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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 14/02/2025, n. 1955 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 1955 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.5273/2024 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Arcangeli, dall'Avv. Parte_1
Gianluca Talanti e dall'Avv. Gianfranco Palermo congiuntamente e disgiuntamente tra di loro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Sallustio n. 9 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
, con sede in Roma, Via Flaminia n. 160, in Controparte_1 persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Notaio rappresentata Persona_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso e domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Flaminia n. 160.
RESISTENTE
all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda relativa alla applicazione della ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione . Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €4.629,00 per compensi oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma, 14.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 8.2.2024 il Notaio conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Roma la Controparte_1
avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“- Accertare l'inadempimento della agli obblighi Controparte_1 previdenziali nei confronti del Notaio per la mancata prestazione, senza Parte_1 alcuna causa giustificativa, inerente l'intera indennità di cessazione dalle funzioni notarili al Notaio.
- Per l'effetto, accertare il diritto del Notaio nei confronti della Parte_1 [...]
a percepire la somma di €118.498,17, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo, a titolo di “residuo indennità di cessazione dalle funzioni”; e comunque, accertare che l'importo massimo costituito dall'anticipazione non possa eccedere, nella sua interezza tra capitale ed interessi, i 170.000,00 euro, come comunicato dalla . Controparte_2
- Condannare la a corrispondere al Notaio la Controparte_1 Parte_1 predetta somma residua di €118.498,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto (31.1.2019) alla effettiva corresponsione;
- Accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal Notaio a Parte_1 causa della condotta della , condannare la stessa al relativo Controparte_1 risarcimento, con pronuncia anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.”
Deduceva al riguardo la ricorrente:
- che mentre era nel pieno esercizio delle sue funzioni notarili nel 2007 era venuta a conoscenza tramite il Bollettino della Notariato che era CP_1 stata stipulata una Convenzione con la in virtù Controparte_2 della quale era riconosciuta agli iscritti alla la possibilità di richiedere CP_1 un anticipo dell'indennità di cessazione dall'esercizio della funzione notarile a condizioni particolarmente vantaggiose, riportate nel prospetto pubblicato nel Bollettino;
- che aveva trasmesso alla il Modulo di richiesta dell'anticipo della CP_1 indennità di cessazione fino a quel tempo maturata ( pari al massimo all'80%) che la le avrebbe dovuto erogare in forza della Controparte_2 citata Convenzione;
- che per effetto della Convenzione tra la e la Controparte_1 [...]
quest'ultima le aveva inviato la modulistica del Controparte_2 dettaglio della operazione che indicava come anticipazione massima
€170.000,00;
- che la richiesta di anticipazione era stata accolta;
- che il rimborso della anticipazione doveva avvenire tramite l'accredito di parte della indennità spettante alla ricorrente dalla alla Controparte_1
sul conto corrente intestato al Notaio ed Controparte_2 Pt_1 aperto al momento dell'erogazione. Deduceva che l'operazione secondo la Convenzione era la seguente: a) si trattava di un'anticipazione a valere sull'indennità di fine rapporto maturata, senza alcun rischio da parte della;
CP_2 b) la concessione dell'affidamento, pur definita “a revoca”, era comunque a tempo determinato;
infatti, il rimborso avveniva direttamente alla con CP_2 prelievo da parte della di parte della somma corrispondente Controparte_1 all'anticipazione ottenuta dal Notaio e contestuale versamento alla
[...]
tramite il conto dedicato;
Controparte_2
c) l'importo complessivo dell'operazione era di €170.000,00 ed includeva gli interessi che sarebbero maturati sulla somma alle condizioni riportate in contratto;
d) l'importo effettivamente disponibile per il cliente era di €151.000,00; e) il guadagno per l'Istituto erogante era costituito dagli interessi predeterminati
“inclusi” nell'operazione: l'importo massimo degli interessi riconosciuti alla era pari dunque ad € 18.900,00 (170.000,00 – Controparte_2
151.000,00) = guadagno massimo della riconosciuto dalla Convenzione CP_2
(a parte la somma di € 100,00 prevista per spese di istruttoria e gestione della pratica Deduceva che con l'anticipazione semplice: a) la banca metteva a disposizione del cliente, a tempo determinato (nel caso di specie, fino a quando il cliente non fosse andato in quiescenza), una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare l'importo in unica soluzione, nei limiti della somma accordata;
b) il cliente poteva utilizzare il credito concesso una sola volta e non poteva ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti;
c) sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente era tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti, predeterminati, non modificabili. Deduceva che con riferimento alla Convenzione la Controparte_2 aveva disposto in favore del Notaio una apertura di credito Parte_1 semplice contraddistinta con il nr. di conto 001/003399, versando l'intero importo di € 151.000,00 sul c/c indicato dal Notaio presso Unicredit, rendendo di fatto disponibile per l'utilizzo la somma netta della anticipazione di € 151.000,00. Deduceva la ricorrente che giunta al pensionamento aveva richiesto alla
[...]
