Articolo 138 del Codice della navigazione
Articolo 137Articolo 139
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21 aprile 1942
Art. 138.
(Stazzatura nel Regno).

Salve le eccezioni stabilite da leggi e regolamenti speciali, la stazzatura delle navi marittime e' eseguita nel Regno dal Registro italiano navale, quale delegato del ministero per le comunicazioni, a mezzo di ingegneri navali, o di altri periti stazzatori abilitati a norma del regolamento.

Per la navigazione interna il Registro italiano navale provvede alla stazzatura delle navi per le quali e' obbligatoria la classificazione. Negli altri casi provvedono l'ispettorato compartimentale o gli altri organi stabiliti da leggi e da regolamenti speciali.

La stazzatura e' eseguita secondo le norme stabilite da leggi e regolamenti speciali.

Eseguita la stazzatura, il certificato di stazza e' depositato presso l'ufficio del porto d'iscrizione della nave.
Entrata in vigore il 21 aprile 1942
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