Art. 5.
Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 .
Le opere in applicazione del piano particolareggiato o di risanamento di Venezia hanno la precedenza nella concessione dei contributi previsti dall' articolo 3 della legge 31 marzo 1956, n. 294 .