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Sentenza 10 gennaio 2025
Sentenza 10 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 10/01/2025, n. 24 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 24 |
| Data del deposito : | 10 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI UDINE in persona del Giudice dott.ssa Giovanna Mullig ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 4837/2019 di Ruolo Generale il 16.12.2019 vertente t r a
) - rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
D'ORLANDO CRISTIAN ) e con domicilio eletto presso C.F._2
PIAZZA XX SETTEMBRE, 13 33028 TOLMEZZO;
- parte attrice -
e
– rappresentato e difeso _1 C.F._3 dall'avv. PLAZZOTTA MAURIZIO ) e con domicilio eletto C.F._4
presso VIA DEL GELSO, 35 33100 UDINE;
- parte convenuta -
e con la chiamata in causa di
) - rappresentato e difeso dall'avv. CP_2 C.F._5
MINEO FRANCESCO ) e con domicilio eletto presso C.F._6
; C.F._6
- parte terza chiamata poi rinunciante agli atti –
Oggetto: Divisione di beni caduti in successione
Causa assunta in decisione all'udienza del 30/04/2024 sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
“Nel merito: eseguiti preliminarmente i prelevamenti o incrementi di quota in favore dell'attrice, disporre la divisione ereditaria dei beni di cui in narrativa e la formazione degli assegni divisionali, con attribuzione all'assegno dell'attrice dei Parte_1
beni immobili censiti al: - FG. 4 mapp. 380 sub 1, via 6 Novembre n. 62 (S1 – P.T), cat. A/3, cl. 3, vani 7, con corte esclusiva e cantina
- FG. 4 mapp. 380 sub 6, via 6 Novembre n. 62 (P.T), cat. C/6, cl. 3, mq 15.
Accertare e dichiarare che la somma di denaro prelevata dal convenuto pari a euro
16.819,29 appartiene all'asse ereditario, essendo di esclusiva titolarità della de cuius
e condannare il convenuto alla restituzione alla massa ex art. 533 Persona_1
c.c. per la sua divisione.
Condannare il convenuto, a causa della compressione quantitativa e qualitativa del diritto attuale e potenziale della sorella comproprietaria di utilizzare i beni comuni, al risarcimento dei danni tutti costituiti dalle somme versate a titolo di canone di locazione pari ad € 270,00 dal giugno 2019 fino alla sentenza, oltre alla somma di € 494,10 per competenze dell'agenzia immobiliare.
Condannare il convenuto, a causa della compressione quantitativa e qualitativa del diritto, attuale e potenziale, della sorella comproprietaria di utilizzare i beni comuni, al risarcimento dei danni o all'indennità, per la misura eccedente il canone di € 270,00, pari al corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere a terzi secondo i correnti prezzi di mercato, e che può essere individuato nei canoni di locazione percepibili per i cespiti da dividere.
Condannare il convenuto al risarcimento dei danni da perdita dei benefici fiscali per la prima casa, nella misura che sarà accertata in corso di causa.
Condannare il convenuto al rimborso in favore dell'attrice della somma di € 2.919,49, corrispondente alla quota di 2/3 delle spese della successione della madre.
Accertare il diritto dell'attrice ad ottenere dal convenuto il pagamento della somma di €
864,99, corrispondente alla quota di 1/3 della metà del saldo del libretto postale di risparmio.
Rigettare per i motivi esposti ogni domanda del convenuto.
Spese rifuse.”
“In via istruttoria come nelle memorie n. 2 e 3.”
Per parte convenuta:
“Nel merito: “Accertarsi e dichiararsi l'inammissibilità della domanda di divisione parziale ex adverso avanzata in considerazione dell'opposizione manifestata da eventualmente procedendosi, previa assificazione e stima, alla _1
2 divisione, in forma separata, degli interi assi ereditari di e Persona_2 Per_1
e ciò conformemente alle norme di legge, anche tenendo in considerazione le
[...]
richieste di attribuzione già avanzate dal sig. ex art. 720 c.c. e _1
computando, in ogni caso, le ragioni creditorie di quest'ultimo, evidenziate nella comparsa di costituzione e risposta. Respingersi siccome infondata ogni diversa richiesta avanzata da parte attrice. Spese rifuse”.
