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Sentenza 16 febbraio 2026
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 108 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna |
| Numero : | 108 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 108/2026
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AE GA IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15522 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7613 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nato a [...] il data_1, proponeva ricorso contro il Comune di Enna, avverso: - gli avvisi di accertamento n. 15522 relativo a TASI e n. 7613 relativo a IMU, notificati in data 30/05/2025 dal Comune di Enna. La determinazione delle imposte comunali richieste risulta effettuata secondo la deliberazione della Giunta comunale ennese n. 219 del 09/10/2024 ad integrazione della deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo
I.M.U. Anni 2019-2022".
Chiamava in giudizio:
il Comune di Enna, in persona del legale rappresentante p.t.
I lricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 23 D. LGS N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE), mancando l'attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
2. NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER DIFETTO ASSOLUTO DI
ATTRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA SOTTOSCRITTO GLI ATTI IN VIOLAZIONE DELL' ART. 11
D. LGS 23/2011, ART. 1 COMMA 162 LEGGE 296/2006 ED ART. 1 COMMA 87 LEGGE 549/1995 -
ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON QUELLA A STAMPA;
3. NEL MERITO – RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
ENNESE N. 186/2023 AI SENSI DELL'ART. 7 D. LGS 546/92 PER ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE IMU E TASI SULLA SCORTA DELLE RILEVAZIONI ESTIMATIVE EFFETTUATE DALLA
SOCIETA' INCARICATA DAL COMUNE;
4. ILLEGITTIMITA' DELLE SANZIONI COMMINATE E DEGLI INTERESSI APPLICATI – ASSENZA DI
ELEMENTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS 472/97 (PRINCIPIO DI
COLPEVOLEZZA).
Il ricorrente chiedeva – in via principale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato;
accertare e dichiarare che il valore del terreno di proprietà del ricorrente;
Illegittimità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati;
con vittorie di spese e compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario
In data 31/12/2025, si costituiva Il Comune di Enna che chiedeva, nel merito, rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la legittimità degli atti impugnati così per come sono stati rideterminati, come da nota versata in atti;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato nei termini che seguono.
Si segue l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna con sentenza di data 10/11/2025. I primi due motivi di ricorso, non sono meritevoli di accoglimento.
Gli atti notificati al contribuente sono validi, essendo stati formati dal funzionario responsabile, dott. Nominativo_2
, la cui firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa come indicato a margine dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento è un atto amministrativo impositivo standardizzato.
L'atto formato è valido attesa la sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
Né, infine, in ricorrente ha dedotto delle discrasie tra una copia e l'altra dell'atto che potrebbero condurre ad una invalidità dell'atto ed ha opportunamente contestato vari aspetti dell'atto in oggetto.
Cass. n. 23166 del 12/08/2025 (Rv. 675510 - 01)
In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli
Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata.
Cass. n. 19327 del 15/07/2024 (Rv. 671642 - 01)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In secondo luogo, i terreni oggetto di accertamento sono assoggettati all'IMU-TASI poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria.
Osserva la Corte che per l'anno di imposizione tributaria, IMU anno 2019, l'avviso considera le delibere di
Giunta Comunale n. N° 199 del 18/09/2024 e N° 219 del 09/10/2024 aventl per oggetto rispetivamente:" Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U.Anni 2019-2022" ed
" Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U.Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024 " con la quale si approvano, i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni di imposta 2019-2022".
Sul punto occorre osservare che, pur in presenza di una apparente anomalia collegata ad una differente qualificazione di un terreno tra il momento di adozione del PRG e la sua successiva definitiva approvazione,
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Corte di Cassazione n. 28253/2020 (IMU)). Infatti, l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile dovendosi fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile ( cfr Corte di Cassazione SS.UU Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023, 14628/2023, 14623/2023).
In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato (Corte di Cassazione nn. 8159/2022, 7928/2022).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il terreno in questione ricade in zona classificata edificabile e, di conseguenza, è assoggettato all'imposta poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria. Ovvero il terreno edificabile sotto il profilo fiscale può non esserlo sotto il profilo urbanistico. Viceversa il terreno edificabile sotto il profilo urbanistico lo è sotto il profilo fiscale. Per stabilire la natura del terreno, infatti, è necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria – e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali;
quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (Corte di Cassazione nn. 12043/2023, 12377/2016).
