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Sentenza 28 novembre 2025
Sentenza 28 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 28/11/2025, n. 3248 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3248 |
| Data del deposito : | 28 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 6694/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6694/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Lopreste con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a Treviso in vicolo del Cristo n. 4;
ATTORE contro
, nato il [...] a [...], c.f. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Katia Scardino con domicilio eletto presso la stessa nel suo studio sito a Bologna in via Orfeo n. 22;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.9.2025:
“- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- disporre, per l'effetto, con ordinanza o, in subordine in caso di altrui contestazione con sentenza, la divisione dei beni di cui è causa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante ed, in particolare, con istanza di assegnazione/attribuzione in favore del sig. Parte_1 degli immobili individuati nell'elaborato tecnico peritale come “IMMOBILI IN PADERNELLO DI
PAESE (TV) – VIA SOTTANA 21” quale quota di sua spettanza;
In subordine, qualora l'ill.mo Giudice ritenga che la non conformità urbanistica accertata con riferimento all'autorimessa facente parte dei beni siti in PA di Paese, sia impeditiva alla presente divisione e all'attribuzione/assegnazione in favore del sig. concedersi adeguato termine per l'eliminazione della predetta Parte_1
difformità mediante sanatoria e/o demolizione del manufatto con conseguente ripartizione fra le parti delle relative spese;
in ulteriore subordine, al fine di scongiurare la vendita del patrimonio che sicuramente avrebbe costi elevati e ricavi di gran lunga inferiori al valore di stima, si chiede che i beni vengano frazionati, peraltro l'immobile di Paese risulta già frazionato, in modo da formare lotti pagina 1 di 9 equivalenti con assegnazione diretta alle parti e porre le spese di frazionamento a carico di entrambe le parti in egual misura.
- porre a carico dei condividenti le spese per la manutenzione e conservazione dei beni ereditari, di trascrizione dell'atto introduttivo e per il recupero della documentazione necessaria al giudizio ad oggi pari ad € 1.676,48 già anticipate dall'attore con condanna del convenuto alla refusione in favore dell'attore della giusta metà o mediante compensazione in sede di conguaglio, nonché alla rifusione pro quota in favore dell'attore, anche mediante compensazione in sede di conguaglio, del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia, per tutte le attività svolte dall'attore e prodromiche al presente giudizio, nonché delle spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA di Paese da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
- porsi a carico del convenuto le spese di Ctu in considerazione dell'atto dispositivo dallo stesso effettuato nelle more delle operazioni peritali e che di fatto hanno modificato lo stato di fatto su cui il
Consulente ha espresso le proprie conclusioni ed effettuato il tentativo di conciliazione o, comunque, porsi a carico del convenuto le spese di Ctu successive all'atto dispositivo;
- porsi a carico del convenuto i costi di CTP di parte attrice per il tentativo conciliatorio svoltosi a
Bologna il 27/4/2024 e di fatto non procedibile alla luce della vendita sottaciuta effettuata dal convenuto, costi che si quantificano nella somma di € 900,00 o nella diversa somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.
- in via risarcitoria, alla luce delle condotte contrarie a buona fede tenute dal convenuto sia nella fase di attuazione dell'accordo di mediazione, sia nel presente giudizio con l'alienazione della propria quota dei terreni in IT e con omissione di tale circostanza, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di una somma pari alla svalutazione subita dai terreni sardi a causa della parziale alienazione, quantificato nella misura di almeno il 50% del valore iniziale stimato della quota di spettanza.
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
- in ragione del comportamento processuale di parte convenuta voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore dell'attore, da liquidarsi in via equitativa”.
Il convenuto ha concluso come da memoria depositata il 4.9.2025:
pagina 2 di 9 “accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione di cui in narrativa, e ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'artt. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista delegato) e provvedere quindi alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote pari al 50% ciascuno della piena proprietà dei beni;
- accertare e dichiarare la consistenza della massa ereditaria e quindi del valore dei beni mobili e del conto corrente e conseguentemente disporne la divisione nella misura del 50%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in successione della
[...]
madre nonché la divisione dei beni secondo le quote spettanti.
L'attore ha rappresentato che:
- il 7.6.2013 era deceduta la madre e chiamati all'eredità erano i figli Persona_1 Pt_1 CP_1
e (mentre il loro padre, nonché coniuge della de cuius, era premorto alla stessa); CP_2
- il fratello aveva rinunciato all'eredità; CP_2
- l'asse ereditario era costituito da beni immobili siti a PA di Paese in provincia di Treviso
(abitazione, autorimessa e terreno) e a IT in provincia di Nuoro (terreni) e beni mobili tra cui il conto corrente n. 1000/00004888 presso Cassa di risparmio del Veneto con saldo di euro 4.872,79;
- dopo sei anni di tentativi falliti, i fratelli e erano addivenuti ad un accordo – all'interno Pt_1 CP_1
di un procedimento di mediazione – che prevedeva la vendita dei beni siti a IT e la divisione degli introiti così ottenuti, nonché la divisione in natura dei beni siti a PA previa formazione di due lotti;
- le operazioni stabilite nell'accordo non avevano trovato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1
e la divisione dei beni nella misura del 50%.
