Decreto presidenziale 6 maggio 2026
Decreto cautelare 6 maggio 2026
Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3582 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 3582 |
| Data del deposito : | 7 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 03582/2026REG.PROV.COLL.
N. 03723/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3723 del 2026, proposto da Conversano Che Vorrei, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Giacomo Sgobba, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Sottocommissione Elettorale Regionale, Ufficio Centrale Regionale della Puglia, Comune di Conversano, non costituiti in giudizio;
Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Bari, Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
nei confronti
Attivamente, Partito Socialista Italiano, Norba, Esserci, Partito della Rifondazione Comunista - Sinistra Eu, Officine Progressiste Conversano, Movimento Cinque Stelle, Partito Democratico, AS LA, non costituiti in giudizio;
BI PU, rappresentato e difeso dagli avvocati Domenico Damato, AS Procacci, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza) n. 529/2026, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
visti gli atti di costituzione in giudizio della Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Bari, del Ministero dell’Interno e di BI PU;
visti tutti gli atti della causa;
relatore nella udienza speciale elettorale del giorno 7 maggio 2026 il Cons. AN LI e uditi per le parti gli avvocati Giacomo Sgobba, l'avvocato dello Stato Vincenza Clelia Castaldo e, in delega degli avvocati, Domenico Damato e AS Procacci, l'avvocato Paolo Clarizia;
ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
AT
1. In data 24 e 25 maggio 2026 si svolgeranno le elezioni del Sindaco e del Consiglio comunale del Comune di Conversano; il Comune rientra nella fascia demografica superiore a 15.000 abitanti (25.784 abitanti), con conseguente necessità, per l’ammissione delle liste, di un numero di sottoscrizioni compreso tra un minimo di 175 e un massimo di 350 elettori. Per tale competizione elettorale è stata presentata, tra le altre, la lista n° 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI”, collegata alla candidatura a Sindaco dell’avv. Mario Loiacono. La lista n° 17 è stata depositata presso la Segreteria del Comune di Conversano in data 25 aprile 2026.
2. All’esito del controllo svolto dall’Ufficio elettorale comunale, con nota prot. n° 173 del 26 aprile 2026 venivano segnalate alla IX Sottocommissione Elettorale Circondariale n° 12 sottoscrizioni da escludere, di cui n° 11 poiché gli elettori risultavano “ già firmatari ” di altre liste, secondo apposita tabella nominativa di riscontro, e un’ulteriore sottoscrizione per diversa ragione.
2. La IX Sottocommissione Elettorale Circondariale, recependo tali indicazioni, computava in 174 il numero dei sottoscrittori validi e ricusava la lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI”.
3. Riferisce l’appellante che, tra gli 11 elettori indicati come “ già firmatari di altre liste ” figurava il sig. NO LL, riportato nella tabella allegata al verbale come sottoscrittore della lista n° 17 (elenco n° 17) e contemporaneamente qualificato “ già firmatario ” per la lista civica “NORBA”.
4. Con dichiarazione resa ai sensi del d.P.R. n° 445/2000 e sottoscritta innanzi a pubblico ufficiale in data 29 aprile 2026 (quindi prima della proposizione del ricorso), il sig. LL affermava di aver sottoscritto esclusivamente i moduli di presentazione della lista “CONVERSANO CHE VORREI” e negava espressamente di aver mai firmato per la lista civica “NORBA”.
5. Riferisce ancora l’appellante che, nel ricorso proposto avanti al T.A.R. Puglia - Bari avverso il verbale n° 141/2026, notificato e depositato il 30/04/2026, la lista n° 17 articolava, tra gli altri, un terzo motivo dedicato specificamente al “ caso LL ”, contestando la legittimità del depennamento della relativa sottoscrizione per inesistenza di una reale “ doppia firma ” e chiedendo in via istruttoria l’acquisizione dei moduli originali (o in copia conforme) delle sottoscrizioni apposte per la lista “NORBA” e per la lista n. 17, nonché la possibilità di un esame comparativo delle doppie firme. In tale contesto, veniva espressamente evidenziato che la riammissione al computo della sola sottoscrizione del sig. LL avrebbe comportato il passaggio da 174 a 175 sottoscrittori validi.
6. Nel medesimo ricorso veniva altresì dedotto un più generale (ma specifico) difetto di istruttoria e di motivazione in ordine al trattamento delle 11 “doppie firme”: la tabella comunale richiamata dal verbale si limitava, infatti, ad indicare per ciascun nominativo la formula standardizzata “ l’elettore ha già firmato per la lista: [X] ”, senza precisare i criteri legali seguiti (ad esempio, priorità temporale delle autenticazioni), né indicare date e ore delle autenticazioni stesse, né dare conto di verifiche su possibili omonimie, refusi o errori di abbinamento. Nel corso del giudizio di primo grado, la ricorrente sottolineava il carattere “ di soglia ” del caso di specie (174 firme computate a fronte del minimo di 175), invocando l’applicazione del favor partecipationis e stigmatizzando la mancata attivazione di un contraddittorio, sia con i sottoscrittori interessati sia con il delegato di lista, prima di giungere alla misura espulsiva.
