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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 21/11/2025, n. 3169 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 3169 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1536/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Maria Vicidomini Presidente rel. Dott.Lucio Marcantonio Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 21.05.2025 da:
, nata il [...] a [...], (Croazia), cittadina croata, residente in Vienna Parte_1 (Austria), Porzellangasse, 47, CF. ) rappresentata congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Sara Tacini e dall' avv. Donato Giulio Ferringo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Podgora n. 4 Appellante Contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._2 Pier Paolo 19, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Ferrari del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il suo studio in 20122 Milano, Corso di Porta Romana 52 Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3086/2025, pubblicata in data 11/04/2025 resa nel procedimento RG n.16275/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa
[...]
dei minori ed , Avv.Laura Maria Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Pietrasanta
CONCLUSIONI
1
Per parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE:
1. Accogliere, anche inaudita altera parte, l'istanza di sospensione formulata in atti e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.3086/2025 pubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale di Milano, limitatamente alle disposizioni di carattere economico ivi contenute (assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli), fino alla definizione del giudizio di appello per i motivi d cui alla narrativa dell'atto.
2. Concedere ogni ulteriore provvedimento cautelare ritenuto opportuno e consequenziale, ivi compresa l'eventuale sospensione o restringimento di procedure esecutive già avviate dalla controparte in forza della sentenza impugnata, nelle more della decisione sul merito del gravame. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3. In riforma della sentenza impugnata e in ragione anche delle novità intercorse: autorizzare i figli minori ed a trasferirsi a Vienna (Austria), ritenendo tale soluzione non pregiudizievole Per_3 Per_2 per il diritto alla bigenitorialità del padre bensì funzionale al miglior interesse dei minori per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente: a) disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, individuando la collocazione prevalente degli stessi presso la madre a Vienna;
b) confermare l'affidamento dei minori all'ente della durata di due anni limitatamente al diritto di visita degli stessi in considerazione del domicilio italiano, ferma la residenza all'estero, con monitoraggio dei servizi;
c) disciplinare il diritto di visita/presenza del padre in forma ampia e flessibile, prevedendo che i minori potranno trascorrere con il padre periodi continuativi di adeguata durata sia in Italia che in Austria, secondo il seguente calendario: considerato i calendario della scuola francese che prevede per tre volte l'anno due settimane consecutive nei mesi di ottobre/novembre, febbraio/marzo, aprile/maggio, disporre che il padre possa tenere con sé i figli la prima settimana delle tre interruzioni annuali della scuola nonché l'intero mese di luglio, salvo migliore accordo tra le parti o differenti desideri dei minori in piena fase adolescenziale;
d) disporre, per garantire la frequentazione a distanza, che nei periodi di lontananza fisica, ciascun genitore assicuri contatti audiovisivi regolari e liberi (videochiamate) tra i minori e l'altro genitore e) determinare il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in misura equa e proporzionata alle sue condizioni economiche, valutate comparativamente a quelle materne e tenuto conto dei maggiori oneri che gravano sulla madre per effetto del trasferimento: in particolare, indicativamente, porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 (o quella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia) da versarsi alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 Per_4 da noto protocollo della Corte di Appello di Milano, fatta salva la scuola francese che la madre potrebbe coprire interamente;
f) autorizzare l'iscrizione dei minori presso istituti scolastici francese di Vienna, grazie anche al programma comune previsto dalla scuola attualmente frequentata a Milano e quella di Vienna, entrambe francesi) garantendo in tal modo la continuità linguistica e culturale con entrambi i Paesi d'origine NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga di poter immediatamente autorizzare il trasferimento dei minori a Vienna e la madre la signora non possa tornare in Italia per ragione lavorative, si chiede comunque che la Corte voglia riformare la sentenza impugnata disponendo i provvedimenti che seguono:
2 a) Confermare l'affido all'ente come disposto dal punto 4) della sentenza con espressa eliminazione dei poteri conferiti al padre dal punto 8) della sentenza per le motivazioni di cui alla narrativa;
b) riformare il capo 5) della sentenza in relazione al diritto di vista e vacanze della madre e, in considerazione del fatto che la signora può trascorre molto più del tempo dei soli fine settimana previsto dalla sentenza a Milano disporre che i minori possano vedere la madre: ogni volta che la stessa si trova a Milano, nello specifico:
- almeno due weekend al mese, prolungati come minimo dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, con elasticità di prevedere anche il giovedì precedente il fine settimana e il martedì o mercoledì successivo, qualora la madre, prendo permessi e ferie, riesca a trascorre qualche periodi più lunghi a Milano, come accaduto finora fin dal suo trasferimento a Vienna e fino alla pronuncia della sentenza, che ha stravolto ogni abitudine di frequentazione dei minori con la madre, previo avviso da comunicarsi al padre con 2 settimane di anticipo;
- durante i tre periodi di “pausa” previsti dalla scuola francese ovvero: l'ultima settimana di ottobre/prima di novembre, l'ultima settimana di febbraio/prima di marzo e l'ultima settimana di aprile/prima di maggio;
- le intere vacanze pasquali, ove non coincidenti con la “pausa” di cui sopra;
- metà delle vacanze natalizie;
- tutti i ponti e le festività oltre che tutto il mese di agosto durante le vacanze estive c) obbligo per il padre di assicurare contatti video settimanali, a orari concordati. Si preveda inoltre la possibilità di chiamate quotidiane, o comunque ogni volta che i bambini desiderano parlare con la madre. d) In considerazione dell'ampio tempo di permanenza dei minori presso la madre e delle spese relative dalla stessa versate a causa dei frequenti trasferimenti a Milano, disporre che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli nei periodi di propria competenza;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da noto protocollo della Corte di Appello di Milano;
NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
5. Nell'eventualità in cui la madre riuscisse ad ottenere il proprio trasferimento, anche temporaneo, a Milano, si chiede comunque che la Corte voglia riformare la sentenza impugnata disponendo i provvedimenti che seguono:
1) Confermare l'affido all'ente come disposto dal punto 4) della sentenza con espressa eliminazione dei poteri conferiti al padre dal punto 8) della sentenza per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto, con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione che la madre reperirà a Milano;
2) mantenendo nel frattempo il regime di frequentazione paterna ampio come già attuato in sede presidenziale di primo grado;
3) determinare il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in misura equa e proporzionata alle sue condizioni economiche, valutate comparativamente a quelle materne e tenuto conto dei maggiori oneri che gravano sulla madre per effetto del trasferimento: in particolare, indicativamente, porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento pari ad € 700,00 (o quella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia) da versarsi alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 Per_4 da noto protocollo della Corte di Appello di Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA:
6. Previa dichiarazione della nullità della ctu svolta in primo grado per i motivi di cui alla narrativa Ammettere ed espletare nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio in ambito psicologico-familiare, previa nomina di interprete e mediatore culturale, conferendo incarico ad un consulente specializzato in materia di affidamento di minori e relazioni familiari, diverso da quello di primo grado, con il seguente quesito indicativo: "accerti il CTU, esaminati i genitori e i minori (alla presenza di interprete
3 per la madre), valutate le condizioni di vita, abitative, lavorative e familiari di ciascun genitore nei rispettivi luoghi di residenza (Milano e Vienna), ed eseguite le osservazioni ritenute opportune, quale sia la soluzione logistica e organizzativa maggiormente rispondente al preminente interesse dei minori, valutando in particolare l'incidenza di un eventuale trasferimento dei minori a Vienna con la madre sui loro bisogni affettivi, educativi e di relazione con il padre, nonché ogni altra circostanza utile ai fini del decidere";
7. Disporre l'audizione diretta dei minori da parte della Corte, eventualmente assistita da esperto in psicologia infantile, in ambiente protetto e con modalità che garantiscano la massima serenità dei minori, ai sensi degli artt. 337-octies c.c. e 336-bis c.c., onde acquisire la loro opinione aggiornata in merito alla residenza e al collocamento;
IN OGNI CASO:
8. disporre fin d'ora che, all'esito della rinnovata istruttoria peritale, le parti possano ricondurre la causa in decisione innanzi a questa Corte per la definitiva regolamentazione dell'affidamento e residenza dei minori, tenuto conto degli esiti della nuova CTU e dell'eventuale evoluzione della situazione della madre (la quale potrebbe aver nel frattempo ulteriormente consolidato la propria posizione lavorativa e logistica a Vienna, ove già risiede stabilmente);
9. Condannare il Sig. alla rifusione in favore di parte appellante Controparte_1 delle spese legali del doppio grado di giudizio, ivi incluse le spese della CTU svolta in primo grado (poste anticipatamente a carico della madre) stante l'esito di riforma”.