Con la memoria n. 1 di cui all'art. 171-ter c.p.c. l'attore ha rappresentato che il conto corrente n.
1000/00004888 presso Cassa di risparmio del Veneto è stato chiuso con divisione pro quota del relativo saldo. Inoltre, l'attore ha chiesto di porre le spese per il recupero della documentazione necessaria al presente giudizio (euro 2.728,15) a carico dei condividenti pro quota, nonché la rifusione pro quota in favore dell'attore del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi in misura equa, per le attività prodromiche al giudizio svolte dall'attore.
pagina 3 di 9 Con la memoria n. 2 di cui all'art. 171-ter c.p.c. il convenuto ha concordato sulla circostanza dell'estinzione del conto corrente e della divisione pro quota del relativo saldo, ma ha contestato la somma di euro 2.728,15.
Con la memoria n. 3 di cui all'art. 171-ter c.p.c. il convenuto ha depositato contratto preliminare di vendita della quota del 50% dei terreni siti a Pitti stipulato nell'estate del 2022.
Esperita CTU volta alla ricostruzione della massa ereditaria, alla valutazione di divisibilità e alla stima dei beni, all'udienza del 21.11.2024 sono stati richiesti chiarimenti al CTU come da quesiti proposti dalle parti.
Nelle more delle operazioni del CTU, ha venduto a terzi la quota di un mezzo della CP_1
piena proprietà dei terreni siti in Sardegna per il prezzo di 65.000,00 euro.
Espletata l'istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
°
Preliminarmente va evidenziato che solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attore (v. note in sostituzione di udienza del 4 e 5.9.2025) ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento “delle spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA” nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno per un importo pari alla svalutazione subita dai terreni sardi a causa della parziale alienazione degli stessi in corso di giudizio, mentre dette richieste non sono mai state formulate prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'art. 171ter c.p.c.
Deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domande, e quindi la loro inammissibilità, correttamente eccepita da controparte (ove dichiara di “non accettare il contraddittorio”) e comunque pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 12633/2024 in relazione al rito ordinario ante riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ma applicabile anche al caso di specie essendo sostanzialmente analogo il regime di preclusioni).
Sul punto si precisa che a nulla rileva il fatto che la domanda di pagamento delle 36 ore lavorative sia qualificabile come “emendatio” della domanda originaria a causa del sopravvenire di tale voce di spesa perché qualsiasi modificazione della domanda originaria (anche per danni sopravvenuti) – nonché qualsiasi allegazione documentale in via istruttoria – è ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. (v. mutatis mutandis Cass. n. 4410/2025).
pagina 4 di 9 Ciò vale anche per la domanda di risarcimento del danno da svalutazione dei terreni, la quale potrà al più essere fatta valere in altro giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha inoltre chiesto l'assegnazione degli immobili siti a
PA di Paese (TV) quale quota di sua spettanza: tale istanza invece è ammissibile.
Sul punto va osservato che l'istanza di assegnazione non può considerarsi inammissibile perché tardiva
(secondo la prospettazione del convenuto) dato che essa è una mera modalità di scioglimento della comunione che non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda già proposta e per il fatto che l'esigenza di proporla si è manifestata solo a seguito del completamento delle operazioni peritali disposte dal Giudice che hanno concluso per la non comoda divisibilità; evidenziandosi di contro che l'indivisibilità dei beni della comunione non era palese fin dall'inizio e che le stesse parti – con l'accordo raggiunto in sede di mediazione – prevedevano la divisione in lotti dei beni trevigiani.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la domanda di attribuzione ex art. 720 c.c. possa essere validamente formulata anche nel corso del giudizio, trattandosi di una mera modalità attraverso la quale si chiede di porre fine alla comunione, che non incide in senso modificativo sulla richiesta originaria di divisione” (v. Cass. n. 5679/2004 e n. 15182/2019).
Tanto osservato in via preliminare, va rilevato nel merito che è fatto pacifico, perché non specificamente contestato, ma anzi riportato da entrambe le parti, che e Parte_1 CP_1
sono eredi della loro madre e che, in forza di successione in morte di quest'ultima, Persona_1
sono comproprietari nella comunione ereditaria dei seguenti beni immobili (e come meglio descritti e identificati in CTU):
- area scoperta di mq 468 censita al Comune di Paese (TV), NCEU sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 1, via
Sottana 21;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 2, via Sottana piano S1- T – cat A/2 classe 1, vani 5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 3, via Sottana piano 1, cat
A/2 classe 1, vani 5,5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 4, via Sottana piano T – cat
C/6 classe 2 mq 31;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 277;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 283;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 286;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 1 di complessivi Ha 23.23.13, pascolo arborato;
pagina 5 di 9 - terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 2 di complessivi Ha 48.65.98, di cui Ha
16.00.00 di pascolo arborato e Ha 32.65.98 di incolto produttivo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 4 di complessivi Ha 18.04.82, di cui Ha
00.24.19 di seminativo e Ha 14.80.63 di pascolo arborato;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 5 di complessivi Ha 08.60.89, incolto produttivo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 6 di complessivi Ha 31.64.09, pascolo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 18 di complessivi Ha 03.10.69, pascolo arborato.
