di cui in motivazione, delle spese processuali del CP_1 in misura di € 1.800,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa. Parte_1
2.- I fatti di causa sono così riportati nella sentenza: “Con atto di citazione notificato alle controparti, la società ha chiesto di dichiarare il Sig. Controparte_2 Controparte_1 ed il responsabili dei danni lamentati e di condannarli al Controparte_3 risarcimento, anche per mancato utilizzo del proprio immobile, nella misura indicata o in quella ritenuta di giustizia, deducendo: - di essere proprietaria dell'immobile sito all'interno 507, ove si sono verificate consistenti infiltrazioni provenienti dall'appartamento soprastante e dal relativo terrazzo, di proprietà del Sig. fungente da lastrico solare;
- di aver instaurato CP_1 un procedimento ex art. 1172 c.c., conclusosi con l'accoglimento delle sue domande, nel corso del quale il CTU ha determinato i danni da essa subiti, rimasti non risarciti. Il costituito, ha eccepito Controparte_4 Parte_1 preliminarmente nullità della notificazione dell'atto di citazione per errore di individuazione dell'amministratore condominiale ed improcedibilità del giudizio per mancanza di mediazione ante causam; ha contestato l'idoneità probatoria degli atti del procedimento cautelare;
ha concluso nel merito per il rigetto della domanda attrice, per infondatezza e difetto di prova, e per l'accertamento della esclusiva o prevalente responsabilità del Sig. con CP_1 conseguente condanna del predetto al risarcimento dei danni lamentati dall'attrice, osservando:
- di aver provveduto agli interventi ordinati nel provvedimento cautelare, completando i lavori già prima iniziati;
- che le infiltrazioni sono state dovute esclusivamente o in modo prevalente alla mancanza di manutenzione del terrazzo da parte del Sig. e non ad inidoneità o a CP_1 rotture o guasti di impianti condominiali. Il Sig. (che nel frattempo, dopo la conclusione del procedimento ex art. Controparte_5 1172 c.c., aveva instaurato un distinto giudizio di merito nei confronti del rimasto Parte_1 separato dal presente processo) si è costituito posteriormente alla prima udienza di comparizione, chiedendo la condanna del al risarcimento dei danni subiti dal suo Parte_1 immobile e all'eliminazione della causa delle infiltrazioni, deducendo: - che il provvedimento cautelare ha omesso la quantificazione dei danni da lui subiti e lo ha ingiustamente condannato alle spese;
- che i danni nel suo immobile ed in quello dell'attrice sono dovuti unicamente a responsabilità del - che la CTU del procedimento cautelare è incorsa in errori di Parte_1 valutazione;
- che egli ha diritto ad essere risarcito dei danni materiali e dell'impedito uso del suo immobile. In relazione alla sopravvenuta costituzione del Sig. che ha poi sostituito il proprio CP_1 difensore, e alla sua domanda riconvenzionale/trasversale nei confronti del Condominio, quest'ultimo, nel frattempo rappresentato da un nuovo amministratore, ha integrato le proprie difese, opponendosi a tale domanda per inammissibilità (stante il separato giudizio di merito instaurato dal nei confronti del Condominio) e infondatezza. CP_1 Dopo un preliminare rinvio per consentire l'espletamento della procedura di negoziazione assistita (necessaria stante la natura risarcitoria e l'entità della domanda dell'attrice) e dopo l'assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., la causa è rimasta interrotta per il sopravvenuto decesso, purtroppo, del difensore del È stata poi riassunta Parte_1 dall'attrice e le altre due parti hanno rinnovato la loro costituzione in giudizio;
ne è seguita una nuova assegnazione dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., su istanza del Parte_1 (che, in ragione dell'infausto evento occorso al proprio difensore, non aveva potuto fruire debitamente di quelli precedentemente concessi) nonché la statuizione di un ulteriore termine
2 entro il quale il medesimo ha prodotto la delibera ad litem. All'esito, non maturato Parte_1 un accordo fra le parti, ritenuto non necessario procedere ad attività istruttoria e disposta l'acquisizione delle relazioni del CTU dal fascicolo del procedimento per danno temuto (n.R.G. 67102/2016), la causa è stata rinviata per la precisazione delle conclusioni e trattenuta in decisione previa assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c. per il deposito degli scritti difensivi conclusionali. In via pregiudiziale va ribadito:
- che la costituzione in giudizio del con difese nel merito, ha sanato ogni eventuale Parte_1 profilo di nullità della notificazione dell'atto di citazione;
- che la domanda del nei confronti del Condominio è inammissibile, perché tardiva: CP_1 si tratta, invero, di domanda c.d trasversale, rivolta da una parte convenuta verso altra parte convenuta nel medesimo giudizio, che, come da indicazioni della giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 7258/2013, n. 6846/2017, n. 25415/2017), soggiace al regime processuale della domanda riconvenzionale, con la conseguenza che può essere validamente e utilmente proposta soltanto se la parte si costituisce tempestivamente e la formula nella comparsa di costituzione, ai sensi degli artt. 166 e 167 c.p.c., mentre nel caso di specie è stata introdotta con atto di costituzione in giudizio depositato in data 13/4/2018, posteriormente alla prima udienza (indicata nell'atto di citazione al 23/2/2018 e non differita);
- che, dunque, la posizione processuale del Sig. rilevante nel presente giudizio è CP_1 soltanto quella di parte convenuta dalla società attrice, in relazione a fatti trascorsi, con l'ulteriore conseguenza dell'irrilevanza delle sopravvenute vicende proprietarie del suo immobile. Deve, altresì, preliminarmente osservarsi:
- che l'iniziale dichiarazione di contumacia del Sig. deve intendersi, ovviamente, CP_1 revocata, seppur implicitamente (cfr. Cass. 22113/2015), dai provvedimenti successivamente disposti per la trattazione della causa, fra cui proprio l'ordinanza del 28/6/2018, con cui è stata ravvisata la tardività della domanda della suddetta parte;
- che la condizione di procedibilità dell'esperimento della negoziazione assistita è stata tempestivamente integrata su iniziativa della parte attrice a seguito dell'assegnazione di apposito termine all'udienza del 23/2/2018;
- che il in corso di causa ha provveduto a stabilizzare la propria partecipazione al Parte_1 processo mediante la produzione di una deliberazione assembleare ad hoc. In termini preliminari è bene, inoltre, rilevare che le eccezioni del e del Parte_1 CP_1 secondo le quali la CTU del procedimento per danno temuto non potrebbe avere valenza probatoria nel presente giudizio, sono infondate. Esse sono formulate in maniera apodittica e apertamente contrastanti con l'insegnamento del giudice di legittimità, secondo cui si può tenere conto delle prove e delle consulenze tecniche assunte in altri procedimenti, purché le parti ne abbiano contezza e possano valutarle criticamente e comunque interloquire su di esse (cfr. Cass. n. 9242/2016, n. 4319/2016, n. 9843/2014). Ricorre, a maggior ragione, l'utilizzabilità nel giudizio di merito di una CTU espletata nel precedente procedimento cautelare/nunciatorio: seppur distinti, dato che la bifasicità ha carattere eventuale, i due procedimenti costituiscono, comunque, momenti di una tutela giurisdizionale teleologicamente unitaria, coinvolgente (di massima) le medesime parti, con identità sostanziale della causa petendi e possibile coincidenza almeno parziale del petitum. Nel caso di specie la parte attrice ha richiamato e prodotto in giudizio sin dall'atto introduttivo la CTU del precedente procedimento ex art. 1172 c.c., peraltro ovviamente già nota alle altre parti, rendendola così tempestivamente oggetto del contraddittorio processuale e le altre parti hanno avuto modo di formulare su di essa osservazioni, anche di critica negativa. Non è stata prospetta da alcuno la necessità di una rinnovazione o di un ampliamento della CTU: la parte ricognitiva e rilevativa della perizia non è stata discussa e le difese delle parti convenute si sono concentrate sulle valutazioni di responsabilità desumibili dagli accertamenti peritali.
