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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 24/12/2025, n. 834 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 834 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 250/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Nocciolini Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1° dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2023 (r.g.n. 2537/2023), Parte_1 emesso in data 06.11.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto a Parte_2 [...]
e il pagamento dell'importo di € 124.596,36, oltre interessi come da CP_3 Controparte_4 domanda, spese e compensi in favore di per l'esposizione debitoria relativa al Controparte_1 contratto di finanziamento chirografario stipulato dalla società in parola con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. - Agenzia di Montevarchi in data 23.09.2013, destinato al consolidamento di una precedente esposizione di conto corrente.
In sede monitoria, la parte creditrice ha rappresentato che, con atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 06.12.2017, il cui avviso è stato pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del 16.12.2017, ha acquistato pro soluto, da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., tutti i crediti per capitale, interessi (anche di pagina 1 di 7 mora), spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra il 04.01.1965 e il 31.03.2017, qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo che nel ricorso monitorio è stata indicata come debitrice principale la la quale, Parte_2 però, risulta estinta a far data dal 11.03.2016, in quanto, con atto pubblico di fusione del 11.03.2016, ai rogiti del Notaio detta società si è fusa per incorporazione in la quale Persona_1 Parte_1
è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate.
Parte opponente ha poi rappresentato che il d.i. è stato notificato alla società solamente il 22.12.2023, unitamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, con il quale veniva disposto che dopo le parole “INGIUNGE A “si legga “ Partita IVA ” Parte_1 P.IVA_1 anziché “ cf. ”. Parte_2 P.IVA_2
ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte opponente ha poi dedotto la totale mancanza di prova circa l'intervenuta cessione del credito da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. a Nel merito, ha dedotto l'inesistenza e/o Controparte_1 la nullità del doc. 2 del fascicolo monitorio, denominato contratto di apertura di conto corrente, in quanto risulta sottoscritto dagli opponenti nella loro qualità di legali rappresentanti della in Parte_2 data 23.01.2017, ovvero nove mesi dopo la fusione per incorporazione della società debitrice principale con la società avvenuta l'11.03.2016. Parte opponente ha evidenziato altresì la mancanza Parte_1 del piano di ammortamento (indicato come allegato A ma non presente) del contratto di finanziamento chirografario, e che non vi è esplicita pattuizione in merito alla tipologia di capitalizzazione adottata;
ha rilevato, in particolare, che nel ricorso monitorio è stata prodotta una bozza incompleta del piano di ammortamento che copre soltanto le prime 12 rate di 61, per cui non è possibile calcolare e dedurre l'identità tra il tasso pattuito del 5,85% e quello risultante matematicamente dallo sviluppo del piano di ammortamento. Infine, ha rappresentato che il contratto è privo del TAEG, in quanto viene riportato soltanto il tasso nominale del 5,85%, e che non sono stati prodotti gli estratti conto.
Su tali basi, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1. in via preliminare rimettere le parti avanti l'organismo di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione;
2. nel merito, e laddove non diversamente composta la vicenda in sede di mediazione, accertare e dichiarare la connessione per ragioni oggettive del presente giudizio con quello rubricato al n. RG 3006/2023 pendente presso l'intestato Tribunale, GI. Dott.ssa Marina Rossi, prima udienza 10.06.2023 tra e e disporne la riunione Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
3. nel merito revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle censure portate nella parte narrativa del presente atto;
pagina 2 di 7
4. accertare la carenza di legittimazione attiva di mancando la prova della cessione Controparte_1 del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
5. sempre nel merito accertare che il contratto di conto corrente aperto in data 21.03.2013 modificato in data 23.01.2017 da , ovvero dopo la estinzione, per incorporazione nella Parte_2 Parte_1 della , avvenuta il 16.03.2016. Parte_2
6. accertare che il contratto di finanziamento stipulato in data 23.09.2013 (all.n. 5 del Ricorso monitorio) è privo del piano di ammortamento, della esplicita pattuizione della tipologia di capitalizzazione adottata, non essendo precisato se si tratti di rate costanti (ammortamento alla francese), a quote capitale costanti (ammortamento all'italiana) o di diverso tipo, della esplicita pattuizione della capitalizzazione adottata se semplice o quella composta;
accertare la mancata pattuizione del TAEG e accertare pertanto la nullità/indeterminatezza del tasso, con la conseguenza che dovrà essere applicato, in luogo del tasso convenzionale, il tasso legale.”
