Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
Sentenza 23 febbraio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1260 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Napoli |
| Numero : | 1260 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01260/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00277/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
(Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 277 del 2025, proposto da
Inwit S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giovanni Zucchi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Afragola, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli avvocati Alessandra Iroso, Francesco Affinito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
- del provvedimento in data 20.11.2024 con n. Prot. Gen. 0058816/2024 – U – 21.11.2024 (successivamente conosciuto), con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ha nuovamente inibito alla società ricorrente l’esecuzione dei lavori di realizzazione di un’infrastruttura per le comunicazioni elettroniche;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Afragola, in persona del Sindaco, legale rappresentante pro tempore ;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 27 novembre 2025 la dott.ssa RI PR e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
I. La società ricorrente impugna il provvedimento n. Prot. Gen. 0058816/2024 – U – 21.11.2024, con cui il Dirigente del Settore Urbanistica ha nuovamente interdetto l’esecuzione dei lavori, assumendo, a fondamento di tale determinazione, sia la destinazione dell’area di intervento a zona Parco Tecnologico, per come previsto dalle N.T.A. del PUC definitivamente approvato con la delibera di C.C. n. 46 del 25.7.2024 e sia l’entrata in vigore del D.Lgs. n. 48 del 24.3.2024, recante i nuovi limiti di emissione elettromagnetica, che tutti gli impianti di telefonia mobile devono rispettare.
II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di diritto:
1) Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà: sull’istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/03 (acquisita al prot. SUAP 52049 del 7.11.2022) presentata per la realizzazione, in un terreno sito in Afragola, alla contrada Ferrarese, di una infrastruttura costituita da un palo poligonale metallico, su cui installare le antenne necessarie per l’erogazione del servizio di telefonia mobile, si è poi formato il silenzio-assenso, non essendo intervenuto, nei novanta giorni successivi alla presentazione, un provvedimento espresso di diniego da parte del Comune, un parere negativo dell’ARPA o un dissenso congruamente motivato da parte di un’Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, o dei beni culturali, per come previsto dall’art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/03 (nel testo vigente ratione temporis ). Pertanto, il Comune, prima di adottare l’impugnato provvedimento interdittivo dell’esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento abilitativo silentemente rilasciato, pienamente valido ed efficace.
2) Violazione dell’art. 11 disp. prel. cod. civ. - Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di stabilità delle situazioni giuridiche – Eccesso di potere per erroneità dei presupposti, illogicità ed arbitrarietà: il PUC (con le relative NTA) è entrato in vigore a seguito dell’approvazione mediante la delibera di C.C. n. 46 del 25.07.2024 (e adottato con delibera di G.M. n. 78 del 20.07.2023) per cui può applicarsi solo successivamente a quella data e giammai retroattivamente a fattispecie pregresse, quale quella per cui è causa, in cui il silenzio-assenso sull’istanza della società ricorrente si era precedentemente formato in data 5.02.2022 ( rectius 5.02.2023).
3) Violazione dell’art. 43, comma 4, del D. Lgs. n. 259/03 – Eccesso di potere per difetto di presupposti e di istruttoria, illogicità ed arbitrarietà: la destinazione a zona Parco Tecnologico della zona d’intervento impressa dalle NTA del PUC non può costituire elemento ostativo alla realizzazione dell’impianto atteso che l’art. 43, comma 4, del D.Lgs. n. 259/03 (normativa speciale di settore), ha stabilito che le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche hanno carattere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, per cui sono compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio comunale;
4) Violazione dell’art. 4 della legge n. 36/2000 - Incompetenza – Eccesso di potere per difetto di istruttoria e di presupposti, illogicità ed arbitrarietà: il provvedimento inibitorio censurato si fonda, altresì, sul rilievo dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 48 del 24.03.2024, recante i nuovi limiti di emissione elettromagnetica, che tutti gli impianti di telefonia mobile devono rispettare; il Comune non ha alcuna competenza in ordine alla tutela della salute umana dai campi elettromagnetici irradiati dagli impianti di telefonia mobile; la tutela della popolazione dalle immissioni elettromagnetiche compete unicamente allo Stato, che vi provvede attraverso la fissazione di determinati parametri inderogabili, il cui rispetto è verificato dagli organi competenti, segnatamente dall’ARPA.
III. Si è costituita l’Amministrazione intimata concludendo per il rigetto del ricorso.
IV. All’udienza di merito del 27.11.2025, fissata per la trattazione, la causa è stata introitata per la decisione.
V. Il ricorso è fondato e va accolto.
V.1. Assume valore dirimente la fondatezza del primo motivo di ricorso.
V.1.1. Tale motivo è già stato accolto dalla sentenza di questo T.A.R. n. 3637/2024 del 10.06.2024, inoppugnata, che, nella specie, ha annullato il provvedimento di identico tenore adottato in precedenza dallo stesso Comune per la medesima SRB e a cui si rinvia a fini motivazionali.
“Il Tribunale ritiene fondata e dirimente la censura formulata nel primo motivo di gravame, con la quale parte ricorrente rappresenta che sull'istanza di autorizzazione unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del D. Lgs. n. 259/2003, da essa presentata al Comune di Afragola il 7/11/2022, «in data 5.2.2022 ( rectius 5.02.2023), si è poi formato il silenzio-assenso, non essendo intervenuto, nei successivi novanta giorni, un provvedimento espresso di diniego da parte del Comune, un parere negativo dell'ARPA o un dissenso congruamente motivato da parte di un'Amministrazione preposta alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale, o dei beni culturali, per come previsto dall'art. 44, comma 10, del D. Lgs. n. 259/03”. “Pertanto, il Comune, prima di adottare l'impugnato provvedimento interdittivo dell'esecuzione dei lavori, avrebbe dovuto annullare in autotutela il provvedimento abilitativo silentemente rilasciato”.
V.1.2. Attesa la riconosciuta formazione del provvedimento tacito di assenso alla data del 5.02.2023, la ribadita sospensione lavori con successivo provvedimento datato 21.11.2024, prot. 58816, è ingiustificata, esternandosi, nella specie, ragioni giustificative postume o valutazioni rimesse ad altra autorità che non consentono legittimamente la sospensione della relativa efficacia ad opera dell’Amministrazione comunale.
V.1.3. Non ultima è la considerazione che le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche hanno carattere di pubblica utilità e sono assimilate ad ogni effetto alle opere di urbanizzazione primaria, per cui sono compatibili con tutte le zone urbanistiche del territorio comunale (v., ex plurimis , T.A.R. Campania, Napoli, sez. VII, 22.06.2016, n. 3179) sicché è comunque illegittimo un diniego di autorizzazione basato dall’Amministrazione comunale sul contrasto di tale tipo di interventi con il piano regolatore generale (v., ex plurimis , T.A.R. Campania, Salerno, Sez. I, 2.05.2022, n. 1144).
VI. Sulla base delle sovra esposte considerazioni, il ricorso è meritevole di accoglimento.
VII. Ragioni di equità inducono, tuttavia, il Collegio a compensare tra le parti le spese di lite, con rifusione nei confronti della società ricorrente del C.U., ove versato.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Settima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l’effetto, annulla il provvedimento impugnato.
Compensa tra le parti le spese di lite, con rifusione del C.U. ove versato.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 27 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
IA LA DA, Presidente
RI PR, Consigliere, Estensore
Viviana Lenzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| RI PR | IA LA DA |
IL SEGRETARIO