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Sentenza 14 novembre 2025
Sentenza 14 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 14/11/2025, n. 2884 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2884 |
| Data del deposito : | 14 novembre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1567/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 24 maggio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il 25 novembre 2024,
DA
(C.F Parte_1
, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, con elezione di domicilio presso i propri uffici in , Corso Italia n. 52, come da procura inserita nel Pt_1
fascicolo telematico.
-APPELLANTE-
CONTRO
(CF ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria Pesce CP_1 C.F._1
e SS AP e con elezione di domicilio presso lo studio della prima in , via Pt_1
Colonnetta 5, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il
25/11/2024, in materia di “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.
689/1981”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per ATS CITTÀ METROPOLITANA DI Parte_1 Parte_1
MILANO :
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'odierno appello per i motivi in fatto e in diritto esposti e, in riforma della sentenza n.725/2024 così giudicare:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 725/2024 emessa dal Tribunale di Lodi,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2971/2023, pubblicata in data 25/11/2024 confermare le statuizioni l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
n. 0181695/23 del 16.10.2023, con ogni conseguente provvedimento di condanna al pagamento della somma ingiunta, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- Respingere il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 0181695/23 del 16.10.2023 adottata e notificata il 31.10.2023 perché totalmente infondato in fatto e in diritto. - Confermare, conseguentemente, il provvedimento impugnato anche in ordine all'entità della sanzione comminata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con ogni più ampia riserva di dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro
i limiti di preclusione dettati dall'appello.
Con di spese e onorari di causa, in tutti i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi trattandosi di amministrazione pubblica e di avvocatura interna dell'ATS”.
Per : CP_1
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita così GIUDICARE
In via principale;
Respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello revocare l'ordinanza ingiunzione opposta
e determinare l'ammontare della sanzione eventualmente dovuta dall'opponente-appellata nei confronti dell'opposta-appellante al minimo edittale. in ogni caso
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Lodi contro l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 018695/23 del 16 ottobre 2023 con la quale l' Parte_1
Parte
di (di seguito, per brevità, solo ) le ha ingiunto il pagamento,
[...] Pt_1
in solido con la società e in qualità di amministratrice unica della stessa: CP_2
• della somma di euro 10.500,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del Regolamento CE n. 183/2005 e, segnatamente, per avere commercializzato l'additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrocloride senza possedere i requisiti richiesti dal predetto Regolamento;
• della somma di euro 1.050,00 per la violazione dell'art. 14 del Regolamento CE
n.767/2009 e, segnatamente, per avere stoccato 161 sacchi da 25 kg ciascuno dell'additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrochloride muniti di etichettatura esclusivamente in lingua inglese e cinese.
A sostegno della domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, , CP_1
senza contestare la sussistenza delle violazioni rilevate dall'ATS, ha evidenziato di avere ricoperto solo formalmente la carica di amministratrice di essendo la stessa gestita sotto ogni CP_2 profilo dall'amministratore di fatto Ha inoltre chiesto, in via subordinata, di Parte_2 ridurre le due sanzioni al minimo edittale.
Parte L' si è costituita nel giudizio di primo grado, deducendo la infondatezza delle argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 725/2024 depositata il 25 novembre 2024, ha accolto l'opposizione, ritenendo non provato che “abbia effettivamente concorso alla CP_1 violazione contestata” e valutando insufficiente, ai fini dell'accertamento della sua responsabilità, la mera indicazione della qualità formale di amministratrice unica risultante dalla visura camerale della società.
Parte L' ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, facendo rilevare:
1) l'errore materiale nell'indicazione del numero di protocollo e della data dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, nonché della data dei verbali di contestazione delle violazioni riscontrate;
2) la mancata considerazione, ai fini della configurabilità della responsabilità di CP_1
“della condotta omissiva concretizzatasi nell'assenza di vigilanza inerente la
[...] gestione sociale”.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo comunque la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni. pagina 3 di 7 Innanzitutto, deve darsi atto degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata, riguardanti:
- l'identificazione della ordinanza ingiunzione impugnata, la quale è stata emessa il 16 ottobre 2023 con il n. di prot. 0181695/23, e non il 7 settembre 2023;
- la data di redazione dei due verbali di contestazione, indicata nel giorno 11 giugno
2023, anziché nel giorno 1 aprile 2019, quanto al verbale relativo alla violazione dell'art. 14 del Regolamento CE n. 767/2009, e nel giorno 2 aprile 2019, quanto al verbale relativo alla violazione dell'art. 10 del Regolamento Ce n. 183/2005.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981, l'imputazione delle violazioni sanzionate in via amministrativa presuppone la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito diligentemente. La qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (v.