È altrettanto pacifico che le quote di partecipazione alla comunione sono pari al 50% ciascuno.
Tanto osservato, va accertata la quota di comproprietà pari al 50% ciascuno spettante a e Parte_1
a e va certamente dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in CP_1
considerazione del fatto che entrambe le parti hanno avanzato la relativa domanda.
Quanto alla divisione dei beni in comunione, la CTU eseguita in corso di causa, da una parte, ha accertato la non comoda divisibilità degli stessi, dall'altra, ha individuato il valore di mercato di tutti i cespiti.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e le risposte fornite in sede di chiarimenti possono essere ritenute convincenti perché frutto di una analisi completa, logica, coerente e tecnicamente fondata. Pertanto devono essere condivise ai fini della presente decisione – con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e in sede conclusionale – mancando altresì motivi per discostarsene.
In particolare va evidenziato che è condivisibile la stima del valore di mercato dei beni siti in Sardegna perché eseguita tenendo conto delle caratteristiche morfologiche dei terreni individuate in concreto, di tutte le altre circostanze rilevanti nel caso di specie (estensione, ubicazione, mercato di riferimento ecc.), delle descrizioni catastali (ritenute congrue sulla base del confronto con la situazione di fatto e considerando che esse sono aggiornate periodicamente dall'agenzia regionale Agea) e tenendo conto di parametri oggettivi quali il “listino dei valori immobiliari 2020 Exeo”.
Del pari è condivisibile la stima per l'area scoperta sita a PA di Paese qualificata come pertinenziale dell'abitazione non essendovi motivi per discostarsi dalla valutazione eseguita dal CTU e dai chiarimenti resi all'udienza del 21.11.2024 che spiegano perché l'area è stata ritenuta pertinenziale.
Sul punto non è ammissibile la produzione in sede di comparsa conclusionale dell'avviso di accertamento ricevuto dal convenuto (da cui si evincerebbe un valore superiore di tale appezzamento) perché lo stesso non ha fornito elementi da cui desumere la sopravvenienza di tale documento rispetto pagina 6 di 9 ai termini preclusivi istruttori (la produzione della missiva è incompleta e non è possibile individuare la relativa data) senza considerare che il valore ivi indicato attiene invero a profili esclusivamente fiscali.
Sulla base delle risultanze della CTU e tenuto conto dello stato dei luoghi e delle circostanze del caso concreto, il valore del compendio immobiliare di PA deve essere stimato in 247.000,00 euro, mentre il valore del compendio di IT deve essere stimato in 246.000,00 euro.
Stante l'istanza di assegnazione avanzata dall'attore si dovrà conformemente procedersi con l'assegnazione dei beni siti a PA di Paese a in quanto l'ordinamento giuridico Parte_1 esprime la preferenza per l'attribuzione potendo il Giudice procedere alla vendita solo se nessuno dei condividenti si avvalga della facoltà di avanzare istanza di attribuzione del bene indivisibile (v. la già citata Cass. n. 5679/2004) ponendosi la vendita come ultima ratio (v. Cass. n. 14756/2016).
Quanto ai beni che si trovato a Pitti (NU), va osservato che in corso di causa ha CP_1
provveduto – autonomamente e senza coinvolgimento del fratello comproprietario – alla vendita a terzi della quota di un mezzo della piena proprietà dei suddetti beni per un prezzo pari a 65.000,00 euro (v. atto di compravendita allegato alle osservazioni del CTP di ) dimostrando di non avere CP_1
un interesse alla non assegnazione dei suddetti immobili, i quali pertanto andranno assegnati allo stesso.
Con riferimento alla vendita a terzi, va precisato che la comunione rimane tra gli eredi, infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni” (v. Cass. n. 25462/2023) applicandosi questo principio a maggior ragione nel caso di vendita di quota di comproprietà del singolo bene come è nel caso di specie.
Va rilevato infine che la differenza di valore esistente tra i due compendi immobiliari pari a euro
1.000,00 dovrà essere pareggiata e pertanto va condannato al pagamento a favore di Parte_1
della suddetta somma a titolo di conguaglio. CP_1
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della quota parte delle spese per la manutenzione e conservazione dei beni ereditari, di trascrizione dell'atto introduttivo e per il recupero della documentazione necessaria al giudizio pari a euro 1.676,48 (vedasi docc. 11, A e B fasc. attoreo)
pagina 7 di 9 e “del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa
e di giustizia, per tutte le attività svolte dall'attore e prodromiche al presente giudizio”.