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria confermando di esser divenuta l'attuale titolare del Controparte_2 credito in forza dell'atto di cessione del 06.12.2017 concluso ai sensi della L. 130/1999 con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017, parte seconda n. 148.
In via preliminare, l'odierna opposta ha chiesto l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere all'introduzione del procedimento di mediazione.
Quanto alle contestazioni avversarie sull'inesistenza dei contratti, ha specificato che la fusione per incorporazione si è perfezionata a partire dal mese di novembre 2016, ma il contratto di conto corrente e il finanziamento chirografario con le relative fideiussioni hanno data antecedente, pertanto, la società incorporante risponde di tutte le obbligazioni assunte dalla società incorporata.
Ha rilevato l'infondatezza della doglianza avanzata in merito alla presunta insussistenza delle fideiussioni, dal momento che nel contratto di finanziamento chirografario del 23.09.2013 vengono individuate le garanzie rilasciate dai Sig.ri con sottoscrizione delle stesse, che devono quindi CP_3 ritenersi implicite al contratto di finanziamento ed individuate in tutti gli elementi essenziali quali, nominativo, importo e contratto principale di riferimento.
Parte opposta ha rappresentato che la cessione del credito, realizzata nell'ambito della cartolarizzazione, è divenuta efficace ex lege nei confronti dei debitori ceduti per il solo effetto dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non occorrendo né la notifica e né l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Infine, ha chiesto la riunione del procedimento a quello di opposizione al medesimo d.i. introdotto da e iscritto al n. R.G. 250/2024. Parte_1
pagina 3 di 7 Sulla base di tali allegazioni, la parte opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare, sospendere il presente procedimento e assegnare alla scrivente difesa un termine per poter esperire la procedura di mediazione ai sensi del D.lgs n.28/2010 e successive modificazioni;
2) sempre in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo l'impugnato decreto;
3) In via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con ordinanza riservata del 3.10.2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del relativo procedimento. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
Con provvedimento del 09.12.2024 - al quale si rinvia per esigenze di sintesi - è stata rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento al procedimento n. 3006/23.
La causa è stata istruita solo documentalmente e depositate note scritte in sostituzione dell'udienza è stata trattenuta in decisione con decreto del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito opposto da parte di , e CP_1 quindi di legittimazione attiva nel presente giudizio per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
2. dichiarare che la comparsa di costituzione versata in atti da nel presente Controparte_1 giudizio è nulla e/o inesistente e/o inefficace per violazione del disposto dell'art. 167 cpc, per non avere il convenuto preso posizione sui fatti posti dall'attore opponente a fondamento della domanda, facendo riferimento a convenuti diversi rispetto all'odierno opponente, a fatti diversi e domande mai introdotte da con l'atto di citazione e ciò ai sensi dell' art. 156 cpc. Parte_1
3. accertare che il contratto di conto corrente aperto in data 21.03.2013 prodotto all'all.n. 2 del Ricorso monitorio, è radicalmente nullo e/ inesistente per essere stato modificato in data 23.01.2017 da , ovvero dopo la estinzione, per incorporazione nella della , Parte_2 Parte_1 Parte_2 avvenuta il 16.03.2016.
4. accertare che il contratto di finanziamento stipulato in data 23.09.2013 (all.n. 5 del Ricorso monitorio) è privo del piano di ammortamento, della esplicita pattuizione della tipologia di capitalizzazione adottata, non essendo precisato se si tratti di rate costanti (ammortamento alla francese), a quote capitale costanti (ammortamento all'italiana) o di diverso tipo, della esplicita pattuizione della capitalizzazione adottata se semplice o quella composta;
accertare la mancata
pagina 4 di 7 pattuizione del TAEG e accertare pertanto la nullità/indeterminatezza del tasso, con la conseguenza che dovrà essere applicato, in luogo del tasso convenzionale, il tasso legale;
5. in ogni caso revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle censure portate nella parte narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni già rassegnate in atti.
L'opposizione proposta da è fondata e va accolta, non avendo fornito Parte_1 Controparte_1 prova della titolarità del credito fatto valere.
