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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Messina, sentenza 01/12/2025, n. 975 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Messina |
| Numero : | 975 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 870/2022 RGAC
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 870/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
22.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza del 22-29.4.2024, e vertente
TRA
in persona del curatore (avv. Parte_1
Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore; codice fiscale e p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MUSMECI Luca del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Patti (via F. Crispi n. 44); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GARITO Giuseppina del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Brolo (via L. da Vinci
n. 5); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: pagamento somme (appalto oo.pp.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Ing. nel giudizio di primo grado per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra Persona_1 motivazione. 2) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti disporre, in via istruttoria, il rinnovo delle operazioni peritali nominando un nuovo consulente tecnico per rispondere al mandato formulato nel precedente grado di giudizio “affinché accerti le circostanze dedotte da parte attrice nell'atto introduttivo ed in particolare l'effettiva realizzazione delle opere ivi indicate, la spettanza e l'ammontare dei corrispettivi richiesti, sulla scorta della documentazione dalla stessa allegata” per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 3) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed Parte_2 alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 1 (Indennizzo per sospensione dei lavori dal 15.02.2008 al 30.07.2008) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 27.437,41 come quantificata o a quella Controparte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 4) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 2 Parte_2 (Compensazione degli eccezionali rincari verificatisi nei prezzi dei materiali) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma dovuta per tale titolo per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 5) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al Parte_2 riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 3 (Equo compenso per varianti) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa, e per l'effetto, condannare il
[...] al pagamento della somma di €. 154.126,87 come quantificata o a quella maggiore o minore che Controparte_2 risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 6) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della
[...]Pt_ al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 4 (Eccessiva onerosità materiali afferenti le lavorazioni del lato sud e consolidamento costone roccioso lato est) regolarmente Parte_3 iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il
[...] al pagamento della somma di €. 4.343,51 come quantificata o a quella maggiore o minore che Controparte_2 risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 7) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della
[...]Pt_ al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 5 (Indebite detrazioni contabili) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 35.653,54 come quantificata o a quella maggiore o Controparte_2 minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 8) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 6 (Divergenze contabili Parte_2 e mancati pagamenti) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 75.946,37 come quantificata o Controparte_2 a quella maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 9) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 7 (Nuovi Parte_2 prezzi non accettati) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 43.881,46 come quantificata o Controparte_2 a quella maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto e azione …”.
Per parte appellata:
“… in via preliminare: a) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'azione esercitata in primo grado dalla (e poi proseguita dalla Curatela) per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000 e, per l'effetto, Parte_2 l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto. Nel merito: b) Rigettare l'appello de quo con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata. c) Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, formulata dall'appellante in via istruttoria, disporre che nel quesito formulato al nuovo consulente d'ufficio si indichi espressamente - fra i documenti che dovranno essere analizzati e utilizzati dal CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico - anche la documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado dall'Ente deducente. d) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 9.12.2022 ed iscritto a ruolo in data 16.12.2022 il in Parte_1 persona del curatore (avv. Barbara SCHEPIS) conveniva in giudizio davanti a questa Corte il riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Controparte_1
Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 779 emessa in data 4-7.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 209/2012 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale attrice) la condanna della p.a. odierna resistente al pagamento di svariate somme, asseritamente traenti scaturigine dalle prestazioni di cui alle riserve mosse in corso di svolgimento dell'appalto di oo.pp. relativo alla riconversione dell'area “ex castello” nonché dell'edificio scolastico ivi insistente in Museo Etno-Antropologico, lamentava che l'impugnata sentenza, erroneamente e reprensibilmente:
1. aveva disatteso l'eccezione di nullità per vizio di violazione del contraddittorio già mossa nei confronti della c.t.u. espletata in prime cure (e, con essa, anche la domanda di rinnovazione dell'accertamento già delegato) e ciò poiché il professionista officiato:
1.1. aveva utilizzato materiale documentale (“… 1) la relazione riservata del collaudatore;
2) i disegni contabili;
3) la relazione riservata della D.L. …”):
1.1.1. estraneo rispetto a quello riveniente dalla produzione offerta dalle parti in giudizio;
1.1.2. non d'indole pubblicistica, in quanto inerente alla fase esecutiva dell'appalto (a carattere privatistico);
1.1.3. di dubbia attendibilità, provenendo da soggetti (il collaudatore ed il D.L.) di parte, in quanto designati dalla p.a. committente;
1.2. non aveva acquisito agli atti di lite (id est, aveva omesso d'allegare alla propria relazione) detta documentazione, sebbene risultata determinante per le sue conclusioni, così sottraendone il contenuto alla necessaria (e indefettibile) sua verifica in contraddittorio;
2. aveva, nel merito, recepito sine glossa una c.t.u. connotata da rilevanti vizi logici e tecnici, atteso che il Giudice a quo (e, prima, l'ing. quale C.T.U.): Per_1
2.1. aveva accolto il rilievo di tardività dell'avvenuta iscrizione di riserve da parte dell'impresa, espresso dal C.T.U., sebbene l'eccezione difensiva relativa (di decadenza a carico dell'istante) non fosse stata formulata dalla p.a. convenuta e pertanto non fosse conoscibile, in quanto non rilevabile ex officio;
2.2. aveva condiviso la tesi per cui l'appalto avesse avuto in fase esecutiva andamento anomalo e tale da inficiare la sua corrispondenza al progetto sebbene il AT, sul punto, avesse diversamente concluso, assumendo (in p. 25 dell'atto di collaudo) che:
“… i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le perizie di variante approvate, salvo lievi modifiche che si ritengono pienamente giustificate ed ammissibili che da quanto è stato possibile accertare da riscontri, misure e verifiche effettuate e dalle attestazioni ottenute confermate dall'impresa e dalla direzione lavori, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri …”;
2.3. aveva trascurato di considerare che il tecnico officiato:
2.3.1. aveva in parte inottemperato al mandato, là dove aveva sostenuto la non verificabilità (per eccessività dei costi di ricerca e ripristino) di alcune lavorazioni
– “… demolizioni, massetti, conglomerati cementizi etc. …” – suscettibili, invece, di stima e misura ancorché in via induttiva;
2.3.2. aveva affermato (in p. 24) che vi erano state inottemperanze plurime alle direttive del D.L. o omissioni esecutive in realtà e a ben vedere mai eccepite dal committente;
CP_2
2.3.3. quanto ai vizi e difetti delle opere eseguite emersi in sede di sopralluogo, aveva espresso giudizi sfavorevoli all'impresa omettendo di considerare che (come dedotto dal c.t.p. di parte allora attrice):
“… l'accesso effettuato dal Consulente è avvenuto nel mese di marzo 2019, ad oltre 10 anni dall'esecuzione delle opere e, quindi, le relative considerazioni non hanno alcuna valenza oggettiva in quanto la effettiva buona riuscita dei lavori non può essere fatta [rilevare] a distanza di tempo così lunga …”;
2.4. quanto al rigetto delle riserve azionate:
2.4.1. circa la cd. riserva n. 1, ossia al diniego dell'invocato risarcimento per l'occorsa sospensione dei lavori, aveva affermato la ravvisabilità d'un comportamento concludente di tacita accettazione della suddetta sospensione con le sue conseguenze pregiudizievoli (per mancato esperimento della domanda di risoluzione contrattuale che tanto avrebbe legittimato):
- in difetto di volontà espressa in tal senso da parte dell'impresa;
- in assenza di ragioni legittimanti una sospensione a detrimento dell'impresa ex art. 25 del D.M. n. 245/2000 e sebbene l'erroneità del progetto fosse stata confermata per tabulas, poiché:
“… Nel verbale di sospensione lavori del 15 febbraio 2008 viene dedotto che “rimossa la vegetazione presente, si è costatato che diversi tratti delle vecchie mura sono crollati negli anni, facendo affiorare un banco di roccia molto alterato e degradato, in cui sono presenti delle cavità e numerose fratture ... che occorrono una serie di interventi di consolidamento la cui entità economica non trova copertura nell'ambito delle somme disponibili né nella disponibilità finanziaria dell'Amministrazione comunale pertanto si rende necessaria la sospensione lavori ai fini della redazione di una perizia suppletiva per la successiva istanza di finanziamento” (v. All. 3 fascicolo di primo grado _ Verbale sospensione dei lavori) . Pertanto, la illegittima sospensione non può che essere addebitata all'esclusiva responsabilità della Stazione appaltante in quanto deriva da evidenti carenze progettuali non imputabili alla odierna attrice che hanno causato una serie di maggiori oneri non previsti né prevedibili in capo alla …”; Parte_2
2.4.2. quanto al rigetto della cd. riserva n. 2, in tema di “Compensazione degli eccezionali rincari verificatisi nei prezzi dei materiali”, aveva recepito un'indicazione del C.T.U. – quella per cui l'unico materiale tanto legittimante, ossia il bitume, non sarebbe stato oggetto di fornitura – smentita in fatto:
- “… dal D.M. infrastrutture e trasporti del 30.04.2009 (V. All. 1 alle note ex art. 183 c.p.c. n. 2) dal quale emergono gli ingenti aumenti dei prezzi dei materiali nonché dal D. A. LL.PP. pubblicato sulla GURS n. 35 del 2009 (V. All. 2 alle note ex art. 183 c.p.c. n. 2) …”; - “… anche la D.L. con nota del 9.9.2009 (V. All. 4 note 183 c.p.c. n. 2) – non valutata dal CTU sotto alcun profilo – ha attestato, la sussistenza del diritto alla compensazione a favore della Pt_
. Nella suddetta nota la D.L ha chiarito che vi erano almeno 5 lavorazioni previste in contratto che aveva subìto un aumento di prezzo maggiore del 10% (ferro tondino, rete elettrosaldata, profilati in acciaio, tubazione in acciaio in micropali, sabbia).
Con affermazione confessoria la D.L. ha chiarito che “In riferimento a quanto sopra la compensazione è stata determinata relativamente all'aumento dei costi dei materiali superiori al 10%. Nel caso specifico alla categoria di lavoro, desunta dal prezzario regionale è stato decurtato l'incidenza della manodopera. In definitiva la sottoscritta Direzione lavori ha individuato i materiali di costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni e come sopra riportato, nella somma complessiva di € 2.913,14”.
La suddetta nota della D.L. conferma l'erroneità della conclusione rassegnate dal CTU sulla riserva n. 2 e conseguentemente della sentenza impugnata …”;
2.4.3. quanto al rigetto della cd. riserva n. 3, in tema di “equo compenso per varianti”:
“… il presupposto del diritto all'equo compenso per varianti non è, come ritenuto dalla sentenza impugnata, la realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, bensì che le modifiche apportante in forza delle varianti siano tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore … il CTP aveva evidenziato che “La riserva n. 3 è stata presentata dell'impresa perché, a seguito di variante, sono state stralciate alcune categorie di forniture e lavori (AP66, AP 123, AP 124) per le quali si prevedeva un relativo ed importante utile al netto del ribasso. Tale motivazione si ritiene fondata in quanto, nella presentazione dell'offerta di gara e, quindi, del relativo ribasso d'asta, possono intervenire fattori che dipendono dalle specifiche forniture e lavorazioni per le quali l'impresa ha valutato uno specifico rapporto di convenienza. Nel caso in questione sono state eliminate le suddette forniture e/o lavorazioni di cui il C.T.U. non ha tenuto conto minimamente per poter effettivamente esprimere, soprattutto da parte del
Giudice, una propria valutazione … per quanto riguarda la voce ART AP66, la quantità prevista era di ml. 21,50 e come emerge agevolmente dall'elenco prezzi richiamato dal contratto, il prezzo di € 7.995,00 era previsto per ml
(V. All. 5 alle note 183 c.p.c. n. 2).
Pertanto, prima il CTU, e il Giudice di primo grado poi, avrebbero potuto verificare la fondatezza di quanto dedotto dall'impresa con la semplice verifica dei prezzi previsti dal contratto e facendo corretto uso dei riferimenti normativi applicabili. Nel caso di specie è indubbio che le variazioni imposte dalla stazione appaltante hanno prodotto un notevole pregiudizio economico all'appaltatore e, in ogni caso, superato il quinto delle lavorazioni omogenee del gruppo contenente le voci AP 66, AP 123 e AP 12 …”;
2.4.4. quanto al rigetto della cd. riserva n. 4, in tema di “… maggiori oneri per eseguire
i lavori nel Giardino dei profumi lato sud e per il consolidamento costone roccioso lato est dovuti a carenze e/o errori progettuali …”:
“… la (…) aveva specificamente dedotto che il progetto originariamente appaltato Parte_2 prevedeva l'accesso tramite la realizzazione di una semplice stradella di circa mt. 2,00 di congiunzione tra il piazzale superiore ed il sottostante giardino.
È documentato, e comunque non contestato, che la stradella prevista nel progetto originario è stata eliminata dal progetto in variante in quanto non era stata considerata dalla stazione appaltante la circostanza che la stessa avrebbe occultato le mura di cinta dell'ex Castello.
Inoltre, la stazione appaltante non ha proceduto al previsto e necessario esproprio di una fascia di terreno che avrebbe consentito l'accesso regolare ed una adeguata movimentazione dei mezzi di trasporto presso il . Parte_3 Tali circostanze – non valutate dal CTU né dal Giudice di primo grado – hanno comportato che la ha dovuto realizzare una mini pista, della larghezza massima eseguibile di mt. 1.5, Parte_2 attraverso la quale trasportare i materiali nel con difficoltà non prevedibili Parte_3 al momento della sottoscrizione del contratto e con oneri dovuti solamente alle colpe dell'Amministrazione appaltante. Infatti, la variante apportata ha determinato che la ha dovuto procedere al trasporto dei Parte_2 materiali necessari al consolidamento del costone e della realizzazione del muro in cemento armato tramite carriole meccaniche cingolate condotte manualmente dagli operai o tramite trasporto a spalla effettuato sempre dagli operai, con maggior oneri che dovranno essere riconosciuti …”;
2.4.5. quanto al rigetto della cd. riserva n. 5, in tema di “… indebite detrazioni contabili
…”:
“… il CTU ha illegittimamente motivato il proprio elaborato deducendo che “riferisce infatti la D.L. che le detrazioni effettuate attenevano a carenze esecutive od a motivate giustificazioni peraltro oggetto di corrispondenza e disposizioni di servizio disattese”.
Ciò non è stato provato né oggetto di tempestiva eccezione da parte dell'Ente. Il CTU avrebbe dovuto, semplicemente, procedere alla verifica della effettiva posa in opera dei materiali e alla misurazione delle opere oggetto di riserva …”;
2.4.6. quanto al rigetto della cd. riserva n. 6, in tema di “… divergenze contabili e mancati pagamenti …”:
“… L'Appaltatrice diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal CTU, e condiviso dal primo Giudice senza un principio di motivazione, non chiede somme per voci ulteriori a quelle oggetto del contratto, bensì per lavorazioni già previste dall'appalto o che si sono rese necessarie per realizzare l'opera …
Dalla corretta verifica dello stato dei luoghi oggetto di appalto non può che emergere la fondatezza delle richieste formulate dall'impresa per le opere effettivamente realizzate ed illegittimamente non contabilizzate dalla D.L. …”;
2.4.7. quanto al rigetto della cd. riserva n. 7, in tema di “… nuovi prezzi non accettati
…”:
“… I prezzi oggetto della suddetta riserva sono stati autonomamente imposti dalla D.L. con il verbale nuovi prezzi del 31.07.2008 che è stato sottoscritto con riserva dall'Impresa che non li ha accettati.
Tali prezzi sono di gran lunga inferiori a quelli che erano dovuti alla PCE per le opere realizzate anche in considerazione della circostanza che doveva essere applicato il preziario regionale del 2004 e non quello del 2000 al quale, invece, la D.L. ha fatto riferimento. Infatti, l'art. 8 del contratto dei lavori per cui è causa non può certamente trovare applicazione nell'ipotesi di nuovi prezzi che si devono andare a stabilire nel corso dell'esecuzione dell'opera.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 136 D.P.R. n. 554/1999 che prevede che “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi ... 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati”.
