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Sentenza 13 dicembre 2025
Sentenza 13 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Lecce, sentenza 13/12/2025, n. 935 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Lecce |
| Numero : | 935 |
| Data del deposito : | 13 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Valeria Canale – appellante contro
(cf. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vinci – appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1717/2023 pubbl. il
06/06/2023 del Tribunale di Lecce. All'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione conveniva in Parte_1 giudizio il per vedere accertata la sua responsabilità ex art. Controparte_1
2051 o ex art. 2043 c.c. per le lesioni personali riportate a seguito di una caduta in una buca ricoperta di sabbia e vegetazione in cui inciampava, in data
25.07.2013, mentre percorreva a piedi la rampa di accesso alla spiaggia della
Purità in (nell'atto di citazione veniva esposto che la CP_1 Pt_1
“…scivolava cadendo rovinosamente in terra a causa della presenza sulla sede stradale di pietrisco, nonché di una buca ricoperta e circondata interamente di sabbia”). 2.- Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
6.6.2023, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, osservando che, quand'anche all'esito dell'assunzione della prova orale articolata fosse stata comprovata la dinamica descritta in citazione, difetterebbe la prova dell'imputabilità del danno al convenuto. Il primo giudice ha osservato che dalle foto prodotte dall'attrice e dalle prospettazioni sulla dinamica del sinistro contenute nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi, emerge che la caduta si è verificata in una soleggiata mattina estiva, in condizioni di piena visibilità, mentre la “…che conosce bene la zona, ha scelto di percorrere la Pt_1 rampa in discesa piuttosto che la scalinata indicata dal ritenendolo un CP_1 percorso più sicuro…”. Ha evidenziato il giudicante che la rampa percorsa dall'attrice è una strada in materiale inerte misto a basoli, che collega il marciapiede della cinta muraria della città vecchia di alla piccola CP_1 spiaggia posta al di sotto delle mura medesime. Attese le caratteristiche della rampa in questione e la costante esposizione agli agenti atmosferici oltre che all'erosione della salsedine ed al passaggio dei bagnanti, alcuna responsabilità può ascriversi al “considerato che nessuna cautela avrebbe potuto CP_1 scongiurare la scivolata verificatasi, non essendo esigibile dall'ente locale una costante pulizia del passaggio – utilizzato in ogni periodo dell'anno - proprio da quel pietrisco e sabbia che caratterizzano ogni accesso al mare e che si sarebbe accumulato pericolosamente su qualsiasi tipo di materiale fosse stato utilizzato quale manto stradale”.
3.- Avverso la sentenza ha proposto appello , sulla base di Parte_2 un unico motivo di gravame, col quale denuncia l'errata valutazione dei fatti di causa, un iter motivazionale illogico, il difetto di motivazione e l'omessa valutazione dei mezzi istruttori, svolgendo le argomentazioni che più avanti saranno esaminate.
Con comparsa depositata l'8.4.2024, si è costituito il Controparte_1 deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame.
pag. 2/13 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
** ** **
4. Con unico motivo di appello deduce Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di pericolosità della rampa, causa del sinistro.
4.1. A detta della stessa difesa dell' convenuto, la strada in questione CP_2 non era ai tempi del sinistro e ancor oggi sicura, versando in condizioni di degrado, essendo dissestata ed alquanto scivolosa. Sostiene la i aver Pt_1 dimostrato, allegando i fotogrammi ritraenti la piccola scalinata scoscesa alla quale - illogicamente ed erroneamente - il Giudice fa riferimento quale percorso maggiormente sicuro, la poca stabilità/sicurezza del percorso alternativo, essendo ictu oculi evidente dalla semplice visione dei fotogrammi allegati che il percorso al quale si riferisce il altro non sono che dei gradini scoscesi CP_1
e di materiale grezzo ricoperto di sabbia.
4.2. L'appellante contesta quanto affermato dal Giudice di prime cure nella parte in cui sostiene che la danneggiata si sia volontariamente esposta al rischio “oltremodo lampante per ogni frequentatore dei luoghi”, in quanto, sebbene la conoscesse quel percorso alternativo, e avesse deciso di Pt_1 percorrere la rampa sulla quale poi è scivolata, non ha mai sostenuto di essere una frequentatrice abituale del luogo (la stessa risiede a Milano). Inoltre, non corrisponde al vero che la strada fosse talmente dissestata e pericolosa da essere evidentemente pericolosa. La è caduta in un dislivello non così Pt_1 evidente, in quanto occultato dalla presenza di vegetazione/sabbia, che non le hanno assolutamente consentito di percepire il pericolo in quanto apparentemente sicuro e regolare. Ne consegue l'erroneità del ragionamento del Tribunale, secondo cui la condotta dell'appellante sia da ritenersi imprudente e colposa in quanto la stessa non ha deciso di percorrere il percorso alternativo suggerito dal quale maggiormente sicuro. CP_1
pag. 3/13 La illogicità della decisione deriva dal fatto che il giudice avrebbe ancorato il suo convincimento su elementi non rispondenti alla realtà rappresentata dall'attrice, che ha allegato lo stato dei luoghi del sinistro, ma che non ha potuto maggiormente provare dinamica del sinistro e ulteriori dettagli, laddove in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna motivazione il giudicante ha rigettato tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado.