Ad avviso di parte opposta non ha provato l'intervenuta cessione del credito da Cassa di Parte_1
Risparmio di San Miniato S.p.A. a posto che non vi è alcuna prova del fatto che il Controparte_1 credito oggi azionato da rientri tra quelli ceduti da né Controparte_1 Controparte_5 che detto credito, alla data della cessione, soddisfacesse tutti i requisiti elencati nel documento di cessione allegato nel fascicolo monitorio dalla parte opposta.
Nella prospettazione di invece, dovrebbe ritenersi provata la sussistenza della Controparte_1 titolarità del credito, essendo essa divenuta titolare del credito in forza dell'atto di cessione del 06.12.2017 concluso ai sensi della L. 130/1999 con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017, parte seconda n. 148.
L'eccezione sollevata da parte opponente è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, sebbene abbia citato nella comparsa di costituzione l'avviso di Controparte_1 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'attestazione della cessione proveniente dalla banca cedente, non ha provveduto al deposito di tali documenti.
Invero, l'opposta ha prodotto solamente un estratto del contratto di cessione dal quale, tuttavia, non è possibile ricavare con certezza che il credito per cui è causa rientri nel perimento della cessione invocata (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio, riprodotto anche in sede di opposizione).
L'estratto del contratto di cessione, difatti - pur avendo ad oggetto una cessione di crediti da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a - non consente di ritenere compreso al suo interno Controparte_1 il credito per cui è causa.
Ed invero, al punto (A) di tale estratto di cessione è disposto che Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. “is the owner of a portfolio (the Portfolio) of claims classified as a non per-forming (“in sofferenza”) or unlikely to pay (“inadempienze probabili”) identified in Schedule 1 (List of the Claims as at the Valuation Date) (collectively, the Claims) and arising from financing agreements in various technical forms ( the Financing Agreements), a portion of which shall be retained by the Transferor pursuant to 10.2 (a)” e al punto (C) è disposto che la cedente “intends to transfer the Portfolio Per_2 to the Transferee (who intends to purchase it), without recourse ( pro soluto) and upon the other terms and conditions set out in this agreement (the Agreement).”
Ebbene, la parte opposta non ha adeguatamente provato che il credito oggetto di contestazione rientri nella lista 1, contenente l'elenco dei crediti acquistati.
Difatti, tale lista non risulta allegata e tantomeno può attribuirsi rilievo all'elenco omissato in cui si legge il nominativo dell'opponente, in quanto esso, pur essendo inserito all'interno del documento indicato dall'opposta quale estratto del contratto di cessione, non risulta effettivamente parte integrante del contratto di cessione, né vi è prova che costituisca effettivamente un allegato del contratto ed è privo di qualsivoglia sottoscrizione (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio). Inoltre il documento non contiene un riferimento puntuale al credito oggetto di causa.
Né, del resto, la convenuta ha provato che la società debitrice sia stata iscritta con inadempienza probabile o in sofferenza nella centrale Rischi di Banca d'Italia su segnalazione di CR di San Miniato.
La prova della cessione non si può ricavare neppure dalla lettera di risoluzione contrattuale e di messa in mora allegata sub doc. 9 da parte opposta, in quanto proviene dalla mandataria della cessionaria e fa riferimento all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, avviso che, come sopra evidenziato, non è stato allegato in giudizio e in assenza del quale non può desumersi con certezza l'avvenuto trasferimento del credito azionato da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a Controparte_1
Invero, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica pagina 6 di 7 contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. ex multis Cass. 17944/23).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, va revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo il 6.11.2023.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi per fasi studio e introduttiva;
decurtazione del 50 % per fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 06.11.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 406,50 per spese e in € 9.142,00 per onorari oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 24/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Arezzo
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Marina Rossi ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 250/2024 promossa da:
rappresentata e difesa dall'avv. Jessica Nocciolini Parte_1
PARTE ATTRICE
Contro
e per essa la mandataria Controparte_1 Controparte_2 rappresentata e difesa dall'Avv. Raffaella Greco
PARTE CONVENUTA
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 1° dicembre 2025.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1005/2023 (r.g.n. 2537/2023), Parte_1 emesso in data 06.11.2023 dal Tribunale di Arezzo, con il quale è stato ingiunto a Parte_2 [...]
e il pagamento dell'importo di € 124.596,36, oltre interessi come da CP_3 Controparte_4 domanda, spese e compensi in favore di per l'esposizione debitoria relativa al Controparte_1 contratto di finanziamento chirografario stipulato dalla società in parola con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. - Agenzia di Montevarchi in data 23.09.2013, destinato al consolidamento di una precedente esposizione di conto corrente.