Per parte appellata:
“In via principale:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra e tutte le domande ivi Parte_1 formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto o come meglio;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 3086/2025 pubblicata l'11 aprile 2025. In via di appello incidentale autonomo:
-in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre che la ripartizione delle vacanze estive, come già articolata nei periodi 1°-15 luglio e 1°-15 agosto con un genitore, e 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, venga precisata nel senso di stabilire che per l'anno 2025 il primo periodo (1°-15 luglio e 1°-15 agosto) spetti al padre e, conseguentemente, per l'anno 2026 alla madre, e così a seguire ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. In via di appello incidentale subordinato e condizionato:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria di modifica delle statuizioni relative al collocamento dei minori per il caso di rientro e residenza della madre a Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre il collocamento dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore secondo le modalità e i tempi indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti, con conferma dell'assegno perequativo mensile a carico della Sig.ra
[...] ed a favore del padre di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) e del contributo alle Parte_1 spese straordinarie secondo quanto previsto nella sentenza impugnata;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU formulata ex adverso ed il relativo quesito in quanto inammissibile ed infondata;
- rigettare la richiesta di ascolto dei minori, essendo già stato svolto l'incombente in primo grado in maniera adeguata;
4 - in via incidentale, ove ritenuto da questa Corte necessario: ammettere la prova per testi limitatamente al capitolo di prova n. 12 indicato nelle conclusioni di primo grado, con i testi già indicati e;
Testimone_1 Testimone_2
- in via subordinata e condizionata: nella denegata ipotesi di rinnovo della CTU, ammettere i capitoli di prova da n. 1 a n. 11 e da n. 13 a n. 15 delle conclusioni di primo grado, con i testi già indicati.
In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con conferma della condanna alle spese già disposta dal Tribunale in primo grado”
Per il Curatore Speciale:
“Rigettare l'appello proposto per le ragioni esposte in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3086/25 pubblicata in data 11.4.2025 e notificata alle parti in data 22.4.2025 nel procedimento n. 163275/22. Vinte le spese ed i compensi professionali di causa”.
Per il Procuratore Generale:
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
1.Con sentenza pubblicata in data 11.04.2025 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...] in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia;
Parte_1
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni;
3. il 7.6.2010, e , ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 al Servizio Persona_5 Persona_6 Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé con i seguenti tempi e modalità: -due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30.
- le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio
5 compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre
6.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto delle condizioni di loro benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
7.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10.Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12.Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
6 13.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di supporto socio-educativo anche domiciliari e interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuropsichiatrico per i minori;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3 ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità; interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibilmente con la residenza estera della madre;
15.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, allargato alla nuova famiglia del padre, e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi della , avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente CP_3 CP_3 situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale. ,
17.Pone definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori, da versarsi al padre, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023
- marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, nonchè il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, di seguito indicate: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla
7 richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dal padre collocatario;
19.Dispone che i costi per i viaggi e l'alloggio della madre e/o dei minori da Milano a Vienna e viceversa restino interamente a carico di;
Parte_1
20.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si Parte_1 liquidano, in € 7.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse comprese anche le spese per il sub procedimento in corso di causa;
21.Pone a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale, che verranno liquidate come da separato decreto .
22.Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)”
2. Avverso detta sentenza ha presentato appello in data 21.05.2025 per i seguenti Parte_1 motivi: I. Violazione del diritto di difesa della madre per mancata nomina di interprete -- art. 122 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU -- invalidità e inattendibilità della CTU svolta senza garantire adeguata partecipazione della parte non italofona II. Omesso e/o inadeguato esame della volontà espressa dai minori - - violazione dell'art. 473 bis.4 cpc, dell'art. 12 della convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della convenzione di Strasburgo -- erronea valutazione dell'interesse superiore dei minori in contrasto con le risultanze dell'ascolto III. Errori e lacune della CTU psicologica: mancata considerazione della pregressa vita dei minori a Vienna e di altri elementi di fatto decisivi già dedotti dalla madre -- valutazione parziale e fuorviante del superiore interesse dei minori IV. Acritica adesione del Tribunale (e del Curatore Speciale) alle conclusioni della CTU -- mancata autonoma valutazione giudiziale -- violazione artt. 115 e 116 c.p.c. -- necessità di rinnovazione della CTU in grado di Appello V. Violazione del diritto alla bigenitorialità e ai poteri delegati all'ente affidatario: esistenza di irrituali poteri in capo al padre ultronei rispetto alla delega ai servizi e che incidono profondamente sul mantenimento e sul diritto di visita. VI. Violazione del diritto di visita e del principio di bigenitorialità (art. 473-bis.40 c.p.c.; art. 30 cost.; art. 8 CEDU) per indebita limitazione dei tempi di permanenza dei minori con la madre residente all'estero VII. Erronea quantificazione del contributo al mantenimento dei figli posto a carico della madre (art. 473-bis.40 c.p.c.) in violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza alle capacità economiche del genitore obbligato ed errata valutazione dei redditi e delle capacità patrimoniali della madre. ISTANZA URGENTE DI SOSPENSIONE EX ART. 283 E 351 C.P.C. DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA
3. Con Decreto di fissazione udienza del 20.06.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori ha rimesso l'esame della sospensiva insieme col merito alla prima udienza fissata per il giorno 8.10.2025,
8 sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
4. Con comparsa del 4.09.2025 si è costituito nel presente giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale del gravame e interponendo appello incidentale per ottenere la modifica della decorrenza del periodo di alternanza delle vacanze estive tra i genitori.
5. Con comparsa del 5.09.2025 si è costituito il curatore speciale dei minori e Per_3 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
6. Con parere reso in data 30.09.2025 il Sost. Procuratore Generale ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
7. All' udienza in data 8.10.2025, celebrata senza la presenza delle parti, la Corte, dato atto delle note scritte depositate dalle parti e del parere del P.G. ha disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 6.11.2025 ai fini di una possibile conciliazione.
8. All'udienza del 6.11.2025 la Corte ha preliminarmente interloquito con le parti in relazione alla possibilità di una soluzione conciliativa della presente causa. I difensori delle parti hanno dichiarato di essere disponibili ad individuare una soluzione transattiva che preveda comunque il mantenimento dell'affido all'ente dei minori, attestando che rimane allo stato non raggiunta una ipotesi di accordo sui punti relativi al collocamento dei minori e all'eventuale contributo al loro mantenimento. La difesa di parte appellante ha attestato che la Signora già attualmente è presente Parte_1 fisicamente a Milano due settimane al mese e pertanto sarebbe ipotizzabile da subito un collocamento dei minori di tipo paritario. La difesa di parte appellata in punto di collocamento ha espresso perplessità, ipotizzando che sia preferibile demandare ai Servizi la regolamentazione in punto di diritto di visita e correlato collocamento prevalente in difetto di allegazioni certe sulla attuale permanenza in Italia della signora e sulla possibile evoluzione dell'assetto del suo rapporto lavorativo dopo il 31/3/2026. I difensori di entrambe le parti hanno altresì dichiarato di non avere invece ad oggi una minima ipotesi di accordo in punto di profili economici relativi al mantenimento dei minori. A questo punto la Corte, su richiesta concorde dei difensori, li ha invitati a verificare la possibilità di un accordo che comprenda il mantenimento dell'affido all'Ente sebbene con eliminazione delle disposizioni in punto di facoltà conferite al genitore collocatario ex art 5 bis della legge adozioni, in quanto previsione normativa comunque non applicabile alla fattispecie trattandosi di procedimento che in primo grado è iniziato in epoca antecedente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia. La soluzione transattiva potrebbe altresì contemplare un collocamento paritario dei minori a settimane alterne presso ciascuno dei genitori e una riduzione dei contributo materno al mantenimento dei minori in favore di parte appellata da determinarsi tenendo conto dell'incidenza economica del pagamento della scuola francese frequentata dai minori, con specifico accordo anche in riferimento alle spese del presente grado da compensare integralmente. Resta ferma ovviamente l'ampia facoltà delle parti di articolare i punti di un eventuale accordo nei termini dai medesimi meglio ritenuti rispondenti alle rispettive esigenze. Il curatore speciale, interpellato dalla Corte, ha dichiarato di auspicare che si arrivi ad una soluzione concordata, esprimendo parere favorevole all'ipotesi di collocamento alternato dei minori peraltro suggerita dalla CTU.
