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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 12/12/2025, n. 685 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 685 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1176 /2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
AB IN Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SPADINI PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in RO (Cuba), atto trascritto nei registri del Comune di Moglia (MN) al n. 3 parte 2, serie C – anno 1998, fra i signori e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune competente di apporre le annotazioni di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 27.01.1998 a Cuba, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Moglia al n. 3, parte 2, serie C, anno 1998, senza formulare ulteriori domande accessorie.
2. Il resistente, irreperibile e destinatario di regolare notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace.
3. Ritenuto superfluo assumere provvedimenti provvisori e urgenti e svolgere ulteriore attività istruttoria, parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni come in epigrafe, rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali.
***
4. La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 822/2001 pronunciata il 20.08.2001 e pubblicata il 26.09.2001 dal Tribunale di Mantova.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
5. Non vi sono statuizioni accessorie, posto che non risultano nati figli dal matrimonio e non sono state svolte ulteriori domande accessorie dalla ricorrente.
6. Considerata la natura del giudizio e considerato al contempo che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che è chiesto solo lo scioglimento del matrimonio e non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile o altre di contenuto economico, le spese del procedimento devono compensarsi al 50% e seguono la soccombenza per il restante 50%.
pagina 2 di 3 Esse sono dunque liquidate nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, sulla base del valore indeterminato della controversia e dei valori indicati dal D.M. 147/2022, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in Euro 3.808,00 per il totale, va liquidato in complessivi Euro 1.904,00 per il 50% delle spese non compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/05/1986 in Cuba tra
[...]
, iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_2 del Comune di Moglia, al n. 3, parte 2, serie C, anno 1998;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moglia, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite al 50% e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che liquida in Euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 11.12.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
AB IN IO LA
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MANTOVA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
IO LA Presidente
Valeria Monti Giudice
AB IN Giudice Relatrice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 594/2024 promossa da:
, assistita e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 SPADINI PAOLA, giusta delega in atti;
RICORRENTE
contro
, ; Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Divorzio - scioglimento del matrimonio
pagina 1 di 3 CONCLUSIONI
Per parte ricorrente: Dichiararsi lo scioglimento del matrimonio contratto in RO (Cuba), atto trascritto nei registri del Comune di Moglia (MN) al n. 3 parte 2, serie C – anno 1998, fra i signori e ordinando all'Ufficiale Parte_1 Controparte_1 di Stato Civile del Comune competente di apporre le annotazioni di legge.
Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Parte ricorrente ha chiesto a questo Tribunale che venisse pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto con in data 27.01.1998 a Cuba, Controparte_1 trascritto nel registro degli atti del matrimonio del Comune di Moglia al n. 3, parte 2, serie C, anno 1998, senza formulare ulteriori domande accessorie.
2. Il resistente, irreperibile e destinatario di regolare notifica del ricorso ai sensi dell'art. 143 c.p.c., non è costituito ed è stato dunque dichiarato contumace.
3. Ritenuto superfluo assumere provvedimenti provvisori e urgenti e svolgere ulteriore attività istruttoria, parte ricorrente ha dunque precisato le conclusioni come in epigrafe, rinunciando al deposito di ulteriori memorie conclusionali.
***
4. La domanda principale volta ad ottenere la dichiarazione di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Invero, i coniugi vivono separati sin da prima della comparizione dinanzi al Presidente del Tribunale di Mantova nel giudizio di separazione giudiziale conclusosi con sentenza n. 822/2001 pronunciata il 20.08.2001 e pubblicata il 26.09.2001 dal Tribunale di Mantova.
In assenza di contestazione della circostanza che lo stato di separazione legale tra gli stessi si protrae da un tempo superiore rispetto a quello previsto dalla legge, senza che sia intervenuta tra le parti alcuna riconciliazione, come accertato dai documenti di causa, oltre che dalla mancata costituzione del convenuto e dal disinteresse del medesimo per il giudizio, deve ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere ricostituita.
5. Non vi sono statuizioni accessorie, posto che non risultano nati figli dal matrimonio e non sono state svolte ulteriori domande accessorie dalla ricorrente.
6. Considerata la natura del giudizio e considerato al contempo che il presente giudizio avrebbe potuto essere evitato, visto che è chiesto solo lo scioglimento del matrimonio e non vengono svolte domande relative alla corresponsione di un assegno divorzile o altre di contenuto economico, le spese del procedimento devono compensarsi al 50% e seguono la soccombenza per il restante 50%.
pagina 2 di 3 Esse sono dunque liquidate nei valori minimi per le fasi effettivamente svolte, sulla base del valore indeterminato della controversia e dei valori indicati dal D.M. 147/2022, attesa la estrema semplicità del procedimento e la sua speditezza, così che l'importo definitivo, astrattamente liquidabile in Euro 3.808,00 per il totale, va liquidato in complessivi Euro 1.904,00 per il 50% delle spese non compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1. dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato in data 01/05/1986 in Cuba tra
[...]
, iscritto nei registri dello Stato Civile Parte_1 Controparte_2 del Comune di Moglia, al n. 3, parte 2, serie C, anno 1998;
2. ordina al Cancelliere di trasmettere copia autentica della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Moglia, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'art. 69 lett. d) del D.P.R. 396/2000;
3. compensa le spese di lite al 50% e condanna il resistente a rifondere alla ricorrente il restante 50% delle spese, che liquida in Euro 1.904,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di Mantova in data 11.12.2025
La Giudice Relatrice
Il Presidente
AB IN IO LA
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