Art. 1. Articolo unico
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800 , recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192 , recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, gia' prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6 , e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381 , sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.
La validita' delle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981, gia' prorogata dall' articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381 , e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982".
E' convertito in legge il decreto-legge 22 dicembre 1981, n. 800 , recante urgenti disposizioni igienico-sanitarie per il controllo della produzione, importazione e commercializzazione dei molluschi eduli lamellibranchi, con la seguente modificazione:
All'articolo 1, il primo comma e' sostituito dai seguenti:
"I termini per l'applicazione delle disposizioni della legge 2 maggio 1977, n. 192 , recante norme igienico-sanitarie per la produzione, commercio e vendita dei molluschi eduli lamellibranchi, gia' prorogati per effetto del decreto-legge 16 novembre 1979, n. 577 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 gennaio 1980, n. 6 , e del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381 , sono ulteriormente prorogati sino al 31 dicembre 1982.
La validita' delle disposizioni del decreto del Ministro della sanita' 27 gennaio 1981, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 28 del 29 gennaio 1981, gia' prorogata dall' articolo 2 del decreto-legge 22 maggio 1981, n. 234 , convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 luglio 1981, n. 381 , e' ulteriormente prorogata sino al 31 dicembre 1982".