3 La CTU, peraltro, si presenta obiettivamente attendibile - in disparte, ovviamente, le valutazioni (sulla responsabilità e di altro genere), che competono al giudice - avendo il perito svolto un lavoro completo, procedendo a sopralluoghi nel contraddittorio fra le parti, ad un'esauriente illustrazione dei luoghi, alla redazione di una relazione argomentata e successivamente debitamente integrata, con commento puntuale delle osservazioni delle parti, sicché non vi è ragione di disattendere le sue analisi tecniche. Le relazioni di CTU sono state formalmente acquisite a questo procedimento con provvedimento del giudice e la Cancelleria ha provveduto a completare tale acquisizione con il riversamento degli allegati.”
A sostegno della decisione, il Tribunale ha così ragionato: “Nel merito, l'azione attorea è fondata, nei limiti e per i motivi di seguito precisati.
3.1 Alcuni elementi non sono stati oggetto di contestazione fra le parti e risultano confermati dalla CTU di ATP (v. prima relazione pp. 5-8, 11, v. relazione integrativa pp. 4, 5): la verificazione di danni materiali nell'immobile di parte attrice in conseguenza di infiltrazioni provenienti dall'appartamento del Sig. la genesi di queste infiltrazioni in fenomeni di CP_1 allagamento del terrazzo di detto appartamento;
la funzione coprente di quest'ultimo rispetto ad unità immobiliari sottostanti;
la sostituzione del bocchettone di scarico delle acque piovane nel terrazzo da parte del in pendenza del procedimento nunciatorio. Parte_1
Questi fatti consentono di riconoscere una fattispecie di danno per responsabilità extracontrattuale ed il conseguente diritto dell'attrice al risarcimento. L'entità di questo coincide innanzitutto, come da domanda attrice, con il costo delle opere di ripristino dell'immobile attoreo. La Società ha prodotto al riguardo un preventivo tecnico ed una fattura (all. 4 e 5 alla memoria n. 2) per un ammontare di € 3.074,00 Iva inclusa, che è stato ritenuto congruo dal CTU (v. prima relazione, pp. 8, 10). Le altre parti non hanno sottoposto questo aspetto a specifica e motivata contestazione. Questo profilo di danno può essere liquidato, pertanto, nella suddetta misura di € 3.074,00. Poiché si tratta di danno extracontrattuale, il risarcimento soggiace all'applicazione degli interessi (legali), anche in assenza di specifica domanda (cfr. Cass. nn. 12140 e 4450 del 2016), con decorrenza dalla data del fatto illecito (cfr. Cass. n. 6545/2016, n. 9338 del 2009), individuabile ex actis nel mese di aprile 2015, periodo nel quale risulta che il problema infiltrativo sia stato conosciuto dal (v. comunicazione in all. 6 alla memoria n. 2 Parte_1 di parte attrice); si perviene, così, alla data odierna ad un importo approssimabile ad € 3.130,00, sul quale continueranno a maturare ulteriori interessi legali sino al soddisfo. L'attrice ambisce al risarcimento anche di un ulteriore danno, identificato nella mancata utilizzabilità/utilizzazione del proprio immobile in conseguenza delle infiltrazioni e dei danni materiali da queste arrecati;
richiama a sostegno le osservazioni del CTU, secondo cui
“l'incidenza dei danni lamentati è quanto mai rilevante e tale da precludere l'utilizzo e/o vivibilità di entrambe le unità immobiliari di proprietà delle Parti in causa” (v. prima relazione, p. 7). Il ha contestato l'effettività e l'entità di tale danno, ma in modo specifico Parte_1 non nella comparsa di costituzione né in prima udienza, bensì, tardivamente, nella memoria n.