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile. È necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile
( cfr. Corte di Cassazione SS.UU. 25506/2006, Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023, 14628/2023,
14623/2023, 14613/2023, 14600/2023, 14570/2023).
In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato (Corte di Cassazione nn. 8159/2022, 7928/2022).
Non bisogna confondere lo jus edificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti. Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure. (Corte di Cassazione nn. 24559/2023, 23902/2020). Non assume rilevanza alcuna la circostanza che nelle more dell'approvazione di detto piano trovasse applicazione il cd. regime di salvaguardia, dal momento che esso concerne unicamente la disciplina urbanistica, mentre è irrilevante ai fini della legislazione fiscale. (Cassazione n.
26897/2021).
Inoltre, l'adozione delle delibere di G.M. n. 7199/2024 e n. 219/2024 che definiscno i valori venali in comune commercio delle aree per l'anno 2019 non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 D.Lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.”
E' meritevole di accoglimento l'annullamento di sanzioni ed interessi.
I valori per le aree determinati giuste Deliberazioni della Giunta Municipale n. 7199/2024 e n. 219/2024 che definiscno i valori venali in comune avente ad oggetto “Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U , anno 2019” non possono comportare in sede di accertamento l'applicazione delle sanzioni degli interessi in quanto approvati successivamente all'anno di riferimento della imposizione fiscale e ciò in ragione del fatto che la modifica non può essere assunta a presupposto per l'applicazione di sanzioni ed interessi. Infatti, il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere, appunto le sanzioni ed interessi, rispetto alla propria condotta omissiva o commissiva che nel momento in cui veniva posta in essere non aveva piena contezza, in tutti i suoi elementi, della illiceità della stessa.
Con altro motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono un diverso valore medio di mercato per la determinazione dei tributi applicati agli immobili per cui è processo e richiesti agli odierni ricorrenti.
A sostegno di tale tesi difensiva i ricorrenti sostengono che il valore medio di mercato al metro quadrato dei terreni in proprietà dei ricorrenti avrebbe dovuto essere quantificato nella somma indicata in ricorso enella perizia versata in atti.
Meritevole di accoglimento, la doglianza di parte ricorrente, che ha prodotto la riduzione del tributo per l'anno
2018.
In mancanza di precisa contestazione – sul punto del tutto generica-, ritiene la Corte di potere accogliere i valori stabiliti per l'anno 2018.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.
Sussistono giuste ragioni, stante le statuizioni assunte, per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi dell'avviso di accertamento impugnatio che viene confermato nelle restanti parti nei limiti di valore stabilit per l'anno 2018, con conseguente rideterminazione a carico del
Comune resistente. Spese compensate. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 26/1/2026.
Depositata il 16/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ENNA Sezione 2, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 10:00 in composizione monocratica:
BERNABO' DISTEFANO AE GA IU, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 622/2025 depositato il 30/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Enna - Piazza Coppola 1 94100 Enna EN
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 15522 TASI 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 7613 IMU 2019
a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 71/2026 depositato il
02/02/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Nominativo_1, nato a [...] il data_1, proponeva ricorso contro il Comune di Enna, avverso: - gli avvisi di accertamento n. 15522 relativo a TASI e n. 7613 relativo a IMU, notificati in data 30/05/2025 dal Comune di Enna. La determinazione delle imposte comunali richieste risulta effettuata secondo la deliberazione della Giunta comunale ennese n. 219 del 09/10/2024 ad integrazione della deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024 avente per oggetto: "Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo
I.M.U. Anni 2019-2022".
Chiamava in giudizio:
il Comune di Enna, in persona del legale rappresentante p.t.