In merito va rilevato che le spese di cui al riepilogo doc. A di parte attrice (non contestate) riguardano i costi sopportati per imposizioni fiscali sugli immobili in comunione e per la trascrizione della domanda giudiziale e attività connesse e devono essere poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno – con riferimento alle quali peraltro il convenuto si era già dichiarato disposto a rimborsarle con la memoria n. 2 – con la conseguenza che va condannato al pagamento di euro 725,74. CP_1
Tale importo risulta dalla seguente operazione [(€1.676,48 ÷ 2) – €112,50 acconto] in cui non si è tenuto conto della somma di euro 140,00 mancando una spiegazione della debenza di tale importo aggiunto dall'attore a titolo di “acconto” senza nulla specificare, come non si è tenuto conto della somma di euro 142,00 versata dal convenuto con bonifico (doc. 8 fasc. convenuto) perché riguardante spese diverse rispetto a quelle in esame (manutenzione immobile).
La domanda di pagamento del corrispettivo di 20 ore lavorative per attività prodromiche al giudizio va invece rigettata dato che non è stata data dimostrazione dell'esecuzione di tali attività per l'ammontante orario indicato né della loro consistenza.
Infine la domanda di risarcimento ex art. 96 comma 1 c.p.c. va rigettata perché requisito imprescindibile di tale tipo di responsabilità è la soccombenza totale che qui non vi è.
Spese di lite e di CTP vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande attoree di condanna di alla rifusione “delle CP_1 spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA di Paese da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia” e di risarcimento del danno da svalutazione dei terreni siti in Sardegna perché tardive;
2) accerta la quota di comproprietà pari al 50% ciascuno spettante a e Parte_1 CP_1
nella comunione ereditaria in successione di;
Persona_1
3) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria;
4) assegna a , nato il [...] a [...], i seguenti immobili: Parte_1
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 2, via Sottana piano S1- T – cat A/2 classe 1, vani 5;
pagina 8 di 9 - fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 3, via Sottana piano 1, cat
A/2 classe 1, vani 5,5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 4, via Sottana piano T – cat
C/6 classe 2 mq 31;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 277;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 283;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 286;
5) assegna a , nato il [...] a [...], i seguenti immobili (salvi i diversi patti CP_1
con terzi):
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 1;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 2;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 4;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 5;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 6;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 18;
6) condanna al pagamento a favore di della somma di euro 1.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di conguaglio;
7) condanna al pagamento a favore di della somma di euro 725,74; CP_1 Parte_1
8) rigetta tutte le altre domande;
9) spese di lite e di CTP compensate;
10) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Bologna 28.11.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Cinzia Gamberini ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 6694/2023 promossa da:
, nato il [...] a [...], c.f. rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1 dall'avv. Andrea Lopreste con domicilio eletto presso lo stesso nel suo studio sito a Treviso in vicolo del Cristo n. 4;
ATTORE contro
, nato il [...] a [...], c.f. rappresentato e CP_1 C.F._2 difeso dall'avv. Katia Scardino con domicilio eletto presso la stessa nel suo studio sito a Bologna in via Orfeo n. 22;
CONVENUTO
CONCLUSIONI
L'attore ha concluso con foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 5.9.2025:
“- disporre lo scioglimento della comunione ereditaria;
- disporre, per l'effetto, con ordinanza o, in subordine in caso di altrui contestazione con sentenza, la divisione dei beni di cui è causa, con attribuzione ai singoli partecipanti della quota ad ognuno spettante ed, in particolare, con istanza di assegnazione/attribuzione in favore del sig. Parte_1 degli immobili individuati nell'elaborato tecnico peritale come “IMMOBILI IN PADERNELLO DI
PAESE (TV) – VIA SOTTANA 21” quale quota di sua spettanza;
In subordine, qualora l'ill.mo Giudice ritenga che la non conformità urbanistica accertata con riferimento all'autorimessa facente parte dei beni siti in PA di Paese, sia impeditiva alla presente divisione e all'attribuzione/assegnazione in favore del sig. concedersi adeguato termine per l'eliminazione della predetta Parte_1
difformità mediante sanatoria e/o demolizione del manufatto con conseguente ripartizione fra le parti delle relative spese;
in ulteriore subordine, al fine di scongiurare la vendita del patrimonio che sicuramente avrebbe costi elevati e ricavi di gran lunga inferiori al valore di stima, si chiede che i beni vengano frazionati, peraltro l'immobile di Paese risulta già frazionato, in modo da formare lotti pagina 1 di 9 equivalenti con assegnazione diretta alle parti e porre le spese di frazionamento a carico di entrambe le parti in egual misura.
