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Sentenza 29 gennaio 2026
Sentenza 29 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Sicilia, sez. XIV, sentenza 29/01/2026, n. 825 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia |
| Numero : | 825 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 825/2026
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3573/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4141/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007925286000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007925286000 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice di Siracusa, con sentenza n. 2543 del 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla Società
Ric._1 srl avverso la Cartella portante II.DD. ed Iva 2016 n. 298 2019 00079252 86 (cfr. sentenza in atti).
La Società Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto.
Il Difensore ha prodotto (ulteriore) istanza di rinvio allegando certificato medico (cfr. documentazione in atti).
La controversia – a seguito di plurimi rinvii per motivi di salute del difensore richiesti dalla Società (cfr.
Ordinanze nn. 3182/2025 del 12 novembre 2025 e 73/2026 del 15 gennaio 2026) - è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di ulteriore rinvio della come richiesto dal Difensore il quale ha allegato certificazione medica (cfr. istanza e certificato in atti).
1.- La Società, infatti, con altre due precedenti istanze (anche queste corredate da certificazione medica) ha chiesto il rinvio della trattazione della controversia che era già stata calendata per le udienza rispettivamente dell' 11 novembre 2025 e del 13 gennaio 2026.
La Corte di legittimità con sentenza n. 1793 del 2021, ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'Avvocato che chiede il rinvio d'udienza deve “dimostrare” il legittimo impedimento ma anche l' “impossibilità di delegare” un collega a svolgere la relativa attività difensiva.
Ad avviso della Corte “… l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cassazione, Sez. Unite.
4773/2012)”.
La Corte ha inoltre ritenuto che “… la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell'udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio …” (Cassazione 25783/2018).
Come detto, la Società appellante ha già chiesto ed ottenuto due precedenti rinvii della trattazione allegando certificazione medica del proprio difensore ed ha chiesto un ulteriore rinvio anche per l'udienza odierna per le medesime motivazioni (cfr. richieste di rinvio, certificazioni ed Ordinanze in atti). La Società pur dimostrando (con la certificazione medica) l'impedimento non ha, però, dimostrato il presupposto dell' “impossibilità di sostituzione” con delega ad un collega.
2.- Va, ancora, evidenziato che nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
L'ennesima istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
3.- In disparte i profili di inammissibilità – dei quali si dirà – il gravame non è fondato.
4.- La Società appellante si è limitata a riproporre i motivi di impugnazione già formulati dinnanzi al primo
Giudice: non ha delineato il thema decidendum attraverso l'individuazione degli errori (astrattamente) commessi dalla Corte di prima istanza (cfr. appello in atti).
In estrema sintesi difettano i “motivi specifici d'impugnazione” (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
La Corte le legittimità ha chiarito che l'atto deve essere formulato con un grado di specificità tale da consentire l'individuazione dei capi del provvedimento contestato in discussione (Cassazione, Sentenza n. 8640 del
9 aprile 2009).
Non sussiste la “specificità dei motivi di appello” qualora non vengano forniti “elementi critici” a concretizzare una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice
(Cassazione, n. 10097 del 2013).
5.- L' Agenzia delle Entrate, all'esito della procedura di liquidazione ex art. 36/bis del D.P.R. 600/1973 della dichiarazione dei redditi IRAP/2013 (anno 2012) ha notificato la comunicazione in relazione alle riscontrate irregolarità (cfr. Comunicazione n. 0026511813101 di € 8.251,17 per IRAP, in atti).
La Società contribuente, quindi, provvedeva ad effettuare i versamenti in ragione del piano rateale (in
20 rate): non avendo provveduto al pagamento di tutte le rate decadeva dal relativo beneficio (artt. 2 e
3 bis D.Lgs. n. 462/1997 - art. 15 del D.Lgs. n. 159/2015).
Il termine decadenziale non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione bensì' dall'ultimo versamento rateale: l'inosservanza dei termini previsti per i versamenti determina la decadenza dai benefici.
6.- A mente di quanto disposto dall'art. 25 D.P.R. 602/73 (come modificato dal Decreto Legge del 04/07/2006,
n. 223, art. 37) il concessionario deve notificare la cartella di pagamento (termine decadenziale) entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis, DPR 600/73, nonché da quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36 ter, del DPR 600/73; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio.
7.- L'ultima rata (di € 470,35) è stata versata il 09/05/2018: l' Agenzia delle entrate avrebbe potuto, quindi, effettuare l'iscrizione a ruolo entro il 31/12/2021 (entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata pagata).
La Cartella comprende anche l'iscrizione a ruolo delle somme a seguito di controllo ex art. 54 DPR 633/72 del modello IVA 2017 anno 2016 (cfr. importo in atti).
La Contribuente, per il 2016, aveva effettuato ai fini Iva un versamento di € 606,50 a fronte delle 20 rate concesse: l'Agenzia ha proceduto all'iscrizione a ruolo della restante imposta, delle sanzioni e degli interessi per gli adempimenti non eseguiti.