4.3. Con un diverso ordine di censure, l'appellante denuncia altresì l'errata e distorta interpretazione dell'art. 2051 c.c., “che introduce una forma di responsabilità presunta/oggettiva del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che lo stesso provi il caso fortuito”. Il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la responsabilità a carico del in ragione CP_1 delle caratteristiche insite della rampa di discesa alla spiaggia, in cui si è verificata la caduta. Sostiene l'appellante che, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali, l'ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi.
Deduce l'appellante la contraddittorietà della decisione, poiché il dissesto della rampa di discesa al mare doveva essere segnalato dal come di CP_1 fatto accaduto nel 2022 (così come da fotogrammi allegati agli atti di causa/comparsa conclusionale), non potendosi accettare il ragionamento del
Tribunale, secondo cui la danneggiata non ha provato di essersi tenuta al parapetto o non ha percorso la strada alternativa, che non era assolutamente più sicura. Sul punto, lo stesso giudicante ha immotivatamente rigettato le istanze istruttorie formulate - prova testi e Ctu - compromettendo lo stesso diritto di difesa dell'attrice, che non è neppure stata posta nelle condizioni di confermare quando dichiarato nella denuncia e specificare la dinamica del sinistro. Nel caso di specie, non era presente la segnaletica, e la strada non era completamente ed evidentemente dissestata come evincibile dai fotogrammi pag. 4/13 allegati, nessun comportamento, diverso da quello tenuto, poteva esegesi quindi dalla Pt_1
Deduce altresì la difesa che anche laddove il Giudice avesse ritenuto negligente la condotta della avrebbe dovuto valutare un concorso di Pt_1 colpa tra le parti nella causazione del danno, ciascuno per le rispettive responsabilità.
4.4. Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione anche nella parte in cui esclude la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al per mancata CP_1 allegazione da parte dell'attrice della non conformità ad un qualche disposto normativo previsto a fini di sicurezza del materiale di copertura del fondo stradale di cui si discute. Secondo l'appellante, dai documenti allegati (foto - denuncia etc….) emerge chiaramente che il sinistro è riconducibile alla fattispecie del “danno ingiusto risarcibile” di cui all'art. 2043 c.c., atteso che non aveva detto Ente territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto.
Conclude la on la richiesta, una volta accertato il dedotto vizio di Pt_1 motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta erroneamente e secondo un ragionamento illogico i fatti di causa e le prove allegate, di accogliere la domanda risarcitoria, come anche la domanda di ammissione dei mezzi istruttori rigettati in primo grado.
5. Le censure in cui è articolato il mezzo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, sono infondate. In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni del luogo in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria, ed alla valutazione delle condizioni medesime operata dal Tribunale.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in pag. 5/13 conseguenza delle condizioni della strada, in particolare per la presenza di una buca occultata, in quanto ricoperta da pietrisco o sabbia e vegetazione. Dette condizioni, a detta dell'attrice (odierna appellante) dovrebbero desumersi dalle fotografie dello stato dei luoghi allegate all'atto di citazione, laddove la prova della dinamica della caduta, descritta nell'atto di citazione, era (ed è affidata) alle prove orali di cui l'attrice aveva chiesto l'assunzione già in primo grado.
L'assunto dell'appellante non risulta fondato.
5.1. Occorre in primo luogo evidenziare che la rampa di accesso alla spiaggia della Purità, posta nel centro antico di teatro della caduta in CP_1 cui è incorsa la è una strada di antica fattura, ricoperta di materiale Pt_1 inerte misto a basoli, caratterizzata da una accentuata pendenza, in quanto collega il marciapiede della cinta muraria della città vecchia alla piccola spiaggia posta al di sotto delle mura medesime, superando un dislivello di svariati metri. Come descritto nella sentenza di primo grado – per questo aspetto non attinta da impugnazione - tale rampa è “costituita per la maggior parte della sua superficie da basoli in pietra calcarea di remota fattura e la cui lavorazione non eseguita, all'epoca, con macchine da taglio, presenta varie scalpellature e bordi irregolari, propri del materiale”.
5.2. In secondo luogo, come è dato evincere agevolmente dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice (allegato n.2 dell'atto di citazione e ulteriori foro allegate alla memoria ex art.183, 6 comma n.2 cpc), non emerge l'esistenza di alcuna “buca” occultata da altri materiali o da vegetazione, ma tutt'al più – oltre alla pendenza della rampa – delle lievi disconnessioni in prossimità dei basoli, nei punti in qui questi ultimi si raccordano con l'altro tipo di copertura della superficie stradale. Non risulta esser presente una buca “circondata e ricoperta di sabbia”, ma alcuni rattoppi, adiacenti ai basoli e di differente colore, i quali appaiono ben visibili e quindi facilmente evitabili, tenendo conto che il fatto si è verificato in condizioni oggettive di ottimale visibilità (il 25 luglio alle ore 10.00).