di riscuotere l'indennità di cessazione dalle funzioni Controparte_1 notarili pari a complessive €323.805,50 a decorrere dal 4.2.2019 detratto l'importo corrispondente alla anticipazione ottenuta in virtù della Convenzione tra Cassa Notarile e la . CP_2 Controparte_2
Deduceva che la si era mostrata reticente adducendo pretesti infondati CP_1 secondo i quali la avrebbe dovuto liquidare alla ricorrente una somma CP_1 inferiore a quella a lei spettante a causa di un asserito enorme credito della nei confronti della ricorrente. Controparte_2
Deduceva che dopo le diffide inviate la le aveva liquidato il minore CP_1 importo di €54.307,33 tenendo in deposito “per chi spetta” €62.171,74 nonché l'ulteriore importo di €5.000,00 per eventuali spese legali in caso di controversia con la . Controparte_2 Precisava che la aveva altresì effettuato su detto importo la trattenuta del CP_1
20% da versare alla in modo assolutamente erroneo non Controparte_3 essedo la ricorrente soggetta alla imposizione fiscale in IT essendo all'epoca residente a [...]. Deduceva la illegittimità dell'operato della che aveva Controparte_2 trasformato una operazione di anticipo della indennità sulla base della convenzione in una operazione di “apertura di credito allo scoperto”. Deduceva l'illegittimità dell'operato della che non aveva Controparte_1 provveduto alla erogazione di tutte le somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità snaturando i presupposti della Convenzione. Deduceva quindi il grave inadempimento della per il Controparte_1 mancato integrale pagamento della indennità di cessazione dalle funzioni notarili in favore della ricorrente e per avere applicato illegittimamente la ritenuta di acconto del 20% in favore dello Stato ITno in violazione degli artt. 14, 18 e 21 del Trattato tra lo Stato ITno e lo stato di LT . Deduceva che l'inadempimento della le aveva procurato un Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale essendo stata segnalata dalla CP_2
alla Centrale Rischi e essendo stata esposta a più di 5 pignoramenti ai
[...] quali avrebbe potuto far fronte con la liquidazione dell'intera indennità richiesta. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente chiedendo in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
Deduceva che al momento della liquidazione della indennità di cessazione rapporto la aveva evidenziato alla che il Controparte_2 Controparte_1 conto corrente acceso dal Notaio sulla base della Convenzione a suo Pt_1 tempo stipulata era in sofferenza e aveva richiesto il pagamento da parte della della indennità di cessazione rapporto sul conto corrente Controparte_1
“Creditori Legale per bonifici”, diverso perciò da quello originariamente acceso a tal fine e intestato alla dott.ssa Pt_1
Deduceva che il 31.5.2019 il Notaio aveva segnalato alla che Pt_1 CP_1 aveva ottenuto l'erogazione della somma di €151.000,00 dalla CP_2
ma che per contrasti intervenuti con la in merito al rapporto
[...] CP_2 instaurato e agli importi “indebitamente richiesti dall'Istituto di credito”, quest'ultimo aveva revocato il rapporto di conto corrente con segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'IT. Deduceva che era stata destinataria di varie richieste di pagamento sia da parte della che della che da ultimo aveva comunicato che il Pt_1 Controparte_2 debito maturato dalla con la banca era pari a €199.733,07. Pt_1
Precisava che il Comitato della Cassa Notariato aveva constatato un disallineamento tra il contenuto del mandato conferito dalla ricorrente alla e quello a suo tempo sottoscritto con la . CP_1 Controparte_2
Precisava infatti che la Convenzione prevedeva l'accreditamento da parte della alla banca dell'intera indennità di cessazione una volta giunta a CP_1 maturazione mentre il mandato conferito dalla prevedeva Pt_1