Nel caso di specie è pacifico che la ditta appaltatrice - iscrivendo rituale e tempestiva riserva - non ha accettato i nuovi prezzi che dovevano essere stabiliti secondo il prezziario vigente al momento della loro determinazione (ovvero il prezziario del 2004)
Sul punto il CTU ha omesso qualsivoglia analisi delle pretese della P.C.E., limitandosi ad un richiamo generico a documentazione non ritualmente prodotta in atti (relazione riservata del collaudatore) e che non è presente nel fascicolo, in quanto nemmeno allegata alla perizia! … In ogni caso, in merito alla riserva n. 7, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere che il perito non avesse fornito una risposta al quesito formulato dal Tribunale disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali e non procedere al rigetto della domanda senza alcuna motivazione …”;
2.5. aveva immotivatamente omesso di far luogo alla rinnovazione dell'indagine peritale, pur essendosi ampiamente dedotto in prime cure quanto retro stigmatizzato sub 2.4.; 3. anche in punto di spese di lite, aveva ingiustamente statuito la soccombenza dell'odierna appellante, pur nell'evidente fondatezza dei superiori rilievi critici;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa rinnovazione della c.t.u. di prime cure, ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure ut supra declinati, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
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L'appellata p.a. si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 28.3.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di prime cure “per intervenuta decadenza dell'attrice dalle pretese azionate ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.M. n. 145/2000, nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa …”; ed invero:
fermo in fatto che:
“… - i lavori oggetto dell'appalto per cui è causa sono stati collaudati in data 16.3.2009 (sul punto cfr. Progetto Integrato – ATTO UNICO DI COLLAUDO prodotto come doc. 14 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà e allegato anche al fascicolo di primo grado di parte attrice); - che l'Ente appellato, entro novanta giorni (art. 32, comma 1, D.M. n. 145/2000) dal collaudo sottoscritto con riserva dall'impresa, non ha espresso le sue determinazioni, notificandole all'appellante. In ragione di ciò – poiché la mancata notifica di una determinazione di reiezione delle riserve è equiparata ad una reiezione per fatti concludenti, derivante dall'inutile spirare del termine di 90 giorni a disposizione della stazione appaltante per le sue determinazioni – l' avrebbe dovuto introdurre il giudizio nei 60 giorni successivi lo Pt_5 spirare del suindicato termine di 90 gg. dal collaudo, ossia entro il 13.08.2009 e non avendolo fatto – l'atto di Controparte_ citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato al solo in data CP_2 23.02.2012 ossia ben due anni e mezzo dopo lo scadere del termine decadenziale de quo – all'atto dell'instaurazione di tale giudizio l'Impresa era già ampiamente decaduta dalla possibilità di legittimo esercizio dell'azione intrapresa …”;
in diritto avrebbe dovuto rilevarsi che:
“… Rebus sic stantibus, considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, le questioni attinenti la proponibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sul punto, fra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 23/04/2015, n. 8306; Cass. civ., sez. III, 18/04/2007, n. 9297; Cass. civ., sez. I, 12.06.2006, n. 13582), si chiede che l'Ecc.ma Corte adita dichiari la decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della P.C.E. s.r.l. (e, conseguentemente, della Curatela) dalle pretese azionate in primo grado e ribadite nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, dichiari inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta …”;
e, nel merito:
sub 1., che:
“… il consulente tecnico d'ufficio può attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli e dette indagini possono concorrere a formare il convincimento del Giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo a tutela del principio del contraddittorio (sul punto, fra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 05/02/2020, n. 2671; Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30196; Cass. civ., sez. II, 14/11/2017, n. 26893; Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 20/09/2021, n. 7468; Tribunale Ancona, Sez. II, 27/07/2020, n. 989; Tribunale Roma, sez. IV, 26/06/2019, n. 13456). Peraltro, l'esigenza di sottoporre tale documentazione “ulteriore”, utilizzata dal CTU, al vaglio del contraddittorio si ritiene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia - a posteriori - con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30196). In virtù del citato orientamento, quindi, il CTU - che intenda utilizzare documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dalle parti ai fini della formazione del proprio convincimento – rispetta pienamente il principio del contraddittorio qualora dia solo indicazione delle fonti utilizzate per attingere tali dati e notizie: nessun obbligo di acquisizione materiale di detti documenti è posto a suo carico …”
“… - per un verso, nel caso di specie, siamo in presenza di un appalto pubblico (soggetto per espressa previsione del relativo contratto d'appalto alle disposizioni di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici: sul punto cfr. art. 2 del contratto d'appalto prodotto come doc. 7 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), avente peraltro ad oggetto lavori finanziati con contributi regionali (sul punto cfr., nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà, il
“Bando di gara”, prodotto come doc. 5, nel quale al punto “9. FINANZIAMENTO”, si fa espresso riferimento al POR 2000-2006; il “Progetto Integrato - ATTO UNICO DI COLLAUDO”, prodotto come doc. 14, nel quale alla voce
“FINANZIAMENTO DEI LAVORI” si attesta l'avvenuto finanziamento con D.D.S. n. 6910 dell'1.07.2004 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato alla Corte dei Conti il 24.08.2004, reg. 1 fgl. 148 e il “Conto Finale”, prodotto come doc. 16, nel quale alla voce “FINANZIAMENTO” si richiama il suddetto decreto assessoriale); ragion per cui i documenti utilizzati dal CTU sono da considerare a tutti gli effetti atti pubblici aventi valore legale pubblico e dotati di pubblica fede;
- per altro verso, il AT non può essere in nessun caso considerato “soggetto strettamente legato alla Stazione appaltante” in quanto (come già evidenziato dall'ausiliario del Giudice a pag. 2 della relazione depositata) soggetto terzo nominato dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e della P.I. e non dall'odierno deducente (circostanza questa mai contestata dalla Curatela!) …”;
sub 2., che:
“… il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire al parere del proprio ausiliario richiamando a supporto della propria decisione passi salienti di un elaborato peritale le cui risultanze sono state considerate corrette nonché scevre da vizi tecnici e logici per essere state, fra l'altro, espresse in esito a una valutazione approfondita, puntuale ed esaustiva delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice. Tale ineccepibile decisione dell'Organo Giudicante, peraltro, non può essere posta in dubbio nemmeno dalla circostanza (ad arte riferita da controparte) del mancato esame di alcune voci dedotte dall'Impresa: al riguardo, non ci si può esimere dall'evidenziare che la valutazione induttiva prospettata dalla Curatela quale strumento atto ad evitare tale presunta omissione, come peraltro correttamente ritenuto dal CTU nel precedente grado di giudizio, non risulta praticabile nel caso de quo, trattandosi nello specifico di voci relative a lavorazioni svolte all'inizio delle attività e non più verificabili se non con costi esorbitanti soprattutto per i successivi e conseguenti ripristini …”;
ed ulteriormente:
sub 2.1.:
“… tale eccezione non risulta formulata dall'odierno appellato né sulla stessa risulta essersi pronunciato il Giudice di prime cure …”;
sub 2.3.2.:
“… nella fattispecie in esame l'eccezione di inadempimento non è stata formulata dall'odierno convenuto e nessuna pronuncia sulla stessa è ravvisabile nel provvedimento impugnato …
… - contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela - le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio sul punto si inquadrano perfettamente nell'ambito del mandato conferito dal Giudice, configurandosi quale ovvia estrinsecazione di quel potere di rilevazione di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi non dedotti dalla parte ma di cui il CTU ha avuto contezza nello svolgimento delle proprie indagini, espressamente riconosciuto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3086 del 01/02/2022 …”;
sub 2.4.1.:
“… come già evidenziato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in primo grado nell'interesse dell'Ente – la sospensione dei lavori de qua è stata legittimamente disposta ai sensi dell'allora vigente art. 24 del D.M. 145/2000 e, per di più, è intervenuta alla fine dei lavori contrattuali quando il residuo di spesa ammontava a soli € 13.306,52, corrispondenti allo 0,75% dell'importo contrattuale (sul punto cfr. quanto rilevato dalla D.L. alla pag. 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà). Peraltro, correttamente il Giudice – recependo sia le impeccabili affermazioni del CTU che l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. I, 13/07/2021, n. 19951; Cass. civ., sez. I, 14/06/2018, n. 15700) - ha affermato che la sospensione dei lavori per errore progettuale è oggetto di risoluzione del contratto e che, pertanto, se l'impresa riteneva la sospensione dei lavori addebitabile ad originarie carenze progettuali e non il frutto di sopravvenute ed imprevedibili esigenze, avrebbe dovuto agire per chiedere la risoluzione del contratto d'appalto e non accettarne le modifiche sostanziali. Al riguardo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nessun accertamento della riconducibilità della sospensione in oggetto all'asserito errore progettuale della stazione appaltante è stato operato dal CTU, il quale si è semplicemente limitato ad indicare in via ipotetica (come dimostrato dall'uso del condizionale) la strada che l'Impresa avrebbe dovuto seguire per far valere tale errore progettuale ove realmente esistente. Infine, per completezza di trattazione, non ci si può esimere dal ribadire che:
- nessuna mancata contestazione del quantum richiesto dalla Curatela a titolo di danno asseritamente dovuto per la sospensione, è ravvisabile nel caso di specie considerato che (come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità: sul punto cfr., fra le tante, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/01/2014; Cass. civ., sez. II, 03/04/2008, n. 8665; Cass. civ., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761) la contestazione dell'an assorbe quella del quantum quando la contestazione dell'an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito;
conseguentemente, posto che l'odierno appellato ha innegabilmente contestato l'an della pretesa, la contestazione del quantum è certamente da considerarsi assorbita;
- la richiesta di corresponsione somme per tale voce non poteva trovare accoglimento anche perché, in evidente violazione del disposto dell'art. 2697 C.C., nessuna prova dei danni asseritamente subiti a causa di tale sospensione dei lavori è stata fornita da parte attrice in primo grado;
- a fronte della attestazione di legittimità della sospensione de qua, effettuata dall'Ente deducente, controparte, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 C.C., non è stata in grado di indicare (e, conseguentemente, provare) in primo grado il motivo della tanto lamentata presunta illegittimità, limitandosi ad un generico (quanto vuoto) richiamo ad “evidenti carenze progettuali non imputabili alla odierna attrice” …”;
sub 2.4.2.:
“… - come già evidenziato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in primo grado nell'interesse dell'Ente - nel periodo in considerazione l'unico materiale da costruzione a subire un incremento superiore al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, è stato il bitume ma lo stesso non risulta utilizzato in alcuna lavorazione prevista nell'appalto oggetto di causa (sul punto cfr. quanto attestato dalla D.L. alla pag. 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà). Peraltro, diversamente da quanto vorrebbe far credere controparte, nessuna “affermazione confessoria” è ravvisabile nella nota della D.L. del 09.09.2009 … in ogni caso, quel che più rileva ai fini della correttezza del rigetto della domanda ex adverso formulata, è l'inciso iniziale della nota in contestazione nel quale la D.L. precisa che il Decreto Assessoriale LL.PP. invocato da controparte a fondamento della propria richiesta è stato pubblicato “a circa 8 mesi dalla chiusura dei lavori e dopo circa 4 mesi dal collaudo tecnico Amm/vo”. Tale inciso, difatti, è già da solo sufficiente ad attestare che nessuna compensazione poteva essere riconosciuta alla P.C.E. (e oggi alla Curatela) in relazione ad un contratto non più in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della normativa contemplante gli aumenti dei prezzi in contestazione. La veridicità del superiore assunto, d'altronde, risulta suffragata non solo dall'applicazione al caso concreto del fondamentale principio di diritto del “tempus regit actum” - in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica – ma altresì da quanto di CP_ recente chiarito dall' che, chiamata ad esprimere un parere in ordine all'applicazione dell'art.
1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106) - contemplante il meccanismo di compensazione per cui è causa – ad un appalto per il quale, alla data di entrata in vigore della L. 106/2021, era già stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo, con la Delibera 63/2022 ha precisato che la compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 106/2021. Al fine di stabilire il momento in cui, in base alla disciplina in materia di contratti pubblici, possa ritenersi concluso il CP_ procedimento di esecuzione dei lavori pubblici, poi, l' ha individuato nel collaudo l'atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori e nell'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione il momento conclusivo dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica, ossia il momento definitivo del rapporto contrattuale. Applicando questo principio alla fattispecie in esame risulta evidente che, poiché alla data di entrata in vigore sia del D.M. infrastrutture e trasporti del 30.04.2009 (pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2009) che del Decreto Assessoriale LL.PP. del 2009 (pubblicato in G.U. n. 35 del 24/07/2009), l'appalto per cui è causa era ormai concluso – come dimostrato dalla circostanza che i lavori non erano più in corso di realizzazione ed il collaudo tecnico amministrativo era stato effettuato già da mesi - nessun diritto alla compensazione può essere riconosciuto alla Curatela e, conseguentemente, sul punto nessun errore è ravvisabile nella sentenza impugnata …”;
sub 2.4.3.:
“… i lavori per la realizzazione del camminamento in legno e dei Bookshop non sono stati eseguiti solo per mancanza di fondi: trattandosi di opere marginali, infatti, si è preferito dare (giustamente) precedenza ad altri lavori indispensabili ai fini della funzionalità dell'opera (sul punto cfr. quanto affermato dalla D.L. alle pagg. 4 e 5 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte dell'avv. Marasà)
… l'eventuale utile non conseguito dalla ditta appaltatrice (ove realmente esistente) è stato superato dall'utile d'impresa derivante dai lavori ulteriormente eseguiti in relazione alla stessa perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale originario …”;
sub 2.4.4.:
“… per un verso, la sentenza di primo grado – recependo le indicazioni della relazione tecnica d'ufficio – ha ritenuto non accoglibile la richiesta della Curatela in quanto contrastante con il dato documentale costituito dall'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa nel quale è espressamente indicata la clausola “… agli stessi patti e condizioni
… del contratto principal e…”; per altro verso, l'ausiliario del Giudice ha espressamente attestato di aver constatato, durante il sopralluogo del 13/03/2019, la non veridicità di quanto affermato da controparte …”;
sub 2.4.5.:
“… non risponde al vero l'asserzione di controparte secondo la quale le infondate considerazioni della D.L. (rectius il riferimento alla circostanza che le detrazioni effettuate attenevano a carenze esecutive o a motivate giustificazioni oggetto di corrispondenza e disposizioni di servizio disattese) fatte proprie dal CTU “non trovano riscontro nella documentazione in atti e non risultano verificabili”. E, invero, alla pag. 9 del “Progetto Integrato – ATTO UNICO DI COLLAUDO” (prodotto come doc. 14 del fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà) alla voce “ANDAMENTO DEI LAVORI” si fa espressamente riferimento alla mancata ottemperanza da parte dell'Impresa alle indicazioni e prescrizioni e agli ordini di servizio impartiti dalla D.L. e si attesta come le inadempienze, i ritardi nell'esecuzione, il mancato completamento di alcuni lavori e la carenza in alcune parti delle opere di finitura risultino ampiamente documentati da comunicazioni, verbali di sopralluogo e ordini di servizio. E, ancora, alle pagg. 3 e 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” (prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), alla voce “ORDINI DI SERVIZIO” si fa espressamente cenno a ben due ordini di servizio, emanati a seguito di sollecitazioni verbali e scritte, circa l'inadempienza e l'impossibilità della verifica del funzionamento delle apparecchiature previste in progetto e la carenza in molte parti delle opere di rifinitura e di sopralluoghi in cantiere nonché la necessità di messa in sicurezza del cantiere;
alla voce “ORDINI E DISPOSIZIONI DATI ED ESITO AVUTO” si attesta specificamente che l'Impresa non sempre ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla D.L. e che vi sono state inadempienze, ritardi nell'esecuzione, mancato completamento di alcuni lavori, carenza in molte parti delle opere di rifinitura, documentati da comunicazioni, ordini di servizio, verbali di sopralluogo facenti parte della documentazione amministrativo-contabile del progetto …”;
sub 2.4.6.:
“… l'ausiliario del Giudice per un verso ha accertato che i disegni contabili ed il libro delle misure risultavano sottoscritti dalla impresa ( senza la formulazione di alcuna contestazione, quanto meno fino al 10° SAL nel Parte_2 quale si sarebbe accorta di tali carenze;
per altro verso, sulla scorta dei dati acquisiti dall'esame della Relazione Riservata della D.L., ha accertato che la riserva n. 6 facesse riferimento a lavorazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della D.L. e/o non eseguite e/o eseguite in maniera difettosa e, conseguentemente, ha ritenuto che dovesse trovare applicazione alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 342 della legge quadro sui lavori pubblici (Legge 2248 del 1865) all'epoca dei fatti in vigore, che prevedeva espressamente che l'appaltatore che avesse introdotto variazioni o addizioni di vario tipo al lavoro assunto, senza autorizzazione della D.L., non potesse pretendere alcun compenso e anzi fosse tenuto ad eseguire le opportune riforme eventualmente richieste dall'Amministrazione appaltante e a risarcire i danni arrecati. Peraltro, la conclusione cui è pervenuto il CTU sul punto risulta suffragata anche da documentazione presente nel fascicolo di giudizio e, precisamente, dal “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” (prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), dove alla pag. 5 si legge: “l'elenco delle specifiche contenute nella presente riserva, al contrario di quanto sostiene l'Impresa, non contiene lavorazioni contabilizzate in quantità inferiori, ma riguarda lavorazioni mai eseguite, lavorazioni che comprendono nel prezzo del capitolato o concordato i compensi previsti, infine lavorazioni non contrattualizzate e non autorizzate” …”;
sub 2.4.7.: “… - l'art. 136 D.P.R. n. 554/1999 risulta non applicabile al caso di specie posto che, contrariamente a quanto affermato da controparte e come già precisato in sede di comparsa conclusionale nel precedente grado di giudizio, i prezzi oggetto della suddetta riserva non sono stati autonomamente imposti dalla D.L.; al contrario, la stesura della 2ª P.V.S. è avvenuta concordando con l'Impresa il tipo di intervento da eseguire e le diverse categorie di lavoro;
i prezzi introdotti hanno tenuto conto delle maggiorazioni derivanti dalle difficoltà del sito risultando superiori ai prezzi di contratto per lavori già realizzati in precedenza, relativi alla stessa area d'intervento (sul punto cfr. “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà e non contestato dall'appellante). Peraltro, ai fini della pretesa differenza economica, l'impresa tiene conto del prezziario regionale 2004 anziché del 2002 come previsto dalle norme contrattuali … Per quanto concerne, invece, la presunta violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132 C.P.C., la stessa non risulta ravvisabile in relazione a tale profilo, considerato che il Giudice di prime cure ha recepito le ineccepibili considerazioni del CTU al riguardo …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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Differito il procedimento (con ordinanza del 7.5.2023, che rigettava la dedotta inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello e riservava all'esame del merito la decisione sull'eventuale rinnovo della c.t.u.) dall'udienza collegiale di prima comparizione del 5.5.2023 a quella del 22.4.2024 (per la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, all'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in data 29.4.2024) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 18.7.2024).
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In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 28.6.2024 e 18.7.2024) rilevava che:
- “… l'eventuale decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice costituendo una eccezione in senso stretto nella disponibilità esclusiva della Stazione appaltante, che nel caso di specie non è stata formulata nei termini previsti dal rito (Corte di cassazione Sez. I, n. 281/2017) … l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina che ha statuito che “Negli appalti di opere pubbliche l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre riserve rappresenta un'eccezione in senso stretto, poiché è nella esclusiva disponibilità della stazione appaltante, per cui è questa che deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio” (Corte appello Messina sez. I, 28/02/2023, n. 174) … dalla lettura coordinata delle norme emerge che le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 disciplinano una materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, alle quali spetta la scelta se eccepire o meno la decadenza (ciò sia in ordine alla tempestività dell'iscrizione delle riserve sia in ordine alla proposizione della relativa azione giudiziaria), sia nell'ipotesi prevista dall'art. 31 sia in quella prevista dall'art. 33 del D.M. 145/2000. Nel caso di specie è pacifico che il non ha ritualmente formulato l'eccezione di Controparte_2 decadenza in primo grado accettando il contraddittorio sulle domande proposte dalla Società appaltatrice. Quindi l'eccezione come formulata è tardiva, inammissibile e improcedibile … si ribadisce che in ogni caso l'eccezione di decadenza è infondata in quanto agli atti non vi è prova del dies a quo da cui conteggiare il termine di 60 giorni … non vi è prova della trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del regolamento [Decreto del Presidente della Repubblica del 21/12/1999 - N. 554] …”; di contro, l'appellata p.a. (con atti depositati in modalità telematica in pari date 28.6.2024 e
18.7.2024) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- “… Nella comparsa conclusionale (…) controparte dimostra ancora una volta di fare confusione fra la decadenza relativa al mancato esercizio da parte dell'appaltatore del diritto di formulare le riserve, costituente un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e la decadenza eccepita dall'Ente appellato, derivante dalla mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel termine all'uopo fissato dalla legge, costituente un'eccezione in senso lato, come tale non subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ma rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello. Peraltro, nello strenuo tentativo di difendere la propria infondata tesi, l'appellante arriva addirittura a sostenere che, per fare valere l'eccezione de qua nel presente grado di giudizio, il avrebbe dovuto proporre “uno CP_2 specifico motivo di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado”, dimenticando tuttavia che condizione principale e fondamentale dell'impugnazione è la sussistenza dell'interesse ad impugnare – derivante (com'è noto) dalla soccombenza, sia pure parziale, della parte rispetto alle domande avanzate in giudizio – interesse innegabilmente inesistente nel caso di specie considerato che la sentenza di primo grado era integralmente favorevole per l'Ente (sic!) …”;
- “… nelle sentenze richiamate dalla Curatela si fa riferimento a fattispecie rientranti nella prima ipotesi contemplata dalla suddetta norma, ossia nell'ipotesi in cui le riserve iscritte superino l'importo previsto dall'art. 31 della legge n. 109 del 1999 e vi sia stata una proposta di accordo bonario formulata dal responsabile del procedimento: in questi casi il termine decadenziale di 60 gg., previsto dall'art. 33 del D.M. n. 145/2000, decorre dalla ricezione della determinazione della stazione appaltante in merito alla proposta di accordo bonario. Nella fattispecie oggetto di causa, al contrario (come già precisato sia nella comparsa di costituzione che nella comparsa conclusionale), siamo in presenza della terza ipotesi contemplata dalla norma de qua, ossia l'ipotesi in cui non sussistano i presupposti per attivare le fasi procedimentali di accordo bonario e non vi sia stata l'adozione e conseguente comunicazione di una formale determinazione dell'Amministrazione in merito alle pretese e riserve apposte: in questo caso il termine decadenziale di 60 gg., previsto dall'art. 33 del D.M. n. 145/2000, decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni concesso alla stazione appaltante per pronunciarsi sulle stesse, spirato il quale il silenzio serbato dall'Amministrazione assume significato di diniego di accoglimento delle riserve. Nel caso in esame, quindi, non avendo l'Amministrazione adottato alcuna determinazione espressa in merito alle pretese e riserve apposte (circostanza questa definitivamente acclarata stante la mancata contestazione ad opera di controparte), nessuna prova della comunicazione all'appaltatrice della suddetta determinazione doveva essere data dall'Ente deducente e correttamente il termine decadenziale di 60 gg. è stato calcolato dalla scadenza del termine di 90 gg. concesso alla stazione appaltante per la pronuncia sulle riserve. Rebus sic stantibus appare evidente la tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della (e, conseguentemente, della Curatela) dalle pretese azionate in primo grado e Parte_2 ribadite nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta
…”.