“In via istruttoria come nelle memorie n. 2 e 3 insistendo per il richiamo del c.t.u. sui chiarimenti di cui al verbale di udienza dell'11.12.2023.”
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'attrice chiede: Parte_1
a) lo scioglimento della comunione ereditaria in successione della madre mediante assegnazione dei sub 1 e 6 dell'immobile di cui Persona_1
al foglio 4, mappale 380, sito in IO (UD) e parte della somma di euro
16.819,29;
b) la condanna del fratello alla restituzione alla massa ereditaria di euro
16.819,29 in quanto di proprietà della de cuius ; Per_1
c) la condanna del fratello al risarcimento dei danni per non aver potuto utilizzare la casa costituiti dal canone di locazione da essa pagato, dalla differenza per mancata locazione e dai perduti benefici fiscali;
d) la condanna del fratello alla restituzione di 2/3 delle spese di successione della madre pari ad euro 2.919,49;
e) la condanna del fratello al pagamento di 1/6 del saldo del libretto postale di risparmio pari ad euro 864,99.
Il convenuto chiede lo scioglimento della comunione _1
ereditaria in successione anche del padre tenendo in considerazione le Persona_2
richieste di assegnazione dei sub 1, 6 e 8 del medesimo immobile di IO (cfr. pag. 6 comparsa di risposta) e “computando in ogni caso le ragioni creditorie di quest'ultimo, evidenziate in parte narrativa”, id est: le opere di manutenzione per un importo complessivo sconosciuto di cui al doc. 1 convenuto, le spese funerarie del padre (pagate dalla madre), le spese funerarie della madre (pagate dal convenuto) e le spese di assicurazione del fabbricato pari ad euro 196,49 sia per il 2019 sia per il 2020.
In via preliminare veniva chiamato in causa anche il terzo germano CP_1
3 CP_
ma il giudizio nei suoi confronti veniva poi dichiarato estinto per rinuncia agli atti
(cfr. verbale di udienza del 10.10.2022).
La causa veniva quindi rinviata per due volte consecutive avendo dichiarato le parti di avere trovato un accordo per la divisione dell'intero immobile e dovendo trovare un accordo solo sulla divisione della cantina, accordo che, nonostante anche il suggerimento del Tribunale, tuttavia non veniva raggiunto.
La causa veniva quindi istruita con c.t.u. a firma della geom. CP_3
Sulla domanda di scioglimento della comunione sui beni caduti in successione.
La c.t.u. ha determinato in euro 3.760,00 il valore dei terreni di pertinenza di e in euro 5.230,00 i terreni di pertinenza di Parte_1 _1
Tali dati non stati contestati dalle parti.
Quanto all'immobile, del valore complessivo di euro 225.000,00, 4/9, pari ad euro 100.000,00 spettano all'attrice, mentre 5/9, pari ad euro 125.000,00, spettano al convenuto (cfr. pag. 23 c.t.u.).
La c.t.u. ha proposto n. 6 progetti divisionali per la materiale divisione di questo bene.
Parte attrice ha chiesto l'applicazione del progetto divisionale n. 6 e in subordine il n. 1 che la vedono comunque assegnataria dell'unità sub 1 al piano terra.
Parte convenuta ha chiesto l'applicazione del progetto divisionale n. 2 e in subordine il n. 3 che, del pari, lo vedono assegnatario della stessa unità sub 1 al piano terra.
Tale unità consiste in un appartamento parzialmente completato ad opera del convenuto.
È vero che uno dei criteri che il Giudice può adottare è quello del minor conguaglio ma è anche vero che altro criterio da considerare è anche la pregressa utilizzazione del bene.