7. Il T.A.R., con sentenza n. 529/2026, respingeva il ricorso.
8. Di tale sentenza, la lista civica n° 17 denominata “CONVERSANO CHE VORREI”, collegata al candidato Sindaco, avv. Mario Loiacono, in persona del legale rappresentante p.t. - delegato di lista, sig. Pietro Buonsante, ha chiesto la riforma con rituale e tempestivo atto di appello affidato alle seguenti censure così rubricate: “ 1. - ERROR IN IUDICANDO PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 64 C.P.A. E 115 C.P.C. - OMESSA VALUTAZIONE DEL PRINCIPIO DI NON CONTESTAZIONE SUL “CASO MARTINELLI” - DIFETTO DI MOTIVAZIONE SU AT DECISIVO DELLA CONTROVERSIA; 2. - ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEA APPLICAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI ATTI PUBBLICI - CONFUSIONE TRA GENUINITÀ DELL’AUTENTICA E RIFERIBILITÀ DELLA FIRMA ALLA SINGOLA LISTA - INESISTENZA DI UN ONERE DI QUERELA DI FALSO NEL CASO DI SPECIE; 3. - ERROR IN IUDICANDO PER DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE SUL TRATTAMENTO DELLE 11 “DOPPIE FIRME” IN UN CASO DI SOGLIA (174/175); 4. - ERROR IN IUDICANDO PER ERRONEA VALUTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE MARTINELLI DEL 03/05/2026 PRODOTTA DA “NORBA” - VIOLAZIONE DEI PRINCIPI IN TEMA DI DOPPIA SOTTOSCRIZIONE E DEL FAVOR PARTECIPATIONIS IN UN CASO DI SOGLIA (174/175)”.
Hanno resistito al gravame, chiedendone il rigetto, la Prefettura Ufficio Territoriale del Governo Bari e PU BI.
9. Alla udienza pubblica del 7 maggio 2026 il ricorso è stato trattenuto per la decisione.
TO
10. Le argomentazioni dell’appellante necessitano di una sintesi al fine di inquadrare con ordine le questioni sottoposte al Collegio e le critiche mosse alla sentenza impugnata.
11. Con il primo motivo l’appellante, in sintesi, afferma che:
a) con il terzo motivo del ricorso di primo grado la lista appellante ha specificamente censurato il depennamento della sottoscrizione dell’elettore NO LL, evidenziando che egli risulta inserito tra i 186 sottoscrittori originari della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI”;
a.1.) la sua firma è stata esclusa in quanto la Sottocommissione lo ha qualificato “ già firmatario ” della lista “NORBA”, in applicazione della regola sulla doppia sottoscrizione;
a.2.) il depennamento della firma LL è sufficiente, da solo, a determinare il passaggio da 175 a 174 firme valide, dando luogo al c.d. “caso di soglia” (174/175);
a.3.) a sostegno di tale motivo, l’appellante ha prodotto una dichiarazione di data certa antecedente alla notifica del ricorso, resa dal sig. LL ai sensi del d.P.R. n° 445/2000 - sottoscritta innanzi a pubblico ufficiale - con la quale l’interessato conferma di aver sottoscritto esclusivamente il modulo di presentazione della lista n. 17 “CONVERSANO CHE VORREI” e nega espressamente di aver mai sottoscritto la dichiarazione di presentazione della lista civica “NORBA”;
a.4.) in sede di discussione innanzi al T.A.R., la difesa della lista “CONVERSANO CHE VORREI” ha espressamente rilevato che l’Amministrazione appellata non aveva svolto una contestazione specifica e puntuale in ordine al fatto storico così delineato (mancata sottoscrizione della lista “NORBA” da parte di LL), invocando l’applicazione del principio di non contestazione ex art. 64, comma 2, c.p.a. e art. 115 c.p.c., con conseguente relevatio ab onere probandi su tale fatto decisivo;
a.5.) la sentenza impugnata non si è confrontata con la deduzione difensiva relativa alla mancata contestazione specifica del “caso LL”, non ha valutato la portata della dichiarazione ex d.P.R. n° 445/2000 dell’elettore, né il suo rilievo alla luce del principio di non contestazione, ha concentrato la ratio decidendi su profili diversi (fede privilegiata dell’autentica, necessità di querela di falso, criteri astratti sulla doppia sottoscrizione), senza motivare sul fatto storico allegato come decisivo;
a.6.) l’art. 64, comma 2, c.p.a. stabilisce che “ i fatti non specificamente contestati dalle parti costituite si intendono ammessi, salvo che riguardino diritti indisponibili o che la legge richieda espressamente la prova per iscritto ”; la disposizione recepisce, nell’ambito del processo amministrativo, il principio sancito dall’art. 115, primo comma, c.p.c., secondo cui “ salve le disposizioni che lo obbligano a pronunciare d’ufficio, il giudice deve porre a fondamento della decisione le prove proposte dalle parti o dal pubblico ministero nonché i fatti non specificamente contestati dalla parte costituita ”;
