Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3582
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Decreto presidenziale 6 maggio 2026
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Decreto cautelare 6 maggio 2026
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Rigetto
Sentenza 7 maggio 2026

Argomenti

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  • Rigettato
    Violazione degli artt. 64 c.p.a. e 115 c.p.c. - Omessa valutazione del principio di non contestazione sul "caso LL" - Difetto di motivazione su atto decisivo della controversia

    Il Collegio ritiene che il fatto possa ritenersi contestato anche in assenza di una espressa negazione, ove la difesa si fondi su una tesi alternativa e incompatibile con l'esistenza del fatto. Inoltre, un fatto non contestato non equivale a un fatto provato e il giudice ha il dovere di sottoporlo a un attento controllo probatorio.

  • Rigettato
    Erronea applicazione dei principi in tema di atti pubblici - Confusione tra genuinità dell'autentica e riferibilità della firma alla singola lista - Inesistenza di un onere di querela di falso nel caso di specie

    La questione si risolve tenendo conto che in materia elettorale, le firme apposte dai cittadini su più liste sono inefficaci. La verifica della rappresentatività delle liste si fonda sulla raccolta di sottoscrizioni e la data di deposito della lista è privilegiata.

  • Rigettato
    Difetto di istruttoria e di motivazione sul trattamento delle 11 "doppie firme" in un caso di soglia (174/175)

    La sentenza impugnata merita integrale conferma. Il Collegio ritiene che il fatto possa ritenersi contestato anche in assenza di una espressa negazione, ove la difesa si fondi su una tesi alternativa e incompatibile con l'esistenza del fatto. Inoltre, un fatto non contestato non equivale a un fatto provato e il giudice ha il dovere di sottoporlo a un attento controllo probatorio.

  • Rigettato
    Erronea valutazione della dichiarazione Martinelli del 03/05/2026 prodotta da "NORBA" - Violazione dei principi in tema di doppia sottoscrizione e del favor partecipationis in un caso di soglia (174/175)

    In materia elettorale, le firme apposte dai cittadini su più liste sono inefficaci. La verifica è condotta sulla lista e non può che essere privilegiata la data di deposito della stessa.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 07/05/2026, n. 3582
    Giurisdizione : Consiglio di Stato
    Numero : 3582
    Data del deposito : 7 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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