E, anche qui, se è vero che il convenuto attualmente abita nell'appartamento materno (il sub 2 al primo piano), è anche vero che il medesimo ha provveduto a sue spese alla ristrutturazione dell'appartamento del piano terra proprio per andarci a vivere, non emergendo altre ragioni che l'abbiano indotto a sostenerne una quasi completa ristrutturazione.
Il Tribunale ritiene quindi congruo, rispetto all'interesse di entrambe le parti, il
4 progetto divisionale n. 2 per due ordini di motivi.
Il primo: perché esso ricalca di fatto l'accordo già raggiunto dalle parti - e dalle stesse richiamato sia all'udienza del 15.11.2022, sia alla successiva udienza del
6.2.2023 - sulla spartizione dell'immobile che prevedeva l'assegnazione alla attrice del primo piano (casa della madre) e al convenuto sia del piano terra (da lui in parte già ristrutturato) sia del secondo piano (il mansardato sub 3).
Il progetto divisionale n. 2 infatti prevede l'assegnazione a Parte_1 dell'appartamento al primo piano (ex casa della madre), delle cantine al piano scantinato, della nuova autorimessa sub 5 e di tutti i terreni agricoli, mentre a CP_1
l'appartamento al piano terra (da lui ristrutturato), l'appartamento al secondo
[...]
piano e la nuova autorimessa sub 6.
In secondo luogo, perché tale ipotesi prevede che l'appartamento al piano terra, ristrutturato a spese del convenuto, rimanga assegnato proprio allo stesso.
I valori rimangono quindi quelli della c.t.u. perché le migliorie apportate dallo al piano terra, non scindibili dall'immobile (porte, caloriferi, sanitari), CP_1
rimangono assegnati a lui che ne ha sostenuto le relative spese.
Le parti comuni del piccolo condominio, vale a dire il sub 7 (vano scale e centrale termica) e l'area giardino antistante il fabbricato (mappale 762) non sono divisibili e quindi rimangono in comunione alle parti in proporzione alle rispettive quote
(cfr. pag. 23 c.t.u.).
Ritiene quindi il Tribunale che nel caso di specie sussistano ragioni obiettive che legittimano la assegnazione dei beni secondo il progetto divisionale n. 2 prospettato dalla c.t.u.
A vanno quindi assegnati i seguenti beni: Parte_1
appartamento al primo piano: fg. 4, mappale 380, sub 2, euro 67.300,00; cantine e piano scantinato: fg. 4, mappale 380, sub 4, euro 8.200,00; autorimessa corpo assestante di nuova realizzazione posta sull'area comune: fg. 4, mappale 380, sub 5, euro 7.000,00; tutti i terreni agricoli per un valore totale di euro euro 8.990,00.
Sommano totali euro 91.990,00.
Quota di competenza: euro 103.760,00
Con conguaglio da avere, quindi, di euro 12.270,00.
5 A vanno per converso assegnati: _1
appartamento piano terra: fg. 4, mappale 380, sub 1, euro 80.000,00; appartamento secondo piano: fg. 4, mappale 380, sub 3, euro 55.000,00; autorimessa corpo assestante di nuova realizzazione posta su area comune: fg. 4, mappale 380, sub 6, euro 7.500,00.
Sommano totali euro 142.500,00.
Quota di competenza euro 130.230,00
Torna un conguaglio da dare di euro 12.270,00.
Restano in comunione, perché non divisibili in quanto parti comuni del condominio, il foglio 4, mappale 380, sub 7, (vano scale corte e centrale termica) e il foglio 4, mappale 762, area urbana f/1 (giardino antistante il fabbricato).
Sulla domanda di restituzione alla massa ereditaria di euro 16.819,29
Sostiene l'attrice che il fratello si sarebbe appropriato, prima del decesso della madre, di tale importo corrispondente alla metà del valore di BFP intestati a lui e alla madre.
