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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 17/12/2025, n. 783 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 783 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa LE VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 781/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ZA TA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/7, negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella presente fase, procedendo ad una valutazione di tutta la documentazione medica in atti nonché ad un completo esame obiettivo della perizianda, concludeva per una percentuale di invalidità complessiva pari al 94%, così determinata “Cod. 2210 SINDROME
DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE: 80 %; Cod. 6003: ASMA ALLERGICO
IN : 30%; Cod. 6446: CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA):
41% Cod. 6101: EMORROIDI: 10% COD. 6420: DIVERTICOLOSI DEL COLON: 21%”.
Successivamente, all'esito del deposito di note controdeduttive, il Consulente Tecnico modificava il giudizio originariamente espresso, riconoscendo a carico della ricorrente una percentuale di
1 invalidità pari al 100%, così determinata “Ad ogni modo sul punto si precisa in ossequio alle tabelle del
D.M. 05/02/1992, che la voce Cod. 6446 – Coronaropatia moderata (II classe ) prevede una forbice N_1
41–50% e si rettifica pertanto che la valutazione più corretta, alla luce delle certificazioni in atti, è pari al 45%.
Pertanto, riformulando il calcolo, la percentuale complessiva con applicazione della formula di Balthazard risulta essere 95% (+5%), cui per un totale di 100%.”. ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.11.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
In altre parole, il CTU, nella stesura definitiva della perizia, giungeva alla percentuale di invalidità del 100% applicando la variazione in aumento (massima) del 5% prevista dal DM 2.5.1992 nella parte in cui prevede che “III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica”.
Trattasi tuttavia di conclusioni non condivisibili, in quanto la variazione in aumento del 5% è stata applicata dal CTU in assenza delle condizioni previste dalla normativa richiamata, in quanto in ricorso non v'è stata alcuna allegazione in ordine alle “attitudini lavorative” della ricorrente sì da giustificarne una incidenza (peraltro in misura massima) sulla sua capacità lavorativa specifica o semispecifica.
A ragione, dall'esame dell'estratto contributivo depositato con note del 16.12.2025, si evince come la ricorrente non svolga alcuna attività lavorativa dall'anno 2011, sicchè deve trovare applicazione il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Lav. N. 14464/2012 per cui “In tema di invalidità civile, il principio, secondo cui il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di legge può essere aumentato nella misura massima di cinque punti percentuali, fa esclusivo riferimento al caso in cui vi sia una incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica;
ne consegue che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, o alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga, la quale non entra nelle "attitudini lavorative" considerate dalla norma regolamentare ( d.m. 5 febbraio
1992, n. 43, allegato 1, parte prima); nel qual caso - pur rilevante ai fini della tutela antinfortunistica - rileva solo il criterio generale tabellare dell'incapacità lavorativa generica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 781/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
2 -pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LE VI
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CROTONE
Il Tribunale di Crotone, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa LE VI, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, all'esito del deposito di note ex art 127 ter c.p.c. con scadenza prevista al 17.12.2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 781/2025 RG promossa da:
, rappresentata e difesa, con mandato in atti, dall' avv. Parte_1
ZA TA e dall'avv. VENTURINO DOMENICO;
Ricorrente
C O N T R O
in persona del l.r.p.t, rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'avv. Mariagrazia CP_1
CARNOVALE
Resistente
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha contestato, in sede di opposizione, le risultanze del giudizio promosso ex art. 445 bis c.p.c. volto all'accertamento del requisito sanitario utile ai fini del riconoscimento della pensione di inabilità ex art. 12 L. 118/7, negato nella fase sommaria.
L' nel costituirsi in giudizio, ribadiva la correttezza del proprio operato ed insisteva per il CP_1 rigetto del ricorso in quanto infondato in fatto ed in diritto.
Acquisito d'ufficio il fascicolo della fase sommaria, disposto il rinnovo delle operazioni peritali, all'esito dell'odierna udienza di trattazione, la causa è così decisa.
***
Il ricorso è infondato.
