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Sentenza 24 novembre 2025
Sentenza 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vibo Valentia, sentenza 24/11/2025, n. 1006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vibo Valentia |
| Numero : | 1006 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 557/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 557/2023, avente ad oggetto “appello”,
promossa da:
, C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di apposito decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale,
dall'avv. Antonio Ferraro ed elettivamente domiciliata in Serra San Bruno (VV), alla Via Aldo Moro
(Palazzo Valente), presso e nello studio dell'avv. Francesco Vinci, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. , in Controparte_1 C.F._1
primo grado rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Vangeli.
Appellato/Contumace
E nei confronti di , C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Rosario Varì ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi n. 107,
giusto mandato in calce al presente atto.
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., del 27/10/2025, tenuta con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2840/2022, del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nella causa R.G. n.
2919/22, che, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13920220001120478000 - volta alla riscossione dell'importo complessivo di € 651,91 (comprensivo di interessi e sanzioni) per il mancato pagamento alla Pt_1
della “tassa automobilistica relativa agli anni 2017-2018” – ha dichiarato prescritto il credito
[...]
ed annullato la cartella, con condanna dei convenuti, ed al pagamento delle Controparte_3 CP_4
spese di lite.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
b) l'erroneità della sentenza impugnata per nullità dell'atto introduttivo ed infondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio l' che, premettendo la fondatezza dell'appello promosso, ne CP_4
chiedeva l'accoglimento per difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
Dlgs 546/92; relativamente alla posizione dell'agente della riscossione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito deduceva la assoluta erroneità della sentenza impugnata per infondatezza della eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella opposta.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si costituiva in giudizio CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
[...]
Verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.9.2025 il sottoscritto
Giudice, ritendendo la causa matura per la decisione rinviava per la discussione all'udienza del
27.10.2025, tenutasi in trattazione scritta, ove le parti discutevano la causa come da note conclusive depositate.
Preliminarmente, sul piano di ammissibilità del gravame, deve rilevarsi che posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che, rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento) che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte di cassazione n.
6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il proposto appello. Controparte_1
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può
essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ.,
essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017
n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n.
6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ebbene, l'appello è fondato, dovendo trovare accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario eccepito dalla Parte_1
e da CP_4
La domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato, infatti, va Controparte_1
qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, per intervenuta prescrizione del credito, in tema di tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2017 e 2018.
Prima di affrontare la questione di giurisdizione, occorre fugare ogni dubbio circa la natura del credito azionato con la cartella di pagamento opposta dall'appellato dinanzi al giudice di pace. Al
riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che le tasse automobilistiche hanno «natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce del D.lgs. n. 546 del
1992, art. 2, come sostituito dalla l. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, (ed integrato dal D.L. n. 203
del 2005, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005), il relativo contenzioso è
devoluto alla giurisdizione del giudice tributario» (Cass. S.U. n. 16289 e 23832 del 2007; Sez. U,
Sentenza n. 9673 del 2009).
Posta la natura tributaria del credito, occorre procedere all'esame del motivo di appello riguardante la giurisdizione.
È noto che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, prevedendo che “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale,
le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, e precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica”. Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Alla luce della richiamata disposizione normativa, appare già di immediata evidenza come il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria sia dato dall'atto di esecuzione forzata
«successivo» alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione; in altri termini, la linea di demarcazione della giurisdizione tributaria si individua con gli atti di esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento o, ove previsto, all'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973 (come nel caso di specie) consistente quest'ultima, com'è noto, nell'avviso che il concessionario della riscossione deve notificare al debitore prima di intentare l'esecuzione forzata ove la stessa non sia iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella di pagamento. Per cui, mentre ogni controversia afferente ai tributi «di ogni genere e specie comunque denominati» appartiene alla cognizione del giudice tributario, sono attribuite al giudice ordinario le sole controversie che involgono gli atti dell'esecuzione forzata, seppur posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive.
A al proposito, occorre dare atto delle diverse questioni che, nel tempo, si sono poste in giurisprudenza con riguardo agli atti tributari impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie e, in particolare, ai sensi dell'art. 19, lett. d ed e del d.lgs. n. 546/1992, alle cartelle di pagamento o avvisi di mora (queste ultime equiparate alle intimazioni di pagamento, trattandosi di atti prodromici all'esecuzione forzata) tutte le volte in cui si prospetti il sopravvenire di fatti idonei a paralizzare la pretesa tributaria, quale potrebbe essere la prescrizione del diritto, come nel caso esaminato.
