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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 09/09/2025, n. 30436 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30436 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
In nome del Popolo Italiano TERZA SEZIONE PENALE Composta da NE RE - Presidente - Sent. n. sez. 950/2025 ALDO ACETO - Relatore - UP - 04/06/2025 AN EN R.G.N. 5550/2025 ON OR ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente sui ricorsi proposti da: MA MO nato a [...] il [...], TC Anguile' RE Andre' VE nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 31/01/2024 della Corte d'appello di Napoli;
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO Esposito che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. MAtina Emilia Scalia e Avv. MAcello Bana, per TC Anguile' RE Andre' VE, e Avv. Vincenzo Maiello, per MA MO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei relativi ricorsi. 1.TC NG RE RÈ VE e MA MO ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 31 gennaio 2024 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del 4 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha ridotto la pena nella misura di due anni di reclusione e 34.017.880 euro ciascuno, ha Penale Sent. Sez. 3 Num. 30436 Anno 2025 Presidente: RE NE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 04/06/2025 2 concesso ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha revocato la confisca della somma di euro 61.500 sequestrata all’MA, ha confermato nel resto la loro condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b), commi 3 e 4, legge n. 504 del 1995. Si contesta, in particolare, agli odierni ricorrenti, all’MA quale amministratore unico della società OL Srl, al TC NG quale socio al 48% della NC DI LT nonché direttore della controllata NC DI Service LT, di aver sottratto all’accertamento e al pagamento dell’accisa prodotti petroliferi in quantità superiori a duemila chilogrammi. Secondo l’editto accusatorio: (i) la società NC DI Service LT cedeva carburante (che documentalmente appariva provenire dalla Spagna) in sospensione di imposta a due società “schermo” (GA MA LT e MA KS LT) che a loro volta lo cedevano alla RA International Limited Business LT, società esterovestita in quanto amministrata in Italia e totalmente quivi operante;
(ii) la RA International Limited Business LT importava dall’estero il gasolio acquistato da GA MA LT e MA KS LT con diverse navi provenienti dalla Spagna che scaricavano il prodotto, in sospensione di imposta, direttamente presso il deposito fiscale della società OL Srl sito nel porto di Napoli;
(iii) il carburante veniva poi formalmente ceduto dalla RA International Limited Business LT a compiacenti società cartiere, sempre in sospensione di imposta e solo documentalmente, che a loro volta distribuivano il prodotto, sempre e solo documentalmente, a vari depositi commerciali intestati a società che immettevano il prodotto sul mercato rivendendolo, in evasione di accisa, a distributori di carburante su strada;
(iv) di fatto il prodotto, una volta scaricato presso il deposito fiscale della OL, veniva direttamente caricato sulle autobotti e trasportato ai depositi commerciali senza il passaggio intermedio delle società cartiere;
(v) in tal modo, nel solo periodo 27/02/2019-07/05/2019 erano stati sottratti al pagamento delle accise 27.548.305 litri di gasolio (pari a 23.002.835 chilogrammi) con evasione dell’imposta nella misura di euro 17.008.940. Il fatto è contestato come commesso in Napoli e altri luoghi, dal 27 febbraio 2019 con condotta in atto. 2.TC NG RE RÈ VE articola nove motivi. 2.1.Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 2, legge n. 504 del 1995, e 6, par. 3, lett. d), Direttiva (UE) 2020/262 (recepita con d.lgs. n. 180 del 2021), nonché l’errata applicazione della disciplina della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise in regime di sospensione di imposta. Dopo aver ampiamente illustrato la differenza tra immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa e immissione in libera pratica, il regime dei depositi fiscali, il fatto costitutivo dell’obbligazione doganale (l’effettiva immissione in 3 consumo del prodotto che coincide con la sua estrazione dal deposito, con esclusione, all’epoca del fatto, dell’importazione), conclude, al riguardo, che non sussiste nel caso di specie l’immissione in consumo dei prodotti sequestrati con conseguente insussistenza dell’obbligo del pagamento delle accise. Aggiunge che, in ogni caso, il sequestro del prodotto estingue l’obbligazione doganale e ricorda che il 17 luglio 2019 il carburante era stato sequestrato. 2.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla individuazione, nella società NC, del soggetto passivo dell’obbligazione doganale che, stando a quanto afferma la stessa Guardia di Finanza, avrebbe dovuto invece individuarsi nella società OL, al più ravvisando una solidarietà passiva di RA. 2.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento in capo al ricorrente di un potere di controllo sulla filiera commerciale che la stessa sentenza attribuisce, contraddittoriamente (appunto), ad Alì NI, ritenuto il vero gestore di NC ed RA e reale dominus dell’operazione. Tali contrastanti conclusioni si fondano sulla consulenza tecnica del dott. Patrizio Falanga che non cita nemmeno il segmento di condotta che coinvolge la NC. 2.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 1253 e segg. cod. civ. e la mancanza di motivazione relativamente alla specifica doglianza devoluta in appello circa il fatto che il patto di riservato dominio sulle merci trasportate alle società GA MA LT e MA KS LT non determina alcuna “signoria di fatto” sull’intera operazione. Osserva che nella vendita con patto di riservato dominio (contratto molto diffuso nel commercio internazionale dei prodotti petroliferi) il rischio di perimento o danneggiamento del bene compravenduto si trasferisce all’acquirente al momento della consegna in considerazione del fatto che il bene passa nella sfera di disponibilità dell’acquirente che ne assume il controllo, assolvendo il patto alla sola funzione di garantire il pagamento del bene, adempimento al quale la NC avrebbe subordinato lo svincolo dal deposito di OL. Questa è l’unica funzione del “placet” che NC si riservava. 2.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riferimento alla consapevolezza del ricorrente di concorrere nel reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), commi 3 e 4, legge n. 504 del 1995. Il travisamento riguarda le annotazioni della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane dalle quali risulta non solo che NC ha sempre rivenduto il carburante alla società MA KS ad un prezzo superiore a quello di acquisto dalla Repsol DI S.A., ma che anche MA KS operava un ricarico sulla successiva vendita a RA. Ciò esclude che il ricorrente fosse a conoscenza della sorte del carburante una volta uscito dal deposito di OL e in 4 ogni caso toglie consistenza all’argomento accusatorio legato alla natura antieconomica delle transazioni commerciali, quantomeno di quelle successive alle vendite di NC. Il prezzo di vendita praticato da RA a LP è argomento che non può provare la consapevolezza del ricorrente che a quella transazione era completamente estraneo. 2.6.Con il sesto motivo deduce l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. sotto il profilo della mancata riduzione della pena pecuniaria (fissata in misura pari al triplo delle accise che si affermano evase) coerentemente con l’intervenuta riduzione, di un quarto, della pena detentiva e della mancanza di motivazione sul punto. 2.7.Con il settimo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui prevede una pena pecuniaria proporzionale (la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore, in ogni caso, a 7.746 euro) senza alcun limite edittale. 2.8.Con l’ottavo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui equipara la forma tentata del reato a quella consumata. 2.9.Con il nono motivo deduce la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate in appello con argomenti (il leale e costruttivo comportamento processuale improntato ad evitare ogni condotta ostruzionistica o dilatoria;
il proprio ruolo defilato;
il contributo conoscitivo apportato mediante l’arricchimento del compendio probatorio) liquidati dalla Corte di appello con motivazione apparente e tautologica. 2.10.Il 29 maggio 2025 è pervenuta una articolata memoria difensiva, a firma dell’Avv. MAcello Bana, di replica alle richieste del Procuratore generale. 3.MA MO articola quattro motivi. 3.1.Con il primo deduce la violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla omessa acquisizione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che, nell’ambito di altro procedimento, ha applicato la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di RE OS ed altri per reati consumati a margine dell’attività del deposito fiscale LP S.r.l. la società che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe beneficiato del contributo concorsuale del ricorrente. In particolare, il procedimento riguarda i reati commessi “a valle” della fornitura del prodotto petrolifero da RA a LP. Si tratta, afferma, di prova scoperta dopo il giudizio di primo grado e comunque di prova decisiva idonea a disarticolare la logica e il contenuto dell’imputazione poiché il cd. “Sistema LP” (ignoto ai 5 Giudici di questo processo) era finalizzato ad evadere l’IVA, non le accise il cui regolare assolvimento costituiva presupposto strutturale e indefettibile della operatività del sistema, pena la revoca delle licenze, non potendo essere valorizzato in senso contrario il contingente mancato pagamento delle accise stesse avvenuto per cause del tutto estemporanee (gli accertamenti della GdF presso l’LP). Il rigetto della Corte di appello si fonda su motivazione apparente e contraddittoria che ha omesso di confrontarsi con le ragioni della richiesta, con la sua causa petendi. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, e il vizio di motivazione apparente in relazione al ritenuto trasferimento sulle società cartiere degli obblighi relativi al pagamento delle accise in realtà esigibili solo all’atto della immissione in consumo del prodotto petrolifero e, dunque, dalla LP, titolare del deposito fiscale cedente. Le cartiere, in questo caso, hanno agito in regime di sospensione dell’IVA (non delle accise) con l’intento di evaderla. L’intero meccanismo - ribadisce - era finalizzato all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto non delle accise perché il loro mancato pagamento avrebbe comportato la revoca della licenza del deposito fiscale, ciò che ha indotto il ricorrente a confidare sulla affidabilità della contribuente LP, titolare di licenza dal 2016. 3.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 40 d.lgs. n. 504 del 1995. Sotto un primo profilo sostiene che l’omesso pagamento dell’accisa non è di per sé punito dall’art. 40, cit., che sanziona solo quello scaturito da condotte fraudolente (assenti nel caso di specie). Un diverso approdo ermeneutico si risolve in una insidiosa violazione del principio di legalità. Sotto un diverso profilo deduce il malgoverno dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto il concorso nel reato omissivo istantaneo proprio del soggetto obbligato al pagamento delle accise attribuendo valore indiziante alle mail e chat intercorse con il legale rappresentante di RA (Alì IC). Tali corrispondenze riguardano cessioni effettuate nel febbraio 2019 per le quali LP avrebbe assolto l’obbligo del pagamento dell’accisa il seguente 20 marzo. Inoltre, trattandosi di reato omissivo proprio di natura istantanea, si sarebbe dovuto ravvisare in capo al concorrente una posizione di garanzia (inesistente nel caso di specie) o una condotta di istigazione o un accordo con l’autore del reato del tutto insussistenti. 3.4.Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 43, 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, il travisamento delle prove (attestante l’assolvimento delle accise da parte di LP fino al 16 aprile 2019 6 e la reale finalità dell’intero meccanismo) e la motivazione apparente circa il dolo di concorso dedotto in appello sotto il profilo della mancanza di consapevolezza del ricorrente dell’evasione delle accise in costanza di regolare funzionamento del codice dell’accisa di LP per tutto il periodo di fornitura a quest’ultima. 4.Gli argomenti dedotti da MA MO con il quarto motivo sono oggetto di motivi nuovi con cui viene ulteriormente ribadito il travisamento dei messaggi scambiati con IC Alì il 20 febbraio 2019. 5.Con memoria del 26 maggio 2025 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 6.Con memoria del 29 maggio 2025 il difensore di TC NG RE RÈ VE, Avv. MAcello Bana, ha replicato alle richieste del PG insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso. 1.I ricorsi sono infondati. 2.Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che: 2.1.NC, rappresentata da TC NG RE RÈ VE, acquistava carburante dalla società Repsol DI S.A. e rivendeva il prodotto alle società cartiere GA o MA KS;