l'autorizzazione della al versamento all'Istituto di credito solo CP_1 all'anticipo della somma corrispondente all'indennità di cessazione. Deduceva che a scopo prudenziale aveva versato alla banca solo l'importo di
€151.000,00 autorizzato dalla e che aveva accantonato la somma Pt_1 corrispondente alla differenza tra la somma richiesta dalla banca (199.733,07) e l'importo per il quale il Notaio aveva ordinato il pagamento ( 151.000,00) oltre ad un importo di 5000,00 euro per spese legali e che aveva liquidato al Notaio la differenza tra quanto riconosciuto a titolo di indennità di cessazione e i predetti importi. Deduceva di aver dato puntuale notizia di tale comportamento agli interessati. Deduceva che il pagamento delle differenze pretese con l'odierno giudizio dalla ricorrente avrebbero pregiudicato la che aveva Controparte_2 quindi interesse a contraddire. Deduceva comunque che nessun inadempimento poteva essere imputato alla
CP_1
Eccepiva il difetto di giurisdizione con riferimento alla applicazione della ritenuta di acconto sulle somme erogate essendo la giurisdizione della Commissione Tributaria. In via subordinata contestava la fondatezza di tale domanda ex art.23 comma 2 TUIR e ex artr.23 e 25 del DPR600/1973. Deduceva che l'indennità di cessazione pur avendo natura previdenziale non era riconducibile al concetto di pensione o di altre analoghe remunerazioni difettando del carattere periodico e che era quindi un reddito soggetto a tassazione separata. Deduceva la legittimità del suo operato. Contestava poi la domanda di risarcimento del danno. Deduceva che nella missiva del 31.5.2019 inviata dalla ricorrente alla si CP_1 dava notizia che la ricorrente era iscritta nell'elenco della Centrale Rischi dal 2018 e quindi prima della maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Contestava poi che la ricorrente avesse allegato fatti idonei a provare che l'inserimento del suo nominativo nella Centrale Rischi le avesse provocato un danno, e deduceva che la ricorrente non aveva fornito prove in ordine al dedotto danno e alla sua quantificazione. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
“ - voglia l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica ordinaria ad onere della parte ricorrente nei confronti della
[...]
o in subordine autorizzare la chiamata in giudizio di quest'ultima – per Controparte_2 cui si formula, occorrendo, istanza di fissazione di nuova udienza di discussione anche ai sensi dell'art. 418 cod. proc. civ. – al fine di accertare chi sia l'effettivo creditore (notaio in pensione o ) della somma (€ 67.171,34) tuttora Parte_1 Controparte_2 trattenuta dalla;
CP_1
- in ogni caso, rigettare le domande tutte della parte ricorrente, siccome inammissibili, anche per difetto di giurisdizione e per difetto di legittimazione passiva, e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
3.Alla prima udienza del 28.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva sentita liberamente la ricorrente. All'esito le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione con termine per note alla udienza del 14.2.2025. Alla udienza del 14.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.- DIRITTO
4 La ricorrente ha lamentato che la dopo aver illegittimamente trattenuto CP_1 una parte dell'indennità una tantum di cessazione e aver altresì versato all' altra parte a titolo di ritenuta d'acconto, le ha Controparte_3 corrisposto solo la residua parte di tale emolumento. Ha pertanto chiesto il pagamento in proprio favore dell'importo trattenuto dalla Cassa e di quello versato all'Amministrazione Finanziaria.