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Con nota depositata in data 28.10.2024 la difesa di parte appellante rendeva edotta la Corte dell'avvenuta chiusura nelle more del fallimento della parte suddetta (con decreto del
25.9.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando – per la sua indole potenzialmente assorbente rispetto al merito dell'impugnazione promossa – da quella di cui all'eccezione azionata da parte appellata in rito sub I.;
dato atto: - dell'omessa cognizione della quaestio in argomento da parte del Giudice a quo, in difetto di qualsivoglia riferimento anche solo indiretto ai temi da essa sottesi nella motivazione della pronuncia gravata;
- della mancata formale proposizione d'appello incidentale ad iniziativa di parte appellata (in quanto vittoriosa nel merito in prime cure) per dedurla e della conseguente sollecitazione rivolta a questa Corte perché rilevi ex officio e “ora per allora” l'improponibilità della domanda di prime cure per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. 145 del 2000;
- dell'avvenuta accettazione da parte dell'appellante del contraddittorio al riguardo;
- dell'insuscettibilità della quaestio suddetta, in quanto “fondante” per il processo, di cadere in giudicato;
e ciò s'afferma in ossequio al recentissimo intervento nomofilattico delle SS.UU. (cfr. sentenza n. 24172 del 29/8/2025) secondo cui:
«… In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;
a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata …»;
intervento con cui s'è precisato che:
«… Quanto alla seconda categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull'art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l'omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016). Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem: l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l'inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l'art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Tali questioni sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l'effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017). E, del pari, sussisterà effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate (sull'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio rispetto all'integrazione del contraddittorio si vedano: Cass. n. 6384/2001; Cass. n. 5061/2007; Cass. n. 4317/2016; Cass. n. 21096/2017; nonché rispetto al giudicato interno ed esterno, si veda: Cass. n. 2365/2025). La soluzione che eccettua dall'area del giudicato implicito le questioni processuali “fondanti” si prospetta come necessaria implicazione di una comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all'esito della quale quest'ultime devono essere ritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009; Cass., S.U., n. 9611/2024). Sicché, la prevalenza delle garanzie costituzionali sul giusto processo, rispettoso dei diritti di difesa e al contraddittorio, implica che le questioni afferenti a questo genere di violazioni, che non siano state rilevate nel grado in cui si sono poste, non divengano oggetto di giudicato e che, di conseguenza, rispetto ad esse non si ritenga neutralizzato il potere di rilievo officioso ultrattivo da parte dei giudici dell'impugnazione. Un tale principio costituisce, dunque, rima obbligata, in linea con il dettato costituzionale. In tal guisa “mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola” (Cass., S.U., n. 36596/2021). Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023) …»;
osserva e rileva il Collegio:
in fatto, che:
- dalla produzione documentale disponibile in atti si trae che:
a) con relazione di accompagnamento al cd. “stato finale dei lavori”, del 19.1.2009, la D.L. (in persona dell'ing. e dell'arch. ) riferiva che: CP_4 Per_2
- le riserve da 1 a 4 erano disattese;
- parziale (e ben circoscritto) era l'accoglimento di quelle da 5 a 7; rinviando a “relazione riservata” separata l'illustrazione delle vicende contrattuali più rilevanti;
b) detta relazione, in pari data, esplicitava le ragioni di tale rigetto;
c) in data 17.2.2009 era emesso il certificato di ultimazione lavori, con cui la medesima D.L.
– in contraddittorio con il responsabile dell'impresa appaltatrice, che sottoscriveva con riserva quanto al rigetto delle riserve (da essa avanzate) ivi attestato come avvenuto nella stessa data – assegnava ulteriori giorni 9 per le opere di dettaglio ivi meglio analiticamente indicate;
d) secondo la relazione ed il contestuale certificato di collaudo del 17.3.2009, a firma del tecnico incaricato (arch. e, con riserva, dell'impresa: Per_3
- dopo la consegna provvisoria del 18.11.2008, residuavano in carico all'impresa le aree esterne, il locale cucina ed i vani accessori;
- alla data della relazione in argomento, in esito all'ultima fase dei lavori – connotata da ritardi, inottemperanza alle prescrizioni con inadempienze e carenza di talune rifiniture
– alcune lavorazioni accessorie risultavano ancora incomplete, pur nel quadro d'una generale conformità e adeguatezza dell'esecuzione dei medesimi;
- tutte le riserve dell'impresa erano state respinte dalla D.L.;
- a seguito di sopralluoghi (in 11 occasioni di visita in sito. Dal 4.9.2006 all'11.3.2009), permanevano incomplete alcune opere e risultava difforme dalle previsioni di progetto la scala in acciaio del giardino lato Sud, per cui – eccezion fatta che per il suddetto manufatto – nulla ostava al favorevole collaudo finale;
- seguiva liquidazione del credito finale residuo dell'impresa;
rinviando il collaudatore a “relazione riservata” separata (esso pure) per l'illustrazione delle vicende più rilevanti in ordine alle suddette riserve;
e) la relazione di c.t.u. in atti, quanto alla cronistoria della fase esecutiva dell'appalto per cui
è processo retro riproposta, illustrava la seguente sequenza temporale:
“… [Le] Riserve apposte dall'Impresa al “Registro di contabilità” sono state respinte dalla D.L. e motivate con la “Relazione riservata del Direttore Lavori”, ai sensi art. 31-bis della Legge 11/02/1994 n.109 e art. 149 del
Regolamento emanato con DPR 21/12/1999 n.554, redatta in data 23/01/2009. In data 02/03/2009 sempre la D.L. redige la “Relazione riservata del Direttore Lavori riguardante le riserve formulate dall'impresa nella sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori del 17/12/2009” respingendole e motivandole.
In data 16/03/2009 l'Arch. , nella qualità di AT tecnico-amministrativo, ha redatto Persona_4 l'”Atto unico di collaudo” (Relazione, Verbali di visita e Certificato di Collaudo Finale), firmato dall'Impresa con riserva;
esse venivano esplicitate con nota pervenuta al AT in data 14/04/2009 e lo stesso rispondeva con la “Relazione riservata del collaudatore sulle domande dell'appaltatore al Certificato di Collaudo”, ai sensi dell'art. 203 del DPR 21/12/1999 n.554, datata 22/04/2009 …”;
f) la nota datata 12.4.201 proveniente dall'Ufficio Tecnico comunale dava atto che:
- con la relazione riservata del AT era stata riconosciuta all'impresa, per la sola riserva n. 6, l'ulteriore spettanza di euro 2.110,73;
- l'impresa aveva azionato istanza di compensazione – per conseguire maggior credito finale – in data 8.6.2009 e 7.8.2009, da cui era derivata dalla D.L. pronuncia favorevole di riconoscimento di spettanza, ancorché di minor importo (euro 2.913,14 oltre IVA) rispetto al petitum (euro 18.187,70 oltre IVA);
g) secondo la concorde allegazione delle difese delle parti di lite, fino alla notificazione della citazione introduttiva – avvenuta il 23.12.2012 – nessuna attività ulteriore era più promanata dalla P.A. committente;
ed invero:
- (secondo la citazione di prime cure): nonostante l'invito a bonario componimento, formalizzato fin dal 31.12.2008, la stazione appaltante aveva insistito nel non dare accoglimento alle riserve formulate;
- (secondo la comparsa di costituzione della p.a. resistente): la pretesa creditoria avanzata era stata disattesa sia dalla D.L. sia dal AT;
- null'altro si deduceva ex professo, in tema, nelle memorie ex art. 183 C.P.C.;
h) in primo grado la p.a. resistente nulla eccepiva, in punto d'eventuale decadenza dell'impresa al riguardo;
i) in parte qua nessuna statuizione era officiosamente assunta dal Giudice a quo, che statuiva nel merito pianamente non già per rigetto implicito della quaestio (nessun riferimento ad essa rinvenendosi nella relativa motivazione);
e, in diritto, che:
- la p.a. appellata sostiene che l'eccezione da essa proposta sub I. (per la prima volta in questo grado) integri una mera difesa e che la stessa sarebbe conoscibile dal decidente ex officio vertendo la quaestio relativa la decadenza: non già dal diritto di formulare riserve, in corso d'esecuzione dell'appalto; bensì da quello stesso di azione, da promuoversi per far valere – in caso d'inottemperanza da parte della p.a. committente a pronunciarsi (sulle riserve formulate) nei termini endocontrattuali o di rigetto dei relativi petita – il diritto di credito che dalle vicende in esse richiamate asseritamente sia sorto in capo all'impresa (e che l'omissione o il misconoscimento della parte pubblica impediscano di esercitare);
- dalla normativa in subiecta materia che risulta ratione temporis applicabile all'appalto che ne occupa, ossia il D.M. n. 145 del 2000 (cd. Capitolato generale d'appalto per le oo.pp.) e dal relativo Regolamento d'esecuzione, dettato dal D.P.R. n. 554 del 1999, si ha che:
a termini dell'art. 33 del D.M. citato:
“… 1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2 …”;
sono state previste tre fattispecie rilevanti in proposito, id est:
1) il caso (art. 149 comma 3) in cui sia stata attivata procedura per eventuale accordo bonario, scandita nelle tappe: della preliminare verifica d'ammissibilità (e tempestività) delle riserve, essendo detta procedura riservata entro una certa soglia di valore;
della richiesta (eventuale, da aversi entro i 90 gg. dall'ultima iscrizione di riserva) ed acquisizione di relazione riservata da parte della D.L. e dell'organo di collaudo o di quanto necessario ai fini dell'assunzione d'una determinazione in tema (da aversi entro i successivi 60 gg.); di successivo vaglio della stessa, sempre da parte del responsabile del procedimento;
al cui esito sia intervenuta comunicazione all'appaltatore della decisione discesane da parte dell'organo rappresentativo della stazione appaltante;
2) il caso in cui (commi 1 e 2 dell'art. 32), non potendosi ricorrere alla superiore procedura
“… in ragione del valore o del tempo di insorgenza …” delle riserve iscritte, nelle due fattispecie residuali che si prospettano in astratto:
2.1)
o le riserve iscritte “… sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento …”; disposizione, questa, secondo cui “… La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore …”;
2.2) o, “… qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni …”;
- pur non potendosi verificare, nel caso di lite, se la situazione in fatto fosse riconducibile: al tipo sub 2.1., in cui l'impresa appaltatrice poi fallita (e, quindi, per essa la curatela) avrebbe quindi dovuto ricevere da parte della stazione appaltante – che consta avesse richiesto al AT una relazione ex art. 204 del D.P.R. cit. (quando l'avesse o meno conseguita, per tabulas non risulta;
detta relazione reca però la data del 22.4.2009) – comunicazione espressa dell'esito del relativo vaglio;
o al tipo sub 2.2. (non si dispone, in fascicolo, degli atti relativi); è tuttavia certo, perché pacifico inter partes, che nessuna comunicazione espressa ebbe luogo, assai verosimilmente non essendo intervenuta medio tempore alcuna formale decisione (perché non riferita);
- parte appellata opina che il silenzio protratto avrebbe potuto (e potrebbe) interpretarsi quale comportamento concludente di “silenzio rigetto”, donde l'avvio della decorrenza del termine di decadenza di 60 gg. dalla scadenza del superiore termine sub 2.1., ossia, dopo i 90 giorni decorrenti (presuntivamente, ma non è noto quando la relazione in argomento sia effettivamente pervenuta al protocollo del odierno resistente, se cioè) il giorno CP_2 stesso o dopo il 22.4.2009; ed in proposito, si rileva, diversamente da quanto assunto dalla difesa di parte appellante, la
Corte di cassazione ha opinato (così la Sez. I, ordinanza n. 23614 del 2/8/2023) che anche in caso d'omessa decisione da parte della p.a. appaltante il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale che ne occupa avrebbe comunque una sua puntuale individuabilità, e precisamente:
«… là dove si lamenta l'erroneità del riferimento in sentenza al d.P.R. n. 1063/62, … la corte d'appello, lungi dal richiamare quel testo normativo, ha affermato che si debba applicare il regolamento n. 145/00, e, in particolare, l'art. 33, il quale, regolando il “tempo del giudizio”, fissa il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione dell'appaltatore. Tale statuizione è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo il quale, in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554/99, recante il regolamento attuativo della l. n. 109/94, per le riserve iscritte in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. è applicabile la nuova regolamentazione, in base alla disciplina transitoria ivi prevista, specificamente del comma 4 dell'art. 232 (Cass. n. 15029/16; n. 7554/20). E in tale nuova regolamentazione rientra anche quella dettata dal d.m. n. 145/00, adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della l. n. 109/94. 2.- In realtà, è proprio il ricorrente che, pur affermando l'applicabilità della nuova disciplina, calibra le proprie censure su quella abrogata, là dove assume che il termine di decadenza non sia iniziato a decorrere, per un verso perché non v'è stata la notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'atto di approvazione del collaudo, ma soltanto una generica comunicazione e, per altro verso, perché quel termine non troverebbe applicazione nelle controversie fra committente e appaltatore, ma soltanto in quelle fra direttore dei lavori e appaltatore. A fondamento della censura v'è, appunto, la disciplina, abrogata al tempo dei fatti, delle forme e dei termini impugnatori prevista dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063/62, la quale effettivamente si riferiva alle controversie menzionate dal precedente art. 42 -ossia a quelle «insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore»- a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, l'impresa avesse formulato, che comportavano l'onere d'iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori esponeva le proprie controdeduzioni (in termini, Cass. n. 5468/02, la quale ha escluso che fosse incorso nella decadenza di cui ai citati artt. 46 e 47 l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa). Quella disciplina richiedeva, inoltre, non una qualsiasi comunicazione (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale e autentica del provvedimento dell'amministrazione che avesse risolto la controversia in sede amministrativa (Cass. n. 9805/00; n. 21468/13; n. 6909/18). 3.- A norma degli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/00, invece, a fronte della determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, la quale si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, come atto negoziale, l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con essa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute (Cass. n. 7479/17, punto 4.2; n. 8279/23, punto 53).
3.1.- E, a tal fine, l'appaltatore deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554/99, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi. La prima decorrenza si riferisce all'ipotesi, disciplinata dall'art. 149 cit., in cui, avendo l'appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31-bis della l. n. 109/94, il responsabile del procedimento abbia promosso la procedura di accordo bonario prevista da tale disposizione, formulando una proposta di soluzione transattiva in ordine alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni entro sessanta giorni, dandone sollecita comunicazione all'appaltatore. La seconda decorrenza riguarda invece l'ipotesi, contemplata dall'art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell'appaltatore abbia avuto luogo all'esito del collaudo o, su apposita istanza dell'appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni.
4.- Anzitutto, quindi, la norma, ai fini del decorso del termine, non si riferisce affatto alla notificazione, bensì alla comunicazione (e alla comunicazione correlano il dies a quo di decorrenza del termine (Cass. n. 20722/14 e n.