2.2.MA KS rivendeva il prodotto a RA (rappresentata da Alì IC) che si avvaleva del deposito fiscale della società OL (rappresentata da MA MO); 2.3.RA rivendeva il carburante alla LP che aveva un proprio deposito fiscale a Locri e successivamente alla società ON che si avvaleva del deposito fiscale della Calor Service S.r.l.; 2.4.il carburante, però, non veniva mai scaricato a Locri ma reimmesso in circolazione con “documenti di comodo” e trasferito a società “cartiere” (Scevola, Pa.Gi Trasporti S.r.l., Pandora Petroli S.r.l.) che provvedevano a consegnare il prodotto ai punti vendita (si dà atto, in motivazione, dei servizi di osservazione e di ripresa video che avevano accertato l’uscita del carburante dal deposito OL documentalmente diretto a LP ma ivi mai recapitato, né scaricato); 2.5.il trasferimento (fittizio) dal deposito fiscale di OL a quello di LP avveniva in sospensione di accisa (trattandosi del trasferimento da un 7 deposito fiscale ad un altro) laddove la consegna alle società cartiere incaricate della distribuzione finale avveniva in evasione dell’imposta; 2.6.NC e RA erano unitariamente rappresentate in Italia da Alì IC, ritenuto il reale dominus dell’intera operazione;
2.7.RA, infatti, è società esterovestita con sede fittizia a Malta, in un appartamento nel quale hanno sede numerose altre società offshore;
2.8.NC e RA erano una cosa sola come si desume dal fatto che Alì nel corso di una conversazione intercettata aveva affermato che “in Italia, NC sono io”; 2.9.TC NG RE RÈ VE era a conoscenza del meccanismo di evasione fiscale (anzi, ne era il primo promotore) perché acquistava il gasolio ad un costo che sul mercato italiano non avrebbe potuto essere competitivo se non prevedendo, a monte, di realizzare la vendita e il consumo in assenza del pagamento dell’imposta; in particolare, RA acquistava ad un prezzo unitario di euro 603,00 e rivendeva a LP al prezzo sensibilmente inferiore di euro 534,00 più basso di quello al quale NC acquistava (euro 555,33); 2.10.questo meccanismo aveva consentito l’evasione dell’IVA (non pagata dalle società cartiere) e delle accise, mai versate dagli esercenti dei depositi fiscali. 2.11.Quanto al consapevole e volontario contributo dei ricorrenti nella consumazione del reato, la Corte di appello ha richiamato il principio affermato da Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903 - 01, secondo cui, in tema di evasione dell'IVA mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente. Ha quindi desunto la partecipazione dei ricorrenti al meccanismo complessivo facendo leva sul pieno controllo che ciascuno di essi aveva della fase nella quale interveniva e così l’MA quale legale rappresentante di OL e interlocutore diretto di LI IC, TC NG RE RÈ VE quale amministratore di NC e primo acquirente del carburante ceduto alle cartiere. 2.12.Con riferimento all’MA ha indicato ulteriori indici della sussistenza del dolo;
in particolare: 8 2.13.l’emissione di documenti di trasporto “compiacenti” nei quali era indicato il deposito di LP quale destinatario del carburante in uscita da OL;
2.14.la stipula di un contratto di warrant storage (patto di riservato dominio) che garantiva a RA una consistente riserva sui depositi di carburante di OL, contratto che - ad avviso degli inquirenti - rendeva la società di MA luogo di esercizio di RA;
2.15.la sostituzione, il 21 giugno 2019, di LP (all’indomani della verifica fiscale presso quest’ultima) con la società Istituto Servizi Italia Sia, peraltro cessata già il 16 giugno 2019; 2.16.la corrispondenza e le chat con l’Alì intercorse il 20 febbraio 2019 e, tra queste, la mail indirizzata da RA a OL nella quale si indicava come destinataria finale del gasolio la cartiera Scevola, la immediata richiesta di OL di una mail correttiva, la risposta di Alì che ingiuriava via chat gli autori della mail che smascherava il meccanismo fraudolento;
mail e chat intervenute nel periodo in cui MA e Alì stavano individuando il secondo deposito fiscale e l’MA aveva acconsentito alla richiesta di Alì di non pesare il gasolio;
2.17.il messaggio del 7 maggio 2019 con cui Alì diceva all’MA che darebbe stato meglio se il gasolio fosse rimasto nei depositi della Pa.Gi. (a conferma della consapevolezza del fatto che il carburante non veniva recapitato presso LP); 2.18.gli esiti della perquisizione effettuata il 17 luglio 2019 presso OL (tra i quali il rinvenimento di un appunto di FA MA nel quale si indica la percentuale di guadagno derivante dal riciclaggio); 2.19.l’MA era il diretto interessato perché obbligato al pagamento delle accise;
2.20.il legale rappresentante di Pa.Gi aveva riferito di non conoscere la società RA, di non aver avuto contatti con LP, ma di aver cominciato con OL. 2.21.Quanto al TC NG RE RÈ VE, la Corte di appello ha indicato i seguenti elementi: 2.22.NC (schermata in Italia da RA) metteva il capitale e trasferiva il carburante (in sospensione di imposta); 2.23.il trasferimento veniva effettuato tramite cartiere che rivendevano a RA (Alì sosteneva che NC in Italia era lui, così rivelando di agire nell’interesse dell’investitore); 2.24.NC - attraverso RA - non pagava l’imposta e poteva così praticare un prezzo competitivo sul mercato (LP acquistava ad un prezzo più basso di quello al quale NC acquistava il prodotto petrolifero); 2.25.la stipula del contratto di Storage Warrant che obbligava l’MA a svincolare il gasolio depositato presso OL solo dopo il placet di NC, così 9 evidenziando il controllo da parte di quest’ultima di tutte le fasi della filiera commerciale e la natura fittizia dei passaggi intermedi finalizzati solo a schermare l’identità dell’importatore; il contratto serviva anche a esercitare la vigilanza sull’operato di Alì che in Italia agiva per conto di TC NG RE RÈ VE. 3.Prima di esaminare i ricorsi, è necessario ricordare (e ribadire) che: 3.1.l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); 3.2. l’illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 3.3. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.4. il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi 10 a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); 3.5. la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01); 3.6. è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione); 3.7. l’indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.8.il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento 11 impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 3.9. quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 3.10.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 3.11.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la 12 propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 4.Il ricorso di TC NG RE RÈ VE. 4.1.Il primo motivo è infondato. 4.2.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, nella versione vigente ratione temporis, per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge - per quanto qui rileva - al momento della loro importazione nel territorio dello Stato e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (comma 2). L’art. 2, comma 2, lettere da a) ad e), indica i casi in cui il prodotto si considera immesso in consumo (tra questi, per quanto qui rileva, lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo). Obbligati al pagamento dell’accisa sono: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i garanti del pagamento o colui nei cui confronti si verificano i presupposti per la esigibilità dell’imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 d.lgs. n. 504 del 1995; c) in caso di importazione e ingresso irregolare, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione (art. 2, comma 4, nella versione vigente ratione temporis). 4.3.Non si considera immesso in consumo il prodotto detenuto nei depositi fiscali autorizzati (artt. 1, lett. e ed f, 5 d.lgs. n. 504 del 1995) e destinato ad altro deposito fiscale o un destinatario registrato (art. 6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504, cit.). La detenzione ed il trasporto vengono effettuati in regime di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 504 del 1995. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. La circolazione in regime sospensivo deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico (cd. e-DAS) emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo. Il depositario autorizzato mittente è tenuto a 13 fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti;
