Ordinanza collegiale 23 dicembre 2025
Sentenza breve 6 febbraio 2026
Ordinanza presidenziale 11 febbraio 2026
Rigetto
Sentenza 24 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1B, sentenza breve 06/02/2026, n. 2353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 2353 |
| Data del deposito : | 6 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02353/2026 REG.PROV.COLL.
N. 14754/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Bis)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 14754 del 2025, proposto da -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio eletto presso il suo studio in Avellino, piazza della Libertà 11;
contro
Ministero della Difesa, Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
- del giudizio di non idoneità emesso dalla Commissione per gli accertamenti psico-fisici del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento del Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri, di cui al verbale n. 441584/2-11 di prot. del 27/11/2025, notificato in pari data, con cui il ricorrente è stato giudicato "NON IDONEO" agli accertamenti psico-fisici per la partecipazione al concorso pubblico, per esami e titoli, per il reclutamento di 4.918 Allievi Carabinieri in ferma quadriennale, con la seguente motivazione: "presenta un tatuaggio (art. 11, comma 6, lett. c) del bando di concorso) in regione BRACCIO SINISTRO ... visibile con l'uniforme";
- in parte qua, del verbale n. 441584/2-11 di prot. del 27/11/2025, nella parte in cui richiama e applica erroneamente l'art. 11 del bando di concorso, ponendo a fondamento del giudizio di inidoneità un presupposto di fatto - la visibilità del tatuaggio - palesemente insussistente;
- delle Norme Tecniche approvate con determinazione del Direttore del Centro Nazionale di Selezione e Reclutamento dell'Arma dei Carabinieri n.167/2-5-2024 di prot. datata 8/6/2025, richiamate nel provvedimento di esclusione, per quanto di interesse;
- di ogni altro atto presupposto, connesso, collegato e/o consequenziale, anche non conosciuto, ivi inclusa la futura ed eventuale graduatoria finale di merito del concorso nella parte in cui non includerà il nominativo del ricorrente tra gli idonei vincitori.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero della Difesa e di Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 il dott. AN ME e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col presente gravame, il ricorrente impugna il provvedimento con cui è stato dichiarato non idoneo al reclutamento in qualità di Allievo Carabiniere in ferma quadriennale per la riscontrata presenza di un tatuaggio “...in regione BRACCIO SINISTRO visibile con l’uniforme”;
- il gravame risulta affidato ad un unico composito motivo di diritto con cui sostanzialmente si afferma che il tatuaggio in questione “è situato non nel braccio in una zona dell’avambraccio ( che è la parte che va dalla spalla al gomito) che risulta completamente coperta da tutte le uniformi in uso, comprese quelle con le maniche più corte previste dal bando e dalle norme tecniche”;
Ritenuto che:
- i requisiti fisiopsichici concorsuali vanno accertati al momento della visita svolta dalla Commissione e “ non può essere presa in considerazione la rimozione del tatuaggio avvenuta in un momento successivo” (v.si Cons Stato, sent. 6640/2019);
- così come emerge dall’analisi della documentazione fotografica realizzata dall’Amministrazione in occasione degli accertamenti sanitari, all’epoca della visita medica il tatuaggio, contrariamente a quanto sostenuto da parte ricorrente, era ben visibile e chiaramente distinguibile;
- il tatuaggio, infatti, era ben al di sotto della fine della t-shirt e appena sopra il gomito, localizzato pertanto in modo tale da essere ben visibile con la t-shirt dell’uniforme ginnica, la quale, ai sensi delle norme tecniche applicabili, deve essere considerata a tutti gli effetti “uniforme in uso”;
Tutto ciò premesso, il Collegio, rilevata la sussistenza delle condizioni per definire il giudizio in forma semplificata, ritiene il ricorso infondato e, pertanto, lo respinge.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Bis), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite, liquidate in € 2.000,00, oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e all'articolo 9, paragrafi 1 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e all’articolo 2-septies del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
NI NI, Presidente
Claudio Vallorani, Consigliere
AN ME, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| AN ME | NI NI |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.