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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 22/12/2025, n. 1111 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 1111 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 1583/2021 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1583/2021 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB VO, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della la complessiva somma di € 9.060,31, oltre interessi, Parte_2 Controparte_1 nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, eccependo, in Parte_2 particolare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, nonché l'illegittimità degli importi richiesti.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale: di disporre l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di annullare il decreto ingiuntivo opposto, per estraneità dell'ingiunto rispetto al rapporto di cessione dedotto dalla società opposta e l'inefficacia della cessione nei confronti dell'opponente, con dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, peraltro infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 preliminarmente rilevava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c. e, nel merito, contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di nullità della citazione;
la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti e all'esito dell'udienza del
28.10.2025, veniva trattenuta in decisione senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ante omnia, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla società opposta.
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ.
N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma,
c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata dalla società opposta, la quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese in merito.
2. Va, ora, brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari e/o finanziari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria, particolare importanza assume,
l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari o finziari, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
3. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva (recte: titolarità attiva), onere che grava, come anzidetto e ribadito da copiosa giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito e non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c.
(ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come, del resto, ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del 6.2.2024), che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato, ancora una volta, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale, l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi,
l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, SS CA, avrebbe ceduto il credito alla CA e CP_2 questa lo avrebbe, poi, ceduto alla , dunque avrebbe dovuto dare prova anche della cessione Controparte_1 intermedia.
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, nulla si rinviene in merito alla prima cessione dei crediti tra SS CA e CA Ifis S.p.a., mentre in merito alla seconda cessione dei crediti tra CA Ifis
S.p.a. e si rinviene l'avviso pubblicato in G.U. pubblicato dalla cessionaria e il relativo atto di Controparte_1 cessione.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possa dirsi accertata l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da SS CA (tra cui quello di cui oggi si discute) alla CA Ifis S.p.a.; la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non ha - dunque - dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato. La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna la società opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'opponente, , che liquida in complessivi € 1.778,00, oltre spese generali, Parte_2 iva e cpa come per legge.
Lamezia Terme, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Marino Reda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
Sezione Unica Civile
in composizione monocratica, in persona del Giudice dott. Marino Reda, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1583/2021 R.G. promossa con atto di opposizione
da
(c.f. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
AB VO, giusta procura in atti;
- parte opponente - contro
(P.Iva ), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e Controparte_1 P.IVA_1 difesa dagli avv.ti Raffaele Zurlo e Andrea Ornati, giusta procura in atti;
- parte opposta -
OGGETTO: Opposizione a Decreto Ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme.
CONCLUSIONI: come in atti.
SVOLGIMENTO DEL PROCEDIMENTO
Con decreto ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 il Tribunale di Lamezia Terme ingiungeva a
[...]
di pagare in favore della la complessiva somma di € 9.060,31, oltre interessi, Parte_2 Controparte_1 nonché spese e competenze del procedimento monitorio.
Avverso il suddetto decreto ingiuntivo proponevano opposizione, eccependo, in Parte_2 particolare, il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione, l'assenza di prova dell'avvenuta cessione del credito, nonché l'illegittimità degli importi richiesti.
Chiedevano, dunque, all'intestato Tribunale: di disporre l'improcedibilità della domanda, per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione;
di annullare il decreto ingiuntivo opposto, per estraneità dell'ingiunto rispetto al rapporto di cessione dedotto dalla società opposta e l'inefficacia della cessione nei confronti dell'opponente, con dichiarazione di inammissibilità e/o improcedibilità della domanda monitoria e conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, peraltro infondato in fatto e diritto, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva in giudizio la in persona del legale rappresentante pro tempore, la quale Controparte_1 preliminarmente rilevava la nullità dell'atto di citazione ex art. 164 comma 4 c.p.c. per difetto dei requisiti di cui all'art.163 c.p.c. e, nel merito, contestava tutti i motivi di opposizione ex adverso formulati e chiedeva: in via preliminare, la dichiarazione di nullità della citazione;
la concessione ex art. 648 c.p.c. della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;
nel merito, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo opposto;
il tutto, con vittoria delle spese di lite.
Esperito, con esito negativo, il tentativo obbligatorio di mediazione, venivano concessi alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c.
La causa veniva istruita tramite le sole produzioni documentali delle parti e all'esito dell'udienza del
28.10.2025, veniva trattenuta in decisione senza la concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c..
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Ante omnia, deve essere scrutinata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione ex art. 164 c.p.c. comma 4, sollevata dalla società opposta.
L'eccezione è infondata e deve, dunque, essere disattesa.
La norma in oggetto infatti, al comma 4°, così recita: “la citazione è altresì nulla se è omesso o risulta assolutamente incerto il requisito stabilito nel numero 3) dell'articolo 163 ovvero se manca l'esposizione dei fatti di cui al numero 4) dello stesso articolo”.