Si tratta di disconnessioni o dissesti, non solo di consistenza ed estensione poco significative, ma in ogni caso assolutamente visibili, che chiunque con un minimo di attenzione può rilevare, in modo da prendere le ovvie precauzioni pag. 6/13 del caso, anche in ragione del fatto che tali disconnessioni non riguardavano l'intera larghezza della rampa, ma solo alcuni punti della stessa, per cui erano agevolmente evitabili.
A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un passante inciampato e caduto sul marciapiede sconnesso di una strada comunale allorché l'incidente sia avvenuto esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle relative anomalie” (Cass.
02/12/2021, n.38025).
I rilievi fotografici prodotti dall'attrice mostrano l'assoluta ed incontestabile visibilità dei pochi e lievi dissesti rilevabili sulla rampa, la quale inoltre è munita di parapetto, al quale chi trovi difficile la discesa può appoggiarsi e quindi evitare di scivolare o cadere.
In definitiva, la rampa in questione non si presenta obiettivamente in condizioni di pericolosità oggettiva e specifica, tale da ingannare e sorprendere il pedone, il quale agisca adottando le cautele minime dell'utente della strada.
5.3. In terzo luogo, occorre rilevare che detta rampa – caratterizzata, come già detto, da una significativa pendenza, e quindi di per sé pericolosa per chi la percorre in discesa - non è per i pedoni l'unica via di accesso alla spiaggia, essendovi anche un percorso alternativo con una scala munita di corrimano che dalla sommità delle mura porta al livello del mare e dal porticciolo interno conduce alla spiaggia della Purità.
A ciò si aggiunga un'altra circostanza, contestata in sede di gravame, ma emergente dagli atti: la – nata a [...] risiede a Milano – Pt_1 CP_1 ben conosceva la zona e quindi la rampa in questione, con le caratteristiche sopra descritte ed anche i percorsi alternativi. Il dato è attestato dalla stessa pag. 7/13 memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. in data 20.9.2022 in cui l'attrice afferma testualmente: “si evidenzia che la Sig.ra he conosce bene la zona, ha Pt_1 scelto di percorrere la rampa in discesa piuttosto che la scalinata indicata dal ritenendolo un percorso più sicuro, in quanto la scalinata a cui si CP_1 riferisce la difesa dell'Ente non era ai tempi del sinistro e non è ancora oggi assolutamente sicura ma versa in condizioni di degrado ed è dissestata e alquanto scivolosa”.
Pertanto, non si è lontani dal vero nel ritenere che la ha inteso Pt_1 percorrere la rampa di accesso in questione, ben consapevole dello stato dei luoghi teatro del sinistro, quindi, oltre che della pendenza della rampa, anche delle condizioni della superficie di calpestio, scartando scientemente l'accesso alternativo costituito dalla scalinata. Pertanto risulta confutata l'affermazione secondo cui la stessa “non ha mai sostenuto di essere una frequentatrice abituale del luogo”. Invece, l'attrice era a conoscenza del percorso alternativo costituito dalla scalinata munita di corrimano, ma ha inteso utilizzare un percorso più difficoltoso.
Non risulta dimostrato che detto percorso alternativo, ossia la scalinata di accesso alla spiaggetta, sarebbe anch'essa insicuro: dalle fotografie prodotte dall'attrice con le memorie ex art.183, 6 comma n.2 cpc si desume la presenza di quattro semplici gradini muniti di corrimano, ciascuno costituito da pietrisco coperto da cemento. Detti gradini, pur presentando dei punti scheggiati o sbeccati, rappresentano certamente un percorso più agevole, in quanto si tratta di soli quattro gradini, muniti di corrimano e adiacenti immediatamente alla spiaggia (peraltro, un'eventuale caduta dai gradini avrebbe provocato un impatto del corpo con la sabbia, con minori conseguenze traumatiche).
5.5. I mezzi di prova dedotti dall'attrice e non ammessi dal primo giudice
(in particolare, quelli testimoniali) non sarebbero stati idonei ad apportare alcuna significativa precisazione sulla dinamica del sinistro, in quanto gli stessi non avrebbero potuto che confermare la dinamica della caduta descritta nell'atto di citazione e le condizioni della rampa desumibili dalle fotografie prodotte, le quali evidenziavano – come sopra evidenziato - la sola presenza di pag. 8/13 lievi sconnessioni del pavimento della strada, pienamente visibili da parte della danneggiata ed evitabili con l'ordinaria diligenza (la caduta si è verificata in ora diurna e le sconnessioni riguardavano solo alcuni punti della rampa, ubicate in adiacenza ai basoli, che costituivano solo una parte della superficie complessiva della rampa medesima).
5.6. In definitiva, le lesioni lamentate dalla rovavano la loro causa Pt_1 esclusiva nel contegno disattento della stessa danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo in presenza di condizioni, spazio temporali, che rendevano evidente e prevenibile lo stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del alla stregua di entrambi i criteri di imputazione CP_1 invocati nell'atto di citazione. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo del ai sensi CP_1 dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
La conformazione e le evidenti condizioni della rampa avrebbero dovuto indurre l'attrice a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che
è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che
“la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile pag. 9/13 rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 30 marzo
2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da
pag. 10/13 escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talché la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto le anomalie della rampa stradale erano piuttosto modeste e comunque assolutamente visibili. Dette anomalie non determinavano assolutamente un'insidia, perché ben evidenti, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarle e affrontarle con accortezza, così come presumibilmente pare abbiano fatto le numerose persone che accedevano quotidianamente alla spiaggia della Purità percorrendo quella rampa (non risultano segnalate cadute o incidenti analoghi).
