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Sentenza 16 dicembre 2025
Sentenza 16 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 16/12/2025, n. 2575 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 2575 |
| Data del deposito : | 16 dicembre 2025 |
Testo completo
n.5768/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. BRUNO COSIMO DAMIANO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previa declaratoria del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia ex art.1 comma 8 D.L.vo n.503/1992, la condanna dell'ente convenuto all'erogazione della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – deve essere accolta per quanto di ragione sulla base dei motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dal D.Lgs. n. 503 del 1992,
1 art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Con il predetto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per
Part conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall' da 55 CP_1
a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia,
l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto ha stabilito che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi,
l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a
60 se uomini.
Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità
(pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici – ha riconosciuto la parte ricorrente invalida ex L. n.222/1984 nella misura non
2 inferiore all'80% con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa, riconducendo l'aggravamento del quadro patologico alla data della visita medica peritale del 01°/07/2025 a causa del riscontrato peggioramento delle condizioni neurologiche e della artrosi polidistrettuale sulla base della sua valutazione medico-legale di seguito riportata:
«Il ricorrente presenta una grave limitazione delle autonomie personali a causa delle molteplici patologie di cui è affetto.
In particolare a causa del deterioramento cognitivo e della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
La poliartrosi infine rende ancor più difficile per il ricorrente lo svolgimento in autonomia le normali attività proprie della sua età.
Il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e confermate dalla documentazione presente nel fascicolo, presenta una grave limitazione delle sue autonomie ed è da considerarsi invalido permanente in attività proprie della sua età, nella misura del
92%, a partire dalla data della visita medica peritale, quando è stato possibile documentare il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
Di seguito le patologie tabellate e non:
7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA 21- 30% (limitazione di 1/3 bilaterale: 25%)
7010 ANCHILOSI ID OM 31 - 40%: limitazione funzionale di
½: 20%
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%
42,50 con il calcolo salomonico
1002 DEMENZA INIZIALE 61-70%
7348 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O
COREOATETOSICA: 41-50%
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS) Non tabellata:
40%
La diagnosi di M. di Parkinson è stata confermata dalla scintigrafia cerebrale eseguita il 24.07.2025
3 CONCLUSIONI
Ill.mo Sig. GIUDICE dottor EU CA BE
Il Sig. è affetto da “Iniziale deterioramento Parte_1 cognitivo. Morbo di Parkinson iniziale. Ipoacusia neurosensoriale con udito sociale nella norma.
in trattamento con Lomboartrosi e gonartrosi CP_2 CP_3 bilaterale. Sindrome depressiva moderata. Reflusso gastro- esofageo”.
Tali affezioni rendono il periziando invalido in maniera permanente nella misura del 92% in attività e compiti della sua età a partire dalla data della visita medica peritale -01.07.2015
[rectius 01.07.2025]- a causa del peggioramento delle condizioni neurologiche e della artrosi polidistrettuale.
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia».
Inoltre, dall'esame dell'estratto conto previdenziale (all.I del fascicolo di parte resistente) si evince sia la cessazione dell'attività lavorativa nell'anno 2008 (che peraltro non era stata contestata neppure in sede amministrativa), sia la sussistenza del prescritto requisito contributivo ovvero la presenza di una contribuzione minima versata o accreditata pari a
20 anni ovvero 15 anni se maturata entro il 31/12/1992 oppure un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, di cui almeno 10 anni con meno di 52 settimane nell'anno solare, ex art. 2, comma 3 lett. a) e b) D.lgs. 503/92.
Inoltre, occorre evidenziare che, secondo l'autorevole e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 29191 del 13/11/2018 (Rv. 651692 - 01)], «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n.
122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno
4 dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"».
Pertanto, tenuto conto dell'età anagrafica della parte ricorrente e delle risultanze della CTU il ricorso deve trovare accoglimento con decorrenza dal 01°/07/2026 (applicato lo slittamento di un anno).
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa (15/02/2024), se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU – nella misura liquidata come da separato decreto
– vengono poste in via definitiva a carico dell' in ragione CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01°/07/2026 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore della stessa CP_1 parte ricorrente il corrispondente trattamento pensionistico con la stessa decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro con le decorrenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
EU CA BE
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Trani, EU CA
BE, nella presente controversia in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie tra
, con l'assistenza e difesa Parte_1 CodiceFiscale_1 dell'avv. BRUNO COSIMO DAMIANO -c.f. ; C.F._2
-parte ricorrente-
e
-con l'assistenza e difesa dell'avv. BOVE ANTONIO -c.f. CP_1
; C.F._3
-parte resistente- all'udienza del 16/12/2025 - all'esito della trattazione scritta disposta con decreto ritualmente comunicato alle parti - ha emesso, ai sensi del combinato disposto degli articoli 429 e 127 ter c.p.c., la seguente sentenza.
ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI
DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
La domanda attorea – finalizzata ad ottenere, previa declaratoria del diritto all'anticipazione della pensione di vecchiaia ex art.1 comma 8 D.L.vo n.503/1992, la condanna dell'ente convenuto all'erogazione della pensione anticipata di vecchiaia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda amministrativa – deve essere accolta per quanto di ragione sulla base dei motivi che di seguito si espongono.
Preliminarmente, occorre evidenziare che il diritto alla pensione anticipata di vecchiaia è riconosciuto dal D.Lgs. n. 503 del 1992,
1 art. 1, comma 8, in favore dei soggetti con una invalidità pari almeno all'80%.
Con il predetto decreto legislativo, recante norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, è stata disposta l'elevazione dei limiti di età per
Part conseguire la pensione di vecchiaia a carico dell'
(assicurazione generale obbligatoria) gestita dall' da 55 CP_1
a 60 anni per le donne e da 60 a 65 anni per gli uomini. Tuttavia,
l'art. 1, comma 8, dello stesso decreto ha stabilito che detto innalzamento non trova applicazione nei confronti dei soggetti invalidi in misura non inferiore all'80%, per i quali, quindi,
l'età pensionabile resta ancora stabilita a 55 anni, se donne, e a
60 se uomini.
Non si tratta, dunque, di una pensione diretta di invalidità bensì di una anticipazione dei normali tempi di perfezionamento del diritto alla pensione attuata attraverso un'integrazione ex lege del rapporto assicurativo e contributivo, che consente, in presenza di una situazione di invalidità, una deroga ai limiti di età per il normale pensionamento.
Lo stato di invalidità costituisce, dunque, solo la condizione in presenza della quale è possibile acquisire il diritto al trattamento di vecchiaia sulla base del requisito di età vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. n. 503 del 1992, ma non può comportare lo snaturamento della prestazione che rimane un trattamento diretto di vecchiaia (finanziato dallo stesso soggetto del rapporto assicurativo, sul quale gravano i contributi, e diretto a coprire i rischi derivanti dalla vecchiaia), ontologicamente diverso dai trattamenti diretti di invalidità
(pure a carico dell'assicurazione generale obbligatoria e diretto a coprire i rischi derivanti, appunto, dall'invalidità) previsti dalla L. n. 222 del 1984.
Nel caso di specie, quanto al requisito medico-sanitario, il consulente tecnico d'ufficio – con valutazione condivisibile, in quanto immune da errori di metodo o vizi logici – ha riconosciuto la parte ricorrente invalida ex L. n.222/1984 nella misura non
2 inferiore all'80% con decorrenza differita rispetto alla data di presentazione della relativa domanda amministrativa, riconducendo l'aggravamento del quadro patologico alla data della visita medica peritale del 01°/07/2025 a causa del riscontrato peggioramento delle condizioni neurologiche e della artrosi polidistrettuale sulla base della sua valutazione medico-legale di seguito riportata:
«Il ricorrente presenta una grave limitazione delle autonomie personali a causa delle molteplici patologie di cui è affetto.
In particolare a causa del deterioramento cognitivo e della sindrome delle apnee ostruttive nel sonno.
La poliartrosi infine rende ancor più difficile per il ricorrente lo svolgimento in autonomia le normali attività proprie della sua età.
Il ricorrente a causa delle patologie riscontrate e confermate dalla documentazione presente nel fascicolo, presenta una grave limitazione delle sue autonomie ed è da considerarsi invalido permanente in attività proprie della sua età, nella misura del
92%, a partire dalla data della visita medica peritale, quando è stato possibile documentare il peggioramento delle condizioni di salute del ricorrente.