a.7.) la parte che allega un fatto storico (nella specie: l’assenza di una reale doppia sottoscrizione LL/NORBA) ha l’onere di indicarlo in modo chiaro e circostanziato; la controparte, ove intenda contestarlo, deve svolgere una contestazione specifica, che si confronti con il fatto nei suoi elementi essenziali; in mancanza di contestazione specifica, il fatto si considera ammesso, con effetto di esonero dall’onere della prova ( relevatio ab onere probandi ), salvo i limiti previsti dalla legge (diritti indisponibili, prova scritta necessaria);
a.8.) l’operatività di tale principio è pacifica anche nel rito elettorale (e nel caso di specie); la concentrazione dei termini e l’esigenza di celerità non elidono, anzi rafforzano, la funzione deflattiva del meccanismo di non contestazione, che consente di delimitare il thema decidendum e il thema probandum in modo più netto, evitando istruttorie superflue su fatti in realtà non controversi;
a.9.) nel caso di specie, il fatto allegato - inesistenza della doppia sottoscrizione LL/NORBA, con conseguente illegittimità del depennamento della firma a favore della lista appellante - attiene a un elemento storico concreto (se e per quale lista l’elettore abbia effettivamente sottoscritto) e non concerne diritti indisponibili; esso è, dunque, pienamente sussumibile nell’ambito applicativo dell’art. 64 c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c.;
a.10.) era onere delle Amministrazioni appellate e della controparte costituita - se intendevano contestare il fatto storico - fornire una contestazione specifica, che si misurasse almeno con la dichiarazione dell’elettore, indicandone le ragioni di inattendibilità o contrasto con altri atti, gli elementi documentali che si assumevano in grado di dimostrare la reale esistenza della doppia sottoscrizione, la ricaduta del caso LL sul computo numerico in un giudizio di soglia;
a.11.) le controdeduzioni si sono concentrate sui profili generali, senza prendere posizione in modo puntuale sul fatto storico fondamentale, ossia se il sig. LL abbia effettivamente sottoscritto un modulo per la lista “NORBA”;
a.12.) in tale situazione, la disciplina di cui agli artt. 64 c.p.a. e 115 c.p.c. imponeva al Giudice di prime cure di dare atto, in motivazione, della mancata contestazione specifica del fatto; valutare se ricorressero i presupposti per considerare il fatto stesso come ammesso; trarne le conseguenze sul piano probatorio, esonerando la parte dall’onere di ulteriori dimostrazioni e valorizzando il fatto non contestato nel giudizio sul computo delle firme;
a.13.) la sentenza impugnata, invece, non prende posizione sulla dedotta non contestazione del fatto storico “ inesistenza della doppia firma LL/NORBA ”, non richiama né applica gli artt. 64 c.p.a. e 115 c.p.c., non spiega perché il fatto allegato e non specificamente contestato non debba considerarsi ammesso, né per quali ragioni esso sia ritenuto, eventualmente, irrilevante ai fini del decidere;
a.14.) l’errore commesso dal Giudice di prime cure è decisivo per mancata applicazione dell’art. 64, comma 2, c.p.a. e dell’art. 115 c.p.c., che impongono di considerare ammessi i fatti non specificamente contestati e di inserirli nel ragionamento decisorio, per mancata considerazione del meccanismo di relevatio ab onere probandi , che avrebbe dovuto esonerare la parte dall’onere di ulteriore prova sul punto, in mancanza di contestazione specifica e per difetto di motivazione su fatto decisivo;
a.15.) in sostanza, non è sufficiente, in simili casi, una motivazione che resti sul piano astratto; occorre spiegare perché, pur a fronte di una dichiarazione dell’elettore e dell’assenza di contestazione specifica, il Giudice ritenga di non poter considerare ammesso il fatto e di confermare il depennamento; la sentenza “salta” un passaggio logico necessario e assume come dato il computo a 174, discute questioni di principio sull’autentica e sulla querela di falso, non verifica se il presupposto numerico (174 anziché 175) sia processualmente consolidato alla luce del principio di non contestazione ovvero se debba essere rivisto, computando la firma del sig. LL.
