Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 26/11/2025, n. 21168 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 21168 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 21168/2025 REG.PROV.COLL.
N. 13613/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13613 del 2022, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Simona Scatola, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto in Roma, via Ennio Quirino Visconti, 103;
contro
Ministero della Giustizia, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
del provvedimento del DAP del 22.12.2017, prot. n. 408784, notificato in data 12.01.2018, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente di revisione del punteggio, trasmettendo il verbale del 13.12.2017, anch’esso impugnato; degli atti presupposti, quali: i risultati dei lavori della Commissione del 16.10.2017, resi noti in data 17.10.2017; della comunicazione del 25.10.2017; l’allegato verbale n. 72; dell’allegato elenco “PR Campania – UFF 1 Affari Generali”, che ha collocato, all’esito della comparazione, la ricorrente al posto n. 24 in graduatoria comparativa, con il punteggio di n. 55.6; nonché dell’elenco relativo alla sede di Napoli “Secondigliano”, nella quale la ricorrente è stata collocata al posto n. 15 in graduatoria comparativa, con il punteggio di 55,6; della nota DAP del 27.10.2017, prot. n. 0343058, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Ministero della Giustizia;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 21 novembre 2025 il dott. AN IZ e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
La dott.ssa -OMISSIS- ha impugnato e chiesto l’annullamento del provvedimento del DAP del 22.12.2017, prot. n. 408784, notificato in data 12.01.2018, con cui è stata respinta l’istanza della ricorrente di revisione del punteggio, trasmettendo il verbale del 13.12.2017, anch’esso impugnato; degli atti presupposti, quali: i risultati dei lavori della Commissione del 16.10.2017, resi noti in data 17.10.2017; della comunicazione del 25.10.2017; l’allegato verbale n. 72; dell’allegato elenco “ PR Campania – UFF 1 Affari Generali ”, che ha collocato, all’esito della comparazione, la ricorrente al posto n. 24 in graduatoria comparativa, con il punteggio di n. 55,6; nonché dell’elenco relativo alla sede di Napoli “Secondigliano”, nella quale la ricorrente è stata collocata al posto n. 15 in graduatoria comparativa, con il punteggio di 55,6; della nota DAP del 27.10.2017, prot. n. 0343058, avente ad oggetto la comunicazione di avvio del procedimento.
Il giudizio riguarda la valutazione comparativa per i posti di incarico superiore e nonché per quella per il conferimento degli incarichi di funzione di livello non superiore.
A fondamento del ricorso ha dedotto, con unico e articolato motivo: “ violazione e falsa applicazione di legge – Violazione e falsa applicazione di legge: art. 3 comma 2-7 DM 28/9/2016 - Violazione e falsa applicazione artt. 10 e 26 della l. 15.2.2006, n. 63 e s. m. e i. – Violazione e falsa applicazione degli artt. 3, co. 4, 7, 8, 10 e 10 bis, l. 241/1990 e s. m. e i. – Eccesso di potere rilevabile attraverso la ricorrenza delle figure sintomatiche dell’eccesso di potere per incompetenza, sviamento, travisamento, carenza dei presupposti di fatto e di 4 diritto, della disparità di trattamento, del difetto e/o assenza di istruttoria e di motivazione, della lesione delle garanzie partecipative – Contraddittorietà manifesta – Perplessità – Irragionevolezza ed Illogicità manifesta – Incongruenza – Ingiustizia manifesta – Violazione del principio di legalità – Violazione del principio di buon andamento della Pubblica Amministrazione (artt. 3 e 97 Cost.) – Omessa ponderazione della situazione contemplata – Ingiustizia manifesta ”.
La ricorrente, in particolare, ha lamentato che vi sarebbe stato “ un errore di calcolo nel punteggio relativo alla vice incarichi espletati, essendole stato attribuito un punteggio di 13.6 in luogo di 20 per gli incarichi ricoperti dal 2007 al 2016 ” (cfr. pag. 5): un rilievo che sarebbe stato contestato nelle osservazioni presentate dalla stessa ricorrente, trasfuse in una richiesta di revisione presentata in data 13.12.2017.
