Articolo 35 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 34Articolo 36
Versione
6 maggio 1952
Art. 35.
(Anticipata occupazione di beni demaniali marittimi)


L'anticipata occupazione di beni demaniali marittimi e l'esecuzione di lavori ai sensi dell'articolo 38 del codice sono consentite mediante atto, non soggetto ad approvazione, rilasciato nelle forme prescritte dall'articolo 9, previa autorizzazione dell'autorita' cui compete l'approvazione dell'atto di concessione.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
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