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Sentenza 2 dicembre 2025
Sentenza 2 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 02/12/2025, n. 797 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 797 |
| Data del deposito : | 2 dicembre 2025 |
Testo completo
Appello Sentenza Tribunale Brindisi
N. 154 dell'1.2.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Corbascio Maria Grazia Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 307/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da e , rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Amerino, in forza di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie n. 9
APPELLANTI contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATO
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2023, e hanno impugnato Parte_1 Parte_2
parzialmente – limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 154/2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalle stesse promossa contro il , dichiarando il loro diritto a vedersi Controparte_1
riconosciuta la retribuzione professionale docenti per i periodi dal 3.2.2021 al 30.6.2022 per e dal 15.1.2021 al 14.6.2022 per per i giorni lavorati così come Parte_1 Parte_2
indicati in ricorso e condannava il convenuto al pagamento di tale trattamento accessorio, CP_1 rispettivamente nelle seguenti misure € 511,89 per ed € 796,92 per Parte_1 Parte_2
[...]
Con i due motivi di gravame, l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite, sostenendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c e del principio della soccombenza e 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria e meramente apparente.
Più in particolare, con il primo motivo, richiamato il principio della soccombenza che governa la regolamentazione delle spese di giudizio, le appellanti evidenziano come, in presenza di accoglimento totale della domanda, il Giudice non avrebbe potuto compensare le spese.
Con il secondo motivo, si sostiene che non sussistono, nel caso di specie, gli estremi per compensare le spese, neppure in parte, e che a tal fine non può soccorrere la motivazione meramente apparente che si era limitata a evidenziare la “natura e il valore della controversia, nonché la novità delle questioni trattate”.
In conclusione, le appellanti hanno chiesto al pagamento delle spese del doppio grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Con memoria del 31.7.2023, si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
I due motivi di gravame possono essere congiuntamente stante la loro connessione. Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda, ha compensato integralmente le spese del giudizio con la testuale motivazione: “tenuto conto della natura e valore della controversia, nonché la novità questioni trattate”.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente.
Invero, dalla stessa lettura della motivazione della sentenza di primo grado, il diritto, anche dei docenti precari, di vedersi riconosciuta la Retribuzione Professionale Docente, era stato sancito dalla quanto meno a partire dal 2018 (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015). CP_3
Sicchè, alla data del deposito del ricorso di primo grado si era già formato un orientamento giurisprudenziale, poi consolidatosi (cfr. Cass. Civ. Lav. n. 6293/2020) che riconosceva il diritto rivendicato dalle odierne appellanti.
Conseguentemente, il mero richiamo della novità della questione non appare sufficiente a motivare la compensazione delle spese. Ancor meno, lo sono la natura e il valore della controversia in quanto non vi è alcuna norma che limiti l'applicazione del principio di soccombenza alla tipologia di diritto fatto valere in giudizio ed al valore della controversia.
Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 852,00, conformemente alla richiesta delle appellanti
(fase di studio € 213,00; fase introduttiva € 213,00, fase decisionale € 426,00), tenendo conto del valore della controversia, oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento del citato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia. Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.5.2023 da Parte_1
e , nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza dell'1.2.2023 N. 154 del Tribunale
[...]
di Brindisi così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 852,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Americo.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Americo.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio
N. 154 dell'1.2.2023
Oggetto: spese del giudizio
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Lecce Sezione Lavoro
Riunita in Camera di Consiglio e composta dai Magistrati: dott.ssa Corbascio Maria Grazia Presidente dott.ssa Luisa Santo Consigliere avv. Domenico Monterisi Giudice Ausiliario relatore ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile, in materia di pubblico impiego, in grado d'appello, iscritta al n. 307/2023 del Ruolo
Generale Sez. lav. Appelli, promossa da e , rappresentate e difese dall'Avv. Francesco Parte_1 Parte_2
Amerino, in forza di procura in atti, e presso il medesimo elettivamente domiciliate in Roma, Viale delle Milizie n. 9
APPELLANTI contro
, in persona del pro tempore, Controparte_1 CP_2
rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Lecce ed elettivamente domiciliato in Lecce presso la sede dell'Avvocatura medesima
APPELLATO
All'udienza del 22.10.2025, la causa è stata decisa sulle conclusioni come in atti rassegnate.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 15.5.2023, e hanno impugnato Parte_1 Parte_2
parzialmente – limitatamente al capo di regolazione delle spese di lite - la sentenza n. 154/2023, con cui il Tribunale di Brindisi, in funzione di Giudice del lavoro, accoglieva la domanda dalle stesse promossa contro il , dichiarando il loro diritto a vedersi Controparte_1
riconosciuta la retribuzione professionale docenti per i periodi dal 3.2.2021 al 30.6.2022 per e dal 15.1.2021 al 14.6.2022 per per i giorni lavorati così come Parte_1 Parte_2
indicati in ricorso e condannava il convenuto al pagamento di tale trattamento accessorio, CP_1 rispettivamente nelle seguenti misure € 511,89 per ed € 796,92 per Parte_1 Parte_2
[...]