1. Il si è limitato ad una contestazione generica, anche questa, peraltro, non CP_1 processualmente tempestiva. Un pregiudizio al godimento dell'immobile dell'attrice va senz'altro ritenuto effettivo, in ragione della provata soggezione del bene ad infiltrazioni dannose. Esso, del resto, è stato ravvisato nell'ordinanza che ha accolto il ricorso per danno temuto, là dove la fondatezza di questo è stata motivata in relazione ad una compromissione delle facoltà di godimento e nel pericolo di ulteriori e più gravi pregiudizi, e tale ordinanza non è stata reclamata. Va al contempo considerato, però, che le infiltrazioni in questione non avevano carattere continuo/sistematico: come si ricava dalla CTU - che nello stesso passaggio sopra richiamato ha precisato che la preclusione alla fruibilità dell'immobile si manifestava “ogni qualvolta si
4 verifichi l'evento dell'allagamento del terrazzo in causa” (v. prima relazione, p. 7) - esse erano legate a situazioni di accumulo di acqua nel terrazzo del a loro volta dovute, CP_1 evidentemente, a fenomeni piovosi di una certa consistenza e la loro saltuarietà è conclamata dal fatto che in occasione dei sopralluoghi del CTU del dicembre 2016 e gennaio 2017 l'immobile dell'attrice è stato trovato senza segni di degrado, sicché, essendo stati effettuati lavori di ripristino nell'immobile attoreo nel mese di giugno 2016, fra la data di questi lavori e quelle dei sopralluoghi non si era più avuta la manifestazione di infiltrazioni (v. prima relazione, pp. 5, 6). Se a ciò si aggiunge che i lavori di ripristino effettuati direttamente dall'attrice di sua iniziativa e con anticipazione delle spese sono consistiti nel rifacimento e nella ritinteggiatura di superfici ammalorate (v. preventivo tecnico e fattura dell'impresa esecutrice in all. 5 e 6 alla memoria n. 2), senza coinvolgimento di pavimentazioni e/o impianti, che evidentemente non avevano subito un danneggiamento (come si desume anche dalle fotografie presenti nella comunicazione in all. 6 alla predetta memoria), si deve concludere - pur a fronte delle richiamate valutazioni del CTU - che il pregiudizio in questione ha assunto i caratteri di una molestia al godimento, piuttosto che di un effettivo e totale impedimento dello stesso. Appare allora congruo, ai fini della sua liquidazione (che deve essere equitativa, trattandosi di pregiudizio certo ma insuscettibile di una determinazione analitica ed oggettiva, cfr. Cass. n. 11968/2013, n. 20990/2011), prendere, sì, a riferimento il valore locativo, secondo la stima del CTU (€ 500,00, v. prima relazione, pp. 9, 10), che trova riscontro nei valori della banca dati immobiliare documentati dall'attrice (v. all. 8 alla sopra richiamata memoria), ma per un ammontare dimidiato, in misura, dunque, di € 250,00 mensili. Posto che, da un lato, l'attrice ha documentato una conclamazione delle infiltrazioni dannose a livello condominiale già nel mese di aprile 2015 e che, dall'altro, non è stata accertata la manifestazione di infiltrazioni dannose posteriormente ai lavori di ripristino, che sono stati eseguiti nel mese di giugno 2016 (come indicato nella fattura stessa, pur se questa è estata emessa a settembre), l'importo da liquidare per il risarcimento del profilo di pregiudizio de quo ammonta complessivamente ad € 3.750,00 (€ 250,00 x 15 mesi). In questo caso gli interessi legali vanno computati con decorrenza riferita a ciascuna mensilità (cfr. Cass. n. 11736/2013), a decorrere sempre dal mese di aprile 2015, con ulteriori interessi sino al soddisfo. La responsabilità e, quindi, l'obbligazione risarcitoria per i danni sopra accertati va ascritta ad entrambi i convenuti ex art. 2055 c.c.. Come emerge dalla CTU (v. prima relazione, pp. 4, 5) e come non contestato da alcuno, il terrazzo dell'appartamento del Sig. - lo si è già osservato - ha funzione coprente CP_1 rispetto ad unità immobiliari sottostanti ed è dunque assimilabile ad un lastrico solare, in ragione dell'utilità comune connessa a detta funzione di copertura, con conseguente coinvolgimento del nella sua manutenzione. Ed invero il dapprima si Parte_1 Parte_1 è interessato della problematica infiltrativa, anche convocando un'assemblea (v. all. 6 e 7 alla memoria n. 2 di parte attrice), poi è intervenuto in corso di procedimento cautelare per operare la sostituzione del bocchettone Nel caso di specie, come già rilevato nell'ordinanza ex art. 1172 c.c., il CTU in un primo momento ha ravvisato la causa delle infiltrazioni in una cattiva manutenzione del terrazzo e del bocchettone di scarico da parte del (v. prima relazione pp. 6, 7), successivamente ha CP_1 attribuito valenza causale anche alla possibile compromissione della sigillatura del bordo perimetrale del bocchettone con il manto bituminoso (v. relazione integrativa p. 9) riconoscendo efficacia, per la funzionalità del sistema di scarico e di eliminazione di possibili occlusioni, alla sostituzione del bocchettone operata dal (v. relazione integrativa pp. 4, 5), ed ha Parte_1 comunque indicato, come ulteriori interventi per evitare infiltrazioni, la manutenzione ordinaria dei terrazzi del nonché la completa attuazione delle opere di modificazione del sistema CP_1 dei pluviali di scarico dell'acqua del lastrico già all'epoca deliberata dal CP_6 (v. relazione integrativa pp. 5, 6, 10). Parte_1
5 In questa sede non vi sono ragioni per rivisitare la valutazione espressa nell'ordinanza circa l'attribuzione del fenomeno infiltrativo al concorso di tre fattori causali: il degrado del bocchettone di scarico, la carente manutenzione del terrazzo e la dislocazione dei pluviali discendenti dal lastrico solare Il fatto che le infiltrazioni non si siano manifestate CP_6 dopo i lavori di ripristino ancor prima che il bocchettone venisse sostituito è dovuto, con verosimiglianza, alle condizioni meteorologiche di quel periodo e comunque non può smentire in maniera alternativa - come il Condominio e il vorrebbero, invece, far intendere in CP_1 contrapposizione reciproca - l'incidenza causale del degrado del bocchettone o della cattiva manutenzione. Quel che può osservarsi in questo giudizio è che la comunicazione prodotta dall'attrice (all. 6 alla memoria n. 2), in cui si legge il resoconto informale di una prova di allagamento dell'aprile 2015 sul terrazzo del in corrispondenza del bocchettone, dalla quale sono derivate CP_1 infiltrazioni nell'immobile sottostante, lascia ritenere che le infiltrazioni fossero comunque dovute a difetti di drenaggio delle acque - giacché deve presumersi che l'impresa che ha effettuato la prova di allagamento si fosse assicurata che il bocchettone non fosse ostruito da detriti o sporcizia - e che la cattiva manutenzione abbia assunto il ruolo di una mera concausa. D'altra parte, la sostituzione del bocchettone è stata operata dal senza attendere Parte_1 l'esito del procedimento per danno temuto e ciò non può essere ragionevolmente spiegato se non con la consapevolezza di un'effettiva criticità dello stesso. Il ha chiesto in questa causa la determinazione dell'incidenza dei singoli fattori Parte_1 causali. Ebbene, stante quanto ora osservato con riguardo al bocchettone e considerato l'apporto causale del sistema di deflusso delle acque del lastrico deve ritenersi - CP_6 contrariamente all'assunto del medesimo - che l'incidenza preponderante sulla Parte_1 causazione delle infiltrazioni l'abbia avuta proprio il degrado o comunque l'inadeguatezza drenante del bocchettone, in