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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 03/12/2025, n. 4877 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 4877 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8377 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in MONREALE (PA), via Venero, 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO
ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in MONREALE (PA), via Venero, 67, presso lo studio dell'Avv. PRIMIZIO MARIA
GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in consensuale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note in sostituzione di udienza del
27/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 25/11/2025 e depositato telematicamente in data 26/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“-Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni trasferimento di domicilio e/o residenza con raccomandata a.r. e/o altra forma equipollente;
-non viene previsto alcun mantenimento per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-non viene previsto alcun mantenimento a favore di uno dei due coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
-nulla viene disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale in quanto trattasi di immobile in locazione che rimarrà locato alla sig.r .” Controparte_1
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...], in data [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
PALERMO in data 24/02/1952, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data
31/10/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.1126, parte II serie A, dell'anno 1972, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 1/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
SEZIONE I CIVILE riunito in camera di consiglio e composto dai sigg.ri Magistrati dr. Francesco Micela Presidente dr.ssa Gabriella Giammona Giudice dr.ssa Donata D'Agostino Giudice dei quali il terzo relatore ed estensore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 8377 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi dell'anno
2025 vertente
TRA
nato a [...], in data [...], elettivamente Parte_1 domiciliato in MONREALE (PA), via Venero, 91, presso lo studio dell'Avv. SCIORTINO
ANTONINO, che lo rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte ricorrente –
CONTRO
, nata a [...], in data [...], elettivamente Controparte_1 domiciliato in MONREALE (PA), via Venero, 67, presso lo studio dell'Avv. PRIMIZIO MARIA
GRAZIA, che la rappresenta e difende per mandato in atti;
– parte resistente –
E CON L'INTERVENTO del PUBBLICO MINISTERO
– interveniente necessario –
Oggetto: Separazione giudiziale trasformata in consensuale.
Conclusioni delle parti: All'udienza del 27/11/2025, svoltasi a trattazione scritta, le parti concludevano come note scritte alle quali si rinvia.
Il Pubblico Ministero non concludeva.
MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO
Deve preliminarmente darsi atto che, con note in sostituzione di udienza del
27/11/2025, i procuratori delle parti hanno dichiarato che le stesse hanno raggiunto un accordo relativamente alle condizioni della separazione e, a parziale modifica delle domande ed eccezioni rispettivamente proposte, hanno precisato le proprie conclusioni chiedendo congiuntamente a questo Collegio l'adozione di specifici provvedimenti e, segnatamente quelli di cui all'accordo congiunto sottoscritto dalle parti e dai loro procuratori in data 25/11/2025 e depositato telematicamente in data 26/11/2025, le cui condizioni di seguito si trascrivono integralmente:
“-Ciascun coniuge vivrà separatamente dall'altro, per proprio conto, con l'obbligo del reciproco rispetto e con l'obbligo di comunicare ogni trasferimento di domicilio e/o residenza con raccomandata a.r. e/o altra forma equipollente;
-non viene previsto alcun mantenimento per i figli in quanto maggiorenni ed economicamente autosufficienti;
-non viene previsto alcun mantenimento a favore di uno dei due coniugi in quanto entrambi si dichiarano economicamente autosufficienti.
-nulla viene disposto in ordine alla assegnazione della casa coniugale in quanto trattasi di immobile in locazione che rimarrà locato alla sig.r .” Controparte_1
Tali condizioni, espressione della concorde volontà delle parti, possono essere adottate ai fini della determinazione delle statuizioni conseguenti alla loro separazione.
Alla luce dell'esito del giudizio va, altresì, disposta l'integrale compensazione, tra le medesime, delle spese processuali rispettivamente sostenute
PER QUESTI MOTIVI
ai sensi dell'art. 473 bis 51 c.p.c., pronuncia la separazione personale dei coniugi
[...]
nato a [...], in data [...], e , nata a Parte_1 Controparte_1
PALERMO in data 24/02/1952, i quali hanno contratto matrimonio in PALERMO, in data
31/10/1972, trascritto nei registri dello Stato Civile del medesimo Comune al n.1126, parte II serie A, dell'anno 1972, alle condizioni indicate in parte motiva;
dispone la trasmissione della presente sentenza in copia autentica al competente ufficiale dello stato civile per gli ulteriori incombenti di cui al D. P. R. 3 novembre 2000, n.
396, dopo il passaggio in giudicato.
Così deciso nella camera di consiglio della prima sezione civile del Tribunale di
Palermo, in data 1/12/2025.
Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal
Presidente dott. Francesco Micela e dal Giudice relatore dott.ssa Donata D'Agostino, in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L.
22/2/2010, n. 24, e del D.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44.