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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 15/12/2025, n. 2736 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 2736 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE, PROTEZIONE
INTERNAZIONALE E LIBERA CIRCOLAZIONE DEI CITTADINI DELL'UNIONE
EUROPEA
Il Tribunale, in composizione monocratica in persona della giudice Dott.ssa Maria Concetta
Belcastro ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 1612 del ruolo generale degli affari contenziosi civili dell'anno 2023 vertente:
TRA nato il [...] a [...], San Paolo, Brasile;
Parte_1 nato il [...] a [...], Brasile, in proprio e in qualità di Persona_1 padre esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di nata il Persona_2
23.09.2016 a San Paolo, Brasile, e di nato il [...] a [...], Brasile, Persona_3 minori, rappresentati anche dalla madre, nata il [...] a [...] Persona_4
Paolo, Brasile;
nato il [...] a [...], Brasile;
Persona_5
nata il [...] a [...], Brasile in Parte_2 proprio e in qualità di madre esercente la responsabilità genitoriale nei confronti di Persona_6 nato il [...] a [...], Brasile, di nato il [...] a
[...] Persona_7
San Paolo, Brasile e di nata il [...] a [...], Brasile, minori Persona_8 rappresentati anche dal padre , nato il [...] a [...], Persona_9
Brasile;
nata il [...] a [...], Brasile;
Controparte_1 nato il [...] a [...], Brasile;
Controparte_2 nato il [...] nato a [...], Brasile. Controparte_3
Tutti rappresentati e difesi dall'Avv. Valentina Licchetta (C.F. ), C.F._1 presso il cui studio sono elettivamente domiciliati, come da procura speciale in atti;
-
RICORRENTI -
E
(C.F. ) in persona del legale rappresentante p.t., Controparte_4 P.IVA_1 rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Catanzaro, presso i cui
Uffici domicilia ope legis, in Catanzaro, alla Via G. Da Fiore, n. 34;
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RESISTENTE-
Con l'intervento necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Catanzaro.
Oggetto: riconoscimento cittadinanza italiana “jure sanguinis”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c. ritualmente notificato, i ricorrenti come in epigrafe indicati, hanno convenuto davanti all'intestato Tribunale il , chiedendo che Controparte_4 venga dichiarato il loro status di cittadini italiani, in quanto discendenti in linea retta dal cittadino italiano nato in [...], nel Comune di ER TI in data 23.10.1869 (doc. n. Persona_10
1), ed emigrato in Brasile, il quale non aveva mai perduto la cittadinanza italiana (doc. n. 28) ed aveva potuto trasmetterla validamente ai discendenti sino agli odierni ricorrenti.
In particolare, i ricorrenti hanno rappresentato che contraeva matrimonio Persona_10 con in data 05.11.1892 (doc. n. 2) e dalla loro unione coniugale nasceva il Persona_11
12.11.1914, (doc. n. 3). Parte_1
In data 09.07.1951, contraeva matrimonio con a (doc. n. 4) e dalla Parte_1 Persona_12 loro unione coniugale nasceva il 14.12.1953 l'odierno ricorrente, (doc. n.5). Parte_1
In data 07.05.1981 contraeva matrimonio con Parte_1 Persona_13
(doc. n. 6) e dalla loro unione coniugale nasceva il 06.02.1982, l'odierno ricorrente, Persona_1
(doc. n. 7).
[...]