correlazione con il sovraccarico di acque, determinato, soprattutto nelle giornate di pioggia intensa, dall'afflusso sul terrazzo di quelle che, per la dislocazione dei pluviali, defluivano all'epoca dal soprastante lastrico solare condominiale. Una preponderanza che può essere quantificata in una misura dell'80 %. La domanda risarcitoria dell'attrice si fonda su un dedotto legame causale tra danni subiti dall'immobile della e fenomeni infiltrativi derivanti dal terrazzo soprastante. Si tratta, CP_7 quindi, di una fattispecie riconducibile all'art. 2051 c.c.. Va rammentato che tale forma di responsabilità è incentrata sul nesso di causalità fra danno e res altrui e, pertanto, quale responsabilità da cosa in custodia, è integrata ove, per un verso, sia comprovato, come nel caso di specie, il nesso di causalità fra cosa custodita e danni e, per altro verso, non sia dedotto e dimostrato - come non lo è nel caso in esame - il fortuito, inteso quale fattore interruttivo del legame causale fra res custodita ed evento dannoso (cfr. Cass. n. 2660/2013, n. 20619/2014). Si è prima osservato che le due parti convenute non hanno provato elementi che le esimano da responsabilità. Va aggiunto che non giova al l'asserita resistenza del a Parte_1 CP_1 consentire l'accesso nel suo immobile, posto che, in ogni caso, non risultano iniziative specifiche ed efficaci (se del caso anche giudiziali) che siano state assunte dal per Parte_1 contrastare tale opposizione e considerato inoltre che l'intervento effettuato dal in Parte_1 corso di procedimento cautelare ha dimostrato che la sostituzione del bocchettone poteva essere operata anche senza la collaborazione del CP_1 La domanda dell'attrice inerente la condanna dei convenuti a porre in essere gli interventi indicati nell'integrazione della CTU alle pagg. 5 e 6 non è ammissibile. Essa è stata introdotta ex novo nella memoria n. 1 e fa riferimento non alle opere prescritte con l'ordinanza del procedimento di danno temuto, ma ad altre. Ed invero l'esecuzione delle prime, dedotta a propria difesa dal non ha incontrato smentita dalla parte attrice. Parte_1 Quest'ultima, piuttosto, intenderebbe ottenere l'esecuzione di altri lavori, vale a dire quelli concernenti la “stagnazione dei terrazzi” dell'appartamento del Sig. enunciati dal CP_1 CTU nella relazione integrativa (pp. 4 e 5). Ma, come detto, si tratta di interventi non
6 contemplati nell'ordinanza, che non è stata reclamata, e neppure nell'atto di citazione. Nelle conclusioni di quest'ultimo l'attrice ha chiesto unicamente di accertare la responsabilità dei convenuti per i danni e di condannarli al relativo risarcimento;
ed anche nella parte deduttivo/argomentativa non è rinvenibile alcun riferimento ai suddetti ulteriori lavori: l'attrice si è limitata a riprodurre il dispositivo dell'ordinanza, in cui fra l'altro si prescrivono specificamente gli interventi di modificazione dei pluviali di scarico del lastrico solare, e a riferire la stima dei danni elaborata dal CTU, per poi osservare che le parti convenute “non hanno provveduto ad alcun adempimento di cui sopra” e che “i danni lamentati dall'attrice non sono stati risarciti, né i lavori sono stati effettuati”. La domanda in questione estende, pertanto, la materia del contendere rispetto alla perimetrazione data dalla stessa parte attrice con l'atto di citazione;
essa, inoltre, non è meramente alternativa o sostituiva della domanda svolta in citazione, incide sugli oneri difensivi delle controparti (giacché addebita l'omissione di lavori non oggetto dell'ordinanza cautelare e non menzionati nell'atto di citazione, rispetto ai quali, dunque, i convenuti e segnatamente il non hanno avuto ragione di predisporre contestazioni e difese nella Parte_1 loro costituzione in giudizio) e non è neppure dovuta al tenore delle difese dei convenuti (poiché il nel costituirsi ha contestato l'addebito, mossogli nell'atto di citazione, di non Parte_1 aver posto in essere gli interventi prescritti dall'ordinanza, che sono diversi e distinti da quelli oggetto di tale ulteriore domanda attorea, la quale richiama indicazioni presenti nella CTU del precedente procedimento nunciatorio, tuttavia non coltivate nell'ordinanza, né nell'atto di citazione). In quanto tale non poteva essere introdotta per la prima volta con la memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c. E' noto, invero, che la giurisprudenza di legittimità nei più recenti arresti (a partire da Cass. S.U. n. 12310/2015) è venuta estendendo i margini di modificabilità della domanda attraverso la prima memoria ex art. 183, sesto comma, c.p.c.. e, tuttavia, il punto di equilibrio fra l'estremo di un'interpretazione riduttiva e formalistica delle facoltà emendative (che può frustrare esigenze di giustizia sostanziale, di utilità della decisione, di deflazione delle cause, di prevenzione di giudicati contrastanti) e l'estremo opposto di una sostanziale elusione del sistema delle preclusioni (che avrebbe risvolti negativi sulla ragionevole durata del processo, sulla prevenzione di tecniche processuali dilatorie, sulla definizione della materia del contendere, sulla concreta incisività del governo processuale da parte del giudicante) sembra doversi rinvenire, alla luce delle indicazioni della medesima giurisprudenza, nella necessità che la domanda veicolata con la memoria, oltre ad essere connessa, rappresenti, essenzialmente, una modificazione di quella svolta nell'atto di citazione - quale domanda sostitutiva o alternativa - e non un ampliamento dei temi dell'azione (cfr. la stessa Cass. S.U. n. 12310/2015, nonché Cass. S.U. n. 22404/2018, Cass. n. 31078/2019). Analogamente innovativa e inammissibile è la domanda introdotta con la memoria n. 1 relativamente alla condanna dei convenuti ad eliminare i danni presenti all'interno dell'appartamento. Tale domanda, peraltro, è altresì indeterminata, non risultando indicati e descritti tali danni (che dovrebbero essere ulteriori rispetto a quelli che, già ripristinati dall'attrice, danno fondamento alla domanda risarcitoria della stessa) e risulta accennata nel corpo della memoria ma non enunciata nelle conclusioni della stessa. Posto che la decisione della causa dipende da elementi di fatto e/o tecnici acquisiti nel procedimento per danno temuto, soprattutto attraverso la CTU, e in parte attinti da documentazione allegata in questa causa, oltre che da fatti rimasti non contestati fra le parti, va confermata, in questa sede, la valutazione per cui non fosse necessario procedere ad attività istruttoria. In conclusione, i convenuti vanno condannati al pagamento a titolo risarcitorio delle somme precedentemente indicate, per un totale di € 6.880,00 (€ 3.130,00 + € 3.750,00), oltre interessi, in misura dell' 80% a carico del e del 20% a carico del Parte_1 CP_1
7 Entrambi soccombono nei confronti della parte attrice e sono quindi tenuti al rimborso delle relative spese processuali, in solido, ma con ripartizione interna nei termini di cui sopra. Il è soccombente nei riguardi del in ragione dell'inammissibilità della CP_1 Parte_1 domanda riconvenzionale-trasversale; deve, pertanto, rifondere al le spese Parte_1 processuali quantificabili in relazione a tale domanda. Le suddette spese processuali nella parte relativa ai compensi di difesa vengono liquidate nel dispositivo in funzione dei parametri di riferimento, tenuto conto del valore della domanda (accolta e dichiarata inammissibile) e dell'attività processuale svolta”.