in alternativa, la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra costoro. La garanzia può essere prestata anche dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente. L’accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti da parte del destinatario e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. Il destinatario registrato deve comunque fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi. 4.4.Al di fuori dei casi di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale dei prodotti che si trovano in regime sospensivo, in caso di irregolarità o di infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo l’accisa, per quanto qui rileva, è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo (art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504 del 1995). 4.5.Così sommariamente ricostruita la normativa in tema di costituzione del rapporto tributario obbligatorio, individuazione del (o dei) soggetto(i) passivo(i) di imposta, nonché esigibilità dell’imposta stessa, risulta chiaramente infondato il rilievo difensivo laddove non considera che l’uscita del prodotto dal deposito fiscale verso destinazioni ignote, diverse da quelle documentate dalla documentazione richiesta, comporta il venir meno del regime di sospensione dell’imposta e la sua immediata esigibilità da parte del depositante e dalle altre persone indicate dall’art. 7, comma 1, lett. a, cit. Lo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo si considera sempre immissione in consumo (art. 2, comma 2, lett. a, cit.). In questa sede non rileva la distinzione tra “immissione in libera pratica” e “immissione in consumo” (sulla quale il ricorrente si dilunga) perché la traccia accusatoria fa riferimento proprio alla immissione in consumo quale condotta integratrice la fattispecie penale contestata. Che un prodotto depositato all’interno di un deposito fiscale autorizzato non è considerato immesso in consumo (e non è perciò ancora soggetto ad accisa) è fatto non controverso ma non si può arrestare l’indagine al fatto “statico” del deposito perché l’imputazione pone il tema dello svincolo irregolare dal deposito quale immissione in consumo e dunque fatto costitutivo dell’obbligazione fraudolentemente elusa. 4.6.È manifestamente infondata la deduzione che il sequestro del prodotto oggetto di accisa determina l’estinzione dell’obbligazione doganale e, di conseguenza, del reato. 14 4.7.Ai sensi dell’art. 124, § 1, lett. e), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, il sequestro o la confisca delle merci soggette a dazi all'importazione o all’esportazione comporta l’estinzione dell’obbligazione doganale. Ciò nondimeno il § 2 della stessa norma stabilisce che l'obbligazione doganale non è considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni. Sicché è destituita di fondamento la deduzione difensiva secondo la quale il prodotto petrolifero non si può considerare immesso in consumo perché sequestrato. Così ragionando, oltretutto, il sequestro penale (che precede il fatto) verrebbe considerato causa di estinzione del reato benché non espressamente previsto dalla legge (e ciò senza considerare che solo una parte del prodotto è stata sequestrata). 4.8.Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente costituendone tema comune la responsabilità del ricorrente per il reato a lui ascritto. 4.9.Va in primo luogo sgombrato il campo da un equivoco (nel quale cade anche l’MA); trattandosi del reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, sostenere che l’imputato non è il soggetto passivo di imposta è argomento doppiamente fallace: sia perché la condotta tipizzata riguarda la sottrazione dei prodotti energetici all’accertamento o al pagamento dell’accisa e può dunque essere commessa da chiunque, non solo dal soggetto passivo di imposta;
sia perché, essendo contestato il concorso nel reato, ciò che rileva è l’apporto che il singolo concorrente fornisce per garantire il risultato finale. Occorre verificare se ed in che modo la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sia riconducibile sul piano causale alla condotta del concorrente e sia da questi preveduto e voluto come conseguenza della propria azione (o omissione). Non senza dimenticare che, come visto, l’accisa è esigibile anche «da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo» (art. 7, cit.). Come correttamente ricordato anche dal PG, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01; Sez. 3, n. 15 10909 del 07/02/2007, De Patre, Rv. 236089 - 01; Sez. 3, n. 36969 del 15/06/2005, Bianchi, Rv. 232478 - 01). 4.10.Ciò che rileva, pertanto, è l’oggettiva esistenza di una obbligazione tributaria (altrettanto oggettivamente evasa) e la individuazione di colui o coloro che hanno contribuito a sottrarne l’oggetto all’accertamento dell’imposta e/o al relativo pagamento. È questione di fatto che può essere dedotta in questa sede nei termini e negli stretti limiti indicati dal § 3 che precede, non potendo essere supportata dal richiamo ad atti delle indagini preliminari dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento e fermo restando che la valutazione della Corte di cassazione sulla tenuta logica della motivazione si arresta sulla soglia della non manifesta illogicità della motivazione stessa. 4.11.La Corte di appello ha indicato le ragioni dell’affermato coinvolgimento del ricorrente nei termini già sopra indicati. Il ragionamento dei Giudici territoriali non è né contraddittorio, né manifestamente illogico e non può essere sindacato facendo riferimento al contenuto di prove delle quali - come detto - non viene nemmeno dedotto (correttamente) il travisamento decisivo. 4.12.Che il trasferimento del prodotto avvenisse tramite società cartiere (il G.i.p. le aveva descritte come “primo livello della catena”) è questione nemmeno contestata dal ricorrente (egli stesso in qualche modo lo riconosce: pag. 16 della sentenza impugnata), così come non è contestata la circostanza che RA fosse una società esterovestita. 4.13.La Corte di appello ne trae la conseguenza che tali passaggi intermedi fossero finalizzati a schermare il reale dominio della filiera non essendoci altra (e non essendo mai stata fornita) ragionevole spiegazione sulla necessità di tali passaggi. Tale considerazione, se si salda con la circostanza che Alì (amministratore di RA) rivendicava contemporaneamente di rappresentare (e gestire) la NC in Italia («la NC in Italia sono io») rende non manifestamente illogica né contraddittoria la conclusione che l’intera operazione fosse concordata o pianificata con l’odierno ricorrente che della NC era il rappresentante (così lo qualifica la Corte di appello, senza contestazioni sul punto) e che finanziava l’intera operazione (la rivendicazione dell’Alì, limitata all’Italia, non è affatto incompatibile, sul piano logico, con la concorrente signoria del ricorrente sull’intera operazione nata fuori dall'Italia). In questo contesto, l’interpretazione del contratto di Storage Warrant quale strumento per conservare il dominio sul prodotto ceduto a RA non è manifestamente infondata ed è questione che, come detto, non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione non manifestamente illogica. E’ un dato di fatto che RA (società esterovestita) gestiva il deposito fiscale di OL nei termini indicati dalla Corte di appello disponendo in ordine all’uscita del prodotto. Sottolineare, come fa il ricorrente, che il prezzo di vendita praticato da NC a MAtankship fosse superiore a quello di acquisto e che dunque non gli si 16 può attribuire la responsabilità della vendita finale del prodotto ad un prezzo inferiore è circostanza tutt’altro che risolutiva considerata la natura di cartiera di quest’ultima società. Il dedotto travisamento, pertanto, non è decisivo perché non solo non è in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio ma si concilia perfettamente con la tesi accusatoria secondo cui le società cartiere hanno assolto all’unica funzione di “schermare” il reale dominus e finanziatore dell’intera operazione. Le negoziazioni (solo) formalmente inappuntabili sul piano economico si inseriscono perfettamente in questo meccanismo che la Corte di appello ha ben spiegato. 4.14.Il sesto motivo è infondato. 4.15.Il ricorrente cita Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione. In motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico- giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva. 4.16.Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono i presupposti indicati dalla sentenza invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze perché la pena- base applicata dalla Corte di appello è pari al medio edittale del reato nella forma aggravata ai sensi del quarto comma dell’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 e dunque in misura tutt’altro che prossima al minimo ma anzi pari a tre volte il minimo stesso, allo stesso modo con cui è stata applicata la multa. 4.17.La questione di legittimità costituzionale posta con il settimo motivo non è rilevante (ed è comunque manifestamente infondata) sia perché al ricorrente è stata applicata la multa pari a tre volte l’imposta evasa, sia perché la fattispecie sanzionatoria prevede un limite minimo ed un limite massimo alla applicazione della pena pecuniaria sicché è un fuor d’opera evocare inesistenti automatismi applicativi e la conseguente lesione del principio di proporzionalità. 4.18.Anche la questione posta con l’ottavo motivo è irrilevante poiché nel caso di specie non si verte in ipotesi di delitto tentato, bensì di delitto consumato. 4.19.Il nono motivo è infondato. 4.20.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto il cui mancato riconoscimento il giudice di merito deve giustificare poiché, non 17 diversamente da quelle “tipizzate”, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego, pertanto, può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4.21.Nel caso di specie, la Corte di appello ha negato la applicazione delle circostanze attenuanti generiche osservando che la dedotta “collaborazione” del ricorrente si era limitata al (pur legittimo) esercizio del diritto di difesa (l’essersi sottoposto a interrogatorio e aver prodotto la documentazione in proprio possesso) senza però tradursi in un contributo conoscitivo dei fatti oggetto di indagini e che, per converso, il suo ruolo era stato tutt’altro che trascurabile considerato che era il primo finanziatore dell’intera operazione. 4.22.Il ricorrente se ne duole (lo ha fatto anche in sede di odierna discussione) contestando i fatti posti dalla Corte di appello a fondamento della decisione assunta e il giudizio formulato sul proprio ruolo. In tal modo, però, la Corte di cassazione viene sollecitata ad una diversa, quanto inammissibile, (ri)valutazione, nel merito, del comportamento processuale dell’imputato e del suo ruolo nella intera vicenda. 5.Il ricorso di MO MA. 5.1.Il primo motivo è infondato. 5.2.Il ricorrente cita Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457 - 01 che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di prova documentale, può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. anche il verbale di un atto processuale quando questo sia stato formato al di fuori del procedimento 18 nel quale poi si intenda acquisirlo ed afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Ne consegue che possono ritenersi documenti acquisibili il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanze di convalida dell'arresto o del fermo;