I lricorrente deduceva i seguenti motivi:
1. INESISTENZA E/O NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER VIOLAZIONE
DELL'ART. 23 D. LGS N. 82/2005 (CODICE DELL'AMMINISTRAZIONE DIGITALE), mancando l'attestazione di un pubblico ufficiale a ciò autorizzato;
2. NULLITÀ DEGLI AVVISI DI ACCERTAMENTO IMPUGNATI PER DIFETTO ASSOLUTO DI
ATTRIBUZIONE DEL FUNZIONARIO CHE HA SOTTOSCRITTO GLI ATTI IN VIOLAZIONE DELL' ART. 11
D. LGS 23/2011, ART. 1 COMMA 162 LEGGE 296/2006 ED ART. 1 COMMA 87 LEGGE 549/1995 -
ILLEGITTIMA SOSTITUZIONE DELLA FIRMA AUTOGRAFA CON QUELLA A STAMPA;
3. NEL MERITO – RICHIESTA DI DISAPPLICAZIONE DELLA DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE
ENNESE N. 186/2023 AI SENSI DELL'ART. 7 D. LGS 546/92 PER ERRONEA DETERMINAZIONE DELLA
BASE IMPONIBILE IMU E TASI SULLA SCORTA DELLE RILEVAZIONI ESTIMATIVE EFFETTUATE DALLA
SOCIETA' INCARICATA DAL COMUNE;
4. ILLEGITTIMITA' DELLE SANZIONI COMMINATE E DEGLI INTERESSI APPLICATI – ASSENZA DI
ELEMENTO SOGGETTIVO - VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2 E 5 DEL D. LGS 472/97 (PRINCIPIO DI
COLPEVOLEZZA).
Il ricorrente chiedeva – in via principale, dichiarare la nullità dell'avviso di accertamento esecutivo impugnato;
accertare e dichiarare che il valore del terreno di proprietà del ricorrente;
Illegittimità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati;
con vittorie di spese e compensi ed onorari da distrarsi in favore del procuratore antistatario
In data 31/12/2025, si costituiva Il Comune di Enna che chiedeva, nel merito, rigettare il ricorso e per l'effetto confermare la legittimità degli atti impugnati così per come sono stati rideterminati, come da nota versata in atti;
con vittoria di spese e compensi.
All'udienza odierna, la causa veniva posta in decisione sulle conclusioni delle parti come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ritiene la Corte che il ricorso sia parzialmente fondato nei termini che seguono.
Si segue l'orientamento già espresso dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna con sentenza di data 10/11/2025. I primi due motivi di ricorso, non sono meritevoli di accoglimento.
Gli atti notificati al contribuente sono validi, essendo stati formati dal funzionario responsabile, dott. Nominativo_2
, la cui firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa come indicato a margine dell'atto impugnato.
L'avviso di accertamento è un atto amministrativo impositivo standardizzato.
L'atto formato è valido attesa la sua inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto.
Né, infine, in ricorrente ha dedotto delle discrasie tra una copia e l'altra dell'atto che potrebbero condurre ad una invalidità dell'atto ed ha opportunamente contestato vari aspetti dell'atto in oggetto.
Cass. n. 23166 del 12/08/2025 (Rv. 675510 - 01)
In base alla disciplina posta dal Codice dell'amministrazione digitale, ancor prima della novella dell'art. 6 del d.lgs. n. 82 del 2005, ad opera dell'art. 2, comma 1, lett. a) del d.lgs. n. 179 del 2016 e dell'art. 2, comma 1, lett. e), del d.lgs. n. 217 del 2017 e della stessa introduzione di un sesto comma nell'art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, ad opera dell'art. 7 quater, commi 6 e 7, del d.l, n. 193 del 2016, conv. in l. n. 225 del 2016, agli
Enti locali doveva ritenersi consentita la notifica dei propri atti impositivi a mezzo di posta elettronica certificata.
Cass. n. 19327 del 15/07/2024 (Rv. 671642 - 01)
In tema di riscossione delle imposte sul reddito, l'omessa sottoscrizione della cartella esattoriale da parte del funzionario competente non comporta l'invalidità dell'atto, sia nel caso in cui la stessa sia redatta e notificata su supporto cartaceo, sia quando il documento, originariamente analogico, sia stato poi trasmesso in forma digitale, sia ove sia stata redatta fin dall'origine e notificata in forma digitale, poiché la sua esistenza non dipende dall'apposizione del sigillo o del timbro o di una sottoscrizione leggibile, ma dalla inequivocabile riferibilità all'organo amministrativo titolare del potere di emettere l'atto, tanto più che, a norma dell'art. 25 del d.P.R. n. 602 del 1973, la cartella, quale documento per la riscossione degli importi contenuti nei ruoli, deve essere predisposta secondo l'apposito modello approvato con d.m., che non prevede la sottoscrizione dell'agente, ma solo la sua intestazione e l'indicazione della causale, tramite apposito numero di codice.