12. Con il secondo motivo, in sintesi, l’appellante afferma che:
a) è in contestazione la corretta riferibilità della sottoscrizione del sig. LL ad una specifica lista e la legittimità del depennamento operato, non la veridicità di quanto il pubblico ufficiale ha attestato nell’atto di autentica (presenza del sottoscrittore, identità, apposizione di una firma);
a.1.) l’appellante ha chiesto che la P.A. e il Giudice acquisissero in originale o in copia conforme i moduli di sottoscrizione recanti il nominativo “NO LL” (per la lista “NORBA” e per la lista ° 17), verificassero, anche attraverso comparazione grafica, se la firma asseritamente apposta sul modulo “NORBA” sia effettivamente la medesima riferibile all’elettore ovvero, al contrario, se esista un errore di imputazione o addirittura una sottoscrizione non riconducibile al medesimo soggetto, determinassero, all’esito, a quale lista debba essere imputata, ai fini del computo, la (unica) sottoscrizione effettivamente resa dal sig. LL;
a.2.) nessuna domanda, dunque, è stata formulata in termini di “falsità” dell’atto pubblico di autentica - né materiale né ideologica - nei sensi propri di cui al codice penale e al codice civile, tali da imporre, per il loro esame, l’esperimento della querela di falso;
a.3.) ai sensi dell’art. 2700 c.c., l’atto pubblico fa piena prova, fino a querela di falso, della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti;
a.4.) la fede privilegiata, dunque, opera in relazione al contenuto certificativo dell’atto pubblico, non si estende automaticamente né alle ricostruzioni successive svolte dall’Amministrazione utilizzando quella documentazione, né alle determinazioni discrezionali o istruttorie che l’Ufficio compie nel procedimento elettorale (come la scelta di associare un nominativo a una lista piuttosto che a un’altra o di depennare una sottoscrizione in presenza di asserite “doppie firme”); sotto altro profilo, la necessità della querela di falso si giustifica solo quando la parte intenda contestare la verità dei fatti attestati dal pubblico ufficiale nell’atto, ossia quando affermi che il pubblico ufficiale non era presente, non ha realmente identificato il soggetto, la firma non è stata apposta alla sua presenza o non appartiene al soggetto indicato, sono stati alterati, dopo la formazione, gli elementi essenziali dell’atto (falso materiale) ovvero è stato attestato come avvenuto un fatto mai accaduto (falso ideologico);
a.5.) diversamente, quando la contestazione investe il modo in cui l’Amministrazione utilizza gli atti nel procedimento, ossia la riferibilità di una firma ad un determinato atto (qui: modulo di presentazione di una lista) o la correttezza del collegamento nominativo/lista ai fini del divieto di doppia sottoscrizione, come nel caso di specie, si è fuori dall’ambito proprio della querela di falso e dentro l’area del sindacato amministrativo ordinario, fondato su riscontri documentali e logico giuridici;
a.6.) nel contesto delle elezioni comunali, il pubblico ufficiale che autentica la firma:
- attesta di aver visto una determinata persona, identificata, apporre la propria sottoscrizione su un foglio che reca un determinato contenuto;
- non compie, di regola, una valutazione sulla futura imputazione di quella sottoscrizione a una singola lista in presenza di possibili “doppie firme” con altre liste, attività che viene svolta dall’Ufficio elettorale in un momento successivo, mediante incrocio dei dati;
a.7.) la verifica se un elettore abbia, in concreto sottoscritto solo una lista ovvero sottoscritto due o più liste in violazione del divieto di doppia firma e, in tale ultimo caso, quale firma debba prevalere e quale debba essere depennata, è operazione istruttoria propria della Commissione/Sottocommissione elettorale; tale operazione si basa su: confronto dei moduli; controllo dei nominativi, dei dati anagrafici e delle eventuali omonimie; riscontri cronologici (date e ore di autentica, tempi di deposito delle liste); tale operazione non è “cristallizzata” nell’atto pubblico di autentica; è un passaggio successivo, che può essere sindacato dal Giudice Amministrativo con i normali strumenti probatori (acquisizione dei moduli, confronto delle firme, analisi dei registri), senza necessità di querela di falso;
b) la sentenza appellata è errata perché riconduce la questione nell’alveo della “genuinità della firma” e non della sua riferibilità alla singola lista, afferma, in sostanza, che per sindacare la validità della sottoscrizione attribuita al sig. LL sul modulo “NORBA” sarebbe necessaria la querela di falso, in quanto si tratterebbe di rimettere in discussione l’atto pubblico di autentica, giunge, così, a precludere qualsiasi effettivo controllo giudiziale sulla correttezza del depennamento operato dalla Sottocommissione;
