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30 aprile 1952
30 aprile 1952
Art. 22.
Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
Giurisprudenza • 5
- 1. Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 23/10/1985, n. 5213Provvedimento: […] è stata istituita la pensione indiretta o di riversibilità), ma non anche alle modalità di Esercizio del diritto, le quali risultano ancora disciplinate dall'art. 129 del R.d. legge 4 ottobre 1935 n. 1827, il cui secondo comma (compreso nel richiamo operato dall'art. 22 della legge n. 218 del 1952) stabilisce che "l'Azione per conseguire l'assegno di morte... […]Leggi di più...
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