22110/18). 4.1.- Nel caso in esame, inoltre, come accertato dalla corte d'appello, il rigetto definitivo di tutte le riserve si è
«al più tardi verificato con l'approvazione in data 4/10/2003 del certificato di collaudo» e, anzi, «il rigetto delle riserve o l'omessa decisione sulle stesse» si era addirittura avuto in precedenza. Correttamente, dunque, la corte d'appello ha ritenuto il termine di decadenza inutilmente decorso, posto che, rispetto alla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, comunque risalente al 2003, che il ricorrente ammette di avere ricevuto, il giudizio è stato introdotto il 21 gennaio 2005 …»;
sicché potrebbe riconoscersi nella vicenda che oggi ne occupa il perfezionamento del superiore rigetto implicito (e non anche d'un mero silenzio inadempimento);
- anche a non voler condividere la superiore ultima evidenza, resta da chiarire se sia o meno condivisibile la tesi ulteriore di parte appellante secondo cui osterebbe alla rilevabilità ex officio della decadenza in argomento il chiaro e solido indirizzo di legittimità per cui s'è da tempo affermato (da ultimo, si v. in termini Cass. Sez. I, sentenza n. 281 del 10/1/2017) che:
«… In tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio …»;
ed in proposito, rileva il Collegio che:
i. per un verso, al superiore orientamento non osta il peculiare rilievo, parimenti fermo in diritto (con Cass. Sez. I, ordinanza n. 9518 del 4/4/2019), degli interessi in potenziale conflitto in tema, nel senso che: «… L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione …»;
e ciò poiché, a fronte d'una pretesa creditoria che integra pur sempre un diritto disponibile (in capo all'appaltatore che la vanti), è costante l'indirizzo per cui la scelta della p.a. appaltante di rinunciare a opporre una decadenza – per mancata o tardiva iscrizione di riserva – al riguardo resta libera, vertendo (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011) una discrezionalità non impedita dall'interesse pubblico cui essa deve pur sempre attendere, tramite il monitoraggio della perdurante compatibilità dell'esecuzione dell'appalto con la disponibilità di risorse finanziarie per esso antea previste (così la citata n. 1637):
«… Una cosa, infatti, è la "ratio" della previsione rivolta a tutelare la P.A. con il consentirle di valutare in ogni momento l'opportunità della permanenza del rapporto o la convenienza di un recesso relativamente ai maggiori costi prospettati (Cass. n. 13399/1999), altra cosa è affermare che da tanto derivi – in difetto di tempestiva riserva – l'irrilevanza sostanziale e processuale del comportamento della stessa P.A., essendo invece coerente con la natura dell'istituto la possibilità che l'appaltante ritenga di "non far valere" le conseguenze sanzionatorie di quella norma. La previsione relativa all'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni disciplinanti la materia, opera dunque nel senso che, in caso di inosservanza, l'esercizio dei diritti a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la predetta mancanza di tempestiva iscrizione e, quindi, abbia nel processo eccepito la decadenza così verificatasi …»;
ed in proposito, s'aggiunge, non sconosce questa Corte la problematicità d'una siffatta soluzione, sebbene sia ormai quasi ius receptum (non essendo note finora pronunce di legittimità dissonanti in tema), atteso che (in contrario rilievo) dovrebbe rammentarsi che:
- nella sentenza n. 3197 del 4/7/1989 (pur datata, ma non seguita da dissonanti pronunciamenti delle sezioni semplici al riguardo) delle SS.UU. della Corte di cassazione è stato enunciato con sufficiente chiarezza il problema dell'individuazione d'un criterio di carattere generale per la ricognizione dei casi di decadenze “di ordine pubblico”, ossia rilevabili ex officio a termini dell'art. 2969 C.C., onde rimediare all'eventualità di decisioni «… che non approfondiscono il problema e contengono proposizioni meramente assertive …»; così, richiamate le decadenze in materia tributaria e previdenziale stabilite in favore della p.a., s'è ivi affermato che può ammettersi un rilievo officioso di ulteriori ipotesi di decadenza:
«… solo quando alla sua base vi sia un interesse superiore e specifico, diverso dal generale interesse alla certezza delle relazioni sociali, che ogni previsione di decadenza è, per sua natura, destinata a soddisfare
…»; per l'individuazione del quale:
«… la chiave di soluzione del problema appare doversi individuare nella considerazione dell'interesse tutelato: la rilevabilità d'ufficio ed il complessivo regime proprio dell'indisponibilità possono essere affermati se la decadenza in esame viene annoverata tra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni che concernono le erogazioni di spese gravanti sui pubblici bilanci, se, cioè, si esclude, come deve escludersi, che l'ente possa rinunciare alla decadenza stessa, derogare negozialmente alla disciplina legale di questa o riconoscere il diritto a questa soggetto, con effetti impeditivi della decadenza …»;
- in tema d'appalto di oo.pp., Cass. Sez. I, sentenza n. 8014 del 26/8/1997 aveva ribadito che, pur sussistendo una tendenziale assimilabilità tra i “diritti indisponibili”, cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 C.C., e la “materia sottratta alla disponibilità delle parti” ivi menzionata, pur potendo esser disponibile il diritto colpito da decadenza, questa può essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore;
sicché, a suo avviso (sebbene poi smentito dal difforme indirizzo prima richiamato, peraltro ormai consolidatosi):
«... non vi è dubbio che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile, ma non può per ciò solo ritenersi disponibile la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento, il quale è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può rinunciare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. Tale orientamento interpretativo, che è stato ulteriormente ribadito anche in tema di appalto di opere pubbliche – Cass., 14 luglio 1992, n. 8548 – consente perciò di ribadire che la decadenza dell'appaltatore dalle riserve relative a domande di maggiori compensi non può, comunque, formare oggetto di rinuncia da parte della P.A., né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente …»;
ma trattasi di temi, questi ultimi, non direttamente pertinenti all'odierna res iudicanda, per quanto appresso si rileverà;
ii. per altro verso, è tuttavia da constatare che la decadenza di cui al citato art. 33 – sebbene dettata dal legislatore in riferimento a pretese creditorie dell'impresa appaltatrice comunque rivenienti (come reso palese dalla sua concatenazione in rapporto di successione logico-fattuale rispetto agli artt. 31 e 32) da vicende già prospettate in sede di riserve – appare avere operatività, ratio e fondamento ben diversi;
ed invero, osserva la Corte:
- la disposizione in argomento, anche a tenore della sua intitolazione (“… tempo del giudizio …”), regolamenta l'esercitabilità del “diritto al processo” da parte dell'appaltatore che abbia vantato in sede endocontrattuale pretese creditorie ulteriori rispetto al corrispettivo dell'appalto (e non le facoltà esercitabili “nel processo” per la tutela di detti asseriti suoi diritti);
- nella struttura della sequenza procedimentale dettata per la “definizione delle riserve al termine dei lavori”, la domanda che si intenda proporre nel giudizio “… ordinario o arbitrale …” appare inequivocabilmente individuabile come avente sostanza impugnatoria, rispetto a una decisione non condivisa che sia provenuta – ut supra rilevato, anche per comportamento concludente – dalla controparte contrattuale pubblica;
sicché è logicamente ben ragionevole che per il suo esperimento sia stato fissato un termine “perentorio” (id est, sotto pena di decadenza) e quindi pure inderogabile (anche nella forma d'una rinuncia implicita a giovarsene da parte della p.a. legittimata ad eccepirla), detta perentorietà risultando correntemente ordinata a tutela d'un interesse pubblico: quello al rilievo della tardività dell'esperimento dell'azione, onde evitare l'inutile esercizio d'una giurisdizione ultronea per essersi cristallizzata la definitività della decisione per contestata;
certamente “indisponibile” da parte della stessa stazione appaltante (ossia, non sanabile dalla costituzione con sole difese di merito da parte di questa);
- la stessa particolare brevità (come è in genere previsto per il regime delle opposizioni) del termine assegnato per procedervi appare coerente rispetto alla superiore opinione;
sicché può condividersi l'avviso di parte appellata là dove:
stigmatizza che, pur se per la prima volta la circostanza è stata da essa denunciata solo in sede d'appello (e, peraltro, meramente in sede di costituzione in resistenza, come già detto senza proposizione d'appello incidentale in parte qua), d'essa potrebbe conoscersi ex officio in questo grado;
ha rilevato che la società poi fallita (e, per essa, oggi la curatela appellante) sia incorsa nella superiore decadenza, donde l'improponibilità della domanda giudiziale poi incoata in prime cure.
E l'indole assorbente della superiore declaranda statuizione esime dalla cognizione nel merito dei motivi di gravame in premessa sintetizzati.
*
Opina il Collegio che, nel superiore epilogo processuale, fondato su rilievo officio di questione in rito “fondante”, siano da ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per dichiararne la compensazione inter partes per entrambi i gradi del giudizio. Ed infatti:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di <> o di < dirimenti>>, ma anche in presenza di>”, è consentito al Giudice oggi compensare le spese tra le parti qualora ricorrano “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, ma non intese in senso lato, bensì avendo pur sempre come contesto di riferimento le due ipotesi tipizzate dalla legge, ossia
“l'assoluta novità della questione” e/o “il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”;
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. (…)” Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenza la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella di “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua);
e tanto si dà nell'occorso, oltre che per l'oggettiva novità pure per l'indole plurisolubile della questione decisa.
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A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 9.12.2022
e iscritto a ruolo in data 16.1.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 779 in data 4-7.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 209/2012
RGAC; appello proposto da:
in persona del curatore (avv. Parte_1
Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore; nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1) in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara improponibile la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 23.2.2012 nel procedimento iscritto al n. 209/2012 RGAC davanti al Tribunale Civile di Patti dal Fallimento Parte_1 in persona del curatore (avv. Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore, per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000;
2) spese di prime cure e di questo grado di giudizio compensate inter partes; 3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 18.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, riunita in camera di consiglio e composta dai signori:
dott. Augusto SABATINI, presidente relatore;
dott. Marisa SALVO, consigliere;
dott. Maria Giuseppa SCOLARO, consigliere;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile d'appello iscritta al n. 870/2022 RGAC, posta in decisione all'udienza del giorno
22.4.2024 a seguito di trattazione del presente procedimento – in ossequio al disposto dell'art. 127 ter C.P.C. – con deposito e scambio in modalità telematica di note scritte, come da ordinanza del 22-29.4.2024, e vertente
TRA
in persona del curatore (avv. Parte_1
Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore; codice fiscale e p. IVA: P.IVA_1 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. MUSMECI Luca del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale del medesimo in Patti (via F. Crispi n. 44); pec: ; Email_1
APPELLANTE
E
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 codice fiscale: ; P.IVA_2 parte rappresentata e difesa per procura in atti dall'avv. GARITO Giuseppina del foro di Patti ed elettivamente domiciliata presso lo studio professionale della medesima in Brolo (via L. da Vinci
n. 5); pec: ; Email_2
APPELLATO
avente ad oggetto: pagamento somme (appalto oo.pp.).
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Per parte appellante:
“… 1) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti impugnata, ritenere e dichiarare la nullità della CTU redatta dall'Ing. nel giudizio di primo grado per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra Persona_1 motivazione. 2) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti disporre, in via istruttoria, il rinnovo delle operazioni peritali nominando un nuovo consulente tecnico per rispondere al mandato formulato nel precedente grado di giudizio “affinché accerti le circostanze dedotte da parte attrice nell'atto introduttivo ed in particolare l'effettiva realizzazione delle opere ivi indicate, la spettanza e l'ammontare dei corrispettivi richiesti, sulla scorta della documentazione dalla stessa allegata” per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 3) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed Parte_2 alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 1 (Indennizzo per sospensione dei lavori dal 15.02.2008 al 30.07.2008) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 27.437,41 come quantificata o a quella Controparte_2 maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 4) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 2 Parte_2 (Compensazione degli eccezionali rincari verificatisi nei prezzi dei materiali) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al Controparte_2 pagamento della somma dovuta per tale titolo per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 5) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al Parte_2 riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 3 (Equo compenso per varianti) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa, e per l'effetto, condannare il
[...] al pagamento della somma di €. 154.126,87 come quantificata o a quella maggiore o minore che Controparte_2 risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 6) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della
[...]Pt_ al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 4 (Eccessiva onerosità materiali afferenti le lavorazioni del lato sud e consolidamento costone roccioso lato est) regolarmente Parte_3 iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il
[...] al pagamento della somma di €. 4.343,51 come quantificata o a quella maggiore o minore che Controparte_2 risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 7) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della
[...]Pt_ al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 5 (Indebite detrazioni contabili) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 35.653,54 come quantificata o a quella maggiore o Controparte_2 minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 8) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 6 (Divergenze contabili Parte_2 e mancati pagamenti) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 75.946,37 come quantificata o Controparte_2 a quella maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. 9) In riforma della sentenza n. 779/2022 del Tribunale di Patti ritenere e dichiarare il diritto della al riconoscimento ed alla liquidazione di quanto richiesto con la riserva n. 7 (Nuovi Parte_2 prezzi non accettati) regolarmente iscritta nel registro di contabilità e nello stato finale dei lavori per cui è causa e, per l'effetto, condannare il al pagamento della somma di €. 43.881,46 come quantificata o Controparte_2 a quella maggiore o minore che risulterà dovuta oltre interessi moratori e rivalutazione monetaria per i motivi sopra esposti e con qualsivoglia altra motivazione. Con vittoria di spese, competenze ed onorari di entrambi i gradi di giudizio. Con salvezza di ogni altro diritto e azione …”.
Per parte appellata:
“… in via preliminare: a) Dichiarare l'inammissibilità e/o l'improponibilità dell'azione esercitata in primo grado dalla (e poi proseguita dalla Curatela) per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000 e, per l'effetto, Parte_2 l'inammissibilità dell'appello ex adverso proposto. Nel merito: b) Rigettare l'appello de quo con qualunque statuizione e confermare la sentenza appellata. c) Nella denegata ipotesi di accoglimento della richiesta di rinnovo delle operazioni peritali, formulata dall'appellante in via istruttoria, disporre che nel quesito formulato al nuovo consulente d'ufficio si indichi espressamente - fra i documenti che dovranno essere analizzati e utilizzati dal CTU ai fini dell'espletamento dell'incarico - anche la documentazione ritualmente prodotta nel giudizio di primo grado dall'Ente deducente. d) Condannare l'appellante al pagamento delle spese e dei compensi del presente grado di giudizio …”.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato (in modalità telematica, a mezzo pec) in data 9.12.2022 ed iscritto a ruolo in data 16.12.2022 il in Parte_1 persona del curatore (avv. Barbara SCHEPIS) conveniva in giudizio davanti a questa Corte il riproponendo le domande, eccezioni e difese disattese dal Tribunale Controparte_1
Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico con sentenza n. 779 emessa in data 4-7.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 209/2012 RGAC.
*
Parte appellante, che aveva chiesto in primo grado (quale attrice) la condanna della p.a. odierna resistente al pagamento di svariate somme, asseritamente traenti scaturigine dalle prestazioni di cui alle riserve mosse in corso di svolgimento dell'appalto di oo.pp. relativo alla riconversione dell'area “ex castello” nonché dell'edificio scolastico ivi insistente in Museo Etno-Antropologico, lamentava che l'impugnata sentenza, erroneamente e reprensibilmente:
1. aveva disatteso l'eccezione di nullità per vizio di violazione del contraddittorio già mossa nei confronti della c.t.u. espletata in prime cure (e, con essa, anche la domanda di rinnovazione dell'accertamento già delegato) e ciò poiché il professionista officiato:
1.1. aveva utilizzato materiale documentale (“… 1) la relazione riservata del collaudatore;
2) i disegni contabili;
3) la relazione riservata della D.L. …”):
1.1.1. estraneo rispetto a quello riveniente dalla produzione offerta dalle parti in giudizio;
1.1.2. non d'indole pubblicistica, in quanto inerente alla fase esecutiva dell'appalto (a carattere privatistico);
1.1.3. di dubbia attendibilità, provenendo da soggetti (il collaudatore ed il D.L.) di parte, in quanto designati dalla p.a. committente;
1.2. non aveva acquisito agli atti di lite (id est, aveva omesso d'allegare alla propria relazione) detta documentazione, sebbene risultata determinante per le sue conclusioni, così sottraendone il contenuto alla necessaria (e indefettibile) sua verifica in contraddittorio;
2. aveva, nel merito, recepito sine glossa una c.t.u. connotata da rilevanti vizi logici e tecnici, atteso che il Giudice a quo (e, prima, l'ing. quale C.T.U.): Per_1
2.1. aveva accolto il rilievo di tardività dell'avvenuta iscrizione di riserve da parte dell'impresa, espresso dal C.T.U., sebbene l'eccezione difensiva relativa (di decadenza a carico dell'istante) non fosse stata formulata dalla p.a. convenuta e pertanto non fosse conoscibile, in quanto non rilevabile ex officio;
2.2. aveva condiviso la tesi per cui l'appalto avesse avuto in fase esecutiva andamento anomalo e tale da inficiare la sua corrispondenza al progetto sebbene il AT, sul punto, avesse diversamente concluso, assumendo (in p. 25 dell'atto di collaudo) che:
“… i lavori sono stati eseguiti secondo il progetto e le perizie di variante approvate, salvo lievi modifiche che si ritengono pienamente giustificate ed ammissibili che da quanto è stato possibile accertare da riscontri, misure e verifiche effettuate e dalle attestazioni ottenute confermate dall'impresa e dalla direzione lavori, lo stato di fatto delle opere corrisponde per qualità e dimensioni alle annotazioni riportate negli atti contabili e riassunte nello stato finale;
che i lavori stessi sono stati eseguiti a regola d'arte, con buoni materiali e idonei magisteri …”;
2.3. aveva trascurato di considerare che il tecnico officiato:
2.3.1. aveva in parte inottemperato al mandato, là dove aveva sostenuto la non verificabilità (per eccessività dei costi di ricerca e ripristino) di alcune lavorazioni
– “… demolizioni, massetti, conglomerati cementizi etc. …” – suscettibili, invece, di stima e misura ancorché in via induttiva;
2.3.2. aveva affermato (in p. 24) che vi erano state inottemperanze plurime alle direttive del D.L. o omissioni esecutive in realtà e a ben vedere mai eccepite dal committente;
CP_2
2.3.3. quanto ai vizi e difetti delle opere eseguite emersi in sede di sopralluogo, aveva espresso giudizi sfavorevoli all'impresa omettendo di considerare che (come dedotto dal c.t.p. di parte allora attrice):
“… l'accesso effettuato dal Consulente è avvenuto nel mese di marzo 2019, ad oltre 10 anni dall'esecuzione delle opere e, quindi, le relative considerazioni non hanno alcuna valenza oggettiva in quanto la effettiva buona riuscita dei lavori non può essere fatta [rilevare] a distanza di tempo così lunga …”;
2.4. quanto al rigetto delle riserve azionate:
2.4.1. circa la cd. riserva n. 1, ossia al diniego dell'invocato risarcimento per l'occorsa sospensione dei lavori, aveva affermato la ravvisabilità d'un comportamento concludente di tacita accettazione della suddetta sospensione con le sue conseguenze pregiudizievoli (per mancato esperimento della domanda di risoluzione contrattuale che tanto avrebbe legittimato):
- in difetto di volontà espressa in tal senso da parte dell'impresa;
- in assenza di ragioni legittimanti una sospensione a detrimento dell'impresa ex art. 25 del D.M. n. 245/2000 e sebbene l'erroneità del progetto fosse stata confermata per tabulas, poiché:
“… Nel verbale di sospensione lavori del 15 febbraio 2008 viene dedotto che “rimossa la vegetazione presente, si è costatato che diversi tratti delle vecchie mura sono crollati negli anni, facendo affiorare un banco di roccia molto alterato e degradato, in cui sono presenti delle cavità e numerose fratture ... che occorrono una serie di interventi di consolidamento la cui entità economica non trova copertura nell'ambito delle somme disponibili né nella disponibilità finanziaria dell'Amministrazione comunale pertanto si rende necessaria la sospensione lavori ai fini della redazione di una perizia suppletiva per la successiva istanza di finanziamento” (v. All. 3 fascicolo di primo grado _ Verbale sospensione dei lavori) . Pertanto, la illegittima sospensione non può che essere addebitata all'esclusiva responsabilità della Stazione appaltante in quanto deriva da evidenti carenze progettuali non imputabili alla odierna attrice che hanno causato una serie di maggiori oneri non previsti né prevedibili in capo alla …”; Parte_2
2.4.2. quanto al rigetto della cd. riserva n. 2, in tema di “Compensazione degli eccezionali rincari verificatisi nei prezzi dei materiali”, aveva recepito un'indicazione del C.T.U. – quella per cui l'unico materiale tanto legittimante, ossia il bitume, non sarebbe stato oggetto di fornitura – smentita in fatto:
- “… dal D.M. infrastrutture e trasporti del 30.04.2009 (V. All. 1 alle note ex art. 183 c.p.c. n. 2) dal quale emergono gli ingenti aumenti dei prezzi dei materiali nonché dal D. A. LL.PP. pubblicato sulla GURS n. 35 del 2009 (V. All. 2 alle note ex art. 183 c.p.c. n. 2) …”; - “… anche la D.L. con nota del 9.9.2009 (V. All. 4 note 183 c.p.c. n. 2) – non valutata dal CTU sotto alcun profilo – ha attestato, la sussistenza del diritto alla compensazione a favore della Pt_
. Nella suddetta nota la D.L ha chiarito che vi erano almeno 5 lavorazioni previste in contratto che aveva subìto un aumento di prezzo maggiore del 10% (ferro tondino, rete elettrosaldata, profilati in acciaio, tubazione in acciaio in micropali, sabbia).
Con affermazione confessoria la D.L. ha chiarito che “In riferimento a quanto sopra la compensazione è stata determinata relativamente all'aumento dei costi dei materiali superiori al 10%. Nel caso specifico alla categoria di lavoro, desunta dal prezzario regionale è stato decurtato l'incidenza della manodopera. In definitiva la sottoscritta Direzione lavori ha individuato i materiali di costruzione per i quali sono dovute le eventuali compensazioni e come sopra riportato, nella somma complessiva di € 2.913,14”.
La suddetta nota della D.L. conferma l'erroneità della conclusione rassegnate dal CTU sulla riserva n. 2 e conseguentemente della sentenza impugnata …”;
2.4.3. quanto al rigetto della cd. riserva n. 3, in tema di “equo compenso per varianti”:
“… il presupposto del diritto all'equo compenso per varianti non è, come ritenuto dalla sentenza impugnata, la realizzazione dell'opera da parte dell'impresa, bensì che le modifiche apportante in forza delle varianti siano tali da produrre un notevole pregiudizio economico all'appaltatore … il CTP aveva evidenziato che “La riserva n. 3 è stata presentata dell'impresa perché, a seguito di variante, sono state stralciate alcune categorie di forniture e lavori (AP66, AP 123, AP 124) per le quali si prevedeva un relativo ed importante utile al netto del ribasso. Tale motivazione si ritiene fondata in quanto, nella presentazione dell'offerta di gara e, quindi, del relativo ribasso d'asta, possono intervenire fattori che dipendono dalle specifiche forniture e lavorazioni per le quali l'impresa ha valutato uno specifico rapporto di convenienza. Nel caso in questione sono state eliminate le suddette forniture e/o lavorazioni di cui il C.T.U. non ha tenuto conto minimamente per poter effettivamente esprimere, soprattutto da parte del
Giudice, una propria valutazione … per quanto riguarda la voce ART AP66, la quantità prevista era di ml. 21,50 e come emerge agevolmente dall'elenco prezzi richiamato dal contratto, il prezzo di € 7.995,00 era previsto per ml
(V. All. 5 alle note 183 c.p.c. n. 2).