Da ultimo le Sezioni Unite hanno testualmente osservato (Cass, Civile Ord. Sez. U Num.
4227.2023) che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella,
nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50
DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. La Corte Costituzionale, in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia,
che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e
dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta
alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”
Nella sopra indicata pronuncia le SS.UU chiariscono, inoltre, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della
cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi non si poté
verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione"
suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una
censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della
cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne
rivela l'esistenza.”.
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali
quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice
la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione
del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla
vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione
delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del
giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti
di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si
discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465/2022).
In definitiva, si può affermare che il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va individuato nell'atto esecutivo, essendo devoluti al giudice ordinario questioni su fatti incidenti anche in senso sostanziale sulla pretesa tributaria ove sia l'atto esecutivo medesimo ad aver assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un., n.
12642/2021; v. anche S.U., n. 1394/2022 e S.U., n. 8465/2022). Dunque, se si tratta di atti di esecuzione la giurisdizione è del g.o. ma se si eccepisce la prescrizione essa involge gli aspetti di merito e quindi è del giudice speciale.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente/appellato ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata ancor prima della notifica della cartella opposta (11 aprile 2022), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo. Conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.
13920220001120478000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e e per l'effetto, in riforma della Parte_1 CP_4
sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI VIBO VALENTIA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott.ssa Eugenia Di Bella
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 557/2023, avente ad oggetto “appello”,
promossa da:
, C.F. , in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa in virtù di apposito decreto del Coordinatore dell'Avvocatura regionale,
dall'avv. Antonio Ferraro ed elettivamente domiciliata in Serra San Bruno (VV), alla Via Aldo Moro
(Palazzo Valente), presso e nello studio dell'avv. Francesco Vinci, giusta procura in atti.
Appellante
Contro
, nato a [...] il [...], C.F. , in Controparte_1 C.F._1
primo grado rappresentato e difeso dall'avv. Marcella Vangeli.
Appellato/Contumace
E nei confronti di , C.F. , rappresentata e difesa, Controparte_2 P.IVA_2
dall'Avv. Rosario Varì ed elettivamente domiciliata in Vibo Valentia, via Alcide De Gasperi n. 107,
giusto mandato in calce al presente atto.
Appellata
CONCLUSIONI
All'udienza di discussione ex art. 281 sexies c.p.c., del 27/10/2025, tenuta con le modalità indicate dall'art. 127 ter c.p.c., le parti hanno concluso come note depositate.
IN FATTO ED IN DIRITTO
Con atto di citazione, regolarmente notificato, la ha proposto appello Parte_1
avverso la sentenza n. 2840/2022, del Giudice di Pace di Vibo Valentia, emessa nella causa R.G. n.
2919/22, che, in accoglimento dell'opposizione ex art. 615 c.p.c. avanzata da Controparte_1
avverso la cartella di pagamento n. 13920220001120478000 - volta alla riscossione dell'importo complessivo di € 651,91 (comprensivo di interessi e sanzioni) per il mancato pagamento alla Pt_1
della “tassa automobilistica relativa agli anni 2017-2018” – ha dichiarato prescritto il credito
[...]
ed annullato la cartella, con condanna dei convenuti, ed al pagamento delle Controparte_3 CP_4
spese di lite.
A fondamento dell'impugnazione ha dedotto, come motivi di appello: a) il difetto di giurisdizione del Giudice Ordinario;
b) l'erroneità della sentenza impugnata per nullità dell'atto introduttivo ed infondatezza della domanda.
Si costituiva in giudizio l' che, premettendo la fondatezza dell'appello promosso, ne CP_4
chiedeva l'accoglimento per difetto di giurisdizione del giudice adito, ai sensi dell'art. 2, comma 1,
Dlgs 546/92; relativamente alla posizione dell'agente della riscossione, eccepiva la propria carenza di legittimazione passiva;
nel merito deduceva la assoluta erroneità della sentenza impugnata per infondatezza della eccezione di prescrizione del credito sotteso alla cartella opposta.
Nonostante la regolare notifica dell'atto di appello non si costituiva in giudizio CP_1
e ne viene dichiarata la contumacia.
[...]
Verificata l'acquisizione del fascicolo di primo grado, all'udienza del 16.9.2025 il sottoscritto
Giudice, ritendendo la causa matura per la decisione rinviava per la discussione all'udienza del
27.10.2025, tenutasi in trattazione scritta, ove le parti discutevano la causa come da note conclusive depositate.
