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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 04/03/2025, n. 412 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 412 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale Ordinario di Patti
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa RG 3516/2021 vertente tra:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo Parte_1 C.F._1
(ME) Via C. Colombo, n.5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA- INDEBITO PREVIDENZIALE
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3516/2021 depositato in Cancelleria in data 08.10.2021 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'annullamento delle note di indebito datate 14.01.2021 CP_ con le quali l' le chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di malattia e maternità nell'anno
2018.
Rilevava che alcun esito aveva sortito il ricorso amministrativo proposto.
Con ulteriore ricorso del 30.12.2021 rg 4837/2021 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che; nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Controparte_3
per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli elenchi
[...] CP_2 anagrafici, senza alcuna motivazione, con provvedimento datato giugno 2021 l'aveva cancellata.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riuniti i giudizi, escusso il teste, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso il teste escusso, con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Il teste, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stato esaminato dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente nell'anno 2018 ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta Vittoria soc. coop agr..
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo la stessa prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della , dal quale comunque si rileva che la ditta CP_4 nell'anno 2018 ha espletato regolarmente attività.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Quindi, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue, che la ricorrente ha diritto ad ottenere e mantenere l'indennità di malattia e maternità relativa all'anno 2019 con l'annullamento dei tre atti di indebito datatati 14.01.2021 con restituzione immediata da parte dell' delle eventuali somme trattenute per tale causale. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Vittoria soc coop agricola per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla le note di indebito datate 14.01.2021 oggetto del ricorso rg. n. 3516/2021 con restituzione immediata da parte dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle eventuali CP_2 somme trattenute in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 3.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 04.03.2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena
r e p u b b l i c a i t a l i a n a
in nome del popolo italiano
Il Giudice del Lavoro Dott. Amato Lucia Maria Catena all'udienza del 04.03.2025 ha pronunciato ex art. 281 sexies la seguente
SENTENZA contestuale
nella causa RG 3516/2021 vertente tra:
, nato a [...] il [...] cf: ed elettivamente domiciliata in Brolo Parte_1 C.F._1
(ME) Via C. Colombo, n.5 presso e nello studio dell'Avv. Carmela Bonina, che la rappresenta e difende come da procura in atti;
Ricorrente
c o n t r o
in persona del suo legale rappresentante, rapp.to e Controparte_1 difeso come in atti.
Resistente
Oggetto: ISCRIZIONE ELENCHI ANAGRAFICI AGRICOLTURA- INDEBITO PREVIDENZIALE
All'udienza odierna, i procuratori delle parti precisavano le rispettive conclusioni riportandosi alle richieste in atti e chiedevano l'accoglimento integrale delle domande formulate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso R.G. n° 3516/2021 depositato in Cancelleria in data 08.10.2021 la sig.ra si Parte_1 rivolgeva al Giudice del Lavoro al fine di ottenere l'annullamento delle note di indebito datate 14.01.2021 CP_ con le quali l' le chiedeva la restituzione delle somme erogate a titolo di malattia e maternità nell'anno
2018.
Rilevava che alcun esito aveva sortito il ricorso amministrativo proposto.
Con ulteriore ricorso del 30.12.2021 rg 4837/2021 parte ricorrente adiva il Giudice del Lavoro esponendo di, essere bracciante agricola, iscritta negli elenchi anagrafici del comune di residenza;
che; nell'anno 2018 aveva regolarmente svolto la suddetta attività lavorativa presso l'azienda agricola Controparte_3
per 102 giornate annue e che l' dopo avere provveduto alla regolare iscrizione negli elenchi
[...] CP_2 anagrafici, senza alcuna motivazione, con provvedimento datato giugno 2021 l'aveva cancellata.
Rilevava che alcun esito positivo aveva sortito il ricorso amministrativo regolarmente proposto.
Per l'effetto, chiedeva il riconoscimento del diritto ad ottenere l'iscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 per le giornate indicate in ricorso, con condanna dell' ad effettuare la suddetta CP_2 iscrizione, con vittoria di spese e compensi da distrarsi in favore del difensore anticipatario. L' in persona del legale rappresentante pro-tempore, si costituiva contestando le richieste della CP_2 ricorrente e chiedendo il rigetto dei ricorsi.