In sede monitoria, la parte creditrice ha rappresentato che, con atto di cessione concluso ai sensi della L. 130/99 in data 06.12.2017, il cui avviso è stato pubblicato in G.U. parte seconda n. 148 del 16.12.2017, ha acquistato pro soluto, da Cassa di Risparmio di Cesena S.p.A., Cassa di Risparmio di Rimini S.p.A. e Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., tutti i crediti per capitale, interessi (anche di pagina 1 di 7 mora), spese e altri accessori, derivanti da facilitazioni creditizie erogate in varie forme tecniche e concesse nel periodo intercorrente tra il 04.01.1965 e il 31.03.2017, qualificabili come crediti deteriorati in base alle disposizioni di Banca d'Italia e per gli effetti di cui all'articolo 7.1, comma 6 della Legge sulla Cartolarizzazione, tra i quali è compreso anche quello oggetto del presente giudizio.
Con atto di citazione, ritualmente notificato, ha opposto il predetto decreto ingiuntivo, Parte_1 eccependo che nel ricorso monitorio è stata indicata come debitrice principale la la quale, Parte_2 però, risulta estinta a far data dal 11.03.2016, in quanto, con atto pubblico di fusione del 11.03.2016, ai rogiti del Notaio detta società si è fusa per incorporazione in la quale Persona_1 Parte_1
è subentrata in tutto il patrimonio attivo e passivo delle incorporate.
Parte opponente ha poi rappresentato che il d.i. è stato notificato alla società solamente il 22.12.2023, unitamente al provvedimento di accoglimento dell'istanza di correzione di errore materiale, con il quale veniva disposto che dopo le parole “INGIUNGE A “si legga “ Partita IVA ” Parte_1 P.IVA_1 anziché “ cf. ”. Parte_2 P.IVA_2
ha altresì eccepito l'improcedibilità della domanda per mancato espletamento del Parte_1 procedimento di mediazione obbligatoria.
Parte opponente ha poi dedotto la totale mancanza di prova circa l'intervenuta cessione del credito da Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A. a Nel merito, ha dedotto l'inesistenza e/o Controparte_1 la nullità del doc. 2 del fascicolo monitorio, denominato contratto di apertura di conto corrente, in quanto risulta sottoscritto dagli opponenti nella loro qualità di legali rappresentanti della in Parte_2 data 23.01.2017, ovvero nove mesi dopo la fusione per incorporazione della società debitrice principale con la società avvenuta l'11.03.2016. Parte opponente ha evidenziato altresì la mancanza Parte_1 del piano di ammortamento (indicato come allegato A ma non presente) del contratto di finanziamento chirografario, e che non vi è esplicita pattuizione in merito alla tipologia di capitalizzazione adottata;
ha rilevato, in particolare, che nel ricorso monitorio è stata prodotta una bozza incompleta del piano di ammortamento che copre soltanto le prime 12 rate di 61, per cui non è possibile calcolare e dedurre l'identità tra il tasso pattuito del 5,85% e quello risultante matematicamente dallo sviluppo del piano di ammortamento. Infine, ha rappresentato che il contratto è privo del TAEG, in quanto viene riportato soltanto il tasso nominale del 5,85%, e che non sono stati prodotti gli estratti conto.