9 Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole rispetto ad una eventuale soluzione conciliativa della causa assolutamente auspicabile nell'interesse dei minori e ha concluso comunque nel merito, chiedendo la conferma dell'affido all'Ente per i minori, il collocamento alternato paritario dei minori presso entrambi i genitori e un contributo materno perequativo al mantenimento dei minori nella misura di 700,00 euro, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata Le parti dopo una reciproca consultazione effettuata al di fuori dell'aula sono rientrate e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della causa alle seguenti condizioni, con riserva di deposito delle medesime a mezzo di conclusioni scritte congiuntamente nel termine che la Corte vorrà assegnare:
-conferma dell'affido dei minori all'Ente con le precisazioni inerenti alle facoltà rimesse al genitore collocatario prevalente;
-collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore tendenzialmente da sabato mattina a sabato mattina fino al 28/03/2026 e differente articolazione nel periodo successivo che verrà definita nelle note congiunte da depositare alla Corte;
-contributo al mantenimento dei minori a carico di parte appellante in misura di 500,00 euro dal mese di aprile 2025 fino ad ottobre 2025 e in misura di 700,00 euro da novembre 2025. Quanto al pregresso, obbligo della parte appellante di corrispondere l'importo di 500,00 euro mensili per il periodo da ottobre 2023 a marzo 2025 con corresponsione rateizzata dell'importo complessivo. Con esclusione della previsione per parte appellata di dover assicurare ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui;
-spese straordinarie per i minori suddivise secondo le previsioni della sentenza di primo grado in misura dei 30% a carico del padre, del 70% a carico della madre che continuerà a pagare anche integralmente il costo della scuola francese dei figli;
-spese del curatore speciale a carico al 50% per ciascuna delle parti;
- compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte ha quindi rinviato il processo all'udienza del 19.11.2025, disponendo la trattazione scritta con termine alle parti per il deposito in PCT di conclusioni congiunte sino al 16.11.2025.
9.Con note scritte depositate nelle date del 14 e 15.11.2025, sottoscritte dalle parti personalmente e da tutti i difensori, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, a parziale riforma della sentenza n. 3086/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 26 marzo 2025 e pubblicata l'11 aprile 2025: 1) Confermare l'affidamento e la presa in incarico dei minori ed Persona_1 Persona_7 al Servizio Sociale del Comune di Milano, riformando la sentenza impugnata
[...] limitatamente alle facoltà conferite al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie in considerazione dell'introduzione del giudizio di primo grado prima della entrata in vigore della Riforma Cartabia e per l'effetto:
- revocare il capo n. 8 del dispositivo della sentenza impugnata e dichiarare priva di effetti la relativa statuizione non applicabile alla fattispecie;
- in riforma del capo n. 9 del dispositivo della sentenza impugnata disporre che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito agli atti di gestione indicati all'originario capo n. 8 della sentenza impugnata, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le relative decisioni e compia i relativi atti;
- in riforma del capo n. 11 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, prevedere che, in caso di raggiungimento di un accordo sugli atti di gestione straordinaria
10 di cui al capo n. 10 del medesimo dispositivo ma di disaccordo su quale genitore debba provvedere al compimento dei relativi atti, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, ne assuma la relativa decisione.
2) In riforma dei capi n. 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata e loro sostituzione, disporre il collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore a Milano da sabato mattina (h. 9.30) al successivo sabato mattina (h. 9.30) sino al 31 dicembre 2025 e dopo tale data disporre che il collocamento avverrà, sempre a settimane alterne con ciascun genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola fino all'uscita da scuola del venerdì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori. Le parti concordano circa il fatto che l'alternanza avrà corso sin dalla firma delle presenti conclusioni congiunte. I minori pertanto staranno con la madre per la settimana di competenza della stessa a partire da sabato 15 novembre p.v.
9.30. Le parti si impegnano a trasmettere il presente atto al Servizio Sociale, già notiziato sia sul contenuto di questa parte dell'accordo che sulla decorrenza del medesimo. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, estive, ponti infra -annuali e vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano circa la suddivisione paritaria delle stesse con impegno a trovare un accordo tramite il supporto dei servizi sociali.
3) In parziale riforma del capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento dei due figli minori da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo da aprile 2025 a ottobre 2025 e di € 700,00 (ossia € 350 per ciascun figlio) a partire dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabili con decorrenza da tale mese, escludendosi così l'obbligo del padre di garantire ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui come previsto nelle motivazioni della sentenza appellata.
4) Confermare il capo n. 17 della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della madre “un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025” disponendo che la stessa sia tenuta all'integrale pagamento, dedotto quanto già eventualmente versato a tale titolo, in rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti scadenze: € 500,00 (cinquecento) a far data dalla firma del presente accordo e fino al 5 giugno 2026 (totale n. 8 rate); il saldo rimanente verrà versato invece in sole quattro rate mensili successive (dal 5 luglio ed entro il 5 ottobre 2026) di € 1.250,00 ciascuna;
in relazione a questo punto dell'accordo le parti dichiarano espressamente che non verrà operata alcuna compensazione tra mantenimento e spese straordinarie.
5) Confermare che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise in misura del 30% a carico del padre ed in misura del 70% a carico della madre, la quale sarà tenuta altresì al pagamento del 100% del costo della scuola francese dei figli;
per l'individuazione di tali spese e le modalità di rimborso tra le parti si applicherà quanto previsto al capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata.
6) In riforma del capo n. 20 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
7) Porre a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale del presente giudizio.
8) Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9) Confermare nel resto l'impugnata sentenza.”
10.Osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 6.11.2025 e formalizzato con
11 le note congiunte di precisazione conclusioni versate in atti appare suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto frutto della consapevole volontà espressa dalle parti e stante l'assenza di contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico. Ciò è a dirsi anche con riferimento alla prevista revoca delle facoltà originariamente conferite al capo 8) del dispositivo della sentenza impugnata al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione non applicabile al presente giudizio, instaurato in epoca antecedente alla entrata in vigore della Riforma Cartabia e comunque priva di ragion d'essere a fronte del raggiunto accordo sul collocamento paritario dei minori. L'accordo contempla altresì che le spese del curatore speciale dei minori, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, da liquidare con separato decreto. Pertanto, alla Corte non resta che provvedere per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes e statuendo in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1 n. 3086/2025, pubblicata in data 11/04/2025 resa nel procedimento RG n.16275/2022, così statuisce:
1) Dà atto del seguente accordo raggiunto dalle parti e provvede in conformità:
1) Confermare l'affidamento e la presa in incarico dei minori ed Persona_1 [...] al Servizio Sociale del Comune di Milano, riformando la sentenza Persona_7 impugnata limitatamente alle facoltà conferite al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie in considerazione dell'introduzione del giudizio di primo grado prima della entrata in vigore della Riforma Cartabia e per l'effetto:
- revocare il capo n. 8 del dispositivo della sentenza impugnata e dichiarare priva di effetti la relativa statuizione non applicabile alla fattispecie;
- in riforma del capo n. 9 del dispositivo della sentenza impugnata disporre che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito agli atti di gestione indicati all'originario capo n. 8 della sentenza impugnata, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le relative decisioni e compia i relativi atti;
- in riforma del capo n. 11 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, prevedere che, in caso di raggiungimento di un accordo sugli atti di gestione straordinaria di cui al capo n. 10 del medesimo dispositivo ma di disaccordo su quale genitore debba provvedere al compimento dei relativi atti, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, ne assuma la relativa decisione. 2) In riforma dei capi n. 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata e loro sostituzione, disporre il collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore a Milano da sabato mattina (h. 9.30) al successivo sabato mattina (h. 9.30) sino al 31 dicembre 2025 e dopo tale data disporre che il collocamento avverrà, sempre a settimane alterne con ciascun genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola fino all'uscita da scuola del venerdì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori. Le parti concordano circa il fatto che l'alternanza avrà corso sin dalla firma delle presenti conclusioni congiunte. I minori pertanto staranno con la madre per la settimana di competenza della stessa a partire da sabato 15 novembre p.v.
9.30. Le parti si impegnano a trasmettere il presente atto al
12 Servizio Sociale, già notiziato sia sul contenuto di questa parte dell'accordo che sulla decorrenza del medesimo. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, estive, ponti infra - annuali e vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano circa la suddivisione paritaria delle stesse con impegno a trovare un accordo tramite il supporto dei servizi sociali.