Cass.19242/2006, 19041/2003, 16608/2003, 7143/2001).
Nella fattispecie concreta, vengono in considerazione due sanzioni amministrative irrogate per violazioni inerenti alla commercializzazione e all'etichettatura di un additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrocloride.
Non è contestato in causa che, alla data delle violazioni in discussione, fosse CP_1
amministratrice unica di e che fosse a conoscenza della carica della quale era stata CP_2 investita (si vedano le allegazioni della stessa inserite nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'esposto ivi depositato).
ha invece fondato la propria opposizione sulla deduzione di avere ricoperto CP_1
soltanto formalmente il ruolo di amministratrice e legale rappresentante di poiché CP_2
la gestione della società faceva totalmente capo a con il quale aveva Parte_2
intrattenuto una relazione sentimentale e al quale si era affidata. A conferma di tale circostanza,
ha depositato la sentenza n. 1873/2023 del Tribunale di Pavia e la sentenza n. CP_1
8168/2021 della Corte d'Appello di Milano, con le quali è stata assolta, rispettivamente, dal reato di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 74/2000 e dal reato di bancarotta distrattiva, in entrambi i casi per mancanza dell'elemento soggettivo (v. docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 4 di 7 Le suddette sentenze non consentono di superare la presunzione iuris tantum fissata nell'art. 3 della L. n. 689/1981, in ragione sia della inopponibilità, a norma dell'art. 654 c.p.p., del giudicato penale di assoluzione alla Amministrazione che non era parte dei processi, sia, soprattutto, in ragione del fatto che si tratta di assoluzioni pronunciate con riferimento a reati puniti a titolo di dolo. La mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo (peraltro con riferimento a condotte diverse da quelle oggetto del presente giudizio) non esclude infatti la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
L'assunzione meramente formale dell'incarico di legale rappresentante e amministratrice unica da parte di implica infatti, ai fini della sussistenza della presunzione relativa di CP_1 colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981, la consapevolezza del ruolo acquisito e della creazione di una situazione apparente, difforme dalla realtà.
, quand'anche si fosse trovata nella posizione di non potere gestire effettivamente CP_1
la società, era comunque gravata dell'onere di vigilare sull'operato dell'amministratore di fatto;
la disponibilità a rivestire e mantenere nominalmente la gestione dell'organo amministrativo della società, nonostante fosse venuta meno (o non fosse mai stata svolta) la concreta attività di amministrazione, costituisce un comportamento valutabile sotto il profilo della carenza di diligenza e prudenza e, dunque, sotto il profilo della responsabilità colposa. Ciò è tanto più convincente se si considera che la stessa , nell'esposto presentato presso la CP_1
Procura della Repubblica di Milano il 19.4.2019 (prodotto sub doc. 6 nel fascicolo di primo grado), pur dando atto di essersi resa conto già nel 2017 delle irregolarità dell'operato di
[...]
e dei riflessi di tali irregolarità sulla gestione societaria, non ha però rassegnato le Parte_2
dimissioni dalla carica di amministratrice ed è rimasta nella compagine societaria.
In assenza di tale “presa di distanza”, l'amministratore formale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art.3 della L. n. 689/1981, anche se mero prestanome, non può limitarsi a opporre la propria estraneità sostanziale alla gestione della società, ma deve anche provare di aver svolto con diligenza l'attività di controllo e di vigilanza sull'amministratore di fatto.
Per quanto argomentato, le censure svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado per non avere ritenuto provata la responsabilità di risultano condivisibili e CP_1
meritano accoglimento.
Tuttavia, va considerato che ha reiterato anche nel presente giudizio di secondo CP_1 grado, per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la domanda proposta in via subordinata innanzi al Tribunale, volta ad ottenere la riduzione al minimo edittale delle sanzioni irrogatele.
A questo proposito, deve rammentarsi che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello
pagina 5 di 7 incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo”
(Cass. n. 33649/2023).
Ciò chiarito, si ritiene che ricorrano i presupposti per rideterminare le sanzioni applicate Parte dall' riducendole al minimo edittale.