In data 06.10.2012, contraeva matrimonio con Persona_1 Persona_4
(doc. n. 8) e dalla sopra menzionata unione nascevano i figli minori il Persona_3
20.05.2019 (doc. n. 9), e il 23.09.2016, (doc. n. 10). Persona_2
Dall'unione tra e nasceva altresì, odierna Parte_1 Persona_13 ricorrente, in data 29.09.1986 (doc. n .11), la quale sposava Parte_2 Persona_9
in data 20.12.2011 (doc. n. .12) e, dalla predetta unione, nascevano i figli minori
[...] in data 31.07.2013 (doc. n. 13), in data 23.03.2018 Persona_14 Persona_7
(doc. n. 14) e in data 14.01.2023 (doc. n. 15). Persona_8 Dall'unione tra e nascevano: Parte_1 Persona_13 [...] in data 10.04.1985 (doc. n. 16), in data 08.04.1990 (doc. n. 18), Persona_5 Controparte_1 in data 14.12.1993 (doc. n. 20) nonché, in data 20.09.1996 Controparte_2 Controparte_3
(doc. n. 21) altresì' ricorrenti.
Il si è costituito in giudizio senza contestare nel merito la domanda di Controparte_4 cittadinanza, rimettendosi al giudice per la verifica dei presupposti di legge e chiedendo la compensazione delle spese di lite.
Il P.M. in sede ha espresso parere favorevole all'accoglimento della domanda.
Istruita con produzione documentale, all'udienza del 12 novembre 2025, svolta ai sensi dell'art.127 ter c.p.c. in considerazione dell'oggetto della domanda e del domicilio della difesa dei ricorrenti, la causa è stata trattenuta in decisione sulle conclusioni rassegnate dalle parti.
***
In via preliminare, va affermata la competenza dell'intestato Tribunale, atteso che, a mente dell'art. 4, co. 5, D.L. n. 13/2017, nella sua più recente versione, “quando l'attore risiede all'estero le controversie di accertamento dello stato di cittadinanza italiana sono assegnate avendo riguardo al comune di nascita del padre, della madre o dell'avo cittadini italiani”.
Nel caso di specie, l'avo degli odierni ricorrenti era originario di ER TI (CZ), circostanza da cui, unitamente alla residenza all'estero dei ricorrenti, discende la competenza di questo Tribunale, Sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea.
Con riferimento all'interesse ad agire, merita evidenziare che, nonostante la norma preveda che il soggetto interessato debba chiedere ed ottenere il riconoscimento della cittadinanza italiana all'Autorità Consolare presso il Paese di residenza, è ormai da anni nota la situazione burocratica che affligge i vari Consolati italiani in Brasile, per i quali il tempo di attesa oscilla tra 1 anno e 12 anni.
In questi casi è possibile adire direttamente il Tribunale in Italia per ottenere la cittadinanza senza attendere la fila del . Parte_3
L'orientamento che si sta consolidando nei Tribunali Italiani ritiene che i tempi di risposta dei siano irragionevoli e contraddicono l'articolo 3 del D.P.R. 362/1994 che fissa in 730 Parte_4 giorni il termine per definire il procedimento di cittadinanza.
Peraltro, non può ritenersi che la presentazione della domanda in via amministrativa costituisca una condizione di procedibilità per la presentazione della domanda giudiziale, trattandosi di accertare il diritto ad uno stato personale, non potendo l'assenza di certificazione amministrativa precludere il procedimento giurisdizionale di riconoscimento del diritto soggettivo perfetto, come tale oggetto della giurisdizione del giudice ordinario (cfr. Cass. Sez. Un., Sentenza n. 28873 del
2008).
I ricorrenti hanno, altresì, dedotto di aver presentato richiesta di convocazione presso il
Consolato Generale d'Italia in Brasile seguendo le istruzioni reperibili sul sito web istituzionale del
Consolato al fine di vedersi riconoscere la cittadinanza italiana iure sanguinis, senza ricevere alcun fattivo riscontro (doc. n. 24-25).
Simili circostanze hanno giustificato, pertanto, l'accesso alla via giurisdizionale.
Inoltre, né i ricorrenti, né gli ascendenti hanno mai rinunciato alla cittadinanza italiana interrompendo la catena di trasmissione della cittadinanza, come provato mediante appositi certificati rilasciati dalle competenti Autorità diplomatico-consolari italiane e apostillati.