Ha soggiunto che “ dal verbale si evince che, relativamente al servizio prestato presso il Provveditorato di Napoli, è stato valutato solo il periodo 1 luglio 2013/31 dicembre 2016, senza alcuna valutazione del periodo 1 gennaio 2007/ 30 giugno 2013 durante il quale la dott.ssa Parenti ha analogamente svolto le funzioni di direttore aggiunto nell'ambito del Prap di appartenenza ove è stata trasferita fin dal lontano novembre 1999 con P.D.G. del 24/11/1999 ” (cfr. pag. 6); ed, inoltre, “ dalla lettura della motivazione di rigetto delle osservazioni presentate dall’istante appare evidente la sua natura stereotipata e generica e di conseguenza la totale carenza d’istruttoria in cui è incorsa l’amministrazione, che non ha preso in considerazione le osservazioni presentate dalla dr.ssa Parenti, che, tra l’altro, non richiedono neppure accertamenti di natura discrezionale ne dovevano essere valutate in riferimento comparativo con gli altri aspiranti, trattandosi della richiesta di mera valutazione del servizio prestato relativamente al periodo 2007 -2016 e non solo come calcolato in riferimento al periodo 2013 -2016 ” (cfr. pag. 7).
Si è costituito in giudizio il Ministero della Giustizia (18.4.2023).
In vista dell’udienza di discussione del ricorso nel merito, l’Amministrazione ha depositato una memoria (8.9.2025), nella quale ha opposto che “ la Commissione, diversamente da quanto ex adverso sostenuto, ha correttamente considerato tutti i titoli presentati dalla ricorrente nel pieno rispetto della ripartizione operata dagli artt. 5 e 6 del d.m. 28.09.2016 ” (cfr. pag. 5); che “ come risulta per tabulas dal gravato verbale n. 72 relativo al punteggio complessivo ottenuto dalla dr.ssa Parenti, il giudizio espresso dalla Commissione di valutazione ex art. 14 d.lgs. 63/2006 non ha pregiudicato la professionalità e la responsabilità profusa dalla prefata dirigente per gli incarichi espletati, in relazione ai quali è stato attribuito un punteggio pari a 13,6 pt.; neppure risulta che siano state disconosciute le diverse responsabilità assunte, come provano i 22 pt. ottenuti (su 30 pt. concedibili), ovvero i percorsi formativi sostenuti ritenuti meritevoli del massimo coefficiente (20 pt.). Più precisamente, la Commissione ha interamente valutato idoneo ai sensi dell'art. 5 del d.m. cit. l’incarico aggiuntivo (reggenza giornaliera) svolto dalla dr.ssa Parenti presso la casa circondariale di Napoli "Secondigliano" dal 03.06.2010 al 31.12.2016 (6,59 pt) e quello principale di "direttore aggiunto" presso l’Ufficio dell’Organizzazione e relazioni del provveditorato regionale Campania – dall’1 luglio 2013 al 31 dicembre 2016 - (7,01 pt.); non ha correttamente considerato ai fini del punteggio spettante ex art. 5 cit. l’incarico di "direttore aggiunto dell’Ufficio Personale e Formazione", asseritamente svolto nell’ambito dello stesso Provveditorato, in quanto non risulta dagli ordini di servizio de quibus e né da altra documentazione alcun formale provvedimento di incarico in tal senso affidato alla ricorrente ” (cfr., ancora, pag. 5); ha, ancora, eccepito che “ i citati ordini di servizio n. 8 e 29 non formalizzano alcun incarico alla dr.ssa Parenti valutabile ai sensi del più volte citato articolo 5 del d.m. 28.09.2016, essendo mere disposizioni di assegnazione e mancando di specificare obiettivi e/o di qualsivoglia riscontro finale valutabile (si veda, in tema di incarichi equiordinati agli Uffici con funzioni gestionali. Corte dei Conti, sez. contr., 18.02.2009, n. 2). In applicazione dell'art. 5 del d.m. 28.09.2016 (lex specialis), la Commissione ha quindi legittimamente valutato non omologabili le responsabilità dalla medesima espletate dall’1.01.2007 al 30 giugno 2013 ad un incarico di vice direttore di unità organizzativa dirigenziale non generale. Nulla di illogico, dunque, se nel caso di specie sempre la Commissione abbia poi ritenuto di valutare le responsabilità assunte dalla ricorrente con l’attribuzione di punti 22, prendendo atto dello svolgimento da parte della stessa di incarichi all'interno dell'Ufficio del Personale e della Formazione del P.R.A.P. Campania e prescindendo dalla loro natura (non dirigenziale) ” (cfr. pag. 7).