L'art. 11 della L. n. 689/1981 prescrive di avere riguardo, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso in esame, deve darsi rilievo ai dati risultanti dalle due sentenze di assoluzione già sopra richiamate e dall'esposto depositato presso la Procura della Repubblica, da cui si evince che
, all'epoca poco più che ventenne, è stata convinta da ad CP_1 Parte_2
assumere la carica di amministratrice unica di nonostante la assenza di pregresse CP_2
esperienze lavorative, in ragione del rapporto sentimentale che aveva instaurato con lo stesso.
Le suddette emergenze giustificano sotto il profilo della personalità dell'agente il contenimento della misura delle sanzioni irrogate nel minimo edittale.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, la somma ingiunta a titolo di sanzioni con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione deve essere rideterminata nell'importo di euro 5.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del REG CE n. 183/2005 ed euro 500,00 per la violazione dell'art. 14 del Reg.
CE n.767/2009), oltre spese e accessori di legge come quantificati nell'ordinanza ingiunzione.
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi alla regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Considerato l'esito complessivo della controversia, si reputa congruo compensare per un mezzo fra le parti le suddette spese e porre la restante quota a carico di , in quanto CP_1
maggiormente soccombente.
Alla relativa liquidazione si provvede, per entrambi i gradi, avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio e introduttiva e gli importi minimi per le ulteriori fasi di mera trattazione e decisionale, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria e il mancato deposito di scritti conclusionali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il 25/11/2024, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 018695/23 del 16 CP_1
ottobre 2023, emessa dalla Controparte_3
di , ridetermina la somma ingiunta a titolo di sanzioni in euro 5.500,00 (di cui Pt_1 euro 5.000,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del REG. CE n. 183/2005 ed euro 500,00 per la violazione dell'art. 14 del REG. CE n.767/2009), oltre spese e accessori di legge come da ordinanza ingiunzione opposta;
2. compensa fra le parti per un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di la restante frazione, liquidata, per la quota di un mezzo: CP_1
1. quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.693,50 per compensi, oltre oneri riflessi;
2. quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.967,50 per compensi, oltre oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Carla Rossi Consigliere
Dott. Silvia Maria Russo Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello con ricorso depositato il 24 maggio 2025 avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il 25 novembre 2024,
DA
(C.F Parte_1
, in persona del Direttore Generale – legale rappresentante pro tempore, P.IVA_1
rappresentata e difesa dagli avv.ti Simona Falconieri e Paolo Garavaglia, con elezione di domicilio presso i propri uffici in , Corso Italia n. 52, come da procura inserita nel Pt_1
fascicolo telematico.
-APPELLANTE-
CONTRO
(CF ), rappresentata e difesa dagli avv.ti Daria Pesce CP_1 C.F._1
e SS AP e con elezione di domicilio presso lo studio della prima in , via Pt_1
Colonnetta 5, come da procura inserita nel fascicolo telematico;
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il
25/11/2024, in materia di “Opposizione all'ordinanza-ingiunzione ex artt. 22 e ss., L.
689/1981”.
CONCLUSIONI: pagina 1 di 7 Per ATS CITTÀ METROPOLITANA DI Parte_1 Parte_1
MILANO :
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello adita, previa fissazione dell'udienza di discussione, ogni contraria domanda, istanza ed eccezione disattesa, accogliere l'odierno appello per i motivi in fatto e in diritto esposti e, in riforma della sentenza n.725/2024 così giudicare:
– in via pregiudiziale e cautelare, sospendere e/o revocare la provvisoria esecutorietà della sentenza impugnata per i motivi tutti meglio dedotti nel presente atto;
– in via principale e nel merito, accogliere per i motivi tutti dedotti in narrativa il proposto appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza n. 725/2024 emessa dal Tribunale di Lodi,
Sezione Civile, Giudice Dott.ssa Luisa Dalla Via, nell'ambito del giudizio N.R.G. 2971/2023, pubblicata in data 25/11/2024 confermare le statuizioni l'ordinanza-ingiunzione di pagamento
n. 0181695/23 del 16.10.2023, con ogni conseguente provvedimento di condanna al pagamento della somma ingiunta, in accoglimento di tutte le conclusioni avanzate nel giudizio di primo grado che qui si riportano: “- Respingere il ricorso avverso l'ordinanza-ingiunzione di pagamento n. 0181695/23 del 16.10.2023 adottata e notificata il 31.10.2023 perché totalmente infondato in fatto e in diritto. - Confermare, conseguentemente, il provvedimento impugnato anche in ordine all'entità della sanzione comminata” e conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dall'appellata dinanzi il Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nel presente atto.