pur con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati - che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità. 5.3.Il ricorrente neglige, però, l’arresto di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01, secondo il quale le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (principio più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Bosina, Rv. 283765 - 02, proprio in tema di valenza probatoria dell’ordinanza di custodia cautelare). 5.4.Sicché, a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della rinnovazione dibattimentale in appello in caso di giudizio abbreviato non condizionato (su cui pure si sofferma il PG nella sua memoria, criticando l’immotivata decisione della Corte di appello di non acquisire l’ordinanza), sbaglia comunque l’MA a qualificare l’ordinanza di custodia cautelare come “prova”, non costituendo essa prova dei fatti che vi sono rappresentati con conseguente inapplicabilità dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e ciò a prescindere dalle corrette e condivisibili considerazioni del PG sulla effettiva duplice finalità dell’intero meccanismo fraudolento (evasione dell’IVA, ma anche delle accise) desumibile dalla sentenza Sez. 2, n. 10341 del 28/01/2025, Anastasio, non mass., pronunciata da questa Corte di cassazione nei confronti degli altri imputati (ciò che rende non decisivo il vizio dedotto). 5.5.Il secondo motivo è infondato per le medesime ragioni indicate in sede di esame del primo motivo del ricorso di TC NG RE RÈ VE negligendo il ricorrente che il prodotto petrolifero uscito dal deposito di OL non era mai giunto a quello della LP cui era solo formalmente destinato. 5.6.Anche il terzo motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte al § 4.9. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sottrazione delle accise all’accertamento e al pagamento è stata resa possibile in base ad un meccanismo fraudolento che egli aveva contribuito a realizzare così che il fatto contestato è 19 causalmente collegato anche alle sue condotte poste in essere nella piena consapevolezza dello scopo perseguito. Del resto, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «con qualsiasi mezzo», non essendo nemmeno necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni (Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 - 01). Peraltro, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, il reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, ha natura permanente che perdura fino al pagamento dell'accisa ovvero fino a quando l'agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell'autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 - 01; si veda, altresì, Sez. 3, n. 31404 del 14/06/2006, Cusenza, Rv. 235749 - 01, secondo cui, in relazione all’affine reato di sottrazione di prodotti al pagamento dell'accisa previsto dall'art. 43 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, devono considerarsi soggetti obbligati al pagamento: a) nel caso di regime sospensivo - che consente la fabbricazione, la detenzione e la circolazione dei prodotti in condizione di esenzione fino al momento in cui l'accisa diventa esigibile e, cioè, fino al momento della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato;
immissione che comprende anche lo svincolo dal regime sospensivo o la fabbricazione o la importazione avvenuta al di fuori di un regime sospensivo - gli esercenti di depositi fiscali autorizzati dai quali avviene l'immissione in consumo, oppure gli operatori professionali, registrati o non registrati, che ricevono prodotti in regime sospensivo o, infine, i rappresentanti fiscali designati da depositari autorizzati di altro Stato comunitario che esportino nel territorio nazionale;
b) nel caso di circolazione del prodotto al di fuori del regime sospensivo, invece, i soggetti che procedono alla fabbricazione o all'importazione del prodotto). 5.7.Premesso che ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 non è richiesto il dolo specifico, la Corte di appello ha indicato in modo specifico i fatti e le prove dai quali ha desunto il dolo del ricorrente (§§ 2.13- 2.20) e che rendono tutt’altro che manifestamente illogico il ragionamento accusatorio del quale l’MA sollecita una diversa lettura, inammissibile in questa sede per le ragioni ampiamente illustrate al § 3 che precede. 5.8.Il quarto motivo ed il motivo aggiunto sollecitano una diversa lettura delle prove ma negligono i contenuti dei messaggi e della corrispondenza intercorsa con l’MA (in particolare della corrispondenza intercorsa con l’Alì di cui al § 2.16 che precede) dei quali non può essere fornita una diversa interpretazione in questa sede. 5.9.Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche 20 costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). È possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 5.10.Nel caso di specie si tratta di conversazioni intercorse via mail e via chat, alcune delle quali nemmeno oggetto di doglianza (si tratta, in particolare, delle conversazioni intercorse il 20 febbraio 2019; supra § 2.16) e non tengono conto della reazione dei ricorrenti alla verifica fiscale effettuata nel giugno 2019 nei confronti di LP. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE ST AN
Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere DO CE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale DO Esposito che ha concluso chiedendo il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori, Avv. MAtina Emilia Scalia e Avv. MAcello Bana, per TC Anguile' RE Andre' VE, e Avv. Vincenzo Maiello, per MA MO, che hanno concluso chiedendo l’accoglimento dei relativi ricorsi. 1.TC NG RE RÈ VE e MA MO ricorrono, con separati atti a firma dei rispettivi difensori, per l’annullamento della sentenza del 31 gennaio 2024 della Corte di appello di Napoli che, in riforma della sentenza del 4 maggio 2022 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli, pronunciata a seguito di giudizio abbreviato e da loro impugnata, ha ridotto la pena nella misura di due anni di reclusione e 34.017.880 euro ciascuno, ha Penale Sent. Sez. 3 Num. 30436 Anno 2025 Presidente: RE NE Relatore: ACETO ALDO Data Udienza: 04/06/2025 2 concesso ad entrambi il beneficio della sospensione condizionale della pena, ha revocato la confisca della somma di euro 61.500 sequestrata all’MA, ha confermato nel resto la loro condanna per il reato di cui agli artt. 81, 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b), commi 3 e 4, legge n. 504 del 1995. Si contesta, in particolare, agli odierni ricorrenti, all’MA quale amministratore unico della società OL Srl, al TC NG quale socio al 48% della NC DI LT nonché direttore della controllata NC DI Service LT, di aver sottratto all’accertamento e al pagamento dell’accisa prodotti petroliferi in quantità superiori a duemila chilogrammi. Secondo l’editto accusatorio: (i) la società NC DI Service LT cedeva carburante (che documentalmente appariva provenire dalla Spagna) in sospensione di imposta a due società “schermo” (GA MA LT e MA KS LT) che a loro volta lo cedevano alla RA International Limited Business LT, società esterovestita in quanto amministrata in Italia e totalmente quivi operante;
(ii) la RA International Limited Business LT importava dall’estero il gasolio acquistato da GA MA LT e MA KS LT con diverse navi provenienti dalla Spagna che scaricavano il prodotto, in sospensione di imposta, direttamente presso il deposito fiscale della società OL Srl sito nel porto di Napoli;
(iii) il carburante veniva poi formalmente ceduto dalla RA International Limited Business LT a compiacenti società cartiere, sempre in sospensione di imposta e solo documentalmente, che a loro volta distribuivano il prodotto, sempre e solo documentalmente, a vari depositi commerciali intestati a società che immettevano il prodotto sul mercato rivendendolo, in evasione di accisa, a distributori di carburante su strada;
(iv) di fatto il prodotto, una volta scaricato presso il deposito fiscale della OL, veniva direttamente caricato sulle autobotti e trasportato ai depositi commerciali senza il passaggio intermedio delle società cartiere;
(v) in tal modo, nel solo periodo 27/02/2019-07/05/2019 erano stati sottratti al pagamento delle accise 27.548.305 litri di gasolio (pari a 23.002.835 chilogrammi) con evasione dell’imposta nella misura di euro 17.008.940. Il fatto è contestato come commesso in Napoli e altri luoghi, dal 27 febbraio 2019 con condotta in atto. 2.TC NG RE RÈ VE articola nove motivi. 2.1.Con il primo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 2, legge n. 504 del 1995, e 6, par. 3, lett. d), Direttiva (UE) 2020/262 (recepita con d.lgs. n. 180 del 2021), nonché l’errata applicazione della disciplina della circolazione dei prodotti sottoposti ad accise in regime di sospensione di imposta. Dopo aver ampiamente illustrato la differenza tra immissione in consumo dei prodotti soggetti ad accisa e immissione in libera pratica, il regime dei depositi fiscali, il fatto costitutivo dell’obbligazione doganale (l’effettiva immissione in 3 consumo del prodotto che coincide con la sua estrazione dal deposito, con esclusione, all’epoca del fatto, dell’importazione), conclude, al riguardo, che non sussiste nel caso di specie l’immissione in consumo dei prodotti sequestrati con conseguente insussistenza dell’obbligo del pagamento delle accise. Aggiunge che, in ogni caso, il sequestro del prodotto estingue l’obbligazione doganale e ricorda che il 17 luglio 2019 il carburante era stato sequestrato. 2.2.Con il secondo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla individuazione, nella società NC, del soggetto passivo dell’obbligazione doganale che, stando a quanto afferma la stessa Guardia di Finanza, avrebbe dovuto invece individuarsi nella società OL, al più ravvisando una solidarietà passiva di RA. 2.3.Con il terzo motivo deduce la contraddittorietà e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al riconoscimento in capo al ricorrente di un potere di controllo sulla filiera commerciale che la stessa sentenza attribuisce, contraddittoriamente (appunto), ad Alì NI, ritenuto il vero gestore di NC ed RA e reale dominus dell’operazione. Tali contrastanti conclusioni si fondano sulla consulenza tecnica del dott. Patrizio Falanga che non cita nemmeno il segmento di condotta che coinvolge la NC. 2.4.Con il quarto motivo deduce l’inosservanza o l’erronea applicazione degli artt. 1253 e segg. cod. civ. e la mancanza di motivazione relativamente alla specifica doglianza devoluta in appello circa il fatto che il patto di riservato dominio sulle merci trasportate alle società GA MA LT e MA KS LT non determina alcuna “signoria di fatto” sull’intera operazione. Osserva che nella vendita con patto di riservato dominio (contratto molto diffuso nel commercio internazionale dei prodotti petroliferi) il rischio di perimento o danneggiamento del bene compravenduto si trasferisce all’acquirente al momento della consegna in considerazione del fatto che il bene passa nella sfera di disponibilità dell’acquirente che ne assume il controllo, assolvendo il patto alla sola funzione di garantire il pagamento del bene, adempimento al quale la NC avrebbe subordinato lo svincolo dal deposito di OL. Questa è l’unica funzione del “placet” che NC si riservava. 2.5.Con il quinto motivo deduce la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione e il travisamento della prova con riferimento alla consapevolezza del ricorrente di concorrere nel reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), commi 3 e 4, legge n. 504 del 1995. Il travisamento riguarda le annotazioni della Guardia di Finanza e dell’Agenzia delle Dogane dalle quali risulta non solo che NC ha sempre rivenduto il carburante alla società MA KS ad un prezzo superiore a quello di acquisto dalla Repsol DI S.A., ma che anche MA KS operava un ricarico sulla successiva vendita a RA. Ciò esclude che il ricorrente fosse a conoscenza della sorte del carburante una volta uscito dal deposito di OL e in 4 ogni caso toglie consistenza all’argomento accusatorio legato alla natura antieconomica delle transazioni commerciali, quantomeno di quelle successive alle vendite di NC. Il prezzo di vendita praticato da RA a LP è argomento che non può provare la consapevolezza del ricorrente che a quella transazione era completamente estraneo. 2.6.Con il sesto motivo deduce l’inosservanza degli artt. 132 e 133 cod. pen. sotto il profilo della mancata riduzione della pena pecuniaria (fissata in misura pari al triplo delle accise che si affermano evase) coerentemente con l’intervenuta riduzione, di un quarto, della pena detentiva e della mancanza di motivazione sul punto. 2.7.Con il settimo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3 e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui prevede una pena pecuniaria proporzionale (la multa dal doppio al decuplo dell’imposta evasa non inferiore, in ogni caso, a 7.746 euro) senza alcun limite edittale. 2.8.Con l’ottavo motivo pone la questione di legittimità costituzionale dell’art. 40, comma 3, d.lgs. n. 504 del 1995 per violazione degli artt. 3, 25, comma 2, e 27, terzo comma, Cost. nella parte in cui equipara la forma tentata del reato a quella consumata. 2.9.Con il nono motivo deduce la mancanza della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche invocate in appello con argomenti (il leale e costruttivo comportamento processuale improntato ad evitare ogni condotta ostruzionistica o dilatoria;