Pertanto, prima il CTU, e il Giudice di primo grado poi, avrebbero potuto verificare la fondatezza di quanto dedotto dall'impresa con la semplice verifica dei prezzi previsti dal contratto e facendo corretto uso dei riferimenti normativi applicabili. Nel caso di specie è indubbio che le variazioni imposte dalla stazione appaltante hanno prodotto un notevole pregiudizio economico all'appaltatore e, in ogni caso, superato il quinto delle lavorazioni omogenee del gruppo contenente le voci AP 66, AP 123 e AP 12 …”;
2.4.4. quanto al rigetto della cd. riserva n. 4, in tema di “… maggiori oneri per eseguire
i lavori nel Giardino dei profumi lato sud e per il consolidamento costone roccioso lato est dovuti a carenze e/o errori progettuali …”:
“… la (…) aveva specificamente dedotto che il progetto originariamente appaltato Parte_2 prevedeva l'accesso tramite la realizzazione di una semplice stradella di circa mt. 2,00 di congiunzione tra il piazzale superiore ed il sottostante giardino.
È documentato, e comunque non contestato, che la stradella prevista nel progetto originario è stata eliminata dal progetto in variante in quanto non era stata considerata dalla stazione appaltante la circostanza che la stessa avrebbe occultato le mura di cinta dell'ex Castello.
Inoltre, la stazione appaltante non ha proceduto al previsto e necessario esproprio di una fascia di terreno che avrebbe consentito l'accesso regolare ed una adeguata movimentazione dei mezzi di trasporto presso il . Parte_3 Tali circostanze – non valutate dal CTU né dal Giudice di primo grado – hanno comportato che la ha dovuto realizzare una mini pista, della larghezza massima eseguibile di mt. 1.5, Parte_2 attraverso la quale trasportare i materiali nel con difficoltà non prevedibili Parte_3 al momento della sottoscrizione del contratto e con oneri dovuti solamente alle colpe dell'Amministrazione appaltante. Infatti, la variante apportata ha determinato che la ha dovuto procedere al trasporto dei Parte_2 materiali necessari al consolidamento del costone e della realizzazione del muro in cemento armato tramite carriole meccaniche cingolate condotte manualmente dagli operai o tramite trasporto a spalla effettuato sempre dagli operai, con maggior oneri che dovranno essere riconosciuti …”;
2.4.5. quanto al rigetto della cd. riserva n. 5, in tema di “… indebite detrazioni contabili
…”:
“… il CTU ha illegittimamente motivato il proprio elaborato deducendo che “riferisce infatti la D.L. che le detrazioni effettuate attenevano a carenze esecutive od a motivate giustificazioni peraltro oggetto di corrispondenza e disposizioni di servizio disattese”.
Ciò non è stato provato né oggetto di tempestiva eccezione da parte dell'Ente. Il CTU avrebbe dovuto, semplicemente, procedere alla verifica della effettiva posa in opera dei materiali e alla misurazione delle opere oggetto di riserva …”;
2.4.6. quanto al rigetto della cd. riserva n. 6, in tema di “… divergenze contabili e mancati pagamenti …”:
“… L'Appaltatrice diversamente da quanto erroneamente ritenuto dal CTU, e condiviso dal primo Giudice senza un principio di motivazione, non chiede somme per voci ulteriori a quelle oggetto del contratto, bensì per lavorazioni già previste dall'appalto o che si sono rese necessarie per realizzare l'opera …
Dalla corretta verifica dello stato dei luoghi oggetto di appalto non può che emergere la fondatezza delle richieste formulate dall'impresa per le opere effettivamente realizzate ed illegittimamente non contabilizzate dalla D.L. …”;
2.4.7. quanto al rigetto della cd. riserva n. 7, in tema di “… nuovi prezzi non accettati
…”:
“… I prezzi oggetto della suddetta riserva sono stati autonomamente imposti dalla D.L. con il verbale nuovi prezzi del 31.07.2008 che è stato sottoscritto con riserva dall'Impresa che non li ha accettati.
Tali prezzi sono di gran lunga inferiori a quelli che erano dovuti alla PCE per le opere realizzate anche in considerazione della circostanza che doveva essere applicato il preziario regionale del 2004 e non quello del 2000 al quale, invece, la D.L. ha fatto riferimento. Infatti, l'art. 8 del contratto dei lavori per cui è causa non può certamente trovare applicazione nell'ipotesi di nuovi prezzi che si devono andare a stabilire nel corso dell'esecuzione dell'opera.
In tale ipotesi trova applicazione l'art. 136 D.P.R. n. 554/1999 che prevede che “1. Quando sia necessario eseguire una specie di lavorazione non prevista dal contratto o adoperare materiali di specie diversa o proveniente da luoghi diversi da quelli previsti dal medesimo, i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si valutano: a) desumendoli dal prezziario di cui all'articolo 34, comma 1; b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
c) quando sia impossibile l'assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi ... 5. Se l'appaltatore non accetta i nuovi prezzi così determinati e approvati, la stazione appaltante può ingiungergli l'esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi, comunque ammessi nella contabilità; ove l'appaltatore non iscriva riserva negli atti contabili nei modi previsti dal presente regolamento, i prezzi s'intendono definitivamente accettati”.
Nel caso di specie è pacifico che la ditta appaltatrice - iscrivendo rituale e tempestiva riserva - non ha accettato i nuovi prezzi che dovevano essere stabiliti secondo il prezziario vigente al momento della loro determinazione (ovvero il prezziario del 2004)
Sul punto il CTU ha omesso qualsivoglia analisi delle pretese della P.C.E., limitandosi ad un richiamo generico a documentazione non ritualmente prodotta in atti (relazione riservata del collaudatore) e che non è presente nel fascicolo, in quanto nemmeno allegata alla perizia! … In ogni caso, in merito alla riserva n. 7, il Giudice di primo grado avrebbe dovuto ritenere che il perito non avesse fornito una risposta al quesito formulato dal Tribunale disponendo la rinnovazione delle operazioni peritali e non procedere al rigetto della domanda senza alcuna motivazione …”;
2.5. aveva immotivatamente omesso di far luogo alla rinnovazione dell'indagine peritale, pur essendosi ampiamente dedotto in prime cure quanto retro stigmatizzato sub 2.4.; 3. anche in punto di spese di lite, aveva ingiustamente statuito la soccombenza dell'odierna appellante, pur nell'evidente fondatezza dei superiori rilievi critici;
e concludeva chiedendo in accoglimento dell'appello, previa rinnovazione della c.t.u. di prime cure, ed in riforma della pronuncia impugnata, l'accoglimento dei petita tutti di prime cure ut supra declinati, con vittoria di spese e competenze d'entrambi i gradi del giudizio.
*
L'appellata p.a. si costituiva con atto depositato (in modalità telematica) in data 28.3.2023 e, deducendo ex adverso:
preliminarmente, in rito:
I. l'inammissibilità e/o improponibilità della domanda di prime cure “per intervenuta decadenza dell'attrice dalle pretese azionate ai sensi dell'art. 33, comma 1 del D.M. n. 145/2000, nel testo vigente all'epoca dei fatti di causa …”; ed invero:
fermo in fatto che:
“… - i lavori oggetto dell'appalto per cui è causa sono stati collaudati in data 16.3.2009 (sul punto cfr. Progetto Integrato – ATTO UNICO DI COLLAUDO prodotto come doc. 14 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà e allegato anche al fascicolo di primo grado di parte attrice); - che l'Ente appellato, entro novanta giorni (art. 32, comma 1, D.M. n. 145/2000) dal collaudo sottoscritto con riserva dall'impresa, non ha espresso le sue determinazioni, notificandole all'appellante. In ragione di ciò – poiché la mancata notifica di una determinazione di reiezione delle riserve è equiparata ad una reiezione per fatti concludenti, derivante dall'inutile spirare del termine di 90 giorni a disposizione della stazione appaltante per le sue determinazioni – l' avrebbe dovuto introdurre il giudizio nei 60 giorni successivi lo Pt_5 spirare del suindicato termine di 90 gg. dal collaudo, ossia entro il 13.08.2009 e non avendolo fatto – l'atto di Controparte_ citazione introduttivo del giudizio di primo grado è stato notificato al solo in data CP_2 23.02.2012 ossia ben due anni e mezzo dopo lo scadere del termine decadenziale de quo – all'atto dell'instaurazione di tale giudizio l'Impresa era già ampiamente decaduta dalla possibilità di legittimo esercizio dell'azione intrapresa …”;
in diritto avrebbe dovuto rilevarsi che:
“… Rebus sic stantibus, considerato che per consolidato orientamento giurisprudenziale, le questioni attinenti la proponibilità dell'azione sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del processo (sul punto, fra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 23/04/2015, n. 8306; Cass. civ., sez. III, 18/04/2007, n. 9297; Cass. civ., sez. I, 12.06.2006, n. 13582), si chiede che l'Ecc.ma Corte adita dichiari la decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della P.C.E. s.r.l. (e, conseguentemente, della Curatela) dalle pretese azionate in primo grado e ribadite nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, dichiari inammissibile l'impugnazione ex adverso proposta …”;
e, nel merito:
sub 1., che:
“… il consulente tecnico d'ufficio può attingere “aliunde” notizie e dati, non rilevabili dagli atti processuali e concernenti fatti e situazioni formanti oggetto del suo accertamento, quando ciò sia necessario per espletare convenientemente il compito affidatogli e dette indagini possono concorrere a formare il convincimento del Giudice purché ne siano indicate le fonti, in modo che le parti siano messe in grado di effettuarne il controllo a tutela del principio del contraddittorio (sul punto, fra le tante, cfr. Cass. civ., sez. II, 05/02/2020, n. 2671; Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30196; Cass. civ., sez. II, 14/11/2017, n. 26893; Tribunale Milano, Sez. spec. Impresa, 20/09/2021, n. 7468; Tribunale Ancona, Sez. II, 27/07/2020, n. 989; Tribunale Roma, sez. IV, 26/06/2019, n. 13456). Peraltro, l'esigenza di sottoporre tale documentazione “ulteriore”, utilizzata dal CTU, al vaglio del contraddittorio si ritiene soddisfatta sia mediante la possibilità della partecipazione al contraddittorio tecnico attraverso il consulente di parte, sia - a posteriori - con la possibilità di dimostrazione di elementi rilevanti in senso difforme (Cass. civ., sez. I, 20/11/2019, n. 30196). In virtù del citato orientamento, quindi, il CTU - che intenda utilizzare documentazione ulteriore rispetto a quella prodotta dalle parti ai fini della formazione del proprio convincimento – rispetta pienamente il principio del contraddittorio qualora dia solo indicazione delle fonti utilizzate per attingere tali dati e notizie: nessun obbligo di acquisizione materiale di detti documenti è posto a suo carico …”
“… - per un verso, nel caso di specie, siamo in presenza di un appalto pubblico (soggetto per espressa previsione del relativo contratto d'appalto alle disposizioni di cui alla legge quadro in materia di lavori pubblici: sul punto cfr. art. 2 del contratto d'appalto prodotto come doc. 7 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), avente peraltro ad oggetto lavori finanziati con contributi regionali (sul punto cfr., nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà, il
“Bando di gara”, prodotto come doc. 5, nel quale al punto “9. FINANZIAMENTO”, si fa espresso riferimento al POR 2000-2006; il “Progetto Integrato - ATTO UNICO DI COLLAUDO”, prodotto come doc. 14, nel quale alla voce
“FINANZIAMENTO DEI LAVORI” si attesta l'avvenuto finanziamento con D.D.S. n. 6910 dell'1.07.2004 dell'Assessorato Regionale dei Beni Culturali e Ambientali e della Pubblica Istruzione, registrato alla Corte dei Conti il 24.08.2004, reg. 1 fgl. 148 e il “Conto Finale”, prodotto come doc. 16, nel quale alla voce “FINANZIAMENTO” si richiama il suddetto decreto assessoriale); ragion per cui i documenti utilizzati dal CTU sono da considerare a tutti gli effetti atti pubblici aventi valore legale pubblico e dotati di pubblica fede;
- per altro verso, il AT non può essere in nessun caso considerato “soggetto strettamente legato alla Stazione appaltante” in quanto (come già evidenziato dall'ausiliario del Giudice a pag. 2 della relazione depositata) soggetto terzo nominato dall'Assessorato Regionale ai Beni Culturali, Ambientali e della P.I. e non dall'odierno deducente (circostanza questa mai contestata dalla Curatela!) …”;
sub 2., che:
“… il Giudice di prime cure ha ritenuto di aderire al parere del proprio ausiliario richiamando a supporto della propria decisione passi salienti di un elaborato peritale le cui risultanze sono state considerate corrette nonché scevre da vizi tecnici e logici per essere state, fra l'altro, espresse in esito a una valutazione approfondita, puntuale ed esaustiva delle osservazioni formulate dal CTP di parte attrice. Tale ineccepibile decisione dell'Organo Giudicante, peraltro, non può essere posta in dubbio nemmeno dalla circostanza (ad arte riferita da controparte) del mancato esame di alcune voci dedotte dall'Impresa: al riguardo, non ci si può esimere dall'evidenziare che la valutazione induttiva prospettata dalla Curatela quale strumento atto ad evitare tale presunta omissione, come peraltro correttamente ritenuto dal CTU nel precedente grado di giudizio, non risulta praticabile nel caso de quo, trattandosi nello specifico di voci relative a lavorazioni svolte all'inizio delle attività e non più verificabili se non con costi esorbitanti soprattutto per i successivi e conseguenti ripristini …”;
ed ulteriormente:
sub 2.1.:
“… tale eccezione non risulta formulata dall'odierno appellato né sulla stessa risulta essersi pronunciato il Giudice di prime cure …”;
sub 2.3.2.:
“… nella fattispecie in esame l'eccezione di inadempimento non è stata formulata dall'odierno convenuto e nessuna pronuncia sulla stessa è ravvisabile nel provvedimento impugnato …
… - contrariamente a quanto sostenuto dalla Curatela - le considerazioni svolte dal consulente tecnico d'ufficio sul punto si inquadrano perfettamente nell'ambito del mandato conferito dal Giudice, configurandosi quale ovvia estrinsecazione di quel potere di rilevazione di fatti impeditivi, modificativi ed estintivi non dedotti dalla parte ma di cui il CTU ha avuto contezza nello svolgimento delle proprie indagini, espressamente riconosciuto dalla sentenza della Cassazione a Sezioni Unite n. 3086 del 01/02/2022 …”;
sub 2.4.1.:
“… come già evidenziato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in primo grado nell'interesse dell'Ente – la sospensione dei lavori de qua è stata legittimamente disposta ai sensi dell'allora vigente art. 24 del D.M. 145/2000 e, per di più, è intervenuta alla fine dei lavori contrattuali quando il residuo di spesa ammontava a soli € 13.306,52, corrispondenti allo 0,75% dell'importo contrattuale (sul punto cfr. quanto rilevato dalla D.L. alla pag. 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà). Peraltro, correttamente il Giudice – recependo sia le impeccabili affermazioni del CTU che l'unanime orientamento della giurisprudenza di legittimità sul punto (ex multis, cfr. Cass. civ., sez. I, 13/07/2021, n. 19951; Cass. civ., sez. I, 14/06/2018, n. 15700) - ha affermato che la sospensione dei lavori per errore progettuale è oggetto di risoluzione del contratto e che, pertanto, se l'impresa riteneva la sospensione dei lavori addebitabile ad originarie carenze progettuali e non il frutto di sopravvenute ed imprevedibili esigenze, avrebbe dovuto agire per chiedere la risoluzione del contratto d'appalto e non accettarne le modifiche sostanziali. Al riguardo, contrariamente a quanto dedotto dall'appellante, nessun accertamento della riconducibilità della sospensione in oggetto all'asserito errore progettuale della stazione appaltante è stato operato dal CTU, il quale si è semplicemente limitato ad indicare in via ipotetica (come dimostrato dall'uso del condizionale) la strada che l'Impresa avrebbe dovuto seguire per far valere tale errore progettuale ove realmente esistente. Infine, per completezza di trattazione, non ci si può esimere dal ribadire che:
- nessuna mancata contestazione del quantum richiesto dalla Curatela a titolo di danno asseritamente dovuto per la sospensione, è ravvisabile nel caso di specie considerato che (come costantemente riconosciuto dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità: sul punto cfr., fra le tante, Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/01/2014; Cass. civ., sez. II, 03/04/2008, n. 8665; Cass. civ., Sez. Un., 23/01/2002, n. 761) la contestazione dell'an assorbe quella del quantum quando la contestazione dell'an sia incompatibile con il riconoscimento della sussistenza del credito;
conseguentemente, posto che l'odierno appellato ha innegabilmente contestato l'an della pretesa, la contestazione del quantum è certamente da considerarsi assorbita;
- la richiesta di corresponsione somme per tale voce non poteva trovare accoglimento anche perché, in evidente violazione del disposto dell'art. 2697 C.C., nessuna prova dei danni asseritamente subiti a causa di tale sospensione dei lavori è stata fornita da parte attrice in primo grado;
- a fronte della attestazione di legittimità della sospensione de qua, effettuata dall'Ente deducente, controparte, pur essendone onerata ai sensi dell'art. 2697 C.C., non è stata in grado di indicare (e, conseguentemente, provare) in primo grado il motivo della tanto lamentata presunta illegittimità, limitandosi ad un generico (quanto vuoto) richiamo ad “evidenti carenze progettuali non imputabili alla odierna attrice” …”;
sub 2.4.2.:
“… - come già evidenziato nella comparsa conclusionale e nella memoria di replica depositate in primo grado nell'interesse dell'Ente - nel periodo in considerazione l'unico materiale da costruzione a subire un incremento superiore al 10% rispetto al prezzo rilevato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti nell'anno di presentazione dell'offerta, è stato il bitume ma lo stesso non risulta utilizzato in alcuna lavorazione prevista nell'appalto oggetto di causa (sul punto cfr. quanto attestato dalla D.L. alla pag. 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà). Peraltro, diversamente da quanto vorrebbe far credere controparte, nessuna “affermazione confessoria” è ravvisabile nella nota della D.L. del 09.09.2009 … in ogni caso, quel che più rileva ai fini della correttezza del rigetto della domanda ex adverso formulata, è l'inciso iniziale della nota in contestazione nel quale la D.L. precisa che il Decreto Assessoriale LL.PP. invocato da controparte a fondamento della propria richiesta è stato pubblicato “a circa 8 mesi dalla chiusura dei lavori e dopo circa 4 mesi dal collaudo tecnico Amm/vo”. Tale inciso, difatti, è già da solo sufficiente ad attestare che nessuna compensazione poteva essere riconosciuta alla P.C.E. (e oggi alla Curatela) in relazione ad un contratto non più in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della normativa contemplante gli aumenti dei prezzi in contestazione. La veridicità del superiore assunto, d'altronde, risulta suffragata non solo dall'applicazione al caso concreto del fondamentale principio di diritto del “tempus regit actum” - in base al quale ciascun fatto o atto giuridicamente rilevante deve essere assoggettato alla normativa vigente nel momento in cui si verifica – ma altresì da quanto di CP_ recente chiarito dall' che, chiamata ad esprimere un parere in ordine all'applicazione dell'art.