- porre a carico dei condividenti le spese per la manutenzione e conservazione dei beni ereditari, di trascrizione dell'atto introduttivo e per il recupero della documentazione necessaria al giudizio ad oggi pari ad € 1.676,48 già anticipate dall'attore con condanna del convenuto alla refusione in favore dell'attore della giusta metà o mediante compensazione in sede di conguaglio, nonché alla rifusione pro quota in favore dell'attore, anche mediante compensazione in sede di conguaglio, del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia, per tutte le attività svolte dall'attore e prodromiche al presente giudizio, nonché delle spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA di Paese da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia;
in caso di opposizione, condannare l'opponente alle spese, diritti ed onorari del giudizio;
- porsi a carico del convenuto le spese di Ctu in considerazione dell'atto dispositivo dallo stesso effettuato nelle more delle operazioni peritali e che di fatto hanno modificato lo stato di fatto su cui il
Consulente ha espresso le proprie conclusioni ed effettuato il tentativo di conciliazione o, comunque, porsi a carico del convenuto le spese di Ctu successive all'atto dispositivo;
- porsi a carico del convenuto i costi di CTP di parte attrice per il tentativo conciliatorio svoltosi a
Bologna il 27/4/2024 e di fatto non procedibile alla luce della vendita sottaciuta effettuata dal convenuto, costi che si quantificano nella somma di € 900,00 o nella diversa somma che il Giudice riterrà equa e di giustizia da quantificarsi anche in via equitativa.
- in via risarcitoria, alla luce delle condotte contrarie a buona fede tenute dal convenuto sia nella fase di attuazione dell'accordo di mediazione, sia nel presente giudizio con l'alienazione della propria quota dei terreni in IT e con omissione di tale circostanza, condannare il convenuto al pagamento in favore dell'attore di una somma pari alla svalutazione subita dai terreni sardi a causa della parziale alienazione, quantificato nella misura di almeno il 50% del valore iniziale stimato della quota di spettanza.
- emettere ogni altro provvedimento ritenuto opportuno e consequenziale.
- in ragione del comportamento processuale di parte convenuta voglia l'Ill.mo Giudice adito condannare la parte convenuta, ai sensi dell'art. 96, comma 1, c.p.c., al risarcimento dei danni da lite temeraria in favore dell'attore, da liquidarsi in via equitativa”.
Il convenuto ha concluso come da memoria depositata il 4.9.2025:
pagina 2 di 9 “accertare e dichiarare lo scioglimento della comunione di cui in narrativa, e ordinare la vendita degli stessi ai sensi dell'artt. 788 c.p.c. (a mezzo di professionista delegato) e provvedere quindi alla ripartizione della somma ricavata in proporzione delle rispettive quote pari al 50% ciascuno della piena proprietà dei beni;
- accertare e dichiarare la consistenza della massa ereditaria e quindi del valore dei beni mobili e del conto corrente e conseguentemente disporne la divisione nella misura del 50%”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con atto di citazione ritualmente notificato, ha convenuto in giudizio il fratello Parte_1 CP_1
al fine di ottenere lo scioglimento della comunione ereditaria costituitasi in successione della
[...]
madre nonché la divisione dei beni secondo le quote spettanti.
L'attore ha rappresentato che:
- il 7.6.2013 era deceduta la madre e chiamati all'eredità erano i figli Persona_1 Pt_1 CP_1
e (mentre il loro padre, nonché coniuge della de cuius, era premorto alla stessa); CP_2
- il fratello aveva rinunciato all'eredità; CP_2
- l'asse ereditario era costituito da beni immobili siti a PA di Paese in provincia di Treviso
(abitazione, autorimessa e terreno) e a IT in provincia di Nuoro (terreni) e beni mobili tra cui il conto corrente n. 1000/00004888 presso Cassa di risparmio del Veneto con saldo di euro 4.872,79;
- dopo sei anni di tentativi falliti, i fratelli e erano addivenuti ad un accordo – all'interno Pt_1 CP_1
di un procedimento di mediazione – che prevedeva la vendita dei beni siti a IT e la divisione degli introiti così ottenuti, nonché la divisione in natura dei beni siti a PA previa formazione di due lotti;
- le operazioni stabilite nell'accordo non avevano trovato esecuzione.
Si è costituito in giudizio il quale ha chiesto lo scioglimento della comunione ereditaria CP_1
e la divisione dei beni nella misura del 50%.
Con la memoria n. 1 di cui all'art. 171-ter c.p.c. l'attore ha rappresentato che il conto corrente n.
1000/00004888 presso Cassa di risparmio del Veneto è stato chiuso con divisione pro quota del relativo saldo. Inoltre, l'attore ha chiesto di porre le spese per il recupero della documentazione necessaria al presente giudizio (euro 2.728,15) a carico dei condividenti pro quota, nonché la rifusione pro quota in favore dell'attore del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi in misura equa, per le attività prodromiche al giudizio svolte dall'attore.
pagina 3 di 9 Con la memoria n. 2 di cui all'art. 171-ter c.p.c. il convenuto ha concordato sulla circostanza dell'estinzione del conto corrente e della divisione pro quota del relativo saldo, ma ha contestato la somma di euro 2.728,15.