L'azione appare legittimamente promossa anche con riguardo ai figli minorenni pur in carenza di autorizzazione del giudice tutelare ai sensi dell'art. 320 c.c., atteso che l'atto compiuto in nome e per conto dei figli deve essere ritenuto di ordinaria amministrazione poiché mira a conservare e/o procurare un vantaggio o a evitare una perdita al patrimonio dei minori e non appare suscettibile di arrecare pregiudizio o diminuzione del loro patrimonio, non potendosi dubitare che la richiesta di riconoscimento di una cittadinanza (peraltro azione dichiarativa) debba rientrare tra gli atti vantaggiosi per i minori (cfr. Corte di cassazione Sez. 2, Sentenza n. 743 del 19/01/2012, per cui
« in tema di rappresentanza processuale del minore, l'autorizzazione del giudice tutelare ex an. 320 cod. civ. è necessaria per promuovere giudizi relativi ad atti di amministrazione straordinaria, che possono, cioè, arrecare pregiudizio o diminuzione del patrimonio e non anche per gli atti diretti al miglioramento e alla conservazione dei beni che fanno già parte del patrimonio del soggetto incapace»).
Nel merito la domanda è fondata e viene pertanto accolta.
Nella fattispecie, i ricorrenti hanno agito in giudizio per il riconoscimento dello status di cittadini italiani in virtù della comune discendenza da cittadino italiano emigrato in Brasile.
La linea di discendenza rappresentata nel ricorso risulta puntualmente documentata dalle parti ricorrenti, i quali hanno depositato l'atto di nascita ed il certificato negativo di naturalizzazione brasiliana del sig. (doc. n. 28), unitamente agli ulteriori atti di nascita dei Persona_10 discendenti, sino agli odierni ricorrenti.
Dal canto suo, la parte convenuta non ha depositato alcuna documentazione comprovante l'intervenuta rinuncia alla cittadinanza italiana da parte dell'ascendente cittadino italiano né la sussistenza di ulteriori fatti interruttivi. In merito, si rammenta che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità (Cass SS.UU. 24/8/2022, n. 25317), colui che richiede il riconoscimento della cittadinanza deve provare il fatto acquisitivo (la nascita da cittadino italiano) e la linea di trasmissione, essendo a carico della controparte che abbia proposto la relativa eccezione l'onere di provare l'eventuale fattispecie interruttiva.
Dall'esame della documentazione in atti emerge che non vi sono stati casi di trasmissione della cittadinanza per via materna prima dell'entrata in vigore della Carta Costituzionale. Dunque nessun ostacolo normativo poteva opporsi alla trasmissione della cittadinanza italiana sulla base della legge vigente al momento in cui i singoli discendenti sono venuti al mondo;
in altre parole, la trasmissione è avvenuta indipendentemente dai successivi arresti della giurisprudenza costituzionale e di legittimità, che hanno visto cadere i limiti alla trasmissione della cittadinanza per linea femminile, e ribadito che il sistema – così adeguato ai valori costituzionali - deve ritenersi applicabile anche ai discendenti nati prima dell'entrata in vigore della Costituzione Italiana.
La mancata opposizione da parte del e la complessità delle questioni Controparte_4 trattate costituiscono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro-Sezione Specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell'Unione europea, definitivamente pronunciando così decide:
A) Accoglie la domanda e per l'effetto dichiara lo Status di cittadini italiani dei ricorrenti, nonchè dei minori Persona_2 Persona_3 Persona_6 [...]
e Persona_7 Persona_8
B) Ordina al e, per esso all'Ufficiale di stato civile competente, di Controparte_4 procedere all' iscrizione, trascrizione e annotazione di legge, nei registri dello stato civile, delle persone indicate, provvedendo alle eventuali comunicazioni alle autorità consolari competenti;
C) Dichiara le spese di lite integralmente compensate.
Così deciso in Catanzaro il 15-12-2025
La Giudice
Dott.ssa Maria Concetta Belcastro