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Sentenza 25 febbraio 2026
Sentenza 25 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Salerno, sez. IX, sentenza 25/02/2026, n. 984 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Salerno |
| Numero : | 984 |
| Data del deposito : | 25 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 984/2026
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032670324000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente/Appellante: l'avv. si riporta integralmente al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 12:39.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 22 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il numero 100 2024 0032670324000 e notificata in data 29 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno le chiedeva il pagamento di complessivi euro 243,83 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017 in relazione al Targa_1veicolo targato , come da prodromico avviso di accertamento n. 73417578918 ivi richiamato e asseritamente notificato il 29 marzo 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per i seguenti motivi: prescrizione triennale;
omessa notifica dell'indicato prodromico avviso di accertamento;
omessa notifica del cosiddetto avviso bonario di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973; difetto di motivazione. In data 4 agosto 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La regione Campania rimaneva contumace. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto, per giurisprudenza costante, al di fuori dell'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - dei tributi locali, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo. Pertanto, poiché nella fattispecie la ricorrente impugna una cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, la competenza risulta correttamente radicata innanzi a questa Corte. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 73417578918. La resistente regione Campania, alla quale il ricorso risulta ritualmente notificato in data 21 luglio 2025, non si è costituita in giudizio, e dunque non ha fornito prova della notifica all'odierna ricorrente di tale avviso di accertamento. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, atteso che, per giurisprudenza costante, in materia di riscossione delle imposte, dato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. L'accoglimento dell'indicato motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate da parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della lite, con distrazione in favore dell'Avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 278,00 a titolo di onorari, altre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge, Difensore_1con distrazione in favore dell'Avvocato .
Depositata il 25/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di SALERNO Sezione 9, riunita in udienza il 23/02/2026 alle ore 12:00 in composizione monocratica:
BOTTONI MARIA, Giudice monocratico in data 23/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3844/2025 depositato il 22/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 CF_Ricorrente_1 -
Difeso da Difensore_1 CF_Difensore_1 -
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Regione Campania - Centro Direzionale Isola C5 80133 Napoli NA
Email_2 elettivamente domiciliato presso
Ag.entrate - Riscossione - Salerno - Via San Leonardo N. 242 84122 Salerno SA
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 10020240032670324000 BOLLO 2017
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti:
Nominativo_1Ricorrente/Appellante: l'avv. si riporta integralmente al ricorso e ne chiede l'accoglimento. Resistente/Appellato: nessuno è presente alle ore 12:39.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso notificato in data 21 luglio 2025 e depositato in data 22 luglio 2025 Ricorrente_1 impugnava la cartella di pagamento in epigrafe indicata, recante il numero 100 2024 0032670324000 e notificata in data 29 maggio 2025, con la quale l'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno le chiedeva il pagamento di complessivi euro 243,83 a titolo di tassa automobilistica per l'anno d'imposta 2017 in relazione al Targa_1veicolo targato , come da prodromico avviso di accertamento n. 73417578918 ivi richiamato e asseritamente notificato il 29 marzo 2023. Parte ricorrente chiedeva annullarsi l'atto impugnato, con vittoria delle spese di lite, con distrazione, per i seguenti motivi: prescrizione triennale;
omessa notifica dell'indicato prodromico avviso di accertamento;
omessa notifica del cosiddetto avviso bonario di cui all'articolo 36-bis del d.P.R. 600/1973; difetto di motivazione. In data 4 agosto 2025 si costituiva in giudizio la resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, difendendo la legittimità del suo operato e chiedendo il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite. La regione Campania rimaneva contumace. Infine, depositate da parte ricorrente memorie illustrative, alla fissata udienza del 23 febbraio 2026, previa discussione orale, la lite era decisa mediante lettura del dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente deve essere rigettata l'eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla resistente Agenzia delle Entrate Riscossione, in quanto, per giurisprudenza costante, al di fuori dell'ipotesi - non ricorrente nel caso di specie - dei tributi locali, è territorialmente competente, ai sensi dell'art. 4, comma 1, del d.lgs. n. 546 del 1992, la Corte di Giustizia Tributaria di primo grado nella cui circoscrizione ricade la sede dell'agente del servizio di riscossione, pure se non coincidente con quella in cui ha sede l'Ufficio tributario che ha formato il ruolo. Pertanto, poiché nella fattispecie la ricorrente impugna una cartella emessa dall'Agenzia delle Entrate Riscossione di Salerno, la competenza risulta correttamente radicata innanzi a questa Corte. Parte ricorrente ha eccepito l'omessa notifica del prodromico avviso di accertamento n. 73417578918. La resistente regione Campania, alla quale il ricorso risulta ritualmente notificato in data 21 luglio 2025, non si è costituita in giudizio, e dunque non ha fornito prova della notifica all'odierna ricorrente di tale avviso di accertamento. Il ricorso deve, quindi, essere accolto, atteso che, per giurisprudenza costante, in materia di riscossione delle imposte, dato che la correttezza del procedimento di formazione della pretesa tributaria è assicurata mediante il rispetto di una sequenza procedimentale di determinati atti, con le relative notificazioni, allo scopo di rendere possibile un efficace esercizio del diritto di difesa del destinatario, l'omissione della notifica di un atto presupposto costituisce un vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto consequenziale notificato. L'accoglimento dell'indicato motivo di ricorso rende superfluo l'esame delle ulteriori doglianze avanzate da parte ricorrente. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, tenendo conto del valore della controversia, ricompresa nello scaglione fino a euro 1.100,00, nel valore minimo, attesa la non eccessiva complessità della lite, con distrazione in favore dell'Avvocato di parte ricorrente, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
La Corte così provvede: accoglie il ricorso e, per l'effetto, annulla l'atto impugnato;
condanna le parti resistenti, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 278,00 a titolo di onorari, altre spese generali al 15% ed oltre I.V.A. e cassa professionale, se dovute, come per legge, Difensore_1con distrazione in favore dell'Avvocato .