5. In relazione alla contestazione della applicazione da parte della della CP_1 ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione pagata , fondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla essendo la questione devoluta CP_1 alla giurisdizione della Commissione Tributaria
Al riguardo si aderisce a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ritenuto con sentenza n.1242/2000: “La controversia avente ad oggetto la domanda concernente l'imposizione fiscale operata dalla Cassa nazionale del
Notariato sulla pensione e sull'indennità di cessazione dalle funzioni notarili appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. n. 545 del 1992.” 6. In merito alla domanda relativa al pagamento della residua quota della indennità di cessazione da parte della nessun dubbio sussiste in ordine al CP_1 diritto della ricorrente alla residua quota della indennità una tantum ed infatti la stessa ha comunicato l'importo complessivo liquidato per detto titolo. CP_1
Sul punto non vi è quindi alcun contrasto. Tuttavia la domanda avanzata dalla ricorrente di pagamento diretto in suo favore del residuo importo dovuto a titolo di indennità una tantum di cessazione così come avanzata dalla ricorrente non può essere accolta. La documentazione allegata prova che la ricorrente nel 2007 , sulla base della Convenzione stipulata tra la e la Controparte_1 Controparte_2 ha richiesto una anticipazione della sua indennità di cessazione ( allegato 3 parte resistente).. Tale Convenzione, prevede un finanziamento con il pagamento al massimo dell'80% della indennità di cessazione maturata dal Notaio fino a quel momento e l'accreditamento - da parte della alla - dell'intera CP_1 CP_2 indennità di cessazione, “una volta giunta a maturazione” ( art.4 convenzione – allegato 2 parte resistente ). I documenti allegati provano che la stessa ricorrente ha comunicato alla CP_1 il 31.5.2019 che, a seguito di contrasti tra la ricorrente e la , Controparte_2 in merito al rapporto instaurato ed agli importi “indebitamente richiesti dall'Istituto di credito”, quest'ultimo aveva revocato il rapporto di conto corrente con segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'IT (allegato 9 parte resistente ) . Allo stato pertanto in assenza di un conto corrente intestato alla ricorrente presso la , la Cassa del Notariato non può effettuare Controparte_2 il pagamento del residuo importo della indennità di cessazione che, in virtù della convenzione stipulata tra la e la deve CP_1 Controparte_2 essere effettuato mediante accredito sul conto corrente intestato al Notaio cessato dal servizio sul conto corrente presso la che Controparte_2 ha erogato il finanziamento. La ricorrente infatti avanzando domanda di finanziamento in virtù della citata convenzione ha aderito alle clausole della convenzione stessa che prevedono l'obbligo per la di versare l'intera indennità di cessazione sul conto CP_1 corrente aperto al momento del finanziamento dal Notaio presso la
[...]
. Controparte_2
Spetterà alla ricorrente risolvere pertanto le questioni inerenti i suoi rapporti con la in maniera tale da consentire alla Cassa del Controparte_2
Notariato di provvedere alla liquidazione dell'importo residuo con le modalità previste dalla convenzione ed accettate dalla stessa ricorrente al momento della richiesta del finanziamento. Allo stato pertanto il comportamento tenuto dalla resistente è stato CP_1 legittimo essendosi attenuta alle condizioni della convenzione stipulata con la
, condizioni accettate anche dalla ricorrente in sede Controparte_2 di richiesta del finanziamento. Anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente deve quindi essere rigettata non essendo imputabile alla alcun inadempimento CP_1 non dipendendo dalla ma dal comportamento della ricorrente l'oggettiva CP_1 impossibilità di effettuare l'erogazione del residuo importo ancora dovuto a titolo di indennità di cessazione su un conto corrente intestato alla ricorrente presso la Controparte_2
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori minimi delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda relativa alla applicazione della ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione . Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €4.629,00 per compensi oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma, 14.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso
IV SEZIONE LAVORO -V.le Giulio Cesare n.54
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Proc. N.5273/2024 R.G..
La Giudice designata dott.ssa Cristina Monterosso nella causa TRA
rappresentata e difesa dall'Avv. Francesca Arcangeli, dall'Avv. Parte_1
Gianluca Talanti e dall'Avv. Gianfranco Palermo congiuntamente e disgiuntamente tra di loro ed elettivamente domiciliata presso lo Studio di quest'ultimo in Roma, Piazza Sallustio n. 9 giusta procura allegata al ricorso.
RICORRENTE E
, con sede in Roma, Via Flaminia n. 160, in Controparte_1 persona del Presidente del Consiglio d'Amministrazione e legale rappresentante pro-tempore, Notaio rappresentata Persona_1
e difesa, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta dall'avv. Onofrio Antonio Spinoso e domiciliata presso la propria sede in Roma, Via Flaminia n. 160.
RESISTENTE
all'udienza del 14.2.2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA DISPOSITIVO Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda relativa alla applicazione della ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione . Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €4.629,00 per compensi oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma, 14.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso FATTO
1.Con ricorso depositato in data 8.2.2024 il Notaio conveniva in Parte_1 giudizio davanti al Tribunale del lavoro di Roma la Controparte_1
avanzando le seguenti conclusioni:
[...]
