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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1594 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1594 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1594/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18961/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1CB2023 CONTR. SBARCO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1286/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.11.2025 ed iscritto al nr di RG 18961/2025 la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Procida, Anno 2023, Numero 1/CB, prot. n. 0021066/2025 del
01/08/2025, notificato in data 4/08/2025, a firma del Funzionario Responsabile del Contributo di Sbarco, con il quale, sull'assunto dell'omesso/parziale versamento del contributo di sbarco in relazione all'anno 2023, si intima di pagare - entro 60 giorni - la somma complessiva di € 209.834,50. Eccepiva: a) il difetto di motivazione dell'atto: b) contestava le sanzioni e gli interessi.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza
229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass.
15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il Comune ha operato sulla base della tariffa, e, individuato il presupposto di imposta, ha operato la relativa tassazione.
In particolare si osserva come il riferimento agli sbarchi passeggeri ricevuti dal locale Ufficio Circondariale
Marittimo di Procida Porto Commerciale Marina Grande appare dato razionale, in quanto ufficio deputato alla verifica degli sbarchi, per cui in assenza di contestazioni specifiche l'eccezione deve rigettarsi.
Deve ritenersi la presenza di tutti gli elementi idonei a mettere il contribuente in grado di conoscere le ragioni della pretesa, tanto che le contestazioni sono del tutto generiche, cadendo per lo più su principi generalissimi del sistema giuridico complessivamente considerato. La motivazione non può ritenersi dato meramente formale, ma funzionale a mettere il contribuente in condizione di difendersi ( difesa tra l'altro ampia e motivata nel caso di specie).
Del tutto generiche le contestazioni in ordine a sanzioni e interessi, prive di qualsiasi riferimento concreto, per cui il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese in virtù della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli , definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Napoli, 27 gennaio 2026.
Il relatore dott. Mario De Simone
Il Presidente
dr. Stefano Aprile
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 4, riunita in udienza il 27/01/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
APRILE STEFANO, Presidente
DE SIMONE MARIO, Relatore
GRANIERI GIORGIO, Giudice
in data 27/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 18961/2025 depositato il 07/11/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Comune di Procida
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1CB2023 CONTR. SBARCO 2023
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1286/2026 depositato il
27/01/2026
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto depositato il 7.11.2025 ed iscritto al nr di RG 18961/2025 la parte ricorrente impugnava l'avviso di accertamento emesso dal Comune di Procida, Anno 2023, Numero 1/CB, prot. n. 0021066/2025 del
01/08/2025, notificato in data 4/08/2025, a firma del Funzionario Responsabile del Contributo di Sbarco, con il quale, sull'assunto dell'omesso/parziale versamento del contributo di sbarco in relazione all'anno 2023, si intima di pagare - entro 60 giorni - la somma complessiva di € 209.834,50. Eccepiva: a) il difetto di motivazione dell'atto: b) contestava le sanzioni e gli interessi.
Concludeva chiedendo la declaratoria di illegittimità dell'avviso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso deve essere rigettato.
Riguardo al difetto di motivazione (Conformemente all'orientamento della Corte Costituzionale (cfr. sentenza
229/99 e ordinanza 117/00), questa Corte ha avuto modo di precisare, con giurisprudenza dalla quale non vi è motivo qui per discostarsi, che l'obbligo di una congrua, sufficiente ed intelligibile motivazione non può essere riservato ai soli avvisi di accertamento della tassa (per i quali tale obbligo è ora espressamente sancito dall'art. 71, comma secondo bis, del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, comma aggiunto dall'art. 6 del D.Lgs. 26 gennaio 2001, n. 32), atteso che alla cartella di pagamento devono ritenersi comunque applicabili i principi di ordine generale indicati per ogni provvedimento amministrativo dall'art. 3 della Legge
7 agosto 1990, n. 241 (poi recepiti, per la materia tributaria, dall'art. 7 dellaLegge 27 luglio 2000, n. 212), ponendosi, una diversa interpretazione, in insanabile contrasto con gli artt. 3 e 24 Cost., tanto più quando tale cartella non sia stata preceduta da un motivato avviso di accertamento (ex plurimis, Cass.
15638/04)”.(Corte di Cassazione, sezione V civile, sentenza 16 dicembre 2009, n. 26330).
Occorre rilevare come tale difetto debba essere escluso nel caso di specie, in quanto presenti tutti gli elementi dai quali evincere la motivazione dell'atto: il Comune ha operato sulla base della tariffa, e, individuato il presupposto di imposta, ha operato la relativa tassazione.
In particolare si osserva come il riferimento agli sbarchi passeggeri ricevuti dal locale Ufficio Circondariale
Marittimo di Procida Porto Commerciale Marina Grande appare dato razionale, in quanto ufficio deputato alla verifica degli sbarchi, per cui in assenza di contestazioni specifiche l'eccezione deve rigettarsi.
Deve ritenersi la presenza di tutti gli elementi idonei a mettere il contribuente in grado di conoscere le ragioni della pretesa, tanto che le contestazioni sono del tutto generiche, cadendo per lo più su principi generalissimi del sistema giuridico complessivamente considerato. La motivazione non può ritenersi dato meramente formale, ma funzionale a mettere il contribuente in condizione di difendersi ( difesa tra l'altro ampia e motivata nel caso di specie).
Del tutto generiche le contestazioni in ordine a sanzioni e interessi, prive di qualsiasi riferimento concreto, per cui il ricorso deve essere rigettato.
Nulla per le spese in virtù della contumacia di parte resistente.
P.Q.M.
la Corte di Giustizia tributaria di Napoli , definitivamente pronunciando sul ricorso così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) nulla per le spese.
Napoli, 27 gennaio 2026.
Il relatore dott. Mario De Simone
Il Presidente
dr. Stefano Aprile