In secondo luogo, i terreni oggetto di accertamento sono assoggettati all'IMU-TASI poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria.
Osserva la Corte che per l'anno di imposizione tributaria, IMU anno 2019, l'avviso considera le delibere di
Giunta Comunale n. N° 199 del 18/09/2024 e N° 219 del 09/10/2024 aventl per oggetto rispetivamente:" Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U.Anni 2019-2022" ed
" Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U.Anni 2019-2022 Integrazione deliberazione GM nr. 199 del 18/09/2024 " con la quale si approvano, i valori di riferimento delle aree edificabili, così come calcolati e valutati nella Relazione di stima per la determinazione del valore delle aree fabbricabili ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU) per gli anni di imposta 2019-2022".
Sul punto occorre osservare che, pur in presenza di una apparente anomalia collegata ad una differente qualificazione di un terreno tra il momento di adozione del PRG e la sua successiva definitiva approvazione,
l'edificabilità di un'area, ai fini dell'applicazione del criterio di determinazione della base imponibile fondato sul valore venale, deve essere desunta dalla qualificazione ad essa attribuita nel piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione dello stesso da parte della Regione e dell'adozione di strumenti urbanistici attuativi (Corte di Cassazione n. 28253/2020 (IMU)). Infatti, l'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile dovendosi fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile ( cfr Corte di Cassazione SS.UU Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023, 14628/2023, 14623/2023).
In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato (Corte di Cassazione nn. 8159/2022, 7928/2022).
Nel caso di specie, come sopra evidenziato, il terreno in questione ricade in zona classificata edificabile e, di conseguenza, è assoggettato all'imposta poiché a differenza della norma urbanistica che si basa sull'effettiva capacità edificatoria, la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria. Ovvero il terreno edificabile sotto il profilo fiscale può non esserlo sotto il profilo urbanistico. Viceversa il terreno edificabile sotto il profilo urbanistico lo è sotto il profilo fiscale. Per stabilire la natura del terreno, infatti, è necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria – e perciò alla concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali;
quindi, durante il solo periodo di permanenza di detto procedimento di modificazione e perciò non oltre il momento della acclarata decadenza per effetto della non intervenuta approvazione regionale (Corte di Cassazione nn. 12043/2023, 12377/2016).
L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale dell'immobile. È necessario fare riferimento al criterio della mera potenzialità edificatoria e perciò della concreta appetibilità del suolo determinata dalla vigenza del procedimento di modificazione degli strumenti urbanistici generali, poiché il piano regolatore adottato costituisce un elemento già fiscalmente valutabile, giacché la destinazione edificatoria rappresenta una qualità percepita per acquisita e difficilmente reversibile
( cfr. Corte di Cassazione SS.UU. 25506/2006, Cassazione nn. 24559/2023, 14634/2023, 14628/2023,
14623/2023, 14613/2023, 14600/2023, 14570/2023).
In altri termini, ai fini tributari sono edificabili tutti quei terreni che tali sono qualificati da uno strumento urbanistico, indipendentemente dalla sussistenza dell'approvazione regionale dello strumento urbanistico e di strumenti attuativi che rendano possibile in concreto il rilascio della concessione edilizia in quanto è di comune esperienza la circostanza che la vocazione edificatoria di un suolo formalizzata in uno strumento urbanistico, ancorché non operativo, è sufficiente a far lievitare il suo valore venale secondo le leggi di mercato (Corte di Cassazione nn. 8159/2022, 7928/2022).