Preliminarmente, sul piano di ammissibilità del gravame, deve rilevarsi che posto che l'appellante ha denunciato la violazione delle norme sul riparto di giurisdizione fra Giudice ordinario e Giudice tributario e delle norme sulla competenza, occorre concludere che, rientrando i motivi dell'impugnazione fra i motivi limitati (violazione delle norme sul procedimento) che rendono ammissibile l'appello avverso le sentenze pronunciate dal Giudice di pace secondo equità (si vedano in tal senso ex plurimis Corte di cassazione Sezioni Unite n. 27339 del 2008, Corte di cassazione n.
6410 del 2013 e Corte di cassazione n. 34524 del 2021), la sentenza emessa dal Giudice di pace all'esito del giudizio instaurato da è impugnabile con il proposto appello. Controparte_1
Tanto premesso, in ossequio al principio della ragione più liquida, viene analizzata la sola questione idonea a definire il giudizio. È noto ormai che, in base a tale principio, la domanda può
essere respinta sulla base di una questione assorbente, pur se logicamente subordinata, senza che sia necessario esaminare previamente tutte le altre secondo l'ordine previsto dall'art. 276 cod. proc. civ.,
essendo ciò suggerito dal principio di economia processuale e da esigenze di celerità anche costituzionalmente protette (cfr., in tal senso, Tribunale, Reggio-Emilia sentenza 07 dicembre 2017
n. 1327, Tribunale di Piacenza, 28 ottobre 2010, n. 713; Tribunale di Piacenza, 19 febbraio 2011, n.
154; Cass. civ., sez. un., 9 ottobre 2008, n. 24883; Cass. civ., sez. III, 10 ottobre 2007, n. 21266; Cass.
civ., sez. III, 16 maggio 2006, n. 11356; Tribunale di Reggio Emilia, 29 novembre 2012, n. 2029; Tribunale di S. Angelo dei Lombardi 12 gennaio 2011; Tribunale di Torino, 21 novembre 2010, n.
6709; Corte d'Appello di Firenze 7 ottobre 2003; Tribunale di Lucca 8 febbraio 2001).
Ebbene, l'appello è fondato, dovendo trovare accoglimento, in totale riforma della impugnata sentenza, l'eccezione di difetto di giurisdizione del giudice ordinario eccepito dalla Parte_1
e da CP_4
La domanda proposta in primo grado dall'odierno appellato, infatti, va Controparte_1
qualificata come opposizione all'esecuzione ex art. 615, comma 1, c.p.c., promossa al fine di far accertare l'inesistenza del diritto delle parti convenute a procedere ad esecuzione forzata non ancora iniziata, per intervenuta prescrizione del credito, in tema di tassa automobilistica relativa agli anni d'imposta 2017 e 2018.
Prima di affrontare la questione di giurisdizione, occorre fugare ogni dubbio circa la natura del credito azionato con la cartella di pagamento opposta dall'appellato dinanzi al giudice di pace. Al
riguardo le Sezioni Unite della Corte di Cassazione hanno avuto modo di affermare che le tasse automobilistiche hanno «natura indiscutibilmente tributaria, e dunque, alla luce del D.lgs. n. 546 del
1992, art. 2, come sostituito dalla l. n. 448 del 2001, art. 12, comma 2, (ed integrato dal D.L. n. 203
del 2005, art. 3 bis, convertito con modificazioni dalla L. n. 248 del 2005), il relativo contenzioso è
devoluto alla giurisdizione del giudice tributario» (Cass. S.U. n. 16289 e 23832 del 2007; Sez. U,
Sentenza n. 9673 del 2009).
Posta la natura tributaria del credito, occorre procedere all'esame del motivo di appello riguardante la giurisdizione.
È noto che ai fini del riparto tra giudice ordinario e giudice speciale rilevi il cd. “petitum sostanziale”, il quale va identificato “non solo e non tanto in funzione della concreta pronuncia che si chiede al giudice, ma anche e soprattutto in funzione della "causa petendi", ossia della intrinseca natura della posizione dedotta in giudizio ed individuata dal giudice con riguardo ai fatti allegati ed al rapporto giuridico del quale detti fatti costituiscono manifestazione” (Cass., Sez. Un., 31.07.2018 n. 20350).
Nel caso di specie, dalla documentazione in atti, risulta pacifica la natura tributaria del credito oggetto del giudizio (tassa automobilistica).
