Art. 3. Delegazione generale palestinese in Italia 1. Sono prorogate le disposizioni contenute nella legge 23 ottobre 1996, n. 558 , relative al sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia. A tale scopo e' autorizzata la spesa di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1999, 2000 e 2001. Al relativo onere, pari a lire 1.000 milioni per l'anno 2000 ed a lire 500 milioni per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2000-2002, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno finanziario 2000, parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
- La legge 23 ottobre 1996, n. 558 , concerne le norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare in territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione genera1e per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998".
2. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Nota all' art. 3:
- La legge 23 ottobre 1996, n. 558 , concerne le norme per il sostegno dell'attivita' della Delegazione generale palestinese in Italia e per l'autorizzazione ad amministrazioni pubbliche e ad enti di promozione commerciale e di protezione assicurativa ad operare in territori palestinesi della Cisgiordania e di Gaza.
Per opportuna conoscenza, si riporta il testo dell'art. 1:
"Art. 1. - 1. Il Ministero degli affari esteri - Direzione genera1e per la cooperazione allo sviluppo e' autorizzato, per il triennio 1996-1998 a concedere un contributo annuo di ammontare pari a lire 500 milioni alla Delegazione generale palestinese, destinato alle spese di funzionamento della sua sede in Italia. Tale contributo ha carattere forfettario e non e' soggetto a rendicontazione.
2. All'onere derivante dal comma 1, pari a lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998, si provvede a carico del capitolo 6856, iscritto ai fini del bilancio triennale 1996-1998 nello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri per ciascuno degli anni 1996, 1997 e 1998".