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Sentenza 1 dicembre 2025
Sentenza 1 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vercelli, sentenza 01/12/2025, n. 403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vercelli |
| Numero : | 403 |
| Data del deposito : | 1 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
10/06/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte I,
Anno 2000.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 04/08/2008, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 10/06/2000, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte I, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Treville, località Solito n. 4/a, di proprietà della madre della sig.ra resterà nella disponibilità della moglie;
CP_1
2. DISPONE che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_2 residenza e prevalente collocazione presso il padre il quale, unitamente ad ella ed al figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, si trasferirà a breve in altra Per_1 abitazione in Casale Monferrato a seguito di decisione condivisa con la moglie. Stante l'età della ragazza, potrà, comunque, vedere e stare con la madre ogniqualvolta lo Per_2 desidererà;
3. DÀ ATTO che il sig. asporterà dalla casa coniugale i mobili che la arredano (peraltro, Pt_1 in gran parte di esclusiva proprietà del marito ancor prima del matrimonio) e già individuati dai coniugi, al fine di garantire ai figli un ambiente idoneo alle loro esigenze e necessità nella nuova abitazione;
4. DÀ ATTO che la sig.ra si è impegnata a volturare in capo a sé tutte le utenze CP_1 domestiche oggi intestate al marito, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso (o, comunque, dal momento in cui padre e figli lasceranno la casa coniugale);
5. DISPONE che, attese le rispettive condizioni reddituali dei coniugi, il padre si farà carico in via esclusiva dell'integrale mantenimento ordinario dei figli ed fatta Per_1 Per_2 eccezione per i periodi in cui i ragazzi saranno presso la madre, mentre le spese straordinarie per i figli di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, verranno sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore;
6. AUTORIZZA, a fronte di quanto sopra, il sig. a richiedere e percepire per intero ed Pt_1 in via esclusiva l'Assegno Unico per i figli e, analogamente, il carico fiscale per ed Per_1 verrà assegnato integralmente al padre;
Per_2
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano a rivedere il presente accordo laddove dovessero mutare le loro condizioni economico/reddituali e/o quelle dei figli ed Per_1 Per_2
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono, pertanto, i presupposti per la concessione e/o richiesta di assegni di mantenimento e/o divorzili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 3 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
05/11/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (26/12/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 15/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
pagina 2 di 2
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
con l'intervento obbligatorio del PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della
Repubblica in sede,
ha pronunciato la seguente
SENTENZA NON DEFINITIVA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 e 473-bis.49 c.p.c., presentato dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ritualmente depositato il 05/11/2025 le parti hanno formulato domanda congiunta avente come oggetto la loro separazione consensuale con contestuale domanda di scioglimento del matrimonio.
pagina 1 di 3 I coniugi si sono uniti con matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il
10/06/2000, trascritto nei Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte I,
Anno 2000.
Dall'unione sono nati i figli , oggi maggiorenne ma non ancora economicamente Per_1 autosufficiente, e in data 04/08/2008, ancora minore. Per_2
Le parti hanno richiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte.
Il Collegio,
- LETTI gli atti del procedimento;
- PRESO ATTO del visto del P.M.;
- RILEVATO che con il decreto di fissazione di udienza è stata disposta la trattazione scritta del procedimento e che è decorso il termine assegnato alle parti per il deposito di note scritte;
- PRESO ATTO delle condizioni concordate fra le parti nel ricorso - qui riportate nel dispositivo - confermate con le successive note scritte depositate in sostituzione di udienza;
- RITENUTO che tali accordi non presentano profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo;
- VERIFICATA la rispondenza dell'accordo intervenuto all'interesse della prole, quanto alla forma di affido, collocazione e al diritto di visita del genitore non collocatario, adeguata a garantire alla figlia minore l'accesso a una effettiva bigenitorialità;
- RITENUTE le previsioni accessorie d'ordine economico, parte integrante dell'accordo nel contemperamento delle rispettive posizioni dei genitori coobbligati, idonee a garantire alla figlia minore condizioni di vita funzionali alla sua crescita ed evoluzione e che pertanto sussistano i presupposti per recepire le condizioni concordate;
- RITENUTO che il complessivo contenuto degli accordi, qui positivamente valutato, consenta di stimare non necessaria l'audizione diretta della stessa (ex art. 473-bis.4 c.p.c.);
- PRESO ATTO che le parti nel ricorso introduttivo hanno domandato anche la pronuncia dello scioglimento del matrimonio (ex art. 473-bis.49 c.p.c.), formulando le condizioni a essa connesse, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n. 2, lett. b, L. 898/1970, la causa dovrà essere rimessa sul ruolo del Giudice
Relatore affinché questi - una volta trascorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte in sostituzione di udienza - provveda ad acquisire, ancora con il deposito di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare e la contestuale conferma delle condizioni già formulate per il divorzio;
- RITENUTO che non occorra ancora stabilire in punto spese, differendosi la questione alla definizione del giudizio;
- RITENUTO conseguentemente che possa procedersi a OMOLOGA delle condizioni formulate dalle parti,
P.Q.M.
