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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Campania, sez. I, sentenza 23/01/2026, n. 803 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Campania |
| Numero : | 803 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 803/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2388/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio N. 1 80044 Ottaviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1947/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2284 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6706/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnò l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2018, n. 2224 del 31 dicembre 2023, emesso dal Comune di Ottaviano
e notificato il 18/3/2024 contenente la liquidazione dell'imposta comunale, per un totale complessivo di
€ 1.094,00 pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato, avuto riguardo ad una pluralità di immobili.
La società contribuente contestò la sussistenza del presupposto di imposta limitatamente alla quota calcolata per i terreni oggetto della richiesta di pagamento, rientranti nella titolarità della società, in quanto situati in
“zone montane non coltivate” catastalmente identificati come bosco, frutteto, vigneto etc. e collocati nel Foglio Dati catast_1, la cui prova contraria graverebbe sull'ente impositore in ragione della posizione di attore sostanziale rivestita per effetto del riformato processo tributario (art. 7, co.
5-bis, del D. lgs. n. 546/92, come novellato dall'art. 6 della L. 31/8/2022, n. 130). Non venne, contrariamente, contestata l'imposta per gli immobili catastalmente identificati come C6, A2 ed A7 (imposta, peraltro, già versata, come si evince dallo stesso avviso di accertamento esecutivo emesso). Al fine di comprovare la contestazione sollevata, la ricorrente allegò in primo grado una perizia asseverata.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo non dimostrato che i suddetti terreni, quand'anche incolti, rientrassero in comuni montani ovvero, in caso di comuni parzialmente montani, in zone con caratteristiche tali da giustificare l'esenzione IMU ai sensi della legge n. 208/2015.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Ottaviano, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il ragionamento in fatto e in diritto del primo giudice.
È opportuno precisare che, a partire dal 2016, i terreni agricoli situati nei comuni considerati “montani”, come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Quindi dal 2016 è stata reinserita la pregressa classificazione dei terreni montani, secondo la Circolare n.
9/1993 già utilizzata fino al 2013, da cui discende l'ulteriore esenzione prevista dell'art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015, secondo cui sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni restano assoggettati all'IMU.
I terreni non precipuamente agricoli, cioè i cosiddetti terreni "incolti", quindi non "adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile" sono da ritenersi considerarsi agricoli.
Il Comune di Ottaviano è classificato in tale circolare come parzialmente montano;
di conseguenza,
l'esenzione si applica soltanto ai terreni che si trovano nelle aree specificamente indicate come montane, cioè che rientrano in tale parziale delimitazione montana.
Poiché, in materia di esenzioni fiscali, spetta al contribuente dimostrare di averne diritto (per il principio della vicinanza della prova, e per il principio secondo cui chi afferma un fatto –come il presupposto dell'all'esenzione- ha 'onere di provarlo), il ricorrente avrebbe dovuto provare che i terreni oggetto dell'accertamento si trovavano effettivamente in zone montane. Tuttavia, tale prova non è stata fornita, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado nella sua sentenza.
La società Ricorrente_1 s.r.l., in particolare, non ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'esenzione. Non ha infatti provato che i propri terreni — ancora classificati al catasto come frutteti e vigneti — si trovino in aree riconosciute come montane e caratterizzate da impraticabilità, difficoltà di accesso o non coltivabilità; e sotto tale profilo, la perizia presentata dalla società non apporta elementi utili, e anzi dal documento di destinazione urbanistica allegato alla stessa perizia emerge, infatti, che il terreno è compreso tra gli “Ambiti collinari e montani di tutela naturale”, dove è espressamente indicata la presenza di vigneti e altre coltivazioni.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 470,00, oltre accessori di legge
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CAMPANIA Sezione 1, riunita in udienza il
04/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
MONTAGNA ALFREDO, Presidente
DI NZ FABIO, Relatore
D'ORIANO MILENA, Giudice
in data 04/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2388/2025 depositato il 25/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Ottaviano - Piazza Municipio N. 1 80044 Ottaviano NA
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 1947/2025 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado NAPOLI sez.
16 e pubblicata il 05/02/2025
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 2284 IMU 2018
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 6706/2025 depositato il
10/11/2025
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso introduttivo del giudizio di primo grado la società Ricorrente_1 S.r.l. impugnò l'avviso di accertamento esecutivo IMU anno 2018, n. 2224 del 31 dicembre 2023, emesso dal Comune di Ottaviano
e notificato il 18/3/2024 contenente la liquidazione dell'imposta comunale, per un totale complessivo di
€ 1.094,00 pari alla differenza tra quanto dovuto e quanto versato, avuto riguardo ad una pluralità di immobili.
La società contribuente contestò la sussistenza del presupposto di imposta limitatamente alla quota calcolata per i terreni oggetto della richiesta di pagamento, rientranti nella titolarità della società, in quanto situati in
“zone montane non coltivate” catastalmente identificati come bosco, frutteto, vigneto etc. e collocati nel Foglio Dati catast_1, la cui prova contraria graverebbe sull'ente impositore in ragione della posizione di attore sostanziale rivestita per effetto del riformato processo tributario (art. 7, co.
5-bis, del D. lgs. n. 546/92, come novellato dall'art. 6 della L. 31/8/2022, n. 130). Non venne, contrariamente, contestata l'imposta per gli immobili catastalmente identificati come C6, A2 ed A7 (imposta, peraltro, già versata, come si evince dallo stesso avviso di accertamento esecutivo emesso). Al fine di comprovare la contestazione sollevata, la ricorrente allegò in primo grado una perizia asseverata.