1-septies del D.L. 25/05/2021, n. 73 (c.d. Decreto Sostegni-bis, convertito in legge con la L. 23/07/2021, n. 106) - contemplante il meccanismo di compensazione per cui è causa – ad un appalto per il quale, alla data di entrata in vigore della L. 106/2021, era già stato emesso il certificato di regolare esecuzione e disposto il pagamento della rata di saldo, con la Delibera 63/2022 ha precisato che la compensazione deve riguardare i contratti in corso di esecuzione alla data di entrata in vigore della L. 106/2021. Al fine di stabilire il momento in cui, in base alla disciplina in materia di contratti pubblici, possa ritenersi concluso il CP_ procedimento di esecuzione dei lavori pubblici, poi, l' ha individuato nel collaudo l'atto finale del procedimento di esecuzione di un contratto pubblico di lavori e nell'approvazione degli atti di collaudo da parte dell'amministrazione il momento conclusivo dell'iter di realizzazione di un'opera pubblica, ossia il momento definitivo del rapporto contrattuale. Applicando questo principio alla fattispecie in esame risulta evidente che, poiché alla data di entrata in vigore sia del D.M. infrastrutture e trasporti del 30.04.2009 (pubblicato nella G.U. n. 106 del 09/05/2009) che del Decreto Assessoriale LL.PP. del 2009 (pubblicato in G.U. n. 35 del 24/07/2009), l'appalto per cui è causa era ormai concluso – come dimostrato dalla circostanza che i lavori non erano più in corso di realizzazione ed il collaudo tecnico amministrativo era stato effettuato già da mesi - nessun diritto alla compensazione può essere riconosciuto alla Curatela e, conseguentemente, sul punto nessun errore è ravvisabile nella sentenza impugnata …”;
sub 2.4.3.:
“… i lavori per la realizzazione del camminamento in legno e dei Bookshop non sono stati eseguiti solo per mancanza di fondi: trattandosi di opere marginali, infatti, si è preferito dare (giustamente) precedenza ad altri lavori indispensabili ai fini della funzionalità dell'opera (sul punto cfr. quanto affermato dalla D.L. alle pagg. 4 e 5 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte dell'avv. Marasà)
… l'eventuale utile non conseguito dalla ditta appaltatrice (ove realmente esistente) è stato superato dall'utile d'impresa derivante dai lavori ulteriormente eseguiti in relazione alla stessa perizia di variante che ha elevato l'importo contrattuale originario …”;
sub 2.4.4.:
“… per un verso, la sentenza di primo grado – recependo le indicazioni della relazione tecnica d'ufficio – ha ritenuto non accoglibile la richiesta della Curatela in quanto contrastante con il dato documentale costituito dall'atto di sottomissione sottoscritto dall'Impresa nel quale è espressamente indicata la clausola “… agli stessi patti e condizioni
… del contratto principal e…”; per altro verso, l'ausiliario del Giudice ha espressamente attestato di aver constatato, durante il sopralluogo del 13/03/2019, la non veridicità di quanto affermato da controparte …”;
sub 2.4.5.:
“… non risponde al vero l'asserzione di controparte secondo la quale le infondate considerazioni della D.L. (rectius il riferimento alla circostanza che le detrazioni effettuate attenevano a carenze esecutive o a motivate giustificazioni oggetto di corrispondenza e disposizioni di servizio disattese) fatte proprie dal CTU “non trovano riscontro nella documentazione in atti e non risultano verificabili”. E, invero, alla pag. 9 del “Progetto Integrato – ATTO UNICO DI COLLAUDO” (prodotto come doc. 14 del fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà) alla voce “ANDAMENTO DEI LAVORI” si fa espressamente riferimento alla mancata ottemperanza da parte dell'Impresa alle indicazioni e prescrizioni e agli ordini di servizio impartiti dalla D.L. e si attesta come le inadempienze, i ritardi nell'esecuzione, il mancato completamento di alcuni lavori e la carenza in alcune parti delle opere di finitura risultino ampiamente documentati da comunicazioni, verbali di sopralluogo e ordini di servizio. E, ancora, alle pagg. 3 e 4 del “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” (prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), alla voce “ORDINI DI SERVIZIO” si fa espressamente cenno a ben due ordini di servizio, emanati a seguito di sollecitazioni verbali e scritte, circa l'inadempienza e l'impossibilità della verifica del funzionamento delle apparecchiature previste in progetto e la carenza in molte parti delle opere di rifinitura e di sopralluoghi in cantiere nonché la necessità di messa in sicurezza del cantiere;
alla voce “ORDINI E DISPOSIZIONI DATI ED ESITO AVUTO” si attesta specificamente che l'Impresa non sempre ha ottemperato alle disposizioni impartite dalla D.L. e che vi sono state inadempienze, ritardi nell'esecuzione, mancato completamento di alcuni lavori, carenza in molte parti delle opere di rifinitura, documentati da comunicazioni, ordini di servizio, verbali di sopralluogo facenti parte della documentazione amministrativo-contabile del progetto …”;
sub 2.4.6.:
“… l'ausiliario del Giudice per un verso ha accertato che i disegni contabili ed il libro delle misure risultavano sottoscritti dalla impresa ( senza la formulazione di alcuna contestazione, quanto meno fino al 10° SAL nel Parte_2 quale si sarebbe accorta di tali carenze;
per altro verso, sulla scorta dei dati acquisiti dall'esame della Relazione Riservata della D.L., ha accertato che la riserva n. 6 facesse riferimento a lavorazioni eseguite senza la preventiva autorizzazione della D.L. e/o non eseguite e/o eseguite in maniera difettosa e, conseguentemente, ha ritenuto che dovesse trovare applicazione alla fattispecie in esame il disposto dell'art. 342 della legge quadro sui lavori pubblici (Legge 2248 del 1865) all'epoca dei fatti in vigore, che prevedeva espressamente che l'appaltatore che avesse introdotto variazioni o addizioni di vario tipo al lavoro assunto, senza autorizzazione della D.L., non potesse pretendere alcun compenso e anzi fosse tenuto ad eseguire le opportune riforme eventualmente richieste dall'Amministrazione appaltante e a risarcire i danni arrecati. Peraltro, la conclusione cui è pervenuto il CTU sul punto risulta suffragata anche da documentazione presente nel fascicolo di giudizio e, precisamente, dal “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” (prodotto come doc. 16 nel fascicolo di parte di primo grado dell'avv. Marasà), dove alla pag. 5 si legge: “l'elenco delle specifiche contenute nella presente riserva, al contrario di quanto sostiene l'Impresa, non contiene lavorazioni contabilizzate in quantità inferiori, ma riguarda lavorazioni mai eseguite, lavorazioni che comprendono nel prezzo del capitolato o concordato i compensi previsti, infine lavorazioni non contrattualizzate e non autorizzate” …”;
sub 2.4.7.: “… - l'art. 136 D.P.R. n. 554/1999 risulta non applicabile al caso di specie posto che, contrariamente a quanto affermato da controparte e come già precisato in sede di comparsa conclusionale nel precedente grado di giudizio, i prezzi oggetto della suddetta riserva non sono stati autonomamente imposti dalla D.L.; al contrario, la stesura della 2ª P.V.S. è avvenuta concordando con l'Impresa il tipo di intervento da eseguire e le diverse categorie di lavoro;
i prezzi introdotti hanno tenuto conto delle maggiorazioni derivanti dalle difficoltà del sito risultando superiori ai prezzi di contratto per lavori già realizzati in precedenza, relativi alla stessa area d'intervento (sul punto cfr. “Conto Finale, All. 1, Relazione di accompagno al conto finale” prodotto come doc. 16 nel fascicolo di primo grado dell'avv. Marasà e non contestato dall'appellante). Peraltro, ai fini della pretesa differenza economica, l'impresa tiene conto del prezziario regionale 2004 anziché del 2002 come previsto dalle norme contrattuali … Per quanto concerne, invece, la presunta violazione dell'obbligo di motivazione di cui all'art. 132 C.P.C., la stessa non risulta ravvisabile in relazione a tale profilo, considerato che il Giudice di prime cure ha recepito le ineccepibili considerazioni del CTU al riguardo …”;
concludeva chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e/o il rigetto dell'impugnazione e la conferma dell'impugnata sentenza, con vittoria di spese e competenze del corrente grado del giudizio.
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Differito il procedimento (con ordinanza del 7.5.2023, che rigettava la dedotta inammissibilità ex art. 348 bis C.P.C. dell'appello e riservava all'esame del merito la decisione sull'eventuale rinnovo della c.t.u.) dall'udienza collegiale di prima comparizione del 5.5.2023 a quella del 22.4.2024 (per la precisazione delle conclusioni), senza alcuna ulteriore attività, all'esito di detta udienza, che era celebrata con deposito in modalità telematica di note scritte – ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. – ed in cui aveva luogo la precisazione delle conclusioni, la causa è stata posta in decisione (con ordinanza in data 29.4.2024) con l'assegnazione dei termini di rito ai sensi dell'art. 190 C.P.C. per il deposito di comparse conclusionali e memorie di replica (in scadenza al 18.7.2024).
*
In sede di comparse conclusionali e di memorie di replica: mentre parte appellante (con atti depositati in modalità telematica in data 28.6.2024 e 18.7.2024) rilevava che:
- “… l'eventuale decadenza non può essere rilevata d'ufficio dal Giudice costituendo una eccezione in senso stretto nella disponibilità esclusiva della Stazione appaltante, che nel caso di specie non è stata formulata nei termini previsti dal rito (Corte di cassazione Sez. I, n. 281/2017) … l'Ecc.ma Corte di Appello di Messina che ha statuito che “Negli appalti di opere pubbliche l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di proporre riserve rappresenta un'eccezione in senso stretto, poiché è nella esclusiva disponibilità della stazione appaltante, per cui è questa che deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevare detta decadenza d'ufficio” (Corte appello Messina sez. I, 28/02/2023, n. 174) … dalla lettura coordinata delle norme emerge che le disposizioni di cui al D.M. 145/2000 disciplinano una materia che non è sottratta alla disponibilità delle parti, alle quali spetta la scelta se eccepire o meno la decadenza (ciò sia in ordine alla tempestività dell'iscrizione delle riserve sia in ordine alla proposizione della relativa azione giudiziaria), sia nell'ipotesi prevista dall'art. 31 sia in quella prevista dall'art. 33 del D.M. 145/2000. Nel caso di specie è pacifico che il non ha ritualmente formulato l'eccezione di Controparte_2 decadenza in primo grado accettando il contraddittorio sulle domande proposte dalla Società appaltatrice. Quindi l'eccezione come formulata è tardiva, inammissibile e improcedibile … si ribadisce che in ogni caso l'eccezione di decadenza è infondata in quanto agli atti non vi è prova del dies a quo da cui conteggiare il termine di 60 giorni … non vi è prova della trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'art. 204 del regolamento [Decreto del Presidente della Repubblica del 21/12/1999 - N. 554] …”; di contro, l'appellata p.a. (con atti depositati in modalità telematica in pari date 28.6.2024 e
18.7.2024) asseriva ulteriormente ex adverso che:
- “… Nella comparsa conclusionale (…) controparte dimostra ancora una volta di fare confusione fra la decadenza relativa al mancato esercizio da parte dell'appaltatore del diritto di formulare le riserve, costituente un'eccezione in senso stretto non rilevabile d'ufficio e la decadenza eccepita dall'Ente appellato, derivante dalla mancata proposizione dell'azione giudiziaria nel termine all'uopo fissato dalla legge, costituente un'eccezione in senso lato, come tale non subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte ma rilevabile d'ufficio dal giudice anche in appello. Peraltro, nello strenuo tentativo di difendere la propria infondata tesi, l'appellante arriva addirittura a sostenere che, per fare valere l'eccezione de qua nel presente grado di giudizio, il avrebbe dovuto proporre “uno CP_2 specifico motivo di appello incidentale avverso la sentenza di primo grado”, dimenticando tuttavia che condizione principale e fondamentale dell'impugnazione è la sussistenza dell'interesse ad impugnare – derivante (com'è noto) dalla soccombenza, sia pure parziale, della parte rispetto alle domande avanzate in giudizio – interesse innegabilmente inesistente nel caso di specie considerato che la sentenza di primo grado era integralmente favorevole per l'Ente (sic!) …”;
- “… nelle sentenze richiamate dalla Curatela si fa riferimento a fattispecie rientranti nella prima ipotesi contemplata dalla suddetta norma, ossia nell'ipotesi in cui le riserve iscritte superino l'importo previsto dall'art. 31 della legge n. 109 del 1999 e vi sia stata una proposta di accordo bonario formulata dal responsabile del procedimento: in questi casi il termine decadenziale di 60 gg., previsto dall'art. 33 del D.M. n. 145/2000, decorre dalla ricezione della determinazione della stazione appaltante in merito alla proposta di accordo bonario. Nella fattispecie oggetto di causa, al contrario (come già precisato sia nella comparsa di costituzione che nella comparsa conclusionale), siamo in presenza della terza ipotesi contemplata dalla norma de qua, ossia l'ipotesi in cui non sussistano i presupposti per attivare le fasi procedimentali di accordo bonario e non vi sia stata l'adozione e conseguente comunicazione di una formale determinazione dell'Amministrazione in merito alle pretese e riserve apposte: in questo caso il termine decadenziale di 60 gg., previsto dall'art. 33 del D.M. n. 145/2000, decorre dalla scadenza del termine di novanta giorni concesso alla stazione appaltante per pronunciarsi sulle stesse, spirato il quale il silenzio serbato dall'Amministrazione assume significato di diniego di accoglimento delle riserve. Nel caso in esame, quindi, non avendo l'Amministrazione adottato alcuna determinazione espressa in merito alle pretese e riserve apposte (circostanza questa definitivamente acclarata stante la mancata contestazione ad opera di controparte), nessuna prova della comunicazione all'appaltatrice della suddetta determinazione doveva essere data dall'Ente deducente e correttamente il termine decadenziale di 60 gg. è stato calcolato dalla scadenza del termine di 90 gg. concesso alla stazione appaltante per la pronuncia sulle riserve. Rebus sic stantibus appare evidente la tempestività e fondatezza dell'eccezione di decadenza, ex art. 33 del D.M. n. 145/2000, della (e, conseguentemente, della Curatela) dalle pretese azionate in primo grado e Parte_2 ribadite nel presente giudizio di appello e, per l'effetto, l'inammissibilità dell'impugnazione ex adverso proposta
…”.
*
Con nota depositata in data 28.10.2024 la difesa di parte appellante rendeva edotta la Corte dell'avvenuta chiusura nelle more del fallimento della parte suddetta (con decreto del
25.9.2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Procedendo ordinatamente nell'esame delle questioni dedotte e principiando – per la sua indole potenzialmente assorbente rispetto al merito dell'impugnazione promossa – da quella di cui all'eccezione azionata da parte appellata in rito sub I.;
dato atto: - dell'omessa cognizione della quaestio in argomento da parte del Giudice a quo, in difetto di qualsivoglia riferimento anche solo indiretto ai temi da essa sottesi nella motivazione della pronuncia gravata;
- della mancata formale proposizione d'appello incidentale ad iniziativa di parte appellata (in quanto vittoriosa nel merito in prime cure) per dedurla e della conseguente sollecitazione rivolta a questa Corte perché rilevi ex officio e “ora per allora” l'improponibilità della domanda di prime cure per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. 145 del 2000;
- dell'avvenuta accettazione da parte dell'appellante del contraddittorio al riguardo;
- dell'insuscettibilità della quaestio suddetta, in quanto “fondante” per il processo, di cadere in giudicato;
e ciò s'afferma in ossequio al recentissimo intervento nomofilattico delle SS.UU. (cfr. sentenza n. 24172 del 29/8/2025) secondo cui:
«… In tema di giudicato implicito, la parte che ha interesse a far valere un vizio processuale rilevabile d'ufficio (in base alla norma del processo o desumibile dallo scopo di interesse pubblico, indisponibile alle parti), sul quale il giudice di primo grado abbia omesso di pronunciare espressamente, decidendo la controversia nel merito, è onerata di proporre, nel grado successivo, impugnazione sul punto, la cui omissione determina la formazione del giudicato interno sulla questione processuale, in applicazione del principio di conversione del vizio in motivo di gravame ex art. 161, comma 1, c.p.c., rimanendo precluso - tanto al giudice del gravame, quanto a quello di legittimità - il potere di rilevare per la prima volta tale vizio ex officio;
a tale regola si sottraggono i vizi processuali rilevabili, in base ad espressa previsione legale, in ogni stato e grado del processo e quelli relativi a questioni "fondanti" (la cui omessa rilevazione si risolverebbe in una pronuncia inutiliter data), nonché le ipotesi in cui il giudice abbia esternato la propria decisione come fondata su una "ragione più liquida", inidonea a ravvisare una decisione implicita sulla questione processuale implicata …»;
intervento con cui s'è precisato che:
«… Quanto alla seconda categoria di vizi che inficiano requisiti fondanti il processo, si tratta di violazioni che ridondano nel difetto di potestas iudicandi, minando in radice la validità del rapporto giuridico-processuale, che quindi, non costituendosi regolarmente, non può concludersi con una valida sentenza. Ove la mancata osservanza del prescritto requisito processuale non sia rilevata, né sanata, ove si tratti di vizi per i quali il legislatore ha predisposto meccanismi a ciò volti (si pensi ai vizi di cui agli artt. 164 o 182 c.p.c.; in termini, sull'art. 182 c.p.c., Cass., S.U., n. 4248/2016), e il giudice decida il merito, l'omissione si risolve in una sentenza inutiliter data (Cass., S.U., n. 21260/2016). Le violazioni che evocano una patologia di questo tipo riguardano: a) il difetto di legitimatio ad causam (Cass. n. 23568/2011; Cass. 24483/2013; Cass. n. 25906/2017; Cass., S.U., n. 7925/2019); b) il difetto di interesse ad agire (Cass. n. 3330 del 2002; Cass. n. 19268/2016); c) il difetto delle condizioni di proponibilità dell'azione (Cass. n. 2678/1999; Cass. 4553/1999; Cass. n. 9297/2007); d) il difetto di rappresentanza processuale (Cass., S.U., n. 4248/2016); e) le decadenze verificatesi per effetto dello spirare di termini perentori per la proposizione dell'azione (Cass. n. 20978/2013; Cass. n. 32637/2019; Cass., S.U., n. 8501/2021); f) il ne bis in idem: l'esistenza di un giudicato interno o esterno, ove risultante dagli atti del processo (Cass., S.U., n. 226/2001; Cass., S.U., n. 10977/2001), la litispendenza (art. 39, comma primo, c.p.c.; Cass., S.U., n. 9409/1994; Cass. n. 7478/2011; Cass. n. 26862/2016); g) l'inesistenza della sentenza (paradigmaticamente l'art. 161, comma secondo, c.p.c., che prevede la nullità della sentenza per difetto di sottoscrizione). L'importanza che rivestono tali questioni processuali rispetto a valori cardine dell'ordinamento costituzionale che attiene al diritto di difesa e al giusto processo impone, quindi, la loro rilevabilità d'ufficio nei gradi successivi a quello in cui esse si sono concretamente manifestate. Tali questioni sono dunque estromesse dall'area di copertura del giudicato implicito, poiché riguardano violazioni che danno luogo a vizi insanabili, nonché inemendabili, salvo l'effetto preclusivo derivante dalla esistenza di una specifica statuizione del giudice di merito e dalla mancata impugnazione al riguardo (tra le altre: Cass., S.U., n. 26019/2008; Cass. n. 23568/2011; Cass., S.U., n. 11799/2017). E, del pari, sussisterà effetto preclusivo nel giudizio che segue la sentenza di cassazione con rinvio ex art. 383 c.p.c., ciò riguardando non solo le questioni dedotte dalle parti o rilevate d'ufficio nel procedimento di legittimità, ma, anche, quelle che costituiscono il necessario presupposto della sentenza stessa, ancorché ivi non dedotte o rilevate (sull'efficacia preclusiva della sentenza di cassazione con rinvio rispetto all'integrazione del contraddittorio si vedano: Cass. n. 6384/2001; Cass. n. 5061/2007; Cass. n. 4317/2016; Cass. n. 21096/2017; nonché rispetto al giudicato interno ed esterno, si veda: Cass. n. 2365/2025). La soluzione che eccettua dall'area del giudicato implicito le questioni processuali “fondanti” si prospetta come necessaria implicazione di una comparazione tra ragionevole durata del processo e le altre garanzie costituzionali sottese alle norme processuali che recepiscono i valori strutturali del processo, all'esito della quale quest'ultime devono essere ritenute prioritarie (Corte cost., sentenze n. 111 del 2022 e n. 317 del 2009; Cass., S.U., n. 9611/2024). Sicché, la prevalenza delle garanzie costituzionali sul giusto processo, rispettoso dei diritti di difesa e al contraddittorio, implica che le questioni afferenti a questo genere di violazioni, che non siano state rilevate nel grado in cui si sono poste, non divengano oggetto di giudicato e che, di conseguenza, rispetto ad esse non si ritenga neutralizzato il potere di rilievo officioso ultrattivo da parte dei giudici dell'impugnazione. Un tale principio costituisce, dunque, rima obbligata, in linea con il dettato costituzionale. In tal guisa “mai è dato al giudice, in nome del citato principio, eludere distinte norme processuali improntate alla realizzazione degli altri valori in cui pure si sostanzia il processo equo: e tali sono per l'appunto il diritto di difesa, il diritto al contraddittorio, e, in definitiva, il diritto a un giudizio nel quale le parti siano poste in condizioni di interloquire con compiutezza nelle varie fasi in cui esso si articola” (Cass., S.U., n. 36596/2021). Il rilievo officioso del vizio nei gradi successivi, in definitiva, non può essere neutralizzato per effetto della mancata proposizione dell'impugnazione, né dell'omessa riproposizione ai sensi dell'art. 346 c.p.c. In questa prospettiva, non assume rilievo decisivo stabilire se la questione sia stata affrontata o meno in modo esplicito o implicito nella decisione impugnata. La pregnanza assiologica delle norme processuali violate, e quindi del potere-dovere del giudice di rilevare d'ufficio un vizio processuale di tale gravità, capace di incidere sulla validità stessa del procedimento, rendono tale potere perciò solo inesauribile (tra le altre: Cass., S.U., n. 4248/2016; Cass. n. 21863/2019; Cass. n. 6762/2021; Cass. n. 4235/2023) …»;
osserva e rileva il Collegio:
in fatto, che:
- dalla produzione documentale disponibile in atti si trae che:
a) con relazione di accompagnamento al cd. “stato finale dei lavori”, del 19.1.2009, la D.L. (in persona dell'ing. e dell'arch. ) riferiva che: CP_4 Per_2
- le riserve da 1 a 4 erano disattese;
- parziale (e ben circoscritto) era l'accoglimento di quelle da 5 a 7; rinviando a “relazione riservata” separata l'illustrazione delle vicende contrattuali più rilevanti;
b) detta relazione, in pari data, esplicitava le ragioni di tale rigetto;
c) in data 17.2.2009 era emesso il certificato di ultimazione lavori, con cui la medesima D.L.
