TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1260
TAR
Ordinanza cautelare 17 febbraio 2025
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TAR
Sentenza 23 febbraio 2026

Argomenti

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  • Accolto
    Eccesso di potere per illogicità ed arbitrarietà - Formazione del silenzio-assenso

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la censura, confermando che il silenzio-assenso si era formato in data antecedente al provvedimento di inibizione. La sospensione dei lavori è stata ritenuta ingiustificata in quanto basata su ragioni postume o valutazioni non pertinenti all'amministrazione comunale. Le infrastrutture per le comunicazioni elettroniche hanno carattere di pubblica utilità e sono compatibili con tutte le zone urbanistiche.

  • Accolto
    Violazione dei principi di tutela dell’affidamento e di stabilità delle situazioni giuridiche - Irretroattività del PUC

    La Corte ha confermato che il PUC, entrato in vigore dopo la formazione del silenzio-assenso, non può avere efficacia retroattiva sulla fattispecie in esame.

  • Accolto
    Eccesso di potere per difetto di competenza in ordine alla tutela della salute dai campi elettromagnetici

    La Corte ha implicitamente accolto questo motivo ritenendo illegittimo il diniego basato sull'entrata in vigore del D.Lgs. n. 48/2024, poiché la competenza in materia di limiti di emissione elettromagnetica è statale.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Napoli, sez. VII, sentenza 23/02/2026, n. 1260
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Napoli
    Numero : 1260
    Data del deposito : 23 febbraio 2026
    Fonte ufficiale :

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