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato da superficiali fratture e alterazioni), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa
“statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta pag. 11/13 situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare
“causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1717/2023 pubbl. il 06/06/2023 del Tribunale di Lecce, proposto da Parte_1 nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in Parte_1 favore del delle spese del grado, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 4.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 18 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
pag. 12/13 pag. 13/13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Appello di Lecce – II^ Sezione Civile composta dai signori: dott. Antonio F. Esposito - presidente dott.ssa Consiglia Invitto - consigliere dott. Giovanni Surdo - consigliere est. ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 8/2024 R.G., vertente
T R A
(c.f. rappresentata Parte_1 C.F._1
e difesa dall'avv. Valeria Canale – appellante contro
(cf. , P.IVA ), Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 rappresentato e difeso dall'avv. Giovanni Vinci – appellata
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 1717/2023 pubbl. il
06/06/2023 del Tribunale di Lecce. All'udienza del 4.11.2025 la causa è stata rimessa al collegio per la decisione ai sensi dell'art.352 cpc.
MOTIVAZIONE
1.- Con atto di citazione conveniva in Parte_1 giudizio il per vedere accertata la sua responsabilità ex art. Controparte_1
2051 o ex art. 2043 c.c. per le lesioni personali riportate a seguito di una caduta in una buca ricoperta di sabbia e vegetazione in cui inciampava, in data
25.07.2013, mentre percorreva a piedi la rampa di accesso alla spiaggia della
Purità in (nell'atto di citazione veniva esposto che la CP_1 Pt_1
“…scivolava cadendo rovinosamente in terra a causa della presenza sulla sede stradale di pietrisco, nonché di una buca ricoperta e circondata interamente di sabbia”). 2.- Istruita la causa, il Tribunale di Lecce, con sentenza pubblicata il
6.6.2023, ha rigettato la domanda e compensato le spese di lite, osservando che, quand'anche all'esito dell'assunzione della prova orale articolata fosse stata comprovata la dinamica descritta in citazione, difetterebbe la prova dell'imputabilità del danno al convenuto. Il primo giudice ha osservato che dalle foto prodotte dall'attrice e dalle prospettazioni sulla dinamica del sinistro contenute nell'atto introduttivo e negli scritti difensivi, emerge che la caduta si è verificata in una soleggiata mattina estiva, in condizioni di piena visibilità, mentre la “…che conosce bene la zona, ha scelto di percorrere la Pt_1 rampa in discesa piuttosto che la scalinata indicata dal ritenendolo un CP_1 percorso più sicuro…”. Ha evidenziato il giudicante che la rampa percorsa dall'attrice è una strada in materiale inerte misto a basoli, che collega il marciapiede della cinta muraria della città vecchia di alla piccola CP_1 spiaggia posta al di sotto delle mura medesime. Attese le caratteristiche della rampa in questione e la costante esposizione agli agenti atmosferici oltre che all'erosione della salsedine ed al passaggio dei bagnanti, alcuna responsabilità può ascriversi al “considerato che nessuna cautela avrebbe potuto CP_1 scongiurare la scivolata verificatasi, non essendo esigibile dall'ente locale una costante pulizia del passaggio – utilizzato in ogni periodo dell'anno - proprio da quel pietrisco e sabbia che caratterizzano ogni accesso al mare e che si sarebbe accumulato pericolosamente su qualsiasi tipo di materiale fosse stato utilizzato quale manto stradale”.
3.- Avverso la sentenza ha proposto appello , sulla base di Parte_2 un unico motivo di gravame, col quale denuncia l'errata valutazione dei fatti di causa, un iter motivazionale illogico, il difetto di motivazione e l'omessa valutazione dei mezzi istruttori, svolgendo le argomentazioni che più avanti saranno esaminate.
Con comparsa depositata l'8.4.2024, si è costituito il Controparte_1 deducendo l'infondatezza dei motivi di gravame.
pag. 2/13 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.11.2025, sulle conclusioni precisate dalle parti mediante note scritte ex art.127 ter c.p.c., la causa è stata rimessa al collegio per la decisione a norma dell'art.352 c.p.c..
** ** **
4. Con unico motivo di appello deduce Parte_1
l'errata valutazione delle risultanze probatorie, le quali dimostrerebbero le condizioni di pericolosità della rampa, causa del sinistro.
4.1. A detta della stessa difesa dell' convenuto, la strada in questione CP_2 non era ai tempi del sinistro e ancor oggi sicura, versando in condizioni di degrado, essendo dissestata ed alquanto scivolosa. Sostiene la i aver Pt_1 dimostrato, allegando i fotogrammi ritraenti la piccola scalinata scoscesa alla quale - illogicamente ed erroneamente - il Giudice fa riferimento quale percorso maggiormente sicuro, la poca stabilità/sicurezza del percorso alternativo, essendo ictu oculi evidente dalla semplice visione dei fotogrammi allegati che il percorso al quale si riferisce il altro non sono che dei gradini scoscesi CP_1
e di materiale grezzo ricoperto di sabbia.