3.- ha proposto appello per Parte_1 Parte_1 i motivi di seguito enunciati.
4.1.- Il primo motivo è rubricato “Sull'inutilizzabilità della CTU effettuata nella fase cautelare” Secondo l'appellante, l'eccezione relativa all'inutilizzabilità della CTU non sarebbe apodittica, ma ampiamente illustrata. Si afferma che il materiale istruttorio acquisito in sede cautelare sarebbe stato contestato dalle parti e, come tale, il giudice avrebbe dovuto disporre nuova CTU in sede di merito. La stessa sarebbe, invero, stata richiesta sia con la memoria di costituzione, sia con la memoria ex art.art. 183 n. 2 c.p.c.. Inoltre, l'appellante eccepisce l'inattendibilità della Ctu, in quanto l'arc. avrebbe ammesso di non avere potuto dedurre con puntualità Per_1 le cause dei danni.
4.2.- Il secondo motivo di gravame si incentra “Sul danno per il mancato godimento dell'immobile della ” CP_2
Si censura la sentenza nella parte in cui ritiene tardiva la contestazione relativa al danno per il mancato godimento dell'immobile da parte della . Lo stesso sarebbe stato CP_2 contestato nella memoria di costituzione del 19.02.2018, nonché nella memoria ex art. 183 n. 1 c.p.c. Si afferma che non si tratterebbe di una circostanza di fatto e, come tale, non sarebbe sussistito alcun onere di contestazione. Inoltre, il Tribunale avrebbe errato nell'affermare che l'ordinanza cautelare ha accertato un pregiudizio al godimento della;
al contrario, CP_2 avrebbe escluso la competenza del Giudice cautelare e ricondotto la fattispecie nell'ambito del danno temuto. L'appellante afferma, poi, che l'esistenza di infiltrazioni determinerebbe un danno laddove venga accertata la loro gravità. Nel caso di specie, non sarebbero stati necessari lavori a pavimenti e impianti, ma di mera ritinteggiatura per una cifra pari ad euro 2.520,00 + iva. Peraltro, non sarebbe stata fornita la prova della mancata utilizzazione dell'immobile dal momento che, sul punto, anche il Tribunale avrebbe riconosciuto solo una molestia nel godimento e non la sua inutilizzabilità.
4.3.- Il terzo motivo è rubricato “Sull'asserita responsabilità del in concorso con Parte_1 il Sig. ai sensi dell'art. 2055 c.c.” CP_1
Secondo l'appellante, l'affermazione di responsabilità nei confronti del Condominio muoverebbe dalla Ctu del che, però, sarebbe inutilizzabile. Per_1
Tale consulenza, peraltro, sarebbe stata travisata. Il consulente non avrebbe riscontrato né le infiltrazioni, né la situazione pregressa alla sostituzione del bocchettone. In particolare, le cause sarebbero state ascritte alla carenza di attività manutentiva del CP_1
e non a disfunzioni delle strutture. Al contempo, la sostituzione del bocchettone ad opera dell'appellante avrebbe avuto un'efficacia causale nell'eliminazione dei danni. Secondo l'appellante, il Ctu avrebbe
8 dichiarato anche l'idoneità delle pluviali e dei bocchettoni allo smaltimento delle acque, escludendo la sussistenza di un collegamento con i danni lamentati dalla . CP_2
Il Tribunale avrebbe, dunque, errato nel ritenere concausa del danno sia il degrado del bocchettone, che non sarebbe mai stato accertato dal CTU, sia la dislocazione dei pluviali discendenti dal lastrico solare condominiale. A conferma di ciò, l'appellante dichiara che tra i lavori di ripristino e ritinteggiatura avvenuti a giugno 2016 e la sostituzione del bocchettone avvenuta a novembre 2016, non si sarebbero verificate infiltrazioni nell'immobile. In ogni caso, si eccepisce che il avrebbe impedito l'accesso al proprio terrazzo, CP_1 sollecitato dall'appellante già dal dicembre 2015 e con ciò avrebbe ostacolato la sostituzione del bocchettone;
l'accesso sarebbe stato consentito solo con l'inizio del procedimento per danno temuto. Dunque, anche i danni provocati da eventuali difetti del bocchettone ricadrebbero sul che ne avrebbe volutamente ritardato la sostituzione. CP_1
Afferma, inoltre, che l'eventuale manutenzione dell'appellato avrebbe impedito il verificarsi delle infiltrazioni, indipendentemente dagli asseriti difetti del bocchettone.
4.4.- Con il quarto motivo si impugna la decisione “Sul riparto delle responsabilità tra i convenuti”. Il Tribunale avrebbe errato nell'attribuire al l'80% della responsabilità nella Parte_1 causazione dei danni riconosciuti alla . Secondo l'appellante, l'unico responsabile CP_2 dei danni sarebbe il per la carenza di manutenzione del terrazzo che, se eseguita, CP_1 avrebbe impedito l'ostruzione del bocchettone. In ogni caso, anche l'eventuale degrado del bocchettone sarebbe imputabile all'appellato che ne avrebbe impedito la sostituzione. In subordine l'appellante afferma che un'eventuale corresponsabilità non potrebbe superare il 10%.
4.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla asserita mancata prova di elementi esimenti da parte del ”. Parte_1
Il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere una responsabilità solidale tra il e il Parte_1 per i danni mentre dalla Ctu e dalla documentazione prodotta, come la relazione CP_1 dell'Arch. emergerebbe l'esclusiva responsabilità del secondo in quanto non Per_2 avrebbe consentito la sostituzione del bocchettone facendoli accedere all'immobile. La collaborazione dell'appellato sarebbe stata indispensabile ai fini del rifacimento del bocchettone.
4.6.- Il sesto motivo si incentra “Sulle prove richieste dalle parti e non ammesse”. Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere superflue le istanze istruttorie del Invero, Parte_1 le eccezioni relative alle carenze e alle contraddizioni della CTU del avrebbero Per_1 giustificato l'ammissione della CTU richiesta, nonché la prova orale. Inoltre, il capo impugnato sarebbe generico in quanto non verrebbero specificati i documenti e i fatti non contestati, posti alla base della decisione.