Con ogni più ampia riserva di dedurre anche in via istruttoria nel corso del processo ed entro
i limiti di preclusione dettati dall'appello.
Con di spese e onorari di causa, in tutti i gradi di giudizio, oltre oneri riflessi trattandosi di amministrazione pubblica e di avvocatura interna dell'ATS”.
Per : CP_1
“Piaccia alla Eccellentissima Corte d'Appello adita così GIUDICARE
In via principale;
Respingere l'appello perché infondato in fatto ed in diritto e, conseguentemente, confermare la sentenza impugnata;
In via subordinata;
- nella denegata ipotesi di accoglimento dell'appello revocare l'ordinanza ingiunzione opposta
e determinare l'ammontare della sanzione eventualmente dovuta dall'opponente-appellata nei confronti dell'opposta-appellante al minimo edittale. in ogni caso
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese e degli onorari di giudizio”.
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
ha proposto opposizione innanzi al Tribunale di Lodi contro l'ordinanza CP_1
ingiunzione n. 018695/23 del 16 ottobre 2023 con la quale l' Parte_1
Parte
di (di seguito, per brevità, solo ) le ha ingiunto il pagamento,
[...] Pt_1
in solido con la società e in qualità di amministratrice unica della stessa: CP_2
• della somma di euro 10.500,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del Regolamento CE n. 183/2005 e, segnatamente, per avere commercializzato l'additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrocloride senza possedere i requisiti richiesti dal predetto Regolamento;
• della somma di euro 1.050,00 per la violazione dell'art. 14 del Regolamento CE
n.767/2009 e, segnatamente, per avere stoccato 161 sacchi da 25 kg ciascuno dell'additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrochloride muniti di etichettatura esclusivamente in lingua inglese e cinese.
A sostegno della domanda di annullamento dell'ordinanza ingiunzione opposta, , CP_1
senza contestare la sussistenza delle violazioni rilevate dall'ATS, ha evidenziato di avere ricoperto solo formalmente la carica di amministratrice di essendo la stessa gestita sotto ogni CP_2 profilo dall'amministratore di fatto Ha inoltre chiesto, in via subordinata, di Parte_2 ridurre le due sanzioni al minimo edittale.
Parte L' si è costituita nel giudizio di primo grado, deducendo la infondatezza delle argomentazioni avversarie e chiedendo il rigetto dell'opposizione.
Il Tribunale, con la sentenza n. 725/2024 depositata il 25 novembre 2024, ha accolto l'opposizione, ritenendo non provato che “abbia effettivamente concorso alla CP_1 violazione contestata” e valutando insufficiente, ai fini dell'accertamento della sua responsabilità, la mera indicazione della qualità formale di amministratrice unica risultante dalla visura camerale della società.
Parte L' ha proposto appello contro la sentenza di primo grado, facendo rilevare:
1) l'errore materiale nell'indicazione del numero di protocollo e della data dell'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione, nonché della data dei verbali di contestazione delle violazioni riscontrate;
2) la mancata considerazione, ai fini della configurabilità della responsabilità di CP_1
“della condotta omissiva concretizzatasi nell'assenza di vigilanza inerente la
[...] gestione sociale”.
si è costituita nel giudizio di secondo grado, chiedendo il rigetto CP_1 dell'impugnazione e riproponendo comunque la domanda subordinata di riduzione delle sanzioni. pagina 3 di 7 Innanzitutto, deve darsi atto degli errori materiali presenti nella sentenza impugnata, riguardanti:
- l'identificazione della ordinanza ingiunzione impugnata, la quale è stata emessa il 16 ottobre 2023 con il n. di prot. 0181695/23, e non il 7 settembre 2023;
- la data di redazione dei due verbali di contestazione, indicata nel giorno 11 giugno
2023, anziché nel giorno 1 aprile 2019, quanto al verbale relativo alla violazione dell'art. 14 del Regolamento CE n. 767/2009, e nel giorno 2 aprile 2019, quanto al verbale relativo alla violazione dell'art. 10 del Regolamento Ce n. 183/2005.
Nel merito, si osserva quanto segue.
