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Sentenza 11 luglio 2025
Sentenza 11 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 11/07/2025, n. 526 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 526 |
| Data del deposito : | 11 luglio 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.370/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FRISENDA SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento (con decorrenza da data antecedente a quella della visita peritale e, nello specifico, da luglio/settembre 2023) del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita peritale (AGOSTO 2024).
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, salvo che con riguardo alla decorrenza dello stato invalidante che, sulla scorta della documentazione in atti, deve essere spostata al SETTEMBRE 2023 (data dell'ultima certificazione medica in atti a firma del dott. ). Per_1
Come statuito da Cass., sez. lav., n.8723/2007, ″in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore‶. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da SETTEMBRE 2023. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da SETTEMBRE 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto CP_1 della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP liquidate CP_1 con separato decreto. Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
2
TRIBUNALE DI CROTONE REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.370/2025 del Registro Generale e promossa da
, con l'avv. FRISENDA SALVATORE Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. CARNOVALE MARIAGRAZIA CP_1
Convenuto
*** CONCLUSIONI DELLE PARTI La parte ricorrente, contestando le conclusioni del CTU in fase di ATP (già introdotto ai sensi dell'art.445 bis c.p.c.) ha chiesto: il riconoscimento (con decorrenza da data antecedente a quella della visita peritale e, nello specifico, da luglio/settembre 2023) del diritto all'indennità di accompagnamento e la condanna dell' al pagamento CP_1 della prestazione. L' ha chiesto il rigetto delle avverse pretese. CP_1
MOTIVI DELLA DECISIONE Il ricorso è fondato e deve essere accolto per le seguenti ragioni. L'art.1, l.18/1980 prevede il diritto del mutilato o invalido civile (cittadino totalmente inabile perché affetto da minorazioni congenite o acquisite o, se infradiciottenne o ultrasessantacinquenne, che abbia difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni proprie della sua età: art.2, co.2, l.118/1971) che si trovi nella impossibilità di deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore o che, non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita, abbisogni di un'assistenza continua, ad un'indennità di accompagnamento non reversibile. Tanto premesso, il CTU ha accertato che la parte ricorrente è affetta da un quadro patologico che legittima l'erogazione in suo favore dell'indennità di accompagnamento con decorrenza dalla data della visita peritale (AGOSTO 2024).
1 Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni del CTU, salvo che con riguardo alla decorrenza dello stato invalidante che, sulla scorta della documentazione in atti, deve essere spostata al SETTEMBRE 2023 (data dell'ultima certificazione medica in atti a firma del dott. ). Per_1
Come statuito da Cass., sez. lav., n.8723/2007, ″in materia di invalidità pensionabile, di norma il momento di insorgenza dello stato invalidante - che rileva ai fini della decorrenza della prestazione previdenziale - non coincide con quello degli accertamenti tecnici, né con quello del deposito della relazione del consulente tecnico, poiché è in questione uno stato o un processo esteso nel tempo, rispetto al quale è improbabile che l'accertamento tecnico intervenga nella fase iniziale. Tale momento va quindi acclarato dal giudice del merito con la massima precisione, attraverso un'accurata valutazione di tutte le risultanze di causa e mediante l'esercizio di tutti i più idonei poteri di indagine, e tenendo presente che per diversi processi evolutivi lo stadio raggiunto permette di risalire alla presumibile epoca di insorgenza anteriore‶. Per quanto esposto, sussiste il requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da SETTEMBRE 2023. Sulla base dell'orientamento espresso da Cass., n.9876/19, in questa sede il Giudice non può pronunciare sentenza di condanna al pagamento della prestazione, ma “deve limitarsi alla mera affermazione della sussistenza del requisito sanitario o al più condizionarne l'erogazione alla sussistenza degli altri requisiti extrasanitari” (punto 45); in omaggio a tale pronuncia, l'accertamento dei requisiti extra-sanitari dovrà essere demandato all ed il pagamento della prestazione sarà quindi subordinato CP_1 all'esito positivo di tale verifica da parte dell' (verifica effettuata da questo CP_2
Giudice in modo sommario al solo fine di accertare la presenza dell'interesse ad agire). Le spese di lite (anche della fase di ATP) seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
1. Accerta e dichiara la sussistenza del requisito sanitario richiesto dalla legge per l'erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza da SETTEMBRE 2023 e condanna l' al pagamento del dovuto, previa verifica a cura dell'Istituto CP_1 della presenza dei requisiti extra-sanitari.
2. Condanna l' al pagamento delle spese di lite (anche della fase di ATP), CP_1 liquidate in euro 2.800,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge.
3. Pone definitivamente a carico dell' le spese di CTU della fase di ATP liquidate CP_1 con separato decreto. Crotone, 11/07/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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