3) In parziale riforma del capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento dei due figli minori da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo da aprile 2025 a ottobre 2025 e di € 700,00 (ossia € 350 per ciascun figlio) a partire dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabili con decorrenza da tale mese, escludendosi così l'obbligo del padre di garantire ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui come previsto nelle motivazioni della sentenza appellata.
4) Confermare il capo n. 17 della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della madre “un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025” disponendo che la stessa sia tenuta all'integrale pagamento, dedotto quanto già eventualmente versato a tale titolo, in rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti scadenze: € 500,00 (cinquecento) a far data dalla firma del presente accordo e fino al 5 giugno 2026 (totale n. 8 rate); il saldo rimanente verrà versato invece in sole quattro rate mensili successive (dal 5 luglio ed entro il 5 ottobre 2026) di € 1.250,00 ciascuna;
in relazione a questo punto dell'accordo le parti dichiarano espressamente che non verrà operata alcuna compensazione tra mantenimento e spese straordinarie.
5) Confermare che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise in misura del 30% a carico del padre ed in misura del 70% a carico della madre, la quale sarà tenuta altresì al pagamento del 100% del costo della scuola francese dei figli;
per l'individuazione di tali spese e le modalità di rimborso tra le parti si applicherà quanto previsto al capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata.
6) In riforma del capo n. 20 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
7) Porre a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale del presente giudizio.
8) Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9) Confermare nel resto l'impugnata sentenza.”
2) Riserva con separato decreto la liquidazione dei compensi del curatore speciale dei minori.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale del Comune di Milano.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. Maria Vicidomini
13
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione V civile
Composta dai magistrati: Dott.ssa Maria Vicidomini Presidente rel. Dott.Lucio Marcantonio Consigliere Dott. Nunzio Daniele Buzzanca Consigliere
ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile, iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato promossa con ricorso del 21.05.2025 da:
, nata il [...] a [...], (Croazia), cittadina croata, residente in Vienna Parte_1 (Austria), Porzellangasse, 47, CF. ) rappresentata congiuntamente e C.F._1 disgiuntamente dall'avv. Sara Tacini e dall' avv. Donato Giulio Ferringo ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Milano via Podgora n. 4 Appellante Contro
(c.f. ) residente in [...] C.F._2 Pier Paolo 19, rappresentato e difeso dall'avv. Monica Ferrari del Foro di Milano e con domicilio eletto presso il suo studio in 20122 Milano, Corso di Porta Romana 52 Appellato e appellante incidentale
Oggetto: Ricorso in appello avverso la sentenza del Tribunale di Milano n. 3086/2025, pubblicata in data 11/04/2025 resa nel procedimento RG n.16275/2022
Con l'intervento del Procuratore Generale Dott.ssa
[...]
dei minori ed , Avv.Laura Maria Controparte_2 Persona_1 Persona_2 Pietrasanta
CONCLUSIONI
1
Per parte appellante:
“IN VIA PRELIMINARE:
1. Accogliere, anche inaudita altera parte, l'istanza di sospensione formulata in atti e, per l'effetto, sospendere l'efficacia esecutiva della sentenza n.3086/2025 pubblicata in data 11 aprile 2025 dal Tribunale di Milano, limitatamente alle disposizioni di carattere economico ivi contenute (assegno di mantenimento e spese straordinarie per i figli), fino alla definizione del giudizio di appello per i motivi d cui alla narrativa dell'atto.
2. Concedere ogni ulteriore provvedimento cautelare ritenuto opportuno e consequenziale, ivi compresa l'eventuale sospensione o restringimento di procedure esecutive già avviate dalla controparte in forza della sentenza impugnata, nelle more della decisione sul merito del gravame. NEL MERITO, IN VIA PRINCIPALE:
3. In riforma della sentenza impugnata e in ragione anche delle novità intercorse: autorizzare i figli minori ed a trasferirsi a Vienna (Austria), ritenendo tale soluzione non pregiudizievole Per_3 Per_2 per il diritto alla bigenitorialità del padre bensì funzionale al miglior interesse dei minori per i motivi tutti esposti in narrativa;
conseguentemente: a) disporre l'affidamento condiviso dei minori ad entrambi i genitori, individuando la collocazione prevalente degli stessi presso la madre a Vienna;
b) confermare l'affidamento dei minori all'ente della durata di due anni limitatamente al diritto di visita degli stessi in considerazione del domicilio italiano, ferma la residenza all'estero, con monitoraggio dei servizi;
c) disciplinare il diritto di visita/presenza del padre in forma ampia e flessibile, prevedendo che i minori potranno trascorrere con il padre periodi continuativi di adeguata durata sia in Italia che in Austria, secondo il seguente calendario: considerato i calendario della scuola francese che prevede per tre volte l'anno due settimane consecutive nei mesi di ottobre/novembre, febbraio/marzo, aprile/maggio, disporre che il padre possa tenere con sé i figli la prima settimana delle tre interruzioni annuali della scuola nonché l'intero mese di luglio, salvo migliore accordo tra le parti o differenti desideri dei minori in piena fase adolescenziale;
d) disporre, per garantire la frequentazione a distanza, che nei periodi di lontananza fisica, ciascun genitore assicuri contatti audiovisivi regolari e liberi (videochiamate) tra i minori e l'altro genitore e) determinare il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in misura equa e proporzionata alle sue condizioni economiche, valutate comparativamente a quelle materne e tenuto conto dei maggiori oneri che gravano sulla madre per effetto del trasferimento: in particolare, indicativamente, porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento pari ad € 500,00 (o quella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia) da versarsi alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 Per_4 da noto protocollo della Corte di Appello di Milano, fatta salva la scuola francese che la madre potrebbe coprire interamente;
f) autorizzare l'iscrizione dei minori presso istituti scolastici francese di Vienna, grazie anche al programma comune previsto dalla scuola attualmente frequentata a Milano e quella di Vienna, entrambe francesi) garantendo in tal modo la continuità linguistica e culturale con entrambi i Paesi d'origine NEL MERITO, IN VIA SUBORDINATA:
4. Nella denegata e non creduta ipotesi in cui non si ritenga di poter immediatamente autorizzare il trasferimento dei minori a Vienna e la madre la signora non possa tornare in Italia per ragione lavorative, si chiede comunque che la Corte voglia riformare la sentenza impugnata disponendo i provvedimenti che seguono:
2 a) Confermare l'affido all'ente come disposto dal punto 4) della sentenza con espressa eliminazione dei poteri conferiti al padre dal punto 8) della sentenza per le motivazioni di cui alla narrativa;
b) riformare il capo 5) della sentenza in relazione al diritto di vista e vacanze della madre e, in considerazione del fatto che la signora può trascorre molto più del tempo dei soli fine settimana previsto dalla sentenza a Milano disporre che i minori possano vedere la madre: ogni volta che la stessa si trova a Milano, nello specifico:
- almeno due weekend al mese, prolungati come minimo dal venerdì dopo la scuola al lunedì mattina, con elasticità di prevedere anche il giovedì precedente il fine settimana e il martedì o mercoledì successivo, qualora la madre, prendo permessi e ferie, riesca a trascorre qualche periodi più lunghi a Milano, come accaduto finora fin dal suo trasferimento a Vienna e fino alla pronuncia della sentenza, che ha stravolto ogni abitudine di frequentazione dei minori con la madre, previo avviso da comunicarsi al padre con 2 settimane di anticipo;
- durante i tre periodi di “pausa” previsti dalla scuola francese ovvero: l'ultima settimana di ottobre/prima di novembre, l'ultima settimana di febbraio/prima di marzo e l'ultima settimana di aprile/prima di maggio;
- le intere vacanze pasquali, ove non coincidenti con la “pausa” di cui sopra;
- metà delle vacanze natalizie;
