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Sentenza 23 gennaio 2026
Sentenza 23 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Palermo, sez. VI, sentenza 23/01/2026, n. 543 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Palermo |
| Numero : | 543 |
| Data del deposito : | 23 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 543/2026
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2468/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24326 DEL 22.11.24 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24327 DEL 22.11.24 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2780/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 24326/2024 (anno 2020) e n. 24327/2024 (anno
2022), notificati il 18/04/2025, con i quali il Comune di Palermo richiedeva il pagamento di complessivi
€ 6.366,84 per imposta, sanzioni e interessi.
Sostiene di non essere soggetto passivo d'imposta sul cespite di cui al Indirizzo_1
, “essendo, invero, lo stesso detenuto e di proprietà della Società_1 Fu Nominativo_1 S.R.L.”.
Successivamente, il Comune di Palermo – Area Entrate e Tributi Comunali, con provvedimento prot. n.
1498692 del 23/10/2025, ha disposto l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, atteso che il cespite indicato Dati catastali_1) risulta di proprietà di altro soggetto e che la ricorrente aveva regolarmente assolto gli obblighi tributari per gli altri immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il giudizio si estingue quando l'Ufficio annulla in autotutela l'atto impugnato, venendo meno la materia del contendere.
Nel caso di specie, il Comune di Palermo ha formalmente annullato gli avvisi di accertamento oggetto di ricorso, come risulta dalla nota del Funzionario Responsabile IMU del 23/10/2025, allegata agli atti. Pertanto, non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Considerata la natura della pronuncia e l'intervento dell'Ufficio, si dispone la compensazione delle spese di lite. Ciò in considerazione che il programma operativo, che elabora gli avvisi di accertamento IMU, come ben rappresentato dall'Ufficio resistente, trae le proprie informazioni dal flusso informatico proveniente dal catasto presso l'Agenzia delle Entrate e, pertanto, eventuali inesattezze, tardive, ripetute trascrizioni/volture, la presenza di immobili “graffati” e/o la parte descrittiva
(es. in comunione dei beni/nudo proprietario), e/o la parte indicata nelle note incidono sulla correttezza degli accertamenti elaborati dal Comune che non può apportare alcun correttivo rispetto detto flusso. In buona sostanza si ritiene non imputabile al Comune l'errore commesso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito
Depositata il 23/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di PALERMO Sezione 6, riunita in udienza il 13/11/2025 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
IPPOLITO SANTO, Giudice monocratico in data 13/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 2468/2025 depositato il 02/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 Avv. - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Palermo
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24326 DEL 22.11.24 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 24327 DEL 22.11.24 IMU 2022
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 2780/2025 depositato il
14/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La ricorrente ha impugnato gli avvisi di accertamento IMU n. 24326/2024 (anno 2020) e n. 24327/2024 (anno
2022), notificati il 18/04/2025, con i quali il Comune di Palermo richiedeva il pagamento di complessivi
€ 6.366,84 per imposta, sanzioni e interessi.
Sostiene di non essere soggetto passivo d'imposta sul cespite di cui al Indirizzo_1
, “essendo, invero, lo stesso detenuto e di proprietà della Società_1 Fu Nominativo_1 S.R.L.”.
Successivamente, il Comune di Palermo – Area Entrate e Tributi Comunali, con provvedimento prot. n.
1498692 del 23/10/2025, ha disposto l'annullamento integrale degli avvisi di accertamento impugnati, atteso che il cespite indicato Dati catastali_1) risulta di proprietà di altro soggetto e che la ricorrente aveva regolarmente assolto gli obblighi tributari per gli altri immobili.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'art. 46 del D.Lgs. n. 546/1992 prevede che il giudizio si estingue quando l'Ufficio annulla in autotutela l'atto impugnato, venendo meno la materia del contendere.
Nel caso di specie, il Comune di Palermo ha formalmente annullato gli avvisi di accertamento oggetto di ricorso, come risulta dalla nota del Funzionario Responsabile IMU del 23/10/2025, allegata agli atti. Pertanto, non sussiste più alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.
Considerata la natura della pronuncia e l'intervento dell'Ufficio, si dispone la compensazione delle spese di lite. Ciò in considerazione che il programma operativo, che elabora gli avvisi di accertamento IMU, come ben rappresentato dall'Ufficio resistente, trae le proprie informazioni dal flusso informatico proveniente dal catasto presso l'Agenzia delle Entrate e, pertanto, eventuali inesattezze, tardive, ripetute trascrizioni/volture, la presenza di immobili “graffati” e/o la parte descrittiva
(es. in comunione dei beni/nudo proprietario), e/o la parte indicata nelle note incidono sulla correttezza degli accertamenti elaborati dal Comune che non può apportare alcun correttivo rispetto detto flusso. In buona sostanza si ritiene non imputabile al Comune l'errore commesso.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese Palermo 13.11.25 IL GIUDICE MONOCRATICO Santo
Ippolito