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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 12/12/2025, n. 2088 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 2088 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 134/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2022 promossa da:
(c. f. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) con l'Avv. Romolo Freddi (C.F. Persona_1 C.F._2
), entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. BARTOLINI LUCA, (c.f. CP_1 C.F._4
), entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._5 presso lo studio di quest'ultimo,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.07.25, riportandosi ai propri atti.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. in persona del Persona_1 suo Amministratore di Sostegno, evocava in giudizio il convenuto CP_1
(figlio) per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare l'inadempimento del convenuto dell'obbligazione modale di cui all'atto di donazione stipulato in data 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674; - per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione alla Sig.ra degli immobili oggetto della donazione Persona_1
o del loro valore e con rendiconto dei frutti naturali e civili in relazione alle proprietà pagina 1 di 4 site in Numana e a Jesi, via della Barchetta. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava la domanda chiedendone il rigetto e così concludendo: “…. che l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis rigetti la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese legali e compensi professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
con ulteriore condanna di parte avversa per lite temeraria qualora ne riconosca gli estremi.”
In corso di causa, in data 11.12.22, decedeva l'Amministrata sig.ra Persona_1
e la causa veniva interrotta.
[...]
Successivamente, con apposito ricorso, l'odierna attrice, , figlia Parte_1 della deceduta, provvedeva alla riassunzione della causa in qualità di erede della sig.
Per_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
Dopo una fase di rinvii vari su richiesta delle parti a fini conciliativi la causa veniva trattenuta in decisione in data 23.07.25, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La presente procedura si concretizza nell'impugnazione dell'atto di donazione modale stipulato in data 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. Persona_2
36545, Raccolta n. 16674, posta in essere dall'amministratrice di sostegno della sig. contro il di lei figlio, sul presupposto che stesso non avrebbe Persona_1 adempiuto al “modus” a cui era sottoposta l'efficacia del negozio traslativo della proprietà di ben 4 immobili così come stipulato.
Occorre premettere che nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile pagina 2 di 4 dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario. In tal senso Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013, n.21208.
Occorre premettere che quanto emerso dalla prova testi, non appare poter influire sul presente giudizio, per una serie di motivi: il teste è il figlio del convenuto, sino al 2020 addirittura minore, Testimone_1 generico nelle risposte e riferente anche fatti appresi de-relato, non conducente quanto al raggiungimento della necessaria rigorosa prova dell'adempimento da parte del padre;
la teste (badante) riferisce che dopo la nomina dell'AD, terminava il suo Tes_2 rapporto di lavoro, confermando di aver accompagnato l'anziana alle poste per Per_1 il ritiro della pensione;
il teste riferisce di avere assistito alla consegna delle cartelle cliniche nel Tes_3 settembre del 2016, riferendo su molte circostanze apprese de-relato, collocate solo sino alla nomina dell'Ads, generiche, tanto da farlo apparire poco credibile, si ribadisce, in relazione alla prova dell'adempimento in data successiva alla stipula dell'atto notarile de-quo. Da ciò ne discende l'inutilità della prova così come espletata, attraverso la quale il convenuto che ne era onerato non ha dimostrato in modo concreto l'adempimento alla prestazione a suo carico in forza dell'atto di donazione a suo favore e né l'esistenza di uno o più specifici atti di terzi che abbiano impedito il realizzarsi dell'adempimento. Parte convenuta non è riuscita a dimostrare di avere puntualmente adempiuto all'obbligazione modale per cui si era obbligata in forza del contratto di donazione 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674, essendosi limitata ad addossare all'Amministratore di Sostegno la responsabilità dell'inadempimento (circostanza che conferma il mancato adempimento con valore confessorio), provando di avere fatto piccole cose solo prima della cessione dei cespiti oggetto dell'atto de-quo e nel brevissimo lasso di tempo tra la stipula dell'atto e la nomina dell'Ads, né che la nomina di detta ultima figura sia stata la causa dell'inadempimento. Nel breve periodo tra la donazione, atto del 18/03/16 e l'istituzione dell'AD - 01/08/16 – l'assistenza del figlio alla madre sembrerebbe essersi concretizzata in saltuarie visite e, una volta nominato l'amministratore di sostegno, si riscontra un calo di interesse verso la madre, circostanza facilmente ricavabile da quanto affermato dalla stessa parte convenuta e dall'amministratore di sostegno nell'atto introduttivo di lite e non smentita dall'espletata istruttoria. Tanto quanto il fatto che nel corso degli ulteriori anni di vita della sig. Persona_1
doveva provvedere l'AD a prestarle ogni forma di assistenza e cura e per far
[...] fronte alle relative spese attingeva alle risorse economiche della beneficiaria, per come documentato da parte attrice (estratti conto doc. ti n. 4 di parte attrice), quadro che fa emergere il totale disinteresse del figlio nei confronti della madre e degli obblighi assunti con l'atto del 18.03.26, non avendo posto in essere nessun atto, se non sporadico, per tentare di adempiere, trincerandosi oggi dietro al fatto che gli sia stato impedito pagina 3 di 4 dall'AD -, circostanza rimasta senza prova – che si è dovuta attivare in sede giudiziaria per tentare di recuperare quanto oggetto di donazione nel palese inadempimento del convenuto che sembrerebbe aver incassato nel periodo cospicue somme CP_1 dalle locazioni di detti immobili In atti non è stata comunque raggiunta prova tranquillizzante quanto all'esistenza di fatti specifici imputabili a terzi che abbiano impedito l'adempimento. Da ciò ne discende che la domanda andrà accolta, anche sotto il profilo della condanna del convenuto al rendere il conto della gestione degli immobili dalla data del rogito (18.03.2016) e sino alla data di apertura della successione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inadempimento del convenuto in relazione all'atto di donazione 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674 per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione agli eredi della Sig.ra degli immobili oggetto della donazione o Persona_1 del loro valore economico, con condanna del convenuto al rendiconto dei frutti naturali e civili in relazione alle proprietà oggetto di donazione, nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €7.500,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ANCONA
PRIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Rosario Vizzari ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 134/2022 promossa da:
(c. f. ), quale erede di Parte_1 C.F._1 [...]