In merito, la Suprema Corte ha affermato che “la nullità dell'atto di citazione per “petitum” omesso od assolutamente incerto, ai sensi dell'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ., postula una valutazione caso per caso, dovendosi tener conto, a tal fine, del contenuto complessivo dell'atto di citazione, dei documenti ad esso allegati, nonché, in relazione allo scopo del requisito di consentire alla controparte di apprestare adeguate e puntuali difese, della natura dell'oggetto e delle relazioni in cui, con esso, si trovi la controparte” (Cass. Civ.
N. 1681/2015), così come ha precisato che “la nullità della citazione, ai sensi dell'art. 164, quarto comma,
c.p.c., può essere dichiarata soltanto allorché l'incertezza investa l'intero contenuto dell'atto, mentre, allorché sia possibile individuare uno o più domande sufficientemente identificate nei loro elementi essenziali,
l'eventuale difetto di determinazione di altre domande, malamente formulate nel medesimo atto, comporta
l'improponibilità solo di quelle, e non anche la nullità della citazione nella sua interezza” (Cass. Civ. sez. unite n. 8077/2012).
Nel caso di specie, appare sufficientemente indicato e determinato l'oggetto della domanda, così come appare precisata l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, con le relative conclusioni.
In particolare, l'atto contiene la precisa individuazione sia del petitum che della causa petendi e non determina, pertanto, alcuna violazione del diritto di difesa, ragion per cui ne consegue il rigetto dell'eccezione di natura preliminare sollevata dalla società opposta, la quale ha, difatti, provveduto allo svolgimento di adeguate e puntuali difese in merito.
2. Va, ora, brevemente rammentato che il decreto ingiuntivo è un accertamento anticipatorio con attitudine al giudicato e che, instauratosi il contraddittorio a seguito dell'opposizione, si apre un giudizio a cognizione piena caratterizzato dalle ordinarie regole processuali (cfr. art. 645, co. 2, c.p.c.) anche in relazione al regime degli oneri allegatori e probatori (cfr. Cass. 17371/2003; Cass. 6421/2003), con la conseguenza che oggetto del giudizio di opposizione non è tanto la valutazione di legittimità e di validità del decreto ingiuntivo opposto, quanto la fondatezza o meno della pretesa creditoria, originariamente azionata in via monitoria, con riferimento alla situazione di fatto esistente al momento della pronuncia della sentenza (cfr. Cass. 15026/2005; Cass.
15186/2003; Cass. 6663/2002).
Quindi, il diritto del preteso creditore (formalmente convenuto, ma sostanzialmente attore) deve essere adeguatamente provato, indipendentemente dall'esistenza - ovvero, persistenza - dei presupposti di legge richiesti per l'emissione del decreto ingiuntivo (cfr. Cass. 20613/2011).
Conseguentemente, nei giudizi di opposizione ex art. 645 c.p.c., il convenuto - opposto si trova ad assumere la posizione sostanziale di attore, mentre l'attore - opponente ricopre, a sua volta, la posizione sostanziale di convenuto, con la logica conseguenza che l'onere della prova della sussistenza del credito azionato in sede monitoria grava sul convenuto -opposto.
Nei giudizi aventi ad oggetto pretese scaturenti da rapporti bancari e/o finanziari, in cui l'opponente mette in discussione con l'opposizione il credito oggetto della domanda monitoria, particolare importanza assume,
l'onere della prova gravante su parte opposta, il cui onere è assolto attraverso la produzione dei contratti bancari o finziari, delle cessione e degli altri documenti che rilevano nel caso specifico, necessari al fine di verificare la sussistenza ed il rispetto di tutte le condizioni economiche applicate al rapporto.
3. Tanto detto, si ritiene che parte opposta non abbia assolto all'onere probatorio su di essa incombente ai sensi dell'art. 2697 c.c.
Occorre a tal proposito rammentare che il soggetto cessionario di un credito, ha l'onere di provare la propria legittimazione attiva (recte: titolarità attiva), onere che grava, come anzidetto e ribadito da copiosa giurisprudenza, in capo al soggetto cessionario del credito e non può ritenersi assolto a mezzo della mera pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dell'avviso di cessione di crediti in blocco, che, come noto, è forma di pubblicità che rende l'operazione opponibile ai debitori ceduti (in sostituzione della notifica individuale a ciascun debitore: art. 58 T.U.B.); la funzione di detta pubblicazione è infatti solo quella di cui all'art. 1264 c.c.
(ossia, di escludere l'efficacia liberatoria del pagamento eseguito al cedente), ma non dimostra, di per sé, la cessione medesima (essendo estranea al perfezionamento della fattispecie traslativa;
“una cosa è l'avviso della cessione – necessario ai fini dell'efficacia della cessione – un'altra la prova dell'esistenza di un contratto di cessione e del suo contenuto;
di conseguenza la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale esonera sì la cessionaria dal notificare la cessione al titolare del debito ceduto, ma, se individua il contenuto del contratto di cessione, non prova l'esistenza di quest'ultima”: così, Cass., ord. n. 22151/2019).