4.7.- Infine, con l'ultimo motivo si chiede di intervenire “Sulla condanna alla refusione delle spese legali”. Secondo la parte, l'accoglimento dell'appello e il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del importerebbero la riforma della sentenza circa la condanna alle spese del grado. Si CP_1 chiede, pertanto, la condanna alle spese della o, comunque, la compensazione delle CP_2 stesse.
9 5. ha chiesto rigettarsi integralmente il gravame con condanna Controparte_1 dell'appellante al pagamento di spese, diritti e onorari e ha proposto, altresì, appello incidentale per i motivi di seguito enunciati.
6.1.- Il primo motivo di appello incidentale è rubricato “Sull'asserita responsabilità del Sig.
del Condominio nella causazione delle infiltrazione e nei danni alla Controparte_1 CP_2 in concorso con il ai sensi dell'art. 2055 c.c.”
[...] Parte_1 Secondo la parte, il Tribunale avrebbe dovuto riconoscere l'esclusiva responsabilità del odierno appellante e non nella misura del 20% nei rapporti interni tra le parti. Parte_1 Inoltre, la responsabilità del si fonderebbe sulla tardiva deviazione dei pluviali dai Parte_1 terrazzi (nonostante la delibera assembleare del gennaio 2015), sul mancato ripristino della cortina per diversi mq sulla facciata dell'appartamento dell' , sul mancato montaggio della CP_2 copertina sul moncone del fumaiolo del dismesso impianto di riscaldamento (segnalato con lettera del 17.10.2011 dal Geom. , nonché sull'omessa potatura del platano condominiale. Parte_2 Secondo la difesa, pertanto, gli interventi successivi del sarebbero stati privi di senso Parte_1 laddove la causa dell'infiltrazione era da ricondurre a mera manutenzione ordinaria. Il giudice, peraltro, avrebbe escluso che il avrebbe impedito l'intervento del , ma si CP_1 Parte_1 sarebbe, poi, contraddetto nell'affermare comunque la responsabilità dello stesso.
6.2.- Il secondo motivo di appello incidentale è rubricato “Sul riparto delle responsabilità tra i convenuti.” Si contesta l'affermazione di corresponsabilità del per il 20% nella causazione delle CP_1 infiltrazioni. Il Tribunale si sarebbe contraddetto nell'individuare le cause delle infiltrazioni prima nel degrado del bocchettone e nel sistema dei pluviali e, poi, nel condannare il che, nel CP_1 giudizio cautelare, sarebbe stato condannato solo all'ordinaria manutenzione, in riferimento ad un facere futuro.
6.3.- Il terzo motivo si sofferma “Sulla asserita mancata prova di elementi esimenti da parte del
. CP_1 La parte afferma di aver provato l'esistenza di elementi che escluderebbero la propria responsabilità. Infatti, il danno sarebbe derivato dalle già menzionate circostanze tutte imputabili al
. Parte_1
6.4.- Con il quarto motivo la parte si sofferma “Sul danno per il mancato godimento dell'immobile della .” CP_2 La parte afferma di aver puntualmente contestato l'an e il quantum dei danni da mancato godimento richiesti dalla . Quest'ultima non avrebbe adempiuto il proprio onere probatorio circa CP_2 la sussistenza dei danni da mancato godimento dell'immobile. Sul punto, inoltre, la sentenza si contraddirebbe in quanto, avrebbe affermato che trattavasi di infiltrazioni intermittenti, da cui sarebbero derivate spese di riparazione interna consistite in mera tinteggiatura e, dunque, che le infiltrazioni non avrebbero impedito il godimento dell'immobile; tuttavia, non avrebbe, poi, concluso per l'assenza del danno o della mancata prova dello stesso, ma ne avrebbe solo ridotto d'ufficio l'importo.
6.5.- Il quinto motivo è rubricato “Sulla mancata ammissione delle prove richieste dal CP_1 Il giudice di prime cure avrebbe errato nel ritenere superflue le istanze istruttorie;
le stesse sarebbe state volte a provare l'esclusiva responsabilità dell'odierno appellante nella causazione delle infiltrazioni e dei conseguenti danni. La parte, pertanto, reitera le suddette richieste istruttorie.
6.6.- L'ultimo motivo di impugnazione incidentale si incentra “Sulla condanna del Sig. CP_1
alla refusione delle spese”.
[...]
10 Si afferma che, dall'accoglimento dell'appello incidentale, con il riconoscimento dell'esclusiva responsabilità del , dovrebbe derivare la condanna dello stesso dalle refusione delle Parte_1 spese, con conseguente vittoria di spese di entrambi i gradi.
7.- on si è costituita in giudizio ed è stata dichiarata contumace Controparte_2 con ordinanza del 12 maggio 2022.
8.- L'appello è in parte fondato.
8.1.- In ordine alla ritenuta inutilizzabilità della CTU resa nel giudizio cautelare, giova rammentare l'orientamento della Suprema Corte per il quale le risultanze acquisite tramite accertamento tecnico preventivo sono comunque valutabili nei confronti di tutte le parti del giudizio di cognizione, anche di quelle che non hanno partecipato all'accertamento preventivo. In particolare, ha affermato che: “la relazione conclusiva dell'ATP al quale una delle parti non abbia partecipato, che sia stata ritualmente acquisita al giudizio di cognizione, può essere valutata dal giudice come prova atipica, e quindi idonea a fondare il convincimento del giudice nel raffronto con le altre risultanze istruttorie acquisite, adeguatamente motivato” (Cass. n. 8496/2023).
Nel caso che ci occupa l'elaborato peritale dell'arch. è stato reso nel pieno Per_3 contraddittorio instauratosi tra le parti nel procedimento cautelare R.G.67102/2016 introdotto dall'attrice e definito con l'Ordinanza di accoglimento del 24.8.2017 Controparte_2 che non è stata oggetto di contestazione e di reclamo da parte del condominio. Nel corso del predetto giudizio (svoltosi peraltro dinanzi allo stesso giudice della causa di merito) il Ctu aveva ravvisato la causa delle infiltrazioni nella cattiva manutenzione del terrazzo e del bocchettone di scarico insistente nella proprietà esclusiva del nella successiva Controparte_8 integrazione disposta dal giudice il CTU aveva attribuito una valenza causale per e infiltrazioni anche alla possibile compressione della sigillatura del bordo perimetrale del bocchettone e del manto bituminoso di impermeabilizzazione, riconoscendo nel contempo l'efficacia della sostituzione del bocchettone di scarico posizionato sul terrazzo di copertura di proprietà esclusiva del operata dal in corso di causa (novembre 2016). CP_1 Parte_1
Il non ha opposto delle specifiche censure di natura tecnica a tali conclusioni né in Parte_1 ordine i fatti riportati dall'ausiliario dell'ufficio risultando di fatto incontestata la sua condotta e l'inerzia nel mettere in atto delle tempestive misure concrete e idonee volte a garantire la corretta manutenzione delle parti comuni o di uso comune dell'edificio in quanto di proprietà esclusiva del singolo condomino.