Il quadro normativo di riferimento è costituito, per un verso, dall'art. 2 del d.lgs. n. 546 del
1992, che (in esito alle modifiche apportate dall'art. 12, comma 2, della legge n. 488 del 2001 e dal d.l. n. 203 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla l. n. 248 del 2005) ha attribuito in generale alle commissioni tributarie, per i giudizi di merito, la giurisdizione in materia tributaria, prevedendo che “tutte le controversie aventi ad oggetto i tributi di ogni genere e specie comunque denominati,
compresi quelli regionali, provinciali e comunali e il contributo per il Servizio sanitario nazionale,
le sovrimposte e le addizionali, le relative sanzioni nonché gli interessi e ogni altro accessorio”, e precisando, nel secondo periodo del comma 1, che “Restano escluse dalla giurisdizione tributaria
soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla
notificazione della cartella di pagamento e, ove previsto, dell'avviso di cui all'art. 50 del d.P.R. 20
settembre 1973, n. 602, per le quali continuano ad applicarsi le disposizioni del medesimo decreto
del Presidente della Repubblica”. Per altro verso, rileva l'art. 19 del d.P.R. n. 546 del 1992, il quale contiene l'elenco degli atti impugnabili davanti alle commissioni tributarie, suscettibile di ampliamento per interpretazione estensiva.
Alla luce della richiamata disposizione normativa, appare già di immediata evidenza come il discrimine tra la giurisdizione tributaria e quella ordinaria sia dato dall'atto di esecuzione forzata
«successivo» alla notifica della cartella di pagamento o dell'intimazione; in altri termini, la linea di demarcazione della giurisdizione tributaria si individua con gli atti di esecuzione successivi alla notifica della cartella di pagamento o, ove previsto, all'intimazione di pagamento ex art. 50 del D.P.R.
n. 602 del 1973 (come nel caso di specie) consistente quest'ultima, com'è noto, nell'avviso che il concessionario della riscossione deve notificare al debitore prima di intentare l'esecuzione forzata ove la stessa non sia iniziata entro l'anno dalla notifica della cartella di pagamento. Per cui, mentre ogni controversia afferente ai tributi «di ogni genere e specie comunque denominati» appartiene alla cognizione del giudice tributario, sono attribuite al giudice ordinario le sole controversie che involgono gli atti dell'esecuzione forzata, seppur posti in essere sul presupposto di un atto impositivo di natura tributaria, in genere attivabili con il rimedio delle opposizioni esecutive.
A al proposito, occorre dare atto delle diverse questioni che, nel tempo, si sono poste in giurisprudenza con riguardo agli atti tributari impugnabili dinanzi alle commissioni tributarie e, in particolare, ai sensi dell'art. 19, lett. d ed e del d.lgs. n. 546/1992, alle cartelle di pagamento o avvisi di mora (queste ultime equiparate alle intimazioni di pagamento, trattandosi di atti prodromici all'esecuzione forzata) tutte le volte in cui si prospetti il sopravvenire di fatti idonei a paralizzare la pretesa tributaria, quale potrebbe essere la prescrizione del diritto, come nel caso esaminato.
Da ultimo le Sezioni Unite hanno testualmente osservato (Cass, Civile Ord. Sez. U Num.
4227.2023) che appartiene alla cognizione del giudice tributario quella sui fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi fino alla notifica della cartella di pagamento, ovvero fino al pignoramento, in caso di notifica invalida della stessa, rimanendo, invece, devoluta al giudice ordinario la cognizione sulle questioni inerenti la legittimità formale del pignoramento, a prescindere dalla notifica della cartella,
nonché la cognizione con riferimento ai fatti incidenti sulla pretesa fiscale verificatisi dopo la notifica della cartella (effettivamente e validamente eseguita) e comunque una volta che l'esecuzione tributaria sia stata avviata (Cass. Sez. Un., n. 7822/2020).
A tali conclusioni le Sezioni Unite sono giunte valorizzando la portata additiva della sentenza della Corte costituzionale n.114/2018, con la quale la Consulta ha ritenuto che in relazione alla portata dell'art. 2, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992, la linea di confine fra giurisdizione ordinaria e giurisdizione tributaria è costituita dalla notifica della cartella esattoriale, tenuto conto di quanto previsto dall'art.50
DPR n.602/1973, per modo che le questioni insorgenti fino a tale momento restano devolute alla giurisdizione tributaria. La Corte Costituzionale, in particolare, ha avuto modo di chiarire, con la suddetta pronuncia,
che “esiste una linea di demarcazione della giurisdizione, posta dalla cartella di pagamento e
dall'eventuale successivo avviso recante l'intimazione ad adempiere: fino a questo limite la
cognizione degli atti dell'amministrazione, espressione del potere di imposizione fiscale, è devoluta
alla giurisdizione del giudice tributario;
a valle, la giurisdizione spetta al giudice ordinario e
segnatamente al giudice dell'esecuzione”
Nella sopra indicata pronuncia le SS.UU chiariscono, inoltre, proprio con riferimento all'ipotesi di deduzione della prescrizione, che “se essa si assume verificata perché la notifica della
cartella o dell'intimazione mancò, fu nulla o fu eseguita in modo inesistente e, quindi non si poté
verificare un effetto interruttivo del corso della prescrizione, il preteso fatto estintivo "prescrizione"
suppone, per essere apprezzato, l'accertamento di detti vizi della notifica e, dunque, si risolve in una
censura il cui esame risulta riservato alla giurisdizione tributaria tramite l'impugnazione della
cartella o dell'intimazione, in quanto conosciute per il tramite ed in forza dell'atto esecutivo che ne
rivela l'esistenza.”.