La domanda è inammissibile in quanto tardiva perché nuova.
Viene proposta infatti per la prima volta solo con la prima memoria, notoriamente deputata alla emendatio libelli ma non alla mutatio libelli.
Ebbene, secondo l'orientamento, anche recentissimo, di Cass. Civ., sez. II, ordinanza 4.4.2024 n. 8942, “Con la petizione ereditaria sono reclamabili soltanto i beni nei quali l'erede è succeduto mortis causa al de cuius e non quelli che, al momento dell'apertura della successione, sono già fuoriusciti dal patrimonio del defunto e che, pertanto, non possono essere considerati beni ereditari. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva distinto le somme presenti su un conto corrente e prelevate dopo la morte del de cuius, da quelle presenti su un conto deposito titoli e prelevate prima della morte, riconoscendo l'esperibilità dell'azione solo nel primo caso).”.
Ne consegue che la domanda di restituzione in parola costituisce in realtà una domanda di condanna al pagamento di una somma di denaro nuova e come tale inammissibile.
Sulla domanda attorea di risarcimento dei danni per mancato utilizzo della casa.
6 L'attrice sostiene di avere subito danni per aver dovuto pagare un canone di locazione in altra abitazione, per aver perso la quota di sua competenza della locazione dello stesso e per aver perso i benefici fiscali.
La prima allegazione è infondata non avendo l'attrice dimostrato non solo di non avere altre abitazioni diverse da quelle degli immobili di IO (dovendosi presumere quanto meno la casa dove abitava prima trasferirsi a IO) ma soprattutto di non avere avuto altra alternativa che l'alloggio in affitto.
È pacifico infatti in causa che il convenuto avesse fin da subito offerto alla sorella l'appartamento sito al secondo piano, sicché il rifiuto di questa e la decisione di andare in un alloggio locato risulta essere frutto solo di una sua scelta.
Del resto, che la stessa non potesse vivere nell'appartamento del piano terra si evince anche dalla pronuncia del Giudice del procedimento possessorio: ancora nel maggio del 2021, infatti, questo Tribunale, investito della azione possessoria tra i due fratelli, rilevava: “sotto il primo aspetto, poiché appare pacifico dalle condizioni in cui versa l'immobile, che esso non gode dell'agibilità per poter essere destinato ad uso abitativo, parrebbe per contro vietato l'uso che la ricorrente vorrebbe fare dei locali, cioè trasferirvisi come abitazione privata” (cfr. doc. 24 convenuto), e ciò anche a fronte della “autorizzazione di abitabilità e agibilità” dd. 11.7.2001 esibita all'attrice solo con la memoria di replica in questo procedimento.
Se ne deduce quindi che è proprio l'errata pretesa della ricorrente a volersi sistemare nell'appartamento al piano terra che l'ha condotta a reperire un altro alloggio una volta che il fratello ne ha ripristinato la funzione di deposito.
La seconda allegazione è infondata non avendo dimostrato l'attrice la concreta possibilità di porre in locazione l'appartamento al piano terra della stessa preteso (mai completamente finito).
La terza allegazione è infondata ben avendo potuto l'attrice, per quanto sopra detto, indicare la sua residenza nell'appartamento al secondo piano.
La domanda di risarcimento va dunque respinta.
Sulle domanda attorea di rimborso delle spese di successione della madre
L'attrice dimostra di avere speso euro 4.379,23 per le spese di successione della madre (doc. 15) e chiede al fratello il rimborso di euro 2.919,49 pari ai 6/9.
La domanda è fondata dovendo le spese ereditarie essere sostenute da tutti gli
7 eredi in quota.
Il convenuto va quindi condannato al pagamento, in favore della attrice, di euro
2.919,49 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Sulla domanda attorea di pagamento di 1/6 del saldo del libretto postale.
Sostiene l'attrice, ma non prova, che tale saldo sia stato prelevato dal fratello che infatti nega del tutto il fatto.