il proprio ruolo defilato;
il contributo conoscitivo apportato mediante l’arricchimento del compendio probatorio) liquidati dalla Corte di appello con motivazione apparente e tautologica. 2.10.Il 29 maggio 2025 è pervenuta una articolata memoria difensiva, a firma dell’Avv. MAcello Bana, di replica alle richieste del Procuratore generale. 3.MA MO articola quattro motivi. 3.1.Con il primo deduce la violazione dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. in relazione alla omessa acquisizione dell’ordinanza del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Reggio Calabria che, nell’ambito di altro procedimento, ha applicato la misura coercitiva personale della custodia cautelare in carcere nei confronti di RE OS ed altri per reati consumati a margine dell’attività del deposito fiscale LP S.r.l. la società che, secondo la sentenza impugnata, avrebbe beneficiato del contributo concorsuale del ricorrente. In particolare, il procedimento riguarda i reati commessi “a valle” della fornitura del prodotto petrolifero da RA a LP. Si tratta, afferma, di prova scoperta dopo il giudizio di primo grado e comunque di prova decisiva idonea a disarticolare la logica e il contenuto dell’imputazione poiché il cd. “Sistema LP” (ignoto ai 5 Giudici di questo processo) era finalizzato ad evadere l’IVA, non le accise il cui regolare assolvimento costituiva presupposto strutturale e indefettibile della operatività del sistema, pena la revoca delle licenze, non potendo essere valorizzato in senso contrario il contingente mancato pagamento delle accise stesse avvenuto per cause del tutto estemporanee (gli accertamenti della GdF presso l’LP). Il rigetto della Corte di appello si fonda su motivazione apparente e contraddittoria che ha omesso di confrontarsi con le ragioni della richiesta, con la sua causa petendi. 3.2.Con il secondo motivo deduce l’inosservanza e l’erronea applicazione dell’art. 2, comma 2, d.lgs. n. 504 del 1995, e il vizio di motivazione apparente in relazione al ritenuto trasferimento sulle società cartiere degli obblighi relativi al pagamento delle accise in realtà esigibili solo all’atto della immissione in consumo del prodotto petrolifero e, dunque, dalla LP, titolare del deposito fiscale cedente. Le cartiere, in questo caso, hanno agito in regime di sospensione dell’IVA (non delle accise) con l’intento di evaderla. L’intero meccanismo - ribadisce - era finalizzato all’evasione dell’imposta sul valore aggiunto non delle accise perché il loro mancato pagamento avrebbe comportato la revoca della licenza del deposito fiscale, ciò che ha indotto il ricorrente a confidare sulla affidabilità della contribuente LP, titolare di licenza dal 2016. 3.3.Con il terzo motivo deduce l’inosservanza e/o l’erronea applicazione degli artt. 110 cod. pen., 40 d.lgs. n. 504 del 1995. Sotto un primo profilo sostiene che l’omesso pagamento dell’accisa non è di per sé punito dall’art. 40, cit., che sanziona solo quello scaturito da condotte fraudolente (assenti nel caso di specie). Un diverso approdo ermeneutico si risolve in una insidiosa violazione del principio di legalità. Sotto un diverso profilo deduce il malgoverno dell’art. 192, comma 2, cod. proc. pen. nella parte in cui la Corte di appello ha ritenuto il concorso nel reato omissivo istantaneo proprio del soggetto obbligato al pagamento delle accise attribuendo valore indiziante alle mail e chat intercorse con il legale rappresentante di RA (Alì IC). Tali corrispondenze riguardano cessioni effettuate nel febbraio 2019 per le quali LP avrebbe assolto l’obbligo del pagamento dell’accisa il seguente 20 marzo. Inoltre, trattandosi di reato omissivo proprio di natura istantanea, si sarebbe dovuto ravvisare in capo al concorrente una posizione di garanzia (inesistente nel caso di specie) o una condotta di istigazione o un accordo con l’autore del reato del tutto insussistenti. 3.4.Con il quarto motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 43, 110 cod. pen., 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, il travisamento delle prove (attestante l’assolvimento delle accise da parte di LP fino al 16 aprile 2019 6 e la reale finalità dell’intero meccanismo) e la motivazione apparente circa il dolo di concorso dedotto in appello sotto il profilo della mancanza di consapevolezza del ricorrente dell’evasione delle accise in costanza di regolare funzionamento del codice dell’accisa di LP per tutto il periodo di fornitura a quest’ultima. 4.Gli argomenti dedotti da MA MO con il quarto motivo sono oggetto di motivi nuovi con cui viene ulteriormente ribadito il travisamento dei messaggi scambiati con IC Alì il 20 febbraio 2019. 5.Con memoria del 26 maggio 2025 il Procuratore generale ha chiesto il rigetto dei ricorsi. 6.Con memoria del 29 maggio 2025 il difensore di TC NG RE RÈ VE, Avv. MAcello Bana, ha replicato alle richieste del PG insistendo per l’accoglimento del proprio ricorso. 1.I ricorsi sono infondati. 2.Dal testo della motivazione della sentenza impugnata risulta che: 2.1.NC, rappresentata da TC NG RE RÈ VE, acquistava carburante dalla società Repsol DI S.A. e rivendeva il prodotto alle società cartiere GA o MA KS;
2.2.MA KS rivendeva il prodotto a RA (rappresentata da Alì IC) che si avvaleva del deposito fiscale della società OL (rappresentata da MA MO); 2.3.RA rivendeva il carburante alla LP che aveva un proprio deposito fiscale a Locri e successivamente alla società ON che si avvaleva del deposito fiscale della Calor Service S.r.l.; 2.4.il carburante, però, non veniva mai scaricato a Locri ma reimmesso in circolazione con “documenti di comodo” e trasferito a società “cartiere” (Scevola, Pa.Gi Trasporti S.r.l., Pandora Petroli S.r.l.) che provvedevano a consegnare il prodotto ai punti vendita (si dà atto, in motivazione, dei servizi di osservazione e di ripresa video che avevano accertato l’uscita del carburante dal deposito OL documentalmente diretto a LP ma ivi mai recapitato, né scaricato); 2.5.il trasferimento (fittizio) dal deposito fiscale di OL a quello di LP avveniva in sospensione di accisa (trattandosi del trasferimento da un 7 deposito fiscale ad un altro) laddove la consegna alle società cartiere incaricate della distribuzione finale avveniva in evasione dell’imposta; 2.6.NC e RA erano unitariamente rappresentate in Italia da Alì IC, ritenuto il reale dominus dell’intera operazione;
2.7.RA, infatti, è società esterovestita con sede fittizia a Malta, in un appartamento nel quale hanno sede numerose altre società offshore;
2.8.NC e RA erano una cosa sola come si desume dal fatto che Alì nel corso di una conversazione intercettata aveva affermato che “in Italia, NC sono io”; 2.9.TC NG RE RÈ VE era a conoscenza del meccanismo di evasione fiscale (anzi, ne era il primo promotore) perché acquistava il gasolio ad un costo che sul mercato italiano non avrebbe potuto essere competitivo se non prevedendo, a monte, di realizzare la vendita e il consumo in assenza del pagamento dell’imposta; in particolare, RA acquistava ad un prezzo unitario di euro 603,00 e rivendeva a LP al prezzo sensibilmente inferiore di euro 534,00 più basso di quello al quale NC acquistava (euro 555,33); 2.10.questo meccanismo aveva consentito l’evasione dell’IVA (non pagata dalle società cartiere) e delle accise, mai versate dagli esercenti dei depositi fiscali. 2.11.Quanto al consapevole e volontario contributo dei ricorrenti nella consumazione del reato, la Corte di appello ha richiamato il principio affermato da Sez. 3, n. 18924 del 20/01/2017, Pelliccio, Rv. 269903 - 01, secondo cui, in tema di evasione dell'IVA mediante il meccanismo delle cd. frodi carosello, che, nelle operazioni di importazione di beni, sfrutta la neutralizzazione dell'IVA all'acquisto mediante l'interposizione di società cartiere, aventi il solo scopo di emettere fatture - con l'esposizione di un'imposta in realtà non versata - destinate ad essere utilizzate nella catena delle cessioni per creare crediti d'imposta inesistenti, una volta appurata l'oggettiva sussistenza della frode attraverso la ricostruzione dei passaggi in cui, in concreto, detto meccanismo si estrinseca, è insita nella stessa gestione di fatto delle società coinvolte, e conseguentemente nella regia e supervisione delle operazioni commerciali dalle stesse poste in essere, la piena consapevolezza, in capo ai soggetti agenti, del sistema fraudolento complessivo, la cui prova principe è costituita dall'esiguità del prezzo di acquisto della merce rispetto a quello corrente. Ha quindi desunto la partecipazione dei ricorrenti al meccanismo complessivo facendo leva sul pieno controllo che ciascuno di essi aveva della fase nella quale interveniva e così l’MA quale legale rappresentante di OL e interlocutore diretto di LI IC, TC NG RE RÈ VE quale amministratore di NC e primo acquirente del carburante ceduto alle cartiere. 2.12.Con riferimento all’MA ha indicato ulteriori indici della sussistenza del dolo;
in particolare: 8 2.13.l’emissione di documenti di trasporto “compiacenti” nei quali era indicato il deposito di LP quale destinatario del carburante in uscita da OL;
2.14.la stipula di un contratto di warrant storage (patto di riservato dominio) che garantiva a RA una consistente riserva sui depositi di carburante di OL, contratto che - ad avviso degli inquirenti - rendeva la società di MA luogo di esercizio di RA;
2.15.la sostituzione, il 21 giugno 2019, di LP (all’indomani della verifica fiscale presso quest’ultima) con la società Istituto Servizi Italia Sia, peraltro cessata già il 16 giugno 2019; 2.16.la corrispondenza e le chat con l’Alì intercorse il 20 febbraio 2019 e, tra queste, la mail indirizzata da RA a OL nella quale si indicava come destinataria finale del gasolio la cartiera Scevola, la immediata richiesta di OL di una mail correttiva, la risposta di Alì che ingiuriava via chat gli autori della mail che smascherava il meccanismo fraudolento;
mail e chat intervenute nel periodo in cui MA e Alì stavano individuando il secondo deposito fiscale e l’MA aveva acconsentito alla richiesta di Alì di non pesare il gasolio;
2.17.il messaggio del 7 maggio 2019 con cui Alì diceva all’MA che darebbe stato meglio se il gasolio fosse rimasto nei depositi della Pa.Gi. (a conferma della consapevolezza del fatto che il carburante non veniva recapitato presso LP); 2.18.gli esiti della perquisizione effettuata il 17 luglio 2019 presso OL (tra i quali il rinvenimento di un appunto di FA MA nel quale si indica la percentuale di guadagno derivante dal riciclaggio); 2.19.l’MA era il diretto interessato perché obbligato al pagamento delle accise;