“- Accertare l'inadempimento della agli obblighi Controparte_1 previdenziali nei confronti del Notaio per la mancata prestazione, senza Parte_1 alcuna causa giustificativa, inerente l'intera indennità di cessazione dalle funzioni notarili al Notaio.
- Per l'effetto, accertare il diritto del Notaio nei confronti della Parte_1 [...]
a percepire la somma di €118.498,17, oltre rivalutazione ed Controparte_1 interessi dalla data della maturazione del diritto al saldo effettivo, a titolo di “residuo indennità di cessazione dalle funzioni”; e comunque, accertare che l'importo massimo costituito dall'anticipazione non possa eccedere, nella sua interezza tra capitale ed interessi, i 170.000,00 euro, come comunicato dalla . Controparte_2
- Condannare la a corrispondere al Notaio la Controparte_1 Parte_1 predetta somma residua di €118.498,17, oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione del diritto (31.1.2019) alla effettiva corresponsione;
- Accertato il danno patrimoniale e non patrimoniale subìto dal Notaio a Parte_1 causa della condotta della , condannare la stessa al relativo Controparte_1 risarcimento, con pronuncia anche in via equitativa. Con vittoria di spese ed onorario di giudizio.”
Deduceva al riguardo la ricorrente:
- che mentre era nel pieno esercizio delle sue funzioni notarili nel 2007 era venuta a conoscenza tramite il Bollettino della Notariato che era CP_1 stata stipulata una Convenzione con la in virtù Controparte_2 della quale era riconosciuta agli iscritti alla la possibilità di richiedere CP_1 un anticipo dell'indennità di cessazione dall'esercizio della funzione notarile a condizioni particolarmente vantaggiose, riportate nel prospetto pubblicato nel Bollettino;
- che aveva trasmesso alla il Modulo di richiesta dell'anticipo della CP_1 indennità di cessazione fino a quel tempo maturata ( pari al massimo all'80%) che la le avrebbe dovuto erogare in forza della Controparte_2 citata Convenzione;
- che per effetto della Convenzione tra la e la Controparte_1 [...]
quest'ultima le aveva inviato la modulistica del Controparte_2 dettaglio della operazione che indicava come anticipazione massima
€170.000,00;
- che la richiesta di anticipazione era stata accolta;
- che il rimborso della anticipazione doveva avvenire tramite l'accredito di parte della indennità spettante alla ricorrente dalla alla Controparte_1
sul conto corrente intestato al Notaio ed Controparte_2 Pt_1 aperto al momento dell'erogazione. Deduceva che l'operazione secondo la Convenzione era la seguente: a) si trattava di un'anticipazione a valere sull'indennità di fine rapporto maturata, senza alcun rischio da parte della;
CP_2 b) la concessione dell'affidamento, pur definita “a revoca”, era comunque a tempo determinato;
infatti, il rimborso avveniva direttamente alla con CP_2 prelievo da parte della di parte della somma corrispondente Controparte_1 all'anticipazione ottenuta dal Notaio e contestuale versamento alla
[...]
tramite il conto dedicato;
Controparte_2
c) l'importo complessivo dell'operazione era di €170.000,00 ed includeva gli interessi che sarebbero maturati sulla somma alle condizioni riportate in contratto;
d) l'importo effettivamente disponibile per il cliente era di €151.000,00; e) il guadagno per l'Istituto erogante era costituito dagli interessi predeterminati
“inclusi” nell'operazione: l'importo massimo degli interessi riconosciuti alla era pari dunque ad € 18.900,00 (170.000,00 – Controparte_2
151.000,00) = guadagno massimo della riconosciuto dalla Convenzione CP_2
(a parte la somma di € 100,00 prevista per spese di istruttoria e gestione della pratica Deduceva che con l'anticipazione semplice: a) la banca metteva a disposizione del cliente, a tempo determinato (nel caso di specie, fino a quando il cliente non fosse andato in quiescenza), una somma di denaro, concedendogli la possibilità di utilizzare l'importo in unica soluzione, nei limiti della somma accordata;
b) il cliente poteva utilizzare il credito concesso una sola volta e non poteva ripristinare la disponibilità di credito con successivi versamenti, bonifici, accrediti;
c) sulle somme utilizzate nell'ambito del fido concesso, il cliente era tenuto a pagare gli interessi passivi pattuiti, predeterminati, non modificabili. Deduceva che con riferimento alla Convenzione la Controparte_2 aveva disposto in favore del Notaio una apertura di credito Parte_1 semplice contraddistinta con il nr. di conto 001/003399, versando l'intero importo di € 151.000,00 sul c/c indicato dal Notaio presso Unicredit, rendendo di fatto disponibile per l'utilizzo la somma netta della anticipazione di € 151.000,00. Deduceva la ricorrente che giunta al pensionamento aveva richiesto alla
[...]