b.1.) in questo modo il T.A.R. di Bari, travisando il thema decidendum , ha ritenuto che la parte intendesse contestare la veridicità dell’attestazione del pubblico ufficiale (genuinità dell’autentica), mentre l’oggetto effettivo della censura era il diverso profilo della corretta imputazione della sottoscrizione ad una lista e ha esteso indebitamente l’ambito della fede privilegiata, facendo rientrare nella sfera protetta ex art. 2700 c.c. anche la fase di comparazione e abbinamento dei moduli alle diverse liste, che invece è attività amministrativa successiva e autonoma;
b.2.) l’erronea identificazione del thema decidendum operata dal T.A.R. di Bari - che ha qualificato come questione di “genuinità dell’atto pubblico” ciò che era, in realtà, una questione di corretta riferibilità della firma alla lista - ha avuto un duplice effetto distorsivo:
- ha sottratto alla giurisdizione amministrativa un profilo tipico dell’attività amministrativa (l’uso comparativo dei moduli e l’abbinamento delle firme alle liste), trasferendolo indebitamente nell’area, eccezionale, della querela di falso;
- ha reso, in concreto, impossibile qualsiasi accertamento giudiziale sulla legittimità del depennamento della sottoscrizione LL, cristallizzando il computo a 174 firme pur in presenza di elementi documentali e dichiarativi che avrebbero imposto almeno un serio dubbio sulla reale esistenza di una “doppia sottoscrizione”.
13. Con il terzo motivo l’appellante, in sintesi, afferma che:
a) l’esclusione della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI” è stata determinata dal depennamento di 12 sottoscrizioni rispetto alle 186 originariamente depositate, di cui ben 11 qualificate dall’Ufficio elettorale comunale come “doppie firme” (elettori “già firmatari” di altre liste); la nota comunale di trasmissione alla Sottocommissione, corredata dalla tabella riepilogativa, si limita ad elencare nominativamente tali 11 elettori, indicando per ciascuno la formula standardizzata “ l’elettore ha già firmato per la lista: [X] ”, senza ulteriori specificazioni in ordine alle modalità con cui è stata accertata la pretesa doppia sottoscrizione, ai criteri adottati per stabilire quale firma considerare prevalente e quale depennare, alle verifiche effettuate per escludere errori materiali, omonimie, scambi di nominativo o refusi;
a.1.) la Sottocommissione Elettorale Circondariale ha recepito integralmente tali indicazioni, limitandosi ad assumere il dato numerico finale (174 sottoscrizioni valide) quale presupposto automatico della ricusazione della lista, senza sviluppare una motivazione autonoma e analitica nominativo per nominativo; in questo modo, l’intero esito del procedimento di ammissione della lista è stato ancorato ad un’operazione istruttoria riassunta in una tabella sintetica, priva di esplicitazione dei criteri adottati e sottratta, di fatto, alla possibilità di controllo giurisdizionale effettivo;
a.2.) il dovere di istruttoria implica che la Commissione/Sottocommissione raccolga e valuti tutti gli elementi pertinenti (moduli di sottoscrizione, registri cronologici delle autentiche, eventuali note dei pubblici ufficiali autenticanti), proceda, in presenza di asserite “doppie firme”, a verifiche puntuali su identità dei sottoscrittori (escludendo omonimie o refusi), cronologia delle sottoscrizioni e dei depositi delle liste, eventuali dichiarazioni o chiarimenti degli stessi elettori o dei delegati di lista, motivi in modo individualizzato, per ciascun elettore depennato, le ragioni della ritenuta doppia firma e del criterio seguito nel determinare quale sottoscrizione considerare prevalente;
a.3.) nel caso della lista n° 17, l’istruttoria sul blocco delle 11 “doppie firme” si è rivelata gravemente lacunosa sotto plurimi profili; la tabella comunale che individua le 11 posizioni si limita ad indicare i nominativi degli elettori e la dicitura “ già firmatario di [lista X] ”;
a.3.1.) non vengono indicate le date e le ore delle singole autentiche, né quelle del deposito delle liste in conflitto; non vengono esplicitati i criteri legali cui l’Ufficio si è attenuto; non risulta siano state effettuate verifiche su possibili omonimie, errori di trascrizione o confusioni tra nominativi;
a.3.2.) in particolare, l’Amministrazione non chiarisce se sia stata considerata prevalente, tra due firme autentiche, quella cronologicamente anteriore (secondo un criterio di “prima volontà” dell’elettore), ovvero quella apposta sulla lista depositata per prima presso la Segreteria comunale, né se, in assenza di conoscenza da parte dell’elettore della successiva presentazione di altre liste, sia stato valutato il possibile affidamento del sottoscrittore sulla validità della prima firma resa;