– in contraddittorio con il responsabile dell'impresa appaltatrice, che sottoscriveva con riserva quanto al rigetto delle riserve (da essa avanzate) ivi attestato come avvenuto nella stessa data – assegnava ulteriori giorni 9 per le opere di dettaglio ivi meglio analiticamente indicate;
d) secondo la relazione ed il contestuale certificato di collaudo del 17.3.2009, a firma del tecnico incaricato (arch. e, con riserva, dell'impresa: Per_3
- dopo la consegna provvisoria del 18.11.2008, residuavano in carico all'impresa le aree esterne, il locale cucina ed i vani accessori;
- alla data della relazione in argomento, in esito all'ultima fase dei lavori – connotata da ritardi, inottemperanza alle prescrizioni con inadempienze e carenza di talune rifiniture
– alcune lavorazioni accessorie risultavano ancora incomplete, pur nel quadro d'una generale conformità e adeguatezza dell'esecuzione dei medesimi;
- tutte le riserve dell'impresa erano state respinte dalla D.L.;
- a seguito di sopralluoghi (in 11 occasioni di visita in sito. Dal 4.9.2006 all'11.3.2009), permanevano incomplete alcune opere e risultava difforme dalle previsioni di progetto la scala in acciaio del giardino lato Sud, per cui – eccezion fatta che per il suddetto manufatto – nulla ostava al favorevole collaudo finale;
- seguiva liquidazione del credito finale residuo dell'impresa;
rinviando il collaudatore a “relazione riservata” separata (esso pure) per l'illustrazione delle vicende più rilevanti in ordine alle suddette riserve;
e) la relazione di c.t.u. in atti, quanto alla cronistoria della fase esecutiva dell'appalto per cui
è processo retro riproposta, illustrava la seguente sequenza temporale:
“… [Le] Riserve apposte dall'Impresa al “Registro di contabilità” sono state respinte dalla D.L. e motivate con la “Relazione riservata del Direttore Lavori”, ai sensi art. 31-bis della Legge 11/02/1994 n.109 e art. 149 del
Regolamento emanato con DPR 21/12/1999 n.554, redatta in data 23/01/2009. In data 02/03/2009 sempre la D.L. redige la “Relazione riservata del Direttore Lavori riguardante le riserve formulate dall'impresa nella sottoscrizione del verbale di ultimazione lavori del 17/12/2009” respingendole e motivandole.
In data 16/03/2009 l'Arch. , nella qualità di AT tecnico-amministrativo, ha redatto Persona_4 l'”Atto unico di collaudo” (Relazione, Verbali di visita e Certificato di Collaudo Finale), firmato dall'Impresa con riserva;
esse venivano esplicitate con nota pervenuta al AT in data 14/04/2009 e lo stesso rispondeva con la “Relazione riservata del collaudatore sulle domande dell'appaltatore al Certificato di Collaudo”, ai sensi dell'art. 203 del DPR 21/12/1999 n.554, datata 22/04/2009 …”;
f) la nota datata 12.4.201 proveniente dall'Ufficio Tecnico comunale dava atto che:
- con la relazione riservata del AT era stata riconosciuta all'impresa, per la sola riserva n. 6, l'ulteriore spettanza di euro 2.110,73;
- l'impresa aveva azionato istanza di compensazione – per conseguire maggior credito finale – in data 8.6.2009 e 7.8.2009, da cui era derivata dalla D.L. pronuncia favorevole di riconoscimento di spettanza, ancorché di minor importo (euro 2.913,14 oltre IVA) rispetto al petitum (euro 18.187,70 oltre IVA);
g) secondo la concorde allegazione delle difese delle parti di lite, fino alla notificazione della citazione introduttiva – avvenuta il 23.12.2012 – nessuna attività ulteriore era più promanata dalla P.A. committente;
ed invero:
- (secondo la citazione di prime cure): nonostante l'invito a bonario componimento, formalizzato fin dal 31.12.2008, la stazione appaltante aveva insistito nel non dare accoglimento alle riserve formulate;
- (secondo la comparsa di costituzione della p.a. resistente): la pretesa creditoria avanzata era stata disattesa sia dalla D.L. sia dal AT;
- null'altro si deduceva ex professo, in tema, nelle memorie ex art. 183 C.P.C.;
h) in primo grado la p.a. resistente nulla eccepiva, in punto d'eventuale decadenza dell'impresa al riguardo;
i) in parte qua nessuna statuizione era officiosamente assunta dal Giudice a quo, che statuiva nel merito pianamente non già per rigetto implicito della quaestio (nessun riferimento ad essa rinvenendosi nella relativa motivazione);
e, in diritto, che:
- la p.a. appellata sostiene che l'eccezione da essa proposta sub I. (per la prima volta in questo grado) integri una mera difesa e che la stessa sarebbe conoscibile dal decidente ex officio vertendo la quaestio relativa la decadenza: non già dal diritto di formulare riserve, in corso d'esecuzione dell'appalto; bensì da quello stesso di azione, da promuoversi per far valere – in caso d'inottemperanza da parte della p.a. committente a pronunciarsi (sulle riserve formulate) nei termini endocontrattuali o di rigetto dei relativi petita – il diritto di credito che dalle vicende in esse richiamate asseritamente sia sorto in capo all'impresa (e che l'omissione o il misconoscimento della parte pubblica impediscano di esercitare);
- dalla normativa in subiecta materia che risulta ratione temporis applicabile all'appalto che ne occupa, ossia il D.M. n. 145 del 2000 (cd. Capitolato generale d'appalto per le oo.pp.) e dal relativo Regolamento d'esecuzione, dettato dal D.P.R. n. 554 del 1999, si ha che:
a termini dell'art. 33 del D.M. citato:
“… 1. L'appaltatore che intenda far valere le proprie pretese nel giudizio ordinario o arbitrale deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'articolo 149, comma 3, del regolamento, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'articolo 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dagli stessi commi 1 e 2 …”;
sono state previste tre fattispecie rilevanti in proposito, id est:
1) il caso (art. 149 comma 3) in cui sia stata attivata procedura per eventuale accordo bonario, scandita nelle tappe: della preliminare verifica d'ammissibilità (e tempestività) delle riserve, essendo detta procedura riservata entro una certa soglia di valore;
della richiesta (eventuale, da aversi entro i 90 gg. dall'ultima iscrizione di riserva) ed acquisizione di relazione riservata da parte della D.L. e dell'organo di collaudo o di quanto necessario ai fini dell'assunzione d'una determinazione in tema (da aversi entro i successivi 60 gg.); di successivo vaglio della stessa, sempre da parte del responsabile del procedimento;
al cui esito sia intervenuta comunicazione all'appaltatore della decisione discesane da parte dell'organo rappresentativo della stazione appaltante;
2) il caso in cui (commi 1 e 2 dell'art. 32), non potendosi ricorrere alla superiore procedura
“… in ragione del valore o del tempo di insorgenza …” delle riserve iscritte, nelle due fattispecie residuali che si prospettano in astratto:
2.1)
o le riserve iscritte “… sono esaminate e valutate dalla stazione appaltante entro novanta giorni dalla trasmissione degli atti di collaudo effettuata ai sensi dell'articolo 204 del regolamento …”; disposizione, questa, secondo cui “… La stazione appaltante preso in esame l'operato e le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso in relazione all'ammontare o alla specificità dell'intervento, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua la revisione contabile degli atti e delibera entro sessanta giorni sull'ammissibilità del certificato di collaudo, sulle domande dell'appaltatore e sui risultati degli avvisi ai creditori. Le deliberazioni della stazione appaltante sono notificate all'appaltatore …”;
2.2) o, “… qualora siano decorsi i termini previsti dall'articolo 28 della legge senza che la stazione appaltante abbia effettuato il collaudo o senza che sia stato emesso il certificato di regolare esecuzione dei lavori, l'appaltatore può chiedere che siano comunque definite le proprie riserve e richieste notificando apposita istanza. La stazione appaltante deve in tal caso pronunziarsi entro i successivi novanta giorni …”;
- pur non potendosi verificare, nel caso di lite, se la situazione in fatto fosse riconducibile: al tipo sub 2.1., in cui l'impresa appaltatrice poi fallita (e, quindi, per essa la curatela) avrebbe quindi dovuto ricevere da parte della stazione appaltante – che consta avesse richiesto al AT una relazione ex art. 204 del D.P.R. cit. (quando l'avesse o meno conseguita, per tabulas non risulta;
detta relazione reca però la data del 22.4.2009) – comunicazione espressa dell'esito del relativo vaglio;
o al tipo sub 2.2. (non si dispone, in fascicolo, degli atti relativi); è tuttavia certo, perché pacifico inter partes, che nessuna comunicazione espressa ebbe luogo, assai verosimilmente non essendo intervenuta medio tempore alcuna formale decisione (perché non riferita);
- parte appellata opina che il silenzio protratto avrebbe potuto (e potrebbe) interpretarsi quale comportamento concludente di “silenzio rigetto”, donde l'avvio della decorrenza del termine di decadenza di 60 gg. dalla scadenza del superiore termine sub 2.1., ossia, dopo i 90 giorni decorrenti (presuntivamente, ma non è noto quando la relazione in argomento sia effettivamente pervenuta al protocollo del odierno resistente, se cioè) il giorno CP_2 stesso o dopo il 22.4.2009; ed in proposito, si rileva, diversamente da quanto assunto dalla difesa di parte appellante, la
Corte di cassazione ha opinato (così la Sez. I, ordinanza n. 23614 del 2/8/2023) che anche in caso d'omessa decisione da parte della p.a. appaltante il dies a quo di decorrenza del termine decadenziale che ne occupa avrebbe comunque una sua puntuale individuabilità, e precisamente:
«… là dove si lamenta l'erroneità del riferimento in sentenza al d.P.R. n. 1063/62, … la corte d'appello, lungi dal richiamare quel testo normativo, ha affermato che si debba applicare il regolamento n. 145/00, e, in particolare, l'art. 33, il quale, regolando il “tempo del giudizio”, fissa il termine di decadenza per l'esercizio dell'azione dell'appaltatore. Tale statuizione è conforme all'orientamento di questa Corte, secondo il quale, in relazione agli appalti pubblici in corso di esecuzione al momento dell'entrata in vigore del d.P.R. n. 554/99, recante il regolamento attuativo della l. n. 109/94, per le riserve iscritte in epoca successiva alla data di entrata in vigore del citato d.P.R. è applicabile la nuova regolamentazione, in base alla disciplina transitoria ivi prevista, specificamente del comma 4 dell'art. 232 (Cass. n. 15029/16; n. 7554/20). E in tale nuova regolamentazione rientra anche quella dettata dal d.m. n. 145/00, adottato a norma dell'art. 3, comma 5, della l. n. 109/94. 2.- In realtà, è proprio il ricorrente che, pur affermando l'applicabilità della nuova disciplina, calibra le proprie censure su quella abrogata, là dove assume che il termine di decadenza non sia iniziato a decorrere, per un verso perché non v'è stata la notificazione, a mezzo di ufficiale giudiziario, dell'atto di approvazione del collaudo, ma soltanto una generica comunicazione e, per altro verso, perché quel termine non troverebbe applicazione nelle controversie fra committente e appaltatore, ma soltanto in quelle fra direttore dei lavori e appaltatore. A fondamento della censura v'è, appunto, la disciplina, abrogata al tempo dei fatti, delle forme e dei termini impugnatori prevista dagli artt. 46 e 47 del capitolato generale approvato con d.P.R. n. 1063/62, la quale effettivamente si riferiva alle controversie menzionate dal precedente art. 42 -ossia a quelle «insorte fra il direttore dei lavori e l'appaltatore»- a seguito delle domande (o delle riserve) che, in corso d'opera, l'impresa avesse formulato, che comportavano l'onere d'iscrizione nei documenti contabili, in calce ai quali il direttore dei lavori esponeva le proprie controdeduzioni (in termini, Cass. n. 5468/02, la quale ha escluso che fosse incorso nella decadenza di cui ai citati artt. 46 e 47 l'appaltatore che aveva proposto domanda al giudice ordinario a seguito del collaudo, senza che fosse insorta alcuna controversia nel corso dei lavori e senza che, conseguentemente, fosse stata attivata alcuna procedura per la soluzione in via amministrativa). Quella disciplina richiedeva, inoltre, non una qualsiasi comunicazione (come la trasmissione a mezzo di lettera raccomandata), bensì la notificazione a mezzo di un pubblico ufficiale della copia integrale e autentica del provvedimento dell'amministrazione che avesse risolto la controversia in sede amministrativa (Cass. n. 9805/00; n. 21468/13; n. 6909/18). 3.- A norma degli artt. 32 e 33 del d.m. n. 145/00, invece, a fronte della determinazione della stazione appaltante in ordine alle riserve formulate dall'appaltatore, la quale si configura, benché adottata in forme pubblicistiche, come atto negoziale, l'appaltatore può ricorrere al giudice ordinario (o al procedimento arbitrale), al fine di ottenere l'accertamento, in contrasto con essa, del proprio diritto e la condanna della p.a. al pagamento delle somme dovute (Cass. n. 7479/17, punto 4.2; n. 8279/23, punto 53).
3.1.- E, a tal fine, l'appaltatore deve proporre la domanda entro il termine di decadenza di sessanta giorni, decorrente dal ricevimento della comunicazione di cui all'art. 149, comma 3, del regolamento approvato con d.P.R. n. 554/99, o della determinazione prevista dai commi 1 e 2 dell'art. 32 del capitolato, oppure dalla scadenza dei termini previsti dai predetti due commi. La prima decorrenza si riferisce all'ipotesi, disciplinata dall'art. 149 cit., in cui, avendo l'appaltatore iscritto nei registri contabili riserve il cui importo complessivo superi i limiti indicati dall'art. 31-bis della l. n. 109/94, il responsabile del procedimento abbia promosso la procedura di accordo bonario prevista da tale disposizione, formulando una proposta di soluzione transattiva in ordine alla quale la stazione appaltante è tenuta ad assumere le proprie determinazioni entro sessanta giorni, dandone sollecita comunicazione all'appaltatore. La seconda decorrenza riguarda invece l'ipotesi, contemplata dall'art. 32 del capitolato, in cui, non sussistendo i presupposti della procedura di accordo bonario, la valutazione delle pretese dell'appaltatore abbia avuto luogo all'esito del collaudo o, su apposita istanza dell'appaltatore, dopo la scadenza dei relativi termini, con determinazione da adottarsi entro novanta giorni.
4.- Anzitutto, quindi, la norma, ai fini del decorso del termine, non si riferisce affatto alla notificazione, bensì alla comunicazione (e alla comunicazione correlano il dies a quo di decorrenza del termine (Cass. n. 20722/14 e n.
