Ordinanza collegiale 11 luglio 2025
Ordinanza cautelare 29 settembre 2025
Sentenza 9 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 1T, sentenza 09/04/2026, n. 6407 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 6407 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 06407/2026 REG.PROV.COLL.
N. 07064/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Prima Ter)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7064 del 2025, proposto da Saida Jazzai, rappresentata e difesa dall'avvocato Giampiero Romano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Prefettura di Cosenza, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede domiciliano ex lege in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;
per l'annullamento
del provvedimento del Consolato d'Italia in Casablanca, prot. 3796 del 4 aprile 2025, notificato in data 17 aprile 2025, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale, motivato dalla sopravvenuta revoca del nulla osta al lavoro subordinato stagionale richiesto dal datore di lavoro.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno e della Prefettura di Cosenza;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 marzo 2026 la dott.ssa VI MO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso all’esame parte ricorrente ha impugnato, previa sospensione in via cautelare, il provvedimento del Consolato d’Italia in Casablanca, prot. 3796 del 4 aprile 2025, notificato in data 17 aprile 2025, recante il rigetto della domanda di rilascio del visto d’ingresso in Italia per lavoro subordinato stagionale, in ragione della intervenuta revoca del nulla osta da parte dello Sportello Unico per l’Immigrazione – Prefettura di Cosenza.
2. In fatto, parte ricorrente espone:
- di aver presentato regolare domanda di visto d’ingresso in Italia per motivi di lavoro subordinato stagionale, sulla scorta del nulla osta al lavoro richiesto dal datore di lavoro;
- che in data 17 aprile 2025 il Consolato d’Italia in Casablanca ha comunicato il rigetto dell’istanza, sulla base della revoca del suddetto nulla osta, disposta dallo Sportello Unico per l’Immigrazione a seguito di una presunta rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro, mai formalmente manifestata;
- che, con pec del 5 giugno 2025 indirizzata al Consolato d’Italia in Casablanca, il datore di lavoro ha segnalato l’erroneità della revoca e la volontà di procedere con l’instaurazione del rapporto di lavoro.
3. Avverso il gravato diniego di visto emesso dal citato Consolato, la ricorrente ha dedotto le seguenti censure: violazione e falsa applicazione degli artt. 22, 24 e 30-bis del D.Lgs. 286/1998; violazione degli artt. 5 e 6 del D.P.R. 394/1999; difetto di istruttoria e travisamento dei fatti; violazione dell’art. 97 Cost.; eccesso di potere per manifesta illogicità e contraddittorietà. Sostiene, in particolare, la ricorrente che il diniego del visto si fonderebbe sulla presupposta revoca del nulla osta disposta dalla Prefettura di Cosenza sulla base dell’erronea premessa di una insussistente rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro.
4. Si sono costituiti in resistenza, con atto di mera forma, il Ministero dell’Interno e la Prefettura di Cosenza.
5. Con ordinanza di questa Sezione n. 13650 dell’11 luglio 2025 è stata rilevata d’ufficio, ex art 73, comma 3, c.p.a., la possibile inammissibilità del ricorso per omessa notifica all’Amministrazione (Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale- MAECI) alla quale è riconducibile il Consolato che ha emesso l’atto oggetto del gravame, parte necessaria del giudizio.
6. Con memorie depositate nelle date, rispettivamente, del 14 luglio 2025 e dell’11 settembre 2025, parte ricorrente ha ribadito la riconducibilità del provvedimento gravato al Ministero dell’Interno e alla Prefettura di Cosenza, assumendo che il provvedimento del Consolato abbia natura meramente esecutiva della revoca del nulla osta operata dall’Amministrazione dell’Interno. Nella memoria del 14 luglio 2025 parte ricorrente ha, altresì, specificato di aver presentato la domanda di visto per lavoro subordinato stagionale presso il Consolato d’Italia in Casablanca in data 25 marzo 2025.
7. Con successiva ordinanza n. 5241 del 29 settembre 2025 la domanda cautelare di parte ricorrente è stata respinta, ritenendo il ricorso inammissibile per la mancata corretta instaurazione del contraddittorio con il MAECI, parte necessaria del processo.
