Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Catania, sez. II, sentenza 02/12/2025, n. 3447 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Catania |
| Numero : | 3447 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03447/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01830/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
sezione staccata di Catania (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1830 del 2025, proposto da
ON LI, rappresentato e difeso dagli avvocati Margaret Piscitello, Paolo Giovanni Rotelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall’Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catania, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l’esecuzione
della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 181/2025 in data 20 febbraio 2025.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell’Istruzione e del Merito;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 la dott.ssa NA LI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con l’atto introduttivo del giudizio il ricorrente ha chiesto l’esecuzione della sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 181/2025 in data 20 febbraio 2025, con la quale è stato accertato il diritto dell’interessato all’accredito della carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente per gli anni scolastici dal 2019/2020 al 2021/2011, per complessivi 1.500 euro, “ oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo ”.
Il ricorrente ha chiesto, altresì, condannarsi il Ministero dell’Istruzione a corrispondere gli “ ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza e, a parte, di una penalità di mora per ogni violazione e/o inosservanza e/o ritardo nell’esecuzione dello stesso giudicato ”.
L’Amministrazione intimata si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Nella camera di consiglio in data odierna la causa è stata trattenuta in decisione.
La domanda giudiziale è fondata.
Il ricorso è stato notificato in data 9 settembre 2025 e la notifica della decisione di cui si chiede l’ottemperanza all’Amministrazione nella sede legale è avvenuta in data 24 marzo 2025, con la conseguenza che, quando il ricorso è stato proposto, era decorso il termine dilatorio di centoventi giorni per la proposizione di azioni esecutive nei confronti della Pubblica Amministrazione di cui all’art. 14 del decreto-legge n. 669/1996, modificato dall’art. 147, primo comma, lettera a), della legge n. 388/2000 e dall’art. 44, terzo comma, lettera a), del decreto-legge n. 269/2003, come modificato, in sede di conversione, dalla legge n. 326/2003.
La decisione portata in esecuzione è passata in giudicato, come da attestazione in atti.
Non risulta che l’Amministrazione intimata abbia adempiuto gli obblighi derivanti dalla pronuncia sopra indicata.
Il ricorso merita, quindi, di essere accolto e, per l’effetto, deve ordinarsi all’Amministrazione intimata di dare esecuzione alla sentenza del Tribunale di Siracusa, Sezione Lavoro, n. 181/2025 in data 20 febbraio 2025, entro sessanta giorni dalla comunicazione in via amministrativa della presente decisione, ovvero dalla sua notifica su istanza di parte se anteriore.
Per quanto concerne la domanda di corresponsione degli “ ulteriori importi maturati e dovuti a titolo di rivalutazione degli interessi successivamente al passaggio in giudicato della sentenza ”, detti accessori spettano nella misura riconosciuta nella sentenza passata in giudicato, la quale ha condannato il Ministero a pagare “ rivalutazione monetaria ed interessi legali, nei limiti del divieto di cumulo di cui all’art. 22, comma 36, della l. n. 724/1994, dalla maturazione del diritto al saldo ”.
Per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, si nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, nel successivo termine di giorni sessanta.
Non è, invece, necessario fissare una somma a titolo di penalità per successive violazioni o inosservanze della sentenza, in quanto la nomina del commissario “ad acta” già assicura il soddisfacimento della pretesa azionata in tempi ragionevoli.
Le spese di lite seguono la soccombenza dell’Amministrazione intimata e sono liquidate in dispositivo, anche tenendo conto della particolare semplicità della controversia, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia, Sezione Staccata di Catania (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso come in epigrafe proposto: 1) lo accoglie nei termini di cui in motivazione, escluse le penalità di cui all’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., ed ordina all’Amministrazione intimata di dare piena esecuzione entro il termine di cui in motivazione alla decisione indicata in epigrafe; 2) per l’ipotesi di ulteriore inadempienza, nomina quale commissario “ad acta”, senza ulteriori oneri, il responsabile della Direzione generale per gli ordinamenti scolastici, la formazione del personale scolastico e la valutazione del sistema nazionale di istruzione, con facoltà di delega in favore di altro funzionario della Direzione in possesso della necessaria professionalità, affinché provveda, in via sostitutiva, entro il successivo termine di sessanta giorni; 3) condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, liquidate in complessivi € 500, oltre accessori di legge, con distrazione in favore dei procuratori antistatari.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall’autorità amministrativa.
Così deciso in Catania nella camera di consiglio del giorno 20 novembre 2025 con l’intervento dei magistrati:
EL IC, Presidente
Emanuele Caminiti, Primo Referendario
NA LI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| NA LI | EL IC |
IL SEGRETARIO