Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare la convenzione tra l'Italia e il Giappone per evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito, con protocollo e scambio di note, conclusa a Tokyo il 20 marzo 1969.