4.2. L'appellante contesta quanto affermato dal Giudice di prime cure nella parte in cui sostiene che la danneggiata si sia volontariamente esposta al rischio “oltremodo lampante per ogni frequentatore dei luoghi”, in quanto, sebbene la conoscesse quel percorso alternativo, e avesse deciso di Pt_1 percorrere la rampa sulla quale poi è scivolata, non ha mai sostenuto di essere una frequentatrice abituale del luogo (la stessa risiede a Milano). Inoltre, non corrisponde al vero che la strada fosse talmente dissestata e pericolosa da essere evidentemente pericolosa. La è caduta in un dislivello non così Pt_1 evidente, in quanto occultato dalla presenza di vegetazione/sabbia, che non le hanno assolutamente consentito di percepire il pericolo in quanto apparentemente sicuro e regolare. Ne consegue l'erroneità del ragionamento del Tribunale, secondo cui la condotta dell'appellante sia da ritenersi imprudente e colposa in quanto la stessa non ha deciso di percorrere il percorso alternativo suggerito dal quale maggiormente sicuro. CP_1
pag. 3/13 La illogicità della decisione deriva dal fatto che il giudice avrebbe ancorato il suo convincimento su elementi non rispondenti alla realtà rappresentata dall'attrice, che ha allegato lo stato dei luoghi del sinistro, ma che non ha potuto maggiormente provare dinamica del sinistro e ulteriori dettagli, laddove in maniera del tutto arbitraria e senza alcuna motivazione il giudicante ha rigettato tutti i mezzi istruttori richiesti in primo grado.
4.3. Con un diverso ordine di censure, l'appellante denuncia altresì l'errata e distorta interpretazione dell'art. 2051 c.c., “che introduce una forma di responsabilità presunta/oggettiva del custode per i danni provocati dalla cosa che ha in custodia, salvo che lo stesso provi il caso fortuito”. Il primo giudice avrebbe errato nell'escludere la responsabilità a carico del in ragione CP_1 delle caratteristiche insite della rampa di discesa alla spiaggia, in cui si è verificata la caduta. Sostiene l'appellante che, secondo le più recenti pronunce giurisprudenziali, l'ente proprietario della strada non può sottrarsi alla propria responsabilità quale custode della stessa ai sensi dell'art. 2051 c.c. affermando che lo stato di cattiva manutenzione della strada era manifesto o comunque conosciuto dal pedone danneggiato, in quanto ciò rende ancor più evidente la situazione di potenziale pericolo per gli utenti e la necessità di porvi rimedio prima del verificarsi di eventi dannosi.
Deduce l'appellante la contraddittorietà della decisione, poiché il dissesto della rampa di discesa al mare doveva essere segnalato dal come di CP_1 fatto accaduto nel 2022 (così come da fotogrammi allegati agli atti di causa/comparsa conclusionale), non potendosi accettare il ragionamento del
Tribunale, secondo cui la danneggiata non ha provato di essersi tenuta al parapetto o non ha percorso la strada alternativa, che non era assolutamente più sicura. Sul punto, lo stesso giudicante ha immotivatamente rigettato le istanze istruttorie formulate - prova testi e Ctu - compromettendo lo stesso diritto di difesa dell'attrice, che non è neppure stata posta nelle condizioni di confermare quando dichiarato nella denuncia e specificare la dinamica del sinistro. Nel caso di specie, non era presente la segnaletica, e la strada non era completamente ed evidentemente dissestata come evincibile dai fotogrammi pag. 4/13 allegati, nessun comportamento, diverso da quello tenuto, poteva esegesi quindi dalla Pt_1
Deduce altresì la difesa che anche laddove il Giudice avesse ritenuto negligente la condotta della avrebbe dovuto valutare un concorso di Pt_1 colpa tra le parti nella causazione del danno, ciascuno per le rispettive responsabilità.
4.4. Sotto altro profilo l'appellante censura la decisione anche nella parte in cui esclude la responsabilità ex art. 2043 c.c. in capo al per mancata CP_1 allegazione da parte dell'attrice della non conformità ad un qualche disposto normativo previsto a fini di sicurezza del materiale di copertura del fondo stradale di cui si discute. Secondo l'appellante, dai documenti allegati (foto - denuncia etc….) emerge chiaramente che il sinistro è riconducibile alla fattispecie del “danno ingiusto risarcibile” di cui all'art. 2043 c.c., atteso che non aveva detto Ente territoriale provveduto alla eliminazione o comunque alla regolamentare segnalazione del dissesto.
Conclude la on la richiesta, una volta accertato il dedotto vizio di Pt_1 motivazione della sentenza impugnata nella parte in cui valuta erroneamente e secondo un ragionamento illogico i fatti di causa e le prove allegate, di accogliere la domanda risarcitoria, come anche la domanda di ammissione dei mezzi istruttori rigettati in primo grado.