2.20.il legale rappresentante di Pa.Gi aveva riferito di non conoscere la società RA, di non aver avuto contatti con LP, ma di aver cominciato con OL. 2.21.Quanto al TC NG RE RÈ VE, la Corte di appello ha indicato i seguenti elementi: 2.22.NC (schermata in Italia da RA) metteva il capitale e trasferiva il carburante (in sospensione di imposta); 2.23.il trasferimento veniva effettuato tramite cartiere che rivendevano a RA (Alì sosteneva che NC in Italia era lui, così rivelando di agire nell’interesse dell’investitore); 2.24.NC - attraverso RA - non pagava l’imposta e poteva così praticare un prezzo competitivo sul mercato (LP acquistava ad un prezzo più basso di quello al quale NC acquistava il prodotto petrolifero); 2.25.la stipula del contratto di Storage Warrant che obbligava l’MA a svincolare il gasolio depositato presso OL solo dopo il placet di NC, così 9 evidenziando il controllo da parte di quest’ultima di tutte le fasi della filiera commerciale e la natura fittizia dei passaggi intermedi finalizzati solo a schermare l’identità dell’importatore; il contratto serviva anche a esercitare la vigilanza sull’operato di Alì che in Italia agiva per conto di TC NG RE RÈ VE. 3.Prima di esaminare i ricorsi, è necessario ricordare (e ribadire) che: 3.1.l’indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione essere limitato - per espressa volontà del legislatore - a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di cassazione quello di una "rilettura" degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944 - 01); 3.2. l’illogicità della motivazione, come vizio deducibile, deve essere evidente, cioè di spessore tale da risultare percepibile "ictu oculi", dovendo il sindacato di legittimità al riguardo essere limitato a rilievi di macroscopica evidenza, restando ininfluenti le minime incongruenze e considerandosi disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata, purché siano spiegate in modo logico e adeguato le ragioni del convincimento (Sez. U, n. 24 del 24/11/1999, Spina, Rv. 214794); 3.3. la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione devono risultare dal testo del provvedimento impugnato, sicché dedurre tale vizio in sede di legittimità significa dimostrare che il testo del provvedimento è manifestamente carente di motivazione e/o di logica, e non già opporre alla logica valutazione degli atti effettuata dal giudice di merito una diversa ricostruzione, magari altrettanto logica (Sez. U, n. 16 del 19/06/1996, Di Francesco, Rv. 205621), sicché una volta che il giudice abbia coordinato logicamente gli atti sottoposti al suo esame, a nulla vale opporre che questi atti si prestavano a una diversa lettura o interpretazione, munite di eguale crisma di logicità (Sez. U, n. 30 del 27/09/1995, Mannino, Rv. 202903); 3.4. il compito del giudice di legittimità non è quello di sovrapporre la propria valutazione a quella compiuta dai giudici di merito in ordine all'affidabilità delle fonti di prova, bensì di stabilire se questi ultimi abbiano esaminato tutti gli elementi 10 a loro disposizione, se abbiano fornito una corretta interpretazione di essi, dando esaustiva e convincente risposta alle deduzioni delle parti, e se abbiano esattamente applicato le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la scelta di determinate conclusioni a preferenza di altre (Sez. U, n. 930 del 13/12/1995, dep. 1996, Clarke, Rv. 203428 - 01); 3.5. la verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito (Sez U, n. 2110 del 23/11/1995, Fachini, Rv. 203767 - 01); 3.6. è estraneo all'ambito applicativo dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. ogni discorso confutativo sul significato della prova, ovvero di mera contrapposizione dimostrativa, considerato che nessun elemento di prova, per quanto significativo, può essere interpretato per "brani" né fuori dal contesto in cui è inserito, sicché gli aspetti del giudizio che consistono nella valutazione e nell'apprezzamento del significato degli elementi acquisiti attengono interamente al merito e non sono rilevanti nel giudizio di legittimità se non quando risulti viziato il discorso giustificativo sulla loro capacità dimostrativa. Sono, pertanto, inammissibili, in sede di legittimità, le censure che siano nella sostanza rivolte a sollecitare soltanto una rivalutazione del risultato probatorio;
così come sono estranei al sindacato della Corte di cassazione i rilievi in merito al significato della prova ed alla sua capacità dimostrativa (Sez. U, n. 41570 del 25/05/2023, Caradonna, n.m. sul punto, in motivazione); 3.7. l’indagine di legittimità può estendersi al contenuto delle singole prove solo quando la contraddittorietà della motivazione risulti da “atti del processo specificamente indicati” (cd. travisamento della prova), vizio configurabile quando si introduce nella motivazione una informazione rilevante che non esiste nel processo o quando si omette la valutazione di una prova rilevante ai fini della pronuncia;
il relativo vizio ha natura decisiva solo se l'errore accertato sia idoneo a disarticolare l'intero ragionamento probatorio, rendendo illogica la motivazione per la essenziale forza dimostrativa del dato processuale/probatorio (Sez. 5, n. 48050 del 02/07/2019, S., Rv. 277758 - 01; Sez. 1, n. 53600 del 24/11/2016, dep. 2017, Sanfilippo, Rv. 271635 - 01; Sez. 6, n. 5146 del 16/01/2014, Del Gaudio, Rv. 258774; Sez. 2, n. 47035 del 03/10/2013, Giugliano, Rv. 257499); 3.8.il travisamento della prova consiste, pertanto, in un errore percettivo (e non valutativo) tale da minare alle fondamenta il ragionamento del giudice ed il sillogismo che ad esso presiede. In particolare, consiste nell’affermare come esistenti fatti certamente non esistenti ovvero come inesistenti fatti certamente esistenti. Il travisamento rende la motivazione insanabilmente contraddittoria con le premesse fattuali del ragionamento così come illustrate nel provvedimento 11 impugnato, una diversità tale da non reggere all’urto del
contro
-giudizio logico sulla tenuta del sillogismo. Il vizio è perciò decisivo quando la frattura logica tra la premessa fattuale del ragionamento e la conclusione che ne viene tratta è irreparabile. Come ben spiegato da Sez. U, n. 18620 del 19/01/2017, Patalano, n.m. sul punto, il travisamento della prova sussiste quando emerge che la sua lettura sia affetta da errore "revocatorio", per omissione, invenzione o falsificazione. In questo caso, difatti, la difformità cade sul significante (sul documento) e non sul significato (sul documentato); 3.9. quando viene dedotto il travisamento della prova è onere del ricorrente, in virtù del principio di “autosufficienza del ricorso”, suffragare la validità del suo assunto mediante la completa trascrizione dell'integrale contenuto degli atti medesimi (ovviamente nei limiti di quanto era già stato dedotto in sede di appello), dovendosi ritenere precluso al giudice di legittimità il loro esame diretto, a meno che il "fumus" del vizio dedotto non emerga all'evidenza dalla stessa articolazione del ricorso (Sez. 2, n. 20677 dell’11/04/2017, Schioppo, Rv. 270071; Sez. 4, n. 46979 del 10/11/2015, Bregamotti, Rv. 265053; Sez. F. n. 37368 del 13/09/2007, Torino, Rv. 237302). 3.10.In conclusione: a) il vizio di motivazione non può essere utilizzato per spingere l’indagine di legittimità oltre il testo del provvedimento impugnato, nemmeno quando ciò sia strumentale a una diversa ricomposizione del quadro probatorio che, secondo gli auspici del ricorrente, possa condurre il fatto fuori dalla fattispecie incriminatrice applicata;
b) l’esame può avere ad oggetto direttamente la prova (ed il suo contenuto) quando se ne deduce il travisamento, purché l’atto processuale che la incorpora sia allegato al ricorso (o ne sia integralmente trascritto il contenuto) e possa scardinare la logica del provvedimento creando una insanabile frattura tra il giudizio e le sue basi fattuali;
c) la natura manifesta della illogicità della motivazione del provvedimento impugnato costituisce un limite al sindacato di legittimità che impedisce alla Corte di cassazione di sostituire la propria logica a quella del giudice di merito e di avallare, dunque, ricostruzioni alternative del medesimo fatto, ancorché altrettanto ragionevoli;
d) non è consentito, in caso di cd. “doppia conforme”, dedurre il travisamento della prova mediante la pura e semplice riproposizione delle medesime questioni fattuali già devolute in appello sopratutto quando, come nel caso di specie, la censura riguardi il medesimo compendio probatorio non avendo la Corte territoriale attinto a prove diverse da quelle scrutinate in primo grado. 3.11.Non è dunque ammesso, in sede di legittimità, proporre un’interlocuzione diretta con la Suprema Corte in ordine al contenuto delle prove già ampiamente scrutinate in sede di merito sollecitandone l’esame e proponendole quale criterio di valutazione della illogicità manifesta della motivazione;
in questo modo si sollecita la Corte di cassazione a sovrapporre la 12 propria valutazione a quella dei Giudici di merito laddove, come detto, ciò non è consentito, nemmeno quando venga eccepito il travisamento della prova. Il travisamento non costituisce il mezzo per valutare nel merito la prova, bensì lo strumento - come detto - per saggiare la tenuta della motivazione alla luce della sua coerenza logica con i fatti sulla base dei quali si fonda il ragionamento. 4.Il ricorso di TC NG RE RÈ VE. 4.1.Il primo motivo è infondato. 4.2.Ai sensi dell’art. 2, comma 1, d.lgs. n. 504 del 1995, nella versione vigente ratione temporis, per i prodotti sottoposti ad accisa l’obbligazione tributaria sorge - per quanto qui rileva - al momento della loro importazione nel territorio dello Stato e diviene esigibile all’atto dell’immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato (comma 2). L’art. 2, comma 2, lettere da a) ad e), indica i casi in cui il prodotto si considera immesso in consumo (tra questi, per quanto qui rileva, lo svincolo, anche irregolare, di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo). Obbligati al pagamento dell’accisa sono: a) il titolare del deposito fiscale dal quale avviene l’immissione in consumo e, in solido, i garanti del pagamento o colui nei cui confronti si verificano i presupposti per la esigibilità dell’imposta; b) il destinatario registrato che riceve i prodotti soggetti ad accisa alle condizioni di cui all’art. 8 d.lgs. n. 504 del 1995; c) in caso di importazione e ingresso irregolare, il debitore dell'obbligazione doganale individuato in base alla relativa normativa e, in caso di importazione irregolare, in solido, qualsiasi altra persona che ha partecipato all’importazione (art. 2, comma 4, nella versione vigente ratione temporis). 4.3.Non si considera immesso in consumo il prodotto detenuto nei depositi fiscali autorizzati (artt. 1, lett. e ed f, 5 d.lgs. n. 504 del 1995) e destinato ad altro deposito fiscale o un destinatario registrato (art. 6, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504, cit.). La detenzione ed il trasporto vengono effettuati in regime di sospensione ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 504 del 1995. La circolazione di prodotti sottoposti ad accisa, in regime sospensivo, inizia, nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), nel momento in cui essi lasciano il deposito fiscale di spedizione e si conclude nel momento in cui i medesimi sono presi in consegna dal destinatario. La circolazione in regime sospensivo deve aver luogo con un documento amministrativo elettronico (cd. e-DAS) emesso dal sistema informatizzato previo inserimento dei relativi dati da parte del soggetto speditore. I medesimi prodotti circolano con la scorta di una copia stampata del documento amministrativo elettronico o di qualsiasi altro documento commerciale che indichi in modo chiaramente identificabile il codice unico di riferimento amministrativo. Tale documento è esibito su richiesta alle autorità competenti durante la circolazione in regime sospensivo. Il depositario autorizzato mittente è tenuto a 13 fornire garanzia del pagamento dell'accisa gravante sui prodotti spediti;