Il CTU nominato nella presente fase, procedendo ad una valutazione di tutta la documentazione medica in atti nonché ad un completo esame obiettivo della perizianda, concludeva per una percentuale di invalidità complessiva pari al 94%, così determinata “Cod. 2210 SINDROME
DEPRESSIVA ENDOGENA GRAVE: 80 %; Cod. 6003: ASMA ALLERGICO
IN : 30%; Cod. 6446: CORONAROPATIA MODERATA (II CLASSE NYHA):
41% Cod. 6101: EMORROIDI: 10% COD. 6420: DIVERTICOLOSI DEL COLON: 21%”.
Successivamente, all'esito del deposito di note controdeduttive, il Consulente Tecnico modificava il giudizio originariamente espresso, riconoscendo a carico della ricorrente una percentuale di
1 invalidità pari al 100%, così determinata “Ad ogni modo sul punto si precisa in ossequio alle tabelle del
D.M. 05/02/1992, che la voce Cod. 6446 – Coronaropatia moderata (II classe ) prevede una forbice N_1
41–50% e si rettifica pertanto che la valutazione più corretta, alla luce delle certificazioni in atti, è pari al 45%.
Pertanto, riformulando il calcolo, la percentuale complessiva con applicazione della formula di Balthazard risulta essere 95% (+5%), cui per un totale di 100%.”. ( cfr. consulenza tecnica depositata in data 25.11.2025 qui da intendersi integralmente richiamata).
In altre parole, il CTU, nella stesura definitiva della perizia, giungeva alla percentuale di invalidità del 100% applicando la variazione in aumento (massima) del 5% prevista dal DM 2.5.1992 nella parte in cui prevede che “III) Sulle percentuali espresse per I e II va applicato un aumento della percentuale per incidenza su capacità semispecifica o specifica (massimo aumento: 5%) ovvero una riduzione della percentuale per nessuna incidenza su capacità semispecifica o specifica”.
Trattasi tuttavia di conclusioni non condivisibili, in quanto la variazione in aumento del 5% è stata applicata dal CTU in assenza delle condizioni previste dalla normativa richiamata, in quanto in ricorso non v'è stata alcuna allegazione in ordine alle “attitudini lavorative” della ricorrente sì da giustificarne una incidenza (peraltro in misura massima) sulla sua capacità lavorativa specifica o semispecifica.
A ragione, dall'esame dell'estratto contributivo depositato con note del 16.12.2025, si evince come la ricorrente non svolga alcuna attività lavorativa dall'anno 2011, sicchè deve trovare applicazione il principio di diritto espresso da Cass. Sez. Lav. N. 14464/2012 per cui “In tema di invalidità civile, il principio, secondo cui il grado del danno funzionale permanente determinato in applicazione delle tabelle di legge può essere aumentato nella misura massima di cinque punti percentuali, fa esclusivo riferimento al caso in cui vi sia una incidenza dell'invalidità sulle occupazioni confacenti alle attitudini del soggetto (capacità cosiddetta semispecifica) o sulla capacità lavorativa specifica;
ne consegue che resta esclusa una variazione della percentuale in relazione all'età del soggetto, prossima o superiore a quella del pensionamento di vecchiaia dei lavoratori, o alla mancata prestazione di attività lavorativa retribuita e, in particolare, alla condizione di casalinga, la quale non entra nelle "attitudini lavorative" considerate dalla norma regolamentare ( d.m. 5 febbraio
1992, n. 43, allegato 1, parte prima); nel qual caso - pur rilevante ai fini della tutela antinfortunistica - rileva solo il criterio generale tabellare dell'incapacità lavorativa generica.
Per le ragioni che precedono il ricorso deve essere rigettato.
Ai sensi dell'art. 152 disp. att. c.p.c. le spese di giudizio vanno dichiarate irripetibili.
Le spese della CTU per le medesime argomentazioni sono poste a carico dell' CP_1
P.Q.M.
Il Giudice, definitivamente pronunciando sul ricorso n. 781/2025, così provvede:
-rigetta il ricorso;
-dichiara irripetibili le spese di lite;
2 -pone a carico di le spese di consulenza separatamente liquidate CP_1
Crotone, 17/12/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO
LE VI
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