- tutti i ponti e le festività oltre che tutto il mese di agosto durante le vacanze estive c) obbligo per il padre di assicurare contatti video settimanali, a orari concordati. Si preveda inoltre la possibilità di chiamate quotidiane, o comunque ogni volta che i bambini desiderano parlare con la madre. d) In considerazione dell'ampio tempo di permanenza dei minori presso la madre e delle spese relative dalla stessa versate a causa dei frequenti trasferimenti a Milano, disporre che ciascun genitore provvede al mantenimento diretto dei figli nei periodi di propria competenza;
oltre al 50% delle spese straordinarie come da noto protocollo della Corte di Appello di Milano;
NEL MERITO, IN VIA DI ULTERIORE SUBORDINE:
5. Nell'eventualità in cui la madre riuscisse ad ottenere il proprio trasferimento, anche temporaneo, a Milano, si chiede comunque che la Corte voglia riformare la sentenza impugnata disponendo i provvedimenti che seguono:
1) Confermare l'affido all'ente come disposto dal punto 4) della sentenza con espressa eliminazione dei poteri conferiti al padre dal punto 8) della sentenza per le motivazioni di cui alla narrativa dell'atto, con collocamento prevalente dei minori presso l'abitazione che la madre reperirà a Milano;
2) mantenendo nel frattempo il regime di frequentazione paterna ampio come già attuato in sede presidenziale di primo grado;
3) determinare il contributo al mantenimento dei minori a carico del padre in misura equa e proporzionata alle sue condizioni economiche, valutate comparativamente a quelle materne e tenuto conto dei maggiori oneri che gravano sulla madre per effetto del trasferimento: in particolare, indicativamente, porre a carico del padre un assegno mensile di mantenimento pari ad € 700,00 (o quella maggiore/minore somma ritenuta di giustizia) da versarsi alla Sig.ra quale Parte_1 contributo al mantenimento ordinario di e , oltre al 50% delle spese straordinarie come Per_3 Per_4 da noto protocollo della Corte di Appello di Milano;
IN VIA ISTRUTTORIA:
6. Previa dichiarazione della nullità della ctu svolta in primo grado per i motivi di cui alla narrativa Ammettere ed espletare nuova Consulenza Tecnica d'Ufficio in ambito psicologico-familiare, previa nomina di interprete e mediatore culturale, conferendo incarico ad un consulente specializzato in materia di affidamento di minori e relazioni familiari, diverso da quello di primo grado, con il seguente quesito indicativo: "accerti il CTU, esaminati i genitori e i minori (alla presenza di interprete
3 per la madre), valutate le condizioni di vita, abitative, lavorative e familiari di ciascun genitore nei rispettivi luoghi di residenza (Milano e Vienna), ed eseguite le osservazioni ritenute opportune, quale sia la soluzione logistica e organizzativa maggiormente rispondente al preminente interesse dei minori, valutando in particolare l'incidenza di un eventuale trasferimento dei minori a Vienna con la madre sui loro bisogni affettivi, educativi e di relazione con il padre, nonché ogni altra circostanza utile ai fini del decidere";
7. Disporre l'audizione diretta dei minori da parte della Corte, eventualmente assistita da esperto in psicologia infantile, in ambiente protetto e con modalità che garantiscano la massima serenità dei minori, ai sensi degli artt. 337-octies c.c. e 336-bis c.c., onde acquisire la loro opinione aggiornata in merito alla residenza e al collocamento;
IN OGNI CASO:
8. disporre fin d'ora che, all'esito della rinnovata istruttoria peritale, le parti possano ricondurre la causa in decisione innanzi a questa Corte per la definitiva regolamentazione dell'affidamento e residenza dei minori, tenuto conto degli esiti della nuova CTU e dell'eventuale evoluzione della situazione della madre (la quale potrebbe aver nel frattempo ulteriormente consolidato la propria posizione lavorativa e logistica a Vienna, ove già risiede stabilmente);
9. Condannare il Sig. alla rifusione in favore di parte appellante Controparte_1 delle spese legali del doppio grado di giudizio, ivi incluse le spese della CTU svolta in primo grado (poste anticipatamente a carico della madre) stante l'esito di riforma”.
Per parte appellata:
“In via principale:
- rigettare integralmente l'appello proposto dalla Sig.ra e tutte le domande ivi Parte_1 formulate, in quanto inammissibili e/o infondate in fatto e in diritto o come meglio;
- per l'effetto, confermare integralmente la sentenza di primo grado del Tribunale di Milano n. 3086/2025 pubblicata l'11 aprile 2025. In via di appello incidentale autonomo:
-in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre che la ripartizione delle vacanze estive, come già articolata nei periodi 1°-15 luglio e 1°-15 agosto con un genitore, e 16-31 luglio e 16-31 agosto con l'altro, venga precisata nel senso di stabilire che per l'anno 2025 il primo periodo (1°-15 luglio e 1°-15 agosto) spetti al padre e, conseguentemente, per l'anno 2026 alla madre, e così a seguire ad anni alterni, salvo diversi accordi tra le parti. In via di appello incidentale subordinato e condizionato:
- nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda subordinata avversaria di modifica delle statuizioni relative al collocamento dei minori per il caso di rientro e residenza della madre a Milano, in parziale riforma della sentenza impugnata, disporre il collocamento dei figli a settimane alterne presso ciascun genitore secondo le modalità e i tempi indicati dalla Consulenza Tecnica d'Ufficio in atti, con conferma dell'assegno perequativo mensile a carico della Sig.ra
[...] ed a favore del padre di € 2.000,00 (€ 1.000,00 per ciascun figlio) e del contributo alle Parte_1 spese straordinarie secondo quanto previsto nella sentenza impugnata;
In via istruttoria:
- rigettare la richiesta di rinnovazione della CTU formulata ex adverso ed il relativo quesito in quanto inammissibile ed infondata;
- rigettare la richiesta di ascolto dei minori, essendo già stato svolto l'incombente in primo grado in maniera adeguata;
4 - in via incidentale, ove ritenuto da questa Corte necessario: ammettere la prova per testi limitatamente al capitolo di prova n. 12 indicato nelle conclusioni di primo grado, con i testi già indicati e;
Testimone_1 Testimone_2
- in via subordinata e condizionata: nella denegata ipotesi di rinnovo della CTU, ammettere i capitoli di prova da n. 1 a n. 11 e da n. 13 a n. 15 delle conclusioni di primo grado, con i testi già indicati.
In ogni caso:
- condannare la ricorrente alla rifusione delle spese del presente grado di giudizio, oltre accessori di legge, con conferma della condanna alle spese già disposta dal Tribunale in primo grado”
Per il Curatore Speciale:
“Rigettare l'appello proposto per le ragioni esposte in quanto infondato in fatto ed in diritto e per l'effetto confermare la sentenza emessa dal Tribunale di Milano n. 3086/25 pubblicata in data 11.4.2025 e notificata alle parti in data 22.4.2025 nel procedimento n. 163275/22. Vinte le spese ed i compensi professionali di causa”.
Per il Procuratore Generale:
“Esprime parere negativo all'accoglimento dell'appello con conferma del provvedimento impugnato”.
1.Con sentenza pubblicata in data 11.04.2025 il Tribunale, definitivamente pronunciando, così statuiva:
“1.Dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto da e Controparte_1 [...] in data 19.12.2009 in Slavonski Brod (Croazia), non trascritto in Italia;
Parte_1
2.Manda il Cancelliere a trasmettere copia autentica del dispositivo della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Milano per le opportune annotazioni;
3. il 7.6.2010, e , ex artt. 333 c.c. e 5 bis l. n. 184/83 al Servizio Persona_5 Persona_6 Sociale del Comune di Milano per un periodo di anni due;
almeno tre mesi prima della scadenza, l'Ente segnalerà tempestivamente alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni eventuali situazioni di pregiudizio per i minori che ostino all'affidamento condiviso del medesimo ai genitori;
4.Limita la responsabilità genitoriale delle parti quanto alle decisioni di maggior interesse per i figli minori relative alla salute, istruzione e educazione, residenza abituale, tempi e modalità di frequentazione del genitore non collocatario prevalente e pratiche amministrative comprese quelle relative al rilascio/rinnovo dei documenti validi per l'espatrio per i figli minori;
5. Dispone il collocamento prevalente, anche ai fini della residenza anagrafica, dei figli minori presso il padre e che la madre possa vederli e tenerli con sé con i seguenti tempi e modalità: -due week end al mese, non consecutivi, dal sabato mattina alla domenica sera – o dal venerdì sera al lunedì mattina qualora gli impegni lavorativi glielo consentano – con orari da indicare al padre non appena conosciuti e comunque almeno due settimane prima come oggi avviene;
in difetto di comunicazione essi vengono fin d'ora fissati dal sabato alle 9.30 alla domenica sera alle 20.30.