in alternativa, la garanzia può essere prestata dal proprietario, dal trasportatore o dal vettore della merce ovvero, in solido, da più soggetti tra costoro. La garanzia può essere prestata anche dal destinatario dei prodotti, in solido con il depositario autorizzato mittente. L’accisa è esigibile all'atto del ricevimento dei prodotti da parte del destinatario e deve essere pagata entro il primo giorno lavorativo successivo a quello di arrivo. Il destinatario registrato deve comunque fornire, prima della spedizione dei prodotti sottoposti ad accisa in regime sospensivo da parte del mittente, garanzia per il pagamento dell'imposta gravante sui medesimi. 4.4.Al di fuori dei casi di perdita irrimediabile, totale o parziale, o di distruzione totale dei prodotti che si trovano in regime sospensivo, in caso di irregolarità o di infrazione commessa nel corso della circolazione di prodotti in regime sospensivo l’accisa, per quanto qui rileva, è corrisposta dalla persona fisica o giuridica che ne ha garantito il pagamento e, in solido, da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo (art. 7, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 504 del 1995). 4.5.Così sommariamente ricostruita la normativa in tema di costituzione del rapporto tributario obbligatorio, individuazione del (o dei) soggetto(i) passivo(i) di imposta, nonché esigibilità dell’imposta stessa, risulta chiaramente infondato il rilievo difensivo laddove non considera che l’uscita del prodotto dal deposito fiscale verso destinazioni ignote, diverse da quelle documentate dalla documentazione richiesta, comporta il venir meno del regime di sospensione dell’imposta e la sua immediata esigibilità da parte del depositante e dalle altre persone indicate dall’art. 7, comma 1, lett. a, cit. Lo svincolo irregolare di prodotti sottoposti ad accisa da un regime sospensivo si considera sempre immissione in consumo (art. 2, comma 2, lett. a, cit.). In questa sede non rileva la distinzione tra “immissione in libera pratica” e “immissione in consumo” (sulla quale il ricorrente si dilunga) perché la traccia accusatoria fa riferimento proprio alla immissione in consumo quale condotta integratrice la fattispecie penale contestata. Che un prodotto depositato all’interno di un deposito fiscale autorizzato non è considerato immesso in consumo (e non è perciò ancora soggetto ad accisa) è fatto non controverso ma non si può arrestare l’indagine al fatto “statico” del deposito perché l’imputazione pone il tema dello svincolo irregolare dal deposito quale immissione in consumo e dunque fatto costitutivo dell’obbligazione fraudolentemente elusa. 4.6.È manifestamente infondata la deduzione che il sequestro del prodotto oggetto di accisa determina l’estinzione dell’obbligazione doganale e, di conseguenza, del reato. 14 4.7.Ai sensi dell’art. 124, § 1, lett. e), del Regolamento del Parlamento Europeo e del Consiglio n. 952/2013 che istituisce il codice doganale dell’Unione, il sequestro o la confisca delle merci soggette a dazi all'importazione o all’esportazione comporta l’estinzione dell’obbligazione doganale. Ciò nondimeno il § 2 della stessa norma stabilisce che l'obbligazione doganale non è considerata estinta ai fini delle sanzioni applicabili alle infrazioni doganali, qualora la legislazione di uno Stato membro preveda che i dazi all'importazione o all'esportazione o l'esistenza di un'obbligazione doganale costituiscano la base per la determinazione delle sanzioni. Sicché è destituita di fondamento la deduzione difensiva secondo la quale il prodotto petrolifero non si può considerare immesso in consumo perché sequestrato. Così ragionando, oltretutto, il sequestro penale (che precede il fatto) verrebbe considerato causa di estinzione del reato benché non espressamente previsto dalla legge (e ciò senza considerare che solo una parte del prodotto è stata sequestrata). 4.8.Il secondo, il terzo, il quarto ed il quinto motivo devono essere esaminati congiuntamente costituendone tema comune la responsabilità del ricorrente per il reato a lui ascritto. 4.9.Va in primo luogo sgombrato il campo da un equivoco (nel quale cade anche l’MA); trattandosi del reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, sostenere che l’imputato non è il soggetto passivo di imposta è argomento doppiamente fallace: sia perché la condotta tipizzata riguarda la sottrazione dei prodotti energetici all’accertamento o al pagamento dell’accisa e può dunque essere commessa da chiunque, non solo dal soggetto passivo di imposta;
sia perché, essendo contestato il concorso nel reato, ciò che rileva è l’apporto che il singolo concorrente fornisce per garantire il risultato finale. Occorre verificare se ed in che modo la sottrazione all’accertamento o al pagamento dell’accisa sia riconducibile sul piano causale alla condotta del concorrente e sia da questi preveduto e voluto come conseguenza della propria azione (o omissione). Non senza dimenticare che, come visto, l’accisa è esigibile anche «da qualsiasi altra persona che abbia partecipato allo svincolo irregolare e che era a conoscenza, o avrebbe dovuto ragionevolmente essere a conoscenza, della natura irregolare dello svincolo» (art. 7, cit.). Come correttamente ricordato anche dal PG, il soggetto attivo del reato di cui all'art. 40 del D.Lgs. n. 504 del 1995 può essere chiunque ponga in essere la condotta vietata, compreso il consumatore che possegga prodotti energetici senza averne titolo, ovvero se ne avvalga per usi diversi da quelli consentiti, atteso che non sono richieste per la integrazione della fattispecie né l'immissione in commercio, né la destinazione al commercio dei prodotti sottratti al pagamento dell’accisa (Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260609 - 01; Sez. 3, n. 15 10909 del 07/02/2007, De Patre, Rv. 236089 - 01; Sez. 3, n. 36969 del 15/06/2005, Bianchi, Rv. 232478 - 01). 4.10.Ciò che rileva, pertanto, è l’oggettiva esistenza di una obbligazione tributaria (altrettanto oggettivamente evasa) e la individuazione di colui o coloro che hanno contribuito a sottrarne l’oggetto all’accertamento dell’imposta e/o al relativo pagamento. È questione di fatto che può essere dedotta in questa sede nei termini e negli stretti limiti indicati dal § 3 che precede, non potendo essere supportata dal richiamo ad atti delle indagini preliminari dei quali non viene nemmeno dedotto il travisamento e fermo restando che la valutazione della Corte di cassazione sulla tenuta logica della motivazione si arresta sulla soglia della non manifesta illogicità della motivazione stessa. 4.11.La Corte di appello ha indicato le ragioni dell’affermato coinvolgimento del ricorrente nei termini già sopra indicati. Il ragionamento dei Giudici territoriali non è né contraddittorio, né manifestamente illogico e non può essere sindacato facendo riferimento al contenuto di prove delle quali - come detto - non viene nemmeno dedotto (correttamente) il travisamento decisivo. 4.12.Che il trasferimento del prodotto avvenisse tramite società cartiere (il G.i.p. le aveva descritte come “primo livello della catena”) è questione nemmeno contestata dal ricorrente (egli stesso in qualche modo lo riconosce: pag. 16 della sentenza impugnata), così come non è contestata la circostanza che RA fosse una società esterovestita. 4.13.La Corte di appello ne trae la conseguenza che tali passaggi intermedi fossero finalizzati a schermare il reale dominio della filiera non essendoci altra (e non essendo mai stata fornita) ragionevole spiegazione sulla necessità di tali passaggi. Tale considerazione, se si salda con la circostanza che Alì (amministratore di RA) rivendicava contemporaneamente di rappresentare (e gestire) la NC in Italia («la NC in Italia sono io») rende non manifestamente illogica né contraddittoria la conclusione che l’intera operazione fosse concordata o pianificata con l’odierno ricorrente che della NC era il rappresentante (così lo qualifica la Corte di appello, senza contestazioni sul punto) e che finanziava l’intera operazione (la rivendicazione dell’Alì, limitata all’Italia, non è affatto incompatibile, sul piano logico, con la concorrente signoria del ricorrente sull’intera operazione nata fuori dall'Italia). In questo contesto, l’interpretazione del contratto di Storage Warrant quale strumento per conservare il dominio sul prodotto ceduto a RA non è manifestamente infondata ed è questione che, come detto, non può essere sindacata in sede di legittimità se la motivazione non manifestamente illogica. E’ un dato di fatto che RA (società esterovestita) gestiva il deposito fiscale di OL nei termini indicati dalla Corte di appello disponendo in ordine all’uscita del prodotto. Sottolineare, come fa il ricorrente, che il prezzo di vendita praticato da NC a MAtankship fosse superiore a quello di acquisto e che dunque non gli si 16 può attribuire la responsabilità della vendita finale del prodotto ad un prezzo inferiore è circostanza tutt’altro che risolutiva considerata la natura di cartiera di quest’ultima società. Il dedotto travisamento, pertanto, non è decisivo perché non solo non è in grado di disarticolare l'intero ragionamento probatorio ma si concilia perfettamente con la tesi accusatoria secondo cui le società cartiere hanno assolto all’unica funzione di “schermare” il reale dominus e finanziatore dell’intera operazione. Le negoziazioni (solo) formalmente inappuntabili sul piano economico si inseriscono perfettamente in questo meccanismo che la Corte di appello ha ben spiegato. 4.14.Il sesto motivo è infondato. 4.15.Il ricorrente cita Sez. 3, n. 25556 del 05/04/2019, Leone, Rv. 276010 - 01, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di determinazione del trattamento sanzionatorio, nel caso in cui, per la violazione ascritta all'imputato sia prevista una pena congiunta, il giudice che, fissando in prossimità del c.d. minimo edittale la pena detentiva, ritenga di irrogare invece la sanzione pecuniaria in misura apprezzabilmente superiore al cd. medio edittale, è tenuto ad esporre diffusamente le ragioni di tale seconda determinazione. In motivazione, la Corte ha chiarito che la giustificazione della scelta compiuta dev'essere tanto più esaustiva, quanto più ampia è la "forbice" tra le due specie di sanzioni per consentire al condannato di comprendere il procedimento logico- giuridico seguito, assicurando, in tal modo, alla pena lo svolgimento della sua funzione special-preventiva. 4.16.Nel caso di specie, tuttavia, non sussistono i presupposti indicati dalla sentenza invocata dal ricorrente a sostegno delle proprie doglianze perché la pena- base applicata dalla Corte di appello è pari al medio edittale del reato nella forma aggravata ai sensi del quarto comma dell’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 e dunque in misura tutt’altro che prossima al minimo ma anzi pari a tre volte il minimo stesso, allo stesso modo con cui è stata applicata la multa. 