TRIB
Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 02/12/2025, n. 1799 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1799 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 445/2025 RG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad Avviso di
Addebito
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Roma n. 291, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giangiuseppe C.F._1
Corigliano del Foro di Taranto (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso in riassunzione depositato presso l'intestato Tribunale il 23/1/2025,
proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. 39720230016674522 Parte_1 notificato al ricorrente a mezzo PEC il 19/12/2023, per € 4100,11 per omesso pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2018.
2.Il ricorso veniva presentato in data 29/1/2023 innanzi al Tribunale di Roma, il quale con ordinanza del 23/10/2024 si dichiarava incompetente per territorio, indicando il termine di 3 mesi per la riassunzione. Il ricorso veniva riassunto tempestivamente innanzi al Tribunale di
Velletri in data 23/1/2025.
3.Con il ricorso l'opponente chiedeva:“ - In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230016674522000, emanato dall Controparte_1
, sede di Roma Tuscolana;
[...]
In via subordinata: accertare e dichiarare, con ogni miglior formula la non debenza, anche parziale, delle somme di cui al predetto avviso di addebito.
Vinte spese ed onorari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti
4.L' si costituiva nel presente giudizio con memoria del 10/11/2025 per chiedere: “-in CP_2 via principale dichiarare inammissibile l'opposizione;
-in via subordinata, respingersi la stessa, confermando l'avviso di addebito opposto;
CP_
condannarsi in ogni caso parte opponente al pagamento in favore dell' di contributi e somme aggiuntive come quantificate nell'avviso di addebito opposto, oltre ulteriori some aggiuntive maturate e maturande sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
2 5. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 2/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
Tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono eccezioni formali riguardanti: la notifica dell'AVA, i requisiti formali dell'atto e il vizio di motivazione.
Per i vizi formali dell'Avviso di Addebito l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, che ai sensi dell'art 617 cpc deve proporsi entro venti giorni dalla notifica.
Nel caso di specie il ricorso è stato proposto innanzi al Tribunale di Roma – incompetente per territorio- oltre il 20° giorno.
7. In ordine alla eccepita decadenza dal potere di riscossione ex art 25 dlgs. vo 46/1999 per cui l' avrebbe dovuto per i contributi anno 2018 procedere alla notifica dell'avviso entro CP_2 il 31/12/2019, si osserva che la decadenza è processuale, ma non sostanziale come chiarito dalla Corte di legittimità secondo cui: “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale CP_2 della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito” (cfr. Cass. Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726 ), ne consegue che l' non ha perso il diritto all'accertamento del credito in sede giudiziaria. CP_2
8. Dunque l'intervenuta decadenza processuale non esclude il potere-dovere di accertamento giurisdizionale del credito azionato dall'Istituto; nel caso di specie il credito si riferisce ad una omissione contributiva dell'anno 2018 dovuta in relazione alla sua legittima iscrizione alla
Gestione Commercianti, in quanto titolare di ditta individuale di commercio di prodotti ortofrutticoli;
la notifica dell'avviso di addebito del 19/12/2023 (v. doc. n1 allegato memoria
) esclude l'intervenuta prescrizione, peraltro non rilevabile d'ufficio e non eccepita da CP_2
3 parte ricorrente. Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_2
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4100,11 compreso nel I scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
10. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_2 in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VELLETRI
SEZIONE LAVORO
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Velletri, dott.ssa Veronica Vaccaro, all'esito dell'udienza del 2 dicembre 2025 ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 445/2025 R.G.L., avente ad oggetto: opposizione ad Avviso di
Addebito
PROMOSSA DA
, nato a [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Roma n. 291, C.F. rappresentato e difeso dall'Avv. Giangiuseppe C.F._1
Corigliano del Foro di Taranto (C.F. ), giusta procura allegata al C.F._2 ricorso;
- Ricorrente -
CONTRO
, in persona del suo Controparte_1
Presidente pro tempore, con sede in Roma, via Ciro il Grande, 21 (C.F. ), P.IVA_1 rappresentato e difeso dall'avv. Simona Miglio (c.f. ), in virtù di C.F._3 procura generale alle liti a rogito del dott. Notaio in Fiumicino, Repertorio n. Persona_1
37875 e Raccolta n. 7313 del 22.03.2024, allegata alla memoria di costituzione;
- Resistente – MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
1.Con ricorso in riassunzione depositato presso l'intestato Tribunale il 23/1/2025,
proponeva opposizione all'Avviso di Addebito n. 39720230016674522 Parte_1 notificato al ricorrente a mezzo PEC il 19/12/2023, per € 4100,11 per omesso pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione Commercianti per l'anno 2018.
2.Il ricorso veniva presentato in data 29/1/2023 innanzi al Tribunale di Roma, il quale con ordinanza del 23/10/2024 si dichiarava incompetente per territorio, indicando il termine di 3 mesi per la riassunzione. Il ricorso veniva riassunto tempestivamente innanzi al Tribunale di
Velletri in data 23/1/2025.