22110/18). 4.1.- Nel caso in esame, inoltre, come accertato dalla corte d'appello, il rigetto definitivo di tutte le riserve si è
«al più tardi verificato con l'approvazione in data 4/10/2003 del certificato di collaudo» e, anzi, «il rigetto delle riserve o l'omessa decisione sulle stesse» si era addirittura avuto in precedenza. Correttamente, dunque, la corte d'appello ha ritenuto il termine di decadenza inutilmente decorso, posto che, rispetto alla comunicazione del rigetto definitivo delle riserve, comunque risalente al 2003, che il ricorrente ammette di avere ricevuto, il giudizio è stato introdotto il 21 gennaio 2005 …»;
sicché potrebbe riconoscersi nella vicenda che oggi ne occupa il perfezionamento del superiore rigetto implicito (e non anche d'un mero silenzio inadempimento);
- anche a non voler condividere la superiore ultima evidenza, resta da chiarire se sia o meno condivisibile la tesi ulteriore di parte appellante secondo cui osterebbe alla rilevabilità ex officio della decadenza in argomento il chiaro e solido indirizzo di legittimità per cui s'è da tempo affermato (da ultimo, si v. in termini Cass. Sez. I, sentenza n. 281 del 10/1/2017) che:
«… In tema di appalto di opere pubbliche, l'eccezione di decadenza dell'appaltatore dal diritto di formulare le riserve costituisce un'eccezione in senso stretto, poiché è nella disponibilità esclusiva della stazione appaltante, e, pertanto, la parte pubblica deve proporla allegando e comprovando i relativi fatti costitutivi, non potendo il giudice rilevarla d'ufficio …»;
ed in proposito, rileva il Collegio che:
i. per un verso, al superiore orientamento non osta il peculiare rilievo, parimenti fermo in diritto (con Cass. Sez. I, ordinanza n. 9518 del 4/4/2019), degli interessi in potenziale conflitto in tema, nel senso che: «… L'attuazione dell'opera pubblica, dalla gara di appalto, alla consegna dei lavori, alla loro esecuzione ed al collaudo, si compie in fasi successive attraverso un procedimento formale e vincolato, che si articola in una serie di registrazioni e certificazioni, alla cui formazione l'appaltatore è chiamato di volta in volta a partecipare. Allo stesso è imposto l'onere, reso evidente dal riferimento operato dall'art. 53 del r. d. n. 350 del 1895 alla necessità che l'appaltatore indichi tutte le domande che crede di fare, di contestare immediatamente ogni circostanza che riguardi le prestazioni (eseguite o non), la quale sia suscettibile di comportare un incremento delle spese previste, mediante un atto, pur esso a forma vincolata quanto a tempo e modalità di formulazione, cui deve provvedere tempestivamente, a pena di decadenza, non soltanto per un dovere di lealtà contrattuale e per l'esigenza di tempestivi controlli, ma soprattutto nell'interesse pubblico di consentire all'Amministrazione appaltante la tempestiva verifica delle contestazioni, attesa la necessità della continua evidenza della spesa dell'opera in funzione della corretta utilizzazione e della eventuale integrazione dei mezzi finanziari predisposti per la sua realizzazione …»;
e ciò poiché, a fronte d'una pretesa creditoria che integra pur sempre un diritto disponibile (in capo all'appaltatore che la vanti), è costante l'indirizzo per cui la scelta della p.a. appaltante di rinunciare a opporre una decadenza – per mancata o tardiva iscrizione di riserva – al riguardo resta libera, vertendo (cfr. Cass. 1697/1987; 3824/2003; 1637/2006; 17630/2007; 11310/2011) una discrezionalità non impedita dall'interesse pubblico cui essa deve pur sempre attendere, tramite il monitoraggio della perdurante compatibilità dell'esecuzione dell'appalto con la disponibilità di risorse finanziarie per esso antea previste (così la citata n. 1637):
«… Una cosa, infatti, è la "ratio" della previsione rivolta a tutelare la P.A. con il consentirle di valutare in ogni momento l'opportunità della permanenza del rapporto o la convenienza di un recesso relativamente ai maggiori costi prospettati (Cass. n. 13399/1999), altra cosa è affermare che da tanto derivi – in difetto di tempestiva riserva – l'irrilevanza sostanziale e processuale del comportamento della stessa P.A., essendo invece coerente con la natura dell'istituto la possibilità che l'appaltante ritenga di "non far valere" le conseguenze sanzionatorie di quella norma. La previsione relativa all'onere di tempestiva iscrizione delle riserve, quale adempimento imposto dalle specifiche prescrizioni disciplinanti la materia, opera dunque nel senso che, in caso di inosservanza, l'esercizio dei diritti a maggiori compensi è precluso solo in quanto l'Amministrazione appaltante abbia contestato la predetta mancanza di tempestiva iscrizione e, quindi, abbia nel processo eccepito la decadenza così verificatasi …»;
ed in proposito, s'aggiunge, non sconosce questa Corte la problematicità d'una siffatta soluzione, sebbene sia ormai quasi ius receptum (non essendo note finora pronunce di legittimità dissonanti in tema), atteso che (in contrario rilievo) dovrebbe rammentarsi che:
- nella sentenza n. 3197 del 4/7/1989 (pur datata, ma non seguita da dissonanti pronunciamenti delle sezioni semplici al riguardo) delle SS.UU. della Corte di cassazione è stato enunciato con sufficiente chiarezza il problema dell'individuazione d'un criterio di carattere generale per la ricognizione dei casi di decadenze “di ordine pubblico”, ossia rilevabili ex officio a termini dell'art. 2969 C.C., onde rimediare all'eventualità di decisioni «… che non approfondiscono il problema e contengono proposizioni meramente assertive …»; così, richiamate le decadenze in materia tributaria e previdenziale stabilite in favore della p.a., s'è ivi affermato che può ammettersi un rilievo officioso di ulteriori ipotesi di decadenza:
«… solo quando alla sua base vi sia un interesse superiore e specifico, diverso dal generale interesse alla certezza delle relazioni sociali, che ogni previsione di decadenza è, per sua natura, destinata a soddisfare
…»; per l'individuazione del quale:
«… la chiave di soluzione del problema appare doversi individuare nella considerazione dell'interesse tutelato: la rilevabilità d'ufficio ed il complessivo regime proprio dell'indisponibilità possono essere affermati se la decadenza in esame viene annoverata tra quelle dettate a protezione dell'interesse pubblico alla definitività e certezza delle determinazioni che concernono le erogazioni di spese gravanti sui pubblici bilanci, se, cioè, si esclude, come deve escludersi, che l'ente possa rinunciare alla decadenza stessa, derogare negozialmente alla disciplina legale di questa o riconoscere il diritto a questa soggetto, con effetti impeditivi della decadenza …»;
- in tema d'appalto di oo.pp., Cass. Sez. I, sentenza n. 8014 del 26/8/1997 aveva ribadito che, pur sussistendo una tendenziale assimilabilità tra i “diritti indisponibili”, cui fa riferimento la rubrica dell'art. 2968 C.C., e la “materia sottratta alla disponibilità delle parti” ivi menzionata, pur potendo esser disponibile il diritto colpito da decadenza, questa può essere prevista dalla legge a tutela di un interesse superiore;
sicché, a suo avviso (sebbene poi smentito dal difforme indirizzo prima richiamato, peraltro ormai consolidatosi):
«... non vi è dubbio che il diritto dell'appaltatore ai maggiori compensi per i quali è stata iscritta riserva sia disponibile, ma non può per ciò solo ritenersi disponibile la posizione dell'ente pubblico tenuto al pagamento, il quale è soggetto alle norme sulla contabilità pubblica e non può rinunciare alla decadenza disposta dalla legge in ordine alla regolarità della procedura stabilita per l'iscrizione delle riserve nei registri di contabilità. Tale orientamento interpretativo, che è stato ulteriormente ribadito anche in tema di appalto di opere pubbliche – Cass., 14 luglio 1992, n. 8548 – consente perciò di ribadire che la decadenza dell'appaltatore dalle riserve relative a domande di maggiori compensi non può, comunque, formare oggetto di rinuncia da parte della P.A., né in forma espressa, né in forza di un comportamento tacito concludente …»;
ma trattasi di temi, questi ultimi, non direttamente pertinenti all'odierna res iudicanda, per quanto appresso si rileverà;
ii. per altro verso, è tuttavia da constatare che la decadenza di cui al citato art. 33 – sebbene dettata dal legislatore in riferimento a pretese creditorie dell'impresa appaltatrice comunque rivenienti (come reso palese dalla sua concatenazione in rapporto di successione logico-fattuale rispetto agli artt. 31 e 32) da vicende già prospettate in sede di riserve – appare avere operatività, ratio e fondamento ben diversi;
ed invero, osserva la Corte:
- la disposizione in argomento, anche a tenore della sua intitolazione (“… tempo del giudizio …”), regolamenta l'esercitabilità del “diritto al processo” da parte dell'appaltatore che abbia vantato in sede endocontrattuale pretese creditorie ulteriori rispetto al corrispettivo dell'appalto (e non le facoltà esercitabili “nel processo” per la tutela di detti asseriti suoi diritti);
- nella struttura della sequenza procedimentale dettata per la “definizione delle riserve al termine dei lavori”, la domanda che si intenda proporre nel giudizio “… ordinario o arbitrale …” appare inequivocabilmente individuabile come avente sostanza impugnatoria, rispetto a una decisione non condivisa che sia provenuta – ut supra rilevato, anche per comportamento concludente – dalla controparte contrattuale pubblica;
sicché è logicamente ben ragionevole che per il suo esperimento sia stato fissato un termine “perentorio” (id est, sotto pena di decadenza) e quindi pure inderogabile (anche nella forma d'una rinuncia implicita a giovarsene da parte della p.a. legittimata ad eccepirla), detta perentorietà risultando correntemente ordinata a tutela d'un interesse pubblico: quello al rilievo della tardività dell'esperimento dell'azione, onde evitare l'inutile esercizio d'una giurisdizione ultronea per essersi cristallizzata la definitività della decisione per contestata;
certamente “indisponibile” da parte della stessa stazione appaltante (ossia, non sanabile dalla costituzione con sole difese di merito da parte di questa);
- la stessa particolare brevità (come è in genere previsto per il regime delle opposizioni) del termine assegnato per procedervi appare coerente rispetto alla superiore opinione;
sicché può condividersi l'avviso di parte appellata là dove:
stigmatizza che, pur se per la prima volta la circostanza è stata da essa denunciata solo in sede d'appello (e, peraltro, meramente in sede di costituzione in resistenza, come già detto senza proposizione d'appello incidentale in parte qua), d'essa potrebbe conoscersi ex officio in questo grado;
ha rilevato che la società poi fallita (e, per essa, oggi la curatela appellante) sia incorsa nella superiore decadenza, donde l'improponibilità della domanda giudiziale poi incoata in prime cure.
E l'indole assorbente della superiore declaranda statuizione esime dalla cognizione nel merito dei motivi di gravame in premessa sintetizzati.
*
Opina il Collegio che, nel superiore epilogo processuale, fondato su rilievo officio di questione in rito “fondante”, siano da ravvisare gravi ed eccezionali ragioni per dichiararne la compensazione inter partes per entrambi i gradi del giudizio. Ed infatti:
- a seguito dell'intervento della sentenza interpretativa di accoglimento n. 77 del 19.4.2018, con cui la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 dell'art. 92 C.P.C. “nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle due ipotesi di <> o di < dirimenti>>, ma anche in presenza di
“l'assoluta novità della questione” e/o “il mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti”;
- ciò si ricava agevolmente dalla lettura della motivazione della sentenza con cui la Consulta, dopo avere rimarcato che il legislatore, nel 2014, ha ristretto ulteriormente il perimetro della deroga alla regola che vuole che le spese di lite gravino sulla parte totalmente soccombente, eliminando la precedente clausola generale delle «gravi ed eccezionali ragioni» e prevedendo le due sole suddette ipotesi, ha testualmente argomentato che “però la rigidità di queste due sole ipotesi tassative, violando il principio di ragionevolezza e di eguaglianza, ha lasciato fuori altre analoghe fattispecie riconducibili alla stessa ratio giustificativa. (…)” Il fondamento sotteso all'ipotesi del “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – evidenza la Corte Costituzionale – sta:
“nel sopravvenuto mutamento del quadro di riferimento della causa che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti. Ma tale ratio può rinvenirsi anche in altre analoghe fattispecie di sopravvenuto mutamento dei termini della controversia senza che nulla possa addebitarsi alle parti: tra le più evidenti, una norma di interpretazione autentica o più in generale uno ius superveniens, soprattutto se nella forma di norma con efficacia retroattiva;
o una pronuncia di questa Corte, in particolare se di illegittimità costituzionale;
o una decisione di una Corte europea;
o una nuova regolamentazione nel diritto dell'Unione europea;
o altre analoghe sopravvenienze. Le quali tutte, ove concernenti una <> al fine della decisione della controversia, sono connotate da pari <> ed <>, ma non sono iscrivibili in un rigido catalogo di ipotesi nominate: necessariamente debbono essere rimesse alla prudente valutazione del giudice della controversia. Ciò può predicarsi anche per l'altra ipotesi prevista dalla disposizione censurata – l'assoluta novità della questione
– che è riconducibile, più in generale, ad una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza. In simmetria è possibile ipotizzare altre analoghe situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, della lite, parimenti riconducibili a «gravi ed eccezionali ragioni» (…) Ciò orienta la pronuncia di illegittimità costituzionale che si va a rendere nel senso che parimenti le ipotesi illegittimamente non considerate dalla disposizione censurata possono identificarsi in quelle che siano riconducibili a tale clausola generale e che siano analoghe a quelle tipizzate nominativamente nella norma, nel senso che devono essere di pari, o maggiore, gravità ed eccezionalità. Le quali ultime quindi – l'«assoluta novità della questione trattata» ed il «mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti» – hanno carattere paradigmatico e svolgono una funzione parametrica ed esplicativa della clausola generale. Va quindi dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, secondo comma, cod. proc. civ. nella parte in cui non prevede che il giudice, in caso di soccombenza totale, possa non di meno compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, anche qualora sussistano altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” (così testualmente la sentenza n. 77/2018);
- dai tratti salienti della pronuncia del Giudice delle leggi sopra riprodotti si trae come la possibilità oggi di compensare le spese di giudizio in presenza di “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni” in virtù di questa pronuncia interpretativa di accoglimento vada intesa correttamente:
non già alla stregua di una clausola avente carattere generale (assimilabile a quella di “giusti motivi” di cui alla precedente norma ex art. 92 C.P.C., né tantomeno a quella di “altre gravi ed eccezionali ragioni” di cui al testo immediatamente precedente alla novella del 2014);
bensì, pur sempre, con riferimento ad ipotesi varie ed atipiche che però abbiano come comune denominatore, come per la fattispecie codificata di “mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti”, il fatto che, su una questione dirimente, risulta modificato, in corso di causa, il quadro di riferimento della controversia che altera i termini della lite senza che ciò sia ascrivibile alla condotta processuale delle parti;
oppure, come per l'altra ipotesi codificata della “assoluta novità della questione”, abbiano come comune denominatore una situazione di oggettiva e marcata incertezza, non orientata dalla giurisprudenza (si richiama ancora sul punto, per migliore intelligenza, la motivazione della sentenza de qua);
e tanto si dà nell'occorso, oltre che per l'oggettiva novità pure per l'indole plurisolubile della questione decisa.
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A termini dell'art. 13 del T.U. n. 115 del 30.5.2002 e modif succ. (ed in particolare in riferimento a quella dettata dall'art. 17 della legge n. 228 del 24.12.2012, cd. “di stabilità” per l'anno 2013), secondo cui “… quando l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1 bis …”, questa Corte “… dà atto … della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente …”, con l'avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso …” (disposizione che si applica ai procedimenti iniziati dal 31 gennaio 2013, trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge di stabilità suddetta).
E ciò in ossequio ai principi di diritto enunciati da Cass. SS.UU., sentenza n. 4315 del 20/2/2020 (ribaditi dalla Sez. VI–1, ordinanza n. 4731 del 22/2/2021), secondo cui: «… in ordine alla norma di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., vanno enunciati – ai sensi 40 dell'art. 384, primo comma, cod. proc. civ. – i seguenti principi di diritto:
- «L'ulteriore importo del contributo unificato che la parte impugnante è obbligata a versare, allorquando ricorrano i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., ha natura di debito tributario;
pertanto, la questione circa la sua debenza è estranea alla cognizione della giurisdizione civile ordinaria, spettando invece alla giurisdizione del giudice tributario»;
- «La debenza di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione è normativamente condizionata a "due presupposti", il primo dei quali – di natura processuale – è costituito dall'aver il giudice adottato una pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione, mentre il secondo – appartenente al diritto sostanziale tributario – consiste nella sussistenza dell'obbligo della parte che ha proposto impugnazione di versare il contributo unificato iniziale con riguardo al momento dell'iscrizione della causa a ruolo. L'attestazione del giudice dell'impugnazione, ai sensi all'art. 13, comma 1-quater, secondo periodo,
riguarda solo la sussistenza del primo presupposto, mentre spetta all'amministrazione giudiziaria accertare Pt_6 la sussistenza del secondo»;
- «Il giudice dell'impugnazione non è tenuto a dare atto della non sussistenza dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato quando il tipo di pronuncia non è inquadrabile nei tipi previsti dalla norma (pronuncia di integrale rigetto o di inammissibilità o di improcedibilità dell'impugnazione), dovendo invece rendere l'attestazione di cui all'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G., solo quando tali presupposti sussistono»;
- «Poiché l'obbligo di versare un importo "ulteriore" del contributo unificato è normativamente dipendente – ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, T.U.S.G. – dalla sussistenza dell'obbligo della parte impugnante di versare il contributo unificato iniziale, ben può il giudice dell'impugnazione attestare la sussistenza dei presupposti processuali per il versamento del doppio contributo, condizionandone la effettiva debenza alla sussistenza dell'obbligo di versare il contributo unificato iniziale»;
- «Il giudice dell'impugnazione, ogni volta che pronunci l'integrale rigetto o l'inammissibilità o la improcedibilità dell'impugnazione, deve dare atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento di un ulteriore importo del contributo unificato anche nel caso in cui quest'ultimo non sia stato inizialmente versato per una causa suscettibile di venir meno (come nel caso di ammissione della parte al patrocinio a spese dello Stato); mentre può esimersi dalla suddetta attestazione quando la debenza del contributo unificato iniziale sia esclusa dalla legge in modo assoluto e definitivo» …».
P. Q. M.
La Corte d'Appello di Messina, Prima Sezione Civile, uditi i procuratori delle parti costituite, disattesa ogni contraria istanza, difesa ed eccezione;
definitivamente pronunciando sull'appello proposto con atto notificato in data 9.12.2022
e iscritto a ruolo in data 16.1.2022 avverso la sentenza del Tribunale Civile di Patti–Ufficio del Giudice Unico emessa al n. 779 in data 4-7.11.2022 nel procedimento già iscritto al n. 209/2012
RGAC; appello proposto da:
in persona del curatore (avv. Parte_1
Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore; nei confronti di:
in persona del legale rappresentante pro tempore; Controparte_1 così provvede:
1) in riforma dell'impugnata pronuncia, dichiara improponibile la domanda proposta con atto di citazione notificato in data 23.2.2012 nel procedimento iscritto al n. 209/2012 RGAC davanti al Tribunale Civile di Patti dal Fallimento Parte_1 in persona del curatore (avv. Barbara SCHEPIS) quale legale rappresentante pro tempore, per intervenuta decadenza ex art. 33 del D.M. n. 145/2000;
2) spese di prime cure e di questo grado di giudizio compensate inter partes; 3) dà atto che la parte appellante, in quanto soccombente ut supra, è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, con avvertenza per cui “… l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito … “ della presente pronuncia.
Così deciso nella camera di consiglio (da remoto) della Prima Sezione Civile, il giorno 18.9.2025
Il Presidente estensore (dott. Augusto SABATINI)