5. Le censure in cui è articolato il mezzo di gravame, da esaminarsi congiuntamente in quanto connesse, sono infondate. In questa sede, rinviando alla motivazione svolta dal primo giudice, saranno trattati solo gli aspetti utili a confutare le contestazioni sollevate dall'appellante in ordine alle condizioni del luogo in cui si è verificato il sinistro posto a base della pretesa risarcitoria, ed alla valutazione delle condizioni medesime operata dal Tribunale.
Attesa la non contestazione del fatto storico costituito dalla caduta dell'attrice, odierna appellante, nella data e nel luogo descritti nell'atto di citazione, in sostanza l'appello è fondato sull'assunto che il Tribunale avrebbe dovuto porre a base della decisione il fatto che tale caduta si è verificata in pag. 5/13 conseguenza delle condizioni della strada, in particolare per la presenza di una buca occultata, in quanto ricoperta da pietrisco o sabbia e vegetazione. Dette condizioni, a detta dell'attrice (odierna appellante) dovrebbero desumersi dalle fotografie dello stato dei luoghi allegate all'atto di citazione, laddove la prova della dinamica della caduta, descritta nell'atto di citazione, era (ed è affidata) alle prove orali di cui l'attrice aveva chiesto l'assunzione già in primo grado.
L'assunto dell'appellante non risulta fondato.
5.1. Occorre in primo luogo evidenziare che la rampa di accesso alla spiaggia della Purità, posta nel centro antico di teatro della caduta in CP_1 cui è incorsa la è una strada di antica fattura, ricoperta di materiale Pt_1 inerte misto a basoli, caratterizzata da una accentuata pendenza, in quanto collega il marciapiede della cinta muraria della città vecchia alla piccola spiaggia posta al di sotto delle mura medesime, superando un dislivello di svariati metri. Come descritto nella sentenza di primo grado – per questo aspetto non attinta da impugnazione - tale rampa è “costituita per la maggior parte della sua superficie da basoli in pietra calcarea di remota fattura e la cui lavorazione non eseguita, all'epoca, con macchine da taglio, presenta varie scalpellature e bordi irregolari, propri del materiale”.
5.2. In secondo luogo, come è dato evincere agevolmente dalle stesse fotografie prodotte dall'attrice (allegato n.2 dell'atto di citazione e ulteriori foro allegate alla memoria ex art.183, 6 comma n.2 cpc), non emerge l'esistenza di alcuna “buca” occultata da altri materiali o da vegetazione, ma tutt'al più – oltre alla pendenza della rampa – delle lievi disconnessioni in prossimità dei basoli, nei punti in qui questi ultimi si raccordano con l'altro tipo di copertura della superficie stradale. Non risulta esser presente una buca “circondata e ricoperta di sabbia”, ma alcuni rattoppi, adiacenti ai basoli e di differente colore, i quali appaiono ben visibili e quindi facilmente evitabili, tenendo conto che il fatto si è verificato in condizioni oggettive di ottimale visibilità (il 25 luglio alle ore 10.00).
Si tratta di disconnessioni o dissesti, non solo di consistenza ed estensione poco significative, ma in ogni caso assolutamente visibili, che chiunque con un minimo di attenzione può rilevare, in modo da prendere le ovvie precauzioni pag. 6/13 del caso, anche in ragione del fatto che tali disconnessioni non riguardavano l'intera larghezza della rampa, ma solo alcuni punti della stessa, per cui erano agevolmente evitabili.
A quest'ultimo riguardo, la S.C. ha precisato che “in tema di danni da cose in custodia, va esclusa la responsabilità dell'Ente per i danni occorsi ad un passante inciampato e caduto sul marciapiede sconnesso di una strada comunale allorché l'incidente sia avvenuto esclusivamente a causa della condotta incauta della vittima, la quale, pur essendo evidente che il ciglio del marciapiede della strada comunale che stava percorrendo era caratterizzato da sconnessioni, rimarchevoli imperfezioni e disomogeneità, anziché transitare sulla restante parte dello stesso, lo aveva ugualmente impegnato, senza però al contempo osservare la particolare prudenza in tal caso necessaria, secondo la comune diligenza, al fine di evitare di inciampare nelle relative anomalie” (Cass.
02/12/2021, n.38025).
I rilievi fotografici prodotti dall'attrice mostrano l'assoluta ed incontestabile visibilità dei pochi e lievi dissesti rilevabili sulla rampa, la quale inoltre è munita di parapetto, al quale chi trovi difficile la discesa può appoggiarsi e quindi evitare di scivolare o cadere.
In definitiva, la rampa in questione non si presenta obiettivamente in condizioni di pericolosità oggettiva e specifica, tale da ingannare e sorprendere il pedone, il quale agisca adottando le cautele minime dell'utente della strada.
5.3. In terzo luogo, occorre rilevare che detta rampa – caratterizzata, come già detto, da una significativa pendenza, e quindi di per sé pericolosa per chi la percorre in discesa - non è per i pedoni l'unica via di accesso alla spiaggia, essendovi anche un percorso alternativo con una scala munita di corrimano che dalla sommità delle mura porta al livello del mare e dal porticciolo interno conduce alla spiaggia della Purità.