a.4.) non risulta, inoltre, che, prima di procedere al depennamento delle 11 firme e all’esclusione della lista sia stato instaurato un contraddittorio, sia pure informale, con il delegato di lista, nonostante questi avesse presentato istanza di revisione in autotutela, chiedendo di essere sentito; siano stati acquisiti chiarimenti dagli stessi elettori interessati, quantomeno nei casi in cui la situazione si presentava dubbia (come nel “caso LL”, in cui l’elettore ha successivamente dichiarato di aver sottoscritto una sola lista); siano stati chiesti chiarimenti ai pubblici ufficiali autenticanti, specie nelle ipotesi in cui le firme dubbie recavano grafie o elementi di incertezza tali da giustificare approfondimenti;
a.5.) l’effetto pratico è stato che 11 sottoscrizioni - che rappresentano l’intero scarto necessario a determinare l’esclusione della lista in un caso di soglia - sono state neutralizzate sulla base di un mero automatismo derivante da un riscontro tabellare, senza che l’Amministrazione svolgesse una vera e propria valutazione istruttoria in concreto;
a.6.) il T.A.R. di Bari, pur avendo disposto una articolata ordinanza istruttoria - che prevedeva l’acquisizione dei moduli di sottoscrizione relativi ai 11 elettori depennati e dei corrispondenti moduli delle “altre liste”, nonché dei registri ed elenchi cronologici utilizzati per definire le priorità - non ha poi restituito in sentenza l’esito nominativo di tali verifiche;
a.7.) la sentenza, infatti, non ricostruisce, uno per uno, i casi dei 11 elettori qualificati come “doppie firme”, non indica quali moduli siano stati acquisiti, quali siano i contenuti rilevanti, se vi siano state conferme o smentite delle indicazioni tabellari; non chiarisce secondo quale criterio giuridico sia stato, in concreto, confermato il depennamento di ciascuna firma;
a.8.) il Giudice di primo grado si limita a prendere atto del numero finale di 174 sottoscrizioni valide, ritenendolo sostanzialmente “dato di partenza” non revocabile in dubbio, e incentra la motivazione su questioni di principio (fede privilegiata dell’autentica, querela di falso, astratta disciplina della doppia sottoscrizione), senza confrontarsi con la dimensione fattuale e nominativa dell’istruttoria svolta;
a.9.) proprio con riferimento al “caso LL” - il più emblematico (insieme a quello del sig. AB) tra le 11 posizioni, in quanto da solo idoneo a riportare il numero delle sottoscrizioni a 175 - la sentenza non offre alcuna motivazione puntuale sull’esito dell’istruttoria (moduli acquisiti, eventuali confronti grafici, rilievo della dichiarazione ex d.P.R. n° 445/2000), limitandosi a ritenere precluso, per ragioni di principio, ogni sindacato sulla firma attribuita a “NORBA”.
14. Con il quarto motivo l’appellante, in sintesi, afferma che:
a) nel corso del giudizio di primo grado è stata prodotta, ad iniziativa della lista “NORBA”, la dichiarazione resa dal sig. LL in data 3 maggio 2026 e ricevuta dalla Stazione Carabinieri di Conversano alle ore 10:30 del medesimo giorno; la dichiarazione è stata predisposta solo dopo la proposizione del ricorso e in vista dell’udienza del 4 maggio 2026;
a.1.) in tale dichiarazione, il sig. LL, dopo aver indicato le proprie generalità, afferma testualmente che: “ intorno al giorno 04.04.2026 firmavo il sostegno alla presentazione dei candidati consiglieri della lista elettorale Conversano che vorrei”; - “dopo 20 giorni in data 24.04.2026 sottoscrivevo anche la lista elettorale Norba dimenticandomi di aver già firmato per la lista Conversano che vorrei”; - precisa, infine, di aver firmato “in buona fede” e di “non sapendo che si poteva sottoscrivere soltanto una lista elettorale ”;
a.2.) la dichiarazione di cui la parte si assume la piena responsabilità, dunque:
- conferma l’esistenza di una doppia sottoscrizione da parte del medesimo elettore, a favore sia della lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI” sia della lista “NORBA”;
- individua con nettezza l’ordine temporale delle due firme; prima la sottoscrizione della lista appellante, “ intorno al giorno 04.04.2026 ”; poi, “dopo 20 giorni”, la sottoscrizione della lista “NORBA”, precisamente “in data 24.04.2026”;
- qualifica la seconda sottoscrizione come frutto di dimenticanza della precedente e di ignoranza del divieto di doppia firma, con richiamo alla buona fede del dichiarante;
a.3.) è quindi incontestabile - sulla base di un atto proveniente dallo stesso elettore e introdotto in giudizio dalla controinteressata - che la prima e originaria manifestazione di volontà del sig. LL è stata resa a favore della lista appellante e la successiva sottoscrizione per “NORBA” è temporalmente posteriore, resa venti giorni dopo, in violazione inconsapevole del divieto di doppia sottoscrizione;