Riuniti i giudizi, escusso il teste, all'odierna udienza la causa veniva discussa e decisa con sentenza contestuale.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare, si osserva che non sussistono nella fattispecie problemi di inammissibilità o di procedibilità della domanda.
Parte ricorrente ha fornito valida prova circa la presentazione del ricorso avverso il provvedimento di cancellazione dagli elenchi anagrafici per gli anni per cui è lite.
Non si pongono altresì problemi di decadenza essendo stati rispettati i termini relativi.
Nel merito i ricorsi sono fondati e devono essere accolti.
La domanda della ricorrente tende alla sua reiscrizione elenchi anagrafici agricoltura per l'anno 2018 in cui la stessa ha lavorato come bracciante agricola.
Essa si duole della circostanza che l' l'ha erroneamente cancellata dagli elenchi a causa della CP_2 insussistenza del rapporto di lavoro dedotto.
Invero, dagli atti emerge che parte ricorrente ha dato prova, come era suo onere, attraverso il teste escusso, con la documentazione prodotta, della sussistenza del rapporto di lavoro con l'indicato datore di lavoro e per l'anno e le giornate di riferimento.
A supporto delle proprie argomentazioni, parte ricorrente oltre ad aver prodotto le buste paga relative al rapporto di lavoro dedotto, ha chiesto darsi luogo alla prova testimoniale proprio per provare di avere effettivamente lavorato nell'anno indicato e secondo le modalità riferite.
Il teste, sulla cui attendibilità non sorgono dubbi, essendo stato esaminato dal Giudice che ne ha verificato l'attendibilità, ha confermato gli assunti dell'istante, ovvero che la ricorrente effettivamente nell'anno 2018 ha espletato l'attività di bracciante agricola, per 102 giornate annue, alle dipendenze della ditta Vittoria soc. coop agr..
Gli assunti dell'Ente sono rimasti indimostrati avendo la stessa prodotto esclusivamente copia di un presunto verbale ispettivo elevato nei confronti della , dal quale comunque si rileva che la ditta CP_4 nell'anno 2018 ha espletato regolarmente attività.
Pertanto, ogni altra considerazione in merito appare superflua.
Quindi, deve essere riconosciuto il diritto della ricorrente all'iscrizione negli elenchi per l'anno 2018 per 102 giornate annue.
Ne consegue, che la ricorrente ha diritto ad ottenere e mantenere l'indennità di malattia e maternità relativa all'anno 2019 con l'annullamento dei tre atti di indebito datatati 14.01.2021 con restituzione immediata da parte dell' delle eventuali somme trattenute per tale causale. CP_2
Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, tenuto conto del valore e complessità del giudizio, con distrazione.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro, ogni contraria eccezione e deduzione disattesa, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Dichiara che nell'anno 2018 ha lavorato come bracciante agricola alle dipendenze della Parte_1 ditta Vittoria soc coop agricola per 102 giornate annue e per l'effetto ordina all' in persona del CP_2
Presidente pro-tempore, di effettuare la relativa iscrizione negli elenchi anagrafici dell'agricoltura in favore della stessa;
2) annulla le note di indebito datate 14.01.2021 oggetto del ricorso rg. n. 3516/2021 con restituzione immediata da parte dell' in persona del legale rappresentante pro-tempore, delle eventuali CP_2 somme trattenute in ragione degli stessi, così come in parte motiva;
3) condanna, altresì, l' in persona del Presidente pro-tempore, alla rifusione delle spese CP_2 processuali, che liquida in complessivi €. 3.886,00, oltre IVA e CPA e spese generali 15% come per legge, disponendone la distrazione ex art. 93 cpc in favore dell'Avv. Carmela Bonina.
Dichiara la presente sentenza provvisoriamente esecutiva.
Patti, 04.03.2025
il giudice del lavoro
Dott. Amato Lucia Maria Catena