8.2.- Con il secondo motivo, dinanzi riportato, il condominio sostiene di aver contestato la domanda risarcitoria della parte attrice fin dal momento della propria costituzione in giudizio e che pertanto la contestazione in ordine al mancato godimento dell'immobile da parte della non potrebbe essere ritenuta tardiva. Peraltro non sarebbe stato accertato alcun CP_2 danno. L'assunto e la censura alla sentenza impugnata non colgono nel segno in quanto il condominio, relativamente al pregiudizio subito (molestia nel godimento) ed alla conseguente liquidazione del danno a favore della parte attrice per il periodo in contestazione che Controparte_2 va dal mese di aprile 2015 al mese di settembre 2016, non ha rivolto nel primo atto difensivo (memoria depositata per l'udienza del 23 febbraio 2018) specifiche e puntuali contestazioni ed eccezioni ai criteri adottati e agli elementi presi in considerazione dal CTU nella valutazione del danno, risultando le stesse del tutto generiche;
le medesime considerazioni valgono anche 11 per le contestazioni contenute nella memoria del ex art. 183 6° comma del cpc, Parte_1 primo termine. Inoltre, i danni subiti dalla parte attrice ( sono stati Controparte_2 accertati nel contraddittorio tra le parti e con l'acquisizione di elementi di valutazione ritenuti attendibili e coerenti con le istanze risarcitorie della parte attrice (v. in part., le fotografie dello stato dei luoghi e le fatture di rispristino dei luoghi). 8.3.- Il terzo e il quinto motivo possono essere trattati congiuntamente, in quanto strettamente connessi. Il appellante lamenta di non avere alcuna responsabilità per gli eventi dannosi di Parte_1 cui all'odierno giudizio, ritenendo che sia stata travisata la CTU, in quanto la colpa sarebbe da attribuirsi esclusivamente ai comportamenti del condomino proprietario del Controparte_1 terrazzo di copertura sovrastante la proprietà dell'attrice, il quale avrebbe impedito di eseguire i lavori di manutenzione delle parti comuni (terzo motivo). Sarebbero state difatti travisate le prove della esclusiva responsabilità in capo al (quinto motivo). CP_1
Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato, in base agli accertamenti della CTU e della successiva integrazione, l'esistenza di una corresponsabilità del Parte_1
e del per l'incidenza di tre distinti fattori causali delle infiltrazioni lamentate dalla Parte_1
(Degrado Bocchettone;
Carente manutenzione del terrazzo del Controparte_2 CP_1
Sistema di scarico delle acque pluviali dei discendenti dai terrazzi condominiali).
Ritiene questa Corte che il Tribunale abbia correttamente valutato, in base agli accertamenti della
L'ostruzione del bocchettone di scarico è verosimilmente riconducibile a fenomeni infiltrativi causati da eventi meteorici e/o circostanze eccezionali;
dal canto suo, il si è attivato Parte_1 ad eseguire i lavori sulle parti comuni soltanto a seguito del giudizio cautelare e nel mese di Per novembre del 2016 (v. relazione del CTP del condominio Arch. del 9.11.2016; Per_2 fattura della , come risulta dagli allegati alla CTU (v. le fatture dei lavori eseguiti;
Parte_3 le foto dello stato luoghi;
sopralluoghi e verifica dello stato luoghi). Conseguentemente e condivisibilmente dunque il Tribunale, ritenuti concorrenti una pluralità di fattori causali, ha ripartito le rispettive responsabilità.
Per quanto sin qui detto, non può trovare accoglimento la tesi del circa una Parte_1 responsabilità esclusiva del singolo condomino per la causazione dei danni oggetto di causa. La mancata manutenzione del bocchettone e del terrazzo di proprietà esclusiva del CP_8 non può difatti, per quanto accertato dal CTU e dinanzi esposto, essere ritenuta la
[...] causa esclusiva dei danni lamentati da parte attrice. Anche il è difatti responsabile della custodia e della manutenzione delle parti Parte_1 comuni dell'edificio individuate i nell'elaborato peritale quali cause delle infiltrazioni (v. in part. il bocchettone di scarico acque pluviali;
il manto impermeabile e la tenuta del terrazzo di copertura;
il sistema di scarico dei terrazzi condominiali). Né il ha fornito prova di aver compiuto nel corso del tempo una manutenzione Parte_1 preventiva e adeguata sulle parti comuni dell'edificio, riconoscendo peraltro la sussistenza e la criticità del sistema di scarico e dei discendenti dei pluviali provenienti dai terrazzi condominiali (v. la delibera assembleare del 12.1.2015, punto 3 O.d.G.), problematica Per evidenziata dalla CTU e condivisa dal CTP del condominio Arch. (v. pag.10 Per_2 integrazione dell'elaborato peritale).