All’udienza pubblica del 21 novembre 2025 la causa è stata trattenuta per la decisione.
Tanto premesso, il ricorso è infondato e, pertanto, va respinto.
In linea generale, nel processo amministrativo, “ con le previsioni di cui agli artt. 63, 64 e 65 c.p.a. il legislatore ha recepito il tradizionale indirizzo giurisprudenziale che ha delineato un modello intermedio, tra quello dispositivo puro e quello inquisitorio puro, c.d. dispositivo con metodo acquisitivo, in cui l’onere della prova si attenua nel più sfumato onere del principio di prova (cfr. Consiglio di Stato, sez. V, 9 giugno 2008, n. 2847; id., 22 dicembre 2005, n. 7343), con la conseguenza che il giudice esercita un potere di soccorso della parte che non è in grado, senza colpa, di fornire la prova dei fatti dedotti, pur potendo fornire un “principio di prova ” (cfr. Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2021, n. 5560).
La ragione di tale modello istruttorio riposa sulla necessità di riequilibrare la posizione di sostanziale disparità tra le parti del giudizio, essendo evidente come, nel processo amministrativo impugnatorio, la posizione processuale della parte privata, nell’accedere alla documentazione rilevante, risenta della condizione di sostanziale inferiorità rispetto alla pubblica amministrazione, con la conseguente necessità dell’intervento in soccorso da parte del giudice amministrativo (artt. 64, comma 3, e 65, commi 1 e 3, c.p.a.). A differenza dell’art. 2697 c.c., dall’art. 64, comma 1, c.p.a. si ricava una correlazione – tipica del processo amministrativo – tra onere della prova e disponibilità della prova stessa: l’onere della prova cioè sussiste nei limiti della disponibilità e non oltre.
Il criterio di riparto dell’onere probatorio non è individuato in ragione di uno schema precostituito ed astratto, incentrato sulla valenza dei fatti (costitutiva, ovvero modificativa o estintiva), ma secondo un criterio flessibile ispirato al principio di vicinanza della prova, di modo che – qualora il privato ricorrente non sia nella disponibilità della prova – venga sollevato dal relativo onere, che verrà addossato sulla pubblica amministrazione (art. 64, comma 3, c.p.a.). Sulle parti grava comunque l’onere di allegare i fatti da provare e, dunque, di circoscrivere non solo il thema decidendum , ma anche il thema probandum : sebbene, in tema di prova, il processo amministrativo impugnatorio non sia retto dal principio dispositivo pieno, tuttavia l’attività istruttoria d’ufficio del giudice presuppone quanto meno l’allegazione dei fatti da provare, ad opera delle parti, in maniera sufficientemente circostanziata e precisa; permane in sostanza l’onere del principio di prova e l’attività istruttoria che può svolgere il giudice amministrativo ha carattere complementare e integrativo, mai invece sostitutivo della parte rimasta colpevolmente inerte.
Nella propria memoria difensiva, l’Amministrazione resistente ha efficacemente confutato i rilievi, assai generici e privi dell’allegazione dei verbali e, dunque, degli elementi che potrebbero, in linea astratta, dimostrare le illegittime valutazioni in cui sarebbe incorsa la commissione esaminatrice; di contro, la ricorrente si è limitata ad adombrare profili di illegittimità privi del minimo supporto documentale.
In conclusione, il ricorso va respinto.
Le spese processuali seguono la soccombenza e vengono quantificate, ai sensi del DM 55/2014, in euro 1.500,00, oltre accessori, che la ricorrente dovrà corrispondere al Ministero della Giustizia.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, che liquida in euro 1.500,00, oltre accessori, in favore del Ministero della Giustizia.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
SS TO, Presidente
AN IZ, Consigliere, Estensore
Vincenzo Rossi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN IZ | SS TO |
IL SEGRETARIO