La domanda va pertanto respinta in quanto sguarnita di prova.
Sulla domanda del convenuto di “computazione” delle opere di manutenzione per un importo complessivo sconosciuto di cui al doc. 1 convenuto
Tali opere – peraltro indicate dallo stesso convenuto e nemmeno quantificate nella loro complessità - sono già attribuite al suo esecutore mediante l'assegnazione del piano terra al quale si riferiscono. Altre opere non sono state né distintamente dettagliate né tantomeno associate ad altre parti dell'immobile non essendo stati i documenti allegati convenientemente esposti ed illustrati dal convenuto.
Sulla domanda del convenuto di “computazione” delle spese di successione del padre delle parti (pagate dalla madre)
La domanda è infondata in quanto la successione di si è aperta il Persona_2
12.5.2005 e quindi la pretesa di pagamento appare ampiamente prescritta ben avendo avuto oltre dieci anni per chiedere ed ottenere il rimborso dagli altri Persona_1
eredi.
Sulla domanda del convenuto di “computazione” delle spese funebri della madre delle parti (pagate dal convenuto) e delle spese di assicurazione del fabbricato.
Sostiene e prova il convenuto di avere pagato euro 2.600,00 per le spese funebri della madre (doc. 2 convenuto); pertanto il medesimo ha diritto di ottenere dalla attrice il rimborso di 3/9 e cioè di euro 866,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
Il convenuto ha anche dimostrato di avere pagato l'importo di euro 196,49 sia nel 2019 sia nel 2020 (doc. 8 e 9 convenuto) sicché ha diritto ad ottenere il rimborso di complessivi euro 130,99 dalla sorella oltre interessi legali dalla domanda al saldo.
La reciproca soccombenza sulle svariate questioni e la natura del giudizio di divisione legittimano l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
Per lo stesso motivo gli oneri di c.t.u., necessaria alla decisione, vanno posti definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
8
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine in composizione monocratica, definitivamente pronunciando nella causa n. 4837/2019 R.G., ogni diversa domanda, istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. accoglie la domanda di scioglimento della comunione ereditaria in morte di prima, e di poi, e, per l'effetto, assegna a Persona_2 Persona_1
i seguenti immobili siti nel Comune di IO: Parte_1
a) appartamento al primo piano: fg. 4, mappale 380, sub 2, euro 67.300,00;
b) cantine e piano scantinato: fg. 4, mappale 380, sub 4, euro 8.200,00;
c) autorimessa corpo assestante di nuova realizzazione posta sull'area comune: fg.
4, mappale 380, sub 5, euro 7.000,00;
d) tutte le quote dei seguenti terreni cadute in successione:
CATASTO TERRENI COMUNE DI SUTRIO:
a) Fg. 4 mapp. 676 prato cl.1 are 0,2 RD 0.01 RA 0.01
b) Fg. 4 mapp. 255 seminativo cl.2 are 3.70 RD 0.96 RA 0.76/
c) Fg. 4 mapp. 260 seminativo cl.2 are 1.10 RD 0.28 RA 0.23
d) Fg. 6 mapp. 415 prato cl.2 are 0.30 RD 0.04 RA 0.03
e) Fg. 6 mapp. 652 prato cl.2 are 0.45 RD 0.06 RA 0.05