Di seguito le patologie tabellate e non:
7205 ANCHILOSI DI GINOCCHIO RETTILINEA 21- 30% (limitazione di 1/3 bilaterale: 25%)
7010 ANCHILOSI ID OM 31 - 40%: limitazione funzionale di
½: 20%
2205 SINDROME DEPRESSIVA ENDOREATTIVA MEDIA 25%
42,50 con il calcolo salomonico
1002 DEMENZA INIZIALE 61-70%
7348 SINDROME EXTRAPIRAMIDALE PARKINSONIANA O COREIFORME O
COREOATETOSICA: 41-50%
SINDROME DELLE APNEE OSTRUTTIVE NEL SONNO (OSAS) Non tabellata:
40%
La diagnosi di M. di Parkinson è stata confermata dalla scintigrafia cerebrale eseguita il 24.07.2025
3 CONCLUSIONI
Ill.mo Sig. GIUDICE dottor EU CA BE
Il Sig. è affetto da “Iniziale deterioramento Parte_1 cognitivo. Morbo di Parkinson iniziale. Ipoacusia neurosensoriale con udito sociale nella norma.
in trattamento con Lomboartrosi e gonartrosi CP_2 CP_3 bilaterale. Sindrome depressiva moderata. Reflusso gastro- esofageo”.
Tali affezioni rendono il periziando invalido in maniera permanente nella misura del 92% in attività e compiti della sua età a partire dalla data della visita medica peritale -01.07.2015
[rectius 01.07.2025]- a causa del peggioramento delle condizioni neurologiche e della artrosi polidistrettuale.
Il ricorrente ha diritto al riconoscimento della pensione anticipata di vecchiaia».
Inoltre, dall'esame dell'estratto conto previdenziale (all.I del fascicolo di parte resistente) si evince sia la cessazione dell'attività lavorativa nell'anno 2008 (che peraltro non era stata contestata neppure in sede amministrativa), sia la sussistenza del prescritto requisito contributivo ovvero la presenza di una contribuzione minima versata o accreditata pari a
20 anni ovvero 15 anni se maturata entro il 31/12/1992 oppure un'anzianità assicurativa di almeno 25 anni, di cui almeno 10 anni con meno di 52 settimane nell'anno solare, ex art. 2, comma 3 lett. a) e b) D.lgs. 503/92.
Inoltre, occorre evidenziare che, secondo l'autorevole e condiviso orientamento della giurisprudenza di legittimità [Cass. Sez. Lav.,
Sentenza n. 29191 del 13/11/2018 (Rv. 651692 - 01)], «In tema di pensione di vecchiaia anticipata, di cui all'art. 1, comma 8, della l. n. 503 del 1992, il regime delle cd. "finestre" previsto dall'art. 12 del d.l. n. 78 del 2010 (conv., con modif. in l. n.
122 del 2010) si applica anche agli invalidi in misura non inferiore all'ottanta per cento, come si desume dal chiaro tenore testuale della norma, che individua in modo ampio l'ambito soggettivo di riferimento per lo slittamento di un anno
4 dell'accesso alla pensione di vecchiaia, esteso non solo ai soggetti che, a decorrere dall'anno 2011, maturano il diritto a sessantacinque anni per gli uomini e a sessanta anni per le donne, ma anche a tutti i soggetti che "negli altri casi" maturano il diritto all'accesso al pensionamento di vecchiaia "alle età previste dagli specifici ordinamenti"».
Pertanto, tenuto conto dell'età anagrafica della parte ricorrente e delle risultanze della CTU il ricorso deve trovare accoglimento con decorrenza dal 01°/07/2026 (applicato lo slittamento di un anno).
In ordine alle spese processuali, tenuto conto della decorrenza differita della prestazione rispetto alla data di presentazione della domanda amministrativa (15/02/2024), se ne ritiene equa l'integrale compensazione tra le parti.
Le spese di CTU – nella misura liquidata come da separato decreto
– vengono poste in via definitiva a carico dell' in ragione CP_1 del riscontrato aggravamento.
P.Q.M.
disattesa ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione così definitivamente provvede:
- dichiara il diritto della parte ricorrente di percepire la pensione di vecchiaia anticipata con decorrenza dal 01°/07/2026 e, per l'effetto, condanna l' ad erogare in favore della stessa CP_1 parte ricorrente il corrispondente trattamento pensionistico con la stessa decorrenza, oltre interessi e rivalutazione monetaria non cumulabili tra di loro con le decorrenze di legge;
- compensa integralmente tra le parti le spese processuali;
- pone le spese della C.T.U. definitivamente a carico dell' CP_1
Trani, 16/12/2025
Il Giudice del Lavoro
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