(c.f. ) con l'Avv. Romolo Freddi (C.F. Persona_1 C.F._2
), entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._3 presso lo studio di quest'ultimo,
ATTORE/I contro
(c.f. ), con l'avv. BARTOLINI LUCA, (c.f. CP_1 C.F._4
), entrambi elettivamente domiciliati in Indirizzo Telematico, C.F._5 presso lo studio di quest'ultimo,
CONVENUTO/I
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni del 23.07.25, riportandosi ai propri atti.
Concisa ricostruzione del procedimento
Con atto di citazione ritualmente notificato la sig. in persona del Persona_1 suo Amministratore di Sostegno, evocava in giudizio il convenuto CP_1
(figlio) per sentirsi accogliere le seguenti conclusioni: “ - accertare l'inadempimento del convenuto dell'obbligazione modale di cui all'atto di donazione stipulato in data 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674; - per l'effetto, dichiarare la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione alla Sig.ra degli immobili oggetto della donazione Persona_1
o del loro valore e con rendiconto dei frutti naturali e civili in relazione alle proprietà pagina 1 di 4 site in Numana e a Jesi, via della Barchetta. Con vittoria di spese e competenze di lite.”
Si costituiva in giudizio il convenuto, che contestava la domanda chiedendone il rigetto e così concludendo: “…. che l'On. Tribunale adito, contrariis reiectis rigetti la domanda attorea perché infondata in fatto e diritto, con condanna di parte attrice alla refusione delle spese legali e compensi professionali oltre spese forfettarie, iva e cpa come per legge;
con ulteriore condanna di parte avversa per lite temeraria qualora ne riconosca gli estremi.”
In corso di causa, in data 11.12.22, decedeva l'Amministrata sig.ra Persona_1
e la causa veniva interrotta.
[...]
Successivamente, con apposito ricorso, l'odierna attrice, , figlia Parte_1 della deceduta, provvedeva alla riassunzione della causa in qualità di erede della sig.
Per_1
La causa veniva istruita a mezzo dei documenti prodotti dalle parti e prova per testi.
Dopo una fase di rinvii vari su richiesta delle parti a fini conciliativi la causa veniva trattenuta in decisione in data 23.07.25, con concessione dei termini di cui all'art. 190 cpc.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La presente sentenza viene redatta secondo lo schema contenutistico delineato dagli artt. 132 e 118 disp. att. c.p.c. come modificati dalla legge n. 69/09 e, quindi, con omessa/sintetica esposizione diritto della decisione, non essendo tenuto il giudice ad esaminare specificamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, potendosi egli limitare alla trattazione delle sole questioni "rilevanti ai fini della decisione" nonché in osservanza dei nuovi criteri di funzionalità, flessibilità deformalizzazione dell'impianto decisorio della sentenza, come delineati nella Sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Sezioni Unite, n.642/2015. Pertanto, le questioni non trattate non andranno ritenute come "omesse", ma semplicemente assorbite (ovvero superate) per incompatibilità logico giuridica con quanto concretamente ritenuto rilevante e/o provato dalle parti al giudicante.
La presente procedura si concretizza nell'impugnazione dell'atto di donazione modale stipulato in data 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. Persona_2
36545, Raccolta n. 16674, posta in essere dall'amministratrice di sostegno della sig. contro il di lei figlio, sul presupposto che stesso non avrebbe Persona_1 adempiuto al “modus” a cui era sottoposta l'efficacia del negozio traslativo della proprietà di ben 4 immobili così come stipulato.