di riscuotere l'indennità di cessazione dalle funzioni Controparte_1 notarili pari a complessive €323.805,50 a decorrere dal 4.2.2019 detratto l'importo corrispondente alla anticipazione ottenuta in virtù della Convenzione tra Cassa Notarile e la . CP_2 Controparte_2
Deduceva che la si era mostrata reticente adducendo pretesti infondati CP_1 secondo i quali la avrebbe dovuto liquidare alla ricorrente una somma CP_1 inferiore a quella a lei spettante a causa di un asserito enorme credito della nei confronti della ricorrente. Controparte_2
Deduceva che dopo le diffide inviate la le aveva liquidato il minore CP_1 importo di €54.307,33 tenendo in deposito “per chi spetta” €62.171,74 nonché l'ulteriore importo di €5.000,00 per eventuali spese legali in caso di controversia con la . Controparte_2 Precisava che la aveva altresì effettuato su detto importo la trattenuta del CP_1
20% da versare alla in modo assolutamente erroneo non Controparte_3 essedo la ricorrente soggetta alla imposizione fiscale in IT essendo all'epoca residente a [...]. Deduceva la illegittimità dell'operato della che aveva Controparte_2 trasformato una operazione di anticipo della indennità sulla base della convenzione in una operazione di “apertura di credito allo scoperto”. Deduceva l'illegittimità dell'operato della che non aveva Controparte_1 provveduto alla erogazione di tutte le somme dovute alla ricorrente a titolo di indennità snaturando i presupposti della Convenzione. Deduceva quindi il grave inadempimento della per il Controparte_1 mancato integrale pagamento della indennità di cessazione dalle funzioni notarili in favore della ricorrente e per avere applicato illegittimamente la ritenuta di acconto del 20% in favore dello Stato ITno in violazione degli artt. 14, 18 e 21 del Trattato tra lo Stato ITno e lo stato di LT . Deduceva che l'inadempimento della le aveva procurato un Controparte_1 danno patrimoniale e non patrimoniale essendo stata segnalata dalla CP_2
alla Centrale Rischi e essendo stata esposta a più di 5 pignoramenti ai
[...] quali avrebbe potuto far fronte con la liquidazione dell'intera indennità richiesta. Avanzava pertanto le conclusioni sopra richiamate. 2.Si costituiva la resistente chiedendo in via preliminare l'estensione del contraddittorio nei confronti della . Controparte_2
Deduceva che al momento della liquidazione della indennità di cessazione rapporto la aveva evidenziato alla che il Controparte_2 Controparte_1 conto corrente acceso dal Notaio sulla base della Convenzione a suo Pt_1 tempo stipulata era in sofferenza e aveva richiesto il pagamento da parte della della indennità di cessazione rapporto sul conto corrente Controparte_1
“Creditori Legale per bonifici”, diverso perciò da quello originariamente acceso a tal fine e intestato alla dott.ssa Pt_1
Deduceva che il 31.5.2019 il Notaio aveva segnalato alla che Pt_1 CP_1 aveva ottenuto l'erogazione della somma di €151.000,00 dalla CP_2
ma che per contrasti intervenuti con la in merito al rapporto
[...] CP_2 instaurato e agli importi “indebitamente richiesti dall'Istituto di credito”, quest'ultimo aveva revocato il rapporto di conto corrente con segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'IT. Deduceva che era stata destinataria di varie richieste di pagamento sia da parte della che della che da ultimo aveva comunicato che il Pt_1 Controparte_2 debito maturato dalla con la banca era pari a €199.733,07. Pt_1
Precisava che il Comitato della Cassa Notariato aveva constatato un disallineamento tra il contenuto del mandato conferito dalla ricorrente alla e quello a suo tempo sottoscritto con la . CP_1 Controparte_2
Precisava infatti che la Convenzione prevedeva l'accreditamento da parte della alla banca dell'intera indennità di cessazione una volta giunta a CP_1 maturazione mentre il mandato conferito dalla prevedeva Pt_1