Su tali basi, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1. in via preliminare rimettere le parti avanti l'organismo di mediazione per esperire l'obbligatorio tentativo di conciliazione;
2. nel merito, e laddove non diversamente composta la vicenda in sede di mediazione, accertare e dichiarare la connessione per ragioni oggettive del presente giudizio con quello rubricato al n. RG 3006/2023 pendente presso l'intestato Tribunale, GI. Dott.ssa Marina Rossi, prima udienza 10.06.2023 tra e e disporne la riunione Controparte_3 Controparte_4 Controparte_1
3. nel merito revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle censure portate nella parte narrativa del presente atto;
pagina 2 di 7
4. accertare la carenza di legittimazione attiva di mancando la prova della cessione Controparte_1 del credito azionato con il decreto ingiuntivo opposto;
5. sempre nel merito accertare che il contratto di conto corrente aperto in data 21.03.2013 modificato in data 23.01.2017 da , ovvero dopo la estinzione, per incorporazione nella Parte_2 Parte_1 della , avvenuta il 16.03.2016. Parte_2
6. accertare che il contratto di finanziamento stipulato in data 23.09.2013 (all.n. 5 del Ricorso monitorio) è privo del piano di ammortamento, della esplicita pattuizione della tipologia di capitalizzazione adottata, non essendo precisato se si tratti di rate costanti (ammortamento alla francese), a quote capitale costanti (ammortamento all'italiana) o di diverso tipo, della esplicita pattuizione della capitalizzazione adottata se semplice o quella composta;
accertare la mancata pattuizione del TAEG e accertare pertanto la nullità/indeterminatezza del tasso, con la conseguenza che dovrà essere applicato, in luogo del tasso convenzionale, il tasso legale.”
Instaurato regolarmente il contradditorio, si è costituita in giudizio e per essa la Controparte_1 mandataria confermando di esser divenuta l'attuale titolare del Controparte_2 credito in forza dell'atto di cessione del 06.12.2017 concluso ai sensi della L. 130/1999 con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., in relazione al quale gli obblighi pubblicitari sono stati assolti mediante pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017, parte seconda n. 148.
In via preliminare, l'odierna opposta ha chiesto l'assegnazione di un termine entro il quale provvedere all'introduzione del procedimento di mediazione.
Quanto alle contestazioni avversarie sull'inesistenza dei contratti, ha specificato che la fusione per incorporazione si è perfezionata a partire dal mese di novembre 2016, ma il contratto di conto corrente e il finanziamento chirografario con le relative fideiussioni hanno data antecedente, pertanto, la società incorporante risponde di tutte le obbligazioni assunte dalla società incorporata.
Ha rilevato l'infondatezza della doglianza avanzata in merito alla presunta insussistenza delle fideiussioni, dal momento che nel contratto di finanziamento chirografario del 23.09.2013 vengono individuate le garanzie rilasciate dai Sig.ri con sottoscrizione delle stesse, che devono quindi CP_3 ritenersi implicite al contratto di finanziamento ed individuate in tutti gli elementi essenziali quali, nominativo, importo e contratto principale di riferimento.
Parte opposta ha rappresentato che la cessione del credito, realizzata nell'ambito della cartolarizzazione, è divenuta efficace ex lege nei confronti dei debitori ceduti per il solo effetto dell'avvenuta pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, non occorrendo né la notifica e né l'accettazione della cessione da parte di tutti i debitori ceduti. Inoltre, ha dedotto l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione.
Infine, ha chiesto la riunione del procedimento a quello di opposizione al medesimo d.i. introdotto da e iscritto al n. R.G. 250/2024. Parte_1
pagina 3 di 7 Sulla base di tali allegazioni, la parte opposta ha così concluso:
“Voglia l'Ill.mo Giudicante adito, contrariis reiectis, così provvedere:
1) in via preliminare, sospendere il presente procedimento e assegnare alla scrivente difesa un termine per poter esperire la procedura di mediazione ai sensi del D.lgs n.28/2010 e successive modificazioni;
2) sempre in via preliminare, dichiarare provvisoriamente esecutivo l'impugnato decreto;
3) In via principale, rigettare la domanda attrice perché infondata in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto opposto con conseguente condanna al pagamento delle spese competenze e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.”
Con ordinanza riservata del 3.10.2024, il Tribunale ha respinto l'istanza di concessione della provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e, rilevato il mancato esperimento del tentativo di mediazione obbligatoria, ha assegnato alle parti termine di 15 giorni per l'introduzione del relativo procedimento. Il tentativo di mediazione ha avuto esito negativo.
Con provvedimento del 09.12.2024 - al quale si rinvia per esigenze di sintesi - è stata rigettata l'istanza di riunione del presente procedimento al procedimento n. 3006/23.
La causa è stata istruita solo documentalmente e depositate note scritte in sostituzione dell'udienza è stata trattenuta in decisione con decreto del 2.12.2025 ai sensi dell'art. 281 sexies, ult. co. c.p.c.