Occorre premettere che nel giudizio di risoluzione della donazione per inadempimento dell'onere è il donatario-debitore che deve provare la causa non imputabile pagina 2 di 4 dell'inadempimento, mentre il donante-creditore è tenuto unicamente ad allegare ed indicare l'inadempimento del donatario. In tal senso Cassazione civile sez. VI, 17/09/2013, n.21208.
Occorre premettere che quanto emerso dalla prova testi, non appare poter influire sul presente giudizio, per una serie di motivi: il teste è il figlio del convenuto, sino al 2020 addirittura minore, Testimone_1 generico nelle risposte e riferente anche fatti appresi de-relato, non conducente quanto al raggiungimento della necessaria rigorosa prova dell'adempimento da parte del padre;
la teste (badante) riferisce che dopo la nomina dell'AD, terminava il suo Tes_2 rapporto di lavoro, confermando di aver accompagnato l'anziana alle poste per Per_1 il ritiro della pensione;
il teste riferisce di avere assistito alla consegna delle cartelle cliniche nel Tes_3 settembre del 2016, riferendo su molte circostanze apprese de-relato, collocate solo sino alla nomina dell'Ads, generiche, tanto da farlo apparire poco credibile, si ribadisce, in relazione alla prova dell'adempimento in data successiva alla stipula dell'atto notarile de-quo. Da ciò ne discende l'inutilità della prova così come espletata, attraverso la quale il convenuto che ne era onerato non ha dimostrato in modo concreto l'adempimento alla prestazione a suo carico in forza dell'atto di donazione a suo favore e né l'esistenza di uno o più specifici atti di terzi che abbiano impedito il realizzarsi dell'adempimento. Parte convenuta non è riuscita a dimostrare di avere puntualmente adempiuto all'obbligazione modale per cui si era obbligata in forza del contratto di donazione 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674, essendosi limitata ad addossare all'Amministratore di Sostegno la responsabilità dell'inadempimento (circostanza che conferma il mancato adempimento con valore confessorio), provando di avere fatto piccole cose solo prima della cessione dei cespiti oggetto dell'atto de-quo e nel brevissimo lasso di tempo tra la stipula dell'atto e la nomina dell'Ads, né che la nomina di detta ultima figura sia stata la causa dell'inadempimento. Nel breve periodo tra la donazione, atto del 18/03/16 e l'istituzione dell'AD - 01/08/16 – l'assistenza del figlio alla madre sembrerebbe essersi concretizzata in saltuarie visite e, una volta nominato l'amministratore di sostegno, si riscontra un calo di interesse verso la madre, circostanza facilmente ricavabile da quanto affermato dalla stessa parte convenuta e dall'amministratore di sostegno nell'atto introduttivo di lite e non smentita dall'espletata istruttoria. Tanto quanto il fatto che nel corso degli ulteriori anni di vita della sig. Persona_1
doveva provvedere l'AD a prestarle ogni forma di assistenza e cura e per far
[...] fronte alle relative spese attingeva alle risorse economiche della beneficiaria, per come documentato da parte attrice (estratti conto doc. ti n. 4 di parte attrice), quadro che fa emergere il totale disinteresse del figlio nei confronti della madre e degli obblighi assunti con l'atto del 18.03.26, non avendo posto in essere nessun atto, se non sporadico, per tentare di adempiere, trincerandosi oggi dietro al fatto che gli sia stato impedito pagina 3 di 4 dall'AD -, circostanza rimasta senza prova – che si è dovuta attivare in sede giudiziaria per tentare di recuperare quanto oggetto di donazione nel palese inadempimento del convenuto che sembrerebbe aver incassato nel periodo cospicue somme CP_1 dalle locazioni di detti immobili In atti non è stata comunque raggiunta prova tranquillizzante quanto all'esistenza di fatti specifici imputabili a terzi che abbiano impedito l'adempimento. Da ciò ne discende che la domanda andrà accolta, anche sotto il profilo della condanna del convenuto al rendere il conto della gestione degli immobili dalla data del rogito (18.03.2016) e sino alla data di apertura della successione. Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone: accerta e dichiara l'inadempimento del convenuto in relazione all'atto di donazione 18 marzo 2016 a rogito del Notaio Prof. Repertorio n. 36545, Raccolta n. Persona_2
16674 per l'effetto, dichiara la risoluzione del contratto, con conseguente restituzione agli eredi della Sig.ra degli immobili oggetto della donazione o Persona_1 del loro valore economico, con condanna del convenuto al rendiconto dei frutti naturali e civili in relazione alle proprietà oggetto di donazione, nei limiti di cui alla motivazione.
Condanna altresì la parte convenuta a rimborsare alla parte attrice le spese di lite, che si liquidano in €7.500,00 per compensi ed €786,00 per spese, oltre i.v.a., c.p.a. e 15 % per spese generali su compensi.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege.
Ancona, 12 dicembre 2025
Il Giudice dott. Rosario Vizzari atto sottoscritto digitalmente pagina 4 di 4