Articolo 22 della Legge 4 aprile 1952, n. 218
Articolo 21Articolo 23
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30 aprile 1952
Art. 22.

Si osservano, per le prestazioni ed i contributi previsti dalla presente legge, sempre che siano applicabili, le disposizioni del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 aprile 1936, n. 1155 , sul perfezionamento e coordinamento legislativo della previdenza sociale, comprese quelle sui benefici, i privilegi e le esenzioni fiscali, nonche' le disposizioni del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636 , convertito, con modificazioni, nella legge 6 luglio 1939, n. 1272 .
Entrata in vigore il 30 aprile 1952
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