8. Appellata l’ordinanza n. 5241/2025 al Consiglio di Stato, quest’ultimo, con ordinanza n. 4133 del 14 novembre 2025, ha accolto l’istanza cautelare di parte ricorrente ai fini della sollecita fissazione dell’udienza di merito presso questo Tribunale, ex art. 55 comma 10, c.p.a., evidenziando che, sebbene le censure avanzate dallo straniero, “ a tutta prima sembrano appuntarsi essenzialmente sul diniego del visto d’ingresso, come del resto confermato dall’epigrafe del ricorso; tuttavia, dal complessivo esame delle censure introdotte emerge chiaramente che il gravame involge anche e soprattutto il decreto di revoca del nulla osta ”.
9. Con memoria depositata in data 15 gennaio 2026 la Prefettura di Cosenza ha controdedotto sulle censure di parte ricorrente, evidenziando che:
- in data 25 marzo 2024 il datore di lavoro ha presentato istanza per il rilascio di nulla osta al lavoro subordinato stagionale in favore della ricorrente;
- in data 18 aprile 2024, lo Sportello Unico per l’Immigrazione presso detta Prefettura ha rilasciato il nulla osta alla ricorrente, utile alla successiva concessione del visto di ingresso da parte della competente autorità diplomatica italiana;
- in data 17 marzo 2025, così come risultante dal portale ministeriale “SPI 2.0”, l’istanza, come previsto dalla circolare del Ministero dell'Interno del 18 settembre 2025 (acquisita con prot. n. 0120175), è stata archiviata automaticamente dal sistema per decorrenza del termine semestrale di validità del nulla osta di cui all’art. 31, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394. La procedura di decadenza automatica, inizialmente applicata solo ai flussi 2021-2022 e ai lavoratori provenienti dal Bangladesh, è stata estesa anche ai flussi successivi, compreso il 2024 come nel caso di specie, e ad altri Paesi considerati non sicuri dal Ministero, tra cui il Marocco;
- per effetto della decadenza automatica del visto per decorso del termine semestrale, in data 20 marzo 2025 [con provvedimento del 4 aprile 2025, notificato il 17 aprile 2025] il MAECI ha rifiutato la concessione del visto di ingresso alla ricorrente;
- la chiusura del procedimento amministrativo consegue, quindi, ad una decadenza automatica del nulla osta per decorrenza del termine di sei mesi dal rilascio, come previsto dall’art. 31, comma 4, del D.P.R. 394/1999; nel caso di specie, in particolare, al rilascio del nulla osta, avvenuto in data 18 aprile 2024, non è mai seguito l’ingresso in Italia del cittadino extracomunitario;
- la comunicazione con cui il datore di lavoro ha confermato la propria volontà di assumere la ricorrente è stata inviata soltanto al Consolato d’Italia operante in Casablanca ed è ivi pervenuta dopo circa 3 mesi dal rifiuto del visto (5 giugno 2025).
10. Con memoria depositata in data 28 febbraio 2026 la ricorrente ha depositato ricevuta di notifica comprovante l’integrazione del contraddittorio nei confronti del MAECI. Nel merito parte ricorrente ha, inoltre, rappresentato, in replica alle argomentazioni di parte resistente, che:
- il decorso del tempo tra il rilascio del nulla osta e il diniego del visto non è dipeso da un comportamento inerte o disinteressato della ricorrente o del datore di lavoro, ma esclusivamente dai tempi dell'istruttoria amministrativa consolare; dopo il rilascio del nulla osta in data 18 aprile 2024, la pratica è infatti rimasta, da aprile 2024 a marzo 2025, nella competenza del Consolato Generale d'Italia in Casablanca per l'istruttoria finalizzata al rilascio del visto d'ingresso;
- per l'intera durata del procedimento consolare nessun atto di rinuncia o di disinteresse è mai stato manifestato dalla ricorrente o dal datore di lavoro. In data 17 marzo 2025, in assenza di qualsivoglia contraddittorio con gli interessati, l'istanza è stata archiviata automaticamente per decorrenza del termine di sei mesi dal rilascio del nulla osta senza ingresso della ricorrente in Italia, e il nulla osta anticipatamente rilasciato è stato dichiarato decaduto;
- conseguentemente, il Consolato d'Italia in Casablanca, con provvedimento prot. n. 3796 del 4 aprile 2025 notificato il 17 aprile 2025, ha rigettato la domanda di visto d'ingresso per lavoro subordinato stagionale;
- l'Amministrazione, anziché procedere all'archiviazione automatica della pratica e alla decadenza del nulla osta, avrebbe potuto e dovuto attivare il contraddittorio procedimentale con il datore di lavoro, richiedere conferma della persistenza dell'interesse all'assunzione, eventualmente concedere una proroga del termine di validità del nulla osta in considerazione dei ritardi imputabili all'istruttoria consolare, oppure subordinare la decadenza alla formale rinuncia espressa del datore o alla verifica di elementi oggettivi di cessazione dell'interesse.