Con la memoria n. 3 di cui all'art. 171-ter c.p.c. il convenuto ha depositato contratto preliminare di vendita della quota del 50% dei terreni siti a Pitti stipulato nell'estate del 2022.
Esperita CTU volta alla ricostruzione della massa ereditaria, alla valutazione di divisibilità e alla stima dei beni, all'udienza del 21.11.2024 sono stati richiesti chiarimenti al CTU come da quesiti proposti dalle parti.
Nelle more delle operazioni del CTU, ha venduto a terzi la quota di un mezzo della CP_1
piena proprietà dei terreni siti in Sardegna per il prezzo di 65.000,00 euro.
Espletata l'istruttoria, il Giudice ha trattenuto la causa in decisione assegnando i termini di cui all'art. 189 c.p.c.
°
Preliminarmente va evidenziato che solo in sede di precisazione delle conclusioni l'attore (v. note in sostituzione di udienza del 4 e 5.9.2025) ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento “delle spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA” nonché la condanna del convenuto al risarcimento del danno per un importo pari alla svalutazione subita dai terreni sardi a causa della parziale alienazione degli stessi in corso di giudizio, mentre dette richieste non sono mai state formulate prima dello scadere delle preclusioni assertive di cui all'art. 171ter c.p.c.
Deriva, in tutta evidenza, la tardività di tale domande, e quindi la loro inammissibilità, correttamente eccepita da controparte (ove dichiara di “non accettare il contraddittorio”) e comunque pacificamente rilevabile d'ufficio, atteso che il regime di preclusioni introdotto nel rito civile ordinario deve ritenersi inteso non solo nell'interesse di parte, ma anche nell'interesse pubblico all'ordinato e celere andamento del processo, con la conseguenza che la tardività delle domande, eccezioni, allegazioni e richieste, deve essere rilevata d'ufficio dal giudice indipendentemente dall'atteggiamento processuale della controparte al riguardo e dall'eventuale accettazione del contraddittorio (v. Cass. n. 12633/2024 in relazione al rito ordinario ante riforma di cui al d.lgs. n. 149/2022, ma applicabile anche al caso di specie essendo sostanzialmente analogo il regime di preclusioni).
Sul punto si precisa che a nulla rileva il fatto che la domanda di pagamento delle 36 ore lavorative sia qualificabile come “emendatio” della domanda originaria a causa del sopravvenire di tale voce di spesa perché qualsiasi modificazione della domanda originaria (anche per danni sopravvenuti) – nonché qualsiasi allegazione documentale in via istruttoria – è ammissibile e consentita sino al deposito delle memorie ex art. 171ter c.p.c. (v. mutatis mutandis Cass. n. 4410/2025).
pagina 4 di 9 Ciò vale anche per la domanda di risarcimento del danno da svalutazione dei terreni, la quale potrà al più essere fatta valere in altro giudizio.
In sede di precisazione delle conclusioni l'attore ha inoltre chiesto l'assegnazione degli immobili siti a
PA di Paese (TV) quale quota di sua spettanza: tale istanza invece è ammissibile.
Sul punto va osservato che l'istanza di assegnazione non può considerarsi inammissibile perché tardiva
(secondo la prospettazione del convenuto) dato che essa è una mera modalità di scioglimento della comunione che non costituisce domanda nuova o modificazione della domanda già proposta e per il fatto che l'esigenza di proporla si è manifestata solo a seguito del completamento delle operazioni peritali disposte dal Giudice che hanno concluso per la non comoda divisibilità; evidenziandosi di contro che l'indivisibilità dei beni della comunione non era palese fin dall'inizio e che le stesse parti – con l'accordo raggiunto in sede di mediazione – prevedevano la divisione in lotti dei beni trevigiani.
In questo senso è la giurisprudenza di legittimità che ha affermato che “la domanda di attribuzione ex art. 720 c.c. possa essere validamente formulata anche nel corso del giudizio, trattandosi di una mera modalità attraverso la quale si chiede di porre fine alla comunione, che non incide in senso modificativo sulla richiesta originaria di divisione” (v. Cass. n. 5679/2004 e n. 15182/2019).