Con i due motivi di gravame, l'appellante si duole della regolamentazione delle spese di lite, sostenendo: 1) la violazione e falsa applicazione dell'art. 91 c.p.c e del principio della soccombenza e 2) violazione e falsa applicazione dell'art. 92 c.p.c., nonché la motivazione contraddittoria e meramente apparente.
Più in particolare, con il primo motivo, richiamato il principio della soccombenza che governa la regolamentazione delle spese di giudizio, le appellanti evidenziano come, in presenza di accoglimento totale della domanda, il Giudice non avrebbe potuto compensare le spese.
Con il secondo motivo, si sostiene che non sussistono, nel caso di specie, gli estremi per compensare le spese, neppure in parte, e che a tal fine non può soccorrere la motivazione meramente apparente che si era limitata a evidenziare la “natura e il valore della controversia, nonché la novità delle questioni trattate”.
In conclusione, le appellanti hanno chiesto al pagamento delle spese del doppio grado, in riforma parziale della sentenza impugnata.
Con memoria del 31.7.2023, si è costituito il chiedendo il Controparte_1 rigetto dell'appello con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di questo grado di giudizio
All'odierna udienza la causa è stata decisa come da separato dispositivo.
IN DIRITTO
L'appello è fondato e va, pertanto, accolto.
I due motivi di gravame possono essere congiuntamente stante la loro connessione. Il primo giudice, dopo aver accolto la domanda, ha compensato integralmente le spese del giudizio con la testuale motivazione: “tenuto conto della natura e valore della controversia, nonché la novità questioni trattate”.
Va innanzitutto osservato che, in materia di regolamento delle spese di giudizio, da tempo si è andato affermando un restringimento, anche di tipo normativo, oltre che giurisprudenziale, delle ipotesi di compensazione (totale o parziale) delle spese.
La più recente formulazione dell'art. 92, comma II, c.p.c. prevede che si possa far luogo alla compensazione delle spese nelle ipotesi, tassative, di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti.
La ragione addotta a sostegno della decisione non appare convincente.
Invero, dalla stessa lettura della motivazione della sentenza di primo grado, il diritto, anche dei docenti precari, di vedersi riconosciuta la Retribuzione Professionale Docente, era stato sancito dalla quanto meno a partire dal 2018 (cfr. Cass. 27.7.2018 n. 20015). CP_3
Sicchè, alla data del deposito del ricorso di primo grado si era già formato un orientamento giurisprudenziale, poi consolidatosi (cfr. Cass. Civ. Lav. n. 6293/2020) che riconosceva il diritto rivendicato dalle odierne appellanti.
Conseguentemente, il mero richiamo della novità della questione non appare sufficiente a motivare la compensazione delle spese. Ancor meno, lo sono la natura e il valore della controversia in quanto non vi è alcuna norma che limiti l'applicazione del principio di soccombenza alla tipologia di diritto fatto valere in giudizio ed al valore della controversia.
Conseguentemente, le spese del giudizio di primo grado vanno poste a carico dell'amministrazione resistente e quantificate in complessivi € 852,00, conformemente alla richiesta delle appellanti
(fase di studio € 213,00; fase introduttiva € 213,00, fase decisionale € 426,00), tenendo conto del valore della controversia, oltre che dei parametri minimi, data la semplicità della questione dopo il consolidamento del citato orientamento giurisprudenziale di legittimità.
Le spese di questo grado seguono la soccombenza e vanno liquidate, con esclusione della fase istruttoria che non ha avuto svolgimento, in € 247,00, tenendo conto del valore della controversia. Sia le spese di primo grado che quelle di secondo grado vanno poi distratte al difensore costituito dell'appellante, dichiaratosi antistatario.
P.Q.M.
Visto l'art. 437 c.p.c.; definitivamente pronunciando sull'appello proposto con ricorso del 15.5.2023 da Parte_1
e , nei confronti di Parte_2 Controparte_1
, in persona del Ministro in carica, avverso la sentenza dell'1.2.2023 N. 154 del Tribunale
[...]
di Brindisi così provvede:
ACCOGLIE l'appello e, per l'effetto, condanna parte appellata al pagamento delle spese di primo grado che liquida ex D.M. n. 55/2014 e succ. modd. in € 852,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Americo.
Condanna parte appellata al pagamento in favore di parte appellante delle spese di questo grado, liquidate in € 247,00, oltre accessori e rimborso spese forfetarie del 15% come per legge, con distrazione per l'avv. Francesco Americo.
Riserva il deposito della motivazione nel termine di 60 giorni.
Così deciso in Lecce il 22.10.2025.
Il Giudice Ausiliario estensore Il Presidente avv. Domenico Monterisi dott.ssa Maria Grazia Corbascio