8.- La Comunicazione di irregolarità è stata spedita all'indirizzo pec della Società il 04/12/2018 (cfr. documentazione in atti).
Nessun obbligo di contraddittorio sussiste da parte dell' Agenzia anteriormente alla notifica della cartella di pagamento (artt. 32, c. 1, punto 2) Dpr n.600/1973 e 51 Dpr n. 633/1972.
Il contraddittorio preventivo è “obbligatorio” soltanto per fattispecie puntualmente delineate dalla Legge diverse da quella qui in esame.
Nel caso qui in esame con l'iscrizione a ruolo (art. 36/bis DPR 600/73 e art.54/bis del DPR 633/72)
l'Agenzia ha richiesto imposte “dichiarate ma non versate”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ RO
Depositata il 29/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della SICILIA Sezione 14, riunita in udienza il
27/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
GENNARO IGNAZIO, Presidente e Relatore
PALERMO RAFFAELE ALBINO, Giudice
PULEO STEFANO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 3573/2023 depositato il 12/07/2023
proposto da
Ricorrente_1 S.r.l. - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - Riscossione - Siracusa
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 4141/2022 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado SIRACUSA sez. 2 e pubblicata il 20/12/2022
Atti impositivi:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007925286000 IVA-ALIQUOTE 2016
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 29820190007925286000 IRAP 2012 a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
Resistente/Appellato:
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il primo Giudice di Siracusa, con sentenza n. 2543 del 2020, ha rigettato il ricorso proposto dalla Società
Ric._1 srl avverso la Cartella portante II.DD. ed Iva 2016 n. 298 2019 00079252 86 (cfr. sentenza in atti).
La Società Contribuente ha impugnato la citata sentenza chiedendone – per i motivi che di seguito saranno esaminati – la riforma (cfr. appello in atti).
Si è costituita l'Agenzia delle entrate riscossione la quale ha controdedotto.
Il Difensore ha prodotto (ulteriore) istanza di rinvio allegando certificato medico (cfr. documentazione in atti).
La controversia – a seguito di plurimi rinvii per motivi di salute del difensore richiesti dalla Società (cfr.
Ordinanze nn. 3182/2025 del 12 novembre 2025 e 73/2026 del 15 gennaio 2026) - è stata sottoposta all'esame di questo Collegio nel corso dell'udienza odierna (cfr. verbale udienza).
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va, preliminarmente, disattesa la richiesta di ulteriore rinvio della come richiesto dal Difensore il quale ha allegato certificazione medica (cfr. istanza e certificato in atti).
1.- La Società, infatti, con altre due precedenti istanze (anche queste corredate da certificazione medica) ha chiesto il rinvio della trattazione della controversia che era già stata calendata per le udienza rispettivamente dell' 11 novembre 2025 e del 13 gennaio 2026.
La Corte di legittimità con sentenza n. 1793 del 2021, ha affermato il principio di diritto secondo il quale l'Avvocato che chiede il rinvio d'udienza deve “dimostrare” il legittimo impedimento ma anche l' “impossibilità di delegare” un collega a svolgere la relativa attività difensiva.
Ad avviso della Corte “… l'istanza di rinvio dell'udienza di discussione della causa per grave impedimento del difensore, ai sensi dell'art. 115 disp. att. c.p.c., deve fare riferimento all'impossibilità di sostituzione mediante delega conferita a un collega (facoltà generalmente consentita dalla L. n. 247 del 2012, art. 14, comma 2, e tale da rendere riconducibile all'esercizio professionale del sostituito l'attività processuale svolta dal sostituto), venendo altrimenti a prospettarsi soltanto un problema attinente all'organizzazione professionale del difensore, non rilevante ai fini del differimento dell'udienza (Cassazione, Sez. Unite.
4773/2012)”.
La Corte ha inoltre ritenuto che “… la carenza organizzativa del professionista incaricato non consente la concessione del differimento dell'udienza fissata, di modo che è del tutto legittima la sentenza pronunciata a seguito del corretto diniego del provvedimento di rinvio …” (Cassazione 25783/2018).
Come detto, la Società appellante ha già chiesto ed ottenuto due precedenti rinvii della trattazione allegando certificazione medica del proprio difensore ed ha chiesto un ulteriore rinvio anche per l'udienza odierna per le medesime motivazioni (cfr. richieste di rinvio, certificazioni ed Ordinanze in atti). La Società pur dimostrando (con la certificazione medica) l'impedimento non ha, però, dimostrato il presupposto dell' “impossibilità di sostituzione” con delega ad un collega.
2.- Va, ancora, evidenziato che nell'ambito del giudizio tributario vengono in rilievo non solo interessi privati ma anche interessi pubblici, la cui composizione e tutela non rientra nella libera disponibilità delle parti.