Non bisogna confondere lo jus edificandi con lo jus valutandi, che poggiano su differenti presupposti. Il primo sul perfezionamento delle relative procedure, il secondo sull'avvio di tali procedure. (Corte di Cassazione nn. 24559/2023, 23902/2020). Non assume rilevanza alcuna la circostanza che nelle more dell'approvazione di detto piano trovasse applicazione il cd. regime di salvaguardia, dal momento che esso concerne unicamente la disciplina urbanistica, mentre è irrilevante ai fini della legislazione fiscale. (Cassazione n.
26897/2021).
Inoltre, l'adozione delle delibere di G.M. n. 7199/2024 e n. 219/2024 che definiscno i valori venali in comune commercio delle aree per l'anno 2019 non può essere equiparata a una modifica di aliquota, che a norma dell'art. 6 D.Lgs 504/1992 avrebbe effetto per l'anno successivo, ma trattasi di criteri di determinazione del valore venale non aventi carattere normativo e cogente, ma di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento, così come espressamente indicato nella delibera che esplicita che detti valori dovranno essere utilizzati dall'Ufficio Tributi nella fase di verifica.
Sul punto si è espressa la Corte di Cassazione con ordinanza n.12550/2024, confermativa di un consolidato orientamento, che ha ritenuto che “ le delibere con le quali i comuni predeterminano periodicamente per zone omogenee i valori venali in comune commercio delle aree fabbricabili svolgono una funzione analoga a quella dei cosiddetti studi di settore, costituenti una diretta derivazione dei redditometri o coefficienti di reddito e di ricavi ed atteggiantisi come mera fonte di presunzioni hominis, vale a dire supporti razionali offerti dall'amministrazione al giudice. Le delibere in questione, in ragione della loro natura non imperativa e funzione probatoria ben possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori a quella della loro adozione (Cass. 15312/2018-5068/2015) e non precludono la rideterminazione della base imponibile dell'imposta ove l'amministrazione venga in possesso di informazioni specifiche idonee a contraddire quelle desunte dai valori delle aree circostanti aventi caratteristiche analoghe.”
E' meritevole di accoglimento l'annullamento di sanzioni ed interessi.
I valori per le aree determinati giuste Deliberazioni della Giunta Municipale n. 7199/2024 e n. 219/2024 che definiscno i valori venali in comune avente ad oggetto “Approvazione valori minimi delle aree edificabili ai fini del tributo I.M.U , anno 2019” non possono comportare in sede di accertamento l'applicazione delle sanzioni degli interessi in quanto approvati successivamente all'anno di riferimento della imposizione fiscale e ciò in ragione del fatto che la modifica non può essere assunta a presupposto per l'applicazione di sanzioni ed interessi. Infatti, il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere, appunto le sanzioni ed interessi, rispetto alla propria condotta omissiva o commissiva che nel momento in cui veniva posta in essere non aveva piena contezza, in tutti i suoi elementi, della illiceità della stessa.
Con altro motivo di ricorso, i ricorrenti eccepiscono un diverso valore medio di mercato per la determinazione dei tributi applicati agli immobili per cui è processo e richiesti agli odierni ricorrenti.
A sostegno di tale tesi difensiva i ricorrenti sostengono che il valore medio di mercato al metro quadrato dei terreni in proprietà dei ricorrenti avrebbe dovuto essere quantificato nella somma indicata in ricorso enella perizia versata in atti.
Meritevole di accoglimento, la doglianza di parte ricorrente, che ha prodotto la riduzione del tributo per l'anno
2018.
In mancanza di precisa contestazione – sul punto del tutto generica-, ritiene la Corte di potere accogliere i valori stabiliti per l'anno 2018.
Per tutte le motivazioni suesposte il ricorso è meritevole di accoglimento parziale.
Sussistono giuste ragioni, stante le statuizioni assunte, per compensare tra le parti le spese processuali
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Enna, in composizione monocratica, accoglie il ricorso limitatamente alle sanzioni ed interessi dell'avviso di accertamento impugnatio che viene confermato nelle restanti parti nei limiti di valore stabilit per l'anno 2018, con conseguente rideterminazione a carico del
Comune resistente. Spese compensate. Così deciso in Enna, nella Camera di consiglio del 26/1/2026.