Come, del resto, ribadito dalla Suprema Corte (Sent. n. 3405 del 6.2.2024), che, in tema di prova della cessione di crediti in blocco, ha affermato, ancora una volta, che la cessione va provata attraverso la produzione del contratto di cessione e dell'estratto dell'avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB: “In tema di cessione di crediti in blocco ex art. 58 del d.lgs. n. 385 del 1993, ove il debitore ceduto contesti l'esistenza dei contratti, ai fini della relativa prova non è sufficiente quella della notificazione della detta cessione, neppure se avvenuta mediante avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale ai sensi dell'art. 58 del citato d.lgs., dovendo il giudice procedere ad un accertamento complessivo delle risultanze di fatto, nell'ambito del quale la citata notificazione può rivestire, peraltro, un valore indiziario, specialmente allorquando avvenuta su iniziativa della parte cedente”.
Pertanto, non è sufficiente la produzione dell'avviso ex art. 58 TUB pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale: l'unico effetto di tale pubblicazione è quello di esentare il cessionario dalla notifica della cessione al debitore ceduto, ma non prova certo l'avvenuta cessione.
Con la precisazione che se detto contratto richiami elenchi di crediti allegati all'accordo negoziale, l'onere della prova può dirsi assolto solamente se si deposita detto elenco, altrimenti il contratto da solo non è idoneo a dimostrare che la specifica posizione creditoria sia stata trasferita a chi si dichiara cessionario.
La verifica della legittimazione attiva del ricorrente, quale presupposto imprescindibile implica, quindi,
l'accertamento della qualità di creditore ed impone una valutazione, seppur incidentale, tesa a verificare una condizione dell'azione, indispensabile per potersi dare corso ad una pronuncia nel merito della domanda.
La Cassazione, con l'Ordinanza n. 17944 del 22 giugno 2023, ha precisato che se oggetto della contestazione non sia l'esistenza dell'operazione di cessione di crediti “in blocco”, ma piuttosto la riconducibilità del credito controverso a quelli individuabili in blocco oggetto di cessione, le caratteristiche dei rapporti ceduti indicate nella notizia di cessione pubblicata in G.U. potranno essere valutati per accertare la legittimazione sostanziale della società cessionaria;
in tale ipotesi, la legittimazione potrà essere riconosciuta solo laddove il credito sia riconducibile in modo certo a quelli oggetto della cessione in blocco, in base alle suddette caratteristiche;
diversamente, se tali indicazioni non risultino sufficientemente specifiche, la prova della sua inclusione nell'operazione dovrà essere fornita in altro modo dal cessionario.
Nella fattispecie in esame, l'affermata creditrice ha allegato l'esistenza di due cessioni del credito oggetto del decreto opposto (l'originaria creditrice, SS CA, avrebbe ceduto il credito alla CA e CP_2 questa lo avrebbe, poi, ceduto alla , dunque avrebbe dovuto dare prova anche della cessione Controparte_1 intermedia.
Ebbene, dalla documentazione allegata da parte opposta, nulla si rinviene in merito alla prima cessione dei crediti tra SS CA e CA Ifis S.p.a., mentre in merito alla seconda cessione dei crediti tra CA Ifis
S.p.a. e si rinviene l'avviso pubblicato in G.U. pubblicato dalla cessionaria e il relativo atto di Controparte_1 cessione.
In definitiva, questo Tribunale ritiene che non possa dirsi accertata l'esistenza del contratto di cessione dei crediti da SS CA (tra cui quello di cui oggi si discute) alla CA Ifis S.p.a.; la società opposta, benché gravata del corrispondente onere, non ha - dunque - dimostrato adeguatamente la qualità di titolare del credito azionato. La pretesa creditoria avanzata non merita quindi accoglimento per difetto di prova di un elemento costitutivo della domanda;
il decreto ingiuntivo qui opposto va, di conseguenza, revocato.
La presente pronuncia comporta l'assorbimento di ogni altra questione.
4. Quanto alle spese di lite, le stesse seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, in persona del giudice monocratico dott. Marino Reda, definitivamente pronunciando sulla causa indicata in epigrafe, così provvede:
- accoglie, per le causali di cui in motivazione, l'opposizione proposta da Parte_2
e per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 428/2021 del 14.9.2021 emesso dal Tribunale di Lamezia
Terme;
- dichiara assorbita ogni ulteriore richiesta, eccezione e difesa svolta dalle parti;
- condanna la società opposta, in p.l.r.p.t., al pagamento delle spese processuali sostenute Controparte_1 dall'opponente, , che liquida in complessivi € 1.778,00, oltre spese generali, Parte_2 iva e cpa come per legge.
Lamezia Terme, 12.12.2025
Il Giudice
dott. Marino Reda