Tanto osservato in via preliminare, va rilevato nel merito che è fatto pacifico, perché non specificamente contestato, ma anzi riportato da entrambe le parti, che e Parte_1 CP_1
sono eredi della loro madre e che, in forza di successione in morte di quest'ultima, Persona_1
sono comproprietari nella comunione ereditaria dei seguenti beni immobili (e come meglio descritti e identificati in CTU):
- area scoperta di mq 468 censita al Comune di Paese (TV), NCEU sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 1, via
Sottana 21;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 2, via Sottana piano S1- T – cat A/2 classe 1, vani 5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 3, via Sottana piano 1, cat
A/2 classe 1, vani 5,5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 4, via Sottana piano T – cat
C/6 classe 2 mq 31;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 277;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 283;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 286;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 1 di complessivi Ha 23.23.13, pascolo arborato;
pagina 5 di 9 - terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 2 di complessivi Ha 48.65.98, di cui Ha
16.00.00 di pascolo arborato e Ha 32.65.98 di incolto produttivo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 4 di complessivi Ha 18.04.82, di cui Ha
00.24.19 di seminativo e Ha 14.80.63 di pascolo arborato;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 5 di complessivi Ha 08.60.89, incolto produttivo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 6 di complessivi Ha 31.64.09, pascolo;
- terreno censito al Comune di IT (NU) foglio 18, p.lla 18 di complessivi Ha 03.10.69, pascolo arborato.
È altrettanto pacifico che le quote di partecipazione alla comunione sono pari al 50% ciascuno.
Tanto osservato, va accertata la quota di comproprietà pari al 50% ciascuno spettante a e Parte_1
a e va certamente dichiarato lo scioglimento della comunione ereditaria in CP_1
considerazione del fatto che entrambe le parti hanno avanzato la relativa domanda.
Quanto alla divisione dei beni in comunione, la CTU eseguita in corso di causa, da una parte, ha accertato la non comoda divisibilità degli stessi, dall'altra, ha individuato il valore di mercato di tutti i cespiti.
Le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio e le risposte fornite in sede di chiarimenti possono essere ritenute convincenti perché frutto di una analisi completa, logica, coerente e tecnicamente fondata. Pertanto devono essere condivise ai fini della presente decisione – con conseguente rigetto dell'istanza di rinnovazione della CTU reiterata in sede di precisazione delle conclusioni e in sede conclusionale – mancando altresì motivi per discostarsene.
In particolare va evidenziato che è condivisibile la stima del valore di mercato dei beni siti in Sardegna perché eseguita tenendo conto delle caratteristiche morfologiche dei terreni individuate in concreto, di tutte le altre circostanze rilevanti nel caso di specie (estensione, ubicazione, mercato di riferimento ecc.), delle descrizioni catastali (ritenute congrue sulla base del confronto con la situazione di fatto e considerando che esse sono aggiornate periodicamente dall'agenzia regionale Agea) e tenendo conto di parametri oggettivi quali il “listino dei valori immobiliari 2020 Exeo”.
Del pari è condivisibile la stima per l'area scoperta sita a PA di Paese qualificata come pertinenziale dell'abitazione non essendovi motivi per discostarsi dalla valutazione eseguita dal CTU e dai chiarimenti resi all'udienza del 21.11.2024 che spiegano perché l'area è stata ritenuta pertinenziale.
Sul punto non è ammissibile la produzione in sede di comparsa conclusionale dell'avviso di accertamento ricevuto dal convenuto (da cui si evincerebbe un valore superiore di tale appezzamento) perché lo stesso non ha fornito elementi da cui desumere la sopravvenienza di tale documento rispetto pagina 6 di 9 ai termini preclusivi istruttori (la produzione della missiva è incompleta e non è possibile individuare la relativa data) senza considerare che il valore ivi indicato attiene invero a profili esclusivamente fiscali.
Sulla base delle risultanze della CTU e tenuto conto dello stato dei luoghi e delle circostanze del caso concreto, il valore del compendio immobiliare di PA deve essere stimato in 247.000,00 euro, mentre il valore del compendio di IT deve essere stimato in 246.000,00 euro.
Stante l'istanza di assegnazione avanzata dall'attore si dovrà conformemente procedersi con l'assegnazione dei beni siti a PA di Paese a in quanto l'ordinamento giuridico Parte_1 esprime la preferenza per l'attribuzione potendo il Giudice procedere alla vendita solo se nessuno dei condividenti si avvalga della facoltà di avanzare istanza di attribuzione del bene indivisibile (v. la già citata Cass. n. 5679/2004) ponendosi la vendita come ultima ratio (v. Cass. n. 14756/2016).
Quanto ai beni che si trovato a Pitti (NU), va osservato che in corso di causa ha CP_1
provveduto – autonomamente e senza coinvolgimento del fratello comproprietario – alla vendita a terzi della quota di un mezzo della piena proprietà dei suddetti beni per un prezzo pari a 65.000,00 euro (v. atto di compravendita allegato alle osservazioni del CTP di ) dimostrando di non avere CP_1
un interesse alla non assegnazione dei suddetti immobili, i quali pertanto andranno assegnati allo stesso.