Ai sensi dell'art. 3 della L. n. 689/1981, l'imputazione delle violazioni sanzionate in via amministrativa presuppone la coscienza e volontà della condotta attiva o omissiva, sia essa dolosa o colposa, senza che occorra la concreta dimostrazione del dolo o della colpa, atteso che la norma pone una presunzione di colpa, in ordine al fatto vietato, a carico di colui che lo abbia commesso, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere di provare di aver agito diligentemente. La qualità di amministratore di una società alla quale sia imputabile l'illecito amministrativo è da sola sufficiente per configurare detta presunzione iuris tantum di colpa (v.
Cass.19242/2006, 19041/2003, 16608/2003, 7143/2001).
Nella fattispecie concreta, vengono in considerazione due sanzioni amministrative irrogate per violazioni inerenti alla commercializzazione e all'etichettatura di un additivo per mangimi denominato L-Lysine Monohydrocloride.
Non è contestato in causa che, alla data delle violazioni in discussione, fosse CP_1
amministratrice unica di e che fosse a conoscenza della carica della quale era stata CP_2 investita (si vedano le allegazioni della stessa inserite nell'atto introduttivo del giudizio di primo grado e nell'esposto ivi depositato).
ha invece fondato la propria opposizione sulla deduzione di avere ricoperto CP_1
soltanto formalmente il ruolo di amministratrice e legale rappresentante di poiché CP_2
la gestione della società faceva totalmente capo a con il quale aveva Parte_2
intrattenuto una relazione sentimentale e al quale si era affidata. A conferma di tale circostanza,
ha depositato la sentenza n. 1873/2023 del Tribunale di Pavia e la sentenza n. CP_1
8168/2021 della Corte d'Appello di Milano, con le quali è stata assolta, rispettivamente, dal reato di cui all'art. 5 del D.L.vo n. 74/2000 e dal reato di bancarotta distrattiva, in entrambi i casi per mancanza dell'elemento soggettivo (v. docc. 4 e 5 del fascicolo di primo grado di parte appellata).
pagina 4 di 7 Le suddette sentenze non consentono di superare la presunzione iuris tantum fissata nell'art. 3 della L. n. 689/1981, in ragione sia della inopponibilità, a norma dell'art. 654 c.p.p., del giudicato penale di assoluzione alla Amministrazione che non era parte dei processi, sia, soprattutto, in ragione del fatto che si tratta di assoluzioni pronunciate con riferimento a reati puniti a titolo di dolo. La mancata dimostrazione della sussistenza dell'elemento soggettivo del dolo (peraltro con riferimento a condotte diverse da quelle oggetto del presente giudizio) non esclude infatti la sussistenza dell'elemento soggettivo della colpa.
L'assunzione meramente formale dell'incarico di legale rappresentante e amministratrice unica da parte di implica infatti, ai fini della sussistenza della presunzione relativa di CP_1 colpa di cui all'art. 3 l. 689/1981, la consapevolezza del ruolo acquisito e della creazione di una situazione apparente, difforme dalla realtà.
, quand'anche si fosse trovata nella posizione di non potere gestire effettivamente CP_1
la società, era comunque gravata dell'onere di vigilare sull'operato dell'amministratore di fatto;
la disponibilità a rivestire e mantenere nominalmente la gestione dell'organo amministrativo della società, nonostante fosse venuta meno (o non fosse mai stata svolta) la concreta attività di amministrazione, costituisce un comportamento valutabile sotto il profilo della carenza di diligenza e prudenza e, dunque, sotto il profilo della responsabilità colposa. Ciò è tanto più convincente se si considera che la stessa , nell'esposto presentato presso la CP_1
Procura della Repubblica di Milano il 19.4.2019 (prodotto sub doc. 6 nel fascicolo di primo grado), pur dando atto di essersi resa conto già nel 2017 delle irregolarità dell'operato di
[...]
e dei riflessi di tali irregolarità sulla gestione societaria, non ha però rassegnato le Parte_2
dimissioni dalla carica di amministratrice ed è rimasta nella compagine societaria.
In assenza di tale “presa di distanza”, l'amministratore formale, per superare la presunzione di colpa di cui all'art.3 della L. n. 689/1981, anche se mero prestanome, non può limitarsi a opporre la propria estraneità sostanziale alla gestione della società, ma deve anche provare di aver svolto con diligenza l'attività di controllo e di vigilanza sull'amministratore di fatto.
Per quanto argomentato, le censure svolte dall'appellante alla sentenza di primo grado per non avere ritenuto provata la responsabilità di risultano condivisibili e CP_1
meritano accoglimento.