Il Giudice di primo grado respinse il ricorso, ritenendo non dimostrato che i suddetti terreni, quand'anche incolti, rientrassero in comuni montani ovvero, in caso di comuni parzialmente montani, in zone con caratteristiche tali da giustificare l'esenzione IMU ai sensi della legge n. 208/2015.
Avverso tale sentenza parte contribuente ha proposto appello, reiterando le censure già proposte in primo grado.
Si è costituito il Comune di Ottaviano, deducendo l'infondatezza dell'appello.
All'esito della camera di consiglio del giorno 4 novembre 2025, il Collegio ha deliberato la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Occorre preliminarmente tracciare i limiti di cognizione del presente giudizio di appello.
Va evidenziato che si esamineranno esclusivamente i motivi di appello proposti in modo ammissibile, cioè nel rispetto dell'art. 342 c.p.c., il quale recita:
«L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità:
1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata».
Nel caso in esame, l'appello è ammissibile in quanto rispetta le previsioni del citato art. 342 c.p.c., per cui
è possibile l'esame del merito dei motivi di gravame.
Ciò premesso, il Collegio rileva che per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, il giudice, nel motivare concisamente la sentenza secondo i dettami di cui all'art. 118 disp. att. cpc, non è tenuto ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole questioni, di fatto e di diritto, considerate rilevanti ai fini della decisione concretamente adottata. Ne consegue che quelle residue, non trattate in modo esplicito, non devono necessariamente essere ritenute come omesse per effetto di error in procedendo, ben potendo esse risultare semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico-giuridica con quanto concretamente ritenuto provato. Alla luce di quanto appena ricordato, si deve quindi precisare che la trattazione sarà in questa sede limitata all'approfondimento delle sole questioni rilevanti e dirimenti ai fini del decidere, ritenendosi quindi assorbite tutte le altre eccezioni e questioni. E ciò in applicazione del principio della cosiddetta 'ragione più liquida' desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., ulteriormente valorizzato e confermato dalla Suprema Corte (Cass. Civ. SSUU sentenza n. 24883/2008; Cass. Civ. n. 26242/2014 e Cass. Civ. n.
9936/2014).
2. L'appello è infondato, in quanto le censure non scalfiscono il ragionamento in fatto e in diritto del primo giudice.
È opportuno precisare che, a partire dal 2016, i terreni agricoli situati nei comuni considerati “montani”, come indicato nella Circolare del Ministero delle Finanze n. 9 del 14 giugno 1993 (pubblicata sul supplemento ordinario n. 53 della Gazzetta Ufficiale n. 141 del 18 giugno 1993), sono esenti dal pagamento dell'IMU.
Quindi dal 2016 è stata reinserita la pregressa classificazione dei terreni montani, secondo la Circolare n.
9/1993 già utilizzata fino al 2013, da cui discende l'ulteriore esenzione prevista dell'art. 1, comma 13, L. 208 del 28/12/2015, secondo cui sono, altresì, esenti dall'IMU i terreni agricoli:
a) posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, indipendentemente dalla loro ubicazione;
b) ubicati nei comuni delle isole minori di cui all'allegato A annesso alla legge 28 dicembre 2001, n. 448;
c) a immutabile destinazione agro-silvo-pastorale a proprietà collettiva indivisibile e inusucapibile.
Tutti gli altri terreni che non rientrato in queste esenzioni restano assoggettati all'IMU.
I terreni non precipuamente agricoli, cioè i cosiddetti terreni "incolti", quindi non "adibiti all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile" sono da ritenersi considerarsi agricoli.
Il Comune di Ottaviano è classificato in tale circolare come parzialmente montano;
di conseguenza,
l'esenzione si applica soltanto ai terreni che si trovano nelle aree specificamente indicate come montane, cioè che rientrano in tale parziale delimitazione montana.
Poiché, in materia di esenzioni fiscali, spetta al contribuente dimostrare di averne diritto (per il principio della vicinanza della prova, e per il principio secondo cui chi afferma un fatto –come il presupposto dell'all'esenzione- ha 'onere di provarlo), il ricorrente avrebbe dovuto provare che i terreni oggetto dell'accertamento si trovavano effettivamente in zone montane. Tuttavia, tale prova non è stata fornita, come correttamente rilevato dal giudice di primo grado nella sua sentenza.
La società Ricorrente_1 s.r.l., in particolare, non ha dimostrato di possedere tutti i requisiti richiesti dalla legge per ottenere l'esenzione. Non ha infatti provato che i propri terreni — ancora classificati al catasto come frutteti e vigneti — si trovino in aree riconosciute come montane e caratterizzate da impraticabilità, difficoltà di accesso o non coltivabilità; e sotto tale profilo, la perizia presentata dalla società non apporta elementi utili, e anzi dal documento di destinazione urbanistica allegato alla stessa perizia emerge, infatti, che il terreno è compreso tra gli “Ambiti collinari e montani di tutela naturale”, dove è espressamente indicata la presenza di vigneti e altre coltivazioni.
3. Dunque il Collegio respinge l'appello.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza, e sono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
respinge l'appello; condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite in favore della parte appellata, liquidandole in euro 470,00, oltre accessori di legge