12 8.4.- É di contro fondato il quarto motivo concernente la ripartizione delle rispettive responsabilità. Giova al riguardo rammentare l'orientamento della suprema Corte per il quale «in tema di condominio negli edifici, qualora l'uso del lastrico solare (o della terrazza a livello) non sia comune a tutti i condomini, dei danni da infiltrazioni nell'appartamento sottostante rispondono sia il proprietario, o l'usuario esclusivo, quale custode del bene ai sensi dell'art. 2051 c.c., sia il condominio in forza degli obblighi inerenti l'adozione dei controlli necessari alla conservazione delle parti comuni incombenti sull'amministratore ex art. 1130, comma 1, n. 4, c.c., nonché sull'assemblea dei condomini ex art. 1135, comma 1, n.4, c.c., tenuta a provvedere alle opere di manutenzione straordinaria;
il concorso di tali responsabilità va di norma risolto, salva la rigorosa prova contraria della specifica imputabilità soggettiva del danno, secondo i criteri di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del » (Cass. SS. Uu. N. 9449 del 2016). Parte_1
Ritiene questa Corte che, nel caso in esame, esclusa per quanto sin qui detto l'imputabilità esclusiva del danno, possa farsi riferimento all'ordinario criterio di riparto di cui all'art. 1126 c.c., che pone le spese di riparazione o di ricostruzione per un terzo a carico del proprietario o dell'usuario esclusivo del lastrico (o della terrazza) e per i restanti due terzi a carico del
. Parte_1
8.5.- Da quanto precede emerge l'infondatezza anche del sesto motivo di appello con cui l'appellante si duole della carenza dell'istruttoria espletata. Il Tribunale ha specificamente motivato di aver posto a fondamento della propria decisione gli
“elementi di fatto e/o tecnici acquisiti nel procedimento per danno temuto soprattutto attraverso la CTU, e in parte attinti da documentazione allegata in questa causa oltre che da fatti rimasti non contestati fra le parti” confermando – secondo il proprio giudizio e in relazione a quanto dedotto dalle parti – che non fosse necessario procedere ad attività istruttoria, come motivato nelle Ordinanze del 21 giugno 2019 (provvedimento che richiamava anche quanto già stabilito nell'ordinanza del 28 giugno 2018 in ordine alla domanda del nei confronti del CP_1
) e con l'Ordinanza dell'11 agosto 2020. Parte_1
Quest'ultima, resa a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 14 febbraio 2020 con la concessione alle parti dei termini ex art. 183, sesto comma, c.p.c., conferma di non ritenere necessario procedere all'attività istruttoria, come già era stato motivato nell'ordinanza del 21 giugno 2019 e, disponeva pertanto l'acquisizione delle relazioni del CTU del fascicolo del procedimento cautelare numero R.G. 67102/2016. I fatti e la documentazione di causa (v. i verbali dei sopralluoghi effettuati in contradittorio tra le parti;
le foto dei luoghi oggetto di causa;
le fatture di esecuzione dei lavori di ripristino alle parti comuni;
la relazione analitica del CTP del condominio Arch. E. del 9.11.2016) Per_2 inerenti in particolar modo a quanto accertato dalla CTU dell'Arch. acquisita nel Per_3 giudizio di merito, sono stati ritenuti adeguati e posti a fondamento della decisione impugnata, con conseguente irrilevanza e superfluità delle prove richieste.
8.6.- Sulle spese di lite. La concorrente responsabilità del e del per i danni cagionati alla Parte_1 CP_1 [...]
(contumace in appello) comporta la condanna di entrambi alla refusione delle spese di CP_2 lite del primo grado nei confronti di quest'ultima nella misura, rispettivamente, di due terzi e di un terzo.
13 9.- L'appello incidentale, in sostanza speculare rispetto a quello principale, è infondato. 9.1.- Con i primi tre motivi, tra loro strettamente connessi, si contesta il riconoscimento della concorrente responsabilità in capo al CP_1 Le medesime argomentazioni, già illustrate con riferimento all'appello principale, portano al rigetto dei menzionati motivi. Come già rammentato, il proprietario esclusivo del terrazzo di copertura è tenuto a Parte_1 provvedere con la dovuta diligenza alla vigilanza e custodia del bene di utilità comune in modo tale da impedire che una condotta, anche omissiva, possa arrecare danni alle proprietà degli altri condomini che, in qualità di danneggiati, assumono la qualità di terzi. Nel caso in esame il non ha fornito la prova di aver provveduto nel corso del tempo alla Controparte_8 adeguata custodia e manutenzione del terrazzo di sua esclusiva proprietà nonché alla sua regolare pulizia: al contrario il CTU, in occasione dei sopralluoghi effettuati, ha rilevato che il terrazzo del versava in condizioni di manutenzione precaria. CP_1 9.2.- Anche il quarto motivo non è fondato. L'appellante incidentale non ha specificamente contestato i fatti di causa limitandosi ad attribuire la responsabilità esclusiva al , e in particolare, alla mancata esecuzione Parte_1 della delibera del 12 gennaio 2015 che aveva approvato la modifica del sistema di scarico dei discendenti del terrazzo (v. punto 3 O.d.g.) e la mancata sostituzione del CP_6 bocchettone. È stato difatti provato documentalmente che sin dal mese di aprile del 2015 la Controparte_2
[... aveva lamentato delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante e disagi all'interno della proprietà esclusiva, invitando le parti ad attivarsi concretamente alla soluzione del problema nonostante avesse deliberato -in data 6 luglio 2015- la scelta della ditta per effettuare le lavorazioni necessarie, anche quelle relative al terrazzo del sig. (v. in part. la CP_1 relazione del CTP del condominio Arch del 9.11.2016 dove si indicano in ordine Per_2 cronologico le singole fasi della vicenda). Inoltre, il ha chiesto più volte al Sig. Parte_1 di poter accedere ed eseguire i lavori alla terrazza di proprietà esclusiva. Inoltre, il CP_1 Tribunale ha correttamente indicato a motivo della riduzione del danno da molestia al godimento della proprietà l'elemento della saltuarietà e dell'intermittenza.
9.3.- Il quarto motivo non è fondato per quanto già detto in ordine alla completezza dell'istruttoria di primo grado a fondamento del rigetto del sesto motivo dell'appello principale (punto 8.5). 9.4.- La concorrente responsabilità del e del per i danni cagionati alla Parte_1 CP_1
comporta la condanna di entrambi in solido alla refusione delle spese di lite nei CP_2 confronti di quest'ultima, nella misura, nei rapporti interni, rispettivamente, di due terzi e di un terzo. 10.- In conclusione, l'appello proposto dal Parte_1
è in parte fondato mentre l'appello incidentale è infondato.
[...]
11.- L'esito della lite giustifica la compensazione delle spese di lite di questo grado di giudizio, mentre la contumacia dell'appellata vittoriosa esime dalla pronuncia sulle spese nei suoi confronti.
P.Q.M.
la Corte, definitivamente pronunciando, sull'appello proposto da
[...] e da , in parziale riforma Parte_1 Controparte_1 della sentenza n. 2079/2021 del Tribunale ordinario di Roma che per il resto conferma così provvede:
14 1) condanna e Parte_1
a corrispondere in solido tra loro alla Controparte_1 Controparte_2
a titolo risarcitorio la somma di € 6.880,00, oltre ad interessi da ciascuna mensilità
[...] da dicembre 2015 con ulteriori interessi sino al soddisfo, con ripartizione interna in misura di 2/3 a carico del e di 1/3 a carico del Parte_1 CP_1
2) Rigetta l'appello incidentale proposto da;
Controparte_1
3) condanna e Parte_1
a corrispondere alla le spese di Controparte_1 Controparte_2 lite per il primo grado, liquidate in € 145,50 per costi di iscrizione ed in € 2.500,00 oltre a spese generali, IVA e C.A., per compensi di difesa, in solido, con ripartizione interna in misura di 2/3 a carico del e di 1/3 a carico del compensa le Parte_1 CP_1 spese di questo grado di giudizio;
4) dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, del DPR n.115/2002 per il versamento da parte dell'appellante incidentale dell'ulteriore importo indicato nella citata disposizione a titolo di contributo unificato.
Così deciso in Roma il 19 novembre 2025
Il Conigliere estensore Il Presidente
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