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Sentenza 1 ottobre 2025
Sentenza 1 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. L'Aquila, sentenza 01/10/2025, n. 92 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. L'Aquila |
| Numero : | 92 |
| Data del deposito : | 1 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G. V.G. n. 708/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g.708 /2025 promossa da:
C.F. , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1 settembre 1987, residente in [...] ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata a L'Aquila
Località S. Marco, via del Piano, n. 34, presso lo studio dell'avv. Antonello Bonanni, C.F. che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate nelle note di trattazione scritta del
4.7.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 17.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile il 28.8.2021, in regime di separazione dei
5 beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Barete (AQ), identificato nel registro dell'anno 2021 – parte I° – N. 1;
2. dall'unione sono nati due figli: in data 3.3.2014 e in data 15.5.2018, Per_1 Per_2 entrambi attualmente minorenni.
3. esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. la domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito elencate, premesso di aver contratto matrimonio civile a Barete (AQ) in data 28.8.2021, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile dello stesso comune identificato nel registro dell'anno 2021 - parte I° - N. 1, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli:
[...]
in data 3.3.2014 e in data 15.5.2018, ordinando CP_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barete (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. e vivranno separati, portandosi reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Barete (Aq), alla Via Picente n. 2, di proprietà della madre di , con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della moglie, e CP_1 con la stessa continueranno a vivere le due figlie e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti del cui mantenimento i coniugi si occuperanno congiuntamente;
il padre si è spostato a vivere in un appartamento poco distante da quello dove vivrà la moglie con le ragazze e continuerà, come già avvenuto nel mese precedente, ad avere contatti quotidiani con le figlie;
3. il corrisponderà alla moglie, per il mantenimento delle figlie minori, Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) sino a che le stesse non si renderanno economicamente autosufficienti e la somma dovrà essere aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT;
il pagamento verrà effettuato entro il giorno 15 del mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a avente il seguente IBAN n. [...]; Controparte_1 il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, acqua e dell'IMU verrà effettuato dalla , anche se il marito, come già avvenuto nell'arco di tempo CP_1 in cui hanno vissuto separati, contribuirà al pagamento delle stesse;
6 4. le ragazze saranno seguite in questo modo: verranno accompagnate a scuola dalla madre o dai nonni come avvenuto finora, verranno recuperate all'uscita allo stesso modo, a meno che gli orari di uscita non siano compatibili con l'uscita da lavoro del padre, e potrà quindi essere lui a riprenderle e accompagnarle a casa, naturalmente, previa telefonata con la signora;
Controparte_1
5. le spese straordinarie, salute, studio e tempo libero, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. il padre potrà tenere le figlie con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando le accompagnerà a casa. Nel corso della settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza, potrà tenerle con sé due pomeriggi dalle 18 sino alle ore 21:00; nel corso della settimana che si conclude con il week end di spettanza della madre potrà tenere le ragazze con sé il pomeriggio del lunedì dalle 18 alle 21:00, quando le accompagnerà a casa della madre, il pomeriggio del mercoledì e quello del giovedì con il medesimo procedimento. Si specifica che, quando le figlie saranno con il padre, quest'ultimo si impegna a restare con loro e a non lasciarle con altre persone, senza il preventivo assenso della signora;
Controparte_1
7. il padre potrà, altresì, tenere le figlie con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi ma comunque per periodi non inferiori a sette giorni;
8. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
9. per le altre festività, per i ponti scolastici e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
10. i coniugi dichiarano di voler provvedere autonomamente ognuno alle proprie necessità di vita, non intendendo gli stessi vantare, oggi e per il futuro, pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, non esistendo, quindi, posizione debitoria e creditoria reciproca da definire;
11. le figlie saranno libere di avere contatti anche quotidiani con i genitori con le modalità che le stesse hanno utilizzato fino ad oggi;
12. gli assegni familiari continueranno ad essere esclusivamente percepiti da
[...]
, sino al completo pagamento dell'autovettura Volkswagen T-Roc, Parte_1 mentre dal mese successivo del pagamento dell'ultima rata della suddetta autovettura, saranno percepiti al 50% da ciascuno dei coniugi. Naturalmente, in 7 caso di vendita della suddetta autovettura, gli assegni familiari saranno percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, dal mese successivo la vendita;
13. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
14. le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI L'AQUILA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa ELVIRA BUZZELLI Presidente Relatore dott. GIOVANNI SPAGNOLI Giudice dott.ssa MAURA MANZI Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. v.g.708 /2025 promossa da:
C.F. , nato a [...] il 22 Parte_1 C.F._1 settembre 1987, residente in [...] ed elettivamente domiciliato a
L'Aquila, Via Vittorio Veneto n. 2, presso lo studio dell'avv. Francesca Palmerini, che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
e
C.F. , nata a [...] il [...], Controparte_1 C.F._2 residente in [...] ed elettivamente domiciliata a L'Aquila
Località S. Marco, via del Piano, n. 34, presso lo studio dell'avv. Antonello Bonanni, C.F. che la rappresenta e difende come da procura allegata al ricorso
RICORRENTI
P.M.;
INTERVENIENTE EX LEGE
CONCLUSIONI
Le parti chiedono che venga omologata la separazione personale consensuale alle condizioni di cui al ricorso, così come confermate nelle note di trattazione scritta del
4.7.2025.
FATTO E DIRITTO
1. Con atto depositato in data 17.05.2025, e hanno Parte_1 Controparte_1 premesso di aver contratto matrimonio civile il 28.8.2021, in regime di separazione dei
5 beni, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile del Comune di Barete (AQ), identificato nel registro dell'anno 2021 – parte I° – N. 1;
2. dall'unione sono nati due figli: in data 3.3.2014 e in data 15.5.2018, Per_1 Per_2 entrambi attualmente minorenni.