- le intere vacanze della scuola francese di ottobre/ novembre e febbraio/marzo; nel periodo natalizio ad anni alterni con il padre dalla fine delle lezioni sino al 30 Dicembre compreso ovvero dal 31 dicembre mattina al 6 gennaio, anno 2025 primo periodo con la madre;
ad anni alterni l'intero periodo di vacanze pasquali, anno 2025 con la madre;
durante l'estate quindici giorni durante il mese di luglio e quindici giorni durante quello di agosto, in periodi da concordarsi con il padre entro il 30 aprile di ogni anno;
in difetto di accordo essi vengono individuati in anni alterni dal 1 al 16 luglio
5 compreso e dal 1al 16 agosto compreso, ovvero l'anno successivo dal 17 luglio al 31 luglio e dal 17 agosto al 31 Agosto, anno 2025 primo periodo con la madre
6.Incarica il Servizio Sociale affidatario di eventualmente diversamente regolamentare e/o modulare la frequentazione materna con i tempi e le modalità maggiormente rispondenti all'interesse prioritario dei figli minori, sentiti i minori medesimi, tenuto delle condizioni di loro benessere psicofisico, della qualità della relazione intrattenuta con ciascun genitore e dell'andamento degli interventi di supporto avviati in favore dei minori e dei genitori;
7.Dispone che i genitori, nei tempi di rispettiva permanenza, provvedano alla cura ed alla gestione ordinaria dei figli minori;
8.Dispone che il genitore collocatario prevalente, previo avviso all'Ente affidatario ed all'altro genitore, assuma le seguenti decisioni e compia i seguenti atti, anche con firma disgiunta: salute a. Iscrizione al SSN e scelta del pediatra di base;
b. visite e trattamenti prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
c. vaccinazione obbligatorie: prima somministrazione e richiami obbligatori;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici, anche non dell'obbligo, già avviati;
b. attività scolastiche e parascolastiche di tipo educativo organizzate nell'ambito scolastico pubblico frequentato (es. scuola natura e viaggio di istruzione anche per più giorni, partecipazione a percorsi integrativi dell'offerta scolastica – es laboratori esperienziali/psicomotori secondo il POF - Piano Offerta Formativa dell'istituto frequentato); c. iscrizione ad una attività sportiva e/o a corsi sportivi già avviati o effettuati nel plesso scolastico frequentato;
d. iscrizione al tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; e. deleghe al ritiro da scuola da concedere da ciascuno dei genitori a persona di fiducia (per es. nonni di ciascun ramo parentale, stabili conviventi o baby sitter); f. iscrizione a centri ricreativi centri estivi diurni (ad es. oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); pratiche amministrative a. richiesta documenti di identità non validi per l'espatrio e richiesta di tessera sanitaria;
9.Dispone che, in caso di disaccordo, inerzia e/o rifiuto del genitore collocatario prevalente, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori assuma le decisioni e compia gli atti di cui al superiore capo, informando tempestivamente l'Autorità Giudiziaria;
10.Dispone il Servizio Sociale affidatario, anche previa eventuale acquisizione di informazioni da soggetti terzi (per es. pediatra, insegnanti), sentito il minore, convochi i genitori per raggiungere una soluzione condivisa nell'interesse del minore, con riferimento ai seguenti atti di gestione straordinaria: salute a. vaccinazioni facoltative;
b. trattamenti sanitari non prescritti dal pediatra di base e/o da specialisti del SSN;
istruzione ed educazione a. iscrizioni a cicli scolastici non dell'obbligo o a nuovi cicli scolastici;
b. iscrizione ad attività di istruzione, ludiche e/o sportive (quali corsi di lingua straniera, di musica e/o di ulteriori attività sportive) diverse da quelle sopra elencate;
c. viaggi studio in Italia e all'estero diversi da quelli sopra elencati;
pratiche amministrative a. documenti validi per l'espatrio e permesso di soggiorno;
residenza abituale trasferimenti in altro Comune o all'estero;
11.Dispone che, in caso di raggiungimento di un accordo, il genitore presso cui il minore è collocato in via prevalente provveda al compimento dei relativi atti;
12.Dispone che, in caso di persistente disaccordo, l'Ente affidatario segnali la situazione all'Autorità Giudiziaria competente, indicando la scelta ritenuta maggiormente rispondente all'interesse del minore;
6 13.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3 ciascuno per la parte di rispettiva competenza, di avviare/proseguire gli interventi di supporto di supporto socio-educativo anche domiciliari e interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico/neuropsichiatrico per i minori;
14.Incarica il Servizio Sociale affidatario, in collaborazione con i , Controparte_3 ciascuno per la parte di sua competenza, di avviare/proseguire gli interventi di seguito dettagliati: interventi di supporto alla genitorialità; interventi di supporto psicologico/psicoterapeutico per entrambi i genitori, compatibilmente con la residenza estera della madre;
15.Incarica l'Ente Affidatario di svolgere un'attenta attività di monitoraggio sul nucleo familiare, allargato alla nuova famiglia del padre, e sulla situazione dei minori, trasmettendo al Giudice Tutelare relazioni trimestrali di aggiornamento sull'andamento degli interventi di supporto avviati, sui rapporti mantenuti dal minore con ciascun genitore e sull'attuazione del progetto elaborato a sostegno del nucleo familiare e del minore medesimo, segnalando immediatamente, in ogni caso, alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni situazioni di grave pregiudizio per i minori;
16.Invita entrambi i genitori ad attenersi, nell'esclusivo interesse dei figli minori e in quanto funzionale ad un sano percorso di crescita dei medesimi, alle statuizioni del presente provvedimento e di prestare la massima collaborazione agli operatori del Servizio Sociale Affidatario e dei Servizi della , avvisandoli che, in caso di mancata effettiva collaborazione e di conseguente CP_3 CP_3 situazioni di pregiudizio per i minori, potranno essere assunti ulteriori provvedimenti limitativi/ablativi della responsabilità genitoriale. ,
17.Pone definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori, da versarsi al padre, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023
- marzo 2025, ed € 2.000 (€ 1.000 per ciascuno) annualmente rivalutabili con decorrenza Aprile 2025, entro il giorno 5 di ogni mese, nonchè il 100% costo della scuola francese oltre che il 70% delle ulteriori spese straordinarie, di seguito indicate: a- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale b- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
c- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/ tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
d- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post-universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
e- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali); f- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy-scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli;
avuto riguardo alle spese straordinarie da concordare, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro, dovrà manifestare un motivato dissenso per iscritto nell'immediatezza della richiesta (massimo 10 gg.); in difetto il silenzio sarà inteso come consenso alla
7 richiesta. il genitore anticipatario delle spese dovrà inviare (a mezzo raccomandata o e mail con prova di avvenuta ricezione) all'altro genitore la documentazione comprovante l'esborso sostenuto entro 30 giorni. Il rimborso dovrà avvenire entro i 15 giorni successivi alla richiesta
18.Dispone che l'assegno unico per il nucleo familiare, se percepito, venga interamente trattenuto dal padre collocatario;
19.Dispone che i costi per i viaggi e l'alloggio della madre e/o dei minori da Milano a Vienna e viceversa restino interamente a carico di;
Parte_1
20.Condanna alla rifusione delle spese di lite sostenute dal ricorrente che si Parte_1 liquidano, in € 7.200,00 oltre spese generali forfetarie, Iva e Cpa come per legge, in esse comprese anche le spese per il sub procedimento in corso di causa;
21.Pone a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale, che verranno liquidate come da separato decreto .
22.Pone definitivamente a carico di entrambi i genitori, al 50% ciascuno, le spese della CTU già liquidate nel corso del giudizio.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege ad eccezione del capo 1)”
2. Avverso detta sentenza ha presentato appello in data 21.05.2025 per i seguenti Parte_1 motivi: I. Violazione del diritto di difesa della madre per mancata nomina di interprete -- art. 122 c.p.c., artt. 24 e 111 Cost., art. 6 CEDU -- invalidità e inattendibilità della CTU svolta senza garantire adeguata partecipazione della parte non italofona II. Omesso e/o inadeguato esame della volontà espressa dai minori - - violazione dell'art. 473 bis.4 cpc, dell'art. 12 della convenzione ONU sui diritti del fanciullo e della convenzione di Strasburgo -- erronea valutazione dell'interesse superiore dei minori in contrasto con le risultanze dell'ascolto III. Errori e lacune della CTU psicologica: mancata considerazione della pregressa vita dei minori a Vienna e di altri elementi di fatto decisivi già dedotti dalla madre -- valutazione parziale e fuorviante del superiore interesse dei minori IV. Acritica adesione del Tribunale (e del Curatore Speciale) alle conclusioni della CTU -- mancata autonoma valutazione giudiziale -- violazione artt. 115 e 116 c.p.c. -- necessità di rinnovazione della CTU in grado di Appello V. Violazione del diritto alla bigenitorialità e ai poteri delegati all'ente affidatario: esistenza di irrituali poteri in capo al padre ultronei rispetto alla delega ai servizi e che incidono profondamente sul mantenimento e sul diritto di visita. VI. Violazione del diritto di visita e del principio di bigenitorialità (art. 473-bis.40 c.p.c.; art. 30 cost.; art. 8 CEDU) per indebita limitazione dei tempi di permanenza dei minori con la madre residente all'estero VII. Erronea quantificazione del contributo al mantenimento dei figli posto a carico della madre (art. 473-bis.40 c.p.c.) in violazione del principio di proporzionalità e adeguatezza alle capacità economiche del genitore obbligato ed errata valutazione dei redditi e delle capacità patrimoniali della madre. ISTANZA URGENTE DI SOSPENSIONE EX ART. 283 E 351 C.P.C. DELL'EFFICACIA ESECUTIVA DELLA SENTENZA
3. Con Decreto di fissazione udienza del 20.06.2025 il Presidente della sezione famiglia e minori ha rimesso l'esame della sospensiva insieme col merito alla prima udienza fissata per il giorno 8.10.2025,
8 sostituendo l'udienza fissata col deposito di note scritte e assegnando termine fino al secondo giorno antecedente a quello già fissato per l'udienza sostituita.