Tuttavia, va considerato che ha reiterato anche nel presente giudizio di secondo CP_1 grado, per l'ipotesi di accoglimento dell'impugnazione, la domanda proposta in via subordinata innanzi al Tribunale, volta ad ottenere la riduzione al minimo edittale delle sanzioni irrogatele.
A questo proposito, deve rammentarsi che “la parte pienamente vittoriosa nel merito in primo grado, in ipotesi di gravame formulato dal soccombente, non ha l'onere di proporre appello
pagina 5 di 7 incidentale in relazione alle proprie domande o eccezioni non accolte (perché superate o non esaminate in quanto assorbite) ma deve solo riproporle espressamente nel giudizio di impugnazione, al fine di evitare la presunzione di rinunzia derivante da un contegno omissivo”
(Cass. n. 33649/2023).
Ciò chiarito, si ritiene che ricorrano i presupposti per rideterminare le sanzioni applicate Parte dall' riducendole al minimo edittale.
L'art. 11 della L. n. 689/1981 prescrive di avere riguardo, nella determinazione della sanzione amministrativa pecuniaria, “alla gravità della violazione, all'opera svolta dall'agente per la eliminazione o attenuazione delle conseguenze della violazione, nonché alla personalità dello stesso e alle sue condizioni economiche”.
Nel caso in esame, deve darsi rilievo ai dati risultanti dalle due sentenze di assoluzione già sopra richiamate e dall'esposto depositato presso la Procura della Repubblica, da cui si evince che
, all'epoca poco più che ventenne, è stata convinta da ad CP_1 Parte_2
assumere la carica di amministratrice unica di nonostante la assenza di pregresse CP_2
esperienze lavorative, in ragione del rapporto sentimentale che aveva instaurato con lo stesso.
Le suddette emergenze giustificano sotto il profilo della personalità dell'agente il contenimento della misura delle sanzioni irrogate nel minimo edittale.
Pertanto, in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'appello, la somma ingiunta a titolo di sanzioni con l'ordinanza ingiunzione oggetto di opposizione deve essere rideterminata nell'importo di euro 5.500,00 (di cui euro 5.000,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del REG CE n. 183/2005 ed euro 500,00 per la violazione dell'art. 14 del Reg.
CE n.767/2009), oltre spese e accessori di legge come quantificati nell'ordinanza ingiunzione.
A seguito della riforma della sentenza impugnata, deve procedersi alla regolazione delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
Considerato l'esito complessivo della controversia, si reputa congruo compensare per un mezzo fra le parti le suddette spese e porre la restante quota a carico di , in quanto CP_1
maggiormente soccombente.
Alla relativa liquidazione si provvede, per entrambi i gradi, avendo riguardo al valore della causa (rientrante nello scaglione da euro 5.201,00 a euro 26.000,00), nonché applicando gli importi medi di cui al D.M. n. 47/2022 per le fasi di studio e introduttiva e gli importi minimi per le ulteriori fasi di mera trattazione e decisionale, atteso il mancato svolgimento di attività istruttoria e il mancato deposito di scritti conclusionali.
P.Q.M.
pagina 6 di 7 La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
Parte_1
avverso la sentenza del Tribunale di Lodi n. 725/2024, pubblicata il 25/11/2024, così provvede:
1. in riforma della sentenza impugnata e in parziale accoglimento dell'opposizione proposta da avverso l'ordinanza ingiunzione prot. n. 018695/23 del 16 CP_1
ottobre 2023, emessa dalla Controparte_3
di , ridetermina la somma ingiunta a titolo di sanzioni in euro 5.500,00 (di cui Pt_1 euro 5.000,00 per la violazione dell'art.10 comma 1, punto a), del REG. CE n. 183/2005 ed euro 500,00 per la violazione dell'art. 14 del REG. CE n.767/2009), oltre spese e accessori di legge come da ordinanza ingiunzione opposta;
2. compensa fra le parti per un mezzo le spese di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico di la restante frazione, liquidata, per la quota di un mezzo: CP_1
1. quanto al giudizio di primo grado, in euro 1.693,50 per compensi, oltre oneri riflessi;
2. quanto al giudizio di secondo grado, in euro 1.967,50 per compensi, oltre oneri riflessi.
Così deciso in Milano il 28 ottobre 2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Silvia Maria Russo Dott. Laura Sara Tragni
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