f) Fg. 6 mapp. 742 AA seminativo cl.2 are 3.20 RD 0.83 RA 0.66
g) Fg. 6 mapp. 742 AB prato cl.2 are 0.30 RD 0.04 RA 0.03
h) Fg. 6 mapp. 743 prato cl.2 are 0.15 RD 0.02 RA 0.02
i) Fg. 18 mapp. 120 incolt prod cl.2 are 2.40 RD 0.06 RA 0.01
j) Fg. 18 mapp. 121 incolt prod cl.2 are 3.00 RD 0.08 RA 0.02
k) Fg. 18 mapp. 122 incolt prod cl.2 are 17.50 RD 0.45 RA 0.09
l) Fg. 4 mapp. 327 prato cl.2 are 0.92 RD 0.12 RA 0.10
m) Fg. 4 mapp. 330 seminativo cl.2 are 1.80 RD 0.46 RA 0.37
n) Fg. 4 mapp. 385 seminativo cl.2 are 0.30 RD 0.08 RA 0.06
o) Fg. 6 mapp. 324 fabb diruto are 0.64
p) Fg. 7 mapp. 56 incolt prod cl.2 are 22.20 RD 0.57 RA 0.11
Parte_2
q) Fg. 18 mapp. 91 prato cl.2 are 3.40 RD 0.44 RA 0.30
r) Fg. 18 mapp. 25 prato cl.2 are 11.20 RD 1.45 RA 0.98
9 s) Fg.18 mapp. 64 prato cl. 2 are 6.50 RD 0.84 RA .57
Parte_3
t) Fg. 42 mapp. 109 bosco alto cl.3 are 51.20 RD 1.32 RA 0.26
u) Fg. 42 mapp. 110 prato cl.3 are 0.54 RD 0.03 RA 0.02
v) Fg. 42 mapp. 111 bosco ceduo cl.1 are 0.60 RD 0.05 RA 0.01
w) Fg. 42 mapp. 112 bosco alto cl.3 are 11.40 RD 0.29 RA 0.06
x) Fg. 47 mapp. 938 seminativo cl.1 are 0.20 RD 0.05 RA 0.05
y) Fg. 51 mapp. 170 prato cl.1 are 14.70 RD 1.90 RA 1.52
z) Fg. 53 mapp. 83 prato cl.2 are 1.70 RD 0.13 RA 0.11 aa) Fg. 53 mapp. 84 seminativo cl.1 are 1.80 RD 0.42 RA 0.42 bb) Fg. 53 mapp. 140 seminativo cl.1 are 3.90 RD 0.91 RA 0.91 cc) Fg. 55 mapp. 99 prato cl.3 are 53.70 RD 2.77 RA 2.22 dd) Fg. 45 mapp. 84 prato cl.1 are 1.90 RD 0.25 RA 0.20 ee) Fg. 60 mapp. 34 prato cl.4 are 3.40 RD 0.11 RA 0.07 ff) Fg. 60 mapp. 133 prato cl.4 are 76.58 RD 2.37 RA 1.58 gg) Fg. 60 mapp. 135 prato cl.4 are 70.26 RD 2.18 RA 1.45
2. riconosce a il diritto al conguaglio, da parte di Parte_1 CP_1
di euro 12.270,00 oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
[...]
3. assegna a _1
a) appartamento piano terra: fg. 4, mappale 380, sub 1, euro 80.000,00;
b) appartamento secondo piano: fg. 4, mappale 380, sub 3, euro 55.000,00;
c) autorimessa corpo assestante di nuova realizzazione posta su area comune: fg. 4 mappale 380 sub 6, euro 7.500,00;
4. riconosce l'obbligo di conguaglio a carico di e in favore di _1
, dell'importo di euro 12.270,00 oltre interessi legali dalla Parte_1
sentenza al saldo;
5. dichiara inammissibile la domanda attorea di pagamento di euro 16.819,29;
6. condanna al pagamento, in favore di , _1 Parte_1 dell'importo di euro 2.919,49 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
7. condanna al pagamento in favore di Parte_1 _1
dell'importo di euro 866,66 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
8. condanna al pagamento in favore di Parte_1 _1
10 dell'importo di euro 130,99 oltre interessi legali dalla domanda al saldo;
9. dichiara integralmente compensate le spese di lite tra le parti;
10. pone gli oneri di c.t.u. definitivamente a carico di entrambe le parti per metà ciascuna.
Così deciso in Udine, il 10.1.2025.
Il Giudice
(dott.ssa Giovanna Mullig)
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