A ciò si aggiunga un'altra circostanza, contestata in sede di gravame, ma emergente dagli atti: la – nata a [...] risiede a Milano – Pt_1 CP_1 ben conosceva la zona e quindi la rampa in questione, con le caratteristiche sopra descritte ed anche i percorsi alternativi. Il dato è attestato dalla stessa pag. 7/13 memoria ex art. 183 c.6 n.1 c.p.c. in data 20.9.2022 in cui l'attrice afferma testualmente: “si evidenzia che la Sig.ra he conosce bene la zona, ha Pt_1 scelto di percorrere la rampa in discesa piuttosto che la scalinata indicata dal ritenendolo un percorso più sicuro, in quanto la scalinata a cui si CP_1 riferisce la difesa dell'Ente non era ai tempi del sinistro e non è ancora oggi assolutamente sicura ma versa in condizioni di degrado ed è dissestata e alquanto scivolosa”.
Pertanto, non si è lontani dal vero nel ritenere che la ha inteso Pt_1 percorrere la rampa di accesso in questione, ben consapevole dello stato dei luoghi teatro del sinistro, quindi, oltre che della pendenza della rampa, anche delle condizioni della superficie di calpestio, scartando scientemente l'accesso alternativo costituito dalla scalinata. Pertanto risulta confutata l'affermazione secondo cui la stessa “non ha mai sostenuto di essere una frequentatrice abituale del luogo”. Invece, l'attrice era a conoscenza del percorso alternativo costituito dalla scalinata munita di corrimano, ma ha inteso utilizzare un percorso più difficoltoso.
Non risulta dimostrato che detto percorso alternativo, ossia la scalinata di accesso alla spiaggetta, sarebbe anch'essa insicuro: dalle fotografie prodotte dall'attrice con le memorie ex art.183, 6 comma n.2 cpc si desume la presenza di quattro semplici gradini muniti di corrimano, ciascuno costituito da pietrisco coperto da cemento. Detti gradini, pur presentando dei punti scheggiati o sbeccati, rappresentano certamente un percorso più agevole, in quanto si tratta di soli quattro gradini, muniti di corrimano e adiacenti immediatamente alla spiaggia (peraltro, un'eventuale caduta dai gradini avrebbe provocato un impatto del corpo con la sabbia, con minori conseguenze traumatiche).
5.5. I mezzi di prova dedotti dall'attrice e non ammessi dal primo giudice
(in particolare, quelli testimoniali) non sarebbero stati idonei ad apportare alcuna significativa precisazione sulla dinamica del sinistro, in quanto gli stessi non avrebbero potuto che confermare la dinamica della caduta descritta nell'atto di citazione e le condizioni della rampa desumibili dalle fotografie prodotte, le quali evidenziavano – come sopra evidenziato - la sola presenza di pag. 8/13 lievi sconnessioni del pavimento della strada, pienamente visibili da parte della danneggiata ed evitabili con l'ordinaria diligenza (la caduta si è verificata in ora diurna e le sconnessioni riguardavano solo alcuni punti della rampa, ubicate in adiacenza ai basoli, che costituivano solo una parte della superficie complessiva della rampa medesima).
5.6. In definitiva, le lesioni lamentate dalla rovavano la loro causa Pt_1 esclusiva nel contegno disattento della stessa danneggiata, per non avere previsto ed evitato il pericolo in presenza di condizioni, spazio temporali, che rendevano evidente e prevenibile lo stesso, con conseguente esclusione della responsabilità del alla stregua di entrambi i criteri di imputazione CP_1 invocati nell'atto di citazione. La caduta e le conseguenti lesioni asseritamente riportate non sono in alcun modo ascrivibili al fatto della cosa (e, dunque, imputabili a responsabilità del custode), ai sensi dell'art.2051 cod. civ, né comunque potevano ritenersi cagionate dal fatto colposo del ai sensi CP_1 dell'art.2043 cod. civ., ma dovevano essere causalmente ricondotte, in via esclusiva, al comportamento incauto della danneggiata, con esclusione di ulteriori fattori causali.
La conformazione e le evidenti condizioni della rampa avrebbero dovuto indurre l'attrice a procedere con prudenza e circospezione. Sotto questo aspetto, è utile richiamare l'orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui, in ordine al giudizio di pericolosità della cosa inerte si afferma che
è necessaria un'indagine sulle interazioni che la stessa può avere in un contesto dato, nel senso che la cosa inerte non può essere pericolosa ex se ma risulta tale quando determini un alto rischio di pregiudizio nel contesto di normale interazione con la realtà circostante. Pertanto, se il contatto con la cosa provochi un danno per l'abnorme comportamento del danneggiato, difetta il presupposto per l'operare della presunzione di responsabilità di cui all'art. 2051 c.c., atteggiandosi in tal caso la cosa come mera occasione e non come causa del danno (Cass., n. 16527/2003, in motivazione).
La giurisprudenza più recente ha ribadito questi principi, affermando che
“la valutazione del comportamento del danneggiato è in effetti di imprescindibile pag. 9/13 rilevanza; potendo tale comportamento, se ritenuto colposo, escludere del tutto la responsabilità dell'ente pubblico preposto alla custodia e manutenzione della strada, o quantomeno fondare un concorso di colpa del danneggiato stesso valutabile ex art. 1227 c.c., comma 1” ( Cass., 28 luglio 2015, n. 15859).; “In tema di danno da insidia stradale, la concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza la situazione di pericolo occulto vale ad escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità della Pubblica Amministrazione per difetto di manutenzione della strada pubblica, dato che quanto più la situazione di pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione di normali cautele da parte del danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi
l'efficienza del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, sino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso (Cass. 30 marzo
2015 n. 6425 ).