Parte attrice ha concluso come segue:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis,:
1. Accertare e dichiarare la carenza di titolarità del credito opposto da parte di , e CP_1 quindi di legittimazione attiva nel presente giudizio per tutti i motivi esposti nella narrativa che precede;
2. dichiarare che la comparsa di costituzione versata in atti da nel presente Controparte_1 giudizio è nulla e/o inesistente e/o inefficace per violazione del disposto dell'art. 167 cpc, per non avere il convenuto preso posizione sui fatti posti dall'attore opponente a fondamento della domanda, facendo riferimento a convenuti diversi rispetto all'odierno opponente, a fatti diversi e domande mai introdotte da con l'atto di citazione e ciò ai sensi dell' art. 156 cpc. Parte_1
3. accertare che il contratto di conto corrente aperto in data 21.03.2013 prodotto all'all.n. 2 del Ricorso monitorio, è radicalmente nullo e/ inesistente per essere stato modificato in data 23.01.2017 da , ovvero dopo la estinzione, per incorporazione nella della , Parte_2 Parte_1 Parte_2 avvenuta il 16.03.2016.
4. accertare che il contratto di finanziamento stipulato in data 23.09.2013 (all.n. 5 del Ricorso monitorio) è privo del piano di ammortamento, della esplicita pattuizione della tipologia di capitalizzazione adottata, non essendo precisato se si tratti di rate costanti (ammortamento alla francese), a quote capitale costanti (ammortamento all'italiana) o di diverso tipo, della esplicita pattuizione della capitalizzazione adottata se semplice o quella composta;
accertare la mancata
pagina 4 di 7 pattuizione del TAEG e accertare pertanto la nullità/indeterminatezza del tasso, con la conseguenza che dovrà essere applicato, in luogo del tasso convenzionale, il tasso legale;
5. in ogni caso revocare e porre nel nulla il decreto ingiuntivo opposto in accoglimento delle censure portate nella parte narrativa del presente atto.
Con vittoria di spese e compensi di causa.”
Parte convenuta si è riportata alle conclusioni già rassegnate in atti.
L'opposizione proposta da è fondata e va accolta, non avendo fornito Parte_1 Controparte_1 prova della titolarità del credito fatto valere.
Ad avviso di parte opposta non ha provato l'intervenuta cessione del credito da Cassa di Parte_1
Risparmio di San Miniato S.p.A. a posto che non vi è alcuna prova del fatto che il Controparte_1 credito oggi azionato da rientri tra quelli ceduti da né Controparte_1 Controparte_5 che detto credito, alla data della cessione, soddisfacesse tutti i requisiti elencati nel documento di cessione allegato nel fascicolo monitorio dalla parte opposta.
Nella prospettazione di invece, dovrebbe ritenersi provata la sussistenza della Controparte_1 titolarità del credito, essendo essa divenuta titolare del credito in forza dell'atto di cessione del 06.12.2017 concluso ai sensi della L. 130/1999 con Cassa di Risparmio di San Miniato S.p.A., il cui avviso di cessione è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 16.12.2017, parte seconda n. 148.
L'eccezione sollevata da parte opponente è fondata e va accolta, per le ragioni di seguito esposte.
In particolare, laddove sia contestata l'inclusione dello specifico credito controverso nell'ambito di quelli rientranti nell'operazione di cessione di crediti in blocco conclusa dagli istituti bancari, l'indicazione delle caratteristiche dei crediti ceduti contenuta nell'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale può costituire adeguata prova dell'avvenuta cessione dello specifico credito oggetto di contestazione, laddove tali indicazioni siano sufficientemente precise e consentano, quindi, di ricondurlo con certezza tra quelli compresi nell'operazione di trasferimento in blocco, in base alle sue caratteristiche concrete. In tal caso, infatti, il fatto da provare è costituito soltanto dalla corrispondenza tra le caratteristiche del credito controverso e quelle che individuano i crediti oggetto della operazione conclusa e, pertanto, sotto tale aspetto, le indicazioni contenute nell'avviso di cessione dei crediti in blocco in relazione ad una operazione da ritenersi certamente esistente perché non contestata, possono ben essere valutate al fine di verificare se esse consentono o meno di ricondurre con certezza il credito di cui si controverte tra quelli trasferiti in blocco al preteso cessionario. Solo laddove tale riconducibilità non sia desumibile con certezza dalle suddette indicazioni, sarà necessaria la produzione del contratto e/o dei suoi allegati, ovvero sarà necessario fornire la prova della cessione dello specifico credito oggetto di controversia in altro modo.
pagina 5 di 7 Nel caso di specie, sebbene abbia citato nella comparsa di costituzione l'avviso di Controparte_1 cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale e l'attestazione della cessione proveniente dalla banca cedente, non ha provveduto al deposito di tali documenti.