l'autorizzazione della al versamento all'Istituto di credito solo CP_1 all'anticipo della somma corrispondente all'indennità di cessazione. Deduceva che a scopo prudenziale aveva versato alla banca solo l'importo di
€151.000,00 autorizzato dalla e che aveva accantonato la somma Pt_1 corrispondente alla differenza tra la somma richiesta dalla banca (199.733,07) e l'importo per il quale il Notaio aveva ordinato il pagamento ( 151.000,00) oltre ad un importo di 5000,00 euro per spese legali e che aveva liquidato al Notaio la differenza tra quanto riconosciuto a titolo di indennità di cessazione e i predetti importi. Deduceva di aver dato puntuale notizia di tale comportamento agli interessati. Deduceva che il pagamento delle differenze pretese con l'odierno giudizio dalla ricorrente avrebbero pregiudicato la che aveva Controparte_2 quindi interesse a contraddire. Deduceva comunque che nessun inadempimento poteva essere imputato alla
CP_1
Eccepiva il difetto di giurisdizione con riferimento alla applicazione della ritenuta di acconto sulle somme erogate essendo la giurisdizione della Commissione Tributaria. In via subordinata contestava la fondatezza di tale domanda ex art.23 comma 2 TUIR e ex artr.23 e 25 del DPR600/1973. Deduceva che l'indennità di cessazione pur avendo natura previdenziale non era riconducibile al concetto di pensione o di altre analoghe remunerazioni difettando del carattere periodico e che era quindi un reddito soggetto a tassazione separata. Deduceva la legittimità del suo operato. Contestava poi la domanda di risarcimento del danno. Deduceva che nella missiva del 31.5.2019 inviata dalla ricorrente alla si CP_1 dava notizia che la ricorrente era iscritta nell'elenco della Centrale Rischi dal 2018 e quindi prima della maturazione del diritto al trattamento di quiescenza. Contestava poi che la ricorrente avesse allegato fatti idonei a provare che l'inserimento del suo nominativo nella Centrale Rischi le avesse provocato un danno, e deduceva che la ricorrente non aveva fornito prove in ordine al dedotto danno e alla sua quantificazione. Avanzava pertanto le seguenti conclusioni:
“ - voglia l'Ecc.mo Tribunale del Lavoro adito, disporre l'integrazione del contraddittorio mediante la notifica ordinaria ad onere della parte ricorrente nei confronti della
[...]
o in subordine autorizzare la chiamata in giudizio di quest'ultima – per Controparte_2 cui si formula, occorrendo, istanza di fissazione di nuova udienza di discussione anche ai sensi dell'art. 418 cod. proc. civ. – al fine di accertare chi sia l'effettivo creditore (notaio in pensione o ) della somma (€ 67.171,34) tuttora Parte_1 Controparte_2 trattenuta dalla;
CP_1
- in ogni caso, rigettare le domande tutte della parte ricorrente, siccome inammissibili, anche per difetto di giurisdizione e per difetto di legittimazione passiva, e infondate in fatto e in diritto per tutte le ragioni esposte”. Con vittoria di spese, diritti ed onorari del giudizio”
3.Alla prima udienza del 28.11.2024, esperito con esito negativo il tentativo di conciliazione, veniva sentita liberamente la ricorrente. All'esito le parti insistevano nelle rispettive richieste e il giudice rinviava la causa per discussione con termine per note alla udienza del 14.2.2025. Alla udienza del 14.2.2025 la causa veniva discussa e all'esito della camera di consiglio veniva pronunciata sentenza.- DIRITTO
4 La ricorrente ha lamentato che la dopo aver illegittimamente trattenuto CP_1 una parte dell'indennità una tantum di cessazione e aver altresì versato all' altra parte a titolo di ritenuta d'acconto, le ha Controparte_3 corrisposto solo la residua parte di tale emolumento. Ha pertanto chiesto il pagamento in proprio favore dell'importo trattenuto dalla Cassa e di quello versato all'Amministrazione Finanziaria.
