Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 108
CGT1
Sentenza 16 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Inesistenza e/o nullità degli avvisi di accertamento per violazione dell'art. 23 D. Lgs n. 82/2005

    Gli atti sono validi poiché formati dal funzionario responsabile, la cui firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa. L'atto è valido in quanto la sua riferibilità all'organo amministrativo è inequivocabile.

  • Rigettato
    Nullità degli avvisi di accertamento per difetto assoluto di attribuzione del funzionario

    Gli atti sono validi poiché formati dal funzionario responsabile, la cui firma autografa è stata sostituita dall'indicazione a stampa. L'atto è valido in quanto la sua riferibilità all'organo amministrativo è inequivocabile. La Corte ha citato Cass. n. 23166 del 12/08/2025 e Cass. n. 19327 del 15/07/2024.

  • Rigettato
    Erronea determinazione della base imponibile IMU e TASI

    I terreni sono assoggettati all'IMU-TASI poiché la norma fiscale si basa sulla suscettibilità edificatoria, mentre la norma urbanistica si basa sull'effettiva capacità edificatoria. L'edificabilità di un'area ai fini fiscali deve essere desunta dalla qualificazione nel piano regolatore generale adottato, indipendentemente dall'approvazione regionale o dall'adozione di strumenti attuativi. L'inizio del procedimento di trasformazione urbanistica è sufficiente a far lievitare il valore venale. Le delibere comunali che definiscono i valori venali delle aree fabbricabili non hanno carattere normativo e cogente, ma sono di riferimento per gli uffici nell'attività di accertamento e possono essere utilizzate anche con riferimento ad annualità anteriori alla loro adozione.

  • Accolto
    Illegittimità delle sanzioni comminate e degli interessi applicati

    I valori per le aree determinati con le delibere non possono comportare l'applicazione di sanzioni e interessi in quanto approvati successivamente all'anno di riferimento dell'imposizione fiscale. Il contribuente non può essere gravato di un ulteriore onere rispetto alla propria condotta omissiva o commissiva che, nel momento in cui veniva posta in essere, non aveva piena contezza della sua illiceità.

  • Accolto
    Diverso valore medio di mercato per la determinazione dei tributi

    Accolto in mancanza di precisa contestazione da parte del Comune. La Corte accoglie i valori stabiliti per l'anno 2018.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Enna, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 108
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Enna
    Numero : 108
    Data del deposito : 16 febbraio 2026

    Testo completo