3.Con il ricorso l'opponente chiedeva:“ - In via principale e nel merito: accogliere il presente ricorso e conseguentemente, dichiarare la nullità e/o l'illegittimità dell'avviso di addebito n. 39720230016674522000, emanato dall Controparte_1
, sede di Roma Tuscolana;
[...]
In via subordinata: accertare e dichiarare, con ogni miglior formula la non debenza, anche parziale, delle somme di cui al predetto avviso di addebito.
Vinte spese ed onorari.” per i motivi indicati in ricorso da intendersi qui ripetuti e trascritti
4.L' si costituiva nel presente giudizio con memoria del 10/11/2025 per chiedere: “-in CP_2 via principale dichiarare inammissibile l'opposizione;
-in via subordinata, respingersi la stessa, confermando l'avviso di addebito opposto;
CP_
condannarsi in ogni caso parte opponente al pagamento in favore dell' di contributi e somme aggiuntive come quantificate nell'avviso di addebito opposto, oltre ulteriori some aggiuntive maturate e maturande sino al saldo.
Con vittoria di spese, competenze ed onorari” per i motivi indicati in memoria da intendersi qui riportati e trascritti.
2 5. La prima udienza di trattazione veniva fissata e celebrata il 2/12/2025 e all'esito – a seguito di discussione orale - veniva emessa sentenza con motivazione contestuale.
L'istruttoria della causa si estrinsecava nella documentazione offerta dalle parti.
2. In fatto e in diritto
6. Il ricorso è inammissibile, poiché tardivamente proposto.
Tutte le eccezioni sollevate da parte ricorrente sono eccezioni formali riguardanti: la notifica dell'AVA, i requisiti formali dell'atto e il vizio di motivazione.
Per i vizi formali dell'Avviso di Addebito l'opposizione deve qualificarsi come opposizione agli atti esecutivi, che ai sensi dell'art 617 cpc deve proporsi entro venti giorni dalla notifica.
Nel caso di specie il ricorso è stato proposto innanzi al Tribunale di Roma – incompetente per territorio- oltre il 20° giorno.
7. In ordine alla eccepita decadenza dal potere di riscossione ex art 25 dlgs. vo 46/1999 per cui l' avrebbe dovuto per i contributi anno 2018 procedere alla notifica dell'avviso entro CP_2 il 31/12/2019, si osserva che la decadenza è processuale, ma non sostanziale come chiarito dalla Corte di legittimità secondo cui: “L'art. 25 d.lgs. n. 46 del 1999 prevede una decadenza processuale e non sostanziale e che l'iscrizione a ruolo è solo uno dei meccanismi che la legge accorda all' per il recupero dei crediti contributivi, un eventuale vizio formale CP_2 della cartella o il mancato rispetto del termine di decadenza previsto ai fini dell'iscrizione a ruolo comporta soltanto l'impossibilità, per l'istituto, di avvalersi del titolo esecutivo, ma non lo fa decadere dal diritto di chiedere l'accertamento, in sede giudiziaria, dell'esistenza e dell'ammontare del proprio credito” (cfr. Cass. Ordinanza 29 ottobre 2019, n. 27726 ), ne consegue che l' non ha perso il diritto all'accertamento del credito in sede giudiziaria. CP_2
8. Dunque l'intervenuta decadenza processuale non esclude il potere-dovere di accertamento giurisdizionale del credito azionato dall'Istituto; nel caso di specie il credito si riferisce ad una omissione contributiva dell'anno 2018 dovuta in relazione alla sua legittima iscrizione alla
Gestione Commercianti, in quanto titolare di ditta individuale di commercio di prodotti ortofrutticoli;
la notifica dell'avviso di addebito del 19/12/2023 (v. doc. n1 allegato memoria
) esclude l'intervenuta prescrizione, peraltro non rilevabile d'ufficio e non eccepita da CP_2
3 parte ricorrente. Per tutti i motivi sin qui esposti il ricorso è infondato e per l'effetto va rigettato.
3. Le spese di lite.
9. Atteso l'esito della lite, condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore dell' che liquida, in applicazione della tabella n. 4 (cause di previdenza del DM CP_2
55/2014, così come successivamente modificato dal DM n. 37/2018 e dal DM n. 147/2022) ritenuta la causa di valore pari a € 4100,11 compreso nel I scaglione, come segue:
1) fase di studio della controversia: 131,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 65,50 euro
2) fase introduttiva del giudizio: 121,00 € ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a 60,50 €
3) fase decisionale: 247,00 ridotta del 50% per la non complessità dell'attività svolta a
123,50 € per un totale di 249,50 €
10. Per l'effetto, condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di CP_2 che liquida in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Velletri, in funzione di Giudice del Lavoro, disattesa ogni ulteriore domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe indicato, così statuisce:
- rigetta il ricorso;
- condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di lite in favore di che liquida CP_2 in € 249,50, oltre al rimborso spese forfettarie del 15%, oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Così deciso in Velletri, il 2 dicembre 2025.
Il Giudice del Lavoro dott.ssa Veronica Vaccaro
4 5