Sul piano processuale ciò comporta che una volta che il Giudice sia stato investito della decisione del ricorso, non vi è una norma giuridica o un principio di diritto che attribuiscano alla parte il diritto al rinvio della discussione del ricorso (ex plurimis Tar Veneto sez. II 27 febbraio 2028 - Tar Emilia Romagna Bologna sezione II, 31 luglio 2017 n. 564).
L'ennesima istanza di rinvio va, pertanto, rigettata.
3.- In disparte i profili di inammissibilità – dei quali si dirà – il gravame non è fondato.
4.- La Società appellante si è limitata a riproporre i motivi di impugnazione già formulati dinnanzi al primo
Giudice: non ha delineato il thema decidendum attraverso l'individuazione degli errori (astrattamente) commessi dalla Corte di prima istanza (cfr. appello in atti).
In estrema sintesi difettano i “motivi specifici d'impugnazione” (art. 53 d.lvo 546 del 1992).
La Corte le legittimità ha chiarito che l'atto deve essere formulato con un grado di specificità tale da consentire l'individuazione dei capi del provvedimento contestato in discussione (Cassazione, Sentenza n. 8640 del
9 aprile 2009).
Non sussiste la “specificità dei motivi di appello” qualora non vengano forniti “elementi critici” a concretizzare una rivisitazione mediata non dell'atto originariamente impugnato ma della decisione del primo Giudice
(Cassazione, n. 10097 del 2013).
5.- L' Agenzia delle Entrate, all'esito della procedura di liquidazione ex art. 36/bis del D.P.R. 600/1973 della dichiarazione dei redditi IRAP/2013 (anno 2012) ha notificato la comunicazione in relazione alle riscontrate irregolarità (cfr. Comunicazione n. 0026511813101 di € 8.251,17 per IRAP, in atti).
La Società contribuente, quindi, provvedeva ad effettuare i versamenti in ragione del piano rateale (in
20 rate): non avendo provveduto al pagamento di tutte le rate decadeva dal relativo beneficio (artt. 2 e
3 bis D.Lgs. n. 462/1997 - art. 15 del D.Lgs. n. 159/2015).
Il termine decadenziale non decorre dalla data di presentazione della dichiarazione bensì' dall'ultimo versamento rateale: l'inosservanza dei termini previsti per i versamenti determina la decadenza dai benefici.
6.- A mente di quanto disposto dall'art. 25 D.P.R. 602/73 (come modificato dal Decreto Legge del 04/07/2006,
n. 223, art. 37) il concessionario deve notificare la cartella di pagamento (termine decadenziale) entro il
31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, ovvero a quello di scadenza del versamento dell'unica o ultima rata se il termine per il versamento delle somme risultanti dalla dichiarazione scade oltre il 31 dicembre dell'anno in cui la dichiarazione è presentata, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dall'art. 36 bis, DPR 600/73, nonché da quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione del sostituto d'imposta; del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di controllo formale prevista dall'art. 36 ter, del DPR 600/73; del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'Ufficio.
7.- L'ultima rata (di € 470,35) è stata versata il 09/05/2018: l' Agenzia delle entrate avrebbe potuto, quindi, effettuare l'iscrizione a ruolo entro il 31/12/2021 (entro il terzo anno successivo a quello di scadenza dell'ultima rata pagata).
La Cartella comprende anche l'iscrizione a ruolo delle somme a seguito di controllo ex art. 54 DPR 633/72 del modello IVA 2017 anno 2016 (cfr. importo in atti).
La Contribuente, per il 2016, aveva effettuato ai fini Iva un versamento di € 606,50 a fronte delle 20 rate concesse: l'Agenzia ha proceduto all'iscrizione a ruolo della restante imposta, delle sanzioni e degli interessi per gli adempimenti non eseguiti.
8.- La Comunicazione di irregolarità è stata spedita all'indirizzo pec della Società il 04/12/2018 (cfr. documentazione in atti).
Nessun obbligo di contraddittorio sussiste da parte dell' Agenzia anteriormente alla notifica della cartella di pagamento (artt. 32, c. 1, punto 2) Dpr n.600/1973 e 51 Dpr n. 633/1972.
Il contraddittorio preventivo è “obbligatorio” soltanto per fattispecie puntualmente delineate dalla Legge diverse da quella qui in esame.
Nel caso qui in esame con l'iscrizione a ruolo (art. 36/bis DPR 600/73 e art.54/bis del DPR 633/72)
l'Agenzia ha richiesto imposte “dichiarate ma non versate”.
-Per le argomentazioni che precedono l'appello non è fondato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Rigetta l'appello.
Condanna la Società appellante alle spese di questo grado, in favore dell'Agenzia delle entrate riscossione, che liquida in euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori se dovuti.
Palermo, 27 gennaio 2026
IL PRESIDENTE ESTENSORE
AZ RO