Invero, l'opposta ha prodotto solamente un estratto del contratto di cessione dal quale, tuttavia, non è possibile ricavare con certezza che il credito per cui è causa rientri nel perimento della cessione invocata (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio, riprodotto anche in sede di opposizione).
L'estratto del contratto di cessione, difatti - pur avendo ad oggetto una cessione di crediti da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a - non consente di ritenere compreso al suo interno Controparte_1 il credito per cui è causa.
Ed invero, al punto (A) di tale estratto di cessione è disposto che Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. “is the owner of a portfolio (the Portfolio) of claims classified as a non per-forming (“in sofferenza”) or unlikely to pay (“inadempienze probabili”) identified in Schedule 1 (List of the Claims as at the Valuation Date) (collectively, the Claims) and arising from financing agreements in various technical forms ( the Financing Agreements), a portion of which shall be retained by the Transferor pursuant to 10.2 (a)” e al punto (C) è disposto che la cedente “intends to transfer the Portfolio Per_2 to the Transferee (who intends to purchase it), without recourse ( pro soluto) and upon the other terms and conditions set out in this agreement (the Agreement).”
Ebbene, la parte opposta non ha adeguatamente provato che il credito oggetto di contestazione rientri nella lista 1, contenente l'elenco dei crediti acquistati.
Difatti, tale lista non risulta allegata e tantomeno può attribuirsi rilievo all'elenco omissato in cui si legge il nominativo dell'opponente, in quanto esso, pur essendo inserito all'interno del documento indicato dall'opposta quale estratto del contratto di cessione, non risulta effettivamente parte integrante del contratto di cessione, né vi è prova che costituisca effettivamente un allegato del contratto ed è privo di qualsivoglia sottoscrizione (cfr. doc. 1 del fascicolo monitorio). Inoltre il documento non contiene un riferimento puntuale al credito oggetto di causa.
Né, del resto, la convenuta ha provato che la società debitrice sia stata iscritta con inadempienza probabile o in sofferenza nella centrale Rischi di Banca d'Italia su segnalazione di CR di San Miniato.
La prova della cessione non si può ricavare neppure dalla lettera di risoluzione contrattuale e di messa in mora allegata sub doc. 9 da parte opposta, in quanto proviene dalla mandataria della cessionaria e fa riferimento all'avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale, avviso che, come sopra evidenziato, non è stato allegato in giudizio e in assenza del quale non può desumersi con certezza l'avvenuto trasferimento del credito azionato da Cassa di Risparmio di San Miniato s.p.a. a Controparte_1
Invero, ai fini della prova della cessione di un credito, non può ritenersi idonea, di per sé, la mera notificazione della stessa operata al debitore ceduto dal preteso cessionario ai sensi dell'art. 1264 c.c., quanto meno nel caso in cui sul punto il debitore ceduto stesso abbia sollevato una espressa e specifica pagina 6 di 7 contestazione, trattandosi, in sostanza, di una mera dichiarazione della parte interessata (cfr. ex multis Cass. 17944/23).
Sulla scorta delle considerazioni che precedono, va accolta l'opposizione proposta da e, per Parte_1
l'effetto, va revocato nei suoi confronti il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo il 6.11.2023.
L'esame degli ulteriori motivi di opposizione è assorbito.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo tenuto conto del valore della causa e dell'attività professionale prestata (valore € 52.000,00 - 260.000,00 parametri medi per fasi studio e introduttiva;
decurtazione del 50 % per fase istruttoria e decisionale).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni diversa istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
- in accoglimento dell'opposizione revoca il decreto ingiuntivo opposto n. 1005/2023 emesso dal Tribunale di Arezzo in data 06.11.2023;
- condanna parte opposta alla rifusione in favore di parte opponente delle spese di lite che si liquidano in € 406,50 per spese e in € 9.142,00 per onorari oltre rimborso spese, iva e cpa come per legge.
Arezzo, 24/12/2025
Il Giudice Marina Rossi
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