4. Con comparsa del 4.09.2025 si è costituito nel presente giudizio , chiedendo il Controparte_1 rigetto integrale del gravame e interponendo appello incidentale per ottenere la modifica della decorrenza del periodo di alternanza delle vacanze estive tra i genitori.
5. Con comparsa del 5.09.2025 si è costituito il curatore speciale dei minori e Per_3 Persona_2 chiedendo il rigetto dell'appello proposto dalla Sig.ra Parte_1
6. Con parere reso in data 30.09.2025 il Sost. Procuratore Generale ha espresso parere negativo all'accoglimento dell'appello chiedendo la conferma del provvedimento impugnato.
7. All' udienza in data 8.10.2025, celebrata senza la presenza delle parti, la Corte, dato atto delle note scritte depositate dalle parti e del parere del P.G. ha disposto la comparizione personale delle parti all'udienza del 6.11.2025 ai fini di una possibile conciliazione.
8. All'udienza del 6.11.2025 la Corte ha preliminarmente interloquito con le parti in relazione alla possibilità di una soluzione conciliativa della presente causa. I difensori delle parti hanno dichiarato di essere disponibili ad individuare una soluzione transattiva che preveda comunque il mantenimento dell'affido all'ente dei minori, attestando che rimane allo stato non raggiunta una ipotesi di accordo sui punti relativi al collocamento dei minori e all'eventuale contributo al loro mantenimento. La difesa di parte appellante ha attestato che la Signora già attualmente è presente Parte_1 fisicamente a Milano due settimane al mese e pertanto sarebbe ipotizzabile da subito un collocamento dei minori di tipo paritario. La difesa di parte appellata in punto di collocamento ha espresso perplessità, ipotizzando che sia preferibile demandare ai Servizi la regolamentazione in punto di diritto di visita e correlato collocamento prevalente in difetto di allegazioni certe sulla attuale permanenza in Italia della signora e sulla possibile evoluzione dell'assetto del suo rapporto lavorativo dopo il 31/3/2026. I difensori di entrambe le parti hanno altresì dichiarato di non avere invece ad oggi una minima ipotesi di accordo in punto di profili economici relativi al mantenimento dei minori. A questo punto la Corte, su richiesta concorde dei difensori, li ha invitati a verificare la possibilità di un accordo che comprenda il mantenimento dell'affido all'Ente sebbene con eliminazione delle disposizioni in punto di facoltà conferite al genitore collocatario ex art 5 bis della legge adozioni, in quanto previsione normativa comunque non applicabile alla fattispecie trattandosi di procedimento che in primo grado è iniziato in epoca antecedente all'entrata in vigore della Riforma Cartabia. La soluzione transattiva potrebbe altresì contemplare un collocamento paritario dei minori a settimane alterne presso ciascuno dei genitori e una riduzione dei contributo materno al mantenimento dei minori in favore di parte appellata da determinarsi tenendo conto dell'incidenza economica del pagamento della scuola francese frequentata dai minori, con specifico accordo anche in riferimento alle spese del presente grado da compensare integralmente. Resta ferma ovviamente l'ampia facoltà delle parti di articolare i punti di un eventuale accordo nei termini dai medesimi meglio ritenuti rispondenti alle rispettive esigenze. Il curatore speciale, interpellato dalla Corte, ha dichiarato di auspicare che si arrivi ad una soluzione concordata, esprimendo parere favorevole all'ipotesi di collocamento alternato dei minori peraltro suggerita dalla CTU.
9 Il Procuratore Generale ha espresso parere favorevole rispetto ad una eventuale soluzione conciliativa della causa assolutamente auspicabile nell'interesse dei minori e ha concluso comunque nel merito, chiedendo la conferma dell'affido all'Ente per i minori, il collocamento alternato paritario dei minori presso entrambi i genitori e un contributo materno perequativo al mantenimento dei minori nella misura di 700,00 euro, ferme le ulteriori statuizioni della sentenza impugnata Le parti dopo una reciproca consultazione effettuata al di fuori dell'aula sono rientrate e hanno dato atto di aver raggiunto un accordo per la definizione della causa alle seguenti condizioni, con riserva di deposito delle medesime a mezzo di conclusioni scritte congiuntamente nel termine che la Corte vorrà assegnare:
-conferma dell'affido dei minori all'Ente con le precisazioni inerenti alle facoltà rimesse al genitore collocatario prevalente;
-collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore tendenzialmente da sabato mattina a sabato mattina fino al 28/03/2026 e differente articolazione nel periodo successivo che verrà definita nelle note congiunte da depositare alla Corte;
-contributo al mantenimento dei minori a carico di parte appellante in misura di 500,00 euro dal mese di aprile 2025 fino ad ottobre 2025 e in misura di 700,00 euro da novembre 2025. Quanto al pregresso, obbligo della parte appellante di corrispondere l'importo di 500,00 euro mensili per il periodo da ottobre 2023 a marzo 2025 con corresponsione rateizzata dell'importo complessivo. Con esclusione della previsione per parte appellata di dover assicurare ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui;
-spese straordinarie per i minori suddivise secondo le previsioni della sentenza di primo grado in misura dei 30% a carico del padre, del 70% a carico della madre che continuerà a pagare anche integralmente il costo della scuola francese dei figli;
-spese del curatore speciale a carico al 50% per ciascuna delle parti;
- compensazione integrale delle spese del doppio grado di giudizio.
La Corte ha quindi rinviato il processo all'udienza del 19.11.2025, disponendo la trattazione scritta con termine alle parti per il deposito in PCT di conclusioni congiunte sino al 16.11.2025.
9.Con note scritte depositate nelle date del 14 e 15.11.2025, sottoscritte dalle parti personalmente e da tutti i difensori, le parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni nei seguenti termini:
“Voglia l'adita Corte di Appello di Milano, a parziale riforma della sentenza n. 3086/2025 emessa dal Tribunale di Milano in data 26 marzo 2025 e pubblicata l'11 aprile 2025: 1) Confermare l'affidamento e la presa in incarico dei minori ed Persona_1 Persona_7 al Servizio Sociale del Comune di Milano, riformando la sentenza impugnata
[...] limitatamente alle facoltà conferite al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie in considerazione dell'introduzione del giudizio di primo grado prima della entrata in vigore della Riforma Cartabia e per l'effetto:
- revocare il capo n. 8 del dispositivo della sentenza impugnata e dichiarare priva di effetti la relativa statuizione non applicabile alla fattispecie;
- in riforma del capo n. 9 del dispositivo della sentenza impugnata disporre che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito agli atti di gestione indicati all'originario capo n. 8 della sentenza impugnata, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le relative decisioni e compia i relativi atti;
- in riforma del capo n. 11 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, prevedere che, in caso di raggiungimento di un accordo sugli atti di gestione straordinaria
10 di cui al capo n. 10 del medesimo dispositivo ma di disaccordo su quale genitore debba provvedere al compimento dei relativi atti, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, ne assuma la relativa decisione.