Il Tribunale, non definendo il giudizio,
pagina 2 di 3 PRONUNCIA
La separazione personale dei coniugi e che hanno contratto Parte_1 CP_1 matrimonio celebrato con rito civile in Casale Monferrato (AL) il 10/06/2000, trascritto nei
Registri dello Stato Civile di detto Comune all'Atto n. 21, Parte I, Anno 2000 alle
CONDIZIONI di cui al ricorso introduttivo:
1. DÀ ATTO che la casa coniugale, sita in Treville, località Solito n. 4/a, di proprietà della madre della sig.ra resterà nella disponibilità della moglie;
CP_1
2. DISPONE che la figlia venga affidata congiuntamente ad entrambi i genitori, con sua Per_2 residenza e prevalente collocazione presso il padre il quale, unitamente ad ella ed al figlio
, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, si trasferirà a breve in altra Per_1 abitazione in Casale Monferrato a seguito di decisione condivisa con la moglie. Stante l'età della ragazza, potrà, comunque, vedere e stare con la madre ogniqualvolta lo Per_2 desidererà;
3. DÀ ATTO che il sig. asporterà dalla casa coniugale i mobili che la arredano (peraltro, Pt_1 in gran parte di esclusiva proprietà del marito ancor prima del matrimonio) e già individuati dai coniugi, al fine di garantire ai figli un ambiente idoneo alle loro esigenze e necessità nella nuova abitazione;
4. DÀ ATTO che la sig.ra si è impegnata a volturare in capo a sé tutte le utenze CP_1 domestiche oggi intestate al marito, entro e non oltre 15 giorni dal deposito del ricorso (o, comunque, dal momento in cui padre e figli lasceranno la casa coniugale);
5. DISPONE che, attese le rispettive condizioni reddituali dei coniugi, il padre si farà carico in via esclusiva dell'integrale mantenimento ordinario dei figli ed fatta Per_1 Per_2 eccezione per i periodi in cui i ragazzi saranno presso la madre, mentre le spese straordinarie per i figli di cui al Protocollo di Intesa del Tribunale di Vercelli del 21/12/2018, da intendersi qui integralmente richiamato e trascritto, verranno sostenute nella misura del
50% da ciascun genitore;
6. AUTORIZZA, a fronte di quanto sopra, il sig. a richiedere e percepire per intero ed Pt_1 in via esclusiva l'Assegno Unico per i figli e, analogamente, il carico fiscale per ed Per_1 verrà assegnato integralmente al padre;
Per_2
7. DÀ ATTO che le parti si impegnano a rivedere il presente accordo laddove dovessero mutare le loro condizioni economico/reddituali e/o quelle dei figli ed Per_1 Per_2
8. DÀ ATTO che i coniugi dichiarano di avere definito tutte le questioni di carattere economico/patrimoniale e di nulla avere più reciprocamente a pretendere l'uno dall'altra, dichiarando espressamente di essere economicamente autosufficienti e che non ricorrono, pertanto, i presupposti per la concessione e/o richiesta di assegni di mantenimento e/o divorzili.
Manda al Cancelliere di trasmettere all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente la presente sentenza in copia autentica passata in giudicato e ordina a quest'ultimo di provvedere alle annotazioni e ulteriori incombenze ai sensi dell'art. 69, lett. d, D.P.R. 396/2000.
pagina 3 di 3 Il Collegio contestualmente provvede come da separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Presidente Relatore, dott.ssa Michela Tamagnone.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
Bozza di sentenza redatta in collaborazione con l'Addetto UPP dott. Alberto William Iannello.
pagina 4 di 3 TRIBUNALE DI VERCELLI
Sezione Civile
N. R.G. VG 3846/2025
Il Tribunale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei Sigg.:
Dott.ssa Michela Tamagnone PRESIDENTE RELATORE
Dott. Giovanni Campese GIUDICE
Dott.ssa Simona Francese GIUDICE
ha pronunciato la seguente
ORDINANZA
nel procedimento su domanda congiunta ex art. 473-bis.51 c.p.c., presentato con ricorso in data
05/11/2025, dai coniugi
(C.F. ), nato a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1 residente in [...] rappresentato e difeso dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
E
(C.F. , nata a [...] il [...] CP_1 C.F._2
e residente in [...] rappresentata e difesa dall'Avv. Novelli Massimo del Foro di Vercelli
Il Collegio,
- RILEVATO che in data odierna è stata pronunciata sentenza di separazione personale dei coniugi e che la controversia dovrà proseguire per la pronuncia della sentenza di scioglimento del matrimonio, dal momento che le parti nel ricorso introduttivo hanno proposto cumulativamente domanda di separazione consensuale e di divorzio ex art. 473-bis.49, c. 1, e bis.51 c.p.c.,
- RILEVATO pertanto che la causa deve essere rimessa in istruttoria e che, considerato che le parti si sono avvalse della facoltà di sostituire l'udienza mediante il deposito di note scritte tanto per la domanda di separazione quanto per quella di divorzio, deve essere concesso loro termine adeguato relativamente alla seconda,
pagina 1 di 2 - RILEVATO che detto termine deve essere fissato dopo che saranno decorsi sei mesi dalla data di scadenza del termine fissato per il deposito di note scritte relative alla domanda di separazione (26/12/2025), affinché possa essere procedibile la domanda di divorzio ex art. 3, n.
2, lett. b, L. 898/1970,
P.Q.M.
- RIMETTE la causa sul ruolo del Presidente Relatore dott.ssa Michela Tamagnone per la prosecuzione del giudizio in punto scioglimento del matrimonio;
- CONCEDE alle parti termine fino al 15/06/2026 per il deposito di note scritte;
- MANDA al Cancelliere di trasmettere il fascicolo dopo la scadenza del suddetto termine.
Si comunichi.
Così deciso dal Tribunale di Vercelli, addì 01/12/2025.
IL PRESIDENTE ESTENSORE
Dott.ssa Michela Tamagnone
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