Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1594
CGT1
Sentenza 2 febbraio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Difetto di motivazione dell'atto

    La Corte ha escluso il difetto di motivazione, ritenendo che l'atto contenesse tutti gli elementi necessari per comprendere la pretesa del Comune, basata sulla tariffa e sul presupposto d'imposta individuato, con riferimento ai dati degli sbarchi passeggeri forniti dall'Ufficio Circondariale Marittimo. Le contestazioni del contribuente sono state ritenute generiche.

  • Rigettato
    Contestazione sanzioni e interessi

    Le contestazioni relative a sanzioni e interessi sono state ritenute generiche e prive di riferimenti concreti, portando al rigetto del ricorso.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. IV, sentenza 02/02/2026, n. 1594
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 1594
    Data del deposito : 2 febbraio 2026

    Testo completo