Da ultimo le Sezioni Unite hanno confermato queste regole di giudizio, affermando che “il caso fortuito, rappresentato dalla condotta del danneggiato,
è connotato dall'esclusiva efficienza causale nella produzione dell'evento; a tal fine, la condotta del danneggiato che entri in interazione con la cosa si atteggia diversamente a seconda del grado di incidenza causale sull'evento dannoso, in applicazione anche ufficiosa dell'art. 1227 c.c., comma 1; e deve essere valutata tenendo anche conto del dovere generale di ragionevole cautela riconducibile al principio di solidarietà espresso dall'art. 2 Cost. Pertanto, quanto più la situazione di possibile danno è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione da parte dello stesso danneggiato delle cautele normalmente attese e prevedibili in rapporto alle circostanze, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino a rendere possibile che detto comportamento interrompa il nesso eziologico tra fatto ed evento dannoso, quando lo stesso comportamento, benché astrattamente prevedibile, sia da
pag. 10/13 escludere come evenienza ragionevole o accettabile secondo un criterio probabilistico di regolarità causale” (Cass. S.U. 30/06/2022 n. 20943).
Pertanto, se è vero che sussiste la presunzione di responsabilità dell'ente proprietario verso i terzi per la custodia e manutenzione delle strade, è altrettanto vero che vi è un dovere dei terzi di uso corretto e responsabile dei suddetti manufatti, di talché la mancata diligenza del danneggiato, fa si che venga esclusa la responsabilità dell'ente per i danni che lo stesso danneggiato avrebbe potuto evitare usando l'ordinaria diligenza.
La vicenda per cui è causa rientra in questa ipotesi, poiché l'appellante avrebbe dovuto osservare la diligenza dell'uomo medio per evitare un uso distratto del bene pubblico che non presentava elementi di reale pericolo in quanto le anomalie della rampa stradale erano piuttosto modeste e comunque assolutamente visibili. Dette anomalie non determinavano assolutamente un'insidia, perché ben evidenti, per cui si deve ritenere che un pedone di ordinaria diligenza fosse nelle condizioni di avvistarle e affrontarle con accortezza, così come presumibilmente pare abbiano fatto le numerose persone che accedevano quotidianamente alla spiaggia della Purità percorrendo quella rampa (non risultano segnalate cadute o incidenti analoghi).
Deve dunque ritenersi che qualora l'attrice avesse osservato la diligenza dell'uomo medio nell'incedere e non avesse fatto un uso distratto di un bene pubblico che non presentava elementi di pericolo occulto, il sinistro non si sarebbe verificato. Il comportamento imprudente dell'attrice, nel relazionarsi con la “cosa inerte” (il manto stradale connotato da superficiali fratture e alterazioni), rappresenta fattore non prevedibile per il custode, tale da integrare un'ipotesi di caso fortuito idoneo ad interrompere il nesso eziologico fra la cosa inerte ed il danno (evento e conseguenza) lamentato. Allorché la cosa in custodia non sia una cosa in movimento idonea ex se a provocare il danno, ma una cosa
“statica“ ed immobile, come una lieve anomalia presente sul manto stradale, la responsabilità dell'ente proprietario si può configurare soltanto quando la “cosa“ costituisca un pericolo occulto tale cioè da poter trarre in inganno l'uomo medio ovvero tale da non consentire di prevenirla. Invece, laddove difetti una siffatta pag. 11/13 situazione di pericolosità, il danno non può ritenersi discenda dal modo di operare delle cosa (immobile e statica) ma evidentemente dal modo in cui il danneggiato si è approcciato ad essa, in quanto la cosa non è da considerare
“causa” ma soltanto “occasione“ dell'evento, il quale in definitiva deriva dalla condotta imprudente del danneggiato.
Alla stregua delle considerazioni esposte deve essere confermata la sentenza impugnata, con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese del grado.
Va dato atto - ai sensi del comma 1-quater dell'art. 13 DPR 115/2002 - della sussistenza, a carico dell'appellante, dell'obbligo di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la stessa impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, decidendo sull'appello avverso la sentenza n. 1717/2023 pubbl. il 06/06/2023 del Tribunale di Lecce, proposto da Parte_1 nei confronti del così provvede:
[...] Controparte_1
1) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato;
2) condanna al pagamento in Parte_1 favore del delle spese del grado, liquidate in Controparte_1 complessivi euro 4.000, oltre rimborso forfettario spese di studio nella misura del 15%, iva e cap come per legge;
3) dà atto, ai sensi dell'art.13 comma 1-quater DPR 115/2002, della sussistenza dell'obbligo a carico dell'appellante di versamento dell'ulteriore importo, se dovuto, a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo.
Lecce, 18 novembre 2025
Il consigliere est. Il Presidente
dott. Giovanni Surdo dott. Antonio F. Esposito
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