3. esponevano che non vi era possibilità di riconciliazione e indicavano le condizioni della separazione.
4. la domanda va accolta, in quanto sussistono i presupposti per la dichiarazione di separazione personale dei coniugi.
P.Q.M.
Il Tribunale di L'Aquila, definitivamente pronunciando sulla domanda di cui sopra, così decide:
OMOLOGA la separazione personale dei coniugi alle condizioni di seguito elencate, premesso di aver contratto matrimonio civile a Barete (AQ) in data 28.8.2021, con atto trascritto nei Registri di Stato Civile dello stesso comune identificato nel registro dell'anno 2021 - parte I° - N. 1, dalla cui unione matrimoniale sono nati due figli:
[...]
in data 3.3.2014 e in data 15.5.2018, ordinando CP_2 Controparte_3 all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Barete (AQ) di procedere alla trascrizione e agli ulteriori incombenti di rito;
1. e vivranno separati, portandosi reciproco Parte_1 Controparte_1 rispetto;
2. la casa coniugale, sita in Barete (Aq), alla Via Picente n. 2, di proprietà della madre di , con i relativi arredi, rimarrà nella disponibilità della moglie, e CP_1 con la stessa continueranno a vivere le due figlie e non Per_1 Per_2 economicamente autosufficienti del cui mantenimento i coniugi si occuperanno congiuntamente;
il padre si è spostato a vivere in un appartamento poco distante da quello dove vivrà la moglie con le ragazze e continuerà, come già avvenuto nel mese precedente, ad avere contatti quotidiani con le figlie;
3. il corrisponderà alla moglie, per il mantenimento delle figlie minori, Parte_1 la somma mensile di euro 500,00 (cinquecento/00) sino a che le stesse non si renderanno economicamente autosufficienti e la somma dovrà essere aumentata annualmente secondo gli indici ISTAT;
il pagamento verrà effettuato entro il giorno 15 del mese mediante bonifico sul conto corrente bancario intestato a avente il seguente IBAN n. [...]; Controparte_1 il pagamento delle bollette di energia elettrica, gas, acqua e dell'IMU verrà effettuato dalla , anche se il marito, come già avvenuto nell'arco di tempo CP_1 in cui hanno vissuto separati, contribuirà al pagamento delle stesse;
6 4. le ragazze saranno seguite in questo modo: verranno accompagnate a scuola dalla madre o dai nonni come avvenuto finora, verranno recuperate all'uscita allo stesso modo, a meno che gli orari di uscita non siano compatibili con l'uscita da lavoro del padre, e potrà quindi essere lui a riprenderle e accompagnarle a casa, naturalmente, previa telefonata con la signora;
Controparte_1
5. le spese straordinarie, salute, studio e tempo libero, saranno sostenute da entrambi i coniugi nella misura del 50%;
6. il padre potrà tenere le figlie con sé a fine settimana alterni, dal sabato mattina sino alla domenica sera, quando le accompagnerà a casa. Nel corso della settimana che si conclude con il week end di sua pertinenza, potrà tenerle con sé due pomeriggi dalle 18 sino alle ore 21:00; nel corso della settimana che si conclude con il week end di spettanza della madre potrà tenere le ragazze con sé il pomeriggio del lunedì dalle 18 alle 21:00, quando le accompagnerà a casa della madre, il pomeriggio del mercoledì e quello del giovedì con il medesimo procedimento. Si specifica che, quando le figlie saranno con il padre, quest'ultimo si impegna a restare con loro e a non lasciarle con altre persone, senza il preventivo assenso della signora;
Controparte_1
7. il padre potrà, altresì, tenere le figlie con sé per un periodo di 15 giorni durante le vacanze estive, anche non consecutivi ma comunque per periodi non inferiori a sette giorni;
8. durante le vacanze natalizie il padre terrà con sé le figlie ad anni alterni dal 23 al
29 dicembre oppure dal 30 dicembre al 6 gennaio;
nelle vacanze pasquali ad anni alterni le minori trascorreranno con il padre il giorno di Pasqua e con la madre quello del Lunedì dell'Angelo e viceversa;
9. per le altre festività, per i ponti scolastici e per il giorno del compleanno delle minori si seguirà il criterio dell'alternanza annuale;
10. i coniugi dichiarano di voler provvedere autonomamente ognuno alle proprie necessità di vita, non intendendo gli stessi vantare, oggi e per il futuro, pretesa economica l'uno nei confronti dell'altro, non esistendo, quindi, posizione debitoria e creditoria reciproca da definire;
11. le figlie saranno libere di avere contatti anche quotidiani con i genitori con le modalità che le stesse hanno utilizzato fino ad oggi;
12. gli assegni familiari continueranno ad essere esclusivamente percepiti da
[...]
, sino al completo pagamento dell'autovettura Volkswagen T-Roc, Parte_1 mentre dal mese successivo del pagamento dell'ultima rata della suddetta autovettura, saranno percepiti al 50% da ciascuno dei coniugi. Naturalmente, in 7 caso di vendita della suddetta autovettura, gli assegni familiari saranno percepiti da entrambi i coniugi nella misura del 50% ciascuno, dal mese successivo la vendita;
13. i coniugi si concedono il reciproco assenso al rilascio o rinnovo del passaporto;
14. le spese del procedimento sono compensate tra le parti.
Spese legali compensate.
Così deciso in L'Aquila, 31 luglio 2025
IL PRESIDENTE rel. est.
Dott.ssa Elvira Buzzelli
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