Articolo 1 della Legge 18 dicembre 1972, n. 855
Articolo 2
Versione
23 gennaio 1973
Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Entrata in vigore il 23 gennaio 1973