Ancora, nell'ordinanza n. 16986/2022, le Sezioni Unite osservano che “nelle ipotesi, quali
quella qui in esame, in cui il contribuente pone ancora come tema demandato all'esame del giudice
la definitività̀ o meno delle cartelle di pagamento, pure contestualmente prospettando la prescrizione
del debito anche nel caso di ritenuta validità delle notifiche delle cartelle, la giurisdizione sulla
vicenda non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, in quanto
l'insussistenza di una situazione di “definitività̀” delle cartelle di pagamento osta alla qualificazione
delle questioni controverse come meramente esecutive, radicando pertanto la giurisdizione del
giudice tributario” cui spetta il sindacato della “correttezza formale e sostanziale dei provvedimenti
di natura pure messi in discussione nell'atto processuale proposto dal contribuente di cui qui si
discute” (v. anche Cass. Sez. Un., 8465/2022).
In definitiva, si può affermare che il discrimine tra giurisdizione tributaria e giurisdizione ordinaria va individuato nell'atto esecutivo, essendo devoluti al giudice ordinario questioni su fatti incidenti anche in senso sostanziale sulla pretesa tributaria ove sia l'atto esecutivo medesimo ad aver assunto la funzione di mezzo di conoscenza della cartella o dell'intimazione (Cass. Sez. Un., n.
12642/2021; v. anche S.U., n. 1394/2022 e S.U., n. 8465/2022). Dunque, se si tratta di atti di esecuzione la giurisdizione è del g.o. ma se si eccepisce la prescrizione essa involge gli aspetti di merito e quindi è del giudice speciale.
Tali principi non possono che trovare applicazione anche nell'ipotesi in esame, considerato che l'opponente/appellato ha dedotto la prescrizione del credito - e, dunque, un fatto estintivo incidente in senso sostanziale sulla pretesa tributaria - maturata ancor prima della notifica della cartella opposta (11 aprile 2022), tuttavia, senza far valere alcun vizio di nullità della notifica delle cartelle medesime ed in assenza di un atto esecutivo. Conseguentemente, la controversia non può che essere attribuita alla giurisdizione del giudice tributario, restando escluse dalla giurisdizione tributaria, come più volte ribadito, soltanto le controversie riguardanti gli atti della esecuzione forzata tributaria successivi alla notificazione della cartella di pagamento.
Sulla scorta di quanto sopra, pertanto, va dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice ordinario in relazione all'opposizione promossa avverso la cartella di pagamento n.
13920220001120478000, in favore del giudice tributario competente per grado e per territorio.
Le incertezze giurisprudenziali sussistenti in materia costituiscono le “gravi ed eccezionali ragioni” valevoli a giustificare l'integrale compensazione delle spese di lite ai sensi dell'art. 92,
comma secondo, cod. proc. civ., dovendosi tener conto anche della recente pronuncia del giudice delle leggi (Corte Cost., 19 aprile 2018, n. 77), con cui la disposizione normativa di cui si tratta è
stata dichiarata costituzionalmente illegittima nella parte in cui non consente, nelle ipotesi di soccombenza totale, di compensare parzialmente o per intero le spese di lite anche ove ricorrano gravi ed eccezionali ragioni, diverse da quelle tipizzate dal legislatore.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
- accoglie l'appello proposto dalla e e per l'effetto, in riforma della Parte_1 CP_4
sentenza impugnata, dichiara il proprio difetto giurisdizione in favore del giudice tributario competente per territorio e per grado;
- compensa integralmente fra le parti le spese di lite.
Così deciso in Vibo Valentia, il 24 novembre 2025
Il GIUDICE
dott. ssa Eugenia Di Bella