Con riferimento alla vendita a terzi, va precisato che la comunione rimane tra gli eredi, infatti la giurisprudenza di legittimità ha affermato che “In tema di divisione ereditaria, la cessione a terzi estranei di diritti su singoli beni immobili ereditari non comporta lo scioglimento - neppure parziale - della comunione, in quanto i diritti continuano a fare parte della stessa comunione, restando l'acquisto del terzo subordinato all'avveramento della condizione che essi siano in sede di divisione assegnati all'erede che li abbia ceduti. Ne consegue che, se un coerede può alienare a terzi in tutto o in parte la propria quota, tanto produce effetti reali se e in quanto l'acquirente venga immesso nella comunione ereditaria, mentre, in caso diverso, la vendita avrà soltanto effetti obbligatori, salvo che la vendita non abbia avuto a presupposto un atto di scioglimento della comunione ereditaria, anche implicito, in ordine a tali beni” (v. Cass. n. 25462/2023) applicandosi questo principio a maggior ragione nel caso di vendita di quota di comproprietà del singolo bene come è nel caso di specie.
Va rilevato infine che la differenza di valore esistente tra i due compendi immobiliari pari a euro
1.000,00 dovrà essere pareggiata e pertanto va condannato al pagamento a favore di Parte_1
della suddetta somma a titolo di conguaglio. CP_1
Parte attrice ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento della quota parte delle spese per la manutenzione e conservazione dei beni ereditari, di trascrizione dell'atto introduttivo e per il recupero della documentazione necessaria al giudizio pari a euro 1.676,48 (vedasi docc. 11, A e B fasc. attoreo)
pagina 7 di 9 e “del corrispettivo di circa 20 ore lavorative, da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa
e di giustizia, per tutte le attività svolte dall'attore e prodromiche al presente giudizio”.
In merito va rilevato che le spese di cui al riepilogo doc. A di parte attrice (non contestate) riguardano i costi sopportati per imposizioni fiscali sugli immobili in comunione e per la trascrizione della domanda giudiziale e attività connesse e devono essere poste a carico di entrambe le parti per metà ciascuno – con riferimento alle quali peraltro il convenuto si era già dichiarato disposto a rimborsarle con la memoria n. 2 – con la conseguenza che va condannato al pagamento di euro 725,74. CP_1
Tale importo risulta dalla seguente operazione [(€1.676,48 ÷ 2) – €112,50 acconto] in cui non si è tenuto conto della somma di euro 140,00 mancando una spiegazione della debenza di tale importo aggiunto dall'attore a titolo di “acconto” senza nulla specificare, come non si è tenuto conto della somma di euro 142,00 versata dal convenuto con bonifico (doc. 8 fasc. convenuto) perché riguardante spese diverse rispetto a quelle in esame (manutenzione immobile).
La domanda di pagamento del corrispettivo di 20 ore lavorative per attività prodromiche al giudizio va invece rigettata dato che non è stata data dimostrazione dell'esecuzione di tali attività per l'ammontante orario indicato né della loro consistenza.
Infine la domanda di risarcimento ex art. 96 comma 1 c.p.c. va rigettata perché requisito imprescindibile di tale tipo di responsabilità è la soccombenza totale che qui non vi è.
Spese di lite e di CTP vanno compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Le spese della consulenza tecnica, già liquidate in corso di giudizio, vanno poste a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando:
1) dichiara l'inammissibilità delle domande attoree di condanna di alla rifusione “delle CP_1 spese relative all'attività per ore n. 36 di manutenzione dei terreni siti in PA di Paese da quantificarsi nella misura che il Giudice riterrà equa e di giustizia” e di risarcimento del danno da svalutazione dei terreni siti in Sardegna perché tardive;
2) accerta la quota di comproprietà pari al 50% ciascuno spettante a e Parte_1 CP_1
nella comunione ereditaria in successione di;
Persona_1
3) dichiara lo scioglimento della comunione ereditaria;
4) assegna a , nato il [...] a [...], i seguenti immobili: Parte_1
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 2, via Sottana piano S1- T – cat A/2 classe 1, vani 5;
pagina 8 di 9 - fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 3, via Sottana piano 1, cat
A/2 classe 1, vani 5,5;
- fabbricato censito al Comune di Paese (TV), sez C, foglio 7 p.lla 274 sub 4, via Sottana piano T – cat
C/6 classe 2 mq 31;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 277;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 283;
- terreno censito al Comune di Paese (TV), NCT foglio 19 p.lla 286;
5) assegna a , nato il [...] a [...], i seguenti immobili (salvi i diversi patti CP_1
con terzi):
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 1;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 2;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 4;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 5;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 6;
- terreno censito al Comune di IT (NU) NCT foglio 18 p.lla 18;
6) condanna al pagamento a favore di della somma di euro 1.000,00 a Parte_1 CP_1
titolo di conguaglio;
7) condanna al pagamento a favore di della somma di euro 725,74; CP_1 Parte_1
8) rigetta tutte le altre domande;
9) spese di lite e di CTP compensate;
10) pone le spese della consulenza tecnica d'ufficio a carico delle parti in ragione del 50% ciascuno.
Bologna 28.11.2025
Il Giudice
dott. Cinzia Gamberini
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