4.17.La questione di legittimità costituzionale posta con il settimo motivo non è rilevante (ed è comunque manifestamente infondata) sia perché al ricorrente è stata applicata la multa pari a tre volte l’imposta evasa, sia perché la fattispecie sanzionatoria prevede un limite minimo ed un limite massimo alla applicazione della pena pecuniaria sicché è un fuor d’opera evocare inesistenti automatismi applicativi e la conseguente lesione del principio di proporzionalità. 4.18.Anche la questione posta con l’ottavo motivo è irrilevante poiché nel caso di specie non si verte in ipotesi di delitto tentato, bensì di delitto consumato. 4.19.Il nono motivo è infondato. 4.20.La applicazione delle circostanze attenuanti generiche non è un diritto il cui mancato riconoscimento il giudice di merito deve giustificare poiché, non 17 diversamente da quelle “tipizzate”, la loro attitudine ad attenuare la pena si deve fondare su fatti concreti. Il loro diniego, pertanto, può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell’imputato (Sez. 1, n. 39566 del 16/02/2017, Starace, Rv. 270986; Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini, Rv. 260610; Sez. 1, n. 3529 del 22/09/2013, Stelitano, Rv. 195339). Non è nemmeno necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo tutti gli altri disattesi o superati da tale valutazione (Sez. 3, n. 28535 del 19/03/2014, Lule, Rv. 259899; Sez. 6, n. 34364 del 16/06/2010, Giovane, Rv. 248244; Sez. 2, n. 2285 del 11/10/2004, Alba, Rv. 230691; Sez. 1, n. 12496 del 21/09/1999, Guglielmi, Rv. 214570). Si tratta di un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché non sia contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell’esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269). 4.21.Nel caso di specie, la Corte di appello ha negato la applicazione delle circostanze attenuanti generiche osservando che la dedotta “collaborazione” del ricorrente si era limitata al (pur legittimo) esercizio del diritto di difesa (l’essersi sottoposto a interrogatorio e aver prodotto la documentazione in proprio possesso) senza però tradursi in un contributo conoscitivo dei fatti oggetto di indagini e che, per converso, il suo ruolo era stato tutt’altro che trascurabile considerato che era il primo finanziatore dell’intera operazione. 4.22.Il ricorrente se ne duole (lo ha fatto anche in sede di odierna discussione) contestando i fatti posti dalla Corte di appello a fondamento della decisione assunta e il giudizio formulato sul proprio ruolo. In tal modo, però, la Corte di cassazione viene sollecitata ad una diversa, quanto inammissibile, (ri)valutazione, nel merito, del comportamento processuale dell’imputato e del suo ruolo nella intera vicenda. 5.Il ricorso di MO MA. 5.1.Il primo motivo è infondato. 5.2.Il ricorrente cita Sez. 5, n. 46193 del 26/10/2004, Tripodi, Rv. 230457 - 01 che ha affermato il principio di diritto secondo il quale, in tema di prova documentale, può essere acquisito ex art. 234 cod. proc. pen. anche il verbale di un atto processuale quando questo sia stato formato al di fuori del procedimento 18 nel quale poi si intenda acquisirlo ed afferisca al fatto oggetto di conoscenza giudiziale. Ne consegue che possono ritenersi documenti acquisibili il verbale di una deposizione testimoniale, il processo verbale di constatazione della polizia giudiziaria, la sentenza non irrevocabile, l'ordinanza di custodia cautelare, le ordinanze di convalida dell'arresto o del fermo;
pur con l'avvertenza che da tali atti non può trarsi la prova dei fatti in essi descritti ma possono ricavarsi elementi di giudizio - solo relativi ai fatti documentali in essi rappresentati - che il giudice, in base al suo libero convincimento, può utilizzare anche in senso favorevole all'imputato e comunque nell'ottica del perseguimento del fine primario del processo penale e cioè l'accertamento della verità. 5.3.Il ricorrente neglige, però, l’arresto di Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005, Mannino, Rv. 231677 - 01, secondo il quale le sentenze pronunciate in procedimenti penali diversi e non ancora divenute irrevocabili, legittimamente acquisite al fascicolo del dibattimento nel contraddittorio fra le parti, possono essere utilizzate come prova limitatamente alla esistenza della decisione e alle vicende processuali in esse rappresentate, ma non ai fini della valutazione delle prove e della ricostruzione dei fatti oggetto di accertamento in quei procedimenti (principio più recentemente ribadito da Sez. 3, n. 39076 del 03/12/2021, dep. 2022, Bosina, Rv. 283765 - 02, proprio in tema di valenza probatoria dell’ordinanza di custodia cautelare). 5.4.Sicché, a prescindere da ogni altra considerazione sui limiti della rinnovazione dibattimentale in appello in caso di giudizio abbreviato non condizionato (su cui pure si sofferma il PG nella sua memoria, criticando l’immotivata decisione della Corte di appello di non acquisire l’ordinanza), sbaglia comunque l’MA a qualificare l’ordinanza di custodia cautelare come “prova”, non costituendo essa prova dei fatti che vi sono rappresentati con conseguente inapplicabilità dell’art. 603, comma 2, cod. proc. pen. e ciò a prescindere dalle corrette e condivisibili considerazioni del PG sulla effettiva duplice finalità dell’intero meccanismo fraudolento (evasione dell’IVA, ma anche delle accise) desumibile dalla sentenza Sez. 2, n. 10341 del 28/01/2025, Anastasio, non mass., pronunciata da questa Corte di cassazione nei confronti degli altri imputati (ciò che rende non decisivo il vizio dedotto). 5.5.Il secondo motivo è infondato per le medesime ragioni indicate in sede di esame del primo motivo del ricorso di TC NG RE RÈ VE negligendo il ricorrente che il prodotto petrolifero uscito dal deposito di OL non era mai giunto a quello della LP cui era solo formalmente destinato. 5.6.Anche il terzo motivo è infondato alla luce delle considerazioni svolte al § 4.9. Diversamente da quanto sostiene il ricorrente, la sottrazione delle accise all’accertamento e al pagamento è stata resa possibile in base ad un meccanismo fraudolento che egli aveva contribuito a realizzare così che il fatto contestato è 19 causalmente collegato anche alle sue condotte poste in essere nella piena consapevolezza dello scopo perseguito. Del resto, per integrare il reato di sottrazione al pagamento dell'accisa sui carburanti, previsto dall'art. 40, comma 1, lett. b), del d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, è sufficiente che la sottrazione si attui «con qualsiasi mezzo», non essendo nemmeno necessario che la condotta sia realizzata mediante particolari artifizi, accorgimenti o macchinazioni (Sez. 3, n. 39090 del 19/07/2017, Liuzzi, Rv. 271783 - 01). Peraltro, diversamente da quanto si sostiene nel ricorso, il reato di cui all’art. 40, comma 1, lett. b), d.lgs. n. 504 del 1995, ha natura permanente che perdura fino al pagamento dell'accisa ovvero fino a quando l'agente, per atto volontario o per un provvedimento ablatorio da parte dell'autorità giudiziaria, non ha più la disponibilità del bene (Sez. 3, n. 41139 del 25/06/2019, Guerra, Rv. 277981 - 01; si veda, altresì, Sez. 3, n. 31404 del 14/06/2006, Cusenza, Rv. 235749 - 01, secondo cui, in relazione all’affine reato di sottrazione di prodotti al pagamento dell'accisa previsto dall'art. 43 D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504, devono considerarsi soggetti obbligati al pagamento: a) nel caso di regime sospensivo - che consente la fabbricazione, la detenzione e la circolazione dei prodotti in condizione di esenzione fino al momento in cui l'accisa diventa esigibile e, cioè, fino al momento della immissione in consumo del prodotto nel territorio dello Stato;
immissione che comprende anche lo svincolo dal regime sospensivo o la fabbricazione o la importazione avvenuta al di fuori di un regime sospensivo - gli esercenti di depositi fiscali autorizzati dai quali avviene l'immissione in consumo, oppure gli operatori professionali, registrati o non registrati, che ricevono prodotti in regime sospensivo o, infine, i rappresentanti fiscali designati da depositari autorizzati di altro Stato comunitario che esportino nel territorio nazionale;
b) nel caso di circolazione del prodotto al di fuori del regime sospensivo, invece, i soggetti che procedono alla fabbricazione o all'importazione del prodotto). 5.7.Premesso che ai fini della integrazione del delitto di cui all’art. 40 d.lgs. n. 504 del 1995 non è richiesto il dolo specifico, la Corte di appello ha indicato in modo specifico i fatti e le prove dai quali ha desunto il dolo del ricorrente (§§ 2.13- 2.20) e che rendono tutt’altro che manifestamente illogico il ragionamento accusatorio del quale l’MA sollecita una diversa lettura, inammissibile in questa sede per le ragioni ampiamente illustrate al § 3 che precede. 5.8.Il quarto motivo ed il motivo aggiunto sollecitano una diversa lettura delle prove ma negligono i contenuti dei messaggi e della corrispondenza intercorsa con l’MA (in particolare della corrispondenza intercorsa con l’Alì di cui al § 2.16 che precede) dei quali non può essere fornita una diversa interpretazione in questa sede. 5.9.Secondo l’insegnamento della Corte di cassazione, l'interpretazione e la valutazione del contenuto delle conversazioni oggetto di intercettazioni telefoniche 20 costituisce questione di fatto, rimessa all'esclusiva competenza del giudice di merito, il cui apprezzamento non può essere sindacato in sede di legittimità se non nei limiti della manifesta illogicità ed irragionevolezza della motivazione con cui esse sono recepite (Sez. 5, n. 35680 del 10/06/2005, Rv. 232576; Sez. 6, n. 15396 del 11/12/2007, Rv. 239636; Sez. 6, n. 17619 del 08/01/2008, Rv. 239724; Sez. 6, n. 11794 del 11/12/2013, Rv. 254439; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013, Rv. 258164). È possibile prospettare, in questa sede, una interpretazione del significato di una intercettazione diversa da quella proposta dal giudice di merito solo in presenza del travisamento della prova, ovvero nel caso in cui il giudice di merito ne abbia indicato il contenuto in modo difforme da quello reale, e la difformità risulti decisiva ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Rv. 237994). Tale orientamento interpretativo è stato autorevolmente ribadito da Sez. U, n. 22471 del 26/02/2015, Sebbar, Rv. 263715, che ha affermato il principio di diritto secondo il quale in tema di intercettazioni di conversazioni o comunicazioni, l'interpretazione del linguaggio adoperato dai soggetti intercettati, anche quando sia criptico o cifrato, costituisce questione di fatto, rimessa alla valutazione del giudice di merito, la quale, se risulta logica in relazione alle massime di esperienza utilizzate, si sottrae al sindacato di legittimità (principio ripreso e confermato da Sez. 3, n. 35593 del 17/06/2016, Folino, Rv. 267650, e, successivamente, da Sez. 2, n. 50701 del 04/10/2016, D’Andrea, Rv. 268389). 5.10.Nel caso di specie si tratta di conversazioni intercorse via mail e via chat, alcune delle quali nemmeno oggetto di doglianza (si tratta, in particolare, delle conversazioni intercorse il 20 febbraio 2019; supra § 2.16) e non tengono conto della reazione dei ricorrenti alla verifica fiscale effettuata nel giugno 2019 nei confronti di LP. Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 04/06/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente DO CE ST AN