a.4.) il divieto di doppia sottoscrizione, previsto dalla disciplina elettorale, è volto a garantire che il sostegno dell’elettore si indirizzi in modo univoco a favore di una sola lista; che non si produca una indebita moltiplicazione del “peso” politico di un singolo elettore nella fase di presentazione delle liste; che si salvaguardi la serietà del procedimento di ammissione, evitando che la stessa persona sia utilizzata per “completare” le sottoscrizioni di più liste concorrenti;
a.5.) in un’ottica costituzionalmente orientata va considerata “primaria” la prima manifestazione di volontà dell’elettore, che si colloca in coerenza con il quadro legale (quando ancora non è stata violata l’unicità del sostegno); la seconda sottoscrizione, resa successivamente e in violazione del divieto, è quella che - ove necessario - deve essere sacrificata, in quanto atto successivo incompatibile con la regola dell’unicità;
a.6.) la sentenza impugnata ha valorizzato la produzione della dichiarazione LL principalmente per affermare l’esistenza di una “doppia sottoscrizione” rilevante ai fini dell’applicazione del divieto, ma non ha tratto alcuna conseguenza dall’ordine cronologico delle sottoscrizioni espressamente indicato nella dichiarazione (prima “Conversano che vorrei”, poi “NORBA”) e soprattutto non ha considerato il rilievo della buona fede del dichiarante e della sua esplicita ammissione di ignorare il divieto di sottoscrivere più di una lista;
a.7.) la sottoscrizione del sig. LL è, nella vicenda in esame, una firma “decisiva”; una volta preso sul serio il contenuto della dichiarazione prodotta da “NORBA”, la sequenza è chiara:
- il sig. LL ha sostenuto prima la lista “CONVERSANO CHE VORREI”, firmando “ intorno al giorno 04.04.2026 ”;
- solo dopo, in data 24/04/2026, ha sottoscritto anche la lista “NORBA”, “ dimenticandosi di aver già firmato ” per la lista appellante e “ non sapendo che si poteva sottoscrivere soltanto una lista elettorale ”;
a.8.) in un caso di soglia come quello in esame, il corretto utilizzo di tale documento avrebbe imposto di considerare la sottoscrizione più risalente (per la lista n° 17) come quella da conservare a fini di computo; di ritenere, semmai, non utilizzabile - perché successiva e resa in violazione del divieto - la firma data per “NORBA”; di conseguenza, di non depennare la sottoscrizione LL dal novero delle firme valide a favore della lista appellante;
b) la scelta, di fatto operata dall’Amministrazione e avallata dal T.A.R., di depennare la sottoscrizione originaria a favore della lista appellante e di considerare “assorbente” quella successiva a favore di “NORBA” contrasta con il favor partecipationis , che impone - in caso di dubbio o di conflitto - di privilegiare la soluzione che consenta la più ampia partecipazione delle liste alla competizione elettorale; sacrifica la lista che per prima ha raccolto il sostegno dell’elettore, a vantaggio di quella sopravvenuta, creando una distorsione nella distribuzione degli effetti del divieto di doppia sottoscrizione;
b.1.) la sentenza impugnata, nel prendere posizione sul “caso LL”, afferma che, in presenza di doppia sottoscrizione, ai fini dell’individuazione della firma da espungere “ vale il criterio cronologico del deposito della lista ”, ritenendo dirimente il fatto che la lista “NORBA” sarebbe stata depositata anteriormente alla lista n° 17 “CONVERSANO CHE VORREI” e traendone la conseguenza della correttezza del depennamento della firma apposta a sostegno di quest’ultima;
b.2.) in tal modo, il T.A.R. ha elevato il criterio del deposito delle liste a parametro assoluto e sufficiente per risolvere ogni conflitto tra doppie sottoscrizioni, senza un adeguato ancoraggio alla disciplina primaria e senza confrontarsi con il concreto contenuto della dichiarazione resa dal sig. LL in data 3 maggio 2026;
b.3.) la normativa primaria di riferimento in materia di presentazione delle candidature e di sottoscrizioni (fra cui, in particolare, la disciplina che vieta la doppia sottoscrizione da parte del medesimo elettore) si limita a sancire l’incompatibilità della pluralità di firme, imponendo che il medesimo elettore non possa sostenere più di una lista, ma non stabilisce affatto che, in caso di violazione del divieto, debba necessariamente prevalere la lista che risulti depositata per prima;
b.4.) il criterio del deposito, talvolta evocato in atti di prassi e nelle istruzioni amministrative, ha natura meramente organizzativa e subprimaria e non può essere trasformato in una regola rigida e inderogabile, tanto più quando la sua applicazione automatica comporti il sacrificio della prima e originaria manifestazione di volontà dell’elettore a favore della lista che si è attivata per tempo nella raccolta delle sottoscrizioni;
b.5.) il divieto di doppia sottoscrizione viene utilizzato in senso distorto, come meccanismo di “premialità” per la lista più veloce nel deposito e non come strumento di tutela dell’unicità e genuinità della volontà dell’elettore.