5. In relazione alla contestazione della applicazione da parte della della CP_1 ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione pagata , fondata è l'eccezione di difetto di giurisdizione sollevata dalla essendo la questione devoluta CP_1 alla giurisdizione della Commissione Tributaria
Al riguardo si aderisce a quanto ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione che hanno ritenuto con sentenza n.1242/2000: “La controversia avente ad oggetto la domanda concernente l'imposizione fiscale operata dalla Cassa nazionale del
Notariato sulla pensione e sull'indennità di cessazione dalle funzioni notarili appartiene alla giurisdizione delle Commissioni tributarie, di cui al D.Lgs. n. 545 del 1992.” 6. In merito alla domanda relativa al pagamento della residua quota della indennità di cessazione da parte della nessun dubbio sussiste in ordine al CP_1 diritto della ricorrente alla residua quota della indennità una tantum ed infatti la stessa ha comunicato l'importo complessivo liquidato per detto titolo. CP_1
Sul punto non vi è quindi alcun contrasto. Tuttavia la domanda avanzata dalla ricorrente di pagamento diretto in suo favore del residuo importo dovuto a titolo di indennità una tantum di cessazione così come avanzata dalla ricorrente non può essere accolta. La documentazione allegata prova che la ricorrente nel 2007 , sulla base della Convenzione stipulata tra la e la Controparte_1 Controparte_2 ha richiesto una anticipazione della sua indennità di cessazione ( allegato 3 parte resistente).. Tale Convenzione, prevede un finanziamento con il pagamento al massimo dell'80% della indennità di cessazione maturata dal Notaio fino a quel momento e l'accreditamento - da parte della alla - dell'intera CP_1 CP_2 indennità di cessazione, “una volta giunta a maturazione” ( art.4 convenzione – allegato 2 parte resistente ). I documenti allegati provano che la stessa ricorrente ha comunicato alla CP_1 il 31.5.2019 che, a seguito di contrasti tra la ricorrente e la , Controparte_2 in merito al rapporto instaurato ed agli importi “indebitamente richiesti dall'Istituto di credito”, quest'ultimo aveva revocato il rapporto di conto corrente con segnalazione di sofferenza alla Centrale Rischi della Banca d'IT (allegato 9 parte resistente ) . Allo stato pertanto in assenza di un conto corrente intestato alla ricorrente presso la , la Cassa del Notariato non può effettuare Controparte_2 il pagamento del residuo importo della indennità di cessazione che, in virtù della convenzione stipulata tra la e la deve CP_1 Controparte_2 essere effettuato mediante accredito sul conto corrente intestato al Notaio cessato dal servizio sul conto corrente presso la che Controparte_2 ha erogato il finanziamento. La ricorrente infatti avanzando domanda di finanziamento in virtù della citata convenzione ha aderito alle clausole della convenzione stessa che prevedono l'obbligo per la di versare l'intera indennità di cessazione sul conto CP_1 corrente aperto al momento del finanziamento dal Notaio presso la
[...]
. Controparte_2
Spetterà alla ricorrente risolvere pertanto le questioni inerenti i suoi rapporti con la in maniera tale da consentire alla Cassa del Controparte_2
Notariato di provvedere alla liquidazione dell'importo residuo con le modalità previste dalla convenzione ed accettate dalla stessa ricorrente al momento della richiesta del finanziamento. Allo stato pertanto il comportamento tenuto dalla resistente è stato CP_1 legittimo essendosi attenuta alle condizioni della convenzione stipulata con la
, condizioni accettate anche dalla ricorrente in sede Controparte_2 di richiesta del finanziamento. Anche la domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ricorrente deve quindi essere rigettata non essendo imputabile alla alcun inadempimento CP_1 non dipendendo dalla ma dal comportamento della ricorrente l'oggettiva CP_1 impossibilità di effettuare l'erogazione del residuo importo ancora dovuto a titolo di indennità di cessazione su un conto corrente intestato alla ricorrente presso la Controparte_2
7.Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo tenendo conto dei valori minimi delle tabelle in vigore.
P.Q.M.
Dichiara il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario in relazione alla domanda relativa alla applicazione della ritenuta d'acconto sull'indennità di cessazione . Rigetta per il resto il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di parte resistente che si liquidano in €4.629,00 per compensi oltre spese generali (15%) oltre spese contributo unificato e oltre IVA e CPA. Roma, 14.2.2025
LA GIUDICE
Dott.ssa Cristina Monterosso