Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 803
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Sentenza 23 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Insussistenza presupposto d'imposta per terreni in zone montane

    Il Comune di Ottaviano è classificato come parzialmente montano, pertanto l'esenzione si applica solo ai terreni situati nelle aree specificamente indicate come montane. Il contribuente non ha fornito la prova che i terreni oggetto di accertamento si trovassero effettivamente in zone montane, né ha dimostrato di possedere tutti i requisiti per l'esenzione. La perizia allegata non è stata ritenuta sufficiente a comprovare la localizzazione in aree montane o le caratteristiche di impraticabilità, difficoltà di accesso o non coltivabilità.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 803
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania
    Numero : 803
    Data del deposito : 23 gennaio 2026

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