15. L’appello è infondato e la sentenza impugnata merita integrale conferma. Va ricordato che, ai sensi dell’art. 129 comma 6 del codice del processo amministrativo, la motivazione della sentenza “ può consistere anche in un mero richiamo delle argomentazioni contenute negli scritti delle parti che il giudice ha inteso accogliere e fare proprie ”.
16. Il ricorrente solleva, in sostanza, due questioni:
a) il perimetro di applicazione del principio di non contestazione;
b) l’effetto del divieto di doppia sottoscrizione.
17. Quanto alla prima questione, la lunga esposizione del ricorrente non tiene conto di un dato elementare: il fatto può ritenersi contestato anche in assenza di una espressa negazione, ove la difesa si fondi su una tesi alternativa e incompatibile con l’esistenza del fatto (Cass. civ., Sez. III, 6 febbraio 2026, n. 2592). Esattamente quel che è avvenuto nella fattispecie qui esaminata in cui sussiste una ricostruzione alternativa e incompatibile e pertanto, a tutto voler concedere, la contestazione indiretta è sufficiente per evitarne la prova automatica.
17.1. Va poi ricordato che un fatto non contestato non equivale a un fatto provato. La sua allegazione rimane oggettivamente incerta, e, la verità storica del fatto non è mai disponibile per volontà di parte. Il giudice, anche a prescindere dall'esercizio dei suoi poteri-doveri di intervento istruttorio, ha comunque il dovere di sottoporre il fatto a un attento controllo probatorio.
17.2. Quel che è puntualmente avvenuto nel caso qui esaminato in cui, il primo Giudice, ha dato espressamente conto del fatto che “ per ciascuno dei nominativi esclusi dalla Sottocommissione il Collegio ha verificato che la sottoscrizione incompatibile sia stata effettivamente apposta su una lista presentata e protocollata in data precedente a quella della lista ricorrente, con autenticazione regolarmente eseguita dal pubblico ufficiale ” e spostando, del tutto correttamente l’attenzione, sul criterio temporale.
18. In ordine al secondo punto, la questione si risolve tenendo conto che in materia elettorale, sulla base del principio dell'unità dell'ordinamento giuridico e di non contraddizione all'interno dello stesso, è sanzionata la condotta di chi sottoscrive più di una lista elettorale e che, conseguentemente, le firme apposte dai cittadini su più liste sono inefficaci (cfr. Consiglio di Stato, Sez. III, 23 maggio 2018, n. 3090).
18.1. Va peraltro osservato che il procedimento elettorale preparatorio si fonda proprio sulla verifica di rappresentatività delle liste di candidati, da effettuarsi attraverso la raccolta di un numero minimo di sottoscrizioni degli elettori a sostegno di queste ultime e la verifica è condotta sulla lista e, comunque, non può che essere privilegiata la data di deposito della stessa come efficacemente sottolineato nella memoria di BI PU depositata il 7 maggio 2026.
Le spese, vista l’esistenza di difficoltà di accertamento della vicenda fattuale controversa, idonea ad incidere sulla esatta conoscibilità a priori delle rispettive ragioni delle parti (in tal senso, Consiglio di Stato, Sez. VI, 30 gennaio 2020, n. 780, Cass. civ., Sez. Unite, 30 luglio 2008, n. 20598), possono essere compensate tra le parti in causa.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 7 maggio 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco Caringella, Presidente
Valerio Perotti, Consigliere
Alberto Urso, Consigliere
Sara Raffaella Molinaro, Consigliere
AN LI, Consigliere, Estensore
| L'ST | IL PRESIDENTE |
| AN LI | Francesco Caringella |
IL SEGRETARIO