11. All’udienza pubblica del 17 marzo 2026 la causa è stata trattenuta in decisione.
12. Il ricorso, in disparte il profilo relativo alla corretta instaurazione del contraddittorio nei confronti del MAECI al quale parte ricorrente ha poi proceduto, seppure oltre i termini decadenziali, a notificare l’atto introduttivo del giudizio, è comunque infondato e va respinto.
13. Dal quadro fattuale e dalla tempistica indicata dalle parti del giudizio, risulta infatti incontestato che parte ricorrente abbia presentato l’istanza di rilascio del visto al Consolato competente solo in data 25 marzo 2025, ovvero oltre il termine tassativo semestrale di validità del nulla osta (rilasciato in data 18 aprile 2024), di cui all’art. 31, comma 4, del DPR 31 agosto 1999, n. 394, con ciò incorrendo nella decadenza del nulla osta stesso e nel conseguente rigetto del visto.
14. Sul punto va, invero, osservato che la necessità di procedere al rilascio del visto entro il termine semestrale di validità del nulla osta è indicata espressamente nella comunicazione di rilascio del nulla osta del 18 aprile 2024 indirizzata dallo Sportello Unico per l’Immigrazione al datore di lavoro, ai sensi dell’art. 44, comma 5, del DL 73/2022 e dell’art. 27, comma 1 ter, del d.lgs. n. 286/1998 (allegata al ricorso), ove è espressamente riportato che il visto d’ingresso dovrà essere richiesto presso la Rappresentanza diplomatico-consolare competente entro e non oltre il termine di sei mesi dalla data della medesima comunicazione.
15. Adempimento che, a quanto consta dalla documentazione in atti, è stata avanzata da parte ricorrente solo in data 25 marzo 2025, quando il termine semestrale di validità del nulla osta era già scaduto.
16. Al riguardo, osserva il Collegio che il provvedimento di decadenza emesso dalla Prefettura è un atto vincolato, che l’Amministrazione è tenuta ad adottare per il semplice effetto del decorso del tempo ove nel frattempo, come nel caso di specie, non sia intervenuta la richiesta di visto da parte dell’interessato.
17. Tanto considerato, il diniego del visto d’ingresso da parte del Consolato, a quanto si riscontra dagli atti di causa, consegue non già ad una inerzia da parte della Rappresentanza diplomatica nell’istruire la causa, come sostiene parte ricorrente, quanto piuttosto alla mancata tempestiva presentazione da parte degli interessati della richiesta di rilascio del visto di ingresso. Conseguentemente, inconferente risulta l’argomento di parte ricorrente relativa alla dedotta insussistenza di una rinuncia all’assunzione da parte del datore di lavoro ed alla successiva manifestazione di interesse espressa in tal senso al Consolato.
18. Sulla base di quanto esposto, il ricorso va respinto.
19. Nondimeno, in ragione delle peculiarità della vicenda e dell’andamento della fase cautelare, sussistono giusti motivi per disporre la compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 17 marzo 2026, con l'intervento dei magistrati:
LE OV, Presidente
Giovanni Mercone, Referendario
VI MO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| VI MO | LE OV |
IL SEGRETARIO