2) In riforma dei capi n. 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata e loro sostituzione, disporre il collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore a Milano da sabato mattina (h. 9.30) al successivo sabato mattina (h. 9.30) sino al 31 dicembre 2025 e dopo tale data disporre che il collocamento avverrà, sempre a settimane alterne con ciascun genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola fino all'uscita da scuola del venerdì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori. Le parti concordano circa il fatto che l'alternanza avrà corso sin dalla firma delle presenti conclusioni congiunte. I minori pertanto staranno con la madre per la settimana di competenza della stessa a partire da sabato 15 novembre p.v.
9.30. Le parti si impegnano a trasmettere il presente atto al Servizio Sociale, già notiziato sia sul contenuto di questa parte dell'accordo che sulla decorrenza del medesimo. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, estive, ponti infra -annuali e vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano circa la suddivisione paritaria delle stesse con impegno a trovare un accordo tramite il supporto dei servizi sociali.
3) In parziale riforma del capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento dei due figli minori da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo da aprile 2025 a ottobre 2025 e di € 700,00 (ossia € 350 per ciascun figlio) a partire dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabili con decorrenza da tale mese, escludendosi così l'obbligo del padre di garantire ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui come previsto nelle motivazioni della sentenza appellata.
4) Confermare il capo n. 17 della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della madre “un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025” disponendo che la stessa sia tenuta all'integrale pagamento, dedotto quanto già eventualmente versato a tale titolo, in rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti scadenze: € 500,00 (cinquecento) a far data dalla firma del presente accordo e fino al 5 giugno 2026 (totale n. 8 rate); il saldo rimanente verrà versato invece in sole quattro rate mensili successive (dal 5 luglio ed entro il 5 ottobre 2026) di € 1.250,00 ciascuna;
in relazione a questo punto dell'accordo le parti dichiarano espressamente che non verrà operata alcuna compensazione tra mantenimento e spese straordinarie.
5) Confermare che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise in misura del 30% a carico del padre ed in misura del 70% a carico della madre, la quale sarà tenuta altresì al pagamento del 100% del costo della scuola francese dei figli;
per l'individuazione di tali spese e le modalità di rimborso tra le parti si applicherà quanto previsto al capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata.
6) In riforma del capo n. 20 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
7) Porre a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale del presente giudizio.
8) Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9) Confermare nel resto l'impugnata sentenza.”
10.Osserva la Corte che l'accordo raggiunto dalle parti all'udienza del 6.11.2025 e formalizzato con
11 le note congiunte di precisazione conclusioni versate in atti appare suscettibile di positivo apprezzamento, in quanto frutto della consapevole volontà espressa dalle parti e stante l'assenza di contrasto con norme imperative e con l'ordine pubblico. Ciò è a dirsi anche con riferimento alla prevista revoca delle facoltà originariamente conferite al capo 8) del dispositivo della sentenza impugnata al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione non applicabile al presente giudizio, instaurato in epoca antecedente alla entrata in vigore della Riforma Cartabia e comunque priva di ragion d'essere a fronte del raggiunto accordo sul collocamento paritario dei minori. L'accordo contempla altresì che le spese del curatore speciale dei minori, entrambi ammessi al patrocinio a spese dello Stato, siano poste a carico di entrambe le parti nella misura del 50% ciascuna, da liquidare con separato decreto. Pertanto, alla Corte non resta che provvedere per quanto di competenza, dando atto dell'accordo concluso inter partes e statuendo in conformità.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da nei confronti di Parte_1
in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Milano Controparte_1 n. 3086/2025, pubblicata in data 11/04/2025 resa nel procedimento RG n.16275/2022, così statuisce:
1) Dà atto del seguente accordo raggiunto dalle parti e provvede in conformità:
1) Confermare l'affidamento e la presa in incarico dei minori ed Persona_1 [...] al Servizio Sociale del Comune di Milano, riformando la sentenza Persona_7 impugnata limitatamente alle facoltà conferite al genitore collocatario ex art. 5 bis legge 184/1983, in quanto previsione normativa non applicabile alla fattispecie in considerazione dell'introduzione del giudizio di primo grado prima della entrata in vigore della Riforma Cartabia e per l'effetto:
- revocare il capo n. 8 del dispositivo della sentenza impugnata e dichiarare priva di effetti la relativa statuizione non applicabile alla fattispecie;
- in riforma del capo n. 9 del dispositivo della sentenza impugnata disporre che, in caso di disaccordo tra i genitori in merito agli atti di gestione indicati all'originario capo n. 8 della sentenza impugnata, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, sentiti i genitori medesimi ed i minori, assuma le relative decisioni e compia i relativi atti;
- in riforma del capo n. 11 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, prevedere che, in caso di raggiungimento di un accordo sugli atti di gestione straordinaria di cui al capo n. 10 del medesimo dispositivo ma di disaccordo su quale genitore debba provvedere al compimento dei relativi atti, l'Ente affidatario, tramite il Servizio Sociale, ne assuma la relativa decisione. 2) In riforma dei capi n. 5 e 6 del dispositivo della sentenza impugnata e loro sostituzione, disporre il collocamento paritetico dei minori a settimane alterne presso ciascun genitore a Milano da sabato mattina (h. 9.30) al successivo sabato mattina (h. 9.30) sino al 31 dicembre 2025 e dopo tale data disporre che il collocamento avverrà, sempre a settimane alterne con ciascun genitore, dal venerdì dall'uscita da scuola fino all'uscita da scuola del venerdì successivo, salvo diversi accordi tra i genitori. Le parti concordano circa il fatto che l'alternanza avrà corso sin dalla firma delle presenti conclusioni congiunte. I minori pertanto staranno con la madre per la settimana di competenza della stessa a partire da sabato 15 novembre p.v.
9.30. Le parti si impegnano a trasmettere il presente atto al
12 Servizio Sociale, già notiziato sia sul contenuto di questa parte dell'accordo che sulla decorrenza del medesimo. Per quanto riguarda le vacanze scolastiche, estive, ponti infra - annuali e vacanze Natalizie e Pasquali, i genitori concordano circa la suddivisione paritaria delle stesse con impegno a trovare un accordo tramite il supporto dei servizi sociali.
3) In parziale riforma del capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata porre definitivamente a carico della madre un assegno mensile perequativo quale contributo al mantenimento dei due figli minori da versarsi al padre entro il giorno 5 di ogni mese, nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo da aprile 2025 a ottobre 2025 e di € 700,00 (ossia € 350 per ciascun figlio) a partire dal mese di novembre 2025, annualmente rivalutabili con decorrenza da tale mese, escludendosi così l'obbligo del padre di garantire ai figli due stanze distinte per i periodi di permanenza con lui come previsto nelle motivazioni della sentenza appellata.
4) Confermare il capo n. 17 della sentenza impugnata nella parte in cui ha posto a carico della madre “un assegno mensile perequativo per il mantenimento dei due figli minori nella misura complessiva di € 500,00 per il periodo ottobre 2023 - marzo 2025” disponendo che la stessa sia tenuta all'integrale pagamento, dedotto quanto già eventualmente versato a tale titolo, in rate mensili da versarsi entro il giorno 5 di ogni mese alle seguenti scadenze: € 500,00 (cinquecento) a far data dalla firma del presente accordo e fino al 5 giugno 2026 (totale n. 8 rate); il saldo rimanente verrà versato invece in sole quattro rate mensili successive (dal 5 luglio ed entro il 5 ottobre 2026) di € 1.250,00 ciascuna;
in relazione a questo punto dell'accordo le parti dichiarano espressamente che non verrà operata alcuna compensazione tra mantenimento e spese straordinarie.
5) Confermare che le spese straordinarie per i figli vengano suddivise in misura del 30% a carico del padre ed in misura del 70% a carico della madre, la quale sarà tenuta altresì al pagamento del 100% del costo della scuola francese dei figli;
per l'individuazione di tali spese e le modalità di rimborso tra le parti si applicherà quanto previsto al capo n. 17 del dispositivo della sentenza impugnata.
6) In riforma del capo n. 20 del dispositivo della sentenza impugnata e sua sostituzione, disporre la compensazione integrale tra le parti delle spese del giudizio di primo grado.
7) Porre a carico delle parti solidalmente e nella misura del 50% ciascuno, le spese di lite sostenute dal Curatore speciale del presente giudizio.
8) Disporre la compensazione integrale delle spese di lite del presente grado di giudizio.
9) Confermare nel resto l'impugnata sentenza.”
2) Riserva con separato decreto la liquidazione dei compensi del curatore speciale dei minori.
Si comunichi alle parti e al Servizio Sociale del Comune di Milano.
Così deciso in Milano nella Camera di consiglio del 19.11.2025
Il Presidente est. Maria Vicidomini
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